DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 2003, n.163
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, concernente il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. (GU n. 157 del 9-7-2003)
 
testo in vigore dal: 24-7-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, con il quale e' stato approvato il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e successive modificazioni; Ravvisata l'esigenza di includere espressamente nel novero dei fatti che possono costituire presupposto per il conferimento dell'encomio solenne quelli connessi a servizi o ad attivita' di ordine pubblico; Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003; Sulla proposta del Ministro dell'interno; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'articolo 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, le parole: «a servizi o ad attivita' di polizia giudiziaria e di soccorso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «a servizi o ad attivita' di ordine e sicurezza pubblica, polizia giudiziaria e soccorso pubblico». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 giugno 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 74


          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
          1985,  n.  782,  reca:  «Approvazione  del  regolamento  di
          servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.».
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87  della  Costituzione  della  Repubblica
          italiana,  tra  l'altro,  conferisce  al  Presidente  della
          Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i
          decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 17, comma 1,
          della    legge   23 agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera soppressa)».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  111,  della  legge
          1° aprile     1981,     n.     121    (Nuovo    ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
              «Art.    111.    Regolamento    di    servizio    della
          amministrazione  della  pubblica  sicurezza  e applicazione
          delle  norme  del disciolto Corpo delle guardie di pubblica
          sicurezza.
              Il  regolamento  di servizio dell'amministrazione della
          pubblica  sicurezza  e'  emanato con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri,  su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i
          sindacati   di   polizia  piu'  rappresentativi  sul  piano
          nazionale.
              Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della
          presente  legge  e  quella  del regolamento di cui al primo
          comma  si applicano, per quanto non previsto dalla presente
          legge  e  se  compatibili  con  essa,  le  disposizioni del
          regolamento  approvato  con regio decreto 30 novembre 1930,
          n. 1629, e successive modificazioni.
              In  dette  disposizioni  la  denominazione  Corpo delle
          guardie  di  pubblica  sicurezza  si  intende sostituita da
          Amministrazione della pubblica sicurezza.».
              -  Per  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 ottobre 1985, n. 782, v. nella nota al titolo.
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28 ottobre 1985, n. 782 (per
          l'argomento  v. nella nota al titolo.), come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              «Art.   73.   Requisiti   per   il  conferimento  delle
          ricompense per meriti straordinari e speciali.
              1.  La  promozione  alla qualifica superiore per merito
          straordinario  e'  conferita  ai  sensi degli articoli 71 e
          seguenti  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24
          aprile 1982, n. 335.
              2.  Fatto salvo quanto previsto dall'art. 75, l'encomio
          solenne  e' conferito esclusivamente in relazione ad eventi
          connessi  a  servizi  o  ad attivita' di ordine e sicurezza
          pubblica,   polizia  giudiziaria  e  soccorso  pubblico  al
          personale   che,   offrendo   un   contributo  determinante
          all'esito   di   operazioni  di  particolare  importanza  o
          rischio,  abbia  dimostrato  di possedere spiccate qualita'
          professionali e non comune determinazione operativa.».