La recente sentenza del T.A.R. Lazio II Sez, del 04/2004, confermata la tesi sostenuta dal consulente legale dell'Osservatorio:
"l'indennità di trasferimento spetta al personale militare al rientro dalla missione svolta all'estero"
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N. Reg. Sent. Anno N. Reg.
Gen. Anno
1997 |
R E P
U B B L I C A I T A L I A N A
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL
LAZIO
Sezione
Seconda
ha pronunciato la seguente
S
E N T E N Z A
sul ricorso n. XXXXX/1997
proposto
da XXXXX Luigi ed altri (vedi elenco allegato), rappresentati e difesi
dall’avv. Angelo Fiore Tartaglia presso il quale sono elettivamente
domiciliati in Roma, in Via A. Serranti n. 49;
C
O N T R O
il Ministero delle Finanze ed il Comando Generale
della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale
dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati ex
lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per
l’accertamento
del diritto alla corresponsione del trattamento
economico spettante ai sensi e per l’effetto dell’art. 1 della legge n. 100
del 1987, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento
delle somme dovute unitamente agli interessi legali;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle
Amministrazioni intimate
;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno
delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 28.4.2004
il
consigliere Francesco RICCIO;
Uditi, altresì, gli avvocati A.F. Tartaglia e
Greco per l’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue:
F
A T T O
Con il ricorso, notificato il 16 luglio 1997 e
depositato il successivo 25 luglio, gli interessati, sottufficiali in servizio
effettivo della Guardia di Finanza inclusi nel contingente in forza al Nucleo
UEO in Romania per periodi di lunga e continuativa durata, hanno chiesto
l’accertamento del diritto all’indennità di trasferimento prevista dalla
legge n. 100 del 1987 per effetto del mutamento della propria sede di servizio.
Al riguardo, i medesimi hanno prospettato come
motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto
svariati aspetti sintomatici.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni
intimate, le quali hanno eccepito l’infondatezza delle doglianze prospettate.
D
I R I T T O
I ricorrenti, ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza in servizio presso le rispettive sedi, aderivano all’invito del Comando generale e manifestavano la propria disponibilità a far parte del contingente in forza al Nucleo U.E.O. di stanza in Romania,..........
.....omissis.....
Allo stato, dunque, deve ritenersi che spetti
l’assegno di lungo servizio (L.642/61), ove l’assegnazione superi i sei
mesi; mentre va corrisposta quella connessa al movimento d’ufficio, anche con
destinazione estera, allorchè il servizio fuori sede non vada oltre la durata
di sei mesi (L. n.100/87) e sia espletato non in qualità di militare addetto ad
una rappresentanza diplomatica, giacchè altrimenti ricade sotto la disciplina
della legge n.838/73 (cfr. Cons. Stato, IV, n.1326/96).
Pertanto, l’indennità disciplinata dalla legge
n.100/87 assume carattere residuale, giacchè appare preordinata alla copertura
delle fattispecie non curate dalle leggi speciali (nn.642/61 e 838/73).
.....omissis.....
Al riguardo, sembra al Collegio che, in tale
ipotesi, si verifichi un vero e proprio trasferimento d’autorità “a
ritroso”, anche se di fatto il militare fa ritorno alla sede originaria per
fine missione.
.....omissis.....
Così stando le cose, non pare possa negarsi che il
ritorno in sede si configuri alla stregua di un nuovo trasferimento d’ufficio,
se è vero che, anche in tal caso, l’ordine di fine missione prescinde dalla
volontà del militare e risponde ad un precipuo interesse pubblico nonchè a
specifiche esigenze di servizio dell’Autorità disponente, fermo restando che
nella circostanza il militare si trova parimenti costretto ad affrontare nuovi
oneri ed ulteriori disagi.
Solo che, nella suddetta ipotesi, lo spostamento
permanente dell’interessato in direzione inversa a quella della missione
espletata all’estero, non risulta coperto dall’assegno di lungo servizio,
con la conseguenza che, non sussistendo alcuna possibilità di cumulo fra
trattamenti similari, spetta al “trasferito” il trattamento contemplato
dall’art.1 della ripetuta legge n.100/87 (Cfr. TAR Lazio, Sez.II, 16 giugno
2001 n. 5262).
Giova, infine, rilevare che la speciale indennità
accordata ai militari della Guardia di Finanza dalla legge n. 100 citata non ha
natura retributiva per cui la stessa non è suscettibile di rivalutazione
monetaria automatica ai sensi dell’art. 429 del c.p.c. in caso di ritardo nel
pagamento.
Ciò nondimeno l’Amministrazione resistente è
tenuta a corrispondere gli interessi legali dalla data di maturazione dei
singoli ratei sino alla data di avvenuto pagamento (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV,
22 febbraio 2003 n. 964).
Per tutte le ragioni espresse, il Collegio accoglie
il ricorso, nei suddetti limiti di applicabilità specifica della normativa di
riferimento, e conseguentemente accerta l’obbligo dell’Amministrazione
resistente al pagamento dell’indennità di cui all’art.1 della L. n. 100 del
1987, nella parte spettante e stante la sussistenza delle altre condizioni
previste per legge, ivi compresi gli interessi legali maturati sulla somma
capitale dal sorgere del diritto sino al soddisfo.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare
fra le parti le spese di giudizio.
P.
Q. M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione
Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso in
epigrafe
,
proposto da XXXXX Luigi ed altri (vedi elenco allegato)
, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e condanna l’Amministrazione
resistente al pagamento dell’indennità in contestazione a favore del
ricorrente, ivi compresi gli interessi legali sulla somma capitale spettante da
calcolarsi nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente fra le parti le spese di
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio – Sezione seconda - nella Camera di Consiglio del XX
aprile 2004 con l’intervento dei Signori Magistrati:
Domenico LA MEDICA
Presidente
Francesco RICCIO
Consigliere rel. ed est.
Raffaello SESTINI
Consigliere
Il
Presidente
Il Consigliere est.