Luca Marco COMELLINI - Responsabile per L'Aeronautica Militare dell'Osservatorio permanente sulla tutela dei diritti dei lavoratori delle Forze Armate e Forze di Polizia -
Trattamento
di Fine Rapporto e Fondi Pensione
Dal
19 al 21 novembre 2002 si è tenuto a Roma, in viale dell’Università, un
corso sull’argomento “La disciplina del TFR e dei FONDI PENSIONE”
diretto dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti
Locali – Ente promotore CEIDA (www.ceida.com)
ed a cui hanno partecipato numerosi delegati della Rappresentanza Militare
dell’Aeronautica Militare.
Prima
di ogni qualsiasi considerazione ritengo opportuno fornire, senza nessuna
presunzione, alcune nozioni sull’argomento allo scopo di meglio
comprendere quello che sarà il nostro futuro previdenziale. Mi aspetto
interventi e proposte sull’argomento
Si
ringrazia quanti hanno reso possibile questo prospetto.
Alfio MESSINA (alfio_messina@osservatoriomilitare.it).
Fondi
pensione: cosa sono?
I
Fondi pensione si costituiscono con la riforma previdenziale avviata nel
1992 con la legge Amato e con la successiva legge 335/95, (controriforma
Dini). I lavoratori che al 31 dicembre 1995 non avevano 18 anni di anzianità
contributiva, da queste leggi di riforma del sistema pensionistico, hanno
avuto un cambiamento dei trattamenti previdenziali con il passaggio, dal
metodo di calcolo retributivo delle prestazioni, al metodo contributivo.
Praticamente una minore copertura previdenziale. Soprattutto per questi
lavoratori e per quelli delle nuove generazioni il Fondo Pensione viene
presentato come necessario al fine di costruirsi il cosidetto "secondo
pilastro di previdenza" a capitalizzazione individuale, aggiuntivo al
"primo pilastro", cioè il pilastro della previdenza pubblica di
base che è stato notevolmente ridotto nei rendimenti.
L'obbiettivo
del Fondo pensione integrativo è quello di permettere alla generalità dei
lavoratori una integrazione del trattamento pubblico di base, per tentare di
riportarlo ai valori ante-riforma, tenendo conto che, con l’entrata a
regime del sistema contributivo, tali trattamenti saranno pari a circa il
50-60% dell’ultima retribuzione. Aderendo ad un fondo pensione chiuso di
categoria si stima che la possibilità di integrazione sia pari ad un 30-35%
dell’ultima retribuzione.
Dulcis
in fundum, per poter sperare in un rendimento pensionistico pari a quello in
vigore prima della controriforma Dini, il lavoratore deve pagare di tasca
sua un maggior onere contributivo..... praticamente una riduzione del suo
salario diretto monetario.
La
procedura di costituzione del Fondo pensione
I
fondi pensione in forma generalizzata, nascono con la legge 124/93 e si
consolidano definitivamente con la legge 335/95 e successive modificazioni.
Tale quadro legislativo ha demandato l'avvio dei Fondi chiusi alla
contrattazione nazionale. Una volta concluso l'accordo generale tra le Associazioni
padronali e sindacati categoriali, le parti definiscono le regole di
funzionamento del Fondo, cioè l'Accordo Istitutivo, lo Statuto ed il
regolamento elettorale per l'elezione dell'assemblea dei soci. La
costituzione dell'associazione Fondo pensione avviene con atto notarile
delle fonti istitutive, le quali insediano il Consiglio di amministrazione
provvisorio che ha compiti di definizione della scheda informativa per i
potenziali aderenti e di richiesta della autorizzazione alla raccolta delle
adesioni alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione. Ottenuta
l’autorizzazione si avvia la raccolta delle adesioni tra i lavoratori
della categoria che ha contrattualmente istituito il fondo pensione
integrativo categoriale. Raggiunto l'obbiettivo che le parti si sono date in
termini di adesioni minime per far scattare il procedimento elettorale della
prima assemblea dei soci, la stessa assemblea elegge il Consiglio di
amministrazione definitivo del Fondo. Al
momento della cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore iscritto al
Fondo ha la possibilità di scegliere se richiedere una prestazione sotto
forma di rendita vitalizia rivalutabile e reversibile oppure, optare per
l'erogazione di un massimo del 50% dell'accumulato sotto forma di capitale
una tantum e trasformare il rimanente 50% in una rendita vitalizia
rivalutabile e reversibile.
