CONSIDERATO:
Con la relazione sopraindicata, il Ministero chiede il
parere di questo Consesso in ordine alla interpretazione dell’art. 42 del
D.P.R. 24.4.1982 n. 337 per quanto concerne l’attribuzione della qualifica
di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria al personale della Polizia di
Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.
In particolare, l’Amministrazione chiede il parere sui
seguenti punti:
1) interpretazione "settoriale" e non
"spazio-temporale" della limitazione delle funzioni di p.g.;
2) necessità di una individuazione dei reati di competenza
di ciascun profilo professionale;
3) portata dell’intervento in flagranza di un reato di
qualunque specie.
Si premette che l’art. 42 del D.P.R. 337/82 e l’art. 7
del D.P.R. 24.4.1982 n. 338 e successive modificazioni attribuiscono,
rispettivamente al personale che espleta attività tecnico-scientifica o
tecnica ed a quello appartenente ai ruoli professionali sanitari della Polizia
di Stato, la qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria
"limitatamente alle funzioni esercitate".
L’Amministrazione ritiene che detta limitazione normativa
non debba essere intesa in senso spazio-temporale (cioè solo durante
l’orario e nello svolgimento del servizio) bensì sia di ordine
"settoriale" (cioè riguardi solo determinati reati).
La Sezione condivide l’orientamento interpretativo
suddetto.
Infatti soccorre nella fattispecie l’art. 57 del c.p.p.,
che distingue gli ufficiali e gli agenti di p.g., i quali sono come è noto
legittimati a svolgere le funzioni di polizia giudiziaria in via generale,
provvedendo alla ricerca ed all’accertamento di qualsiasi reato senza
limitazioni concernenti l’orario e lo svolgimento di servizio, da quelli che
rivestono la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nei limiti
del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni (ultimo
comma art. 57).
Detti ultimi soggetti quindi svolgono le funzioni di
polizia giudiziaria solo con riferimento ai reati accertati nell’esercizio
dei compiti loro affidati dalla legge o dal regolamento che li riguardi.
L’espressione "limitatamente alle funzioni
esercitate" va quindi interpretata nel senso che il personale della
Polizia di Stato appartenente ai ruoli tecnici o professionali esercita i
poteri connessi alla qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria
nei limiti della competenza propria del profilo professionale di appartenenza,
ed in via permanente e non limitata all’orario di servizio.
Infatti detto personale è comunque destinatario delle
disposizioni contenute nell’art. 68 della legge 1.4.1981 n. 121, secondo cui
gli appartenenti a tutti i ruoli della Polizia di Stato sono comunque tenuti,
anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione,
compresi quelli di cui al D.P.R. 28.10.1985, n. 782.
Il personale in questione, che per quanto concerne
l’attività di polizia giudiziaria è a competenza limitata ma permanente,
ha quindi, l’obbligo di intervenire, anche fuori dal servizio, per
determinati tipi di reati concernenti il settore cui sono destinati, per
contrastare, ad esempio, frodi alimentari, reati ambientali, violazione delle
norme poste a tutela della salute o della sicurezza nei luoghi di lavoro,
reati informatici, ecc.
Infine, per quanto concerne il terzo punto del quesito, la
Sezione osserva che, come indicato dall’Amministrazione, è quanto mai
opportuno un intervento legislativo inteso a definire i confini tra le
competenze spettanti al personale dei diversi e numerosi settori e profili
professionali tecnici di appartenenza - così come indicati nel D.M. 18.7.1985
– che svolgono compiti del tutto ausiliari e strumentali rispetto a quelli
di istituto, come chiarito da questo Consesso nel parere n. 106/99 del
7.6.1999 concernente il regolamento relativo alla individuazione dei limiti di
età per la partecipazione a concorsi pubblici. Ed invero il personale
tecnico-professionale di cui trattasi, pur svolgendo attività di uguale
dignità e prestigio di quello che espleta il servizio di polizia in senso
stretto, è tuttavia soggetto a requisiti e procedure di reclutamento e
addestramento differenti (si pensi anche alla previsione del D.P.R. 24.4.1982,
n. 339 che consente al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni
di polizia, giudicato assolutamente inidoneo all’assolvimento dei compiti di
istituto, di transitare nei ruoli del personale della Polizia di Stato che
espleta attività tecnico-scientifica o tecnica); e conseguentemente non
dovrebbe essere tenuto ad intervenire, sia pure limitatamente al compimento di
atti urgenti o in flagranza di un grave reato, in situazioni di pericolo per sé
stesso o per gli altri.
P.Q.M.
Nelle suesposte considerazioni è il parere.