CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 25 febbraio 2002

 

N. della Sezione: 439/2002

OGGETTO:

Schema di regolamento recante individuazione delle sanzioni disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari ed ai vigili del fuoco ausiliari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 4 della legge 10 agosto 2000, n. 246).

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota del 25 gennaio 2002, pervenuta a questo Consiglio in data 12 febbraio 2002, con cui il Ministero dell’interno (Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) ha chiesto il rilascio del prescritto parere in merito allo schema di regolamento in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Maurizio Meschino.

PREMESSO

1. Con la legge 13 ottobre 1950, n. 913, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato autorizzato "a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva nello stesso anno…" (articolo 1) disponendosi, contestualmente, la estensione ai volontari ausiliari delle sanzioni disciplinari stabilite per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dettate dal r.d. 16 marzo 1942, n. 701, (articolo 2).

Nel tempo, con riguardo ai vigili di ruolo, la normativa disciplinare pregressa veniva però sostituita da disposizioni contrattuali, naturalmente inapplicabili al personale di leva.

In conseguenza il legislatore, con l’articolo 4, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, ha demandato ad un apposito regolamento adottato dal Ministro dell’interno il compito: a) di individuare le sanzioni irrogabili ai vigili volontari, in analogia con il regime contrattuale applicabile ai dipendenti in servizio permanente; b) di stabilire le sanzioni la cui irrogazione comporti per l’ausiliario l’esclusione dal trattenimento in servizio o dall’accesso al profilo di vigile del fuoco in servizio permanente.

Su tale base è stato predisposto lo schema di regolamento in esame, che viene trasmesso per il parere definitivo essendone stato modificato il testo a seguito delle osservazioni contenute nel precedente parere -favorevole con osservazioni- reso dalla Sezione nell’adunanza del 24 settembre 2001 (parere n. 191/2001).

2. Lo schema di regolamento individua le sanzioni applicabili (articolo 1) rapportandole alle mancanze disciplinari poste in essere dagli ausiliari (articolo 2). In particolare la sanzione pecuniaria della multa, prevista dalla contrattazione collettiva per i vigili del fuoco, ma incompatibile con lo status di militare in servizio di leva che è proprio dell’ausiliario, è sostituita con la "consegna", consistente nella privazione della libera uscita.

Altra sanzione specifica, ovviamente non prevista per il personale in servizio permanente ma contemplata per gli ausiliari dall’articolo 11 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, è quella dell’esonero dal servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con conseguente messa a disposizione del distretto militare competente per il completamento della ferma di leva.

Il regolamento definisce poi il procedimento disciplinare ai fini dell’irrogazione delle sanzioni dettando termini brevi per le contestazioni e relative difese (articolo 3); al riguardo l’amministrazione aveva precisato, nella precedente relazione, che tale brevità dei termini si rapporta ai tempi ristretti della leva (dodici mesi).

Lo schema individua poi le sanzioni la cui irrogazione preclude il trattenimento in servizio (articolo 4), nonché le sanzioni irrogabili ai vigili ausiliari trattenuti in servizio dopo la frequenza dell’apposito corso di formazione (articolo 5) e quelle comportanti l’esclusione dall’accesso al profilo di vigile del fuoco (articolo 6), consentito, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della citata legge n. 246 del 2000, al personale che ne abbia fatto richiesta al termine del periodo di trattenimento in servizio. Segue, infine, l’articolo 7, con cui si dispone sulla entrata in vigore del regolamento e si reca normativa transitoria.

 

CONSIDERATO

1. Nel citato parere della Sezione, reso nell’adunanza del 24 settembre 2001, sono state formulate allo schema allora proposto osservazioni di merito e formali.

Le osservazioni di merito hanno riguardato: a) l’opportunità di portare a sette giorni il termine a difesa nell’ambito del procedimento disciplinare (previsto nel testo in cinque giorni); b) la necessità di una diversa redazione dell’articolo 5, in relazione all’esigenza di una sua più precisa e ampia stesura, volta in particolare a specificare le sanzioni irrogabili ai vigili volontari ausiliari trattenuti in servizio per un anno (ai sensi dei commi 4 e seguenti della legge n. 246 del 2000, nel qual caso assumono la qualifica di vigili del fuoco ausiliari, potendo poi accedere al profilo di vigile del fuoco); c) la conseguente redazione di un nuovo articolo sulle sanzioni disciplinari comportanti l’esclusione dall’accesso al profilo di vigile del fuoco; d) l’opportunità, infine, di prevedere norme transitorie in ordine ai procedimenti disciplinari iniziati (ma non conclusi) nel vigore delle norme previgenti, nonché norme di chiarimento sugli effetti derivanti nel nuovo regime dalle sanzioni inflitte in base alle vecchie normative non più in vigore.

