Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352(in
Gazz. Uff. 29 luglio 1992, n. 177) Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi Il
Presidente della Repubblica: Visto
l'art. 87 della Costituzione; Visto
l'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto
l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale
dell'11 maggio 1991; Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
19 giugno 1992; Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Emana
il seguente regolamento: Art.
1. Oggetto. 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in conformità all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Le misure organizzative occorrenti per l'attuazione del diritto di accesso sono adottate dalle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Art.
2. Ambito di applicazione. 1.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato
nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e dei concessionari
di pubblici servizi da chiunque vi abbia un interesse personale e
concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. 2.
Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del
procedimento, e anche durante il corso dello stesso, nei confronti
dell'autorità che è competente a formare l'atto conclusivo o a
detenerlo stabilmente. 3.
Il diritto di accesso s'intende realizzato con la pubblicazione,
il deposito o altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili
mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti
cui sia consentito l'accesso, secondo le modalità stabilite dalle
singole amministrazioni ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Art.
3. Accesso informale. 1.
Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante
richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione centrale o
periferico, competente a formare l'atto conclusivo di procedimento o a
detenerlo stabilmente. 2.
L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto
della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione,
specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto
della richiesta, far constare della propria identità e, ove occorra,
dei propri poteri rappresentativi. 3.
La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è
accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie,
esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità
idonea. 4.
La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è
presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del
procedimento amministrativo. Art.
4. Procedimento di accesso formale. 1.
Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della
richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione
del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi,
sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle
documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il
richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale. 2.
Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente può
sempre presentare richiesta formale, di cui l'ufficio è tenuto a
rilasciare ricevuta. 3.
La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da
quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla
stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale
trasmissione è data comunicazione all'interessato. 4.
Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni
contenute nei commi 2 e 4 dell'art. 3. 5.
Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta
giorni a norma dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o
dalla recezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 3. 6.
Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'amministrazione,
entro dieci giorni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione al
richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo
idoneo ad accertare la recezione. Il termine del procedimento ricomincia
a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. Art.
5. Accoglimento della richiesta e modalità di accesso. 1.
Fatta salva la più specifica disciplina contenuta nelle misure
organizzative di cui all'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, il diritto di accesso si esercita secondo le modalità che seguono. 2.
L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene
l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi,
nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a
quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne
copia. 3.
L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta
anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso
richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le
eccezioni di legge o regolamento. 4.
L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto
di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza,
ove necessaria, di personale addetto. 5.
Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato
asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione,
tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. 6.
L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona
da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di
cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate
in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e
trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. 7.
La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al
pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 25 della legge 7
agosto 1990, n. 241, secondo le modalità determinate dalle singole
amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere
autenticate. Art.
6. Contenuto minimo delle misure organizzative delle singole
amministrazioni. 1.
Le misure organizzative di cui all'art. 22, comma 3, della legge
7 agosto 1990, n. 241, riguardano in particolare: a) le modalità di
compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante l'uso
di prestampati; b) le categorie di documenti da pubblicare in luoghi
accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e
semplificate tecniche di ricerca dei documenti, in particolare con la
predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione;
c) la tariffa da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di
cui sia stata fatta richiesta; d) l'accesso alle informazioni contenute
in strumenti informatici che vanno salvaguardate dalla distruzione o
dalla perdita accidentale, nonché dalla divulgazione non autorizzata.
In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate
sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante
collegamento in rete, ove esistente. 2.
Le singole amministrazioni valutano altresì l'opportunità di
istituire un ufficio per le relazioni con il pubblico e comunque
individuano un ufficio che fornisca tutte le informazioni sulle modalità
di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi. Art.
7. Non accoglimento della richiesta. 1.
Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso
richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del
procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa
vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art. 24, comma
4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alle circostanze di fatto per cui
la richiesta non può essere accolta così come proposta. 2.
Il differimento dell'accesso è disposto ove sia necessario
assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, o per salvaguardare esigenze
di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei
provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa
compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. 3.
L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la
durata. Art.
8. Disciplina dei casi di esclusione. 1.
Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei
regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo. 2.
I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non
quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli
interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I
documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono
considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A
tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti,
anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti
all'accesso. 3.
