REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (sezione seconda);
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 12358 del 1999 , proposto
da
Precone Vincenzo , rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Fiore Tartaglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Roma, alla via Alfredo Serrante, n. 49 ;
contro
- Ministero delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso la cui, in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge;
per l'accertamento
del diritto del ricorrente alla corresponsione dell’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, primo comma, della legge 10 marzo 1987, n. 100 e la consequenziale condanna dell’Amministrazione a corrispondere le somme dovute con rivalutazione monetaria e interessi legali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 20 febbraio 2002 il consigliere Massimo L. Calveri e uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
A seguito di un atto di interpello dell’Amministrazione di appartenenza del 1 gennaio 1998 – ove veniva specificato che presso viarie Procure della Repubblica sparse sul territorio nazionale vi era esigenza di personale con la qualifica professionale dell’attuale ricorrente – il maresciallo capo Vincenzo Precone, maresciallo capo di Guardia di finanza in servizio presso il Nucleo di Polizia tributaria di Catanzaro, inoltrava domanda di essere assegnato alla Sezione di polizia tributaria della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.
Assegnato a detta Sezione di polizia giudiziaria, e nell’asserito presupposto di esservi pervenuto sulla base di un trasferimento d'ufficio, l’interessato chiedeva la corresponsione del beneficio economico previsto dall’ art. 1 della legge n. 100 del 10 marzo 1987.
L’Amministrazione rispondeva che l’indennità non gli era dovuta trattandosi di trasferimento a domanda e non d’autorità.
Di qui il presente ricorso, notificato il 29 settembre 1999, con il quale il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto patrimoniale con ogni conseguenza di legge.
Ha resistito al ricorso l'intimata Amministrazione finanziaria eccependone l'infondatezza.
Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2002 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- Con il ricorso all'esame, il maresciallo capo Vincenzo Precone ha adito questo Tar chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla percezione dell'indennità di trasferimento prevista dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, a seguito dell'assegnazione alla sezione di Polizia giudiziaria alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.
Assume l'interessato di aver diritto alla reclamata indennità per il fatto che nei suoi confronti sarebbe stato attuato un vero e proprio trasferimento d'autorità che si pone come presupposto per l'elargizione del beneficio economico in questione.
2.- La tesi è avversata dall'Amministrazione resistente nel rilievo, in buona sostanza, che all'accoglimento di essa si opporrebbe il disposto dell'art. 8, primo comma, del D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 che prevede, per le assegnazioni a sezioni di Polizia giudiziaria, la presentazione, da parte dell'interessato, di un'apposita domanda ove siano indicati le sedi di preferenza nella misura massima di tre. Si aggiunge che la procedura ad iniziativa di parte delineata dalla disposizione farebbe venir meno il carattere autoritario del trasferimento, anche in considerazione del fatto che la medesima disposizione prevede (commi terzo, quarto e quinto) le specifiche fattispecie in cui l'assegnazione alle predette sezioni avviene d'autorità.
3.- Così delineate le opposte tesi ritiene la Sezione, confermando il proprio orientamento già espresso in materia (da ultimo: Tar Lazio, II, 3 luglio 1996, n.1229, cui adde: CdS, IV, 14 maggio 1995, n. 353; Tar Sicilia, Catania, 5 maggio 1997, n. 658; Tar Friuli 2 maggio 1996, n. 740), che vada data prevalenza a quella sostenuta dal ricorrente.
Invero, la legge 10 marzo 1987, n. 100, nel disciplinare gli aspetti economici connessi al trasferimento del personale ivi contemplato, prevede la corresponsione della relativa indennità nel solo caso di trasferimento d'autorità, e cioè nell'ipotesi in cui il movimento di un dipendente, da una sede permanente di servizio all'altra, sia avvenuto in virtù di un provvedimento emesso dall'amministrazione nell'esercizio del suo potere discrezionale volto a soddisfare le esigenze di servizio alle quali il trattamento medesimo è correlato.
Tanto premesso, la circostanza che il trasferimento in questione sia avvenuto, come nel caso all'esame, sul presupposto di una richiesta di assegnazione alle sezioni di Polizia giudiziaria proveniente dal dipendente interessato, non assurge a rilievo idoneo ad escludere la natura autoritativa della determinazione. Ciò in quanto, "le modalità procedimentali e l'ampia discrezionalità attribuita all'Amministrazione nella scelta dei soggetti da trasferire", secondo il modulo organizzatorio indicato dall'art. 8 del D.lgs. n. 217/1989, "implicano che l'indicazione della sede di servizio acquisita dall'Amministrazione debba considerarsi come un atto non impulsivo della procedura e irrilevante per la determinazione finale se non al limitato scopo di accelerarne lo svolgimento, ma non suscettibile di introdurre alcun interesse protetto del dipendente" (Tar Lazio, II, n. 1229/1996 cit.).
In buona sostanza, le domande degli interessati per l'assegnazione alle sezioni di Polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica hanno "valenza di notizia che ciascuna Amministrazione acquisisce ai fini esemplificativi, per l'indicazione da fare al Procuratore generale circa i dipendenti da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione alle sezioni e non comporta, se non marginalmente e accidentalmente, le valutazioni delle esigenze personali dell'interessato" (Tar Lazio n. 1229 cit.).
In tale situazione, la domanda presentata dall'interessato all'assegnazione in questione va considerata alla stregua di un mero atto di assenso al trasferimento, che non dismette per ciò solo la sua natura di trasferimento d'ufficio.
4.- Su tale decisiva considerazione il ricorso va accolto e, per l'effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità prevista dalla legge n. 100/1987, maggiorata di rivalutazione monetaria e di interessi legali come per legge, a far tempo dalla data di assunzione alla Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.
Le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione seconda, decidendo il ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della rivendicata indennità con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute .
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 febbraio 2002 .
Il Presidente dr. Filippo Marzano
Il Consigliere est. dr. Massimo L. Calveri
Il Consigliere dr. Giuseppe Sapone