I TRASFERIMENTI D'AUTORITA' DEL PERSONALE MILITARE PRIMA DELLA STORICA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 5793 DEL 7 SETTEMBRE 2004 - LA LEGGE N. 241 DEL 1990 E LE FASI DEL TRASFERIMENTO.
Per giurisprudenza quasi granitica del
Consiglio di Stato i trasferimenti d'autorità dei militari vengono fatti
rientrare nel genus degli ordini e quindi sono ritenuti sottratti dalla
disciplina della Legge n. 241 del 1990. Tale tesi muove dalla considerazione che
la stessa natura del provvedimento di trasferimento (ordine) proprio perchè deve
garantire la massima funzionalità ed efficienza delle Forze Armate, la rapidità
delle decisioni e quindi dell'esecuzione delle stesse, non sarebbe compatibile
con l'onere dell'amministrazione di comunicare l'avvio del procedimento
amministrativo, di garantire la partecipazione dell'interessato allo stesso
mediante la presentazione di memorie, con l'onere della
motivazione.
Sotto un altro angolo di visuale, di
fronte ad un lungo ed elaborato processo che tendeva a rendere componibili gli
interessi della parte pubblica con quella privata all'interno dello stesso
procedimento amministrativo, tanto che da più parti si affermava che il vero
merito della Legge n. 241 del 1990 era stato quello di spostare, finalmente,
anche ai fini della limitazione del contenzioso amministrativo, il luogo di
composizione, di confronto e di valutazione degli interessi e di verifica delle
scelte, dal processo al procedimento amministrativo, il Consiglio di Stato per
garantire la speditezza delle decisioni amministrative in tale delicata materia
ha ritenuto che non è il procedimento amministrativo il luogo dove rendere
confrontabili gli interessi, ovvero che esisterebbe una rafforzata esigenza di
speditezza per tali procedimenti tanto da rendere ulteriormente affievolita la
posizione soggettiva del militare di fronte a tali scelte
organizzative.
Per i trasferimenti d'autorità, in altri
termini, non è più o non è ancora il procedimento amministrativo ma il processo
il luogo dove è possibile valutare la correttezza delle
scelte.
Si è preferito quindi, sulla base di una
non condivisibile teorizzazione dell'ordine, creare, per certi versi, delle
"zone franche" all'azione amministrativa facendo prevalere la speditezza della
decisione al diritto dell'amministrato a partecipare al procedimento che lo
riguarda.
Solo alcuni T.A.R. (Pescara e Parma per
l'esattezza) hanno avuto la spinta emotiva di reagire a tale teorizzazione, per
il resto gli altri Tribunali Amministrativi si sono limitati a recepire ed a
condividere tale assunto.
Occorre tuttavia chiedersi se ogni
trasferimento presenta caratteri di speditezza tali da non consentire la
comunicazione dell'avvio del relativo procedimento, la partecipazione allo
stesso da parte dell'interessato, la necessità di una motivazione che non si
esaurisca in una mera e sterile clausola di stile (per esigenze di servizio o
organiche, o talvolta per esigenze organiche e di servizio, per incompatibilità
ambientale) senza necessità di specificare in concreto, neppure per relationem,
le effettive ragioni o esigenze del trasferimento.
L'assenza di speditezza o dell'urgenza è
spesso testimoniata dal fatto che la stessa amministrazione comunica
all'interessato l'avvio del procedimento teso al suo trasferimento,
consentendogli di esprimere le sue ragioni ostative. Spesso ancora tra l'avvio
del procedimento ed il trasferimento passa un notevole lasso di tempo. Dov'è
allora in questi casi l'esigenza di speditezza ?
Alcuni T.A.R. hanno ritenuto di poter
superare il problema della motivazione, chiedendo in via cautelare
all'amministrazione, anzichè di fornire copia di tutti gli atti ove evincere le
ragioni della scelta (ad esempio effettive e documentate esigenze organiche o di
servizio, documentate ragioni di incompatibilità ambientale) di esporre le
ragioni della scelta mediante semplici chiarimenti, quasi come se dientro ad
ogni scelta vi fosse un segreto o atti coperti da
segretezza.
