Il seguente testo non necessita di ulteriori commenti. Rappresenta un atto dovuto per sanare, anche se tardivamente, una insostenibile situazione alla quale, gli organi preposti, a tutti i livelli, non hanno fino ad oggi dato la necessaria importanza. Questa disattenzione, sminuendo di fatto, anche sotto il profilo morale, professionale ed economico un Ruolo che è parte integrante delle FF.AA. e fondamento del nuovo modello professionale, se per un verso ha prodotto la legittima aspettativa di PROGRESSIONE DI CARRIERA nel personale appartenente al Ruolo SERGENTI, per un altro ha sensibilmente minato la credibilità delle istituzioni e di coloro che, “quale unico soggetto istituzionale legittimato a rappresentare democraticamente i militari ed a tutelarne gli interessi” che avrebbero dovuto agire con maggiore senso di equità.
Se, tale aspettativa dovesse essere nuovamente disattesa, assisteremo nuovamente all'ennesimo atto di prevaricazione perpetrato in danno di coloro che, ad oggi, hanno ottenuto solo dinieghi, volutamente ignorati, anche da coloro “cui l'ordinamento giuridico vigente attribuisce il diritto/dovere di interloquire con le autorità di Comando al fine di tutelare il personale militare nelle materie previste” , per soddisfare i più alti interessi di casta, e non anche quelli di giustizia.
Luca Marco COMELLINI - Resp. A.M. - Osservatorio
EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI LEGGE n.3668
d'iniziativa dei deputati
ASCIERTO, CANNELLA, GIORGIO CONTE,
GAMBA, SERENA, MACERATINI
Armonizzazione tra le carriere del personale non direttivo
delle Forze armate e delle Forze di polizia
Presentata l'11 Febbraio 2003
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MOTIVAZIONI- Il presente provvedimento correttivo nasce dalla necessità di operare una sanatoria di carriera rivolta al personale dell'attuale ruolo dei sergenti delle FF.AA. che era in servizio nel 1995, data di entrata in vigore del D.Lvo 196/95, e più precisamente è rivolto a quanti, arruolati con la legge 958/86, rivestivano il grado di Sergente di complemento. Ai destinatari di tale provvedimento, i quali rappresentano una sparuta minoranza nel contesto delle Forze Armate, è di fatto ricostruita la carriera ai soli fini giuridici è risulta pertanto senza oneri a carico dello Stato. Tale atto si rende oggi necessario per porre fine alle sperequazioni createsi con il D.Lvo 196/95 e inadeguatamente sanate dall'art. 17 del D.Lvo 82/2001.
Nel merito si rappresenta che il personale in questione:
    possiede un'anzianità nel grado che raggiunge, in alcuni casi limite, i 12 anni di servizio senza soluzione di continuità;
    per effetto del sopra indicato D.Lvo 196/95, ha subito l'azzeramento dell'anzianità maturata nel grado al 31/08/1995;
    ha subito il sorpasso da parte del “pari grado” della stessa Forza Armata, anch'esso non ancora in servizio permanente, che arruolato     con la Legge 212/83 invece è avanzato nel grado, transitato nel Ruolo dei Marescialli e, di conseguenza, nel relativo trattamento     economico.
Si tratta, in sostanza, di un riconoscimento dovuto, ora possibile essendo decaduti gli impedimenti iniziali stante le successive immissioni di personale intervenute nel Ruolo dei Sergenti.
Art. 3 bis
(Personale arruolato con la legge 24.12.1986, n° 958)
- I Sergenti di complemento e gradi corrispondenti, arruolati ai sensi della legge 24.12.1986 n° 958, che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano il grado di Sergente, ovvero posti in congedo da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lvo 196/95, sono a tale data immessi in servizio permanente e conseguono ad anzianità, solo ai fini giuridici, il grado di Sergente Maggiore e gradi corrispondenti dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento ed inquadrati dopo l'ultimo Sottufficiale promosso ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 958 del 24.12.1986 di pari anzianità.
- I Sergenti Maggiori e gradi corrispondenti, di cui al comma 1, sono promossi ad anzianità al grado di Maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneità, ed inquadrati nel Ruolo dei Marescialli il giorno successivo alla promozione a Maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo Sottufficiale di cui al comma 8 dell'art. 34 del D.Lvo 196/95 e successive modifiche.