CONSIGLIO DI STATO
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza del 25 febbraio 2002
N. della Sezione: 439/2002
OGGETTO:
Schema di regolamento recante individuazione delle sanzioni
disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari ed ai vigili del fuoco
ausiliari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 4 della legge 10 agosto
2000, n. 246).
La Sezione
Vista la relazione trasmessa con nota del 25 gennaio 2002,
pervenuta a questo Consiglio in data 12 febbraio 2002, con cui il Ministero
dell’interno (Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile) ha chiesto il rilascio del prescritto parere in merito allo
schema di regolamento in oggetto.
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Maurizio
Meschino.
PREMESSO
1. Con la legge 13 ottobre 1950, n. 913, il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco è stato autorizzato "a reclutare annualmente, a
domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla
chiamata alle armi per obbligo di leva nello stesso anno…" (articolo 1)
disponendosi, contestualmente, la estensione ai volontari ausiliari delle
sanzioni disciplinari stabilite per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dettate dal r.d. 16 marzo 1942, n. 701, (articolo 2).
Nel tempo, con riguardo ai vigili di ruolo, la normativa
disciplinare pregressa veniva però sostituita da disposizioni contrattuali,
naturalmente inapplicabili al personale di leva.
In conseguenza il legislatore, con l’articolo 4, comma 2,
della legge 10 agosto 2000, n. 246, ha demandato ad un apposito regolamento
adottato dal Ministro dell’interno il compito: a) di individuare le sanzioni
irrogabili ai vigili volontari, in analogia con il regime contrattuale
applicabile ai dipendenti in servizio permanente; b) di stabilire le sanzioni la
cui irrogazione comporti per l’ausiliario l’esclusione dal trattenimento in
servizio o dall’accesso al profilo di vigile del fuoco in servizio permanente.
Su tale base è stato predisposto lo schema di regolamento in
esame, che viene trasmesso per il parere definitivo essendone stato modificato
il testo a seguito delle osservazioni contenute nel precedente parere
-favorevole con osservazioni- reso dalla Sezione nell’adunanza del 24
settembre 2001 (parere n. 191/2001).
2. Lo schema di regolamento individua le sanzioni applicabili
(articolo 1) rapportandole alle mancanze disciplinari poste in essere dagli
ausiliari (articolo 2). In particolare la sanzione pecuniaria della multa,
prevista dalla contrattazione collettiva per i vigili del fuoco, ma
incompatibile con lo status di militare in servizio di leva che è
proprio dell’ausiliario, è sostituita con la "consegna",
consistente nella privazione della libera uscita.
Altra sanzione specifica, ovviamente non prevista per il
personale in servizio permanente ma contemplata per gli ausiliari
dall’articolo 11 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, è quella dell’esonero
dal servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con conseguente
messa a disposizione del distretto militare competente per il completamento
della ferma di leva.
Il regolamento definisce poi il procedimento disciplinare ai
fini dell’irrogazione delle sanzioni dettando termini brevi per le
contestazioni e relative difese (articolo 3); al riguardo l’amministrazione
aveva precisato, nella precedente relazione, che tale brevità dei termini si
rapporta ai tempi ristretti della leva (dodici mesi).
Lo schema individua poi le sanzioni la cui irrogazione
preclude il trattenimento in servizio (articolo 4), nonché le sanzioni
irrogabili ai vigili ausiliari trattenuti in servizio dopo la frequenza
dell’apposito corso di formazione (articolo 5) e quelle comportanti
l’esclusione dall’accesso al profilo di vigile del fuoco (articolo 6),
consentito, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della citata legge n. 246 del
2000, al personale che ne abbia fatto richiesta al termine del periodo di
trattenimento in servizio. Segue, infine, l’articolo 7, con cui si dispone
sulla entrata in vigore del regolamento e si reca normativa transitoria.
CONSIDERATO
1. Nel citato parere della Sezione, reso nell’adunanza
del 24 settembre 2001, sono state formulate allo schema allora proposto
osservazioni di merito e formali.
Le osservazioni di merito hanno riguardato: a) l’opportunità
di portare a sette giorni il termine a difesa nell’ambito del procedimento
disciplinare (previsto nel testo in cinque giorni); b) la necessità di una
diversa redazione dell’articolo 5, in relazione all’esigenza di una sua più
precisa e ampia stesura, volta in particolare a specificare le sanzioni
irrogabili ai vigili volontari ausiliari trattenuti in servizio per un anno (ai
sensi dei commi 4 e seguenti della legge n. 246 del 2000, nel qual caso assumono
la qualifica di vigili del fuoco ausiliari, potendo poi accedere al profilo di
vigile del fuoco); c) la conseguente redazione di un nuovo articolo sulle
sanzioni disciplinari comportanti l’esclusione dall’accesso al profilo di
vigile del fuoco; d) l’opportunità, infine, di prevedere norme transitorie in
ordine ai procedimenti disciplinari iniziati (ma non conclusi) nel vigore delle
norme previgenti, nonché norme di chiarimento sugli effetti derivanti nel nuovo
regime dalle sanzioni inflitte in base alle vecchie normative non più in
vigore.
