Riceviamo dal Sig. Alfio Messina la seguente nota informativa  che pubblichiamo con molto interesse.

 Luca Marco COMELLINI  - Responsabile per L'Aeronautica Militare dell'Osservatorio permanente sulla tutela dei diritti dei lavoratori delle Forze Armate e Forze di Polizia -

 

Trattamento di Fine Rapporto e Fondi Pensione

 

Dal 19 al 21 novembre 2002 si è tenuto a Roma, in viale dell’Università, un corso sull’argomento “La disciplina del TFR e dei FONDI PENSIONE” diretto dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – Ente promotore CEIDA (www.ceida.com) ed a cui hanno partecipato numerosi delegati della Rappresentanza Militare dell’Aeronautica Militare.

Prima di ogni qualsiasi considerazione ritengo opportuno fornire, senza nessuna presunzione, alcune nozioni sull’argomento allo scopo di meglio comprendere quello che sarà il nostro futuro previdenziale. Mi aspetto interventi e proposte sull’argomento

Si ringrazia quanti hanno reso possibile questo prospetto.

Alfio MESSINA (alfio_messina@osservatoriomilitare.it).

Fondi pensione: cosa sono?

 I Fondi pensione si costituiscono con la riforma previdenziale avviata nel 1992 con la legge Amato e con la successiva legge 335/95, (controriforma Dini). I lavoratori che al 31 dicembre 1995 non avevano 18 anni di anzianità contributiva, da queste leggi di riforma del sistema pensionistico, hanno avuto un cambiamento dei trattamenti previdenziali con il passaggio, dal metodo di calcolo retributivo delle prestazioni, al metodo contributivo. Praticamente una minore copertura previdenziale. Soprattutto per questi lavoratori e per quelli delle nuove generazioni il Fondo Pensione viene presentato come necessario al fine di costruirsi il cosidetto "secondo pilastro di previdenza" a capitalizzazione individuale, aggiuntivo al "primo pilastro", cioè il pilastro della previdenza pubblica di base che è stato notevolmente ridotto nei rendimenti.

L'obbiettivo del Fondo pensione integrativo è quello di permettere alla generalità dei lavoratori una integrazione del trattamento pubblico di base, per tentare di riportarlo ai valori ante-riforma, tenendo conto che, con l’entrata a regime del sistema contributivo, tali trattamenti saranno pari a circa il 50-60% dell’ultima retribuzione. Aderendo ad un fondo pensione chiuso di categoria si stima che la possibilità di integrazione sia pari ad un 30-35% dell’ultima retribuzione.

Dulcis in fundum, per poter sperare in un rendimento pensionistico pari a quello in vigore prima della controriforma Dini, il lavoratore deve pagare di tasca sua un maggior onere contributivo..... praticamente una riduzione del suo salario diretto monetario.

 

La procedura di costituzione del Fondo pensione

I fondi pensione in forma generalizzata, nascono con la legge 124/93 e si consolidano definitivamente con la legge 335/95 e successive modificazioni. Tale quadro legislativo ha demandato l'avvio dei Fondi chiusi alla contrattazione nazionale. Una volta concluso l'accordo generale tra le Associazioni padronali e sindacati categoriali, le parti definiscono le regole di funzionamento del Fondo, cioè l'Accordo Istitutivo, lo Statuto ed il regolamento elettorale per l'elezione dell'assemblea dei soci. La costituzione dell'associazione Fondo pensione avviene con atto notarile delle fonti istitutive, le quali insediano il Consiglio di amministrazione provvisorio che ha compiti di definizione della scheda informativa per i potenziali aderenti e di richiesta della autorizzazione alla raccolta delle adesioni alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione. Ottenuta l’autorizzazione si avvia la raccolta delle adesioni tra i lavoratori della categoria che ha contrattualmente istituito il fondo pensione integrativo categoriale. Raggiunto l'obbiettivo che le parti si sono date in termini di adesioni minime per far scattare il procedimento elettorale della prima assemblea dei soci, la stessa assemblea elegge il Consiglio di amministrazione definitivo del Fondo. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore iscritto al Fondo ha la possibilità di scegliere se richiedere una prestazione sotto forma di rendita vitalizia rivalutabile e reversibile oppure, optare per l'erogazione di un massimo del 50% dell'accumulato sotto forma di capitale una tantum e trasformare il rimanente 50% in una rendita vitalizia rivalutabile e reversibile.

