CONSIGLIO  DI  STATO

 

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

 

Adunanza del 10 gennaio 2002

 

N. della Sezione: 179/01

 

 

OGGETTO:

Ministero della difesa. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il “Regolamento degli arsenali dipendenti dall’Ispettorato di supporto navale, logistico e dei fari della Marina militare”.

 

                                                                                                          La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 8/41265, in data 19 luglio 2001, con la quale il Ministero della difesa – Ufficio legislativo – ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di regolamento indicato in oggetto;

Viste la pronuncia interlocutoria in data 30 luglio 2001 e la risposta dell’Amministrazione con relazione integrativa trasmessa con nota prot. n. 8/68267/D.VIII.33, in data 18 dicembre 2001;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Pier Luigi Lodi;

            PREMESSO:

            Con la suindicata relazione in data 17 luglio 2001, il Ministero della difesa ha esposto che con decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 (emanato in base all’articolo 1, comma 1, lettera “c”, della legge 28 dicembre 1995, n. 549) è stata prevista la riorganizzazione dell’area tecnico industriale del Ministero della difesa, e sono state dettate le norme fondamentali per dare corso alla ristrutturazione generale del settore, mediante la creazione di appositi enti, alle dipendenze degli Ispettorati di Forza Armata, caratterizzati da autonomia gestionale e con una contabilità analitica per la realizzazione di procedure snelle ed efficaci.

            In applicazione dell’articolo 5 del citato decreto legislativo è stato quindi adottato il decreto ministeriale 20 gennaio 1998, con il quale sono stati definiti gli enti dipendenti dagli Ispettorati di Forza Armata (ricompresi nella tabella “A” per l’Esercito e nella tabella “B” per la Marina), nettamente distinti da quelli posti alle dirette dipendenze del Segretariato generale della difesa (ricompresi nella tabella “C”).

            Tenuto conto di quanto sopra, ed in ispecie dell’articolo 4, comma 3, del predetto decreto ministeriale, l’amministrazione della difesa ha predisposto, in forma di decreto del Presidente della Repubblica, uno schema di regolamento concernente in particolare gli arsenali della Marina militare, avuto riguardo alla peculiarità di tali strutture industriali.

            Sottolinea il Ministero che tale nuovo regolamento non sarebbe qualificabile come “regolamento delegato” ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, non potendosi neppure ricollegare alla legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l’istituzione del servizio militare professionale, che all’articolo 7 ha previsto l’emanazione di regolamenti di delegificazione e semplificazione delle norme in materia di ordinamento dei servizi dell’amministrazione e della contabilità delle Forze armate, al fine di far fronte alle esigenze della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale.

            Ad avviso del Ministero, invece, lo schema in questione, in quanto destinato, in concreto, a sostituire le disposizioni del precedente d.P.R. 5 giugno 1976, n. 1077, recante il “Regolamento degli stabilimenti ed arsenali militari a carattere industriale”, troverebbe il proprio fondamento, come il precedente, nella normativa generale sulla contabilità di Stato, di cui al Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

            Viene, inoltre, posto in evidenza che, per quanto non disciplinato dalle norme dello schema in parola, è espressamente previsto che si applichino le disposizioni del “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli organismi dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica” approvato con d.P.R. 5 giugno 1976, n. 1076.

            Sullo schema in discorso è stato acquisito il parere dalla Corte dei conti a Sezioni riunite, reso nell’adunanza del 16 gennaio 2001, e le osservazioni formulate in tale sede sono state recepite in massima parte dall’amministrazione della difesa.

            Dalla documentazione in atti risulta, altresì, che da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stato espresso parere favorevole all’ulteriore corso del provvedimento, con nota dell’Ufficio legislativo n. 42130, in data 30 marzo 2000.

            Lo schema predisposto è stato suddiviso in 91 articoli e due allegati, ripartiti come segue:

Titolo I: Organizzazione dell’arsenale

            Capo I: Disposizioni generali (artt. 1-2);

            Capo II: Ordinamento (artt. 3-12);

            Capo III: Sezioni staccate (artt. 13);

            Capo IV: Personale (artt. 14-19);

            Capo V: Norme di servizio (artt. 20-27);

Titolo II: Lavori e servizi

            Capo I: Organizzazione dei lavori e dei servizi (artt. 28-34);

            Capo II: Controlli e collaudi (artt.35-39);

            Capo III: Ricorsi all’industria privata (artt. 40-42);

