Consiglio di Stato

COMMISSIONE SPECIALE PUBBLICO IMPIEGO

Adunanza del 20 gennaio 1997

 

N. 1335/96 - Sezione Terza

N. 373     - Comm. Spec. P.I.

           

OGGETTO:

Ministero della Difesa. Quesito in ordine all'applicazione dell'art. 23 della l. 18.12.1973 n. 836.

LA COMMISSIONE SPECIALE PER QUESTIONI RELATIVE AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

Vista la relazione 12 luglio 1996, n. AD1/12/6/65481/F3-4/1A, con la quale il Ministero della Difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine all'applicabilità al personale militare collocato in ausiliaria dall'art. 23 della l. 18.12.1973 n. 836, in tema di trattamento economico spettante per il trasferimento dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto dai dipendenti dello Stato collocati a riposo.

Visto il decreto 19.11.96 del Presidente del Consiglio di Stato, con il quale l'esame del quesito è stato deferito alla Commissione Speciale;

 

PREMESSO:

Il Ministero della Difesa riferisce che il Dicastero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - a seguito dei rilievi mossi dall'Ispettore del Tesoro presso gli aeroporti di Istriana e Treviso, ha ribadito l'avviso, nonostante le controdeduzioni dell'Amministrazione, che l'articolo 23 della l. n. 836 del 1973 possa trovare applicazione al personale militare soltanto ove collocato a riposo per limiti di età, cui è assimilabile quello collocato a riposo per aver raggiunto la massima anzianità di servizio utile a pensione. Ha escluso quindi che la norma possa trovare applicazione al personale militare collocato a domanda in ausiliaria.

Il Dicastero della Difesa, non condividendo tale interpretazione formulata per la prima volta con i rilievi del 10.4.96, osserva in contrario quanto segue: 1) dal tenore letterale del citato art. 23 emerge che l'unico presupposto richiesto per beneficiare dell'emolumento in questione è il collocamento a riposo con diritto al trattamento di quiescenza, indipendentemente dal titolo che dà diritto alla quiescenza; 2) il collocamento in ausiliaria (tit. IV, capo I, l. 10.4.54 n. 113 e titoli IV e V l. 599 del 31.7.1954) non determina la cessazione del rapporto di servizio del personale militare ma una modifica della sfera giuridica inerente i rapporti con la P.A., rimanendo il militare sottoposto ad obblighi e doveri che non sono concepibili per un pubblico dipendente collocato a riposo; si ha una situazione speciale - che solo in prosieguo di tempo, per effetto di altri atti, dà luogo al collocamento in congedo assoluto - la quale richiede una particolare considerazione in tema di applicazione del citato art. 23; 3) il personale militare, pur quando abbia raggiunto il limite di età o il periodo massimo di servizio, sussistendone i requisiti di idoneità fisica, transita comunque, a norma dell'art. 55 della l. 113 del 1954 nella posizione di ausiliaria, a domanda o d'autorità, definita come evento naturale di graduale estinzione del rapporto di servizio; 4) per il personale militare il raggiungimento del limite di età è configurato in maniera estremamente variabile in relazione al ruolo e al grado di appartenenza, mentre il congedo assoluto subentra dopo il collocamento in ausiliaria, e riserva, talchè un'interpretazione adeguatrice dell'art. 23 della legge 836/1973 dovrebbe imporsi alla stregua del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione; 5) infine l'adesione alla tesi del Ministero del Tesoro non varrebbe a consentire un risparmio economico, poichè il trattamento accessorio in esame non viene ulteriormente corrisposto all'atto del congedo assoluto (salvo i casi di richiamo in servizio), nè il mutamento interpretativo trova giustificazione in nuove circostanze che lo sorreggono.

 

CONSIDERATO:

L'art. 23 della l. 18.12.1973 n. 836 dispone che "al personale collocato a riposo... spettano l'indennità e i rimborsi previsti nei precedenti artt. 18, 19 e 20, e l'indennità di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale...".

La norma ha costituito oggetto di diverse interpretazioni da parte dei tribunali amministrativi regionali - secondo cui era ricollegabile ad una qualsiasi cessazione dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza - e da parte del Consiglio di Stato.

Con le sentenze della Sezione IV n. 533 dell'8.9.1989, n. 605 del 10.8.1990 e n. 220 del 27.3.1991, il Consiglio di Stato ha interpretato il citato art. 23 nel senso che l'indennità per il trasferimento dall'ultima sede di servizio ad un domicilio prescelto spettasse non in ogni caso di cessazione dal servizio con diritto di quiescenza, bensì in caso di collocamento a riposo da intendersi come la naturale conclusione del rapporto d'impiego per raggiunti limiti di età o per raggiungimento dei 40 anni di servizio.

