REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.               Reg. Sent.

Anno 2002

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

N.     Reg. Ric.

- SEZIONE II^ -

 

 

ha pronunziato la seguente

sentenza

sul ricorso n. reg. gen. 9244-1999 , proposto dal Brig. Capo Pietro Benigni , rappresentato  e difeso  dall’Avv. Angelo Fiore Tartaglia , presso il cui studio, in Roma, Via Alfredo Serranti n.49 , è elettivamente domiciliato ;

contro

il Ministero delle Finanze  in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato ;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente alla liquidazione di sei scatti di anzianità sul trattamento pensionistico e di buonuscita di cui all'art.21 della L. 10.8.1990 n.232, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto a quella dell'effettivo soddisfo.

Visti gli atti depositati da  ricorrent ;

visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;

visti gli atti tutti della causa;

designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica;

udito, alla pubblica udienza del 28.11.2001 , l’Avv. A.F. Tartaglia  per il  ricorrente ; 

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

f a t t o

Con ricorso notificato l'1.7.1999 e depositato il 9.7.1999 , il  ricorrente  chiede che venga giudizialmente dichiarato, per le conseguenti statuizioni di condanna, il suo diritto ad aver liquidate le differenze retributive corrispondenti a sei scatti di anzianità sul trattamento pensionistico e di buonuscita di cui all'art.21 della L. 10.8.1990 n.232, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto a quella dell'effettivo soddisfo.

Espone al riguardo quanto segue.

Il ricorrente ha prestato servizio nel Corpo della Guardia di Finanza dal 1965.

Nel corso della carriera è stato sottoposto a disagi ambientali ed ha contratto varie infermità.

Con decreto n.1459 del 24.12.1987 il Ministero delle Finanze gli riconosceva l'equo indennizzo per l'infermità "sinusite mascellare sx cronica" contratta a causa di servizio.

Successivamente, con verbale n.2269 dell'8.7.1998 la Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale di Roma (d'ora innanzi: C.M.O.) gli diagnosticava le seguenti infermità: 1) "pregressa colica renale destra con ematuria"; 2) "sinusite mascellare sinistra cronica"; 3) "spondiloartrosi lombare con discopatia L5-L1"; 4) "note di duodenite bulbare"; 5) "ipertensione arteriosa in scarso controllo farmacologico"; 6) "spondilo cervico-dorsale".

Riconosciutane la dipendenza da causa di servizio, la predetta C.M.O. giudicava inoltre il ricorrente permanentemente inidoneo al servizio.

Il ricorrente chiedeva pertanto di essere collocato in congedo, e dal 20.10.1997 cessava dal servizio su domanda, con diritto a trattamento di quiescenza e ad indennità di fine rapporto.

Senonchè, dal progetto di liquidazione dell'indennità di buonuscita è emerso che l'Amministrazione non gli ha riconosciuto il beneficio previsto dall'art.21 della L.n.232/1990 (consistente nella liquidazione di sei scatti del 2,50% sull'ultimo stipendio), spettante a chi "(…) cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio (…)".

Adìto questo T.A.R.. lamenta pertanto la violazione, per mancata applicazione, della norma citata, deducendo di aver diritto al beneficio negatogli.

Ritualmente costituitasi , l’Amministrazione resistente si è opposta alla domanda del ricorrente.

All’udienza del 28.11.2001 , uditi i Procuratori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste, deduzioni ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.

d i r i t t o

1.         Il ricorso è fondato nei sensi appresso indicati.

Con unico mezzo di gravame il ricorrente lamenta violazione, per mancata applicazione, dell'art.21 della L.n.232/1990, deducendo di aver diritto al beneficio previsto da detta norma (consistente nella liquidazione di sei scatti del 2,50% sull'ultimo stipendio), spettante a chi "(…) cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio (…)".

La doglianza merita accoglimento.

Con verbale n.2269 dell'8.7.1998 la Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale di Roma ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dal ricorrente, giudicandolo -a causa delle stesse- "non idoneo permanentemente" al servizio di ferma assoluta nella Guardia di Finanza, "e da collocare in congedo assoluto".

E poiché l'art.21, co I, riconosce il diritto alla corresponsione di sei scatti stipendiali del 2,50% sull'ultima retribuzione, in favore  del personale delle forze armate che cessa dal servizio, tra l'altro,  "perché divenuto permanentemente inabile al servizio", non v'è ragione per escludere il ricorrente da tale beneficio.

Né tale esclusione potrebbe legittimamente derivare dalla circostanza che il ricorrente è stato collocato in congedo su sua domanda (e dunque prima che l'Amministrazione prendesse formalmente atto del giudizio della C.M.O.), posto che la legge non fa alcuna distinzione al riguardo.

Sicchè, posto che il presupposto sostanziale  richiesto dalla legge per la concessione del beneficio     -consistente nella sopravvenuta inabilità al servizio- si è comunque realizzato (e, per di più, per causa di servizio), appare evidente che il comportamento omissivo dell'Amministrazione non resiste alla dedotta censura.

2.         In considerazione delle superiori osservazioni, va giudizialmente dichiarato che il ricorrente ha diritto ad aver riconosciuto, per ogni utile effetto di legge, il beneficio di cui all'art.21, co I, della L.n.232/90, e che le differenze retributive spettantegli in forza della predetta norma vanno maggiorate delle somme accessorie dovute a titolo di interessi e rivalutazione, da calcolare secondo le vigenti disposizioni di legge, maturate e maturande dalla data di scadenza dei singoli ratei fino all'effettivo soddisfo.

Si ravvisano, infine, giuste ragioni per compensare le spese.

P.      q.  M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,  Sez. II^, accoglie il ricorso, dichiarando -per l'effetto- che il ricorrente ha diritto ad aver liquidato il beneficio stipendiale indicato in motivazione.

Condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme arretrate spettantegli con le maggiorazioni accessorie dovute a titolo di rivalutazione monetaria del credito maturato e degli interessi al tasso legale, fermo restando, a tal ultimo riguardo, che per i ratei maturati a decorrere dal 1° gennaio 1995 trova applicazione il divieto di cumulo già previsto dall'art.16, comma 6, della L. 30.12.1991 n.412 in materia previdenziale ed esteso, a decorrere dall'1.1.1995, a tutti gli emolumenti di natura retributiva dall'art.22, comma 36, periodo 2°, della L. 23.12.1994 n.724 (cfr., su tale linea interpretativa, Cass. SS.UU. n.5895 del 26.6.1996, n.9239 dell'1.9.1995, n.9498 dell'8.9.1995 e n.11534 del 6.11.1995 nonché C.d.S., Sez, VI^, n.1558 del 13.11.1996.

Compensa le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 28.11.2001 , con l’intervento dei Signori Magistrati:

Filippo Marzano, Presidente;

Francesco Giordano , Consigliere;

Carlo Modica de Mohac, Consigliere – estensore.

 

A causa del decesso del Presidente della Sezione II, dott. Filippo Marzano, sopravvenuto in data 9 settembre 2002, la presente sentenza viene sottoscritta, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo.

                                                                       Consigliere  (F. Giordano)

                                                                       Consigliere rel. est. (C. Modica de Mohac)