Vista la relazione
prot. n. DGPM/II/SC/4084/3030 del 24 ottobre 2000,
pervenuta il 25 gennaio 2001, con la quale il Ministero della Difesa
(Direzione Generale per il Personale Militare) chiede il parere del Consiglio
di Stato in ordine al ricorso indicato in oggetto;
Visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione
all’adunanza del 27 febbraio 2001;
Vista la nota prot. n. DGPM/II/SC/4084/2083 del 23 agosto
2001, pervenuta il successivo 7 settembre del Ministero della Difesa;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore cons. Alessandro Botto;
PREMESSO
Il Maresciallo Capo dei Carabinieri XXXXX XXXXXXX impugna: a) la determinazione del 10 aprile 2000 del Ministero della Difesa
– Direzione Generale per il Personale Militare (comunicata con nota in data
2 maggio 2000 del Comando Regione Carabinieri Lombardia), con la quale è
stato escluso dall’avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo
aiutante "per essere imputato in procedimento penale"; b) il decreto
dirigenziale 24 dicembre 1999, n. 107349 del Ministero della Difesa, con cui
è stato bandito il relativo concorso; c) il decreto 3 maggio 1996 del
ministro della difesa, che ha disciplinato le procedure e le modalità per
l’avanzamento a scelta dei marescialli.
Il ricorrente deduce eccesso di potere per ingiustizia
manifesta (in quanto non si sarebbe potuto escludere il medesimo per il solo
fatto che rivestiva la qualità di imputato al momento della presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, senza tener conto che è stato
successivamente assolto) e per disparità di trattamento (perché una
disciplina così rigorosa sarebbe prevista per i soli carabinieri).
Espone l’Amministrazione che l’impugnato provvedimento
è stato assunto nel pieno rispetto dell'art. 5 del Decreto del Ministro della
Difesa del 3 maggio 1996, nonché dell’art. 38, comma 4, del D.Lgs. 12
maggio 1995 n. 198, atteso che, all’atto dell’avvio della procedura di
avanzamento in discorso, il ricorrente si trovava nella condizione di imputato
per i reati di violenza contro un inferiore e di ingiuria ad un inferiore
(artt. 195 e 196 c.p.m.p.).
Ritiene, pertanto, l’Amministrazione che il ricorso in
esame non possa essere accolto.
Con parere interlocutorio del 27 febbraio 2001, questa
Sezione ha chiesto al Ministero della Difesa documentati chiarimenti in ordine
alla data di passaggio in giudicato della sentenza che ha assolto il
ricorrente dall’imputazione per cui è stato escluso, nonché circa il
momento della chiusura dei lavori della Commissione giudicatrice.
Il Ministero della Difesa con nota prot. n. DGPM/II/SC/4084/2083
del 23 agosto 2001, in adempimento alle richieste di cui al citato parere
interlocutorio, ha evidenziato le seguenti circostanze: