Brevi considerazioni sulla Legge 186/2004.
Con la conversione del D.L. 136/04 in Legge di questa Repubblica, la 186/2004, il legislatore ha acconsentito a promulgare un provvedimento avverso il quale aveva sempre nutrito una certa diffidenza, forte delle numerose interpretazioni che i suoi referenti istituzionali gli avevano, con il passare del tempo, propinato come esclusive ed accattivanti nei confronti della massa inerme dei possibili destinatari (già nel tempo definiti “elettori”).
Finalmente dopo un periodo lungo e contrastato di meditazione, scontri e riappacificazioni, il famoso riallineamento delle carriere è divenuto Legge, con il bene placido di tutti i convenuti al cosiddetto tavolo tecnico…..forse non tutti.
Oggi, a distanza di alcuni mesi, apprendiamo come questo provvedimento che in buona sostanza ha riequilibrato le presunte sperequazioni che si erano venute a creare (non secondo la Corte Costituzionale) nel lontano 1995.
Nonostante le numerose e differenti difficoltà che hanno dovuto affrontare i cosiddetti tecnici “Istituzionalmente riconosciuti”, a far accettare e digerire all’elettorato militare di base il loro contorto e quantomai mutilato meccanismo di “riallineamento delle carriere di quasi tutti i Ruoli non direttivi delle FF.AA.”, impegno che è bene ricordare è stato ben ricompensato con un’altro e molto discutibile provvedimento volto a perseguire e prorogare quella oramai nota politica del “compromesso a tutti i costi”, non posso sottacere il merito di quei pochi “coscienziosi” che hanno fattivamente contribuito a far si che venisse data “una botta al cerchio ed una alla botte” riequilibrando di fatto, un provvedimento che negli ultimi tempi, prima della sua definitiva approvazione, sembrava aver smarrito ogni ragione d’esistere.
Ora quel provvedimento, seppure non gradito a tutti è Legge di questa NAZIONE, e conseguentemente coloro che si stanno trovando nella condizione di doverla applicare vanno, con spirito di fattiva collaborazione, aiutati a leggerla ancor prima di interpretarla.
Io non ho alcuna presunzione di poter interpretare la 186/04 ma posso dire di averla ben letta tanto da convincermi che, nonostante sia stato un gravissimo errore escludere dal provvedimento il Ruolo Sergenti e Truppa, finalmente dopo quasi 10 anni (meglio tardi che mai) il legislatore ha posto parziale rimedio a quei privilegi che nel lontano 1995, inspiegabilmente, diede agli uomini dell’Arma dei Carabinieri forti, forse, del favorevole periodo storico/politico appena trascorso.
Eppure c’è chi cerca di trarre altre ed ancor più positive conclusioni ($) cercando di fomentare il malcontento, scrivendo e raccontando di un provvedimento a suo dire iniquo, invogliando i disinformati è “disinteressati” destinatari del citato rimedio di Legge ad adire inutilmente alla giustizia amministrativa, per vedersi riconoscere la riparazione di un presunto torto subito, adducendo le seguenti e quanto mai generiche motivazioni:
1)
la prima motivazione e' quella del principio di
un diritto che ci e' stato violato, a seguito della valutazione
giuridica della fondatezza del ricorso stesso;
2)
la seconda forte motivazione e' la speranza
di vincerlo;
3)
la terza motivazione e' che comunque vadano
le cose, il ricorso mette in luce una situazione di malessere che viene
registrata dagli organi Istituzionali e politici, condizionando talvolta alcune
scelte a nostro favore.
