La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5539 del 9
aprile 2003, ha affermato che al dipendente che versi in uno stato di
depressione, che sia dipeso, anche solo in parte, da motivi di lavoro, il datore
di lavoro è tenuto a risarcire l’intero danno biologico da lui patito.
Per
la Suprema Corte non è necessario che il soggetto versi in uno stato di vera e
propria depressione, essendo sufficiente anche il mero stato di abbattimento
dell’umore dovuto all’insoddisfazione relativamente all’attività o alle mansioni
da questo svolte.
Nel caso specifico, la Cassazione ha condannato una
società di spedizione a risarcire 180.000 euro ad un proprio dipendente caduto
in una grave crisi depressiva, in seguito ad una dequalificazione, con
successivo licenziamento.