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Consiglio di Stato
Adunanza della Sezione Terza del 17 Ottobre 2000 N°
Sezione 1623/2000 Oggetto: Ministero delle Finanze - quesito concernente l’applicazione art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni (assistenza alle persone handicappate) - Criteri interpretativi. La Sezione VISTA
la relazione del Ministero delle Finanze dell’11 luglio 2000, giunta
alla segreteria della terza sezione il 23 agosto 2000; Come correttamente espone il Ministero richiedente, la Sezione, già prima della novella, con parere n. 1813 del 10 dicembre 1996, nel premettere che la normativa trova diretto fondamento in principi di rango costituzionale ed ha carattere derogatorio rispetto all’ordinaria procedura delle assegnazioni di sede e dei trasferimenti, aveva ritenuto che il requisito della convivenza – presupposto per l’operatività della norma – poteva ritenersi soddisfatto anche quando tra il lavoratore ed il soggetto portatore di handicap in condizioni di gravità, verificato l’allontanamento dal nucleo familiare per ragioni di lavoro, fossero rimasti stretti legami di assistenza morale e materiale in attesa di ripristinare la convivenza proprio mediante il richiesto trasferimento in una sede di servizio più vicina alla residenza del nucleo familiare. In
conformità al parere, il Ministero ha emanato nel 1997 e nel 1998
circolari applicative della legge, tra l’altro prevedendo la
sussistenza del beneficio anche quando il portatore di handicap grave
risieda in località diversa dalla sede di lavoro dell’impiegato,
ferma la necessità che il soggetto bisognevole di cure conviva
stabilmente almeno con la famiglia del lavoratore richiedente. Anche
questa Sezione, con parere n. 1857 in data 21 dicembre 1999, ha preso
atto dell’orientamento che delimita la possibilità della richiesta
della sede di lavoro più vicina soltanto se sussista ancora un rapporto
di convivenza e quindi al momento dell’assunzione e non quando tale
convivenza sia ormai stata interrotta per effetto dell’assegnazione
della sede lavorativa. Da
un lato quindi viene a cadere il requisito della convivenza,
dall’altro sorge la necessità di verificare la sussistenza
dell’esclusività dell’opera di aiuto. In
particolare sorgerebbe l’interrogativo se il requisito di
“esclusività” collegato a quello della “continuità” possa
essere fatto valere limitatamente all’atto dell’assunzione della
sede di assegnazione o possa essere addotto a sostegno della richiesta
anche in momento successivo all’assunzione in servizio qualora
l’esigenza di prestare assistenza al congiunto sopravvenga
successivamente all’instaurarsi del rapporto di lavoro. Qualora, invece, dette disposizioni tornino applicabili anche successivamente all’avvenuta assunzione in servizio, stanti le numerose richieste di trasferimento formulate dai dipendenti, l’Amministrazione chiede di conoscere se il requisito, in analogia al parere espresso in data 10 dicembre 1996, possa ritenersi presente quando sussistano “stretti legami di assistenza morale e materiale tra l’interessato e il portatore di handicap in situazione di gravità”, da comprovare con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte del medesimo interessato dalla quale risulti, inoltre, l’inesistenza, in altri familiari, di detto legame, per mancanza delle condizioni necessarie ad assisterlo moralmente e materialmente o per la presenza di altri motivi ostativi. Se deve formularsi un’interpretazione diversa il requisito di “esclusività”, invero, dovrebbe essere fatto valere solo nell’ipotesi dell’assistenza da parte di altri parenti di 1° grado del beneficiario. Il
Ministero rappresenta infine che, allo scopo di fornire tutela alle
posizioni relative all’assistenza a favore dei portatori di handicap,
con recente circolare del 1999, i cui criteri sono stati concordati con
le OO.SS., è stato previsto un apposito punteggio nel caso in cui gli
interessati richiedano il trasferimento allo scopo di ricongiungersi al
coniuge o ai figli, al genitore o al fratello/sorella qualora questi
ultimi risultino portatori di handicap in situazione di gravità e
necessitino di assistenza continuativa presso la sede richiesta, nelle
ipotesi di inesistenza di altri parenti di 1° grado. Ciò
che la legge 104 del 1992 all’art. 33, comma 5, ha inteso tutelare è,
come chiarito anche dalla Corte Costituzionale, la continuità
dell’assistenza prestata al soggetto bisognevole dal pubblico o
privato dipendente. Il comma 5 citato richiedeva, almeno
nell’interpretazione giurisprudenziale divenuta ampiamente
predominante, la convivenza nel medesimo domicilio tra lavoratore e
portatore di handicap. Si
tratta di un’innovazione particolarmente rigorosa, ma che ben si
coniuga con la precedente nel perseguimento del meritevole fine di
garantire la continuità della tutela dell’assistenza quando
effettivamente prestata, senza peraltro far gravare l’onere sul solo
mondo del lavoro, pubblico e privato, ogni qualvolta l’onere stesso
possa essere più equamente ripartito. E’
noto che questa Sezione ha espresso l’avviso che la disciplina in
esame trova diretto fondamento in principi di solidarietà sociale di
rango costituzionale in materia di salute, famiglia, istruzione e
lavoro, e non può che avere carattere derogatorio rispetto alla
ordinaria regolamentazione delle assegnazioni di sedi di servizio ai
dipendenti, sia in via di prima assegnazione che di successivo
trasferimento. Deve
peraltro considerarsi che, oltre alla possibilità in concreto
dell’assegnazione richiesta, come espressamente previsto dall’art.
33 della citata legge n. 104/92, è necessaria l’esistenza di un posto
vacante nella sede di destinazione aspirata. In particolare, non potrebbe essere richiesto l’obbligo di permanenza nella prima sede di servizio per un determinato numero di anni, atteso che tale obbligo non può valere per i soggetti non contemplati dalla legge n. 104/1992. Quindi anche a prescindere dalla circostanza che obblighi legislativi di permanenza in sede non sono più previsti per la generalità dei pubblici concorsi, richiamando le considerazioni in precedenza esposte dalla Sezione, il subordinare la possibilità di avvicinamento del portatore di handicap (o del soggetto comunque tutelato) all’obbligo di permanenza per alcuni anni nella prima sede di servizio significherebbe subordinare l’esigenza di tutela del soggetto debole alle necessità organizzative dell’Amministrazione, in violazione della scala dei valori dettata dai principi di rango costituzionale sopra richiamati. Diversa
è l’ipotesi che il concorso sia stato bandito per una determinata
circoscrizione territoriale: in quel caso il posto presso diversa
circoscrizione non può considerarsi disponibile per i vincitori del
concorso e quindi, di massima, non può essere correttamente utilizzato
per le esigenze di tutela soddisfatte dalla legge in esame. P.Q.M.
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