Ma in vero, al di là del rapporto tra
procedimento amministrativo e processo, neppure i trasferimenti d'autorità, così
come gli ordini si possono sottrarre (altrimenti verrebbe meno la loro stessa
giustiziabilità) al controllo giurisdizionale degli atti discrezionali, mediante
una verifica, sia pure ex post, dei presupposti di legittimità sostanziale della
scelta.
In altri termini, pur in assenza delle
garanzie di cui alla L. n. 241 del 1990, i trasferimenti d'autorità possono
essere censurati e sindacati per palese ingiustizia, per disparità di
trattamento, per carenza e/o errore sui presupposti, per irragionevolezza della
scelta, inadeguatezza, sviamento di potere.
Avv. Angelo Fiore Tartaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL
LAZIO
ROMA – SEZIONE PRIMA bis
|
N 1315/2004 Reg. Sent. N.
7305/2003
Reg. Ric. |
composto dai Magistrati:
- CESARE MASTROCOLA Presidente
- PIETRO MORABITO Consigliere
- ELENA STANIZZI I Referendario Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso N. 7305/2003 R.G. proposto dal Sig. Francesco MASSIMO, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Fiore Tartaglia ed elettivamente domiciliato presso lo Studio legale di questi sito in Roma, Via Alfredo Serranti n. 49;
CONTRO
- il MINISTERO DELLA DIFESA, lo STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA MILITARE ed il COMANDO 6° STORMO AERONAUTICA MILITARE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 sono, ope legis, domiciliati;
PER L'ANNULLAMENTO
- del silenzio rifiuto serbato dall’intimata Amministrazione sull’istanza del ricorrente volta ad ottenere l’accesso, mediante estrazione di copia, al documento di programmazione delle movimentazioni per il quinquennio 2003/2008, ai modelli (Annesso 2 alla Direttiva) prodotti dai sottufficiali inseriti in tale documento, alla documentazione contenente i criteri di inserimento nel documento di programmazione ed alla determinazione di esclusione del ricorrente dal documento di programmazione;
E PER
OTTENERE
- l’accertamento e la declaratoria del proprio diritto all’accesso alla predetta documentazione mediante estrazione di copia, con conseguente ordine all’intimata Amministrazione di provvedere al suo rilascio;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della Difesa intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla camera di consiglio del 13 ottobre 2003 l’Avv. Angelo Fiore Tartaglia per la parte ricorrente - Giudice relatore il Primo Referendario Elena Stanizzi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T
O
Espone in fatto l’odierno ricorrente di essere un sottufficiale dell’Aeronautica Militare e di aver segnalato, mediante compilazione dell’apposito modello, la propria disponibilità ad essere trasferito presso la Scuola di perfezionamento per i sottufficiali dell’Aeronautica Militare con sede a Loreto, nell’ambito della programmazione delle movimentazioni per il quinquennio 2003/2008.
Essendo stato escluso da detta programmazione il ricorrente, al fine di avere cognizione delle ragioni sottese a tale esclusione, ha presentato una serie di istanze volte ad ottenere l’accesso alla documentazione reputata rilevante.
Stante l’inerzia dell’Amministrazione della Difesa in ordine all’ultima istanza di accesso, presentata in data 6 maggio 2003 ed avente ad oggetto il documento di programmazione delle movimentazioni per il quinquennio 2003/2008, i modelli (Annesso 2 alla Direttiva) prodotti dai sottufficiali inseriti in tale documento, la documentazione contenente i criteri di inserimento nel documento di programmazione e la determinazione di esclusione del ricorrente dal documento di programmazione, il ricorrente ha quindi adito questo Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, nonché l’accertamento del proprio diritto all’accesso alla richiesta documentazione, con conseguente ordine di rilascio di copia della stessa a carico dell’Amministrazione.