Analizziamo ora i tre punti precedenti:
1) …...del principio di un diritto che ci è stato violato ……non comprendo se l’autore abbia voluto riferirsi solo ed esclusivamente ad una definizione desunta dalla “Settimana enigmistica” o abbia voluto dare uno spunto ai redattori del settimanale ? E continua ……valutazione giuridica della fondatezza……perché non viene esposta questa valutazione ? Spesso un diritto che noi, privi di cognizioni della dottrina giuridica, possiamo a prima vista ritenere leso, non è tale per un serio professionista, o se lo è con dei limiti, non è estensibile erga omnes la possibilità di adire giustizia (inefficacia dei cosiddetti ricorsi collettivi);
2) ……la speranza di vincerlo…… la giustizia, quella applicata ai procedimenti dell’umana specie, non tiene conto della speranza ma basa i fondamenti delle sue decisioni su inconfutabili prove di palesi violazioni di norme o sulla contraddittorietà e sull’eccesso di potere, ecc. ecc. dell’azione amministrativa. Al contrario colui che ha enunciato la seconda motivazione cit. pare abbia fondato le sue scelte confidando più nella buona sorte che nella professionalità del patrocinante;
3) ……comunque vadano le cose…… l’azione giurisdizionale basata, come si è visto, sui precedenti punti, non metterà in luce nulla se non una nuova sentenza negativa dalla quale gli unici che trarranno vantaggio saranno solo gli interessi di chi del “collega” e dell’Amministrazione non ha alcun rispetto.
Comunque vadano le cose……. E si …….comunque vadano le cose è bene ricordare che all’interno del testo dell’art. 1bis della legge 186/04 è comunque contenuta una delega che da mandato al governo per realizzare uno o più provvedimenti, ove questi si rendano necessari, per sanare gli eventuali errori occorsi in fase di applicazione, quindi allo stato dei fatti appare assurdo ed irresponsabile proporre ed avviare azioni collettive per citare in giudizio l’amministrazione che sta solo applicando una norma incompleta ma non illegittima.
Al contrario, ed è bene anche in questo caso rinfrescarsi la memoria, con il provvedimento in parola solo alcuni (e sono veramente pochi) profili di carriera sono stati sottoposti ad una “errata valutazione”, in conseguenza, forse, di una eccessiva e quantomai superficiale analisi dello specifico profilo, effettuata in sede di stesura della bozza D.L. 136/04, che ha comportato un minimo riconoscimento che, addirittura, in alcuni casi si è rilevato ininfluente.
Vorrei condividere con Voi alcune considerazioni sui commi 9 e 10 della Legge 186/04 dei quali riporto, in grassetto corsivo, il testo e la relativa tabella di riferimento:
Legge 27 luglio 2004, n. 186
Art.
1-bis.
Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai
ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del
personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.
1. Le
disposizioni del presente articolo si applicano al personale militare in
servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, inquadrato nei ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, e successive modificazioni, e non producono alcun effetto nei
confronti del personale militare appartenente alle categorie del congedo,
neppure ai fini dell'adeguamento dell'indennita' prevista dall'articolo 46
della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.
2. Il
personale di cui al comma 1 e' inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con
le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F
e G allegate al presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 9.
3. Il personale
di cui al comma 2 prende posto in ruolo dopo il personale gia' promosso ai
sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
4.
Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di cui al comma 2
non si applicano le rideterminazioni di anzianita' eventualmente previste
dalle restanti tabelle.
5. Il personale
di cui al comma 2, gia' incluso nelle aliquote ordinarie di avanzamento definite
al 31 dicembre 2002, se non ancora valutato, e' inquadrato nel grado superiore
con riserva di attribuire la relativa decorrenza a conclusione del procedimento
di valutazione.
6. Il personale,
che per effetto degli inquadramenti di cui al comma 2 consegue il grado superiore,
e' escluso dalle aliquote di avanzamento definite al 31 dicembre 2003, anche
se e' stato gia' valutato e promosso.
7. Per il personale
inquadrato nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ai sensi
del comma 2, il periodo di permanenza nel grado e' di sei anni.
8. Il personale
di cui al comma 2, che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 17,
commi 3 e 4, e 34, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
e successive modificazioni, al cessare delle cause impeditive e' sottoposto
a valutazione con riferimento alle aliquote definite fino al 31 dicembre 2002,
ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 196
del 1995 e, al termine del procedimento valutativo, e' inquadrato ai sensi
delle disposizioni di cui al presente articolo.
