Adunanza
dell’11 aprile 2002
N.
della Sezione: 1111/2002
OGGETTO:
Schema
di decreto del Presidente della Repubblica concernente “Modifiche al regio
decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, recante l’approvazione del regolamento sul
servizio sanitario aeronautico”.
La
Sezione
Vista
la relazione in data 26 marzo 2002,
trasmessa con
nota
prot. n. 8/15407, pervenuta a questo Consiglio il 2 aprile successivo, con cui
il Ministero della difesa ha chiesto il rilascio del prescritto parere in
merito allo schema di regolamento in oggetto;
Esaminati
gli atti ed udito il relatore ed estensore Consigliere Maurizio Meschino;
Con lo schema di regolamento in esame si propongono modifiche al regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, recante “Approvazione del regolamento sul servizio sanitario aeronautico”, adottato a norma dell’articolo 14 del decreto legge 8 ottobre 1925, n. 1879, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562.
Riferisce l’Amministrazione che tali modifiche, riguardanti alcuni obblighi previsti per il personale medico, si rendono necessarie poiché la carenza di ufficiali medici di complemento produce effetti negativi sul profilo operativo dell’attività dell’Aeronautica militare, in un quadro caratterizzato da una sempre più intensa richiesta di prestazioni a carico della componente sanitaria militare.
Il regolamento si compone di 3 articoli nei quali, rispettivamente, si dispone che: in luogo dell’obbligo di pernottamento dell’ufficiale medico presso ogni ente aeronautico (prescritto dall’articolo 71 del regio decreto n. 2410 del 1926), l’assistenza sanitaria notturna venga assicurata da un ufficiale medico sulla base di appositi turni di servizio o di reperibilità; nelle attività di volo possa esservi la presenza di personale paramedico in alternativa alla sola presenza dell’ufficiale medico (prescritta dall’articolo 120 del regio decreto); la visita medica generale degli avieri di leva sia eseguita nei soli casi di prima assegnazione o di rientro dall’ospedale e non più settimanalmente (come invece previsto dall’articolo 196 del regio decreto).
La Sezione, vista la normativa primaria attributiva del potere ed alla luce della motivata esigenza di aggiornamento di talune delle disposizioni vigenti in materia, ritiene di esprimere parere favorevole allo schema di regolamento in esame, con le seguenti osservazioni.
Ai sensi dello schema in esame il nuovo testo dell’articolo 120 del regio decreto n. 2410 del 1926 prevede che “Negli enti aeronautici sedi di reparto di volo il medico o il personale paramedico deve sempre presenziare all’attività di volo” laddove il testo in vigore prevede che “L’ufficiale medico deve sempre presenziare alle esercitazioni di volo”.
Al riguardo non risulta chiaro se il nuovo riferimento agli “enti aeronautici sedi di reparto di volo” comporti una limitazione della prevista assistenza sanitaria ai soli voli eseguiti presso tali enti in luogo di quella assicurata dal riferimento alle esercitazioni di volo in quanto tali. Posto, infatti, che la presenza del sanitario non può non essere assicurata per tutte le esercitazioni e le attività di volo, la formulazione proposta nello schema può essere adottata soltanto ove la predetta limitazione non si verifichi.
Sempre con riguardo al nuovo testo dell’art. 120, la Sezione nutre perplessità in ordine alla prevista assoluta fungibilità del personale medico con quello paramedico alla luce delle evenienze che possono verificarsi in volo,O e rimette la soluzione della questione ad una ulteriore approfondita valutazione che l’Amministrazione, nella sua responsabilità, dovrà compiere.
Per il profilo formale si osserva:
-nelle premesse del provvedimento deve essere richiamato l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
-con l’articolo 1 dello schema in esame si dispone la sostituzione integrale dell’articolo 71 del regio decreto n. 2410 del 1926, stabilendosi che “L’articolo 71 del regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2410, è sostituito dal seguente: “Art. 71-1. L’assistenza sanitaria notturna presso gli enti aeronautici è assicurata da un ufficiale medico sulla base di appositi turni di servizio o di reperibilità”. In tal modo non soltanto si sostituisce il comma 2 dell’articolo, che prevede l’obbligo di pernottamento dell’ufficiale medico, ma si sopprime anche, senza che ciò risulti motivato nella relazione ministeriale, il comma 1 del detto articolo 71, non connesso al comma 2, in quanto prevede che “Quando presso un ente aeronautico siano assegnati più ufficiali medici, il più anziano di essi assume la direzione del servizio e gli altri ufficiali medici sono a lui sottoposti”;
-nell’articolo 120 del regio decreto n. 2410 del 1926, come sostituito con l’articolo 2 dello schema in esame, deve essere numerato il secondo comma .
P.Q.M.
Nelle
esposte considerazioni è il parere favorevole della Sezione.
Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)
Visto
(Pasquale de Lise)