Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza del 22 aprile 2002N. della Sezione: 1226/2002
OGGETTO:
Schema di decreto ministeriale recante "Norme per la
disciplina dei concorsi per l’accesso alla qualifica di primo dirigente dei
ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato"
La Sezione
Vista la relazione in data 28 febbraio 2002,
N.333.A/9802.A.98, pervenuta a questo Consiglio in data 9 aprile 2002, prot. n.
1226/02, con cui il Ministero dell’interno –Dipartimento della pubblica
sicurezza- ha chiesto il rilascio del prescritto parere in merito allo schema di
regolamento in oggetto.
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore
Consigliere Maurizio Meschino;
PREMESSO
La legge 31 marzo 2000, n. 78, ha disposto, tra l’altro, la
delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato e, all’articolo 5,
comma 1, lettera b, nel determinare i principi e criteri direttivi della delega,
ha stabilito la "integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle
qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla
qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e
comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze, mediante concorso per
titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea
rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e
dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di
raccordo".
In attuazione della delega è stato emanato il decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel quale il suddetto concorso per titoli ed
esami è disciplinato rispetto all’accesso alla qualifica di primo dirigente
dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia
(articoli 7 e 8), di quelli del personale della Polizia di Stato che espleta
attività tecnico-scientifica o tecnica (articoli 34 e 35) e, infine, dei ruoli
professionali dei sanitari della Polizia di Stato (articoli 49 e 50). Nel
medesimo decreto legislativo è stato disposto (articolo 8, comma 6) che le
modalità del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli
da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di
titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L’amministrazione riferisce che lo schema di regolamento in
esame è stato predisposto ai sensi del citato articolo 8, comma 6, del d.lgs.
n. 334 del 2000. L’amministrazione riferisce anche che, per la stesura dello
schema trasmesso a questo Consiglio, si è tenuto in parte conto delle
indicazioni, risultanti in atti, formulate dalle Organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative alle quali il testo era stato sottoposto per il
parere.
Il regolamento è suddiviso in 12 articoli raggruppati in
quattro capi.
Il capo primo (articoli da 1 a 6) reca le disposizioni di
carattere generale con cui sono disciplinati: il contenuto del bando di concorso
e della domanda di partecipazione; le cause di esclusione dai concorsi
(individuate nel non essere stati ricompresi per tre volte nella categoria degli
idonei, nell’aver riportato nei tre anni precedenti un giudizio complessivo
inferiore a ‘distinto’, nell’aver subito specifiche sanzioni disciplinari,
nell’essere stati rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per
particolari delitti); la composizione delle commissioni esaminatrici; la
previsione di prove preselettive ai fini dell’ammissione, se i candidati siano
in numero pari o superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso;
la modalità di formazione della votazione complessiva di ciascun candidato e di
approvazione delle graduatorie. I capi secondo (articoli 7 e 8), terzo (articoli
9 e 10) e quarto (articoli 11 e 12) recano, rispettivamente, le disposizioni
particolari per l’accesso alla qualifiche di primo dirigente dei ruoli del
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di primo
dirigente tecnico e di primo dirigente medico, con la disciplina specifica, in
relazione alla diversa specializzazione professionale, delle prove di esame e
della categorie di titoli ammessi a valutazione e relativo punteggio.
CONSIDERATO
Lo schema di regolamento in esame è stato predisposto
nell’esercizio di potestà regolamentare attribuita dalla norma primaria e con
riguardo alla materia individuata in tale norma.
Ciò posto la Sezione ritiene di dover esprimere parere
favorevole.
Si esaminano comunque talune più rilevanti questioni,
segnalate anche da proposte modificative di parte sindacale.
Ci si riferisce, in primo luogo, alla proposta (riferita
all’articolo 1) della pubblicazione preventiva delle sedi e degli incarichi
disponibili (e relativo periodo di permanenza minima), con facoltà di scelta da
parte dei vincitori del concorso secondo il criterio di scorrimento della
graduatoria finale. L’amministrazione riferisce di non aver accolto tale
proposta "in quanto il bando di concorso viene pubblicato con largo
anticipo rispetto al conferimento delle funzioni dirigenziali e ciò non
consente una preventiva rappresentazione delle future reali esigenze
dell’amministrazione".
La motivazione dell’amministrazione è da condividere,
stante il periodo di tempo che può intercorrere fra l’indizione del concorso
e la sua conclusione (e potendo eventualmente valutare, la stessa
amministrazione, l’opportunità della diversa ipotesi che, successivamente,
nell’assegnazione degli incarichi e sedi, si tenga anche conto delle
preferenze espresse e della posizione in graduatoria).
E’ stato poi proposto, quanto alle cause di esclusione dai
concorsi (di cui all’articolo 3), che quelle relative a precedenti
disciplinari siano individuate rispetto a provvedimenti disciplinari non più
soggetti ad impugnazione e perciò definitivi. L’amministrazione riferisce di
giudicare risolta la questione con l’applicazione (prevista nell’articolo 3,
comma 3) dell’articolo 94 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico degli
impiegati civili dello Stato), per il quale l'impiegato escluso dall'esame che
sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare è ammesso al primo esame
successivo "e, qualora riporti una votazione in virtù della quale sarebbe
stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, è collocato nella
graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed è promosso,
anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti,
con esclusione delle competenze già maturate, dalla stessa data con la quale
sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame" (comma 1) e
in cui si prevede anche che " L'impiegato ammesso all'esame di cui al
precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli
di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore
all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella
graduatoria nella quale può trovare utile collocazione ed è promosso con la
medesima anzianità degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui è
collocato" (comma 2).
La soluzione accolta dall’amministrazione è condivisibile
(ponendosi, quale sola ipotesi alternativa, ugualmente di garanzia del
dipendente, la diversa soluzione della ammissione con riserva, la cui
valutazione di opportunità si rimette in ogni caso all’amministrazione).
E’ stata accolta in parte dall’amministrazione, infine,
la proposta di modificare i punteggi assegnati alle diverse categorie di titoli
allo scopo di una maggiore valorizzazione di quelli culturali rispetto a quelli
professionali, nonché di entrambi rispetto ai ‘vari’, cioè quelli che
"a giudizio della commissione esaminatrice, costituiscono elementi di
merito pur non rientrando nelle altre categorie" (articolo 8, comma 6). In
particolare: nello schema trasmesso alle Organizzazioni sindacali erano stati
previsti i punteggi massimi di 10 per i titoli culturali, di 32 per quelli
professionali e di 8 per i titoli vari; nello schema in esame, fermo il
punteggio di 10 per i titoli culturali, quello per i titoli professionali e vari
è stato ridotto, rispettivamente, a 25 e 5.
La soluzione adottata dall’amministrazione è congrua poiché
salvaguardia una equilibrata differenziazione fra i titoli culturali e
professionali e fra questi e i vari.
E’ corretto infatti, in particolare, che ai titoli
culturali sia attribuito un punteggio minore di quanto previsto per quelli
professionali, essendo già stata verificata la cultura del candidato nelle
prove di esame ed essendo indubbiamente rilevante la prova di concrete capacità
professionali per la valutazione di chi aspiri alla responsabilità della
posizione dirigenziale, così come è corretta l’attribuzione di un minore
punteggio ai titoli vari in quanto non predeterminati.
Per il profilo formale si segnala, infine, che il comma 6
dell’articolo 8 inizia con le parole "La somma" mentre le identiche
disposizioni di cui ai commi 6 degli articoli 10 e 12 iniziano con le parole
"Le somme".
P.Q.M.
Nelle esposte considerazioni è il parere favorevole della
Sezione.