Consiglio di Stato
COMMISSIONE SPECIALE PUBBLICO
IMPIEGO
N. 1335/96 - Sezione Terza
N. 373
- Comm. Spec. P.I.
OGGETTO:
Ministero della Difesa. Quesito in ordine
all'applicazione dell'art. 23 della l. 18.12.1973 n. 836.
LA COMMISSIONE SPECIALE PER QUESTIONI RELATIVE AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO
Vista la relazione 12 luglio 1996, n. AD1/12/6/65481/F3-4/1A, con la quale il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine all'applicabilità al personale militare collocato in ausiliaria dall'art. 23 della l. 18.12.1973 n. 836, in tema di trattamento economico spettante per il trasferimento dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto dai dipendenti dello Stato collocati a riposo.
Visto il decreto 19.11.96 del Presidente del Consiglio di Stato, con il
quale l'esame del quesito è stato deferito alla Commissione Speciale;
PREMESSO:
Il Ministero della Difesa riferisce che il Dicastero del Tesoro -
Ragioneria Generale dello Stato - a seguito dei rilievi mossi dall'Ispettore del
Tesoro presso gli aeroporti di Istriana e Treviso, ha ribadito l'avviso,
nonostante le controdeduzioni dell'Amministrazione, che l'articolo 23 della l.
n. 836 del 1973 possa trovare applicazione al personale militare soltanto ove
collocato a riposo per limiti di età, cui è assimilabile quello collocato a
riposo per aver raggiunto la massima anzianità di servizio utile a pensione. Ha
escluso quindi che la norma possa trovare applicazione al personale militare
collocato a domanda in ausiliaria.
Il Dicastero della Difesa, non condividendo tale interpretazione
formulata per la prima volta con i rilievi del 10.4.96, osserva in contrario
quanto segue: 1) dal tenore letterale del citato art. 23 emerge che l'unico
presupposto richiesto per beneficiare dell'emolumento in questione è il
collocamento a riposo con diritto al trattamento di quiescenza,
indipendentemente dal titolo che dà diritto alla quiescenza; 2) il collocamento
in ausiliaria (tit. IV, capo I, l. 10.4.54 n. 113 e titoli IV e V l. 599 del
31.7.1954) non determina la cessazione del rapporto di servizio del personale
militare ma una modifica della sfera giuridica inerente i rapporti con la P.A.,
rimanendo il militare sottoposto ad obblighi e doveri che non sono concepibili
per un pubblico dipendente collocato a riposo; si ha una situazione speciale -
che solo in prosieguo di tempo, per effetto di altri atti, dà luogo al
collocamento in congedo assoluto - la quale richiede una particolare
considerazione in tema di applicazione del citato art. 23; 3) il personale
militare, pur quando abbia raggiunto il limite di età o il periodo massimo di
servizio, sussistendone i requisiti di idoneità fisica, transita comunque, a
norma dell'art. 55 della l. 113 del 1954 nella posizione di ausiliaria, a
domanda o d'autorità, definita come evento naturale di graduale estinzione del
rapporto di servizio; 4) per il personale militare il raggiungimento del limite
di età è configurato in maniera estremamente variabile in relazione al ruolo e
al grado di appartenenza, mentre il congedo assoluto subentra dopo il
collocamento in ausiliaria, e riserva, talchè un'interpretazione adeguatrice
dell'art. 23 della legge 836/1973 dovrebbe imporsi alla stregua del principio di
ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione; 5) infine l'adesione alla
tesi del Ministero del Tesoro non varrebbe a consentire un risparmio economico,
poichè il trattamento accessorio in esame non viene ulteriormente corrisposto
all'atto del congedo assoluto (salvo i casi di richiamo in servizio), nè il
mutamento interpretativo trova giustificazione in nuove circostanze che lo
sorreggono.
CONSIDERATO:
L'art. 23 della l. 18.12.1973 n. 836 dispone che "al personale
collocato a riposo... spettano l'indennità e i rimborsi previsti nei precedenti
artt. 18, 19 e 20, e l'indennità di prima sistemazione per il trasferimento
dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio
nazionale...".
La norma ha costituito oggetto di diverse interpretazioni da parte dei
tribunali amministrativi regionali - secondo cui era ricollegabile ad una
qualsiasi cessazione dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza - e
da parte del Consiglio di Stato.
Con le sentenze della Sezione IV n. 533 dell'8.9.1989, n. 605 del
10.8.1990 e n. 220 del 27.3.1991, il Consiglio di Stato ha interpretato il
citato art. 23 nel senso che l'indennità per il trasferimento dall'ultima sede
di servizio ad un domicilio prescelto spettasse non in ogni caso di cessazione
dal servizio con diritto di quiescenza, bensì in caso di collocamento a riposo
da intendersi come la naturale conclusione del rapporto d'impiego per raggiunti
limiti di età o per raggiungimento dei 40 anni di servizio.