Fondi
chiusi di categoria e Fondi aperti
La
legge ha previsto due tipologie di Fondo pensione: Fondi chiusi di
categoria (avviati dalla contrattazione e riservati a lavoratori con
caratteristiche omogenee, per esempio appartenenti alla stessa categoria
professionale e Fondi aperti (promossi dai soggetti abilitati alla
gestione dei Fondi pensione e rivolti in particolare ai lavoratori autonomi
e libero professionisti e in via residuale nei confronti dei lavoratori
dipendenti non coperti dalla contrattazione sulla previdenza complementare).
I
vantaggi per il lavoratore nell'adesione al fondo chiuso
L'adesione
ad un Fondo pensione chiuso garantisce al lavoratore iscritto un contributo
da parte del suo datore di lavoro. Tale contributo fissato dagli accordi
contrattuali risulta essere almeno pari al versamento del lavoratore. La
quota di contributo del datore di lavoro fiscalmente agevolata (deducibile
dal reddito d'impresa) non può, a regole vigenti, superare il 2% della
retribuzione annua lorda del lavoratore e comunque non superare i 2.500.000
annui di vecchie lire in cifra fissa.
Stesse
regole in termini di deducibilità fiscale valgono per il lavoratore.
Tali
benefici sono esigibili alla condizione che la contrattazione abbia
destinato al Fondo pensione una pari percentuale di TFR maturando, tale per
cui sia mantenuto un rapporto di uno a uno tra le quote del datore e il TFR
e tra la quota del lavoratore ed il medesimo TFR.
La
legge per i neo occupati con posizione assicurativa presso gli enti di
previdenza pubblica successiva la 28/4/93 ha previsto, in caso di iscrizione
al un fondo pensione, il versamento dell'intero trattamento di fine
rapporto.
Oltre
ai vantaggi fiscali in fase di versamento di contributi al fondo pensione,
occorre sottolineare i vantaggi notevoli che il fisco ha riservato alle
prestazioni dei Fondi pensione.
Trattamento
di Fine Rapporto (TFR): cosa è?
Indennità in denaro che i
lavoratori dipendenti percepiscono in caso di risoluzione del rapporto di
lavoro. Previsto a favore del prestatore di lavoro dall'articolo 2120 del
Codice Civile nel caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il
TFR si calcola per ciascun anno di servizio su una determinata quota della
retribuzione, che viene poi assoggettata a rivalutazione in percentuale
all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo. Il prestatore di lavoro, con
almeno 8 anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, può chiedere,
in costanza di rapporto di lavoro e con adeguate giustificazioni, una
anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel
caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. L'anticipazione
può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene
detratta dal TFR. La legge delega 17 maggio 1999, n. 144, ha previsto la
trasformazione in titoli del TFR al fine di sviluppare le forme
pensionistiche integrative (Fondi Pensione). In attuazione della delega il
governo ha approvato il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 299, che,
introducendo la possibilità di cartolarizzare il TFR, cerca di potenziare
la previdenza complementare privata. La cartolarizzazione del TFR dà luogo
a un procedimento con il quale il debito a carico del datore di lavoro,
rappresentato dal TFR, viene trasformato in titoli. I titoli vengono quindi
assegnati al fondo pensione cui aderiscono i dipendenti della società
datrice di lavoro. Il legislatore ha però previsto che l'esercizio di tale
opportunità sia riservato a particolari categorie di soggetti, con
determinati limiti e solo per un periodo di tempo stabilito e che il
consenso del lavoratore sia espresso in forma scritta. Sono poi stati
fissati alcuni incentivi di natura tributaria per favorire il ricorso alla
cartolarizzazione.
Cosa dice la
Legge?
In
tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento individuale
e collettivo, dimissioni) la legge riconosce ai lavoratori subordinati il
diritto di percepire un trattamento di fine rapporto, chiamato
"TFR" o liquidazione. Tale trattamento rappresenta un vero e
proprio compenso differito al momento della cessazione del rapporto di
lavoro, al fine di favorire al lavoratore il superamento delle difficoltà
economiche connesse con il venir meno della retribuzione. La legge n. 297
del 29 maggio 1972 ha riformato la disciplina precedente, sostituendo
l'indennità di anzianità corrisposta a fine rapporto con il TFR a
decorrere dal 1° giugno 1982.
Come si calcola
il TFR?