Invoca, a sostegno della pretesa, l’illegittimità del gravato silenzio in quanto tenuto in violazione dell’art. 25, comma 3, della legge n. 241 del 1990, ricordando la possibilità per l’interessato di rinnovare l’istanza di accesso pur a seguito di un precedente atto di diniego, nonché l’obbligo per l’Amministrazione di provvedere mediante adozione di un provvedimento espresso in ordine alla stessa.
Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione con formula di rito.
Alla camera di consiglio del 13 ottobre 2003, la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
D
I R I T T O
Con il ricorso in esame l’odierno ricorrente si duole del silenzio serbato dall’intimata Amministrazione della Difesa sull’istanza di accesso, dallo stesso avanzata, avente ad oggetto il documento di programmazione delle movimentazioni per il quinquennio 2003/2008, i modelli (Annesso 2 alla Direttiva) prodotti dai sottufficiali inseriti in tale documento, la documentazione contenente i criteri di inserimento nel documento di programmazione e la determinazione di esclusione del ricorrente dal documento di programmazione, chiedendo al Tribunale adito la declaratoria di illegittimità del gravato silenzio, nonché l’accertamento del proprio diritto all’accesso mediante estrazione di copia alla richiesta documentazione, con conseguente ordine di esibizione della stessa a carico dell’intimata Amministrazione.
Il ricorso è fondato e va accolto per le considerazioni che seguono.
Sussiste, innanzitutto, in capo all’istante un interesse personale giuridicamente rilevante, essendo la richiesta diretta alla esibizione di atti inerenti la propria posizione soggettiva di soggetto escluso dalla programmazione delle movimentazioni e quindi direttamente connessi a interessi meritevoli di tutela.
Pertanto il ricorso va accolto, con conseguente declaratoria di illegittimità del gravato silenzio serbato dall’intimata Amministrazione sull’istanza di accesso inoltrata dal ricorrente, sulla quale l’Amministrazione aveva l’obbligo di provvedere nonostante la precedente adozione di atti di dinego, nella specie violato.
Va, inoltre, dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere l’accesso, mediante estrazione di copia, al documento di programmazione delle movimentazioni per il quinquennio 2003/2008, ai modelli (Annesso 2 alla Direttiva) prodotti dai sottufficiali inseriti in tale documento, alla documentazione contenente i criteri di inserimento nel documento di programmazione ed alla determinazione di esclusione del ricorrente dal documento di programmazione, con conseguente ordine a carico dell’Amministrazione della Difesa alla relativa esibizione.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio
- Roma -Sezione Prima
bis-
Pronunciando sul ricorso n. 7305/2003, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il gravato silenzio serbato dal Ministero della Difesa sull’istanza di accesso, riconosce il diritto di accesso del ricorrente alla documentazione specificata in motivazione ed ordina al Ministero della Difesa di provvedere all’esibizione della stessa a norma della vigente legge
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 ottobre 2003.
Dott. Cesare MASTROCOLA – Presidente
Dott.ssa Elena STANIZZI – Relatore Estensore
R E
P U B
B L I
C A I T
A L I
A N A
|
N.5793/2004 Reg.
Dec. N.
3084 Reg. Ric. Anno 2004 |
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello
n.3084/2004 proposto dal
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato e domiciliato ex
lege presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi
n.12;
CONTRO
Massimo Francesco,
rappresentato e difeso dall’Avv. Fabio Lanni ed elettivamente domiciliato presso
l’Avv. Aneglo Fiore Tartaglia in Roma, Via A. Serranti
n.49;
per
l’annullamento
della sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. I bis, n.1315/2004, in
data 11 febbraio 2004;
Visto
l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti
l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva di Massimo
Francesco;
Visti
gli atti tutti della causa;
Alla
camera di consiglio dell’8 luglio 2004,
relatore il consigliere Carlo Deodato, udito l'Avvocato dello Stato
Canzoneri;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
E DIRITTO
1.-
Con la sentenza appellata veniva accolto il ricorso proposto dal Maresciallo di
seconda classe dell’Aeronautica Militare Francesco Massimo ai sensi dell’art.25
legge 7 agosto 1990, n.241 e, per l’effetto, veniva annullato il silenzio
serbato dal resistente Ministero della Difesa in ordine all’istanza presentata
dal ricorrente in data 6 maggio 2003 e veniva, quindi, ordinata l’esibizione del
documento di programmazione delle movimentazioni per il quinquennio 2003/2008 e
gli atti ad esso connessi, ivi compresa, in particolare, la determinazione di
esclusione dell’istante dal documento di pianificazione dei
trasferimenti.
