Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione terza del 20 maggio 2003

 

N° Sezione            1042/02 – 1400/03                                                           

Oggetto

Ministero della difesa. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal maresciallo dell’Esercito "... omissis ...." avverso i provvedimenti emanati in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 17 e 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82.

 

                                                                                                 La Sezione

 

            Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica indicato in oggetto, depositato dal ricorrente presso la Segreteria del Consiglio di Stato in data 27 marzo 2002, ai sensi dell’art. 11, secondo comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

            Vista la pronuncia interlocutoria n. 1042/02 del 23 aprile 2002, con la quale la Sezione ha invitato il competente Ministero della difesa a trasmettere entro trenta giorni gli atti relativi alla istruttoria del predetto ricorso straordinario;

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. DGPM/IV/11^/7^/33924, in data 12 marzo 2003, con la quale il Ministero della difesa (Direzione generale per il personale militare) chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario in questione;

            Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore consigliere Pier Luigi Lodi;

             Premesso:

            Con atto in data 28 novembre 2001 il maresciallo dell’Esercito "... omissis ...."  ha proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso non meglio specificati provvedimenti che l’Amministrazione della difesa avrebbe adottato in attuazione degli artt. 17 e 18 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate.

            Nel ricorso si espongono ampie argomentazioni per evidenziare che le disposizioni dell’anzidetto decreto legislativo n. 82 del 2001 e, ancor prima, del decreto legislativo n. 196 del 1995 (emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216), avrebbero determinato un trattamento giuridico ed economico meno favorevole rispetto a quello riservato ai colleghi di grado corrispondente dell’Arma dei carabinieri, previsto dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83. E ciò senza tener conto dello spirito informatore della citata legge di delega n. 216 del 1992, volta ad omogeneizzare le attribuzioni ed i trattamenti economici degli appartenenti alle varie Forze Armate ed alle Forze di polizia.

            In concreto le censure dedotte nel ricorso si sostanziano nelle seguenti: violazione, errata e falsa applicazione degli artt. 17 e 19 del ripetuto decreto legislativo n. 82 del 2001; violazione, errata e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216; eccesso di potere; violazione del principio di eguaglianza; violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta.

            Il ricorso in parola è stato depositato dal ricorrente presso la Segreteria del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 11, secondo comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ed è stato rubricato con il n. 1042/02.

            Lo stesso ricorso, a seguito della pronuncia interlocutoria di questa Sezione in data 23 aprile 2002, è stato successivamente trasmesso dal competente Ministero della difesa, accompagnato dalla prescritta relazione, ed è stato rubricato con il n. 1400/03.

            Nella relazione ministeriale si eccepisce, pregiudizialmente, l’inammissibilità del gravame, in quanto rivolto avverso provvedimenti non determinati, e si contestano, comunque, nel merito, le argomentazioni del ricorrente.

            Considerato:

            1. In via preliminare deve essere disposta la riunione dei due fascicoli rubricati con il n. 1042/02 e con il n. 1400/03, atteso che gli essi, come precisato in premessa, riguardano entrambi un unico gravame, proposto dal medesimo ricorrente, il maresciallo dell’Esercito "... omissis ...." .

            2. Va, quindi, esaminata l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso, sollevata dal riferente Ministero della difesa in relazione al fatto che non risulta esattamente determinato l’oggetto delle censure del ricorrente, indirizzate genericamente nei confronti dei provvedimenti “con i quali è stata data attuazione alle norme di cui agli artt. 17 e 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82”.

            Pur prendendo atto di quanto puntualmente osservato in proposito nella relazione ministeriale, ritiene la Sezione di poter prescindere da ogni questione riguardante la ritualità del gravame, apparendo infondata la pretesa sostanziale prospettata nel gravame stesso dall’interessato.

            3. Passando al merito, rileva il Collegio che, da quanto esposto nel ricorso, l’impugnativa in esame risulta fondamentalmente diretta ad ottenere il pieno allineamento della posizione giuridica ed economica dei sottufficiali delle Forze Armate a quella dei sottufficiali dell’Arma dei carabinieri, sul presupposto che l’inquadramento, la carriera ed il trattamento economico di questi ultimi e quelli dei pari grado appartenenti alle altre Forze Armate debbano essere sempre omogenei, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge di delega 6 marzo 1992, n. 216, per cui sarebbero ravvisabili profili di illegittimità costituzionale delle norme successive che avrebbero disatteso l’anzidetto criterio di omogeneità.

            Il Collegio ritiene manifestamente infondate le eccezioni anzidette, non essendo condivisibile l’assunto posto a base delle argomentazioni del ricorrente.

            Come autorevolmente sottolineato dalla Corte Costituzionale, con ordinanza 11/17 luglio 2000, n. 296, emessa su taluni ricorsi di sottufficiali dell’Esercito che lamentavano - come l’odierno ricorrente - una disparità del trattamento loro riservato, rispetto a quello previsto per i sottufficiali dell’Arma dei carabinieri, in realtà né la menzionata legge n. 216 del 1992, né le norme successive, risultano aver perseguito il fine di realizzare una assoluta identità di posizioni e di trattamenti per le diverse categorie di cui si tratta.