9. I
marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla tabella D allegata al
presente decreto, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel
grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti senza mantenere l'anzianita'
maturata nel grado di provenienza. La decorrenza dell'anzianita' e' attribuita,
secondo le modalita' di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, in base alla graduatoria stilata, previo giudizio di
merito, secondo i criteri di cui all'articolo 35, commi terzo e quarto, della
legge 10 maggio 1983, n. 212, da una commissione costituita a tal fine per
ciascuna Forza armata secondo le modalita' di cui all'articolo 32 della stessa
legge n. 212 del 1983, e successive modificazioni.
Tabella D (art. 1-bis)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI
MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI PREVIA VALUTAZIONE AI SENSI DELL’ART.
1-BIS, COMMA 9
|
GRADO RIVESTITO |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
Maresciallo
ordinario e gradi corrispondenti |
Anno
1996 e precedenti |
Maresciallo
capo e gradi corrispondenti |
Anni
1998 (1) - 1999 - 2000 |
|
Maresciallo
ordinario e gradi corrispondenti |
Anno
1997 |
Maresciallo
capo e gradi corrispondenti |
Anni
1999 (1) - 2000-2001 |
|
Maresciallo
ordinario e gradi corrispondenti |
Anno
1998 |
Maresciallo
capo e gradi corrispondenti |
Anni
2000 (1) - 2001 |
(1)La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del
grado di provenienza.
10. E'
determinata al 31 dicembre 2002 un'aliquota straordinaria per l'avanzamento a
scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono inclusi i marescialli capi e
gradi corrispondenti con anzianita' giuridica rideterminata all'anno 1994 dalla
tabella C allegata al presente decreto.
Tabella C (art. 1-bis)
RIDETERMINAZIONE
DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI
|
GRADO RIVESTITO |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Dal 1º luglio 2000 al 31 dicembre 2000 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anno 1994 (1) |
|
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Dal 1º gennaio 2001 al 30 dicembre 2001 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anno 1995 (1) |
|
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Pari al 31 dicembre 2001 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
31-12-1996 |
|
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anno 2002 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
31-12-1997 |
(1) La
decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.
11. Per
ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da attribuire ai sensi del comma
10, e' stabilito con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore
a un trentesimo della consistenza del personale appartenente al ruolo
marescialli determinata per l'anno 2002 dalla tabella B allegata al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto,
dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e successive modificazioni.
Tabella B (art. 1-bis)
INQUADRAMENTO NEL GRADO DI
PRIMO MARESCIALLO
|
GRADO RIVESTITO |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
Maresciallo
capo e gradi corrispondenti |
Anno
1999 e precedenti |
Primo
maresciallo |
01-01-2001 |
|
Maresciallo
capo e gradi corrispondenti |
Dal
1º gennaio 2000 al 30 giugno 2000 |
Primo
maresciallo |
01-01-2001 |
12.
Le promozioni conferite in relazione all'aliquota ordinaria gia' determinata
al 31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento per concorso per titoli
di servizio ed esami relative all'anno 2002 non concorrono a determinare il
limite delle promozioni di cui al comma 11.
13. Al personale
promosso al grado di primo maresciallo ai sensi dei commi 10, 11 e 12 non
si applica la rideterminazione di anzianita' di cui alla tabella A allegata
al presente decreto.
14. Nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo
20, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, il numero delle
promozioni al grado di primo maresciallo da conferire a decorrere dall'anno
2004 e fino all'anno 2020 compreso e' fissato annualmente con decreto del
Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza
del personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per
l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto,
dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del predetto decreto legislativo n.
196 del 1995, e successive modificazioni.
