DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 2002, n.164
Recepimento  dell'accordo  sindacale  per  le  Forze  di  polizia  ad
ordinamento  civile  e  dello schema di concertazione per le Forze di
polizia  ad  ordinamento  militare  relativi al quadriennio normativo
2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.
Titolo I GENERALITA'
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme
sulle "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego
del personale di polizia e delle Forze armate";
  Visti  gli  articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195
del  1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione
- da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita'
-  per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti  rispettivamente  il  personale delle Forze di polizia ad
ordinamento  civile  e  militare,  nonche'  del personale delle Forze
armate,  con  esclusione  dei rispettivi dirigenti civili e militari,
del personale di leva ed ausiliario di leva;
  Viste  le  disposizioni  degli  articoli 2 e 7 del predetto decreto
legislativo  n.  195 del 1995 relative alle modalita' di costituzione
delle  delegazioni  di  parte pubblica, delle delegazioni sindacali e
dei  rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza che
partecipano  alle  richiamate procedure negoziali e di concertazione,
rispettivamente  per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile
(Polizia   di  Stato,  Corpo  della  polizia  penitenziaria  e  Corpo
forestale  dello  Stato),  per  le  Forze  di  polizia ad ordinamento
militare  (Arma  dei  carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e
per le Forze armate;
  Viste  in  particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
1,  lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo
n. 195, del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali
e  di  concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare in precedenza indicate;
  Visto  il  decreto  del  Ministro per la funzione pubblica e per il
coordinamento  dei  servizi  di informazione e sicurezza dell'8 marzo
2002  riguardante  "Individuazione  della  delegazione  sindacale che
partecipa  alle  trattative per la definizione dell'accordo sindacale
per  il  quadriennio  2002-2005,  per  la  parte  normativa, e per il
biennio  2002-2003,  per  gli  aspetti  retributivi,  riguardante  il
personale  delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile (Polizia di
Stato,  Corpo  della  polizia  penitenziaria  e Corpo forestale dello
Stato)";
  Vista  l'"ipotesi  di accordo sindacale" riguardante il quadriennio
2002-2005,  per  la  parte normativa, ed il biennio 2002-2003, per la
parte  economica,  per  il  personale  non  dirigente  delle Forze di
polizia  ad  ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo di polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta - ai sensi
delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195 - in data 14 maggio 2002 dalla delegazione di parte pubblica e
dalle  seguenti  organizzazioni  sindacali  rappresentative sul piano
nazionale per la Polizia di Stato:
    SIULP  - SAP - Federazione SILP per la CGIL -UILPS - FSP - SIAP -
Federazione  Italia sicura - COISP - Federazione CONSAP, Rinnovamento
sindacale per L'UGL;
  per la Polizia penitenziaria:
    SAPPE   -   OSAPP  -  CISL/Polizia  penitenziaria  -  UIL/Polizia
penitenziaria  -  CGIL/Polizia penitenziaria - SINAPPE - FSA - SIALPE
ASIA - SAG Polizia penitenziaria;
  per il Corpo forestale dello Stato:
    SAPAF  -  CISL/Corpo  forestale dello Stato - UIL/Corpo forestale
dello Stato - SAPECOFS - UGL Corpo forestale dello Stato - CGIL/Corpo
forestale dello Stato;
  Visto  "lo schema di provvedimento di concertazione" riguardante il
quadriennio  2002-2005,  per  gli  aspetti  normativi,  ed il biennio
2002-2003,   per  gli  aspetti  retributivi,  per  il  personale  non
dirigente  delle  Forze  di polizia ad ordinamento militare (Arma dei
carabinieri  e Corpo della guardia di finanza), concertato - ai sensi
delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n.  195, in data 14 maggio 2002, dalla delegazione di parte pubblica,
dal  Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale
del  Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri,
dalla Sezione COCER guardia di finanza;
  Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il
2002);
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 7,  comma  11,  ultimo periodo, del decreto legislativo n.
195 del 1995;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  24 maggio  2002, con la quale sono stati approvati, ai
sensi  del  citato  articolo 7,  comma  11,  del  decreto legislativo
12 maggio   1995,   n.  195,  previa  verifica  delle  compatibilita'
finanziarie  e  in  assenza  delle osservazioni di cui al comma 4 del
medesimo  art.  7,  l'ipotesi  di  accordo  sindacale  riguardante il
personale  non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile
e  lo  schema  di  provvedimento  riguardante  le Forze di polizia ad
ordinamento militare in precedenza indicati;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'interno,  con  il  Ministro  della difesa, con il Ministro della
giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con
il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto:
    a) per  "Polizia  ad  ordinamento civile" si intende il personale
della  Polizia  di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato con esclusione dei rispettivi dirigenti e
del personale di leva;
    b) per  "Polizia ad ordinamento militare" si intende il personale
dell'Arma  dei  carabinieri  e del Corpo della guardia di finanza con
esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;
    c) per  "Forze  Armate"  (esclusa  l'Arma  dei  carabinieri),  si
intende  il  personale militare dell'Esercito, della Marina, compreso
il   Corpo   delle  Capitanerie  di  porto  e  dell'Aeronautica,  con
esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;
    d) per   "decreto   sulle   procedure"   si  intende  il  decreto
legislativo  12 maggio  1995,  n.  195,  e  successive modificazioni,
recante: "Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
materia  di  procedure  per  disciplinare i contenuti del rapporto di
impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate";
    e) per  "primo  quadriennio normativo Forze armate" si intende il
decreto  del  Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 394,
di  recepimento  del  provvedimento  di concertazione sottoscritto in
data  20 luglio  1995  riguardante  il  personale delle Forze armate,
quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995;
    f) per  "primo  quadriennio  normativo  Polizia"  si  intende  il
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, di
recepimento  dell'accordo  sindacale  sottoscritto  in data 20 luglio
1995  riguardante  il personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile  e  del  provvedimento  di  concertazione  del  20 luglio 1995
riguardante  le Forze di polizia ad ordinamento militare, quadriennio
normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995;
    g) per  "biennio  economico Forze armate 1996-1997" si intende il
decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, di
recepimento  del  provvedimento di concertazione sottoscritto in data
18 aprile  1996,  riguardante  il  biennio 1996-1997, per gli aspetti
retributivi  per  il  personale  non  dirigente  delle  Forze armate,
emanato  a  seguito  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
31 luglio 1995, n. 394;
    h) per  "biennio  economico  Polizia  1996-1997"  si  intende  il
decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, di
recepimento   dell'accordo   sindacale   e   del   provvedimento   di
concertazione  sottoscritto  in  data  18 aprile 1996, riguardante il
biennio  1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non
dirigente  delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze
di polizia ad ordinamento militare, emanato a seguito del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;
    i) per "secondo quadriennio normativo Forze armate" si intende il
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, di
recepimento  del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data
17 febbraio  1999,  per  le  Forze  armate  relativo  al  quadriennio
normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;
    j) per  "secondo  quadriennio  normativo  Polizia"  si intende il
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, di
recepimento  dell'accordo  sindacale  per  le  Forze  di  polizia  ad
ordinamento  civile  e del provvedimento di concertazione delle Forze
di  polizia  ad ordinamento militare sottoscritti in data 17 febbraio
1999,  relativi  al  quadriennio  normativo  1998-2001  ed al biennio
economico 1998-1999;
    k) per  "biennio  economico Forze armate 2000-2001" si intende il
decreto  del  Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, di
recepimento  del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data
24 gennaio  2001,  per  le Forze armate relativo al biennio economico
2000-2001,  emanato  a  seguito  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 255;
    l) per  "biennio  economico  Polizia  2000-2001",  si  intende il
decreto  del  Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, di
recepimento  dell'accordo  sindacale  per  le  Forze  di  polizia  ad
ordinamento  civile  e del provvedimento di concertazione delle Forze
di  polizia  ad ordinamento militare, sottoscritti in data 24 gennaio
2001,  relativi al biennio economico 2000-2001, emanato a seguito del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254;
    m) per  "legge  finanziaria 1994" si intende la legge 24 dicembre
1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica";
    n) per  "legge  finanziaria 1998" si intende la legge 27 dicembre
1997,  n.  449,  recante "Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica";
    o) per  "legge  di bilancio 1999" si intende la legge 23 dicembre
1998,  n.  449,  recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato";
    p) per  "legge  finanziaria 1999" si intende la legge 23 dicembre
1998,   n.   448,   recante   "Misure  di  finanza  pubblica  per  la
stabilizzazione e lo sviluppo";
    q) per  "legge  finanziaria 2002" si intende la legge 28 dicembre
2001,  n.  448,  recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato";
    r) per   "regolamento   del  1990"  si  intende  il  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   5 giugno   1990,  n.  147,  recante
"Regolamento   per   il  recepimento  delle  norme  risultanti  dalla
disciplina  prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il
personale della Polizia di Stato";
    s) per  "legge  sulle  indennita'"  si intende la legge 27 maggio
1977,  n.  284  e  successive  modificazioni,  recante "Adeguamento e
riordinamento  di  indennita'  alle  Forze di polizia ed al personale
civile degli istituti penitenziari";
    t) per  "Testo  unico  a  tutela  della maternita'" si intende il
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno della
maternita'  e  della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53";
    u) per  "statuto  degli impiegati civili dello Stato", si intende
il  decreto  del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive  modificazioni  e integrazioni, recante "Testo unico delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato";
    v) per  "legge  sulle  missioni"  si intende la legge 18 dicembre
1973,  n.  836,  e  successive  modificazioni e integrazioni, recante
"Trattamento  economico di missione e di trasferimento dei dipendenti
statali";
    w) per  "legge  sulle  indennita'  operative" si intende la legge
23 marzo  1983,  n.  78,  e  successive modificazioni e integrazioni,
recante  "Aggiornamento  della  legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa
alle indennita' operative del personale militare".

