Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione   Terza del 3 aprile 2001

 

N° Sezione 1773/2000

                                                                       

OGGETTO: Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal SIg. XXXXX Francesco Antonio contro il Ministero delle Finanze per l’annullamento della scheda valutativa redatta per il periodo dal 1° luglio 1992 al 17 febbraio 1993.

 

La Sezione

Vista la relazione prot. n. 213791 del 14 luglio 2000, pervenuta in data 18 luglio 2000, con la quale il Ministero delle Finanze ha chiesto il parere sul ricorso indicato in oggetto;

Visto il parere interlocutorio emesso dalla

 Sezione nell’adunanza del 5 dicembre 2000;

Vista la nota ministeriale di adempimento;

            Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Cons. Antonio Catricalà;

            Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione.

           

            Premesso

            In data 19 giugno 2000 il Colonnello Francesco Antonio XXXXX proponeva ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio avverso la scheda valutativa relativa al periodo dal 1° luglio 1992 al 17 febbraio 1993, con cui gli era stata attribuita la qualifica finale di “superiore alla media”.

Il ricorso, respinto dai giudici di primo grado, veniva successivamente accolto dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con la decisione n. 248 del 19 gennaio 1999.

Il Colonnello XXXXX, ritenendo il provvedimento rinnovato non satisfattivo dei propri interessi, diffidava l’Amministrazione a dare piena ed effettiva attuazione al giudicato e, successivamente, proponeva ricorso per ottemperanza al giudicato innanzi allo stesso Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, con decisione n. 1664 del 28 settembre 1999, accoglieva il ricorso e nominava commissario  ad acta il Comandante Generale della Guardia di Finanza , affinché provvedesse alla rinnovazione del documento caratteristico impugnato nella parte relativa ai giudizi analitici e complessivo espressi dal compilatore.

Avverso la scheda valutativa, adottata dal Comandante in seconda del Corpo della Guardia di Finanza in ottemperanza alla suddetta decisione, il Colonnello XXXXX propone ricorso straordinario.

Nel ricorso si sostiene l’illegittimità della scheda valutativa impugnata per violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Ministero delle Finanze ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e, in via subordinata, debba essere respinto. 

La Sezione, con parere interlocutorio reso nell’adunanza del 5 dicembre 2000, sospendeva l’espressione del parere definitivo chiedendo all’Amministrazione riferente di conoscere se il ricorrente avesse impugnato il provvedimento del commissario ad acta innanzi al Consiglio di Stato, quale giudice dell’ottemperanza al precedente giudicato.

Il Ministero delle Finanze, con nota prot. n. 81788 del 9 marzo 2001 ha comunicato che il ricorrente non ha impugnato innanzi al giudice dell’ottemperanza la scheda valutativa riformulata dal Comandante in seconda della Guardia di Finanza nella sua qualità di commissario ad acta.

  

            Considerato

Secondo la giurisprudenza prevalente, da cui questa Sezione non ha motivo per discostarsi, il commissario ad acta esercita i suoi poteri sulla base di un atto di delega promanante dal giudice dell’ottemperanza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 15 luglio 1998, n. 1094) e non, come pure è stato sostenuto in passato senza esito nella giurisprudenza più recente, dall’amministrazione inottemperante.

Il commissario ad acta va infatti considerato quale organo giurisdizionale i cui atti, da reputarsi parimenti giurisdizionali, sono impugnabili con il solo strumento del reclamo al giudice dell’ottemperanza per il principio generale secondo il quale l’organo legittimato ad avere cognizione sugli incidenti verificatisi in sede di esecuzione del giudicato è lo stesso che dirige l’esecuzione.

Ne consegue che le determinazioni commissariali ove ritenute illegittime o, comunque, non conformi al giudicato devono essere eliminate in sede di giudizio di ottemperanza, poiché solo in questa veste il giudice può esercitare i poteri sostitutivi che gli consentono di analizzare in concreto l’attività svolta dal commissario. 

Del resto a siffatte conclusioni si perviene anche seguendo un diverso ragionamento.

Due sono i modi per affrontare con completezza la problematica in esame.

Il primo privilegia l'aspetto soggettivo del procedimento di ottemperanza e quindi finisce, come si è chiarito, con il riconoscere la natura di ausiliario del giudice alla figura del Commissario con la conseguente dichiarazione della non impugnabilità dei suoi atti se non in sede di ottemperanza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 febbraio 1995, n. 298; Consiglio di Stato, Sez. V, 10 marzo 1989, n.165;Consiglio di Stato, Sez. V, 16 ottobre 1981, n. 446).

Il secondo angolo visuale consente invece di risolvere la questione della competenza a decidere con l'esame obiettivo dei motivi di gravame nella prospettazione del ricorrente. Solo se vengono dedotte censure diverse dalla non corretta esecuzione del giudicato e della decisione in ottemperanza e quindi si denunziano vizi autonomi dell'atto commissariale è possibile un'impugnazione ex novo con i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti. In questo senso si è pronunziata la minoritaria giurisprudenza amministrativa cui prima si accennava (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 marzo 1988, n. 353).

Però, anche a voler accedere a quest'ultimo non consolidato orientamento, nella fattispecie in esame tutti i vizi denunziati nei due complessi motivi di ricorso attengono alla violazione e non corretta esecuzione del giudicato del Consiglio di Stato (anche per come interpretato nel giudizio di ottemperanza).

Di tal che la pronunzia di inammissibilità del ricorso in esame consegua sia ad una valutazione della controversia che abbia come angolo di visuale il soggetto titolare del procedimento, sia se si abbia invece riguardo sul piano oggettivo alle censure dedotte avverso l’atto impugnato.

Una diversa soluzione non sarebbe del resto in linea con di coerenza con le scelte sistematiche in tema di giurisdizione effettuate di recente dal legislatore di distribuzione dei carichi di competenza per blocchi omogenei di materie e non secondo sottili e poco evidenti criteri di riparto.

Deve aggiungersi che la scelta giurisprudenziale in questa sede seguita consente la migliore tutela al ricorrente che non è incorso in alcuna decadenza per rivolgersi al giudice dell'ottemperanza, tra l'altro il miglior interprete del merito della decisione espressa con il proprio giudicato.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

                                                                                   

 

 

Il Presidente f.f. ed estensore

(Antonio Catricalà)

 

 

Il segretario

(Roberto Mustafà)