Adunanza della Sezione Prima 14 Giugno 2001

N. Sezione 636/1998 La Sezione

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oggetto:

Ministero dell’Interno.

Criteri per il calcolo

delle pensioni ordinarie -

Problematiche.

 

Vista la relazione n. 9806.H.2.1 del 17 luglio 1998, con cui il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – ha chiesto il

parere del Consiglio di Stato in ordine al quesito indicato in oggetto;

VISTA la pronuncia interlocutoria della Sezione n. 636 del 14 ottobre 1998;

RICHIAMATE le note del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza – del 23 dicembre 1998, del 28 maggio 1999, del 3 dicembre 1999, e del 16 marzo 2000;

VISTA, altresì, la nota del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – del 7 giugno 2001;

ESAMINATI gli atti ed udito il relatore, Cons. Alessandro Pajno;

PREMESSO:

Il Ministero dell’Interno ricorda che l’art. 96 della legge 1 aprile 1981 n.121, recante norme sul nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza, ha previsto che, fino all’entrata in vigore di tale nuovo ordinamento, lo stato giuridico, l’avanzamento, il trattamento economico e di quiescenza del personale facente parte dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, siano disciplinati dalle disposizioni vigenti.

L’Amministrazione riferente ricorda, altresì, che è successivamente intervenuta la legge 12 agosto 1982 n. 569, il cui art.7, primo comma, stabilisce che al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrantendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza, continua ad applicarsi l’art. 6 della legge 3 novembre 1963 n. 1543. Tale disposizione prevede, per quel che in questa sede rileva, che i sottufficiali ed i militari di truppa del corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza conseguano il massimo della pensione con trenta anni di servizio utile. La pensione è liquidata sulla base dell’importo complessivo dell’ultimo stipendio e delle indennità pensionabili godute, e ragguagliata, al compimento del ventesimo anno di servizio, al 44% della base pensionabile.

Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo, e per non più di dieci anni, la pensione è aumentata del 3,60%.

Il successivo decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, nel testo risultante dalla legge di conversione 20 novembre 1987 n. 472 ha, peraltro, previsto che, nei confronti del personale della Polizia di Stato, ai soli fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione, trovi applicazione l’art. 52 del T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092.

Tale norma, in particolare, stabilisce

che l’ufficiale, il sottufficiale ed il militare di truppa che cessino dal servizio permanente o continuativo abbiano diritto alla pensione normale qualora abbiano raggiunto una anzianità di almeno 15 anni di servizio utile, di cui 12 di servizio effettivo;
che nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di età il militare consegua la pensione normale anche se in possesso di una anzianità inferiore a quella sopra indicata;
che l’ufficiale, il sottufficiale ed il militare di truppa che cessino dal servizio permanente o continuativo per decadenza o per perdita del grado abbiano diritto alla pensione normale qualora abbiano raggiunto una anzianità di almeno 20 anni di servizio effettivo.

 

Tanto premesso, il Ministero dell’Interno fa presente che il sopra ricordato quadro normativo è tuttora vigente con riferimento all’ambito temporale precedente alle recenti riforme (l. 8 agosto 1995 n. 335; D.Lvo 30 aprile 1997 n. 165; l. 27 dicembre 1997 n. 440) che hanno rinnovato la materia pensionistica, modificando i criteri di calcolo delle pensioni ordinarie, e che, entro tali limiti di applicabilità della pregressa disciplina, si pone il problema – concernente diversi casi di prepensionamento – se il requisito dei trenta anni di servizio utile, previsto dall’art. 7 della legge 12 agosto 1982 n. 569, ai fini della maturazione del diritto al conseguimento del massimo della pensione, per il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti, provenienti dal disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possa trovare applicazione anche nei confronti del Personale della Polizia di Stato, già appartenenti al disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, che, cessato a domanda dal servizio prima dell’entrata in vigore della legge n. 121 del 1981, sia stato riammesso in servizio dopo l’entrata in vigore della legge n.562 del 1981, nei ruoli della Polizia di Stato ai sensi della legge 25 febbraio 1981 n. 39.

L’Amministrazione riferente ricorda che la particolare forma di riammissione prevista dalla legge n. 39 del 1981 comportava la conservazione dell’anzianità di servizio già maturata nonchè del grado rivestito all’atto del congedo, e che, ove non dovesse ritenersi applicabile il cennato requisito dei trenta anni di servizio utile, dovrebbe ritenersi necessario, ai fini del collocamento a riposo, il più elevato requisito di anzianità (quaranta anni di servizio utile) previsto per la Polizia di Stato per il personale assunto dopo l’entrata in vigore della legge n. 121 del 1981.

Il Ministero dell’Interno chiede, altresì, di conoscere, sempre con riferimento ai casi oggetto del primo quesito, se i servizi prestati dagli interessati al di fuori dell’Amministrazione e ricongiunti ai sensi della legge n.29 del 1979, siano suscettibili di essere valorizzati ai sensi dell’art. 54 del T.U. sulle pensioni, approvato con d.P.R. n. 1092 del 1973.