      
                  Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come
          modificato  e  integrato  dal  decreto legislativo 31 marzo
          2000,  n.  129,  reca:  Attuazione  dell'art. 2 della legge
          6 marzo   1992,   n.  216,  in  materia  di  procedure  per
          disciplinare  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale  delle  Forze di polizia e delle Forze armate. Si
          trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 7:
              "Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
          disciplinano  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale  delle  Forze  di  polizia  anche  ad ordinamento
          militare   e  delle  Forze  armate,  esclusi  i  rispettivi
          dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
          quello  ausiliario  di  leva,  sono  stabilite dal presente
          decreto  legislativo.  Il rapporto di impiego del personale
          civile   e   militare   con  qualifica  dirigenziale  resta
          disciplinato  dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.
          2,   comma  4,  e  delle  altre  disposizioni  del  decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni ed integrazioni.
              2.  Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
          le  modalita'  e  per  le  materie  indicate negli articoli
          seguenti,   si  concludono  con  l'emanazione  di  separati
          decreti   del   Presidente   della  Repubblica  concernenti
          rispettivamente  il  personale delle Forze di polizia anche
          ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.".
              "Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
          della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
          personale delle Forze di polizia e' emanato:
                a) per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  (Polizia di Stato, Corpo della polizia
          penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
          accordo  sindacale  stipulato  da  una delegazione di parte
          pubblica,  composta  dal Ministro per la funzione pubblica,
          che  la  presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
          del   bilancio  e  della  programmazione  economica,  della
          difesa,  delle  finanze,  della giustizia e delle politiche
          agricole   e   forestali  o  dai  Sottosegretari  di  Stato
          rispettivamente  delegati,  e da una delegazione sindacale,
          composta  dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
          rappresentative  sul  piano  nazionale  del personale della
          Polizia  di  Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
          del  Corpo  forestale  dello Stato, individuate con decreto
          del  Ministro  per la funzione pubblica in conformita' alle
          disposizioni  vigenti per il pubblico impiego in materia di
          accertamento  della  rappresentativita' sindacale, misurata
          tenendo  conto  del dato associativo e del dato elettorale;
          le  modalita'  di  espressione di quest'ultimo, le relative
          forme   di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni  sono
          definite,  tra  le suddette delegazioni di parte pubblica e
          sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
          di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
          della  Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
          predetto  decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica
          tiene conto del solo dato associativo;
                b) per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento  militare  (Arma  dei carabinieri e Corpo della
          guardia  di  finanza),  a  seguito  di  concertazione fra i
          Ministri  indicati  nella  lettera a) o i Sottosegretari di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito  delle  delegazioni dei Ministri della difesa e
          delle   finanze,   i   Comandanti  generali  dell'Arma  dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti  del  Consiglio  centrale  di rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
              2.  Il  decreto  del Presidente della Repubblica di cui
          all'art.  1,  comma 2, concernente il personale delle Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per  la  funzione  pubblica,  del  tesoro e della difesa, o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale   partecipano,   nell'ambito  della  delegazione  del
          Ministro  della  difesa,  il  Capo  di Stato maggiore della
          difesa  o  suoi  delegati ed i rappresentanti del Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica).
              3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
          al  comma  1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
          ciascuna  organizzazione  sindacale.  Nelle delegazioni dei
          Ministeri  della  difesa e delle finanze di cui al comma 1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano  con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione del
          Consiglio  centrale  di  rappresentanza (COCER), in modo da
          consentire   la   rappresentanza   di  tutte  le  categorie
          interessate.".
              "Art.   7   (Procedimento).   -  1.  Le  procedure  per
          l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
          cui  all'art.  2  sono avviate dal Ministro per la funzione
          pubblica  almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza
          previsti  dai  precedenti decreti. Entro lo stesso termine,
          le  organizzazioni  sindacali  del personale delle Forze di
          polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e
          richieste  relative  alle  materie  oggetto delle procedure
          stesse.  Il  COCER  Interforze  puo' presentare nel termine
          predetto,  anche  separatamente  per  sezioni  Carabinieri,
          Guardia  di  finanza e Forze armate, le relative proposte e
          richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro
          della  difesa  e, per il Corpo della Guardia di finanza, al
          Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore
          della Difesa o del Comando generale corrispondente.
              1-bis.  Le  procedure  di  cui  all'art. 2 hanno inizio
          contemporaneamente   e   si  sviluppano  con  carattere  di
          contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
          sottoscrizione   dell'ipotesi  di  accordo  sindacale,  per
          quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
          e    della    sottoscrizione   dei   relativi   schemi   di
          provvedimento,  per  quanto  attiene le Forze di polizia ad
          ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
              2.  Al  fine  di  assicurare  condizioni di sostanziale
          omogeneita',  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica, in
          qualita' di presidente delle delegazioni di parte pubblica,
          nell'ambito  delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
          convocare,  anche  congiuntamente,  le delegazioni di parte
          pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
          Comandi  generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
          di  finanza  e  dei  COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
          organizzazioni    sindacali   rappresentative   sul   piano
          nazionale  delle  Forze di polizia ad ordinamento civile di
