Consiglio di Stato

COMMISSIONE SPECIALE PUBBLICO IMPIEGO

Adunanza del 15 aprile 1996

 

n. 1454/95 - Sezione Terza

n. 363 - Commissione Speciale Pubblico Impiego

OGGETTO:

Ministero della difesa - Art. 10 l. 8 agosto 1990, n. 231 - Quesito concernente la corresponsione degli emolumenti spettanti al personale militare per la prestazione di due ore settimanali di lavoro in aggiunta all’orario previsto per i pubblici dipendenti.

 

LA COMMISSIONE SPECIALE PER QUESTIONI RELATIVE AL RAPPORTO  DI PUBBLICO IMPIEGO

Vista la relazione n. 11242/OAP/95/401 in data 27 ottobre 1995,con la quale il Ministero

della difesa chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine alla corresponsione degli emolumenti spettanti al personale militare per la prestazione di due ore settimanali di lavoro in aggiunta all’orario previsto per i pubblici dipendenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231;

Visto il decreto n. 363 in data 14 febbraio 1996, con cui il Presidente del Consiglio di Stato ha deferito l’esame dell’affare alla Commissione Speciale;

Esaminati gli atti e udito il relatore;

PREMESSO:

Con il quesito in oggetto l’amministrazione della Difesa chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine alla corresponsione anche in caso di assenza giustificata dal servizio degli emolumenti spettanti al personale militare per la prestazione di due ore settimanali di lavoro in aggiunta all’orario previsto per i pubblici dipendenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

La normativa in questione è già stata oggetto del precedente parere di questa Commissione Speciale n. 301 reso dall’adunanza del 3 maggio 1993, che ha negato la computabilità del suddetto compenso ai fini pensionistici e della buonuscita.

Alla stregua di tale pronunciamento, l'amministrazione della Difesa ha disposto che l'emolumento in parola non debba essere corrisposto in caso di assenza ingiustificata.

Ad avviso dello scrivente Ministero, diversi sono i termini della questione per quanto riguarda l'assenza giustificata (ad es., la licenza ordinaria), la quale non potrebbe comportare la mancata corresponsione del citato compenso.

Sul punto, la scrivente amministrazione afferma che la problematica non verte tanto sulla natura stipendiale della provvidenza, quanto sulla accomunabilità di detto compenso ad altre indennità continuative, come è per l'indennità militare che, pur non pensionabile, è comunque corrisposta anche durante le assenze dal servizio, legittimamente giustificate. Il Ministero riferisce altresì che la linea interpretativa seguita è la medesima su cui si è mosso il Ministero dell’interno per l'analoga provvidenza prevista dall'art. 63 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (identità, per altro, chiaramente riconosciuta nel suddetto parere n. 301 del Consiglio di Stato). Anche il suddetto Dicastero ha considerato il compenso come parte integrante normale della retribuzione mensile e, quindi, da corrispondere al personale di Pubblica Sicurezza, anche durante le assenze legittime dal servizio, quali comandi, licenze, etc..

La suddetta condotta amministrativa assunta dall’amministrazione della Difesa è stata però, a seguito di verifiche ispettive, ritenuta illegittima dal Ministero del Tesoro, che ha testualmente manifestato "l'esigenza di attuare tempestivi interventi, disponendo, nel contempo, il recupero di tutte le somme, comunque, indebitamente erogate".

In attesa di un intervento definitivo - possibile solo a livello legislativo - che possa conferire alla norma il significato voluto dalla scrivente amministrazione, sanando ogni possibile ipotesi di danno erariale, con residuazione di efficacia per il passato, essa ha ravvisato l'opportunità di rivolgersi nuovamente a questo Consiglio.

CONSIDERATO:

La legge 231/90 - all'art. 10, comma 1 - ha disciplinato, per la prima volta, l'orario di servizio del personale militare in trentasei ore settimanali più ulteriori due ore settimanali obbligatorie, queste ultime da retribuirsi ai sensi dell'art. 5, comma 1 del DPR 10 aprile 1987, n. 150, ovvero con le modalità del lavoro straordinario.

La natura che tale disposizione speciale conferisce alle due suddette ore obbligatorie è peculiare.

Come rileva la richiedente amministrazione, esse differiscono dal lavoro straordinario - che, non essendo di per sé obbligatorio, ha natura di prestazione eventuale ed obbedisce alle particolari esigenze della Amministrazione e che presuppone peraltro la adesione volontaria del dipendente - e si pongono piuttosto come prolungamento obbligatorio dell'attività di servizio, a fronte del quale la legge riconosce un compenso ulteriore rispetto alla ordinaria retribuzione mensile. Ciò allo scopo di evitare un’alterazione dei livelli stipendiali che, essendo rapportati a sole trentasei ore di lavoro settimanale, sono quelli propri e comuni a tutto il pubblico impiego anche se estesi ai gradi militari che sono collocati in questi stessi livelli stipendiali.