Il Ministero del Tesoro, più volte sollecitato, non ha, fino ad oggi, fatto pervenire il proprio avviso sulla questione, già richiesto con pronuncia interlocutoria della Sezione n. 636 del 14 ottobre 1998.

CONSIDERATO:

1. Il primo quesito, prospettato dal Ministero dell’Interno, concerne la determinazione, nei limiti temporali dallo stesso Ministero indicato, del trattamento pensionistico del personale che, cessato dal servizio prima dell’entrata in vigore della legge 1 aprile 1981 n. 121, sia stato successivamente riammesso in servizio, dopo l’entrata in vigore della legge n. 569 del 1982 nei ruoli della Polizia di Stato ai sensi della legge 25 febbraio 1981 n. 39.

In particolare, il Ministero dell’Interno chiede di conoscere se, nei confronti del sopra ricordato personale, cessato a domanda dal servizio nel Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza prima dell’entrata in vigore della Legge n. 121 del 1981, recante il nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, e riammesso in servizio nel Corpo della Polizia di Stato dopo l’entrata in vigore della Legge 12 agosto 1982 n. 569, trovi applicazione il requisito dei trenta anni di servizio utile, previsto dall’art. 7 della cennata Legge n. 569 del 1982, ai fini della maturazione del diritto al conseguimento del massimo della pensione, per il personale apaprtenente ai ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, provenienti dal disciolto Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza. Si osserva al riguardo, che la legge 1 aprile 1981 n. 121, nel porre disposizioni sul nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ha, tra l’altro, previsto, l’immediato scioglimento del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza (art.23, primo comma), e l’immissione sia del personale appartenente ai ruoli del personale civile della carriera direttiva della pubblica sicurezza che di quello appartenente ai ruoli del Corpo delle Guardie di P.S. che del Corpo di polizia femminile nei ruoli dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, secondo le modalità indicate dalla stessa legge e dagli appositi decreti delegati da essa previsti. L’art. 36 della legge n. 121 del 1981 ha, infatti demandato ad appositi decreti delegati, da emanarsi secondo i principi ed i criteri direttivi in norma indicati, la determinazione del nuovo ordinamento del personale della Pubblica Sicurezza; la stessa legge, peraltro, ha predisposto nelle more dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale affidato ai decreti delegati, una apposita disciplina transitoria, prevedendo, per quel che in questa sede rileva, che fino a tale data lo stato giuridico, l’avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, rimanevano disciplinati, per il personale facente parte dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, dalle disposizioni vigenti (art.36).

Su tale disciplina, è successivamente, intervenuta la legge 12 agosto 1982 n.569, che dopo aver disposto l’unificazione dei ruoli degli agenti e di quello degli assistenti, nell’unico ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, continua ad applicarsi l’art. 6 della Legge 3 novembre 1963 n. 1543".

La disposizione che lega ad un servizio utile di 30 anni il conseguimento del massimo della pensione per i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, già applicabile, in virtù della norma transitoria contenuta nell’art. 96 della legge n. 121 del 1981, al personale in questione dopo lo scioglimento del Corpo (art. 26 l. n. 121 del 1981) e prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento del personale dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, risulta pertanto applicabile, anche nella vigenza di tale nuovo ordinamento, al personale appartenente ai ruoli e proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

E’ in tale contesto normativo che si inserisce la questione prospettata dal Ministero dell’Interno, concernente l’applicabilità del cennato art. 7 della legge n. 569 del 1982 anche nei confronti del personale della Polizia di Stato che, cessato a domanda dal servizio prima della Legge n. 121 del 1981, sia stato riammesso, dopo la Legge n. 569 del 1982, nei ruoli della Polizia di Stato ai sensi della Legge 25 febbraio 1981 n. 39.

L’art. 1 di tale Legge ha, infatti autorizzato il Ministero dell’Interno a disporre, nel termine massimo di tre anni, la riammissione in servizio, a domanda, dei militari di truppa del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, collocati in congedo su loro richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, che non abbiano superato i trentacinque anni e che siano in possesso degli altri requisiti per l’arruolamento. Gli interessati, vengono riammessi nei limiti delle vacanze organiche, conservano l’anzianità rivestita ed il grado maturato all’atto del congedo e sono collocati in ruolo dopo l’ultimo iscritto con pari anzianità di grado (art. 2).

La legge n. 39 del 1981, pur dettata per la "riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza", si è trovata peraltro, ad operare, a causa della soppressione delle Guardie di P.S., disposta dalla legge n. 121/1981, nei riguardi della "Amministrazione della Pubblica Sicurezza" e della "Polizia di Stato", e cioè del corpo come risultante dopo la smilitarizzazione.

Tanto premesso, la Sezione ritiene che al quesito prospettato dall’Amministrazione riferente deve essere data risposta negativa, e che, di conseguenza, nei confronti del personale riammesso in servizio dopo l’entrata in vigore della legge n. 569 del 1982, non possa trovare applicazione il requisito dei trenta anni di servizio utile ai fini della maturazione del diritto al massimo della pensione.