Titolo III: Materiali e beni mobili

            Capo I: Norme sulla gestione dei materiali e beni mobili (artt. 43-46);

            Capo II: Classificazione dei materiali (artt. 47-53);

            Capo III: Materiali fuori uso (artt. 54-67);

            Capo IV: Alienazione di navi e galleggianti (artt. 68-69);

            Capo V: Prestito di mezzi e materiali (artt. 70-71);

Titolo IV: Contabilità economica e analitica

            Capo I: Generalità (artt. 72-73);

            Capo II: Determinazione dei costi (artt. 74-79);

            Capo III: Modalità operative (artt. 80-81);

Titolo V: Finanziamenti

            Capo I: Gestione amministrativo-contabile dei fondi (artt. 82-85);

Titolo VI: Controllo di gestione e ispezioni

            Capo I: Verifica dei risultati-Ispezioni-Relazione annuale (artt. 86-91).

            Con pronuncia interlocutoria del 30 luglio 2001 la Sezione ha rilevato che il potere regolamentare esercitato nella specie discende dall’art. 5, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 459 del 1997, in base al quale i provvedimenti normativi in materia sono adottati con decreti del Ministro della difesa.

            La Sezione ha anche rilevato che il regolamento in questione deve essere predisposto di concerto anche con il Ministro per la funzione pubblica, sentite, altresì, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

            Inoltre, la Sezione ha invitato il Ministero a fornire indicazioni sul piano elaborato per la riorganizzazione complessiva degli enti dipendenti dagli Ispettorati di Forza armata, nel quale va inquadrato anche lo schema normativo in questione.

            Infine, la Sezione ha formulato una serie di osservazioni, di carattere soprattutto formale, sul testo dello schema di regolamento di cui si tratta.

            A tale pronuncia interlocutoria l’amministrazione ha dato risposta con la succitata nota del 18 dicembre 2001.

            CONSIDERATO:

Come precisato in premessa, con parere interlocutorio del 30 luglio 2001 la Sezione ha formulato una serie di osservazioni in ordine allo schema di regolamento in oggetto, cui il Ministero della difesa ha dato risposta con la surrichiamata nota del 18 dicembre 2001.

            In proposito deve, peraltro, rilevarsi che il Ministero, pur avendo predisposto un nuovo testo del regolamento in parola, rielaborato alla luce delle osservazioni della Sezione, ha comunque mantenuto per esso la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sul presupposto che il provvedimento stesso rivesta carattere di normativa contabile e discenda dai principi generali del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Ciò in contrasto con il rilievo della Sezione secondo cui lo schema di regolamento in discorso è specificamente inteso a dettare una nuova disciplina sull’organizzazione e sul funzionamento degli arsenali dipendenti dall’Ispettorato di supporto navale, logistico e dei fari della Marina militare, nel quadro della riorganizzazione dell’area tecnico-industriale del Ministero della difesa, prevista dal decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459.

            La normativa regolamentare in parola, quindi, troverebbe il proprio specifico fondamento nelle disposizioni del menzionato decreto legislativo e, più in particolare, nelle norme di cui all’articolo 5, lettera “b”, che demandano al Ministro della difesa il compito di provvedere, con modalità predeterminate, mediante l’adozione di uno o più decreti, “alla riorganizzazione connessa all’espletamento delle attività di competenza di ciascun ente di cui all’articolo 2”, ossia degli enti dipendenti dagli Ispettorati di Forza Armata, come gli arsenali della Marina militare.

            Il potere regolamentare in materia risulterebbe, pertanto, espressamente attribuito all’anzidetta Autorità ministeriale ai sensi della citata norma primaria, alla quale va riconosciuto il carattere di norma speciale, rispetto alle norme di carattere generale relative all’organizzazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, e di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

            La Sezione non può non osservare che, operando in tal modo, il riferente Dicastero ha comunque omesso la previa consultazione del Ministro della funzione pubblica, richiesta ai fini del concerto interministeriale, ai sensi del citato decreto legislativo n. 459 del 1997.

Stante quanto sopra, ritiene il Collegio che si renda indispensabile acquisire l’avviso in proposito del predetto Ministro della funzione pubblica ai fini di una definitiva pronuncia di questo Consiglio sulla questione.

P.Q.M.

            Sospende l’espressione del parere in attesa dell’adempimento di cui in motivazione.

                                                                                  Per estratto dal verbale

                                                                                  Il Segretario della Sezione

                                                                                     (Licia Grassucci)

Visto

Il Presidente della Sezione

  (Pasquale de Lise)