          cui al medesimo art. 2.
              3.   Le  trattative  per  la  definizione  dell'accordo
          sindacale  riguardante  le  Forze di polizia ad ordinamento
          civile  di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
          in   riunioni   cui   partecipano  i  rappresentanti  delle
          organizzazioni  sindacali  legittimate  a  parteciparvi  ai
          sensi  della  citata  disposizione  e  si concludono con la
          sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
              4.    Le    organizzazioni    sindacali    dissenzienti
          dall'ipotesi   di   accordo  di  cui  al  comma  3  possono
          trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
          sottoscrizione dell'accordo.
              5.  I  Lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento   riguardante   le   Forze   di   polizia  ad
          ordinamento  militare  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera
          b),  si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei
          Comandi  generali  dell'Arma  dei  carabinieri  e del Corpo
          della  Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive
          sezioni  COCER  e si concludono con la sottoscrizione dello
          schema di provvedimento concordato.
              6.  Le  Sezioni  Carabinieri  e  Guardia di finanza del
          Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di  cui  al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
          al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
          competenti,  le  loro  osservazioni  in  ordine al predetto
          schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
              7.  I  lavori  per  la  formulazione  dello  schema  di
          provvedimento  riguardante  le  Forze armate si svolgono in
          riunioni  cui  partecipano  i delegati dello stato maggiore
          della   Difesa   e  i  rappresentanti  del  COCER  (sezioni
          Esercito,  Marina  e  Aeronautica)  e  si concludono con la
          sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
              8.  Le  Sezioni  Esercito,  Marina  ed  Aeronautica del
          Consiglio  centrale  di rappresentanza, entro il termine di
          cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
          di  cui  al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
          al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri ed ai Ministri
          competenti  le  loro  osservazioni  in  ordine  al predetto
          schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
              9.   Per   la  formulazione  di  pareri,  richieste  ed
          osservazioni   sui   provvedimenti   in  concertazione,  il
          Consiglio  centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
          delibera  nei  comparti.  I comparti interessati sono due e
          sono  formati  rispettivamente  dai  delegati  con rapporto
          d'impiego  delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
          dai   delegati   con   rapporto   d'impiego  delle  Sezioni
          Carabinieri e Guardia di finanza.
              10.  L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
          gli  schemi  di  provvedimento  di  cui ai commi 5 e 7 sono
          corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
          del  personale  interessato,  i  costi  unitari e gli oneri
          riflessi    del    trattamento    economico,   nonche'   la
          quantificazione   complessiva   della   spesa,  diretta  ed
          indiretta,  ivi  compresa quella eventualmente rimessa alla
          contrattazione    decentrata,   con   l'indicazione   della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'  dei  predetti  atti,  prevedendo,  altresi',  la
          possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
          sospendere  l'esecuzione  parziale,  o  totale,  in caso di
          accertata  esorbitanza  dai  limiti  di spesa. Essi possono
          prevedere  la  richiesta  -  da  parte della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  o  delle organizzazioni sindacali
          firmatarie  ovvero  delle sezioni COCER, per il tramite dei
          rispettivi  Comandi  generali  o dello Stato maggiore della
          difesa  -  al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
          pubblico  impiego  (istituito presso il Consiglio nazionale
          dell'economia   e  del  lavoro  dall'art.  10  della  legge
          30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
          costi  esorbitanti  sulla base delle rilevazioni effettuate
          dalla  Ragioneria  generale  dello  Stato, dal Dipartimento
          della   funzione  pubblica  e  dall'Istituto  nazionale  di
          statistica.  Il  nucleo  si pronuncia entro quindici giorni
          dalla  richiesta.  L'ipotesi  di  accordo  sindacale  ed  i
          predetti  schemi  di provvedimento non possono in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria  e  nel  provvedimento  collegato,  nonche' nel
          bilancio.  In  nessun  caso  possono  essere previsti oneri
          aggiuntivi,  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di
          validita'  dei  decreti  del Presidente della Repubblica di
          cui   al   comma  11,  in  particolare  per  effetto  della
          decorrenza dei benefici a regime.
              11.  Il  Consiglio  dei Ministri, entro quindici giorni
          dalla    sottoscrizione,   verificate   le   compatibilita'
          finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
          6  e  8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
          le  Forze  di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
          provvedimento   riguardanti  rispettivamente  le  Forze  di
          polizia  ad  ordinamento  militare e le Forze armate, i cui
          contenuti  sono recepiti con i decreti del Presidente della
          Repubblica  di  cui  all'art.  1,  comma  2, per i quali si
          prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
              11-bis.  Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
          esercizio  del  controllo  preventivo  di  legittimita' sui
          decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
          integrativi,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 2, della legge
          14 gennaio  1994,  n.  20, le controdeduzioni devono essere
          trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
              12.  La disciplina emanata con i decreti dei Presidente
          della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
          per   gli   aspetti   normativi   e   biennali  per  quelli
          retributivi,  a  decorrere dai termini di scadenza previsti
          dai   precedenti   decreti,   e   conserva  efficacia  fino
          all'entrata in vigore dei decreti successivi.
              13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
          al    presente   decreto   non   vengano   definiti   entro
          centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
          il  Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
          della  Repubblica  nelle  forme  e  nei  modi stabiliti dai
          rispettivi regolamenti.".
              -  La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria
          per   il   2002),   indica   le   risorse  disponibili  per
          corrispondere i miglioramenti economici al personale.
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.".