In tali decisioni è stato statuito che le indennità in esame non spettano al personale che è cessato dal servizio per dimissioni volontarie con maturazione del diritto di quiescenza, perchè la disposizione, interpretata alla luce della sua "ratio" e della sua formulazione letterale, non fa riferimento al mero dato della cessazione dal servizio ma a quella cessazione dal servizio che si verifica per il collocamento a riposo - istituto che ha una sua configurazione giuridica nell'art. 131 del D.P.R. n. 3 del 10.1.1957 - e prescinde poi dalla maturazione di un diritto al trattamento di quiescenza.

Ha ulteriormente precisato, infatti, che l'indennità non è collegata a una qualsiasi cessazione dal servizio, che può accadere, oltre che per dimissioni volontarie, per dispensa o per decadenza, ma a quella cessazione che costituisce la conclusione per così dire "naturale" del rapporto di servizio con l'Amministrazione (collocamento a riposo). Ciò sulla base del decisivo rilievo che il collocamento a riposo, verificatosi per effetto del raggiungimento dei limiti di legge, ha natura diversa da quello conseguibile a seguito delle dimissioni volontarie che determinano l'estinzione anticipata del rapporto d'impiego per l'esercizio di una facoltà attribuita al dipendente (cfr. anche Cons. St. VI, 25.10.1977 n. 826).

La Commissione speciale non ha motivo di discostarsi da tale orientamento interpretativo.

In tale quadro di riferimento va individuato l'istituto proprio del personale militare che possa dirsi l'equivalente, ai limitati fini che interessano, del collocamento a riposo, senza ignorare le peculiarità della conclusione del rapporto di servizio del suddetto personale, che, secondo la normativa recata dalla legge 10.4.1954 n. 113, transita dal servizio permanente effettivo alla posizione di personale in congedo, per passare attraverso vari mutamenti (ausiliaria, riserva), al collocamento in congedo assoluto.

La Commissione rileva che il trattamento economico previsto dall'art. 23 della cit. legge 836 del 1973, si inquadra nel complesso dei benefici attribuiti al personale statale per sopperire, attraverso indennità e rimborsi, alle ingenti spese che derivano dal trasferimento dalla residenza originaria alla prima e alle successive destinazioni di sede, fino al trasferimento dall'ultima sede di servizio, una volta esauritosi naturalmente il rapporto d'impiego, a un domicilio eletto. L'istituto quindi è strettamente collegato all'obbligo del dipendente di trasferire la residenza nello stesso Comune ove presta, via via, servizio.

Va anche tenuto presente che nel caso di trasferimento a domanda "è escluso qualsiasi rimborso di spese o corresponsione di indennità" (art. 22, ultimo comma, legge 836 del 1973).

Con il collocamento a riposo, cessato l'obbligo di residenza, il beneficio è consentito per raggiungere il domicilio eletto.

Per applicare la disposizione in esame al personale militare, va dato rilievo alla circostanza che l'obbligo della residenza nella sede ove è prestato il servizio accompagna il militare durante tutta la sua carriera in servizio permanente effettivo: esso cessa, invece, con il collocamento in ausiliaria. L'ufficiale che abbia raggiunto il limite di età indicato, in relazione al ruolo, all'arma e al grado, nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla legge n. 113 del 1954, deve necessariamente cessare dal servizio permanente effettivo ed è collocato in ausiliaria, qualora ne abbia l'idoneità (cfr. art. 35 e parere III Sezione del 21.1.92 n. 1660/91). Ma l'ufficiale può cessare dal S.P.E. anche a domanda, quando abbia 20 anni di servizio effettivo ed abbia raggiunto un'età pari a quella prevista dall'art. 35 ridotta di tre anni (art. 43 legge citata).

La Commissione speciale ritiene quindi che l'obbligatoria cessazione dal servizio permanente effettivo del militare "per raggiunti limiti di età" configuri il caso sussumibile in quello dell'impiegato civile collocato "a riposo" indicato dal citato art. 23, alla stregua del riferito condiviso orientamento giurisprudenziale, mentre non possa rientrarvi il diverso caso della cessazione anticipata dal S.P.E. del militare, configurata dall'art. 43 della legge 113 del 1954, che ha luogo soltanto a domanda dell'interessato.

Nè pare si oppongono a tali conclusioni le considerazioni del Ministero della Difesa descritte in premessa, sia perchè l'ausiliaria è pur sempre una posizione particolare del congedo, sia soprattutto perchè le evidenziate caratteristiche specifiche del rapporto di servizio del personale militare attengono ad aspetti che non incidono sui due criteri guida da seguire per individuare il modo di applicazione dell'articolo 23 l. 836/1973 al personale militare: la naturale cessazione dal servizio effettivo e del correlativo obbligo di residenza nella sede di servizio. Può ancora soggiungersi che il Ministero della Difesa svolge le sue argomentazioni sulla premessa che presupposto per l'applicazione dell'art. 23 sia la cessazione dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza, considerando quasi sinonimi il collocamento a riposo e il diritto di quiescenza: premessa da ritenersi errata alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, sopra riportato.

P.Q.M.

nei sensi che precedono è il parere della Commissione speciale.

 

 

 

 

 

Per estratto dal verbale

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

Pier Maria COSTARELLI

 

 

 

Visto:

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Alfonso QUARANTA