Consiglio
di Stato
N°
Sezione
2055/2000
Oggetto
Ministero
delle finanze. Quesito concernente la riammissione in servizio di ufficiali del
Corpo della Guardia di finanza collocati in congedo a domanda, ai sensi degli
artt. 42 e 81 del R.D. 3 gennaio 1926, n. 126.
La
Sezione
Vista la relazione prot. n. 335748, in
data 8 novembre 2000, pervenuta
il successivo 27 novembre ,
con la quale il Ministero delle finanze –
Comando generale della Guardia di finanza - chiede il parere del Consiglio di
Stato in ordine all'argomento indicato in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Cons. Pier Luigi
Lodi;
Premesso:
Riferisce l’Amministrazione che si è posto il caso di ufficiali del
Corpo della Guardia di finanza, anche abilitati al pilotaggio d'aeroplano, già
collocati in congedo a domanda, i quali chiedono di essere riammessi in servizio
pur avendo oltrepassato i limiti di età previsti dal regio decreto 3 gennaio
1926, n. 126, che ha approvato il regolamento organico della Guardia di finanza,
ossia trenta anni, ovvero trentacinque anni quando non sia trascorso un anno
dall'avvenuto congedo.
Limiti analoghi (ventotto anni ovvero trentacinque anni quando non sia
trascorso più di un anno dal collocamento in congedo) sono stabiliti per la
riammissione in servizio dei sottufficiali e del personale appartenente al ruolo
"appuntati e finanzieri" della Guardia di finanza posti in congedo a
domanda.
La legge 10 aprile 1954, n. 113, recante lo stato giuridico degli
ufficiali, non conterrebbe invece norme relative all'istituto della riammissione
degli ufficiali cessati dal servizio a domanda, e mancherebbero, comunque, norme
in materia di riammissione in servizio riguardanti specificamente il ruolo degli
ufficiali della Guardia di finanza.
Per il personale della Polizia di Stato, invece, ai sensi dell'art. 60
del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, è espressamente prevista la possibilità di
riammissione in servizio, subordinata soltanto alla vacanza del posto, secondo
quanto stabilito dall'art. 132 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
La possibilità di applicazione dell'istituto della riammissione in
servizio anche agli ufficiali del Corpo è stata, peraltro, di recente affermata
in un parere relativo ad un ricorso straordinario espresso dalla Sezione Terza
del Consiglio di Stato (n. 283 del 15 giugno 1999).
A giudizio dell'Amministrazione sussisterebbero, comunque, rilevanti
ragioni di pubblico interesse per l'accoglimento, ove possibile, delle istanze
di riammissione in servizio degli ufficiali di cui sopra, specie nell'ipotesi di
ufficiali in possesso di particolari specializzazioni.
Si chiede, pertanto, al Consiglio di Stato un chiarimento in ordine alla
conformità a diritto, in mancanza di una specifica previsione normativa, della
riammissione in servizio degli ufficiali del Corpo - ferma restando la
condizione della sussistenza di posti disponibili nel grado - anche oltre il
limite d'età di trentacinque anni, analogamente a quanto previsto per il
personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.
Considerato:
L'Amministrazione
delle finanze pone il problema della possibilità di riammissione in servizio
degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza, ferma restando la condizione
della sussistenza di posti disponibili nel grado, tenuto conto, da un lato,
delle esigenze operative dei reparti e della grave carenza di effettivi con
particolari specializzazioni e, dall'altro lato, della rilevata scarsa chiarezza
della normativa vigente in materia.
Osserva la Sezione che la legge 10 aprile 1954, n. 113, che disciplina lo
stato degli ufficiali delle Forze armate, delinea per tale categoria di militari
una condizione del tutto peculiare, prevedendo il mantenimento da parte di essi
di una serie di obblighi di servizio e delle prerogative del grado anche dopo la
cessazione dal servizio permanente, pure nell'ipotesi di collocamento in congedo
assoluto per infermità (cfr. in ispecie gli artt. 3 e 66).
Ciò si pone in evidente correlazione con le fondamentali funzioni di
difesa demandate agli appartenenti ai Corpi militari, che debbono essere sempre
espletate nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze operative dei
Corpi medesimi, restando perciò sostanzialmente immutata, nel tempo,
l’appartenenza del singolo ufficiale al Corpo in cui ha prestato servizio
attivo.
L'Amministrazione riferente non precisa la posizione attualmente
ricoperta dagli ufficiali che si intenderebbe riammettere in servizio;
trattandosi, peraltro, di personale già facente parte della componente aerea
della Guardia di finanza, e quindi presumibilmente di ufficiali in servizio
permanente cessati dal servizio a domanda con limitata anzianità di servizio,
è da ritenere che essi risultino ora collocati nella categoria degli ufficiali
di complemento, ai sensi dell'art. 43, comma 2, della citata legge n. 113 del
1954.
Trattasi di ufficiali che, in base a quanto espressamente disposto
dall'art. 58 della medesima legge, sono destinati a completare i quadri della
rispettiva Forza armata, e che, in base al successivo art. 59, lettera
"b", hanno tra l'altro l'obbligo di servizio di "rispondere ...
alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari
condizioni...".
Per la categoria degli ufficiali in congedo è poi generalmente stabilito
dall'art. 50 della legge in parola che il singolo ufficiale, oltre che
d’autorità "può anche essere richiamato a domanda, con o senza assegni,
in qualsiasi circostanza e per qualunque durata".
La particolare connotazione del rapporto intercorrente tra gli ufficiali
ed il Corpo di appartenenza induce quindi a ritenere che la disciplina sulla
riammissione in servizio dettata dagli artt. 42 e 81 del regio decreto 3 gennaio
1926, n. 126, recante il regolamento organico per la Guardia di finanza, non sia
in effetti incompatibile con le norme generali di stato attualmente applicabili
a tale categoria di militari, come osservato da questa stessa Sezione con
precedente parere n. 283 del 15 giugno 1999.
Appare, invece, non più coerente con le anzidette le norme generali la
limitazione connessa all'età (di trenta o trentacinque anni) che ai sensi del
citato art. 42 condizionava l'esercizio della facoltà in parola, trattandosi di
limitazione che non appare più giustificata dalle esigenze operative prese in
considerazione dalle ripetute norme generali di stato degli ufficiali e che, in
ogni caso, non è stata ribadita da successive norme particolari, al contrario
di quanto avvenuto per le categorie di sottufficiali e di appuntati e finanzieri
indicate dall'art. 68 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, tenendosi
conto, presumibilmente, della specifica natura delle funzioni da questi ultimi
esercitate.
Non si ravvisano, pertanto, ostacoli di principio per l'accoglimento, da
parte dell'Amministrazione delle istanze di riammissione in servizio di cui si
tratta, in applicazione, del resto, dello stesso criterio posto a base delle
disposizioni dell'art. 60 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, relative al
personale della Polizia di Stato che svolge funzioni di polizia analoghe a
quelle della Guardia di Finanza.
Va opportunamente rammentato, in proposito, che il citato art. 60 rinvia,
per la riammissione in servizio, alla disciplina dell'art. 132 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
secondo cui detta riammissione non è condizionata da limitazioni relative
all’età.
P.Q.M.
Esprime il
parere nei sensi di cui in motivazione.
Per
estratto dal verbale
Il
segretario della Sezione
Roberto
Mustafà
Visto
Il
Presidente della Sezione
Corrado
Calabrò