Consiglio
di Stato
Adunanza
della Sezione terza del 20 maggio 2003
N°
Sezione
1042/02 – 1400/03
Oggetto
Ministero
della difesa. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal
maresciallo dell’Esercito "... omissis ...." avverso i
provvedimenti emanati in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 17 e 19
del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82.
La
Sezione
Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica indicato in
oggetto, depositato dal ricorrente presso la Segreteria del Consiglio di Stato
in data 27 marzo 2002, ai sensi dell’art. 11, secondo comma, del d.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199;
Vista la pronuncia interlocutoria n. 1042/02 del 23 aprile 2002, con la
quale la Sezione ha invitato il competente Ministero della difesa a trasmettere
entro trenta giorni gli atti relativi alla istruttoria del predetto ricorso
straordinario;
Vista
la relazione trasmessa con nota prot. n. DGPM/IV/11^/7^/33924, in data 12 marzo
2003, con la quale il Ministero della difesa (Direzione generale per il
personale militare) chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso
straordinario in questione;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore consigliere Pier
Luigi Lodi;
Premesso:
Con atto in data 28 novembre 2001 il maresciallo dell’Esercito "...
omissis ...." ha proposto ricorso straordinario al Capo dello
Stato avverso non meglio specificati provvedimenti che l’Amministrazione della
difesa avrebbe adottato in attuazione degli artt. 17 e 18 del decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, recante disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di
riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento
del personale non direttivo delle Forze Armate.
Nel ricorso si espongono ampie argomentazioni per evidenziare che le
disposizioni dell’anzidetto decreto legislativo n. 82 del 2001 e, ancor prima,
del decreto legislativo n. 196 del 1995 (emanato in attuazione della delega
contenuta nell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216), avrebbero determinato
un trattamento giuridico ed economico meno favorevole rispetto a quello
riservato ai colleghi di grado corrispondente dell’Arma dei carabinieri,
previsto dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e dal decreto
legislativo 28 febbraio 2001, n. 83. E ciò senza tener conto dello spirito
informatore della citata legge di delega n. 216 del 1992, volta ad omogeneizzare
le attribuzioni ed i trattamenti economici degli appartenenti alle varie Forze
Armate ed alle Forze di polizia.
In concreto le censure dedotte nel ricorso si sostanziano nelle seguenti:
violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 17 e 19 del ripetuto decreto
legislativo n. 82 del 2001; violazione, errata e falsa applicazione dell’art.
3 della legge 6 marzo 1992, n. 216; eccesso di potere; violazione del principio
di eguaglianza; violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; disparità di
trattamento; ingiustizia manifesta.
Il ricorso in parola è stato depositato dal ricorrente presso la
Segreteria del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 11, secondo comma, del
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ed è stato rubricato con il n. 1042/02.
Lo stesso ricorso, a seguito della pronuncia interlocutoria di questa
Sezione in data 23 aprile 2002, è stato successivamente trasmesso dal
competente Ministero della difesa, accompagnato dalla prescritta relazione, ed
è stato rubricato con il n. 1400/03.
Nella relazione ministeriale si eccepisce, pregiudizialmente,
l’inammissibilità del gravame, in quanto rivolto avverso provvedimenti non
determinati, e si contestano, comunque, nel merito, le argomentazioni del
ricorrente.
Considerato:
1. In via preliminare deve
essere disposta la riunione dei due fascicoli rubricati con il n. 1042/02 e con
il n. 1400/03, atteso che gli essi, come precisato in premessa, riguardano
entrambi un unico gravame, proposto dal medesimo ricorrente, il maresciallo
dell’Esercito "... omissis ...." .
2. Va, quindi, esaminata
l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso, sollevata dal
riferente Ministero della difesa in relazione al fatto che non risulta
esattamente determinato l’oggetto delle censure del ricorrente, indirizzate
genericamente nei confronti dei provvedimenti “con i quali è stata data
attuazione alle norme di cui agli artt. 17 e 19 del decreto legislativo 28
febbraio 2001, n. 82”.
Pur prendendo atto di quanto puntualmente osservato in proposito nella
relazione ministeriale, ritiene la Sezione di poter prescindere da ogni
questione riguardante la ritualità del gravame, apparendo infondata la pretesa
sostanziale prospettata nel gravame stesso dall’interessato.
3. Passando al merito, rileva
il Collegio che, da quanto esposto nel ricorso, l’impugnativa in esame risulta
fondamentalmente diretta ad ottenere il pieno allineamento della posizione
giuridica ed economica dei sottufficiali delle Forze Armate a quella dei
sottufficiali dell’Arma dei carabinieri, sul presupposto che
l’inquadramento, la carriera ed il trattamento economico di questi ultimi e
quelli dei pari grado appartenenti alle altre Forze Armate debbano essere sempre
omogenei, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge di delega 6 marzo 1992,
n. 216, per cui sarebbero ravvisabili profili di illegittimità costituzionale
delle norme successive che avrebbero disatteso l’anzidetto criterio di
omogeneità.
Il Collegio ritiene manifestamente infondate le eccezioni anzidette, non
essendo condivisibile l’assunto posto a base delle argomentazioni del
ricorrente.
Come autorevolmente sottolineato dalla Corte Costituzionale, con
ordinanza 11/17 luglio 2000, n. 296, emessa su taluni ricorsi di sottufficiali
dell’Esercito che lamentavano - come l’odierno ricorrente - una disparità
del trattamento loro riservato, rispetto a quello previsto per i sottufficiali
dell’Arma dei carabinieri, in realtà né la menzionata legge n. 216 del 1992,
né le norme successive, risultano aver perseguito il fine di realizzare una
assoluta identità di posizioni e di trattamenti per le diverse categorie di cui
si tratta.
