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REPUBBLICA
ITALIANA IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO |
N.
Reg. Sent. Anno 2002 |
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DEL LAZIO |
N.
Reg. Ric. |
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- SEZIONE II^ - |
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ha
pronunziato la seguente
sentenza
sul ricorso n. reg. gen. 9244-1999 , proposto dal Brig. Capo Pietro Benigni , rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Fiore Tartaglia , presso il cui studio, in Roma, Via Alfredo Serranti n.49 , è elettivamente domiciliato ;
contro
il
Ministero delle Finanze
in persona del Ministro
p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, Via
dei Portoghesi n.12, è ex lege
domiciliato
;
per
l'accertamento
del diritto del ricorrente alla liquidazione di sei
scatti di anzianità sul trattamento pensionistico e di buonuscita di cui
all'art.21 della L. 10.8.1990 n.232, con interessi e rivalutazione monetaria
dalla data di maturazione del diritto a quella dell'effettivo soddisfo.
Visti gli atti depositati da
ricorrent
;
visti gli atti di costituzione in giudizio
dell’Amministrazione resistente;
visti gli atti tutti della causa;
designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica;
udito, alla pubblica udienza del 28.11.2001
, l’Avv. A.F. Tartaglia
per il
ricorrente
;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue:
Con ricorso notificato l'1.7.1999 e depositato il 9.7.1999 , il ricorrente chiede che venga giudizialmente dichiarato, per le conseguenti statuizioni di condanna, il suo diritto ad aver liquidate le differenze retributive corrispondenti a sei scatti di anzianità sul trattamento pensionistico e di buonuscita di cui all'art.21 della L. 10.8.1990 n.232, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto a quella dell'effettivo soddisfo.
Espone al riguardo quanto segue.
Il ricorrente ha prestato servizio nel Corpo della Guardia di Finanza dal 1965.
Nel corso della carriera è stato sottoposto a disagi ambientali ed ha contratto varie infermità.
Con decreto n.1459 del 24.12.1987 il Ministero delle Finanze gli riconosceva l'equo indennizzo per l'infermità "sinusite mascellare sx cronica" contratta a causa di servizio.
Successivamente, con verbale n.2269 dell'8.7.1998 la Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale di Roma (d'ora innanzi: C.M.O.) gli diagnosticava le seguenti infermità: 1) "pregressa colica renale destra con ematuria"; 2) "sinusite mascellare sinistra cronica"; 3) "spondiloartrosi lombare con discopatia L5-L1"; 4) "note di duodenite bulbare"; 5) "ipertensione arteriosa in scarso controllo farmacologico"; 6) "spondilo cervico-dorsale".
Riconosciutane la dipendenza da causa di servizio, la predetta C.M.O. giudicava inoltre il ricorrente permanentemente inidoneo al servizio.
Il ricorrente chiedeva pertanto di essere collocato in congedo, e dal 20.10.1997 cessava dal servizio su domanda, con diritto a trattamento di quiescenza e ad indennità di fine rapporto.
Senonchè, dal progetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita è emerso che l'Amministrazione non gli ha riconosciuto il beneficio previsto dall'art.21 della L.n.232/1990 (consistente nella liquidazione di sei scatti del 2,50% sull'ultimo stipendio), spettante a chi "(…) cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio (…)".
Adìto questo T.A.R.. lamenta pertanto la violazione, per mancata applicazione, della norma citata, deducendo di aver diritto al beneficio negatogli.
Ritualmente costituitasi , l’Amministrazione resistente si è opposta alla domanda del ricorrente.
All’udienza
del 28.11.2001
, uditi i Procuratori delle parti, i quali hanno insistito nelle
rispettive richieste, deduzioni ed eccezioni, la causa è stata posta in
decisione.
1.
Il ricorso è
fondato nei sensi appresso indicati.