      
Titolo II FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
                               Art. 2.
                   Ambito di applicazione e durata
  1.  Il  presente  titolo  si  applica  alla  Polizia ad ordinamento
civile.
  2.  Il  presente  titolo  concerne il periodo dal 1 gennaio 2002 al
31 dicembre  2005  per  la  parte  normativa,  dal  1 gennaio 2002 al
31 dicembre 2003 per la parte economica.
  3.  Dopo  un  periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data  di  scadenza  della  parte  economica  del presente decreto, al
personale   delle   Forze   di   polizia  ad  ordinamento  civile  e'
corrisposto,  a  partire dal mese successivo, un elemento provvisorio
della  retribuzione  pari al trenta per cento del tasso di inflazione
programmato,  applicato  ai  livelli  retributivi  tabellari vigenti,
inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di
vacanza  contrattuale,  detto  importo e' pari al cinquanta per cento
del  tasso  di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla
decorrenza  degli  effetti  economici  previsti dal nuovo decreto del
Presidente  della  Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera a), del decreto sulle procedure.

      
                  Nota all'art. 2:
              - L'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
          12 maggio  1995,  n.  195,  e'  riportato  nelle  note alle
          premesse.

      
                               Art. 3.
                           Nuovi stipendi
  1. Gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile,  stabiliti  dall'articolo 2  del  biennio  economico  Polizia
2000-2001,  sono  incrementati,  dal  1  gennaio 2002, delle seguenti
misure mensili lorde:


livello V        Euro ...  30,20
livello VI       Euro ...  32,10
livello VI-bis   Euro ...  33,60
livello VII      Euro ...  35,10
livello VII-bis  Euro ...  36,70
livello VIII     Euro ...  38,40
livello IX       Euro ...  42,20

  2.  Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003,
sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:


livello V        Euro ...  18,90
livello VI       Euro ...  20,00
livello VI-bis   Euro ...  21,00
livello VII      Euro ...  21,90
livello VII-bis  Euro ...  22,90
livello VIII     Euro ...  24,00
livello IX       Euro ...  26,30

  3.  I  valori  stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:


livello V        Euro ...   8.776,59
livello VI       Euro ...   9.675,07
livello VI-bis   Euro ...  10.379,57
livello VII      Euro ...  11.082,86
livello VII-bis  Euro ...  11.861,89
livello VIII     Euro ...  12.643,32
livello IX       Euro ...  14.437,35

  4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento
provvisorio   della   retribuzione   previsto,  in  caso  di  vacanza
contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Polizia
2000-2001.

      
                  Note all'art. 3:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio
          2001,   n.   140,  concerne  il  "recepimento  dell'accordo
          sindacale  per  le Forze di polizia ad ordinamento civile e
          del  provvedimento  di concertazione delle Forze di polizia
          ad  ordinamento  militare  relativi  al  biennio  economico
          2000-2001"; si trascrive il testo del relativo art. 2:
              "Art.  2  (Nuovi stipendi). - 1. Gli stipendi stabiliti
          dall'art.  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          16 marzo  1999,  n. 254, sono incrementati, a regime, delle
          seguenti misure mensili lorde:

          ---->
   Vedere tabelle a pag. 59 del S.O.  <----

              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  1,  comma 3, del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.
          140:
              "3.  Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza
          del  presente decreto, al personale di cui al comma 1 sara'
          corrisposto,  a  partire  dal  mese successivo, un elemento
          provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del
          tasso  di  inflazione  programmato,  applicato  ai  livelli
          retributivi   tabellari   vigenti,   inclusa   l'indennita'
          integrativa   speciale.  Dopo  ulteriori  tre  mesi,  detto
          importo  sara'  pari  al  cinquanta  per cento del tasso di
          inflazione  programmato  e  cessa  di  essere erogato dalla
          decorrenza  degli  effetti  economici  previsti  dal  nuovo
          decreto  del  Presidente  della Repubblica emanato ai sensi
          dell'art.  2,  comma  2, del decreto legislativo n. 195 del
          1995,  come  sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo
          31 marzo 2000, n. 129".

      
                               Art. 4.
                     Effetti dei nuovi stipendi
  1.  Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente  decreto  hanno  effetto  sulla  tredicesima mensilita', sul
trattamento  ordinario  di  quiescenza, normale e privilegiato, sulle
indennita'  di  buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente
sospeso,  come  previsto  dall'art.  82 dello statuto degli impiegati
civili  dello Stato o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo,
sulle  ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
compresi  la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i
contributi di riscatto.
  2.  I  benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti,  al  personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione,  nel  periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita'  di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
  3.    La    corresponsione    dei    nuovi    stipendi,   derivanti
dall'applicazione  del presente decreto, avviene in via provvisoria e
salvo  conguaglio,  ai  sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980,  n.  312,  in  materia  di  sollecita  liquidazione  del  nuovo
trattamento economico.
  4.  Gli  incrementi  stipendiali  di  cui  all'articolo 3 non hanno
effetto  sulla  determinazione  delle  misure orarie del compenso per
lavoro  straordinario.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2002 e' soppresso
l'articolo 5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987,  n.  150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei
seguenti importi lordi:

=====================================================================
    Livello     |        |Feriale|Festiva o notturna|Notturna festiva
=====================================================================
livello V       |Euro ...| 9,65  |      10,91       |     12,59
livello VI      |Euro ...| 10,26 |      11,60       |     13,39
livello VI-bis  |Euro ...| 10,74 |      12,14       |     14,00
livello VII     |Euro ...| 11,21 |      12,67       |     14,62
livello VII-bis |Euro ...| 11,71 |      13,24       |     15,27
livello VIII    |Euro ...| 12,27 |      13,87       |     16,01
livello IX      |Euro ...| 13,48 |      15,24       |     17,58