Al contrario, come può desumersi dalla legge di delega 31 marzo 2000, n.
78, e dal successivo decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 di attuazione,
il Governo è stato delegato alla emanazione di una normativa volta propriamente
a disciplinare la “collocazione autonoma” dell’Arma dei carabinieri, con
il rango di Forza Armata, escludendosi in tal modo, in radice, ogni ipotesi di
assoluta omogeneità di posizione degli appartenenti all’Arma rispetto agli
appartenenti ad altra Forza Armata.
D’altronde, come ancora sottolineato nella citata pronuncia della Corte
Costituzionale, anche tenendo conto delle disposizioni emanate in attuazione
delle deleghe conferite dall’art. 3 della legge n. 216 del 1992, è agevole
rilevare che le funzioni svolte ed i compiti demandati ai sottufficiali dei
carabinieri (di cui agli artt. 12 e 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198) differiscono sensibilmente da quelli affidati ai sottufficiali delle
altre Forze Armate (di cui agli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196) e tali diversità rendono, quindi, non pienamente comparabili le
rispettive posizioni.
Di conseguenza, poiché la discrezionalità legislativa può incontrare
limiti soltanto sotto i profili della arbitrarietà e della irragionevolezza, le
differenze di trattamento previste dalle surricordate norme di legge risultano,
in definitiva, giustificate dalla diversità delle categorie di appartenenza dei
destinatari, e non appaiono, pertanto, contrastanti con i principi posti dagli
artt. 3 e 97 della Costituzione, invocati dal ricorrente.
Deve ancora ricordarsi che, con specifico riferimento alle disposizioni
contenute negli artt. 17 e 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82
(intesi a modificare ed integrare, rispettivamente, le disposizioni degli artt.
31 e 34 del succitato decreto legislativo n. 196 del 1995), il ricorrente
lamenta, in particolare, che, contrariamente a quanto già avvenuto per gli
ufficiali, per i sottufficiali delle Forze Armate non è stata prevista una
omogeneità di disciplina con i pari grado dell’Arma dei carabinieri, neanche
sotto il profilo economico, con la sola attribuzione di un emolumento
pensionabile e un assegno personale di riordino, invece del riconoscimento
dell’intero trattamento economico nel grado successivo, determinandosi così
una sperequazione con i militari dell’Arma. Inoltre, lamenta il ricorrente, il
ricalcolo delle anzianità disposto dalle norme in parola avrebbe determinato un
appiattimento dei ruoli, con possibili negative ripercussioni sulle successive
valutazioni per le promozioni da conferire.
Tali doglianze non appaiono condivisibili, dovendosi ribadire quanto già
sopra osservato in ordine alla discrezionalità che deve essere riconosciuta al
Legislatore, in presenza di situazioni oggettivamente differenziate, come quelle
di cui si discute.
Deve prendersi atto, d’altronde, delle precisazioni fornite nella
relazione ministeriale riguardo alle ragioni che hanno portato, a suo tempo, a
scelte differenziate in materia di inquadramento transitorio, rispettivamente,
nei nuovi ruoli del personale delle Forze Armate, e nei nuovi ruoli delle Forze
di Polizia, tenuto conto delle diverse esigenze strutturali ed organizzative e
delle limitate disponibilità di personale delle Forze Armate (nelle categorie
dei sergenti e dei volontari) che non hanno consentito un massiccio slittamento
di personale nel ruolo marescialli.
In tale situazione, le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 82
del 2001, intese a riconoscere benefici di carattere economico ai sottufficiali
che non abbiano potuto conseguire promozioni immediate, come previsto per gli
appartenenti ad altre categorie, appare coerente con criteri ragionevolmente
perequativi e non appare, comunque, censurabile per asseriti profili di
incostituzionalità, come sembrerebbe postulare il ricorrente.
4. Sulla base di quanto
esposto deve concludersi per la reiezione del gravame.
P.Q.M.
Esprime il
parere che il ricorso debba essere respinto.
L’estensore
(Pier
Luigi Lodi)
Il Presidente
(Walter
Catallozzi)
Il
segretario
(Roberto Mustafà)
MASSIMA
(Sez. III n. 1042/02 – 1400/02 del 20 maggio 2003):
Il
pieno allineamento della posizione giuridica ed economica dei sottufficiali
delle Forze Armate a quella dei sottufficiali dell’Arma dei carabinieri non
risulta previsto né dalla legge di delega 6 marzo 1992, n. 216, né da norme
successive, quali quelle della legge 31 marzo 2000, n. 78, e del successivo
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, che hanno stabilito la
“collocazione autonoma” dell’Arma dei carabinieri, con il rango di Forza
Armata. D’altronde, anche tenendo conto delle disposizioni emanate in
attuazione delle deleghe conferite dall’art. 3 della citata legge n. 216 del
1992, è agevole rilevare che le funzioni svolte ed i compiti demandati ai
sottufficiali dei carabinieri (di cui agli artt. 12 e 13 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 198) differiscono sensibilmente da quelli affidati ai
sottufficiali delle altre Forze Armate (di cui agli artt. 5 e 6 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196) e tali diversità rendono, quindi, non
pienamente comparabili le rispettive posizioni. Non appaiono, pertanto,
censurabili, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, le
disposizioni degli artt. 17 e 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.
82, che prevedono benefici economici differenziati, per i sottufficiali delle
Forze Armate, rispetto ai benefici attribuiti ai pari grado dell’Arma dei
carabinieri.