Al dipendente depresso anche per motivi di lavoro spetta il risarcimento pieno
 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5539 del 9 aprile 2003, ha affermato che al dipendente che versi in uno stato di depressione, che sia dipeso, anche solo in parte, da motivi di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a risarcire l’intero danno biologico da lui patito.
Per la Suprema Corte non è necessario che il soggetto versi in uno stato di vera e propria depressione, essendo sufficiente anche il mero stato di abbattimento dell’umore dovuto all’insoddisfazione relativamente all’attività o alle mansioni da questo svolte.
Nel caso specifico, la Cassazione ha condannato una società di spedizione a risarcire 180.000 euro ad un proprio dipendente caduto in una grave crisi depressiva, in seguito ad una dequalificazione, con successivo licenziamento.