      
                  Note all'art. 4:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
          1957,   n.   3,   reca:  (Testo  unico  delle  disposizioni
          concernente  lo  statuto  degli  impiegati dello Stato). Si
          trascrive il testo dell'art. 82:
              "Art.  82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso
          e'  concesso  un assegno alimentare in misura non superiore
          alla  meta'  dello stipendio, oltre gli assegni per carichi
          di famiglia.".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  172, della legge
          11 luglio   1980,   n.   312   (Nuovo  assetto  retributivo
          funzionale del personale civile e militare dello Stato):
              "Art.  172  (Disposizioni per la sollecita liquidazione
          dei   nuovo   trattamento  economico).  -  Gli  uffici  che
          liquidano  gli  stipendi  sono  autorizzati a provvedere al
          pagamento   dei   nuovi   trattamenti   economici,  in  via
          provvisoria  e  fino  al  perfezionamento dei provvedimenti
          formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
          base  dei  dati  in  possesso  o  delle comunicazioni degli
          uffici  presso cui presta servizio il personale interessato
          relative  agli elementi necessari per la determinazione del
          trattamento stesso.".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 5 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 (Norme
          risultanti   dalla  disciplina  prevista  dall'accordo  del
          13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato):
              "Art.  5  (Lavoro  straordinario). - 1. A decorrere dal
          31 dicembre  1987, la misura oraria dei compensi per lavoro
          straordinario  e'  determinata maggiorando la misura oraria
          di  lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo
          per 156 i seguenti elementi retributivi:
                stipendio base iniziale di livello mensile;
                indennita' integrativa speciale in godimento nel mese
          di dicembre    dell'anno    precedente;          rateo   di
          tredicesima    mensilita',   relativo   ai   due   elementi
          precedenti.
              2.  La maggiorazione  e' pari al quindici per cento per
          lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro
          straordinario  prestato  nei  giorni  festivi  o  in orario
          notturno  ed  al cinquanta per cento per quello prestato in
          orario notturno festivo.
              3. Per orario notturno si intende quello che intercorre
          dalle   ore   22  di  un  giorno  alle  ore  6  del  giorno
          successivo.".

      
                               Art. 5.
                       Indennita' pensionabile
  1.   Le   misure  dell'indennita'  mensile  pensionabile  stabilite
dall'articolo 4  del biennio economico polizia 2000-2001 spettante al
personale   dei  ruoli  della  Polizia  ad  ordinamento  civile  sono
rideterminate,  a  decorrere  dalle  date  di  seguito  indicate, nei
seguenti importi mensili lordi:
    a) dal 1 gennaio 2002:

=====================================================================
                        Qualifiche                         |  Euro
=====================================================================
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate ...         |677,60
Commissario capo e qualifiche equiparate ...               |665,00
Commissario e qualifiche equiparate ...                    |659,00
Vice commissario e qualifiche equiparate ...               |632,20
Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate ...   |643,70
Ispettore capo e qualifiche equiparate ...                 |614,70
Ispettore e qualifiche equiparate ...                      |595,60
Vice ispettore e qualifiche equiparate ...                 |577,00
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate ...            |592,90
Sovrintendente e qualifiche equiparate ...                 |557,90
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate ...            |555,20
Assistente capo e qualifiche equiparate ...                |499,40
Assistente e qualifiche equiparate ...                     |454,60
Agente scelto e qualifiche equiparate ...                  |415,80
Agente e qualifiche equiparate ...                         |382,50

    b) dal 1 gennaio 2003:

=====================================================================
                        Qualifiche                         |  Euro
=====================================================================
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate ...         |716,00
Commissario capo e qualifiche equiparate ...               |702,70
Commissario e qualifiche equiparate ...                    |696,30
Vice commissario e qualifiche equiparate ...               |668,10
Ispettore superiore s.U.P.S e qualifiche equiparate ...    |680,20
Ispettore capo e qualifiche equiparate ...                 |649,60
Ispettore e qualifiche equiparate ...                      |629,40
Vice ispettore e qualifiche equiparate ...                 |609,70
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate ...            |626,50
Sovrintendente e qualifiche equiparate ...                 |589,50
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate ...            |586,60
Assistente capo e qualifiche equiparate ...                |527,70
Assistente e qualifiche equiparate ...                     |480,40
Agente scelto e qualifiche equiparate ...                  |439,40
Agente e qualifiche equiparate ...                         |404,20

      
                  Note all'art 5:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio
          2001,   n.   140,  concerne  il  "recepimento  dell'accordo
          sindacale  per  le Forze di polizia ad ordinamento civile e
          del  provvedimento  di concertazione delle Forze di polizia
          ad  ordinamento  militare  relativi  al  biennio  economico
          2000-2001"; si trascrive il testo del relativo art. 4:
              "Art.  4  (Indennita'  pensionabile).  -  1.  Le misure
          dell'indennita'  di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
          254,  sono rideterminate a decorrere dal 1 gennaio 2001 nei
          seguenti nuovi importi mensili lordi:

          ---->
   Vedere tabella a pag. 60 del S.O.  <----

      
                               Art. 6.
                   Indennita' integrativa speciale
  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2002 al personale inquadrato nel
livello    retributivo   settimo-bis   e'   attribuita   l'indennita'
integrativa speciale nella misura di euro 541,29 mensili lordi.

