REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.                    RS

Anno 2001

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

N. 7537          RGR                        

  Anno  2001

 

- SEZIONE II -

 

 

ha pronunciato la seguente:

                                                   SENTENZA

sul ricorso n. 7537 del 2001, proposto da MIGLIACCIO DOMENICO rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Fiore Tartaglia presso il cui studio sito in Roma, Via Alfredo Serranti n.49, è elettivamente domiciliato;

                                                              contro

a) il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore;

b) il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona comandante pro-tempore;

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede di Roma, ubicata in Via dei Portoghesi n.12, sono domiciliatari;

                                              per l'annullamento:

1) della determinazione del 20 aprile 2001 con la quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo in sede di visita medica per l’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza quale allievo finanziere;

2) di ogni altro atto o provvedimento connesso e/o precedente e/o conseguente.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della controversia;

Relatore alla Camera di Consiglio del 12 dicembre 2001 il dottor Giuseppe Sapone; uditi altresì i difensori delle parti;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

                                           FATTO E DIRITTO

Contesta il ricorrente – prospettando la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto vari profili - la legittimità dell'avversata determinazione, con la quale la medesima è stato escluso dalla selezione per l'arruolamento quale allievo finanziere in quanto in sede di accertamenti sanitari è stato giudicato non idoneo per “ Indice di massa corporea inferiore al minimo consentito”.

Conclude la parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

Il ricorso - chiamato alle Camere di Consiglio dell’11 luglio 2001 e del 10 ottobre 2001 per la delibazione della domanda cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta - viene ritenuto per la decisione del merito all'odierna Camera di Consiglio, ai sensi dell’art. 9, commi I e II, della l. 21 luglio 2000 n. 205, in ragione della manifesta fondatezza del proposto gravame.

E' infatti noto che l'art. 26, ultimo comma, della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come sostituito dall'art. 9 della l. 21 luglio 2000 n. 205) citata disposizione consente all'adito Giudice amministrativo, laddove venga ravvisata "la manifesta fondatezza, ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso", di definire il merito della causa con "sentenza succintamente motivata".

Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti (completezza contraddittorio processuale e del materiale istruttorio rilevante ai fini di un'esaustiva delibazione del proposto thema decidendum) dalla citata disposizione contemplati ai fini di consentire un'immediata definizione del merito della controversia mediante decisione da assumere "in forma semplificata".

Ciò preliminarmente rilevato e sentite le parti costituite, la manifesta fondatezza del ricorso all'esame è rappresentata dall'esito degli accertamenti medico-legali ai quali questa Sezione, con ordinanza n. 693 dell’11 luglio 2001, ha deciso di sottoporre l'interessato presso l'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" al fine di verificare la fondatezza dei presupposti dalla pubblica Autorità assunti a fondamento dell'avversata determinazione.

E' infatti noto che le verificazioni, le quali tendono all'accertamento di un presupposto di fatto - in genere quello posto dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento - ben sono esperibili nel giudizio di legittimità, mirando a consentire l'esercizio del relativo sindacato sotto il profilo dell'eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 1991 n. 321; T.A.R. Lazio, sez. III, 1° luglio 1999 n. 2048).

Le risultanze della verificazione come sopra disposta hanno evidenziato che l’indice di massa corporea del signor Migliaccio è risultato essere uguale a 21,442, superiore al minimo richiesto (20) e, pertanto, il suddetto nominativo è risultato in possesso dei requisiti fisici prescritti per l’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza in qualità di allievo finanziere.

Ciò premesso, il ricorso in trattazione deve essere accolto.

 Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

                                          P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione II - ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come sostituito dall'art. 9 della l 21 luglio 2000 n. 205) il ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento di esclusione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2001, con l’intervento dei signori giudici

Dr. Filippo MARZANO – Presidente

Dr. Francesco GIORDANO- Consigliere

Dr. Giuseppe SAPONE – Consigliere estensore