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N.6669/2003 Reg. Dec. N. 3538 Reg. Ric. Anno 2002
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R E
P U
B B L
I C
A I T
A L
I A N
A
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul
ricorso in appello iscritto al N.R.G. 3538/2002
proposto dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato presso i cui uffici ope legis
domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il
sig. MIGLIACCIO Domenico,
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Lanni ed elettivamente domiciliato in
Roma presso lo studio dell'avv. Angelo Fiore Tartaglia, via Alfredo Serranti, n.
49;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Roma, Sez. I, n. 673/2002, resa inter partes;
Visto
il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Vista
la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Relatore,
alla pubblica udienza del 1° luglio 2003, il Consigliere Bruno Mollica;
Uditi,
altresì, l'Avvocato dello Stato Greco per la parte appellante;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
MIGLIACCIO
Domenico, aspirante all'arruolamento quale allievo finanziere nel Corpo della
Guardia di Finanza per l'anno 2001, veniva giudicato non idoneo dall'apposita
Sottocommissione di visita medica in data 19.4.2001 e, in esito a visita di
revisione, in data 20.4.2001, per I.M.C. inferiore al minimo consentito (IMC=
19,06).
Il
ricorso giurisdizionale proposto avverso tale giudizio dinanzi al T.A.R. del
Lazio veniva accolto a seguito di accertamenti medico-legali effettuati presso
l'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni dell'Università degli studi
di Roma "La Sapienza" in data 19 novembre 2001, dai quali risultava un
I.M.C. pari a 21,442, superiore al minimo richiesto (20).
La
sentenza del primo giudice viene impugnata dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze, che ne deduce l'erroneità per i seguenti motivi:
1.
Gli
apprezzamenti tecnici della P.A. relativi alla valutazione dell'idoneità
psico-fisica di un candidato a pubblico concorso non sono sindacabili in sede di
legittimità con riferimento ai loro contenuti;
2.
L'esclusione
del MIGLIACCIO è avvenuta in applicazione dei parametri di cui al D.M.
17.5.2000;
3.
Non
risponde al vero che la verificazione sanitaria disposta con ordinanza T.A.R. n.
693/2001 è favorevole al ricorrente;
4.
La
sussistenza dei requisiti di idoneità fisica richiesti dal bando va verificata
all'atto delle prove, al fine di ottenere una parità di trattamento per tutti i
candidati;
5.
Non
rilevano le visite effettuate presso strutture sanitarie esterne, che ignorano i
parametri di idoneità richiesti per l'arruolamento in una Amministrazione
militare ed essendo le Sottocommissioni mediche gli unici organi abilitati a
compiere gli accertamenti di cui trattasi;
6.
L'adeguatezza
della motivazione del provvedimento impugnato in 1° grado scaturisce dalle
risultanze dell'istruttoria.
Resiste
il MIGLIACCIO con memoria di costituzione e sostiene diffusamente l'infondatezza
della prospettazione dell'appellante.
Alla
pubblica udienza del 1° luglio 2003 la causa è stata ritenuta in decisione.
D
I R I T T O
1.
Il Ministero dell'Economia e
delle Finanze propone appello in ordine alla sentenza di T.A.R. specificata in
epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso di MIGLIACCIO Domenico
avverso il giudizio di non idoneità all'arruolamento quale allievo finanziere
per I.M.C. (indice di massa corporeo) inferiore al minimo consentito.
2.
Va in primo luogo affermata la sindacabilità delle valutazioni relative
alla idoneità psico-fisica del candidato laddove essa attenga ad elementi di
fatto: ed in tale ambito si muove la odierna verifica di legittimità operata
dal Collegio.
3.
Non è
in discussione che l'esclusione del MIGLIACCIO sia avvenuta in applicazione
degli incontestati parametri ex D.M. 17.5.2000; nè può non convenirsi che, in
linea di principio, la sussistenza dei requisiti di idoneità debba essere
verificata al momento delle prove, per evidenti esigenze di par
condicio.
Tale
assunto non preclude peraltro al giudice, in presenza di elementi che possano
far dubitare della correttezza, nei limiti indicati, della verifica di idoneità
effettuata dall'Amministrazione in sede di visita medica, di tenere
adeguatamente conto delle risultanze degli accertamenti nel complesso
effettuati, anche in tempi diversi rispetto alle prove medesime, ed anche in
ragione della natura del requisito (o della patologia) oggetto di accertamento.
E
va allora rilevato che il MIGLIACCIO è stato sottoposto dall'Amministrazione ad
una prima visita in data 19 aprile 2001, che ha fatto registrare un indice di
massa corporea (I.M.C.) di 18,3, a fronte di un limite minimo, utile per il
reclutamento di 20.