15. Il personale
di cui al presente articolo, che alla data del 31 dicembre 2003 non ha compiuto,
in tutto o in parte, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche,
di servizio presso reparti e di imbarco ovvero i corsi e gli esami di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni, puo' espletarli nel grado di inquadramento.
16. Il trattamento
economico spettante per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo
e' corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003.
17. Al personale
inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di primo maresciallo con decorrenza
1° gennaio 2001 lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 6-ter del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, e' corrisposto
a decorrere dal 1° gennaio 2003.
18.
A seguito dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, se persistono
disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o nell'anzianita' di grado
ovvero di qualifica tra il personale appartenente ai ruoli ispettori dell'Arma
dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia
a ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze armate, si provvede
senza causare ulteriori disallineamenti, nell'ambito dei provvedimenti in
materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo
delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma
155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti delle
risorse disponibili nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato
articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003.
19. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 86.179.610
per l'anno 2004, in euro 41.778.570 per l'anno 2005 e in euro 37.998.830 a
decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti
dall'articolo 3, comma 155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
20. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
21. Il Ministro dell'economia
e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione
del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge
n. 468 del 1978.
Allegato
«Tabella
A
(art. 1-bis)
RIDETERMINAZIONE
DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA
NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO
|
GRADO RIVESTITO |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
Primo Maresciallo |
Anno 1996 |
Primo maresciallo |
01-09-1995 |
|
Primo Maresciallo |
Anno 1997 |
Primo maresciallo |
1996 (1) |
|
Primo Maresciallo |
Anno 1998 |
Primo maresciallo |
1997 (1) |
|
Primo Maresciallo |
Anno 1999 |
Primo maresciallo |
1998 (1) |
|
Primo Maresciallo |
Anno 2000 |
Primo maresciallo |
1999 (1) |
|
Primo Maresciallo |
Anno 2001 |
Primo maresciallo |
2000 (1) |
|
Primo Maresciallo |
Anno 2002 |
Primo maresciallo |
01-01-2001 |
|
Primo Maresciallo |
Anno 2003 |
Primo maresciallo |
01-01-2001 |
(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.
Tabella E
(art. 1-bis)
INQUADRAMENTO
NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E
GRADI CORRISPONDENTI
|
GRADO RIVESTITO |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 1999 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
31-12-2001 |
|
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 2000 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anno 2002 (1) |
(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.
Tabella F
(art. 1-bis)
RIDETERMINAZIONE
DELL’ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO
DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI
|
GRADO RIVESTITO |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 2001 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 1998 (2) |
|
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti (1) |
Anno 2002 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 1999 (2) |
(1) L’inquadramento
in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data del 1º settembre
1995.
(2) La decorrenza è attribuita dal
giorno e mese del grado rivestito.
Tabella G
(art. 1-bis)
INQUADRAMENTO
NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E
GRADI CORRISPONDENTI
|
GRADO RIVESTITO |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
Maresciallo e gradi corrispondenti (1) |
Anno 2001 e precedenti |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 2000 (2) |
|
Maresciallo e gradi corrispondenti (1) |
Anno 2002 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 2001 (2) |
(1) L’inquadramento
in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data del 1º settembre
1995.
(2) La decorrenza è attribuita dal
giorno e mese del grado di provenienza».
Il comma 9 cit. prevede, solo per i marescialli ordinari e gradi corrispondenti, l’attribuzione del nuovo grado con l’anzianità da determinare a seguito della formazione di una graduatoria, previo giudizio di merito, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalle altre norme in materia.
Tale dettato normativo appare “leggermente” contraddittorio con il reale scopo che si erano prefissi i delegati dei Co.Ce.R., nella stesura della “bozza” dell’articolato in questione. Infatti, se leggiamo il testo completo dei rimandi normativi in esso contenuti potremo notare che l’iniziale idea di attuare un omogeneo e quanto più coerente “riallineamento”, è stata in parte limitata con una diluizione di ulteriori tre anni per gli avanzamenti da Maresciallo ordinario a Maresciallo Capo e gradi corrispondenti.
