Consiglio di Stato

 

Adunanza della Sezione Terza del 16 ottobre 2001

 

N° Sezione 162/2001

Oggetto

Ministero della difesa. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. Alvaro PICCONI avverso il denegato riconoscimento dell’indennità supplementare di aerosoccorso, di cui all’art. 9, comma 2, della legge n. 78 del 1983.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. DGPM/IV/12/002852, in data 9 gennaio 2001, con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario indicato in oggetto;

Viste la pronuncia interlocutoria in data 27 febbraio 2001 e la risposta dell’Amministrazione con nota prot. n. DGPM/IV/12/101528/70, in data 14 agosto 2001;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore cons. Pier Luigi Lodi;

Premesso:

In data 24 novembre 1998 l’aiutante dell’Aeronautica militare Alvaro Picconi, in congedo dal 23 marzo 1997, presentava al Ministero della difesa istanza al fine di ottenere la corresponsione dell’indennità supplementare di aerosoccorso, di cui all’art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, per il periodo di servizio prestato – col possesso del brevetto di operatore subacqueo – presso il Nucleo aerosoccorso del 15° Stormo di Ciampino.

Il capo della 12° divisione della competente Direzione generale per il personale militare, con provvedimento n. IV/12/139481/30 del 9 novembre 1999, respingeva la domanda per difetto dei presupposti di legge.

Con il ricorso straordinario in esame l’interessato afferma, invece, il proprio diritto al godimento dell’indennità in parola, deducendo i vizi di erronea e falsa applicazione dell’art. 9 della citata legge n. 78 del 1983, nonché di eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto, illogicità ed ingiustizia manifesta.

Nella relazione suindicata il Ministero sostiene che il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile, perché rivolto contro atto non definitivo, o, in via subordinata, che dovrebbe essere respinto, in quanto infondato nel merito.

La Sezione, nella precedente adunanza del 27 febbraio 2001, si è pronunciata per l’inaccoglibilità dell’eccezione pregiudiziale sollevata dall’Amministrazione, rilevando che il provvedimento negativo, nei confronti del quale deve intendersi rivolta l’impugnativa, si configura come atto vincolato per legge, avente, in quanto tale, natura di atto definitivo.

La Sezione ha, inoltre, sospeso l’espressione del parere definitivo invitando l’Amministrazione a trasmettere una dettagliata relazione illustrativa per chiarire l’attività in cui si estrinseca il servizio di pronto intervento degli equipaggi fissi di volo e quella che caratterizza il cosiddetto aerosoccorso, nonché per chiarire i compiti svolti dal ricorrente nel periodo in cui ha prestato servizio presso il nucleo aerosoccorso del 15° Stormo di Ciampino.

A tale incombente istruttorio l’Amministrazione della difesa ha provveduto con la nota in data 14 agosto 2001, di cui sopra.

Considerato:

Ritiene la Sezione che il ricorso sia infondato.

Con atto del 9 novembre 1999 l’Amministrazione della difesa ha respinto l’istanza dell’attuale ricorrente intesa ad ottenere l’indennità supplementare di aerosoccorso, prevista dall’art. 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, in favore dei militari in possesso di brevetto di incursore od operatore subacqueo, che prestino servizio presso centri e nuclei aerosoccorritori.

Le ragioni del diniego – essendo incontestato il possesso del primo requisito - sono state compiutamente esplicitate nella relazione ministeriale in data 12 ottobre 2000 e nella nota di adempimento istruttorio in data 14 agosto 2001, e possono sintetizzarsi nella circostanza che le attività di pronto intervento, come quella svolta dal ricorrente, sono normalmente compensate (oltre che con l’indennità per equipaggi fissi di volo prevista dall’art. 6, comma 1, della legge n. 78 del 1983) con l’indennità supplementare di pronto intervento aereo per equipaggi fissi di volo, prevista dall’art. 13, comma 3, della legge n. 78 del 1983; e tale indennità supplementare non sarebbe cumulabile con altri emolumenti della stessa natura, come l’indennità supplementare di aerosoccorso prevista dall’art. 9, comma 2, della stessa legge, oggetto della pretesa avanzata dall’attuale ricorrente.

Tale assunto appare condivisibile, poiché, pur se la non cumulabilità delle anzidette indennità supplementari non viene espressamente ricompresa nelle ipotesi indicate nelle specifiche norme di cui agli artt. 13, comma 6, e 17 della legge n. 78 del 1983, ciò può farsi correttamente conseguire dalla circostanza che trattasi in concreto del compenso per compiti da espletarsi sempre nelle medesime condizioni di pronta impiegabilità, per cui la contemporanea corresponsione di entrambi i benefici comporterebbe la remunerazione della stessa attività di aerosoccorso con due distinti emolumenti, il che implicherebbe, tra l’altro, una palese disparità di trattamento nei confronti del restante personale chiamato a svolgere lo stesso servizio in condizioni di rischio anche maggiore, come i piloti del velivolo, che svolgono le funzioni di capo equipaggio.

Tenuto conto di quanto sopra, atteso che la pretesa avanzata in questa sede dal ricorrente risulta riguardare proprio il riconoscimento del diritto all’ulteriore indennità supplementare prevista dal menzionato art. 9, comma 2, della legge n. 78 del 1983, la pretesa stessa risulta essere stata correttamente disattesa dall’Amministrazione, sulla base dell’anzidetto criterio di non cumulabilità delle indennità supplementari in questione.

Il ricorso straordinario in esame deve essere, pertanto, respinto.

Il Collegio ritiene comunque opportuno sottolineare che le due indennità in questione vengono calcolate secondo criteri eterogenei, per cui, se l’indennità supplementare di aerosoccorso prevista dal ripetuto art. 9, comma 2, della legge n 78 del 1983, risultasse in concreto di misura superiore a quella stabilita per il pronto intervento dal successivo art. 13, comma 3, l’attuale ricorrente, essendo pacificamente in possesso dei requisiti richiesti dal citato art. 9, potrebbe avanzare una nuova istanza intesa ad ottenere le maggiori somme che gli potrebbero essere conseguentemente riconosciute, in applicazione analogica del principio posto dall’art. 17, comma 2, della legge in parola.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

 

L’estensore

(Pier Luigi Lodi)

Il Presidente

(Agostino Elefante)

 

 

Il segretario

(Roberto Mustafà)