CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 22 aprile 2002N. della Sezione: 1226/2002

 

 

OGGETTO:

Schema di decreto ministeriale recante "Norme per la disciplina dei concorsi per l’accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato"

La Sezione

Vista la relazione in data 28 febbraio 2002, N.333.A/9802.A.98, pervenuta a questo Consiglio in data 9 aprile 2002, prot. n. 1226/02, con cui il Ministero dell’interno –Dipartimento della pubblica sicurezza- ha chiesto il rilascio del prescritto parere in merito allo schema di regolamento in oggetto.

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Consigliere Maurizio Meschino;

PREMESSO

La legge 31 marzo 2000, n. 78, ha disposto, tra l’altro, la delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato e, all’articolo 5, comma 1, lettera b, nel determinare i principi e criteri direttivi della delega, ha stabilito la "integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo".

In attuazione della delega è stato emanato il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel quale il suddetto concorso per titoli ed esami è disciplinato rispetto all’accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia (articoli 7 e 8), di quelli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica (articoli 34 e 35) e, infine, dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato (articoli 49 e 50). Nel medesimo decreto legislativo è stato disposto (articolo 8, comma 6) che le modalità del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L’amministrazione riferisce che lo schema di regolamento in esame è stato predisposto ai sensi del citato articolo 8, comma 6, del d.lgs. n. 334 del 2000. L’amministrazione riferisce anche che, per la stesura dello schema trasmesso a questo Consiglio, si è tenuto in parte conto delle indicazioni, risultanti in atti, formulate dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative alle quali il testo era stato sottoposto per il parere.

Il regolamento è suddiviso in 12 articoli raggruppati in quattro capi.

Il capo primo (articoli da 1 a 6) reca le disposizioni di carattere generale con cui sono disciplinati: il contenuto del bando di concorso e della domanda di partecipazione; le cause di esclusione dai concorsi (individuate nel non essere stati ricompresi per tre volte nella categoria degli idonei, nell’aver riportato nei tre anni precedenti un giudizio complessivo inferiore a ‘distinto’, nell’aver subito specifiche sanzioni disciplinari, nell’essere stati rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per particolari delitti); la composizione delle commissioni esaminatrici; la previsione di prove preselettive ai fini dell’ammissione, se i candidati siano in numero pari o superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso; la modalità di formazione della votazione complessiva di ciascun candidato e di approvazione delle graduatorie. I capi secondo (articoli 7 e 8), terzo (articoli 9 e 10) e quarto (articoli 11 e 12) recano, rispettivamente, le disposizioni particolari per l’accesso alla qualifiche di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di primo dirigente tecnico e di primo dirigente medico, con la disciplina specifica, in relazione alla diversa specializzazione professionale, delle prove di esame e della categorie di titoli ammessi a valutazione e relativo punteggio.

CONSIDERATO

Lo schema di regolamento in esame è stato predisposto nell’esercizio di potestà regolamentare attribuita dalla norma primaria e con riguardo alla materia individuata in tale norma.

Ciò posto la Sezione ritiene di dover esprimere parere favorevole.

Si esaminano comunque talune più rilevanti questioni, segnalate anche da proposte modificative di parte sindacale.

Ci si riferisce, in primo luogo, alla proposta (riferita all’articolo 1) della pubblicazione preventiva delle sedi e degli incarichi disponibili (e relativo periodo di permanenza minima), con facoltà di scelta da parte dei vincitori del concorso secondo il criterio di scorrimento della graduatoria finale. L’amministrazione riferisce di non aver accolto tale proposta "in quanto il bando di concorso viene pubblicato con largo anticipo rispetto al conferimento delle funzioni dirigenziali e ciò non consente una preventiva rappresentazione delle future reali esigenze dell’amministrazione".

La motivazione dell’amministrazione è da condividere, stante il periodo di tempo che può intercorrere fra l’indizione del concorso e la sua conclusione (e potendo eventualmente valutare, la stessa amministrazione, l’opportunità della diversa ipotesi che, successivamente, nell’assegnazione degli incarichi e sedi, si tenga anche conto delle preferenze espresse e della posizione in graduatoria).

E’ stato poi proposto, quanto alle cause di esclusione dai concorsi (di cui all’articolo 3), che quelle relative a precedenti disciplinari siano individuate rispetto a provvedimenti disciplinari non più soggetti ad impugnazione e perciò definitivi. L’amministrazione riferisce di giudicare risolta la questione con l’applicazione (prevista nell’articolo 3, comma 3) dell’articolo 94 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico degli impiegati civili dello Stato), per il quale l'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare è ammesso al primo esame successivo "e, qualora riporti una votazione in virtù della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, è collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed è promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze già maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame" (comma 1) e in cui si prevede anche che " L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale può trovare utile collocazione ed è promosso con la medesima anzianità degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui è collocato" (comma 2).

La soluzione accolta dall’amministrazione è condivisibile (ponendosi, quale sola ipotesi alternativa, ugualmente di garanzia del dipendente, la diversa soluzione della ammissione con riserva, la cui valutazione di opportunità si rimette in ogni caso all’amministrazione).

E’ stata accolta in parte dall’amministrazione, infine, la proposta di modificare i punteggi assegnati alle diverse categorie di titoli allo scopo di una maggiore valorizzazione di quelli culturali rispetto a quelli professionali, nonché di entrambi rispetto ai ‘vari’, cioè quelli che "a giudizio della commissione esaminatrice, costituiscono elementi di merito pur non rientrando nelle altre categorie" (articolo 8, comma 6). In particolare: nello schema trasmesso alle Organizzazioni sindacali erano stati previsti i punteggi massimi di 10 per i titoli culturali, di 32 per quelli professionali e di 8 per i titoli vari; nello schema in esame, fermo il punteggio di 10 per i titoli culturali, quello per i titoli professionali e vari è stato ridotto, rispettivamente, a 25 e 5.

La soluzione adottata dall’amministrazione è congrua poiché salvaguardia una equilibrata differenziazione fra i titoli culturali e professionali e fra questi e i vari.

E’ corretto infatti, in particolare, che ai titoli culturali sia attribuito un punteggio minore di quanto previsto per quelli professionali, essendo già stata verificata la cultura del candidato nelle prove di esame ed essendo indubbiamente rilevante la prova di concrete capacità professionali per la valutazione di chi aspiri alla responsabilità della posizione dirigenziale, così come è corretta l’attribuzione di un minore punteggio ai titoli vari in quanto non predeterminati.

Per il profilo formale si segnala, infine, che il comma 6 dell’articolo 8 inizia con le parole "La somma" mentre le identiche disposizioni di cui ai commi 6 degli articoli 10 e 12 iniziano con le parole "Le somme".

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere favorevole della Sezione.

 

Per estratto dal Verbale

Il Segretario dell’Adunanza

(Elvio Piccini)

Visto

Il Presidente della Sezione

 

(Tommaso Alibrandi)