 

Fondi chiusi di categoria e Fondi aperti

 

La legge ha previsto due tipologie di Fondo pensione: Fondi chiusi di categoria (avviati dalla contrattazione e riservati a lavoratori con caratteristiche omogenee, per esempio appartenenti alla stessa categoria professionale e Fondi aperti (promossi dai soggetti abilitati alla gestione dei Fondi pensione e rivolti in particolare ai lavoratori autonomi e libero professionisti e in via residuale nei confronti dei lavoratori dipendenti non coperti dalla contrattazione sulla previdenza complementare).

 

 

I vantaggi per il lavoratore nell'adesione al fondo chiuso

 

L'adesione ad un Fondo pensione chiuso garantisce al lavoratore iscritto un contributo da parte del suo datore di lavoro. Tale contributo fissato dagli accordi contrattuali risulta essere almeno pari al versamento del lavoratore. La quota di contributo del datore di lavoro fiscalmente agevolata (deducibile dal reddito d'impresa) non può, a regole vigenti, superare il 2% della retribuzione annua lorda del lavoratore e comunque non superare i 2.500.000 annui di vecchie lire in cifra fissa.

Stesse regole in termini di deducibilità fiscale valgono per il lavoratore.

Tali benefici sono esigibili alla condizione che la contrattazione abbia destinato al Fondo pensione una pari percentuale di TFR maturando, tale per cui sia mantenuto un rapporto di uno a uno tra le quote del datore e il TFR e tra la quota del lavoratore ed il medesimo TFR.

La legge per i neo occupati con posizione assicurativa presso gli enti di previdenza pubblica successiva la 28/4/93 ha previsto, in caso di iscrizione al un fondo pensione, il versamento dell'intero trattamento di fine rapporto.

Oltre ai vantaggi fiscali in fase di versamento di contributi al fondo pensione, occorre sottolineare i vantaggi notevoli che il fisco ha riservato alle prestazioni dei Fondi pensione.

 

Trattamento di Fine Rapporto (TFR): cosa è? 

Indennità in denaro che i lavoratori dipendenti percepiscono in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Previsto a favore del prestatore di lavoro dall'articolo 2120 del Codice Civile nel caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il TFR si calcola per ciascun anno di servizio su una determinata quota della retribuzione, che viene poi assoggettata a rivalutazione in percentuale all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo. Il prestatore di lavoro, con almeno 8 anni di servizio presso le stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro e con adeguate giustificazioni, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta dal TFR. La legge delega 17 maggio 1999, n. 144, ha previsto la trasformazione in titoli del TFR al fine di sviluppare le forme pensionistiche integrative (Fondi Pensione). In attuazione della delega il governo ha approvato il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 299, che, introducendo la possibilità di cartolarizzare il TFR, cerca di potenziare la previdenza complementare privata. La cartolarizzazione del TFR dà luogo a un procedimento con il quale il debito a carico del datore di lavoro, rappresentato dal TFR, viene trasformato in titoli. I titoli vengono quindi assegnati al fondo pensione cui aderiscono i dipendenti della società datrice di lavoro. Il legislatore ha però previsto che l'esercizio di tale opportunità sia riservato a particolari categorie di soggetti, con determinati limiti e solo per un periodo di tempo stabilito e che il consenso del lavoratore sia espresso in forma scritta. Sono poi stati fissati alcuni incentivi di natura tributaria per favorire il ricorso alla cartolarizzazione.

 

Cosa dice la Legge?