L’Amministrazione riferente ha ritenuto, quindi, evidente che il compenso in argomento, retribuendo in via stipendiale le accennate due ore aggiuntive all'orario che il personale militare è tenuto ad espletare, possedesse tutti i caratteri della stipendialità con relative modalità di corresponsione.

Della suddetta natura peculiare delle due ore settimanali obbligatorie ha già dato atto questa Commissione speciale, che, con il parere n. 301, reso dal Consiglio di Stato nella Adunanza del 3 maggio 1993, ha riconosciuto che il compenso ad esse relativo di cui all'art. 10, comma 1 della legge 231/90, almeno sotto il profilo civilistico, possegga tutti i requisiti della stipendialità.

In quella stessa occasione questa Commissione ha altresì chiarito che detto compenso non è ricompreso tra le indennità che concorrono a formare la base pensionabile né quella di computo della buonuscita, mancando una espressa previsione legislativa in tal senso. Lo stesso parere ha, poi aggiunto che non trova riscontro di legittimità l'erogazione del compenso relativo alle due ore aggiuntive “al personale che non offre la corrispondente prestazione”. In ordine a tale aspetto, l’Amministrazione afferma di aver ritenuto di cogliere il divieto di corresponsione dell’emolumento in parola nel momento della sola assenza dal servizio senza autorizzazione (che come tale comporta la irrogazione di sanzioni disciplinari, così come, del resto, previsto nell'allegato C all’art. 65 del Regolamento di disciplina, DPR 11 luglio 1978, n. 382), ritenendolo invece erogabile in caso di assenza giustificata.

Tal assunto, ad avviso della Commissione, non può essere condiviso.

Difatti, se è pur vero che le due ore settimanali di lavoro in aggiunta all’orario previsto per i pubblici dipendenti previste dalla l. n. 231/90 possiedono “natura” diversa dal lavoro straordinario, poiché la legge le configura come una prestazione lavorativa obbligatoria, la stessa legge ne equipara espressamente le relative “modalità di corresponsione” al lavoro straordinario. Tale equiparazione - ad avviso della Commissione Speciale - non può non ricomprendere anche la ontologica, necessaria corrispondenza tra retribuzione e prestazione.

Né tale conclusione può essere messa in dubbio attraverso il richiamo, operato dalla scrivente amministrazione, alla decisione della VI Sezione di questo Consiglio di Stato n. 216 del 5 marzo 1986, che ha riconosciuto il compenso per lavoro straordinario come parte integrante della retribuzione e, quindi, compatibile ai fini pensionistici quando sia predeterminato forfettariamente e ricorrano i caratteri di obbligatorietà e continuità della prestazione (requisiti presenti anche nel compenso di cui all'art. 10, comma 1 della legge 231/90). Difatti, tale configurazione giuridica del compenso per lavoro straordinario non scalfisce il principio della sua erogabilità solo in caso di effettivo svolgimento della prestazione, trattandosi, in quel caso come in quello in esame, di una compatibilità che si riferisce pur sempre ad ore-lavoro effettivamente prestate.

Quanto sinora affermato è pienamente coerente con il precedente parere di questa Commissione Speciale n. 301 reso dall’adunanza del 3 maggio 1993, che ha negato la computabilità del suddetto compenso ai fini pensionistici e della buonuscita. Tra l’altro, come si è sopra accennato, il predetto parere ha anche espressamente affermato che “il compenso relativo alle due ore aggiuntive non va corrisposto al personale che non offre la corrispondente prestazione; ciò indipendentemente dagli aspetti disciplinari derivanti dal mancato rispetto della norma”. Non si può quindi, come fa la scrivente amministrazione, assumere il dato della violazione disciplinare come dirimente ai fini della erogabilità o meno dell’emolumento in questione: l’ammissibilità di tale operazione è stata esclusa dal precedente parere della Commissione, che anzi ha espressamente distinto gli aspetti disciplinari dalla corresponsione del compenso, che va corrisposto soltanto al personale che abbia effettuato la corrispondente prestazione.

Va, infine, ribadito, come già fatto in occasione del parere reso in precedenza, che la soluzione in parola prescinde, ovviamente, dall’esame degli aspetti di costituzionalità dell’istituto del lavoro straordinario dei militari, così come attualmente regolato, rispetto alle disposizioni dell’art. 36 Cost., trattandosi di questione che può essere affrontata e risolta soltanto nelle competenti sedi giurisdizionali.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Commissione Speciale per il Pubblico Impiego del Consiglio di Stato.

 

 

 

 

Per estratto dal verbale

IL SEGRETARIO DELLA COMM. SPEC. P. I.

Pier Maria COSTARELLI

 

 

V i s t o:

IL PRESIDENTE DELLA COMM. SPEC. P. I.

Alfonso QUARANTA