Con le osservazioni formali sono state richiamate le regole dettate dalle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla redazioni dei testi normativi con riguardo, in particolare, alla numerazione dei commi degli articoli e alle modalità della loro eventuale ripartizione in lettere, all’utilizzo delle abbreviazioni e alla loro necessaria uniformità, al divieto di segni grafici non consentiti (come il grassetto o il neretto).

Richiamata poi la disposizione dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 246 del 2000, che dispone l’abrogazione delle "precedenti disposizioni in materia" a decorrere dalla data "di emanazione" del regolamento qui all’esame, si è infine, indicato, nel suddetto parere, che "l’unico modo per comprimere al massimo il periodo di vacatio legis è quello di prevedere (con un apposito articolo intitolato all’entrata in vigore) che il regolamento entri appunto in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione".

2. Osservato che il regolamento in esame è di competenza statale, poiché relativo alle materie di cui all’articolo 117, comma 2, della Costituzione, individuate alla lettera d) -"difesa e forze armate"- per la parte relativa all’assolvimento del servizio di leva, e alla lettera g) -"ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato"- in quanto riguardante personale allo stato rientrante nell’Amministrazione statale, si rileva che nel testo all’esame le osservazioni contenute nel precedente parere della Sezione sono state recepite.

E’ stato infatti portato a sette giorni (articolo 3, comma 5) il termine a difesa con riguardo alle due sanzioni più gravi previste nell’articolo 1, consistenti nel trasferimento ad altra sede e nell’esonero dal servizio. E’ stato redatto un nuovo testo dell’articolo 5, relativo alle sole sanzioni disciplinari applicabili ai vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio correlandole a determinati comportamenti e procedure; in questo ambito è stata soppressa la iniziale previsione della sanzione della consegna durante la frequenza del previsto corso di formazione (preliminare all’impiego operativo), della quale si era prospettata, nel parere della Sezione, la dubbia compatibilità con uno status non assimilabile a quello di militare, ed è stata prevista, come anche prospettato nel suddetto parere, la reintegrazione nel Corpo del vigile ausiliario prosciolto dal servizio a seguito di comportamenti che abbiano "dato luogo a denunce all’autorità giudiziaria", qualora il procedimento penale si sia concluso favorevolmente per il vigile. Sono stati quindi introdotti l’articolo 6, dedicato esclusivamente alle sanzioni preclusive dell’accesso al profilo di vigile del fuoco, e l’articolo 7, che stabilisce l’entrata in vigore del regolamento il giorno stesso della sua pubblicazione e dispone, inoltre, norme transitorie riguardo ai procedimenti in corso e non conclusi (dei quali è prevista la conclusione ai sensi della normativa previgente) e relative alla equiparazione di sanzioni già irrogate rispetto a quelle previste dalla nuova normativa in esame.

Risultano recepite, infine, le osservazioni formali.

3. Esaminato lo schema di regolamento come modificato la Sezione esprime perciò parere favorevole, con una unica osservazione di carattere formale relativa al testo dell’articolo 5, comma 6.

In questa disposizione si stabilisce che le sanzioni della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, della sospensione dal corso con obbligo di frequenza e del proscioglimento immediato (riguardanti, come visto, i vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio) "sono irrogate …mediante provvedimento definitivo del Capo Dipartimento, su proposta del dirigente responsabile della struttura, con le stesse modalità previste per il trasferimento e per l’esonero dal servizio dei vigili volontari ausiliari". Al riguardo appare opportuno che sia più compiutamente esplicitato l’intento della norma, della applicazione in tali casi del medesimo procedimento previsto per le diverse sanzioni in essa richiamate, sostituendo le parole "con le stesse modalità previste" con le parole "con la medesima procedura prevista dall’articolo 3, comma 5, del presente regolamento".

 

P. Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere favorevole della Sezione.

 

Per estratto dal Verbale

IL SEGRETARIO DELL’ADUNANZA

(Elvio Piccini)

 

Visto:

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

(Tommaso Alibrandi)