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REPUBBLICA
ITALIANA IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO |
N.
RS Anno 2002 |
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO |
N.12999
RGR
Anno 2000
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- SEZIONE II - |
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nelle
persone dei signori:
Dr.
Filippo MARZANO
- Presidente
Dr.
Francesco GIORDANO
- Consigliere
Dr.
Giuseppe SAPONE
- Consigliere, estensore
ha
pronunciato la seguente
sul
ricorso n. 12999
del 2000 proposto da Scala Ciro
rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Fiore Tartaglia presso il cui
studio sito Roma, Via Alfredo Serranti n.49, è elettivamente domiciliato;
CONTRO
il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro
pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato
presso la cui sede ubicata in Via dei Portoghesi n.12 è domiciliatario;
per l’annullamento:
1)
del giudizio di non idoneità per l’arruolamento per l’anno 2000 quale
allievo finanziere formulato nei confronti dell’odierno ricorrente dalla
Sottocommissione di visita medica di revisione e comunicatogli in data 30
giugno 2000;
2)
gli artt. 8, 9 e 11 del bando di concorso per l’arruolamento di 200
allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza pe rl’anno 2000 ,
quest’ultimo nella parte in cui non descrive né direttamente né per
relationem (DM 2 luglio 1999 recante Direttive per delineare il profilo
sanitario dei soggetti da arruolare nella Guardia di Finanza) quale causa
di esclusione dal concorso, la presunta patologia riscontrata sul
ricorrente.
Visto
il ricorso con la relativa documentazione;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Uditi
alla pubblica udienza del 20 febbraio 2002 - relatore il dr. Giuseppe
SAPONE - i difensori delle
parti come da verbale di udienza;
Ritenuto
in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
L’odierno
ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale per l’arruolamento
per l’anno 2000 di 200 Allievi Finanzieri nel Corpo della Guardia di
Finanza ma è stato escluso in quanto in sede di accertamenti sanitari, di
prima istanza e di revisione, è stato ritenuto non idoneo in quanto gli
è stata riscontrata una “ Persistente Tachicardia sinusale”.
Con
il proposto gravame ha impugnato i predetti giudizi sanitari di inidoneità
deducendo i seguenti motivi di doglianza:
1) Eccesso di potere per travisamento della situazione
di fatto ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per illogicità e/o
insufficienza della motivazione. Illegittimità degli artt. 8, 9 e 11 del
bando di concorso per violazione dell’art.97 della Costituzione;
2) Illegittimità per violazione e falsa applicazione
dell’art.11 del bando di concorso per l’arruolamento di 200 allievi
finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza per l’anno 2000.
Illegittimità dell’art.11 del Bando di concorso nonché del giudizio di
non idoneità reso dalla sottocommissione di visita medica di revisione
per violazione del Decreto Ministeriale 20 luglio 1999 (Direttive per
delineare il profilo sanitario dei soggetti da arruolare nella Guardia di
Finanza) sotto due profili in quanto:
a) la presunta patologia non è prevista quale causa
di non idoneità dal DM 20 luglio 1999;
b) nel giudizio di non idoneità non si fa riferimento
alla gravità della presunta anomalia riscontrata nel ricorrente.
Si
è costituita l’intimata amministrazione contestando la fondatezza delle
prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla
pubblica udienza del 20 febbraio 2002 il ricorso è stato assunto in
decisione.
DIRITTO
Con
il proposto gravame l’odierno ricorrente ha impugnato l’esclusione
dalla procedura selettiva per l’arruolamento per l’anno 2000 di 200
allievi finanzieri conseguente alla circostanza che in sede di
accertamenti sanitari, di prima istanza e di revisione, è stato valutato
non idoneo in quanto affetto da “Persistente tachicardia sinusale”.
Con
il primo motivo di doglianza, prospettante in sostanza il vizio di eccesso
di potere sotto il profilo del travisamento di fatto, ha contestato la
fondatezza dei citati accertamenti sanitari facendo presente, sulla base
di dettagliata documentazione medica a sostegno, versata agli atti, che
non era in alcun modo affetto dalla patologia diagnosticatagli.
Al riguardo il Tribunale –uniformandosi
a quell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui nel giudizio di
legittimità ben possono essere esperite verificazioni, le quali,
finalizzate all'accertamento di un presupposto di fatto, in genere quello
posto dall'Amministrazione a fondamento del provvedimento,
consentono di sindacare l’attività amministrativa sotto il
profilo dell'eccesso di potere per carenza o errore sul
presupposto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 1999 n. 321; T.A.R.
Lazio, sez. III, 1° luglio 1999 n. 2048) – con ordinanza n.960 del 18
ottobre 2000 ha disposto nuovi accertamenti sanitari nei confronti
dell’odierno ricorrente, i quali, nell’acclarare l’insussistenza
della patologia precedentemente diagnosticata con i contestati
accertamenti effettuati dall’amministrazione, hanno concluso che lo
Scala era in possesso della prescritta idoneità ai sensi del DM
20/7/1999.
Ciò premesso, la dedotta doglianza è
suscettibile di favorevole esame, con conseguente accoglimento del
proposto gravame ed assorbimento dell’altra censura proposta.
Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente
pronunciando sul ricorso n. 12999 del 2000, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento di
esclusione.
Spese
compensate
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2002.
IL
PRESIDENTE
IL GIUDICE ESTENSORE