 

In tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro (licenziamento individuale e collettivo, dimissioni) la legge riconosce ai lavoratori subordinati il diritto di percepire un trattamento di fine rapporto, chiamato "TFR" o liquidazione. Tale trattamento rappresenta un vero e proprio compenso differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di favorire al lavoratore il superamento delle difficoltà economiche connesse con il venir meno della retribuzione. La legge n. 297 del 29 maggio 1972 ha riformato la disciplina precedente, sostituendo l'indennità di anzianità corrisposta a fine rapporto con il TFR a decorrere dal 1° giugno 1982.

 

 

Come si calcola il  TFR?

Il trattamento di fine rapporto è stato calcolato in due modi differenti a seconda di:

a) vecchia normativa (indennità di anzianità o di servizio);

b) nuova normativa (trattamento di fine rapporto o TFR).

a)      Indennità di servizio: fino all’introduzione della legge n. 297/1982 il trattamento di fine rapporto, denominato "indennità di anzianità" o "indennità di servizio" o "liquidazione", veniva calcolato sulla base del prodotto dell'importo dell'ultima mensilità di retribuzione per il numero degli anni di servizio prestati. In questo modo l'indennità veniva calcolata sull’anzianità di servizio.

b)     Trattamento di fine rapporto (TFR): con la legge n. 297/1982 viene abolito il precedente sistema di calcolo dell'indennità di anzianità. La nuova normativa prevede di calcolare l'indennità di fine rapporto sommando per ogni anno di servizio una quota pari alla retribuzione dovuta per l'anno e dividendola per 135. Il 31 dicembre di ogni anno, inoltre, viene previsto un incremento di tale trattamento dell’1,5% in misura fissa e, per le famiglie di operai e di impiegati, del 75% dell'aumento degli indici dei prezzi al consumo rispetto al dicembre precedente calcolati dall'ISTAT. Ciò che la nuova legge ha modificato quindi è:

·        momento in cui si calcola il TFR, cioè annualmente anziché a fine rapporto;

·        natura della quantificazione, che si basa anziché sull'ultima retribuzione, su tutte quelle corrisposte mensilmente nell'anno e anche sulle differenze non corrisposte (esempio: per malattia, infortunio, ecc.).

Per i rapporti di lavoro iniziati prima dell'entrata in vigore di questa normativa (1.6.1982), la legge sancisce che l'indennità di fine rapporto vada calcolata sommando alla vecchia normativa il TFR maturato successivamente, calcolato con le nuove norme.

La nuova normativa, inoltre, prevede che l'indennità di anzianità vada estesa ad ogni lavoratore indipendentemente da qualunque sia la causa che abbia fatto cessare il rapporto. E’ stata dichiarata illegittima, cioè, la precedente esclusione di questa indennità in caso di licenziamento per propria colpa o di dimissioni volontarie.

 

 

Anticipazione sul trattamento

 

La legge prevede anche la possibilità per il lavoratore di richiedere una anticipazione sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto.

Questa anticipazione, però, ha alcuni limiti:

·        non può essere superiore al 70% del trattamento spettante di diritto;

·        è prevista solo per quei lavoratori che hanno una anzianità di servizio superiore agli otto anni;

·        può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto;

·        deve essere giustificata dalla necessità di acquisto della prima casa (per sé o per i figli) o dalla necessità di spese sanitarie per terapie eccezionali.

 

Cos’è il Fondo di garanzia

 

La nuova normativa prevede un fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto allo scopo di tutelare il lavoratore da eventuali inadempienze da parte del datore di lavoro.

Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia provveduto a pagare il trattamento di fine rapporto spettante di diritto al lavoratore, quest'ultimo può ricorrere al fondo di garanzia suddetto qualora non abbia ottenuto la liquidazione neanche attraverso la via giudiziaria.

Il fondo è gestito dall’INPS e finanziato da un contributo a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro equivalente allo 0, 03% delle retribuzioni.

E’ evidente che la fattispecie non si applica ai lavoratori statali.

 

 

Quando deve essere pagato?

 

Come abbiamo detto il trattamento di fine rapporto è un credito che il lavoratore vanta nei confronti del datore di lavoro ed è esigibile al momento della cessazione del rapporto.

È quindi in quel momento e che il datore di lavoro deve pagarlo.