Ma,
già in sede di visita di revisione, richiesta dall'interessato ed effettuata
appena il giorno successivo (20.4.2001), risultava, addirittura, un indice di
19,06.
Nell'arco
di poche ore l'indice varia, quindi, di quasi 1 punto: il che è indicativo
della incongruità e della non attendibilità della verifica
dell'Amministrazione.
Se
ciò è vero, non può non essere considerato, in un quadro d'assieme, anche
l'esito della visita di parte, che segue in stretta successione temporale (18
maggio 2001) e che si attesta sul valore di 21.
Con
ciò non si intende sostenere che le risultanze della visita di parte debbano
ritenersi prevalenti rispetto a quelle della apposita Sottocommissione; ma non
può essere ignorato che essa costituisce un ulteriore elemento a supporto della
tesi della inattendibilità dell'esame effettuato dall'ufficio sanitario
militare.
In
realtà, l'accertamento medico che ne occupa non comporta particolari
valutazioni di carattere sanitario, ma è basato sulla esclusiva verifica
oggettiva di elementi di fatto: alla stregua del precitato decreto ministeriale,
infatti, l'indice di massa corporea è la risultante del rapporto tra il peso
corporeo (p) in chilogrammi e l'altezza (h) in metri elevata al quadrato secondo
la seguente formula: IMC = p/(h x
h).
Sostenere
che un accertamento siffatto involga valutazioni peculiari dell'ordinamento
militare, con conseguente attribuzione alle Sottocommissioni della
qualificazione di "unici organi abilitati" appare allora tesi
assolutamente destituita di fondamento.
L'inattendibilità
del controverso giudizio sanitario non può non trovare ulteriore riscontro -
sempre in un quadro d'assieme - nella verificazione disposta dal primo giudice
che, effettuata ad appena cinque mesi di distanza dalla visita dell'organo
militare, e quindi in un ragionevole contesto di prossimità, fa registrare un
indice di ben 21,442, alla stregua di un rilevato aumento (nella prospettazione
dell'appellante) ponderale di addirittura otto chilogrammi.
E
non può essere seguita sul punto la difesa dell'Amministrazione laddove afferma
che la verificazione sanitaria disposta dal T.A.R. non è favorevole al
MIGLIACCIO: ciò, singolarmente, alla stregua della sola relazione predisposta
dall'ufficiale medico presente alla verificazione, che non concorda con le
conclusioni del Collegio medico nominato dal giudice di primo grado in ragione
del criterio della verifica del possesso del requisito esclusivamente al momento
della visita presso il Centro di reclutamento e che, peraltro, richiama l'esito
della sola visita in data 19 aprile 2001 (I.M.C.: 18,3) tacendo l'esito della
visita di revisione effettuata il giorno successivo (I.M.C.: 19,06).
Tale
punto richiede un'ulteriore osservazione.
Può
certamente discutersi sulla portata della prescrizione ex D.M. 17.5.2000 -
laddove (art. 1) stabilisce che "nei casi dubbi con I.M.C. al limite minimo
sarà valutato per l'adozione del provvedimento medico legale di riforma il
perimetro toracico, i cui valori non possono essere inferiori ai valori minimi
indicati in tabella per ciascuna altezza" - con riguardo alla
individuazione, in concreto, dei casi dubbi con I.M.C. al limite minimo".
Sembra
peraltro al Collegio che, nella specie, la prossimità del valore di 19,06 a
quello utile di 20 ed i "dubbi" che il differente esito di due
successivi accertamenti degli organi sanitari militari a distanza di appena un
giorno (18,3 e 19,06) avrebbe dovuto ingenerare negli
organi stessi, avrebbero dovuto ragionevolmente orientare l'Amministrazione per
l'applicazione della precitata disposizione ex art. 1.
Sotto
altro profilo, va solo marginalmente rilevato che la non univocità delle
risultanze dell'istruttoria non ridonda certamente sulla ritenuta
(dall'Amministrazione) adeguatezza della motivazione.
4.
In conclusione, il ricorso in appello proposto dal Ministero
dell'Economia deve essere rigettato.
Le
spese seguono la soccombenza e si liquidano in
dispositivo.
P.
Q. M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), respinge il ricorso
in appello n. 3538/2002 proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Condanna
il Ministero appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio,
che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00).
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° luglio 2003
, con
l'intervento dei Signori:
Gaetano
TROTTA
Presidente
Giuseppe
BARBAGALLO
Consigliere
Filippo
PATRONI GRIFFI
Consigliere
Aldo
SCOLA
Consigliere
Bruno
MOLLICA
Consigliere est.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL
SEGRETARIO
27/10/2003
(Art.55, L. 27.4.1982 n.
186)
Il Dirigente