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Consiglio
di Stato Adunanza
della Sezione Terza
del 3 aprile 2001 N°
Sezione 1773/2000
OGGETTO:
Ricorso
Straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal SIg. XXXXX
Francesco Antonio contro il Ministero delle Finanze per l’annullamento
della scheda valutativa redatta per il periodo dal 1° luglio 1992 al 17
febbraio 1993. La
Sezione Vista
la relazione prot. n. 213791 del 14 luglio 2000, pervenuta in data 18
luglio 2000, con la quale il Ministero delle Finanze ha chiesto il
parere sul ricorso indicato in oggetto; Visto il parere interlocutorio emesso dalla Sezione
nell’adunanza del 5 dicembre 2000; Vista
la nota ministeriale di adempimento;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Cons.
Antonio Catricalà;
Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione.
Premesso
In data 19 giugno 2000 il Colonnello Francesco Antonio XXXXX
proponeva ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lazio avverso la scheda
valutativa relativa al periodo dal 1° luglio 1992 al 17 febbraio 1993,
con cui gli era stata attribuita la qualifica finale di “superiore
alla media”. Il
ricorso, respinto dai giudici di primo grado, veniva successivamente
accolto dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con la decisione n. 248 del 19
gennaio 1999. Il
Colonnello XXXXX, ritenendo il provvedimento rinnovato non satisfattivo
dei propri interessi, diffidava l’Amministrazione a dare piena ed
effettiva attuazione al giudicato e, successivamente, proponeva ricorso
per ottemperanza al giudicato innanzi allo stesso Consiglio di Stato. Il
Consiglio di Stato, con decisione n. 1664 del 28 settembre 1999,
accoglieva il ricorso e nominava commissario
ad acta il Comandante
Generale della Guardia di Finanza , affinché provvedesse alla
rinnovazione del documento caratteristico impugnato nella parte relativa
ai giudizi analitici e complessivo espressi dal compilatore. Avverso
la scheda valutativa, adottata dal Comandante in seconda del Corpo della
Guardia di Finanza in ottemperanza alla suddetta decisione, il
Colonnello XXXXX propone ricorso straordinario. Nel
ricorso si sostiene l’illegittimità della scheda valutativa impugnata
per violazione di legge ed eccesso di potere. Il
Ministero delle Finanze ritiene che il ricorso debba essere dichiarato
inammissibile e, in via subordinata, debba essere respinto.
La
Sezione, con parere interlocutorio reso nell’adunanza del 5 dicembre
2000, sospendeva l’espressione del parere definitivo chiedendo
all’Amministrazione riferente di conoscere se il ricorrente avesse
impugnato il provvedimento del commissario
ad acta innanzi al Consiglio di Stato, quale giudice
dell’ottemperanza al precedente giudicato. Il
Ministero delle Finanze, con nota prot. n. 81788 del 9 marzo 2001 ha
comunicato che il ricorrente non ha impugnato innanzi al giudice
dell’ottemperanza la scheda valutativa riformulata dal Comandante in
seconda della Guardia di Finanza nella sua qualità di commissario ad
acta.
Considerato Secondo
la giurisprudenza prevalente, da cui questa Sezione non ha motivo per
discostarsi, il commissario ad
acta esercita i suoi poteri sulla base di un atto di delega
promanante dal giudice dell’ottemperanza (cfr. Consiglio di Stato,
Sez. VI, sentenza 15 luglio 1998, n. 1094) e non, come pure è stato
sostenuto in passato senza esito nella giurisprudenza più recente,
dall’amministrazione inottemperante. Il
commissario ad acta va
infatti considerato quale organo giurisdizionale i cui atti, da
reputarsi parimenti giurisdizionali, sono impugnabili con il solo
strumento del reclamo al giudice dell’ottemperanza per il principio
generale secondo il quale l’organo legittimato ad avere cognizione
sugli incidenti verificatisi in sede di esecuzione del giudicato è lo
stesso che dirige l’esecuzione. Ne
consegue che le determinazioni commissariali ove ritenute illegittime o,
comunque, non conformi al giudicato devono essere eliminate in sede di
giudizio di ottemperanza, poiché solo in questa veste il giudice può
esercitare i poteri sostitutivi che gli consentono di analizzare in
concreto l’attività svolta dal commissario.
Del
resto a siffatte conclusioni si perviene anche seguendo un diverso
ragionamento. Due
sono i modi per affrontare con completezza la problematica in esame. Il
primo privilegia l'aspetto soggettivo del procedimento di ottemperanza e
quindi finisce, come si è chiarito, con il riconoscere la natura di
ausiliario del giudice alla figura del Commissario con la conseguente
dichiarazione della non impugnabilità dei suoi atti se non in sede di
ottemperanza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 febbraio 1995, n. 298;
Consiglio di Stato, Sez. V, 10 marzo 1989, n.165;Consiglio di Stato,
Sez. V, 16 ottobre 1981, n. 446). Il
secondo angolo visuale consente invece di risolvere la questione della
competenza a decidere con l'esame obiettivo dei motivi di gravame nella
prospettazione del ricorrente. Solo se vengono dedotte censure diverse
dalla non corretta esecuzione del giudicato e della decisione in
ottemperanza e quindi si denunziano vizi autonomi dell'atto
commissariale è possibile un'impugnazione ex
novo con i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti. In
questo senso si è pronunziata la minoritaria giurisprudenza
amministrativa cui prima si accennava (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI,
24 marzo 1988, n. 353). Però,
anche a voler accedere a quest'ultimo non consolidato orientamento,
nella fattispecie in esame tutti i vizi denunziati nei due complessi
motivi di ricorso attengono alla violazione e non corretta esecuzione
del giudicato del Consiglio di Stato (anche per come interpretato nel
giudizio di ottemperanza). Di
tal che la pronunzia di inammissibilità del ricorso in esame consegua
sia ad una valutazione della controversia che abbia come angolo di
visuale il soggetto titolare del procedimento, sia se si abbia invece
riguardo sul piano oggettivo alle censure dedotte avverso l’atto
impugnato. Una
diversa soluzione non sarebbe del resto in linea con di coerenza con le
scelte sistematiche in tema di giurisdizione effettuate di recente dal
legislatore di distribuzione dei carichi di competenza per blocchi
omogenei di materie e non secondo sottili e poco evidenti criteri di
riparto. Deve
aggiungersi che la scelta giurisprudenziale in questa sede seguita
consente la migliore tutela al ricorrente che non è incorso in alcuna
decadenza per rivolgersi al giudice dell'ottemperanza, tra l'altro il
miglior interprete del merito della decisione espressa con il proprio
giudicato. P.Q.M. Esprime
il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Il
Presidente f.f. ed estensore (Antonio
Catricalà) Il
segretario (Roberto
Mustafà)
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