Consiglio di Stato

  Adunanza della Sezione terza del 5 dicembre 2000

 

N° Sezione   2055/2000                              

Oggetto

Ministero delle finanze. Quesito concernente la riammissione in servizio di ufficiali del Corpo della Guardia di finanza collocati in congedo a domanda, ai sensi degli artt. 42 e 81 del R.D. 3 gennaio 1926, n. 126.

                                                                                 

La Sezione

                                                                                  Vista la relazione prot. n. 335748, in data 8 novembre 2000, pervenuta il successivo 27 novembre , con la quale il Ministero delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza - chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all'argomento indicato in oggetto;

                        Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Cons. Pier Luigi Lodi;

                        Premesso:

            Riferisce l’Amministrazione che si è posto il caso di ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, anche abilitati al pilotaggio d'aeroplano, già collocati in congedo a domanda, i quali chiedono di essere riammessi in servizio pur avendo oltrepassato i limiti di età previsti dal regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, che ha approvato il regolamento organico della Guardia di finanza, ossia trenta anni, ovvero trentacinque anni quando non sia trascorso un anno dall'avvenuto congedo.

            Limiti analoghi (ventotto anni ovvero trentacinque anni quando non sia trascorso più di un anno dal collocamento in congedo) sono stabiliti per la riammissione in servizio dei sottufficiali e del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" della Guardia di finanza posti in congedo a domanda.

            La legge 10 aprile 1954, n. 113, recante lo stato giuridico degli ufficiali, non conterrebbe invece norme relative all'istituto della riammissione degli ufficiali cessati dal servizio a domanda, e mancherebbero, comunque, norme in materia di riammissione in servizio riguardanti specificamente il ruolo degli ufficiali della Guardia di finanza.

            Per il personale della Polizia di Stato, invece, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, è espressamente prevista la possibilità di riammissione in servizio, subordinata soltanto alla vacanza del posto, secondo quanto stabilito dall'art. 132 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

            La possibilità di applicazione dell'istituto della riammissione in servizio anche agli ufficiali del Corpo è stata, peraltro, di recente affermata in un parere relativo ad un ricorso straordinario espresso dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato (n. 283 del 15 giugno 1999).

            A giudizio dell'Amministrazione sussisterebbero, comunque, rilevanti ragioni di pubblico interesse per l'accoglimento, ove possibile, delle istanze di riammissione in servizio degli ufficiali di cui sopra, specie nell'ipotesi di ufficiali in possesso di particolari specializzazioni.

            Si chiede, pertanto, al Consiglio di Stato un chiarimento in ordine alla conformità a diritto, in mancanza di una specifica previsione normativa, della riammissione in servizio degli ufficiali del Corpo - ferma restando la condizione della sussistenza di posti disponibili nel grado - anche oltre il limite d'età di trentacinque anni, analogamente a quanto previsto per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

                        Considerato:

            L'Amministrazione delle finanze pone il problema della possibilità di riammissione in servizio degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza, ferma restando la condizione della sussistenza di posti disponibili nel grado, tenuto conto, da un lato, delle esigenze operative dei reparti e della grave carenza di effettivi con particolari specializzazioni e, dall'altro lato, della rilevata scarsa chiarezza della normativa vigente in materia.

            Osserva la Sezione che la legge 10 aprile 1954, n. 113, che disciplina lo stato degli ufficiali delle Forze armate, delinea per tale categoria di militari una condizione del tutto peculiare, prevedendo il mantenimento da parte di essi di una serie di obblighi di servizio e delle prerogative del grado anche dopo la cessazione dal servizio permanente, pure nell'ipotesi di collocamento in congedo assoluto per infermità (cfr. in ispecie gli artt. 3 e 66).

            Ciò si pone in evidente correlazione con le fondamentali funzioni di difesa demandate agli appartenenti ai Corpi militari, che debbono essere sempre espletate nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze operative dei Corpi medesimi, restando perciò sostanzialmente immutata, nel tempo, l’appartenenza del singolo ufficiale al Corpo in cui ha prestato servizio attivo.

            L'Amministrazione riferente non precisa la posizione attualmente ricoperta dagli ufficiali che si intenderebbe riammettere in servizio; trattandosi, peraltro, di personale già facente parte della componente aerea della Guardia di finanza, e quindi presumibilmente di ufficiali in servizio permanente cessati dal servizio a domanda con limitata anzianità di servizio, è da ritenere che essi risultino ora collocati nella categoria degli ufficiali di complemento, ai sensi dell'art. 43, comma 2, della citata legge n. 113 del 1954.

            Trattasi di ufficiali che, in base a quanto espressamente disposto dall'art. 58 della medesima legge, sono destinati a completare i quadri della rispettiva Forza armata, e che, in base al successivo art. 59, lettera "b", hanno tra l'altro l'obbligo di servizio di "rispondere ... alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni...".

            Per la categoria degli ufficiali in congedo è poi generalmente stabilito dall'art. 50 della legge in parola che il singolo ufficiale, oltre che d’autorità "può anche essere richiamato a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata".

            La particolare connotazione del rapporto intercorrente tra gli ufficiali ed il Corpo di appartenenza induce quindi a ritenere che la disciplina sulla riammissione in servizio dettata dagli artt. 42 e 81 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, recante il regolamento organico per la Guardia di finanza, non sia in effetti incompatibile con le norme generali di stato attualmente applicabili a tale categoria di militari, come osservato da questa stessa Sezione con precedente parere n. 283 del 15 giugno 1999.

            Appare, invece, non più coerente con le anzidette le norme generali la limitazione connessa all'età (di trenta o trentacinque anni) che ai sensi del citato art. 42 condizionava l'esercizio della facoltà in parola, trattandosi di limitazione che non appare più giustificata dalle esigenze operative prese in considerazione dalle ripetute norme generali di stato degli ufficiali e che, in ogni caso, non è stata ribadita da successive norme particolari, al contrario di quanto avvenuto per le categorie di sottufficiali e di appuntati e finanzieri indicate dall'art. 68 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, tenendosi conto, presumibilmente, della specifica natura delle funzioni da questi ultimi esercitate.

            Non si ravvisano, pertanto, ostacoli di principio per l'accoglimento, da parte dell'Amministrazione delle istanze di riammissione in servizio di cui si tratta, in applicazione, del resto, dello stesso criterio posto a base delle disposizioni dell'art. 60 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, relative al personale della Polizia di Stato che svolge funzioni di polizia analoghe a quelle della Guardia di Finanza.

            Va opportunamente rammentato, in proposito, che il citato art. 60 rinvia, per la riammissione in servizio, alla disciplina dell'art. 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, secondo cui detta riammissione non è condizionata da limitazioni relative all’età.     

P.Q.M.

            Esprime il parere nei sensi di cui in motivazione.

 

 

 

Per estratto dal verbale

Il segretario della Sezione

Roberto Mustafà

 

 

Visto                                                                         

Il Presidente della Sezione

Corrado Calabrò