I contratti collettivi possono fissare un termine, a partire dalla data di cessazione del rapporto, entro il quale il datore di lavoro deve eseguire questa prestazione, Se però nel contratto non viene indicato alcun termine vale la regola generale, è cioè che il creditore può esigere immediatamente questo importo.

Se il datore di lavoro provvedesse ad effettuare il pagamento in epoca successiva alla data della cessazione, il lavoratore avrebbe diritto agli interessi legali, con decorrenza dalla data della cessazione del rapporto fino al momento del saldo.

Indennità in caso di morte

In caso di morte del lavoratore il TFR spetta di diritto al coniuge, ai figli e ai parenti a carico del lavoratore (entro il terzo grado o, se e affini, entro il secondo grado).

A questi spettano le somme dovute a titolo di indennità di anzianità e una somma pari all'indennità di mancato preavviso.

 

La Legge 53/2000

La norma di legge che disciplina le anticipazioni sul trattamento di fine rapporto è l'articolo 2120 del Codice civile. Ai sensi del comma 6 di questa disposizione, "il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta".

Il successivo comma 9 precisa che "l'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto". Il datore di lavoro è tuttavia tenuto a soddisfare le richieste di anticipazione del Tfr entro i limiti prefissati dallo stesso articolo 2120 del Codice civile, cioè il 10% degli aventi titolo e comunque il 4% del numero totale dei dipendenti.

Inoltre, ai sensi del comma 8 dell'articolo 2120 del Codice civile "la richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: a) eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto (o costruzione come confermato dalla giurisprudenza)  della prima casa di abitazione per sé o per i figli".

L'articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ha introdotto un'ulteriore ipotesi di anticipazione del Tfr stabilendo che "oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, comma 8, del Codice civile, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi" parentali, la cui disciplina è stata modificata proprio da questa legge.

Occorre peraltro precisare come le condizioni previste dall'articolo 2120 del Codice civile ai fini della corresponsione dell'anticipazione del Tfr possano essere modificate in melius dal datore di lavoro. Infatti, l'ultimo comma della citata norma stabilisce, a questo proposito, che "condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali". A conferma di ciò la giurisprudenza di merito ha confermato che "l'anticipazione del trattamento di fine rapporto è legittima anche quando non rientri nelle ipotesi che la legge prevede tassativamente, non essendo impedito che essa venga effettuata volontariamente dal datore di lavoro al di fuori delle ipotesi stesse" (Tribunale di Milano 21 maggio 1996).

 

Coefficienti di rivalutazione monetaria, validi per Settembre 2002 della indennità di anzianità (T.F.R.) Trattamento di fine rapporto legge 29 maggio 1982 n. 297 (applicazione articolo 1 commi 4° e 5° articolo 5 commi 5 e 8).

Periodi

1,5

dodicesimi

Coeff. rival.

1,5

Valore Indice

Differenza

rispetto

dicembre

2001

Incid. %

75%

(x col. 6)

Tot.rival.

(col. 3+7)

Montante

dirigenti ind.

e comm.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Gennaio

1/12

0,125

116,5

0,5

0,431034

0,323276

0,448276

2,87402913

Febbraio

2/12

0,250

116,9

0,9

0,775682

0,581897

0,831897

2,88500536

Marzo

3/12

0,375

117,2

1,2

1,034483

0,775862

1,50862

2,89413155

Aprile

4/12

0,500

117,5

1,5

1,293103

0,969828

1,469828

2,9032578

Maggio

5/12

0,625

117,70

1,70

1,465517

1,099138

1,724138

2,91053414

Giugno

6/12

0,750

117,9

1,9

1,637391

1,228448

1,978448

2,91781047

Luglio

7/12

0,875

118,0

2,0

1,724138

1,293103

2,168103

2,92323689

Agosto

8/12

1,000

118,2

2,2

1,896552

1,422414

2,422414

2,93051323

Settembre

9/12

1,125

118,4

2,4

2,068966

1,551724

2,676724

2,93778956

Ottobre

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre