Consiglio di Stato

 

Adunanza della Terza Sezione del 6 novembre 2001

N. prot. 169/2001

OGGETTO:

XXXXX XXXXXXX. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso l’esclusione dall’avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza dell’Arma dei carabinieri per l’anno 1999.

 

La Sezione

Vista la relazione

prot. n. DGPM/II/SC/4084/3030 del 24 ottobre 2000, pervenuta il 25 gennaio 2001, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione Generale per il Personale Militare) chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso indicato in oggetto;

Visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione all’adunanza del 27 febbraio 2001;

Vista la nota prot. n. DGPM/II/SC/4084/2083 del 23 agosto 2001, pervenuta il successivo 7 settembre del Ministero della Difesa;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore cons. Alessandro Botto;

 

PREMESSO

Il Maresciallo Capo dei Carabinieri XXXXX XXXXXXX impugna: a) la determinazione del 10 aprile 2000 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare (comunicata con nota in data 2 maggio 2000 del Comando Regione Carabinieri Lombardia), con la quale è stato escluso dall’avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante "per essere imputato in procedimento penale"; b) il decreto dirigenziale 24 dicembre 1999, n. 107349 del Ministero della Difesa, con cui è stato bandito il relativo concorso; c) il decreto 3 maggio 1996 del ministro della difesa, che ha disciplinato le procedure e le modalità per l’avanzamento a scelta dei marescialli.

Il ricorrente deduce eccesso di potere per ingiustizia manifesta (in quanto non si sarebbe potuto escludere il medesimo per il solo fatto che rivestiva la qualità di imputato al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, senza tener conto che è stato successivamente assolto) e per disparità di trattamento (perché una disciplina così rigorosa sarebbe prevista per i soli carabinieri).

Espone l’Amministrazione che l’impugnato provvedimento è stato assunto nel pieno rispetto dell'art. 5 del Decreto del Ministro della Difesa del 3 maggio 1996, nonché dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs. 12 maggio 1995 n. 198, atteso che, all’atto dell’avvio della procedura di avanzamento in discorso, il ricorrente si trovava nella condizione di imputato per i reati di violenza contro un inferiore e di ingiuria ad un inferiore (artt. 195 e 196 c.p.m.p.).

Ritiene, pertanto, l’Amministrazione che il ricorso in esame non possa essere accolto.

Con parere interlocutorio del 27 febbraio 2001, questa Sezione ha chiesto al Ministero della Difesa documentati chiarimenti in ordine alla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha assolto il ricorrente dall’imputazione per cui è stato escluso, nonché circa il momento della chiusura dei lavori della Commissione giudicatrice.

Il Ministero della Difesa con nota prot. n. DGPM/II/SC/4084/2083 del 23 agosto 2001, in adempimento alle richieste di cui al citato parere interlocutorio, ha evidenziato le seguenti circostanze:

 

sentenza di assoluzione della Corte militare di appello di Verona 11 maggio 2000, n. 84 divenuta irrevocabile in data 26 luglio 2000;

 

 

conclusione dei lavori da parte della Commissione giudicatrice il 16 luglio 2001.

 

 

CONSIDERATO

Alla luce delle evenienze evidenziate in narrativa, la Sezione ritiene di poter affermare che la causa di esclusione del ricorrente dalla procedura di avanzamento a scelta per esami al grado di Maresciallo Aiutante s.UPS trovi fondamento in un’errata ed ingiusta applicazione dall’art. 5 del Decreto del Ministro della Difesa del 3 maggio 1996, atteso che, nel caso di specie, la causa di esclusione è venuta meno il 26 luglio 2000 cioè prima della chiusura dei lavori della Commissione giudicatrice (16 luglio 2001).

Tale circostanza, alla luce di una corretta interpretazione sistematica, in attuazione di principi di rilevanza costituzionale, e anche per ragioni di equità e di giustizia sostanziale, appare prevalente sulla valutazione meramente formale, adottata dall’Amministrazione riferente, di esaminare la posizione concorsuale del ricorrente al solo momento di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione (10 febbraio 2000).

Infetti, la norma regolamentare richiamata, nel prevedere che "le cause di esclusione operano fino alla chiusura dei lavori della Commissione", ha in sostanza voluto intendere che qualsiasi mutamento dello status – sia in senso negativo che in senso positivo – del candidato all’avanzamento a scelta per esami può avere una sua rilevanza, ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale, sino all’atto della conclusione dei lavori di cui sopra.

Ne consegue che la norma regolamentare censurata, se correttamente interpretata, avrebbe l’effetto di ristabilire una sorta di riequilibrio nei confronti di quei soggetti che potrebbero essere penalizzati dalla tardiva sopravvenienza di una causa di esclusione della responsabilità penale o disciplinare, causa che ha dato luogo in precedenza all’imputazione ed alla conseguente esclusione dal concorso.

Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, pertanto, la Sezione che il ricorso in esame sia da accogliere, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

 

P. Q. M.

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.

 

 

 

Il Presidente L’estensore

(Walter Catallozzi) (Alessandro Botto)

 

Il Segretario

(Roberto Mustafà)