      
                               Art. 7.
                       Trattamento di missione
  1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio,
che  utilizzi  il  mezzo  aereo  o  altro  mezzo  non  di  proprieta'
dell'Amministrazione  senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata
una  somma  nel  limite  del  costo  del  biglietto  ferroviario.  Al
personale  autorizzato  i  rimborsi  vengono  effettuati  secondo  le
disposizioni vigenti in materia.
  2.  Al  personale  inviato  in  missione  compete  il  rimborso del
biglietto  ferroviario  di  1a classe, nonche' il rimborso del vagone
letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede.
In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo
fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
  3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono
rimborsate  le  spese  di  pernottamento  in misura pari alla tariffa
media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
  4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per
fatti  inerenti  al  servizio,  dinanzi  ad organi della Magistratura
ordinaria,  militare  o  contabile  ovvero  a  presentarsi  davanti a
consigli  o  commissioni  di  disciplina  o  di inchiesta, compete il
trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni
e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente   nel   caso   di  proscioglimento  o  di  assoluzione
definitiva.  Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate,
di  volta  in  volta,  a  richiesta,  salvo  ripetizione  qualora  il
procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a
titolo  doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche
al  personale  chiamato  a  comparire,  quale indagato o imputato per
fatti  inerenti  al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di
Paesi stranieri.
  5.  La maggiorazione  dell'indennita'  oraria di missione, prevista
dall'articolo 6,  comma  3, secondo quadriennio normativo Polizia, e'
rideterminata in euro 6,00 per ogni ora.
  6.  Al  personale  in  trasferta  che  dichiari  di non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai
sensi  della  vigente  normativa,  compete nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente,  ferma  restando  la misura del 40 per cento della diaria di
trasferta.
  7.  L'amministrazione  e' tenuta ad anticipare al personale inviato
in  missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio
e   pernottamento,   nel  limite  del  costo  medio  della  categoria
consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.
  8.  La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede
di  partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale
e  piu'  conveniente  per  l'amministrazione. Ove la sede di missione
coincida  con  la  localita'  di  abituale  dimora del dipendente, al
personale  compete  il  rimborso  documentato delle spese relative ai
pasti consumati.
  9.    L'amministrazione,   a   richiesta   dell'interessato,   puo'
preventivamente   autorizzare,  oltre  al  rimborso  delle  spese  di
viaggio,  la  corresponsione  a  titolo  di  rimborso  di  una  somma
forfettaria  di  euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in
alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito
delle  risorse  allo  scopo  assegnate  sui  pertinenti  capitoli  di
bilancio. Il rimborso forfettario non puo' essere concesso qualora il
personale  fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione.
A  richiesta  e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e dell'85
per cento della somma forfettaria.
    10.  A decorrere dal 1 gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento
civile,  impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi,
il  limite  di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella
medesima  localita',  previsto  dall'articolo 1, comma 3, della legge
26 luglio 1978, n. 417, e' elevato a trecentosessantacinque giorni.
  11.  Al  personale comunque inviato in missione compete altresi' il
rimborso,   nell'ambito   delle  risorse  allo  scopo  assegnate  sui
pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto
urbano  o  dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o
comunque  per  impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare
tipologia   di   servizio   nei   casi   preventivamente  individuati
dall'amministrazione.
  12.  I  visti  di  arrivo  e  di  partenza del personale inviato in
missione  presso  strutture  diverse da quelle dell'amministrazione o
delle  altre  Forze  di  polizia  sono  attestati  con  dichiarazione
dell'interessato sul certificato di viaggio.
  13. Fermo restando quanto stabilito al comma 10 le disposizioni del
presente  articolo hanno  efficacia  a decorrere dal primo giorno del
mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

      
                  Note all'art. 7:
              -  La  legge  18 dicembre  1973,  n.  836, e successive
          modificazioni,  reca:  (Trattamento economico di missione e
          di trasferimento dei dipendenti statali).
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  6,  comma 3, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
          254:
              "3.   Al  personale  inviato  in  servizio  fuori  sede
          compete,    limitatamente    alla   durata   del   viaggio,
          l'indennita'  oraria  di  missione maggiorata di lire 2.500
          per  ogni  ora,  a  condizione  che il personale stesso sia
          impiegato   oltre   la   durata   del   turno  giornaliero.
          Tale maggiorazione  non  e'  cumulabile con il compenso per
          lavoro  straordinario.  La  spesa derivante dall'incremento
          deve  essere  contenuta dalle singole Amministrazioni negli
          ordinari stanziamenti di bilancio".
              - La   legge  26 luglio  1978,  n.  417,  e  successive
          modificazioni,  reca: Adeguamento del trattamento economico
          di  missione  e di trasferimento dei dipendenti statali. Se
          ne trascrive l'art. 1 comma 3:
              "3.   Il  trattamento  previsto  dal  primo  comma  del
          presente  articolo  cessa  dopo  i  primi  duecentoquaranta
          giorni di missione continuativa nella medesima localita'".

      
                               Art. 8.
               Trattamento economico di trasferimento
  1.   L'Amministrazione,   ove  non  disponga  di  mezzi  idonei  ad
effettuare  il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti
trasferiti  d'ufficio,  previsto  dall'art.  19, comma 8, della legge
sulle   missioni,  provvede  a  stipulare  apposite  convenzioni  con
trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico
dell'Amministrazione  anche  per  la  parte eccedente i 40 quintali e
fino ad un massimo di 80 quintali.
  2.  Il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di
servizio,  ne  abbia  titolo  in  relazione all'incarico ricoperto ed
abbia   presentato   domanda   per   ottenerlo,  ove  prevista,  puo'
richiedere,  dietro presentazione di formale contratto di locazione o
di  fattura  quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un
importo   massimo  di  euro  775,00  mensili,  fino  all'assegnazione
dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a
tre mesi.
  3.  Nelle  stesse  condizioni  indicate  al comma 2 il personale ha
facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto
in  relazione  alla  elevazione  proporzionale dei mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
  4.    A    richiesta    dell'interessato   il   rimborso   previsto
dall'articolo 1,  comma  3,  della  legge  29 marzo 2001, n. 86, puo'
essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi
restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
  5.  Al  personale  con famiglia a carico trasferito d'autorita' che
non  fruisca  dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici
di  alloggi  forniti  dall'Amministrazione,  e'  dovuta  in  un'unica
soluzione,  all'atto  del  trasferimento  del  nucleo familiare nella
nuova  sede  di  servizio,  o  nelle  localita' viciniori consentite,
un'indennita'  di euro 1.500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella
misura  di  euro  775,00  al  personale  senza famiglia a carico o al
seguito.
  6.  Il  personale  trasferito all'estero puo' optare, mantenendo il
diritto  alle  indennita'  ed  ai  rimborsi  previsti dalla normativa
vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio
eletto nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede di servizio
all'estero.
  7.  In  caso  di  assunzione  e  rilascio  di  alloggio di servizio
connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma
1,  per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad
altro  alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di
servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
  8.   Le   disposizioni   del   presente  articolo si  applicano  ai
trasferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto.

      
                  Note all'art. 8:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 19, comma 8 della
          legge 18 dicembre 1973, n. 836:
              "8.  Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia
          compiuto      con      mezzi      forniti     gratuitamente
          dall'amministrazione,  al dipendente trasferito non compete
          alcuna indennita' chilometrica.".
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
          29 marzo  2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale
          delle Forze armate e delle Forze di polizia):
              3.  Il  personale  che  non fruisce nella nuova sede di
          alloggio  di servizio puo' optare, in luogo del trattamento
          di  cui  al  comma  1, per il rimborso del 90 per cento del
          canone  mensile  corrisposto per l'alloggio privato fino ad
          un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo
          non  superiore  a  trentasei  mesi.  Al  rimborso di cui al
          presente  comma  si  applica  l'art. 48, comma 5, del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

      
                               Art. 9.
                           Servizi esterni
  1.  A  decorrere  dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il compenso giornaliero
corrisposto  al personale impiegato nei servizi esterni di durata non
inferiore  a  tre ore, secondo le modalita' di cui all'articolo 9 del
primo  quadriennio  normativo  Polizia, e all'articolo 11 del secondo
quadriennio  normativo Polizia, e' rideterminato nella misura di euro
6,00.

