Consiglio
di Stato
Adunanza
della Sezione Terza del
13 febbraio 2001
.
N°
Sezione 115/2001
OGGETTO:
Quesito proposto dal ministero della Difesa
in
materia di
trattamento economico
di trasferimento
d’ufficio
del personale militare (trasporto
di mobili e
di
masserizie).
LA
SEZIONE
Vista la relazione prot. n. UC/2/1077 del 16 ottobre 2000,
pervenuta in data 23 gennaio 2001, con la quale il Ministero della
Difesa ha proposto il quesito indicato in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Cons.
Antonio Catricalà;
Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione.
Premesso
:
L’art.
7 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, emanato in attuazione dell’art.2
della legge 6 marzo 1992, n.216 e del d. lgs. 12 maggio 1995, n.195,
stabilisce che, in caso di trasferimento d’ufficio del personale
delle Forze Armate, l’amministrazione, qualora non disponga di mezzi
idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie, è
tenuta a stipulare convenzioni con trasportatori privati, anche oltre
i limiti di peso (40 quintali) di cui all’art. 19, comma 1, della
legge 18 dicembre 1973, n.836.
Dal tenore letterale del citato art. 7 del D.P.R. n. 255/99,
secondo l’Amministrazione della Difesa, non si evince se la quota
eccedente i 40 quintali resti
a carico dell’Amministrazione oppure se debba essere addebbitata al
personale che usufruisce del servizio.
Sulla
questione il Ministero della Difesa - Direzione Generale del
Commissariato e dei Servizi Generali - ha chiesto il parere del
Consiglio di Stato.
Considerato
L’art.
7 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 prevede che l’Amministrazione
della Difesa, ove non
disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle
masserizie dei dipendenti trasferiti d’ufficio, provvede a stipulare
convenzioni con trasportatori privati anche oltre il limite di peso di
cui all’art. 19, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
Il
Ministero della Difesa chiede di sapere se, in base a questa
disposizione regolamentare, al personale delle Forze Armate trasferito
d’ufficio spetta il rimborso per il trasporto dei mobili e delle
masserizie anche oltre il limite dei 40 quintali, previsto dal citato
art. 19.
La
Sezione ritiene che il rimborso delle spese di trasporto deve
ammettersi solo ed esclusivamente nei limiti stabiliti dalla legge che
disciplina il trattamento economico di missione e di trasferimento dei
dipendenti statali.
Questa
conclusione è indotta da un duplice ordine di considerazioni.
In
primo luogo, si fa rilevare che, per il pricipio generale della
gerarchia delle fonti, l’art. 7 del D.P.R. 255/99 non può
implicitamente derogare alla legge che disciplina il trattamento di
trasferimento dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato.
Sulla
scorta di questo principio generale l’art. 19, comma 1, ultimo
periodo, della legge n. 836/73 deve interpretarsi nel senso che il
rimborso delle spese di trasporto al personale militare, oltre il
limite suddetto, deve essere espressamente contemplato da apposite
disposizioni di legge (e non regolamentari).
D’altro
canto, l’eventuale estensione delle spese di trasporto rimborsabili
comporterebbe un onere non considerato e non quantificato per la
finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello per il quale era stata
prevista idonea copertura finanziaria in sede di approvazione della
legge 18 dicembre 1973, n. 836.
P.Q.M.
Nei
sensi di cui in motivazione è il parere.