Il testo è il seguente:
9. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di
cui alla tabella D allegata al presente decreto, sono provvisoriamente
inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi
corrispondenti senza mantenere l'anzianita' maturata nel grado di provenienza.
La decorrenza dell'anzianita' e' attribuita, fatta eccezione per:
1. L'avanzamento al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti ha luogo a scelta e per concorso per titoli ed esami;
2. Il numero di promozioni annuali al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti è pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno;
3. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno;
4. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno è riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte;
4-bis. I posti di cui al comma 3 rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al comma 4 e viceversa;
5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 3 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 4;
6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 debbono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti,
nell'avanzamento a scelta le promozioni da conferire sono cosi determinate:
a) il primo terzo del personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle «B/2» e «B/3», allegate al presente decreto;
b)
il restante personale è sottoposto a seconda valutazione
per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di
scrutinio dell'anno successivo. Di essi:
1. la prima metà viene promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle citate tabelle «B/2» e «B/3», prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della lettera a);
2.
la seconda metà viene promossa in ordine di ruolo,
previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al periodo di
permanenza previsto dalle citate tabelle «B/2» e «B/3», prendendo posto nel
ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno,
in base alla graduatoria stilata, previo giudizio di
merito, secondo i criteri:
1. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero ed importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;
c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
2. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento,
da una commissione costituita a tal fine per
ciascuna Forza armata secondo le modalità:
a) presidente: un ufficiale generale;
b)
membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il
più anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di
segretario; l'aiutante, il sergente maggiore capo o gradi corrispondenti, il
caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti della marina e
dell'aeronautica, che risulti il più anziano del ruolo cui appartiene il
personale da valutare alla data del 1º gennaio dell'anno considerato e che
possa far parte della Commissione almeno per l'intero anno solare.
In poche parole per tutti coloro che alla data del 31/12/2002 rivestivano il grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti si troveranno ad essere sottoposti ad una ulteriore valutazione secondo i criteri e le modalità di cui alla “vecchia” 212/83 e 196/95, con il conseguente rischio di perdere ulteriormente da uno a tre anni per il successivo avanzamento a scelta nel grado di 1° Maresciallo.
Ovviamente tutto questo potrebbe sembrare assurdo, e per alcuni contorto tanto da rappresentare un immediato e “fondatissimo” motivo di “ricorso collettivo” ma in realtà in questo modo il legislatore ha voluto porre dei limiti ben precisi agli avanzamenti verso il vertice apicale del Ruolo, sia per ovvie ragioni di bilancio sia per mantenere adeguato il numero delle unità previste (nella pressante ottica di riduzione dei quadri) per ogni fascia di grado del ruolo citato.
Molti si sono ritrovati “riallineati” (?), non con la corrispondente figura (intesa come profilo di carriera) del ben più fortunato Carabiniere o Finanziere, ma con i suoi stessi colleghi di F.A. ben più giovani, ovvero più anziani.
Questo risultato sarebbe certamente stato differente se le parti sedute intorno al tavolo tecnico, in fase di studio, avessero analizzato solo ed esclusivamente le posizioni in essere alla data del 01/09/1995, attribuendo quegli stessi benefici di carriera che con la 198/95 e 199/95 furono corrisposti alle FF.PP. ad ordinamento militare.
Ciò non deve essere minimamente interpretato come una critica, lungi da me questo pensiero, ma come un’amara riflessione puramente personale.
Ciò che mi consola sono i rimedi che le norme di legge offrono contro un qualsiasi provvedimento o atto della P.A. che possa in qualche modo incidere sulla sfera degli interessi legittimi dei suoi destinatari.