Con unico mezzo di gravame il ricorrente lamenta violazione, per mancata applicazione, dell'art.21 della L.n.232/1990, deducendo di aver diritto al beneficio previsto da detta norma (consistente nella liquidazione di sei scatti del 2,50% sull'ultimo stipendio), spettante a chi "(…) cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio (…)".
La
doglianza merita accoglimento.
Con
verbale n.2269 dell'8.7.1998 la Commissione Medica Ospedaliera del Centro
Militare di Medicina Legale di Roma ha riconosciuto la dipendenza
da causa di servizio delle infermità contratte dal ricorrente, giudicandolo
-a causa delle stesse- "non idoneo
permanentemente" al servizio di ferma assoluta nella Guardia di
Finanza, "e da collocare in congedo
assoluto".
E
poiché l'art.21, co I, riconosce il diritto alla corresponsione di sei scatti
stipendiali del 2,50% sull'ultima retribuzione, in favore
del personale delle forze armate che cessa dal servizio, tra l'altro,
"perché divenuto
permanentemente inabile al servizio", non v'è ragione per escludere il
ricorrente da tale beneficio.
Né
tale esclusione potrebbe legittimamente derivare dalla circostanza che il
ricorrente è stato collocato in congedo su
sua domanda (e dunque prima che l'Amministrazione prendesse formalmente atto
del giudizio della C.M.O.), posto che la legge non fa alcuna distinzione al
riguardo.
Sicchè,
posto che il presupposto sostanziale richiesto
dalla legge per la concessione del beneficio
-consistente nella sopravvenuta inabilità al servizio- si è comunque
realizzato (e, per di più, per causa di servizio), appare evidente che il
comportamento omissivo dell'Amministrazione non resiste alla dedotta censura.
2. In considerazione
delle superiori osservazioni, va giudizialmente dichiarato che il ricorrente ha
diritto ad aver riconosciuto, per ogni utile effetto di legge, il beneficio di
cui all'art.21, co I, della L.n.232/90, e che le differenze retributive
spettantegli in forza della predetta norma vanno maggiorate delle somme
accessorie dovute a titolo di interessi e rivalutazione, da calcolare secondo le
vigenti disposizioni di legge, maturate e maturande dalla data di scadenza dei
singoli ratei fino all'effettivo soddisfo.
Si
ravvisano, infine, giuste ragioni per compensare le spese.
P.
q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sez. II^, accoglie il ricorso, dichiarando -per l'effetto- che il
ricorrente ha diritto ad aver liquidato il beneficio stipendiale indicato in
motivazione.
Condanna
l'Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme arretrate
spettantegli con le maggiorazioni
accessorie dovute a titolo di rivalutazione monetaria del credito maturato e
degli interessi al tasso legale, fermo restando, a tal ultimo riguardo, che per
i ratei maturati a decorrere dal 1° gennaio 1995 trova applicazione il divieto
di cumulo già previsto dall'art.16, comma 6, della L. 30.12.1991 n.412 in
materia previdenziale ed esteso, a decorrere dall'1.1.1995, a tutti gli
emolumenti di natura retributiva dall'art.22, comma 36, periodo 2°, della L.
23.12.1994 n.724 (cfr., su tale linea interpretativa, Cass. SS.UU. n.5895 del
26.6.1996, n.9239 dell'1.9.1995, n.9498 dell'8.9.1995 e n.11534 del 6.11.1995
nonché C.d.S., Sez, VI^, n.1558 del 13.11.1996.
Compensa
le spese tra le parti.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così
deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 28.11.2001
, con l’intervento dei Signori Magistrati:
Filippo
Marzano,
Presidente;
Francesco
Giordano
, Consigliere;
Carlo
Modica de Mohac,
Consigliere – estensore.
A
causa del decesso del Presidente della Sezione II, dott. Filippo Marzano,
sopravvenuto in data 9 settembre 2002, la presente sentenza viene sottoscritta,
ai sensi dell’art. 132 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo.
Consigliere (F. Giordano)
Consigliere rel. est. (C. Modica de Mohac)