Con le osservazioni formali sono state richiamate le regole
dettate dalle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla
redazioni dei testi normativi con riguardo, in particolare, alla numerazione dei
commi degli articoli e alle modalità della loro eventuale ripartizione in
lettere, all’utilizzo delle abbreviazioni e alla loro necessaria uniformità,
al divieto di segni grafici non consentiti (come il grassetto o il neretto).
Richiamata poi la disposizione dell’articolo 4, comma 2,
della legge n. 246 del 2000, che dispone l’abrogazione delle "precedenti
disposizioni in materia" a decorrere dalla data "di emanazione"
del regolamento qui all’esame, si è infine, indicato, nel suddetto parere,
che "l’unico modo per comprimere al massimo il periodo di vacatio
legis è quello di prevedere (con un apposito articolo intitolato
all’entrata in vigore) che il regolamento entri appunto in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione".
2. Osservato che il regolamento in esame è di competenza
statale, poiché relativo alle materie di cui all’articolo 117, comma 2, della
Costituzione, individuate alla lettera d) -"difesa e forze armate"-
per la parte relativa all’assolvimento del servizio di leva, e alla lettera g)
-"ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato"- in quanto
riguardante personale allo stato rientrante nell’Amministrazione statale, si
rileva che nel testo all’esame le osservazioni contenute nel precedente parere
della Sezione sono state recepite.
E’ stato infatti portato a sette giorni (articolo 3, comma
5) il termine a difesa con riguardo alle due sanzioni più gravi previste
nell’articolo 1, consistenti nel trasferimento ad altra sede e nell’esonero
dal servizio. E’ stato redatto un nuovo testo dell’articolo 5, relativo alle
sole sanzioni disciplinari applicabili ai vigili del fuoco ausiliari trattenuti
in servizio correlandole a determinati comportamenti e procedure; in questo
ambito è stata soppressa la iniziale previsione della sanzione della consegna
durante la frequenza del previsto corso di formazione (preliminare all’impiego
operativo), della quale si era prospettata, nel parere della Sezione, la dubbia
compatibilità con uno status non assimilabile a quello di militare, ed
è stata prevista, come anche prospettato nel suddetto parere, la reintegrazione
nel Corpo del vigile ausiliario prosciolto dal servizio a seguito di
comportamenti che abbiano "dato luogo a denunce all’autorità
giudiziaria", qualora il procedimento penale si sia concluso favorevolmente
per il vigile. Sono stati quindi introdotti l’articolo 6, dedicato
esclusivamente alle sanzioni preclusive dell’accesso al profilo di vigile del
fuoco, e l’articolo 7, che stabilisce l’entrata in vigore del regolamento il
giorno stesso della sua pubblicazione e dispone, inoltre, norme transitorie
riguardo ai procedimenti in corso e non conclusi (dei quali è prevista la
conclusione ai sensi della normativa previgente) e relative alla equiparazione
di sanzioni già irrogate rispetto a quelle previste dalla nuova normativa in
esame.
Risultano recepite, infine, le osservazioni formali.
3. Esaminato lo schema di regolamento come modificato la
Sezione esprime perciò parere favorevole, con una unica osservazione di
carattere formale relativa al testo dell’articolo 5, comma 6.
In questa disposizione si stabilisce che le sanzioni della
sospensione dal servizio e dalla retribuzione, della sospensione dal corso con
obbligo di frequenza e del proscioglimento immediato (riguardanti, come visto, i
vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio) "sono irrogate
…mediante provvedimento definitivo del Capo Dipartimento, su proposta del
dirigente responsabile della struttura, con le stesse modalità previste per il
trasferimento e per l’esonero dal servizio dei vigili volontari
ausiliari". Al riguardo appare opportuno che sia più compiutamente
esplicitato l’intento della norma, della applicazione in tali casi del
medesimo procedimento previsto per le diverse sanzioni in essa richiamate,
sostituendo le parole "con le stesse modalità previste" con le parole
"con la medesima procedura prevista dall’articolo 3, comma 5, del
presente regolamento".
P. Q.M.
Nelle esposte considerazioni è il parere favorevole della
Sezione.
IL SEGRETARIO DELL’ADUNANZA
Visto:
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
(Tommaso Alibrandi)