2.-
Avverso tale decisione proponeva appello il Ministero della Difesa, negando la
ricorrenza dei presupposti, soggettivi ed oggettivi, per l’accesso alla
documentazione richiesta dall’originario ricorrente ed invocando l’annullamento
della sentenza appellata.
3.-
Resisteva il Massimo, contestando la fondatezza delle censure svolte a sostegno
dell’appello, ribadendo la ricorrenza delle condizioni per l’accesso richiesto
(e rifiutato dall’amministrazione) e concludendo per la reiezione del
ricorso.
4.-
Alla camera di consiglio dell’8 luglio 2004 il ricorso veniva trattenuto in
decisione.
5.-
Il Ministero appellante assume la sussistenza di diverse ragioni ostative
all’accesso accordato in prima istanza ed invoca una pronuncia negativa del
relativo diritto, in riforma di quella appellata.
6.-
L’appello è infondato, alla stregua della considerazioni che seguono, e va,
dunque, respinto.
7.-
Con un primo ordine di argomenti l’appellante sostiene, pare di capire,
l’estraneità all’ambito applicativo della normativa sull’accesso del tipo di
documenti alla conoscenza dei quali risulta indirizzata l’istanza rimasta
inevasa, siccome pertinenti ad atti di programmazione di trasferimenti di
militari e, come tali, insindacabili.
L’assunto
è infondato.
Per
quanto ampia possa configurarsi, infatti, la discrezionalità
dell’amministrazione militare nella movimentazione del personale da essa
dipendente, le relative determinazioni non possono certo reputarsi escluse
dall’ambito del sindacato di legittimità riservato in via generale al giudice
amministrativo su tutti i provvedimenti adottati da pubbliche amministrazioni ed
incidenti su posizioni di interesse legittimo, alla cui categoria vanno
ovviamente ascritti anche quelli oggetto della presente controversia.
8.-
Si deduce, poi, la riferibilità della documentazione nella specie richiesta
dall’interessato ad una delle tipologie di documenti dell’amministrazione
militare sottratti all’accesso, ai sensi del combinato disposto dell’art.24,
commi 2 e 4, legge 7 agosto 1990, n.241, dell’art.8 d.P.R. 27 giugno 1992, n.352
e del d.m. 14 giugno 1995, n.519, e, in particolare, a quella relativa alla
pianificazione dell’impiego del personale militare.
La
censura si rivela destituita di fondamento.
Anche
ascrivendo, infatti, i documenti in questione alla categoria di quelli sottratti
all’accesso in quanto pertinenti alla programmazione delle movimentazioni del
personale dipendente dall’amministrazione militare, la relativa ragione ostativa
deve intendersi venuta meno per il documentato decorso, dal momento della
formazione degli atti che il maresciallo Massimo ha chiesto di conoscere, del
periodo massimo di sottrazione all’accesso, espressamente indicato in un anno
dall’allegato 1, n.8, al d.m. n.519/95.
9.-
Con altro argomento si insiste nel negare la sussistenza in capo al richiedente
di un interesse giuridicamente rilevante che ne legittimi l’istanza di
accesso.
Anche
tale motivo risulta infondato.
Pur
accedendo, infatti, ad una lettura restrittiva della nozione di interesse
giuridicamente rilevante di cui all’art.22, comma 1, legge n.241/90, che ne
circoscriva il contenuto alle sole situazioni soggettive direttamente connesse
alla titolarità di posizioni di diritto o di interesse tutelabili in via
giurisdizionale, non può negarsi la legittimazione di un soggetto che, come il
maresciallo Massimo, ha formalizzato una dichiarazione di disponibilità ad un
trasferimento (certamente equiparabile ad un’istanza, ai fini che qui
interessano) e che intende conoscere gli atti, generali e particolari, con cui
l’amministrazione gli ha negato il movimento richiesto (tali dovendosi intendere
il programma quinquennale che non lo contempla e gli atti ad esso
connessi).