      
                  Note all'art. 9:
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
          1995,   n.   395,   recante  il  "recepimento  dell'accordo
          sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle
          Forze  di  polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato,
          Corpo  di  polizia  penitenziaria  e  Corpo forestale dello
          Stato)  e  del provvedimento di concertazione del 20 luglio
          1995   riguardante  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare  (Arma  dei  carabinieri  e Corpo della guardia di
          finanza)". Se ne trascrive l'art. 9:
              "Art. 9 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede). -
          1.  A  decorrere dal 1 novembre 1995 al personale impiegato
          nei  servizi  esterni,  organizzati  in turni sulla base di
          ordini   formali   di  servizio,  ivi  compresi  quelli  di
          vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal
          personale  del  Corpo forestale dello Stato, e' corrisposto
          un compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde.
              2.  Il  compenso  di  cui  al  comma 1 compete anche al
          personale  del  Corpo di polizia penitenziaria impiegato in
          servizi  organizzati in turni, sulla base di ordini formali
          di  servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in
          altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati.
              3.   A   decorrere   dal  1  novembre  1995  le  misure
          dell'indennita'  di ordine pubblico in sede di cui all'art.
          5  della  legge  27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate
          dall'art.  3  della  legge  5 agosto  1978,  n.  505,  sono
          incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno".
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 16 marzo
          1999,  n.  254, reca il "recepimento dell'accordo sindacale
          per  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e del
          provvedimento  di  concertazione  delle Forze di polizia ad
          ordinamento  militare  relativi  al  quadriennio  normativo
          1998-2001   ed  al  biennio  economico  1998-1999".  Se  ne
          trascrive l'art. 11:
              "Art.  11 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
          -  1. A decorrere dal 1 giugno 1999 il compenso giornaliero
          di  cui  all'art.  9,  comma  1, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  31 luglio  1995,  n.  395,  e' esteso al
          personale  delle forze di polizia ad ordinamento civile che
          eserciti   precipuamente   attivita'   di  tutela,  scorta,
          traduzione,  vigilanza,  lotta  alla  criminalita', nonche'
          tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni,
          impiegato  in  turni  e  sulla  base  di  ordini formali di
          servizio  svolti  all'esterno  degli Uffici o presso enti e
          strutture di terzi.
              2.   A   decorrere   dal   1  gennaio  1999  le  misure
          dell'indennita'  di ordine pubblico in sede di cui all'art.
          5  della  legge  27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate
          dall'art.  3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, e dall'art.
          9,  comma  3,  del  decreto del Presidente della Repubblica
          31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di L. 1.000 lorde
          per ogni turno".

      
                              Art. 10.
                    Indennita' di ordine pubblico
  1.   L'indennita'   di   ordine   pubblico   fuori   sede   di  cui
all'articolo 10,  comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno  1990,  n. 147, e' corrisposta per ciascun turno di servizio
giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di
euro 26,00.
  2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c),
d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1.
  3.  L'indennita'  di  ordine  pubblico  in  sede e' corrisposta per
ciascun  turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro
ore, nella misura unica di euro 13,00.
  4.  Le  indennita'  di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al
personale   che,  a  seguito  di  infermita'  o  lesioni  traumatiche
verificatesi  nel  corso ed a causa del servizio, non puo' completare
il previsto turno di quattro ore.
  5.   Le   disposizioni  del  presente  articolo hanno  efficacia  a
decorrere  dal  primo giorno del mese successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto.

      
                  Note all'art. 10:
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 giugno
          1990, n. 147, reca il "regolamento per il recepimento delle
          norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del
          22 dicembre  1989 concernente il personale della Polizia di
          Stato"; se ne trascrive l'art. 10:
              "Art.  10 (Indennita' di ordine pubblico fuori sede). -
          1.  Al  personale  della  Polizia  di  Stato,  comandato in
          servizio di ordine pubblico fuori sede in maniera isolata o
          collettiva, compete, in sostituzione dell'indennita' di cui
          all'art. 1 della legge 31 maggio 1975, n. 201, e successive
          modificazioni ed integrazioni, un'indennita' giornaliera di
          ordine pubblico fuori sede nelle seguenti misure:
                a) livello  V,  VI, VI-bis, VII, VIII ed VIlI-bis: L.
          40.000;
                b) livello IV: L. 30.000.
              2.  Ai fini della corresponsione dell'indennita' di cui
          al comma 1:
                a) le  frazioni  del  servizio  di ordine pubblico di
          quattro   o   piu'   ore  comportano  l'attribuzione  della
          indennita'  di ordine pubblico fuori sede in misura intera;
          per  le  frazioni,  aventi  durata inferiore a quattro ore,
          l'indennita'  e'  dovuta  in ragione di un ventiquattresimo
          per ogni ora di servizio di ordine pubblico fuori sede;
                b) l'indennita'  compete  per  il  servizio di ordine
          pubblico   in  localita'  poste  in  comune  diverso  dalla
          ordinaria sede di servizio;
                c) l'indennita' non e' cumulabile con l'indennita' di
          marcia e con il trattamento economico di missione;
                d) in   caso   di   servizio   che  non  comporta  il
          pernottamento fuori sede, l'indennita' di cui al comma 1 e'
          ridotta del trenta per cento;
                e) il  personale in servizio di ordine pubblico fuori
          sede   e'   obbligato   a   consumare   il   vitto  fornito
          dall'amministrazione  e  ad  alloggiare,  in locale messo a
          disposizione dalla stessa amministrazione.
              3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto
          dal 1 giugno 1990".

      
                              Art. 11.
                          Specializzazioni
  1.  L'istituzione  di  nuove  specializzazioni puo' essere proposta
anche in sede di accordo nazionale quadro.
  2. Con lo stesso accordo possono essere definiti criteri di massima
per  la  determinazione  dei compensi relativi a servizi aggiuntivi a
favore  di  soggetti  pubblici  o  privati  in  forza  di  specifiche
convenzioni con l'Amministrazione della pubblica sicurezza.