Il
trattamento di fine rapporto è stato calcolato in due modi differenti a
seconda di:
a)
vecchia normativa (indennità di anzianità o di servizio);
b)
nuova normativa (trattamento di fine rapporto o TFR).
a)
Indennità
di servizio: fino all’introduzione della legge n. 297/1982 il trattamento
di fine rapporto, denominato "indennità di anzianità" o
"indennità di servizio" o "liquidazione", veniva
calcolato sulla base del prodotto dell'importo dell'ultima mensilità di
retribuzione per il numero degli anni di servizio prestati. In questo modo
l'indennità veniva calcolata sull’anzianità di servizio.
b)
Trattamento
di fine rapporto (TFR): con la legge n. 297/1982 viene abolito il precedente
sistema di calcolo dell'indennità di anzianità. La nuova normativa prevede
di calcolare l'indennità di fine rapporto sommando per ogni anno di
servizio una quota pari alla retribuzione dovuta per l'anno e dividendola
per 135. Il 31 dicembre di ogni anno, inoltre, viene previsto un incremento
di tale trattamento dell’1,5% in misura fissa e, per le famiglie di operai
e di impiegati, del 75% dell'aumento degli indici dei prezzi al consumo
rispetto al dicembre precedente calcolati dall'ISTAT. Ciò che la nuova
legge ha modificato quindi è:
·
momento
in cui si calcola il TFR, cioè annualmente anziché a fine rapporto;
·
natura
della quantificazione, che si basa anziché sull'ultima retribuzione, su
tutte quelle corrisposte mensilmente nell'anno e anche sulle differenze non
corrisposte (esempio: per malattia, infortunio, ecc.).
Per
i rapporti di lavoro iniziati prima dell'entrata in vigore di questa
normativa (1.6.1982), la legge sancisce che l'indennità di fine rapporto
vada calcolata sommando alla vecchia normativa il TFR maturato
successivamente, calcolato con le nuove norme.
La
nuova normativa, inoltre, prevede che l'indennità di anzianità vada estesa
ad ogni lavoratore indipendentemente da qualunque sia la causa che abbia
fatto cessare il rapporto. E’ stata dichiarata illegittima, cioè, la
precedente esclusione di questa indennità in caso di licenziamento per
propria colpa o di dimissioni volontarie.
Anticipazione
sul trattamento
La
legge prevede anche la possibilità per il lavoratore di richiedere una
anticipazione sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del
rapporto.
Questa
anticipazione, però, ha alcuni limiti:
·
non
può essere superiore al 70% del trattamento spettante di diritto;
·
è
prevista solo per quei lavoratori che hanno una anzianità di servizio
superiore agli otto anni;
·
può
essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto;
·
deve
essere giustificata dalla necessità di acquisto della prima casa (per sé o
per i figli) o dalla necessità di spese sanitarie per terapie eccezionali.
Cos’è il Fondo di garanzia
La
nuova normativa prevede un fondo di garanzia per il trattamento di fine
rapporto allo scopo di tutelare il lavoratore da eventuali inadempienze da
parte del datore di lavoro.
Nel
caso in cui il datore di lavoro non abbia provveduto a pagare il trattamento
di fine rapporto spettante di diritto al lavoratore, quest'ultimo può
ricorrere al fondo di garanzia suddetto qualora non abbia ottenuto la
liquidazione neanche attraverso la via giudiziaria.
Il
fondo è gestito dall’INPS e finanziato da un contributo a carico dei
lavoratori e dei datori di lavoro equivalente allo 0, 03% delle
retribuzioni.
E’
evidente che la fattispecie non si applica ai lavoratori statali.
Quando
deve essere pagato?
Come
abbiamo detto il trattamento di fine rapporto è un credito che il
lavoratore vanta nei confronti del datore di lavoro ed è esigibile al
momento della cessazione del rapporto.
È
quindi in quel momento e che il datore di lavoro deve pagarlo.
I
contratti collettivi possono fissare un termine, a partire dalla data di
cessazione del rapporto, entro il quale il datore di lavoro deve eseguire
questa prestazione, Se però nel contratto non viene indicato alcun termine
vale la regola generale, è cioè che il creditore può esigere
immediatamente questo importo.
Se
il datore di lavoro provvedesse ad effettuare il pagamento in epoca
successiva alla data della cessazione, il lavoratore avrebbe diritto agli
interessi legali, con decorrenza dalla data della cessazione del rapporto
fino al momento del saldo.
