Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione  Terza del 13 febbraio 2001

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N° Sezione 115/2001

 

OGGETTO: Quesito proposto dal ministero della Difesa

in  materia  di  trattamento  economico  di   trasferimento

d’ufficio del personale militare (trasporto  di mobili  e  di

masserizie).

LA SEZIONE

 

                                                                    Vista la relazione prot. n. UC/2/1077 del 16 ottobre 2000, pervenuta in data 23 gennaio 2001, con la quale il Ministero della Difesa ha proposto il quesito indicato in oggetto;

          Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Cons. Antonio Catricalà;

          Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione.

Premesso :

L’art. 7 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, emanato in attuazione dell’art.2 della legge 6 marzo 1992, n.216 e del d. lgs. 12 maggio 1995, n.195, stabilisce che, in caso di trasferimento d’ufficio del personale delle Forze Armate, l’amministrazione, qualora non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie, è tenuta a stipulare convenzioni con trasportatori privati, anche oltre i limiti di peso (40 quintali) di cui all’art. 19, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n.836.

          Dal tenore letterale del citato art. 7 del D.P.R. n. 255/99, secondo l’Amministrazione della Difesa, non si evince se la quota eccedente i 40 quintali  resti a carico dell’Amministrazione oppure se debba essere addebbitata al personale che usufruisce del servizio.

Sulla questione il Ministero della Difesa - Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato.

Considerato

L’art. 7 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 prevede che l’Amministrazione della Difesa, ove  non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d’ufficio, provvede a stipulare convenzioni con trasportatori privati anche oltre il limite di peso di cui all’art. 19, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Il Ministero della Difesa chiede di sapere se, in base a questa disposizione regolamentare, al personale delle Forze Armate trasferito d’ufficio spetta il rimborso per il trasporto dei mobili e delle masserizie anche oltre il limite dei 40 quintali, previsto dal citato art. 19.

La Sezione ritiene che il rimborso delle spese di trasporto deve ammettersi solo ed esclusivamente nei limiti stabiliti dalla legge che disciplina il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

Questa conclusione è indotta da un duplice ordine di considerazioni.

In primo luogo, si fa rilevare che, per il pricipio generale della gerarchia delle fonti, l’art. 7 del D.P.R. 255/99 non può implicitamente derogare alla legge che disciplina il trattamento di trasferimento dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato.

Sulla scorta di questo principio generale l’art. 19, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 836/73 deve interpretarsi nel senso che il rimborso delle spese di trasporto al personale militare, oltre il limite suddetto, deve essere espressamente contemplato da apposite disposizioni di legge (e non regolamentari).

D’altro canto, l’eventuale estensione delle spese di trasporto rimborsabili comporterebbe un onere non considerato e non quantificato per la finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello per il quale era stata prevista idonea copertura finanziaria in sede di approvazione della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

P.Q.M.

Nei sensi di cui in motivazione è il parere.

 L’estensore
(Antonio Catricalà)
Il Presidente della Sezione
(Walter Catallozzi)
Il segretario dell’adunanza
(Roberto Mustafà)