Va, in proposito, in primo luogo osservato che, l’art. 7 della legge n.569 del 1982 riconosce il beneficio dell’applicazione dell’art. 6 della legge 3 novembre 1963 n. 1543 al personale all’epoca (e cioè alla data dell’entrata in vigore della legge) in servizio nella Polizia di Stato, appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti, e proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S., allo scopo di consentire, esclusivamente, nei riguardi di tale personale, l’applicazione del beneficio, già previsto dall’ordinamento previgente alla legge n.121 del 1981 e di conseguenza, anche nel nuovo ordinamento.

Nel personale sopraindicato, destinatario della disposizione di cui all’art. 7 della legge n. 569 del 1982, non rientra certamente quello cui si riferisce il quesito prospettato dal Ministero dell’Interno, e ciò per l’ovvia considerazione che i soggetti in questione non erano, all’atto dell’entrata in vigore della predetta legge n. 569 del 1982, né in servizio presso la Polizia di Stato né appartenenti ai ruoli degli agenti e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, sicchè nei loro confronti non può ritenersi sussistente la ratio che sorregge la disposizione dell’art. 7, che è quella di evitare che l’entrata in vigore del nuovo ordinamento possa risolversi in una riformatio in pejus, quanto al conseguimento del massimo della pensione, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge e proveniente dal disciolto Corpo delle Polizia di Stato, nell’ordinamento della quale era appunto presente la possibilità di conseguire il massimo della pensione con trenta anni di servizio effettivo (art. 6 l. 3 novembre 1963 n.1543).

In secondo luogo, deve, altresì, essere sottolineato che il personale riammesso nei ruoli della Polizia di Stato, dopo l’entrata in vigore della legge n. 569 del 1982, ai sensi della legge 25 febbraio 1981 n.39, non può essere considerato "proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza", essendo, a suo tempo, cessata l’appartenenza a tale corpo; di tale personale è stata, poi, disposta la riammissione, a causa dello scioglimento del Corpo delle Guardie di P.S., in un nuovo e diverso corpo, non più militare, ma civile (la Polizia di Stato), sicchè nei riguardi di esso non può che trovare applicazione il nuovo ordinamento, proprio, appunto, della Polizia di Stato.

Da una parte, infatti, la riammissione, non elimina la cesura che si è verificata nel rapporto di servizio dell’interessato anche nella fattispecie presa in considerazione dalla legge n.39 del 1981 (i soggetti riammessi vengono infatti collocati in ruolo dopo l’ultimo iscritto con pari anzianità di grado), così da far considerare tamquam non esset la precedente cessazione dal servizio; dall’altra la circostanza che il Ministero dell’Interno abbia dato luogo alla riammissione di cui alla legge n.39 del 1981 pur dopo lo scioglimento del Corpo delle Guardie di P.S. non può, comunque, superare l’avvenuto scioglimento di tale Corpo e la circostanza che gli interessati facciano, in tal modo, ingresso in un nuovo Corpo, caratterizzato da un diverso status e un diverso ordinamento. Sotto questo profilo, la perdita, per i soggetti in questione, del diritto di conseguire il massimo della pensione al compimento di trenta anni di servizio effettivo, si verifica a seguito del factum principis consistente nello scioglimento del Corpo delle Guardie di P.S., a causa del fatto che essi vengano riammessi in un nuovo Corpo, dotato di regole diverse da quelle che caratterizzavano il vecchio Corpo militare.

Le circostanze sopra illustrate, evidenziando la particolarità della situazione dei soggetti riammessi in servizio nella Polizia di Stato, ai sensi della legge n. 39 del 1981, sembra, d’altra parte escludere la configurabilità di una disparità tra il trattamento loro riservato ai fini del conseguimento del massimo della pensione, e quello riservato al personale dei ruoli della Polizia di Stato proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S.

2. Le osservazioni sopraesposte, e la certa inapplicabilità della disciplina transitoria di cui alla legge 121 del 1981 al personale riammesso in servizio ai sensi della legge n. 39 del 1981 esclude, altresì la possibilità che i servizi prestati dagli interessati al di fuori dell’amministrazione e ricongiunti ai sensi della legge n. 29 del 1979 siano suscettibili di essere valorizzati ai sensi dell’art. 54 del T.U. n.1092 del 1983, e cioè con l’applicazione della percentuale di aumento del 3,60%, (art. 54, sesto comma d.P.R. n.1092 del 1973), già prevista dal cennato art. 6 della legge n. 1543 del 1963. Ai soggetti cui si riferisce il quesito prospettato dal Ministero dell’Interno va, infatti, applicato l’ordinamento del personale della Polizia di Stato; e per la Polizia di Stato il d.l. 21 settembre 1987 n. 387, nel testo risultante dalla legge di conversione 20 novembre 1987 n. 472, ha previsto l’applicazione ai soli fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione, dell’art. 52 e non anche dell’art.54 del d.P.R. n.1092 del 1973.

P.Q.M.

Nelle considerazioni sopra esposte è il parere del Consiglio di Stato.

Per Estratto dal Verbale

Il Segretario della Sezione

(Licia Grassucci)

Visto

Il Presidente della Sezione

(Paolo Salvatore)