Nel caso del citato comma 9, il maresciallo capo e grado corrispondente che si trovi ad essere valutato secondo le modalità e i criteri anzidetti, in quanto l’esito del procedimento amministrativo potrebbe creargli un pregiudizio reale, può, se ciò non lo turba, o se qualcun altro non lo dissuade, avanzare una istanza di partecipazione al procedimento amministrativo, chiedendo di conoscere il responsabile del procedimento; di conoscere i criteri di valutazione dei singoli elementi, ovvero i punteggi che verranno attribuiti ad ogni singolo elemento soggetto al vaglio degli esaminatori; di poter prendere visione degli atti dello stesso; di poter produrre eventuali memorie e/o scritti a difesa della propria posizione, di partecipare, insomma, in modo reale alla valutazione che i membri della Commissione di Avanzamento effettueranno in relazione alla sua posizione.
A seguire vi riporto alcune massime giurisprudenziali che contribuiranno a chiarire in modo inequivocabile il senso degli att. 7 e ss. della Legge 241/90 (sacrosanta ma ancora troppo sconosciuta………………):“Il soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ha diritto di essere informato dell'avvio del procedimento per potervi partecipare, prendendo visione degli atti e controdeducendo, presentando cioè memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. Nel sistema partecipativo introdotto dalla legge generale sul procedimento, gli interessati possono far valere istanze, proposte, osservazioni, segnalazioni di vizi o errori, ecc., in funzione di tutele e di collaborazione: la partecipazione dei privati destinatari del provvedimento corrisponde anche all'interesse pubblico allo svolgimento imparziale, corretto e qualificato del procedimento. Le uniche eccezioni alla nuova regola sono rappresentate dai casi cui l'apporto partecipativo è inutile o incompatibile e dagli altri casi in cui la partecipazione è già prevista e compiutamente regolata da norme previgenti. Infine, si può derogare all'obbligo procedimentale se sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ma naturalmente in tal caso occorre darne atto.” (T.A.R. Veneto, Sez.I, 16/11/1995, n.1365) ed ancora “L'obbligo della p.a. di consentire la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti interessati trova ragione non solo nell'ampliamento e nell'effettività della tutela delle posizioni del privato, ma anche nella collaborazione dell'interessato ai fini della formazione del provvedimento finale (o di un accordo che determini il contenuto o si sostituisca al provvedimento medesimo). Conseguentemente, laddove non vengano assicurati i diritti di partecipazione, il provvedimento finale risulta viziato per violazione degli art. 7 ss. della legge stessa” (T.A.R. Lazio, Sez.II, 14/01/2002, n.250).
In modo analogo al precedente deve essere visto il disposto del comma 10, che, in relazione al successivo comma 11, rende più attuale l’interesse partecipativo del valutando al procedimento avviato dalla P.A..
In entrambi i casi vanno fatti valere i termini del procedimento amministrativo che, non essendo in questa norma specificati, ne desumibili in misura maggiore a quelli disposti per legge, si intendono complessivamente stabiliti in 240 giorni dall’avvio del procedimento ovvero dalla pubblicazione della Legge sulla G.U.
La partecipazione procedimentale non è diretta unicamente ad introdurre interessi da fare valere in sede di valutazioni discrezionali; si tratta, infatti, di acquisire al procedimento il contributo di colui su cui graverà il provvedimento autoritativo sicché la garanzia di partecipazione dell'interessato ha lo scopo di comporre quante più divergenze possibili affinché non pervengano alla sede giudiziaria contenziosi alimentati dalla riservatezza dell'attività amministrativa.
Mi auguro che per il prossimo futuro, i cosiddetti “tecnici istituzionali e/o rappresentanti di categoria” possano in tutta serenità ascoltare coloro che un domani subiranno le loro decisioni, consapevoli che è molto più difficile saper dare ascolto anche a chi spesso non ha la “voce adatta” ad esprimere le proprie idee piuttosto che a coloro che della propria voce “usano ed abusano” dispensando favori e regalie in cambio di un “consenso”, mancante di quel necessario supporto di massa che lo avrebbe celebrato tale.
Luca Marco COMELLINI