A
fronte della situazione sostanziale appena descritta e della sindacabilità
(ancorchè limitata) degli atti oggetto dell’istanza di accesso (per come sopra
riscontrata), risulta comprovata la sussistenza in capo all’originario
ricorrente di un valido titolo sostanziale a pretendere la cognizione di
documenti certamente idonei a pregiudicare la sua sfera di interessi e, come
tali, suscettibili di una contestazione giudiziale della loro legittimità.
10.-
Il Ministero appellante critica, da ultimo, la decisione appellata nella parte
in cui ha consentito l’ostensione anche dei modelli del c.d. “annesso 2”, e,
cioè, delle dichiarazioni redatte dagli altri militari ammessi alla
movimentazione, che assume sottratti all’accesso a tutela della riservatezza di
questi ultimi.
A
ben vedere, in particolare, l’amministrazione non assume l’assoluta estraneità
all’accesso dei predetti documenti in quanto contenenti informazioni che ne
impongono la soggezione alla disciplina dettata dalla legge 31 dicembre 1996,
n.675, ma continua a sostenere la natura recessiva dell’interesse all’accesso da
parte del maresciallo Massimo a fronte dell’asserita insindacabilità dei
trasferimenti dei militari e, quindi, dell’impraticabilità (pare di comprendere,
dalla lettura del ricorso) di alcuna utile iniziativa giurisdizionale avverso le
relative determinazioni negative.
L’argomento
è infondato e va disatteso.
Come,
infatti, ripetutamente rilevato, i provvedimenti relativi alla movimentazione
del personale militare (per quanto connotati da ampia discrezionalità) non
risultano sottratti al sindacato del giudice amministrativo, con la conseguenza
che deve accordarsi prevalenza all’esigenza dell’interessato di acquisire le
notizie indispensabili all’attivazione di eventuali iniziative giurisdizionali,
rispetto a quella di garantire la riservatezza dei militari autori dei moduli in
questione, in coerenza con la regola dettata dall’art.24, comma 2, lett.d), l.
n.241/90 (per come interpretata da un indirizzo giurisprudenziale univoco; cfr.
ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 1
ottobre 2002, n.5110)
A
fronte del suddetto interesse del richiedente, imposto dalla necessità - per
verificare la configurabilità di eventuali vizi per disparità di trattamento -
del preliminare confronto tra le posizioni esaminate dall’amministrazione al
fine della deliberazione della pianificazione in questione, quello degli altri
militari alla riservatezza si appalesa, invero, senz’altro recessivo, come
stabilito dalla disposizione menzionata, anche perchè pertinente ad informazioni
personali diverse dai c.d. “dati sensibili” -per quanto è dato ricavare
dall’esame del contenuto dei modelli in questione riferito dalla stessa
Amministrazione appellante- e, quindi, protette con modalità meno pregnanti di
quelle stabilite dall’art.22 legge n.675/96.
11.-
Deve, in conclusione, respingersi l’appello del Ministero della Difesa e
confermarsi la decisione appellata.
12.-
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge il ricorso in
epigrafe e condanna il Ministero appellante a rifondere all’appellato le spese
del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro
1.500/00;
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio dell’8 luglio 2004, con l'intervento dei
signori:
Filippo
Patroni Griffi
-
Presidente,
f.f.
Antonino
Anastasi
- Consigliere
Anna
Leoni
- Consigliere
Carlo
Saltelli
-
Consigliere
Carlo
Deodato
- Consigliere
Est.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Carlo Deodato
Filippo Patroni Griffi
IL SEGRETARIO
Marta Belloni
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/09/2004
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)
Il Dirigente
Dott Giuseppe Testa
A breve sarà pubblicato il commento, a cura dell'Avv. Angelo Fiore Tartaglia, sulla Sentenza CdS n. 5793/04