Indennità
in caso di morte
In
caso di morte del lavoratore il TFR spetta di diritto al coniuge, ai figli e
ai parenti a carico del lavoratore (entro il terzo grado o, se e affini,
entro il secondo grado).
A
questi spettano le somme dovute a titolo di indennità di anzianità e una
somma pari all'indennità di mancato preavviso.
La Legge
53/2000
La norma di
legge che disciplina le anticipazioni sul trattamento di fine rapporto è
l'articolo 2120 del Codice civile. Ai sensi del comma 6 di questa
disposizione, "il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di
servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di
rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70% sul trattamento
cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
richiesta".
Il successivo
comma 9 precisa che "l'anticipazione può essere ottenuta una sola
volta nel corso del rapporto". Il datore di lavoro è tuttavia tenuto a
soddisfare le richieste di anticipazione del Tfr entro i limiti prefissati
dallo stesso articolo 2120 del Codice civile, cioè il 10% degli aventi
titolo e comunque il 4% del numero totale dei dipendenti.
Inoltre, ai
sensi del comma 8 dell'articolo 2120 del Codice civile "la richiesta
deve essere giustificata dalla necessità di: a) eventuali spese sanitarie
per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche; b) acquisto (o costruzione come confermato dalla
giurisprudenza) della prima
casa di abitazione per sé o per i figli".
L'articolo 7
della legge 8 marzo 2000, n. 53, ha introdotto un'ulteriore ipotesi di
anticipazione del Tfr stabilendo che "oltre che nelle ipotesi di cui
all'articolo 2120, comma 8, del Codice civile, il trattamento di fine
rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i
periodi di fruizione dei congedi" parentali, la cui disciplina è stata
modificata proprio da questa legge.
Occorre
peraltro precisare come le condizioni previste dall'articolo 2120 del Codice
civile ai fini della corresponsione dell'anticipazione del Tfr possano
essere modificate in melius dal datore di lavoro. Infatti, l'ultimo comma
della citata norma stabilisce, a questo proposito, che "condizioni di
miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti
individuali". A conferma di ciò la giurisprudenza di merito ha
confermato che "l'anticipazione del trattamento di fine rapporto è
legittima anche quando non rientri nelle ipotesi che la legge prevede
tassativamente, non essendo impedito che essa venga effettuata
volontariamente dal datore di lavoro al di fuori delle ipotesi stesse"
(Tribunale di Milano 21 maggio 1996).
Coefficienti di rivalutazione
monetaria, validi per Settembre 2002 della indennità di anzianità (T.F.R.)
Trattamento di fine rapporto legge 29 maggio 1982 n. 297 (applicazione
articolo 1 commi 4° e 5° articolo 5 commi 5 e 8).
|
Periodi |
1,5 dodicesimi |
Coeff. rival. 1,5 |
Valore Indice |
Differenza rispetto dicembre 2001 |
Incid. % |
75% (x col. 6) |
Tot.rival. (col. 3+7) |
Montante dirigenti ind. e comm. |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
Gennaio |
1/12 |
0,125 |
116,5 |
0,5 |
0,431034 |
0,323276 |
0,448276 |
2,87402913 |
|
Febbraio |
2/12 |
0,250 |
116,9 |
0,9 |
0,775682 |
0,581897 |
0,831897 |
2,88500536 |
|
Marzo |
3/12 |
0,375 |
117,2 |
1,2 |
1,034483 |
0,775862 |
1,50862 |
2,89413155 |
|
Aprile |
4/12 |
0,500 |
117,5 |
1,5 |
1,293103 |
0,969828 |
1,469828 |
2,9032578 |
|
Maggio |
5/12 |
0,625 |
117,70 |
1,70 |
1,465517 |
1,099138 |
1,724138 |
2,91053414 |
|
Giugno |
6/12 |
0,750 |
117,9 |
1,9 |
1,637391 |
1,228448 |
1,978448 |
2,91781047 |
|
Luglio |
7/12 |
0,875 |
118,0 |
2,0 |
1,724138 |
1,293103 |
2,168103 |
2,92323689 |
|
Agosto |
8/12
|
1,000
|
118,2
|
2,2
|
1,896552
|
1,422414
|
2,422414
|
2,93051323
|
|
Settembre |
9/12
|
1,125
|
118,4
|
2,4
|
2,068966
|
1,551724
|
2,676724
|
2,93778956
|
|
Ottobre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Novembre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dicembre |
|
|
|
|
|
|
|
|