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REPUBBLICA
ITALIANA IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO |
N. RS Anno 2001 |
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO |
N. 7537
RGR
Anno 2001 |
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- SEZIONE II - |
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ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 7537 del 2001,
proposto da MIGLIACCIO DOMENICO rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Fiore
Tartaglia presso il cui studio sito in Roma, Via Alfredo Serranti n.49, è
elettivamente domiciliato;
contro
a) il Ministero delle Finanze, in persona del
Ministro pro-tempore;
b)
il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona comandante pro-tempore;
rappresentati
e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede di Roma,
ubicata in Via dei Portoghesi n.12, sono domiciliatari;
per l'annullamento:
1)
della determinazione del 20 aprile 2001 con la quale il ricorrente è stato
giudicato non idoneo in sede di visita medica per l’arruolamento nel Corpo
della Guardia di Finanza quale allievo finanziere;
2)
di ogni altro atto o provvedimento connesso e/o precedente e/o conseguente.
Visto
il ricorso con la relativa documentazione;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della controversia;
Relatore alla Camera di Consiglio del 12
dicembre 2001 il dottor Giuseppe Sapone; uditi altresì i difensori delle parti;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto
segue:
FATTO E DIRITTO
Contesta il ricorrente – prospettando la
violazione di legge e l’eccesso di potere sotto vari profili - la legittimità
dell'avversata determinazione, con la quale la medesima è stato escluso dalla
selezione per l'arruolamento quale allievo finanziere in quanto in sede di
accertamenti sanitari è stato giudicato non idoneo per “ Indice di massa
corporea inferiore al minimo consentito”.
Conclude la parte ricorrente insistendo
per l'accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto
di censura.
L'Amministrazione resistente, costituitasi
in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la
reiezione dell'impugnativa.
Il ricorso - chiamato alle Camere di
Consiglio dell’11 luglio 2001 e del 10 ottobre 2001 per la delibazione della
domanda cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta - viene
ritenuto per la decisione del merito all'odierna Camera di Consiglio, ai sensi
dell’art. 9, commi I e II, della l. 21 luglio 2000 n. 205, in ragione della manifesta
fondatezza del proposto gravame.
E' infatti noto che l'art. 26, ultimo
comma, della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come sostituito dall'art. 9 della l. 21
luglio 2000 n. 205) citata disposizione consente all'adito Giudice
amministrativo, laddove venga ravvisata "la manifesta fondatezza,
ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o
infondatezza del ricorso", di definire il merito della causa con
"sentenza succintamente motivata".
Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda
contenziosa, i presupposti (completezza contraddittorio processuale e del
materiale istruttorio rilevante ai fini di un'esaustiva delibazione del proposto
thema decidendum) dalla citata disposizione contemplati ai fini di
consentire un'immediata definizione del merito della controversia mediante
decisione da assumere "in forma semplificata".
Ciò preliminarmente rilevato e sentite le
parti costituite, la manifesta fondatezza del ricorso all'esame è rappresentata
dall'esito degli accertamenti medico-legali ai quali questa Sezione, con
ordinanza n. 693 dell’11 luglio 2001, ha deciso di sottoporre l'interessato
presso l'Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell'Università
degli Studi di Roma "La Sapienza" al fine di verificare la fondatezza
dei presupposti dalla pubblica Autorità assunti a fondamento dell'avversata
determinazione.
E' infatti noto che le verificazioni, le
quali tendono all'accertamento di un presupposto di fatto - in genere quello
posto dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento - ben sono esperibili
nel giudizio di legittimità, mirando a consentire l'esercizio del relativo
sindacato sotto il profilo dell'eccesso di potere per carenza o errore
sul presupposto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 1991 n. 321; T.A.R.
Lazio, sez. III, 1° luglio 1999 n. 2048).
Le risultanze della verificazione come
sopra disposta hanno evidenziato che l’indice di massa corporea del signor
Migliaccio è risultato essere uguale a 21,442, superiore al minimo richiesto
(20) e, pertanto, il suddetto nominativo è risultato in possesso dei requisiti
fisici prescritti per l’arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza in
qualità di allievo finanziere.
Ciò premesso, il ricorso in trattazione
deve essere accolto.
Sussistono
giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio - Sezione II - ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell'art.
26, ultimo comma, della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come sostituito dall'art. 9
della l 21 luglio 2000 n. 205) il ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e,
per l’effetto, annulla il gravato provvedimento di esclusione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di
Consiglio del 12 dicembre 2001, con l’intervento dei signori giudici
Dr. Filippo MARZANO – Presidente
Dr. Francesco GIORDANO- Consigliere
Dr. Giuseppe SAPONE – Consigliere
estensore