            Al contrario, come può desumersi dalla legge di delega 31 marzo 2000, n. 78, e dal successivo decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 di attuazione, il Governo è stato delegato alla emanazione di una normativa volta propriamente a disciplinare la “collocazione autonoma” dell’Arma dei carabinieri, con il rango di Forza Armata, escludendosi in tal modo, in radice, ogni ipotesi di assoluta omogeneità di posizione degli appartenenti all’Arma rispetto agli appartenenti ad altra Forza Armata.

            D’altronde, come ancora sottolineato nella citata pronuncia della Corte Costituzionale, anche tenendo conto delle disposizioni emanate in attuazione delle deleghe conferite dall’art. 3 della legge n. 216 del 1992, è agevole rilevare che le funzioni svolte ed i compiti demandati ai sottufficiali dei carabinieri (di cui agli artt. 12 e 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) differiscono sensibilmente da quelli affidati ai sottufficiali delle altre Forze Armate (di cui agli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196) e tali diversità rendono, quindi, non pienamente comparabili le rispettive posizioni.

            Di conseguenza, poiché la discrezionalità legislativa può incontrare limiti soltanto sotto i profili della arbitrarietà e della irragionevolezza, le differenze di trattamento previste dalle surricordate norme di legge risultano, in definitiva, giustificate dalla diversità delle categorie di appartenenza dei destinatari, e non appaiono, pertanto, contrastanti con i principi posti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, invocati dal ricorrente.

            Deve ancora ricordarsi che, con specifico riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 17 e 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82 (intesi a modificare ed integrare, rispettivamente, le disposizioni degli artt. 31 e 34 del succitato decreto legislativo n. 196 del 1995), il ricorrente lamenta, in particolare, che, contrariamente a quanto già avvenuto per gli ufficiali, per i sottufficiali delle Forze Armate non è stata prevista una omogeneità di disciplina con i pari grado dell’Arma dei carabinieri, neanche sotto il profilo economico, con la sola attribuzione di un emolumento pensionabile e un assegno personale di riordino, invece del riconoscimento dell’intero trattamento economico nel grado successivo, determinandosi così una sperequazione con i militari dell’Arma. Inoltre, lamenta il ricorrente, il ricalcolo delle anzianità disposto dalle norme in parola avrebbe determinato un appiattimento dei ruoli, con possibili negative ripercussioni sulle successive valutazioni per le promozioni da conferire.

            Tali doglianze non appaiono condivisibili, dovendosi ribadire quanto già sopra osservato in ordine alla discrezionalità che deve essere riconosciuta al Legislatore, in presenza di situazioni oggettivamente differenziate, come quelle di cui si discute.

            Deve prendersi atto, d’altronde, delle precisazioni fornite nella relazione ministeriale riguardo alle ragioni che hanno portato, a suo tempo, a scelte differenziate in materia di inquadramento transitorio, rispettivamente, nei nuovi ruoli del personale delle Forze Armate, e nei nuovi ruoli delle Forze di Polizia, tenuto conto delle diverse esigenze strutturali ed organizzative e delle limitate disponibilità di personale delle Forze Armate (nelle categorie dei sergenti e dei volontari) che non hanno consentito un massiccio slittamento di personale nel ruolo marescialli.

            In tale situazione, le disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 82 del 2001, intese a riconoscere benefici di carattere economico ai sottufficiali che non abbiano potuto conseguire promozioni immediate, come previsto per gli appartenenti ad altre categorie, appare coerente con criteri ragionevolmente perequativi e non appare, comunque, censurabile per asseriti profili di incostituzionalità, come sembrerebbe postulare il ricorrente.

            4. Sulla base di quanto esposto deve concludersi per la reiezione del gravame.

P.Q.M.

            Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

 

 

L’estensore

(Pier Luigi Lodi)

      Il Presidente

(Walter Catallozzi)

 

 

 Il segretario

                                              (Roberto Mustafà)


MASSIMA (Sez. III n. 1042/02 – 1400/02 del 20 maggio 2003):

 

Il pieno allineamento della posizione giuridica ed economica dei sottufficiali delle Forze Armate a quella dei sottufficiali dell’Arma dei carabinieri non risulta previsto né dalla legge di delega 6 marzo 1992, n. 216, né da norme successive, quali quelle della legge 31 marzo 2000, n. 78, e del successivo decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, che hanno stabilito la “collocazione autonoma” dell’Arma dei carabinieri, con il rango di Forza Armata. D’altronde, anche tenendo conto delle disposizioni emanate in attuazione delle deleghe conferite dall’art. 3 della citata legge n. 216 del 1992, è agevole rilevare che le funzioni svolte ed i compiti demandati ai sottufficiali dei carabinieri (di cui agli artt. 12 e 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) differiscono sensibilmente da quelli affidati ai sottufficiali delle altre Forze Armate (di cui agli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196) e tali diversità rendono, quindi, non pienamente comparabili le rispettive posizioni. Non appaiono, pertanto, censurabili, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, le disposizioni degli artt. 17 e 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, che prevedono benefici economici differenziati, per i sottufficiali delle Forze Armate, rispetto ai benefici attribuiti ai pari grado dell’Arma dei carabinieri.