Sospensione del diritto a pensione operata dal D.L. 375/97
riportiamo per estratto la sentenza pronunciata dalla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione autonoma Valle d'Aosta vertente sul diritto a percepire il trattamento di quiescenza ad una certa data, anche qualora l'interessato sia rimasto precauzionalmente in servizio.
"... Ritiene questo Giudice che la sospensione del diritto a pensione, operata dal decreto-legge 375/97, abbia perso efficacia fin dall'inizio, ai sensi dell'art. 77 Cost., in forza della mancata conversione del D.L.; l'abrogazione di quest'ultimo intervenuta prima che scadesse il termine di sessanta giorni utili per la conversione, ha soltanto eliminato l'efficacia provvisoria del D.L. stesso nel residuo periodo (peraltro brevissimo), che mancava allo scadere del termine suddetto.
Il diritto al pensionamento, venuta meno la sospensione, si e dunque riespanso, ripristinandosi nella sua pienezza. La prevista salvezza, secondo la formula legislativa, degli atti e dei provvedimenti adottati e degli effetti e rapporti giuridici, derivati, puņ valere infatti soltanto a legittimare la sospensione stessa, di fatto ormai operata dall'Amministrazione, in danno di coloro che avevano chiesto il pensionamento con decorrenza nel periodo considerato (dal 3 novembre 1997, data di entrata in vigore del decreto-legge, all'entrata in vigore della legge finanziaria). ...."