La recente sentenza del T.A.R. Lazio II Sez, del 04/2004, confermata la tesi sostenuta dal consulente legale dell'Osservatorio:

"l'indennità di trasferimento spetta al personale militare al rientro dalla missione svolta all'estero"

 

N.  

Reg. Sent.

Anno

N.

Reg. Gen.

Anno 1997

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. XXXXX/1997  proposto da XXXXX Luigi ed altri (vedi elenco allegato), rappresentati e difesi dall’avv. Angelo Fiore Tartaglia presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, in Via A. Serranti n. 49;

C O N T R O

il Ministero delle Finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per l’accertamento

del diritto alla corresponsione del trattamento economico spettante ai sensi e per l’effetto dell’art. 1 della legge n. 100 del 1987, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle somme dovute unitamente agli interessi legali;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate ;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 28.4.2004  il consigliere Francesco RICCIO;

Uditi, altresì, gli avvocati A.F. Tartaglia e Greco per l’Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con il ricorso, notificato il 16 luglio 1997 e depositato il successivo 25 luglio, gli interessati, sottufficiali in servizio effettivo della Guardia di Finanza inclusi nel contingente in forza al Nucleo UEO in Romania per periodi di lunga e continuativa durata, hanno chiesto l’accertamento del diritto all’indennità di trasferimento prevista dalla legge n. 100 del 1987 per effetto del mutamento della propria sede di servizio.

Al riguardo, i medesimi hanno prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, le quali hanno eccepito l’infondatezza delle doglianze prospettate.

D I R I T T O

I ricorrenti, ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza in servizio presso le rispettive sedi, aderivano all’invito del Comando generale e manifestavano la propria disponibilità a far parte del contingente in forza al Nucleo U.E.O. di stanza in Romania,..........

.....omissis.....

Allo stato, dunque, deve ritenersi che spetti l’assegno di lungo servizio (L.642/61), ove l’assegnazione superi i sei mesi; mentre va corrisposta quella connessa al movimento d’ufficio, anche con destinazione estera, allorchè il servizio fuori sede non vada oltre la durata di sei mesi (L. n.100/87) e sia espletato non in qualità di militare addetto ad una rappresentanza diplomatica, giacchè altrimenti ricade sotto la disciplina della legge n.838/73 (cfr. Cons. Stato, IV, n.1326/96).

Pertanto, l’indennità disciplinata dalla legge n.100/87 assume carattere residuale, giacchè appare preordinata alla copertura delle fattispecie non curate dalle leggi speciali (nn.642/61 e 838/73).

.....omissis.....

Al riguardo, sembra al Collegio che, in tale ipotesi, si verifichi un vero e proprio trasferimento d’autorità “a ritroso”, anche se di fatto il militare fa ritorno alla sede originaria per fine missione.

.....omissis.....

Così stando le cose, non pare possa negarsi che il ritorno in sede si configuri alla stregua di un nuovo trasferimento d’ufficio, se è vero che, anche in tal caso, l’ordine di fine missione prescinde dalla volontà del militare e risponde ad un precipuo interesse pubblico nonchè a specifiche esigenze di servizio dell’Autorità disponente, fermo restando che nella circostanza il militare si trova parimenti costretto ad affrontare nuovi oneri ed ulteriori disagi.

Solo che, nella suddetta ipotesi, lo spostamento permanente dell’interessato in direzione inversa a quella della missione espletata all’estero, non risulta coperto dall’assegno di lungo servizio, con la conseguenza che, non sussistendo alcuna possibilità di cumulo fra trattamenti similari, spetta al “trasferito” il trattamento contemplato dall’art.1 della ripetuta legge n.100/87 (Cfr. TAR Lazio, Sez.II, 16 giugno 2001 n. 5262).

Giova, infine, rilevare che la speciale indennità accordata ai militari della Guardia di Finanza dalla legge n. 100 citata non ha natura retributiva per cui la stessa non è suscettibile di rivalutazione monetaria automatica ai sensi dell’art. 429 del c.p.c. in caso di ritardo nel pagamento.

Ciò nondimeno l’Amministrazione resistente è tenuta a corrispondere gli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei sino alla data di avvenuto pagamento (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 febbraio 2003 n. 964).

Per tutte le ragioni espresse, il Collegio accoglie il ricorso, nei suddetti limiti di applicabilità specifica della normativa di riferimento, e conseguentemente accerta l’obbligo dell’Amministrazione resistente al pagamento dell’indennità di cui all’art.1 della L. n. 100 del 1987, nella parte spettante e stante la sussistenza delle altre condizioni previste per legge, ivi compresi gli interessi legali maturati sulla somma capitale dal sorgere del diritto sino al soddisfo.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.  Q.  M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,

Sezione Seconda,

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe , proposto da XXXXX Luigi ed altri (vedi elenco allegato) , lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e condanna l’Amministrazione resistente al pagamento dell’indennità in contestazione a favore del ricorrente, ivi compresi gli interessi legali sulla somma capitale spettante da calcolarsi nei termini di cui in motivazione.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione seconda - nella Camera di Consiglio del XX aprile 2004 con l’intervento dei Signori Magistrati:

Domenico LA MEDICA         Presidente

Francesco RICCIO            Consigliere rel. ed est.

Raffaello SESTINI           Consigliere

Il Presidente              Il Consigliere est.