Si cita nella sentenza del 17/01/2001 - TAR Lazio - Sez SECONDA
"...Allo stato, dunque, deve ritenersi che spetti l'assegno di lungo servizio (L. 642/61), ove l'assegnazione superi i sei mesi; mentre va corrisposta quella connessa al movimento d'ufficio, anche con destinazione estera, allorché il servizio fuori sede non vada oltre la durata di sei mesi (L. 100/87) e sia espletato non in qualità di militare addetto ad una rappresentanza diplomatica, giacché altrimenti ricade sotto la disciplina della legge 838/73 (cfr. Cons. Stato, IV, n. 1326/96). ..."
Per tale motivazione il TAR prosegue accogliendo il ricorso e, limitatamente al rientro in Italia dall'estero riconosce il diritto a percepire le indennità di cui all'Art. 1 della Legge 10 marzo 1987, n. 100, ovvero, di cui all'Art. 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86.
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