In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso
ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. 4.
Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di
omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica. 5.
Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti
amministrativi possono essere sottratti all'accesso: a) quando, al di
fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre
1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione,
specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché
all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla
correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento
alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di
determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c)
quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il
personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine
pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità
delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone
coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione
delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese
e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare,
sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui
siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve
comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei
procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare
o per difendere i loro stessi interessi giuridici. Art.
9. Richieste di accesso di portatori di interessi pubblici e diffusi. 1. Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi. Art.
10. Commissione per l'accesso. 1.
Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di
piena conoscibilità dell'azione amministrativa, la commissione per
l'accesso, al fine di coordinare l'attività organizzativa delle
amministrazioni in materia di accesso e di garantire l'uniforme
applicazione dei princìpi, esprime parere sui regolamenti che le
singole amministrazioni adottano ai sensi dell'art. 24, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché, ove ne sia richiesta, sugli atti
comunque attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di
accesso. 2.
Il Governo può sentire il parere della commissione per l'accesso
ai fini dell'emanazione dei regolamenti governativi di cui all'art. 24,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle loro modificazioni e
della introduzione di normative speciali comunque attinenti al diritto
di accesso. 3.
È istituito presso la commissione per l'accesso l'archivio dei
regolamenti concernenti la disciplina del diritto di accesso previsti
dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine, i
regolamenti adottati sono trasmessi alla commissione per l'accesso dai
soggetti di cui all'art. 23 della citata legge n. 241 del 1990, nonché,
per il tramite dei commissari di Governo e dei prefetti, dalle
amministrazioni regionali e locali. Art.
11. Archivio delle istanze di accesso. 1.
Al fine di consentire il più celere ed agevole esercizio del
diritto di accesso, ciascuna amministrazione istituisce, presso i propri
uffici, archivi automatizzati delle richieste di accesso. 2.
Gli archivi contengono i dati ricognitivi, soggettivi, oggettivi
e cronologici della richiesta di accesso e sono costantemente aggiornati
con le informazioni attinenti al relativo corso. 3.
I dati contenuti nei singoli archivi periferici confluiscono in
un archivio centralizzato costituito presso ciascuna amministrazione,
collegato telematicamente con i suoi uffici centrali e periferici per
l'accesso diretto ai dati. 4.
A tal fine, le amministrazioni costituiscono uffici centrali e
periferici contenenti le informazioni relative ai singoli procedimenti
amministrativi, nonché un archivio centralizzato contenente i dati
legislativi e normativi relativi ai procedimenti di competenza. 5.
Con appositi accordi le amministrazioni definiscono i termini e
le modalità tecniche per lo scambio, con sistemi automatizzati, delle
informazioni contenute nei rispettivi archivi. 6.
Gli archivi devono essere compatibili con quello generale
costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, a questo
fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta un apposito atto
di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, su conforme
parere della conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni
e le province autonome. 7.
In attesa che le amministrazioni interessate provvedano a
realizzare gli archivi automatizzati, sono costituiti appositi archivi
cartacei contenenti le stesse informazioni. Art.
12. Archivio centralizzato delle amministrazioni pubbliche. 1.
Ai fini dell'aggiornamento dell'archivio generale costituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni
forniscono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i dati e le
notizie ritenuti necessari e individuati in appositi questionari dalla
commissione per l'accesso, alla quale vengono periodicamente comunicate
le risultanze delle elaborazioni effettuate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. 2.
L'archivio viene organizzato e gestito sulla base di apposite
direttive della commissione per l'accesso, che si avvale all'uopo del
proprio ufficio di segreteria. Art.
13. Disciplina transitoria. 1.
Nelle more dell'adozione dei regolamenti ministeriali concernenti
le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, e in ogni caso non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
il diniego di accesso può essere opposto con provvedimento motivato dal
Ministro, per le amministrazioni dello Stato, e dall'organo che ha la
legale rappresentanza dell'ente, negli altri casi, in relazione alle
esigenze di salvaguardia degli interessi di cui all'art. 24, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e con riferimento ai criteri
delineati all'art. 8. 2.
Decorso il termine di un anno di cui al comma 1, l'accesso non può
essere negato se non nei casi previsti dalla legge.
|