In tali decisioni è stato statuito che le indennità in esame non
spettano al personale che è cessato dal servizio per dimissioni volontarie con
maturazione del diritto di quiescenza, perchè la disposizione, interpretata
alla luce della sua "ratio" e della sua formulazione letterale, non fa
riferimento al mero dato della cessazione dal servizio ma a quella cessazione
dal servizio che si verifica per il collocamento a riposo - istituto che ha una
sua configurazione giuridica nell'art. 131 del D.P.R. n. 3 del 10.1.1957 - e
prescinde poi dalla maturazione di un diritto al trattamento di quiescenza.
Ha ulteriormente precisato, infatti, che l'indennità non è collegata a
una qualsiasi cessazione dal servizio, che può accadere, oltre che per
dimissioni volontarie, per dispensa o per decadenza, ma a quella cessazione che
costituisce la conclusione per così dire "naturale" del rapporto di
servizio con l'Amministrazione (collocamento a riposo). Ciò sulla base del
decisivo rilievo che il collocamento a riposo, verificatosi per effetto del
raggiungimento dei limiti di legge, ha natura diversa da quello conseguibile a
seguito delle dimissioni volontarie che determinano l'estinzione anticipata del
rapporto d'impiego per l'esercizio di una facoltà attribuita al dipendente
(cfr. anche Cons. St. VI, 25.10.1977 n. 826).
La Commissione speciale non ha motivo di discostarsi da tale
orientamento interpretativo.
In tale quadro di riferimento va individuato l'istituto proprio del
personale militare che possa dirsi l'equivalente, ai limitati fini che
interessano, del collocamento a riposo, senza ignorare le peculiarità della
conclusione del rapporto di servizio del suddetto personale, che, secondo la
normativa recata dalla legge 10.4.1954 n. 113, transita dal servizio permanente
effettivo alla posizione di personale in congedo, per passare attraverso vari
mutamenti (ausiliaria, riserva), al collocamento in congedo assoluto.
La Commissione rileva che il trattamento economico previsto dall'art. 23
della cit. legge 836 del 1973, si inquadra nel complesso dei benefici attribuiti
al personale statale per sopperire, attraverso indennità e rimborsi, alle
ingenti spese che derivano dal trasferimento dalla residenza originaria alla
prima e alle successive destinazioni di sede, fino al trasferimento dall'ultima
sede di servizio, una volta esauritosi naturalmente il rapporto d'impiego, a un
domicilio eletto. L'istituto quindi è strettamente collegato all'obbligo del
dipendente di trasferire la residenza nello stesso Comune ove presta, via via,
servizio.
Va anche tenuto presente che nel caso di trasferimento a domanda "è
escluso qualsiasi rimborso di spese o corresponsione di indennità" (art.
22, ultimo comma, legge 836 del 1973).
Con il collocamento a riposo, cessato l'obbligo di residenza, il
beneficio è consentito per raggiungere il domicilio eletto.
Per applicare la disposizione in esame al personale militare, va dato
rilievo alla circostanza che l'obbligo della residenza nella sede ove è
prestato il servizio accompagna il militare durante tutta la sua carriera in
servizio permanente effettivo: esso cessa, invece, con il collocamento in
ausiliaria. L'ufficiale che abbia raggiunto il limite di età indicato, in
relazione al ruolo, all'arma e al grado, nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla
legge n. 113 del 1954, deve necessariamente cessare dal servizio permanente
effettivo ed è collocato in ausiliaria, qualora ne abbia l'idoneità (cfr. art.
35 e parere III Sezione del 21.1.92 n. 1660/91). Ma l'ufficiale può cessare dal
S.P.E. anche a domanda, quando abbia 20 anni di servizio effettivo ed abbia
raggiunto un'età pari a quella prevista dall'art. 35 ridotta di tre anni (art.
43 legge citata).
La Commissione speciale ritiene quindi che l'obbligatoria cessazione dal
servizio permanente effettivo del militare "per raggiunti limiti di età"
configuri il caso sussumibile in quello dell'impiegato civile collocato "a
riposo" indicato dal citato art. 23, alla stregua del riferito condiviso
orientamento giurisprudenziale, mentre non possa rientrarvi il diverso caso
della cessazione anticipata dal S.P.E. del militare, configurata dall'art. 43
della legge 113 del 1954, che ha luogo soltanto a domanda dell'interessato.
Nè pare si oppongono a tali conclusioni le considerazioni del Ministero
della Difesa descritte in premessa, sia perchè l'ausiliaria è pur sempre una
posizione particolare del congedo, sia soprattutto perchè le evidenziate
caratteristiche specifiche del rapporto di servizio del personale militare
attengono ad aspetti che non incidono sui due criteri guida da seguire per
individuare il modo di applicazione dell'articolo 23 l. 836/1973 al personale
militare: la naturale cessazione dal servizio effettivo e del correlativo
obbligo di residenza nella sede di servizio. Può ancora soggiungersi che il
Ministero della Difesa svolge le sue argomentazioni sulla premessa che
presupposto per l'applicazione dell'art. 23 sia la cessazione dal servizio con
diritto al trattamento di quiescenza, considerando quasi sinonimi il
collocamento a riposo e il diritto di quiescenza: premessa da ritenersi errata
alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, sopra
riportato.
P.Q.M.
nei sensi che precedono è il parere della Commissione speciale.
Per
estratto dal verbale
IL
SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE
Pier
Maria COSTARELLI
Visto:
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Alfonso QUARANTA