      
                              Art. 12.
    Indennita' di presenza notturna e festiva ed altre indennita'
  1.  A  decorrere  dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto al personale impiegato in
turni  di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita'
di  cui  all'articolo 8,  comma  1,  del  biennio  economico  Polizia
2000-2001  e'  rideterminata  nella  misura  lorda  di  euro 4,10 per
ciascuna ora.
  2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare
servizio  in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre,
Capodanno,   Pasqua,  lunedi'  di  Pasqua,  1  maggio,  Ferragosto  e
2 giugno,  il  compenso  di  cui  al comma 2 dell'art. 12 del secondo
quadriennio  normativo Polizia e' rideterminato nella misura lorda di
euro 40,00.
  3.  A  decorrere  dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto, al personale del Corpo di
polizia  penitenziaria  impiegato  in  servizi  organizzati in turni,
sulla  base  di  ordini  formali  di  servizio,  di  sorveglianza, di
traduzione  o  di  piantonamento  di  detenuti  sottoposti  al regime
previsto  dall'articolo 41-bis  della  legge  26 giugno 1975, n. 354,
compete un compenso per ogni turno giornaliero pari ad euro 12,00 non
cumulabile con l'indennita' per servizi esterni.
  4.  Con  la medesima decorrenza di cui al comma 3, al personale del
Corpo  forestale  dello Stato preposto all'attivita' di controllo del
territorio  in  zone  montane,  site  al  di  sopra  di  700 metri di
altitudine, compete un compenso aggiuntivo per ogni turno giornaliero
pari ad euro 2,50.

      
                  Note all'art. 12:
              - Il  testo  dell'art.  8,  del  decreto del Presidente
          della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e' il seguente:
                "Art.  8 (Indennita' di presenza notturna e festiva).
          -  1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 al personale impiegato
          in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore
          6, l'indennita' di cuiall'art. 12, comma 1, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  16 marzo  1999,  n.  254, e'
          rideterminata  nella  misura lorda di L. 6.000 per ciascuna
          ora.
              2.  A  decorrere  dal  1  gennaio 2001 al personale che
          presta  servizio  in  un giorno festivo l'indennita' di cui
          all'arti. 8,  comma  2,  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  10 maggio  1996, n. 359, e' rideterminata nella
          misura lorda di L. 19.000 per ogni turno".
              - Il  testo  dell'art.  12,  del decreto del Presidente
          della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' il seguente:
                "Art. 12 (Indennita' di presenza notturna e festiva).
          -   1. A  decorrere  dal  30 novembre  1999,  al  personale
          impiegato  in  turno di servizio che si effettua tra le ore
          22  e  le ore 6, l'indennita' di cui al comma 1 dell'art. 8
          del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996
          e rideterminata nella misura lorda di L. 3.000 per ciascuna
          ora.
                2. A  decorrere  dal  lo  gennaio  1999, al personale
          chiamato  a  prestare servizio in attivita' di istituto nei
          giorni  di  Natale, 26 dicembre, capodanno, Pasqua, lunedi'
          di  Pasqua,  1  maggio  e ferragosto, il compenso di cui al
          comma  3  dell'art.  8  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  n.  359  del  1996,  in  luogo  dell'indennita'
          festiva  di  cui  al  comma  2  del  predetto  articolo, e'
          rideterminato nella misura lorda di lire 63.000".
              - La   legge   26 luglio  1975,  n.  354,  reca  "norme
          sull'ordinamento  penitenziario  e sullesecone delle misure
          privative e limitative della liberta'"; si trascrive l'art.
          41-bis della legge:
              "Art.  41-bis  (Situazioni  di emergenza). - 1. In casi
          eccezionali  di  rivolta  o  di  altre  gravi situazioni di
          emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di
          sospendere  nell'istituto  interessato  o  in parte di esso
          l'applicazione  delle  normali  regole  di  trattamento dei
          detenuti  e  degli  internati.  La  sospensione deve essere
          motivata  dalla  necessita'  di  ripristinare l'ordine e la
          sicurezza   e  ha  la  durata  strettamente  necessaria  al
          conseguimento del fine suddetto.
              2.  Quando  ricorrano  gravi  motivi  di  ordine  e  di
          sicurezza   pubblica,   anche   a  richiesta  del  Ministro
          dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresi'
          la  facolta'  di  sospendere,  in  tutto  o  in  parte, nei
          confronti  dei  detenuti  per  taluno dei delitti di cui al
          comma  1  dell'art.  4-bis,  l'applicazione delle regole di
          trattamento  e degli istituti previsti dalla presente legge
          che  possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di
          ordine e di sicurezza.
              2-bis. Sui reclami avverso i provvedimenti del Ministro
          di  grazia  e  giustizia  emessi  a  norma  del  comma 2 e'
          competente  a  decidere il tribunale di sorveglianza che ha
          giurisdizione  sull'istituto cui il condannato, l'internato
          o  l'imputato  e'  assegnato;  tale  competenza resta ferma
          anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei motivi
          indicati nell'art. 42".

      
                              Art. 13.
  Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione,
       di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'.
  1.    Ferme    restando    le    vigenti    disposizioni   relative
all'equiparazione  tra  i  gradi  e le qualifiche del personale delle
Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego
operativo  per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e
di  imbarco,  nonche' le relative indennita' supplementari attribuite
al  personale  delle  forze  di  polizia  ad ordinamento civile, sono
rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le
vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi
ed  alle maggiorazioni  vigenti  per  il personale delle Forze armate
impiegato nelle medesime condizioni operative.
  2.  Al  personale  delle  Forze  di  polizia  ad ordinamento civile
destinatario  dell'indennita'  di  impiego operativo per attivita' di
aeronavigazione  e  di  volo, al fine di riequilibrare il trattamento
economico  connesso  con  la  specifica responsabilita' operativa nel
quadro  generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete
un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui
alla  tabella  1  allegata  al  presente  decreto.  Detto  emolumento
compete,   all'atto   del   passaggio  alla  qualifica  o  anzianita'
superiore,   nella  misura  corrispondente  alla  nuova  qualifica  o
anzianita'.
  3. Ai fini della prevista corresponsione dell'indennita' di comando
navale  per  il  personale  che  riveste  funzioni  e responsabilita'
corrispondenti  al  comando  di  singole  unita'  o  gruppi di unita'
navali,   di   cui   all'articolo 10  della  legge  sulle  indennita'
operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con
determinazione  delle singole Amministrazioni interessate di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  4.  Ai  direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad
ordinamento civile e' attribuita l'indennita' richiamata al comma 3.
  5. L'indennita' di imbarco di cui all'articolo 3, comma 18-bis, del
decreto-legge    21 settembre   1987,   n.   387,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' pensionabile
secondo  le misure e modalita' stabilite dalla legge sulle indennita'
operative.
  6.  Al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto di
abilitazione  al lancio con il paracadute, in servizio in qualita' di
paracadutista  presso  il  Nucleo  operativo  centrale  di sicurezza,
spetta l'indennita' di aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge
sulle  indennita' operative, ferme restando le vigenti percentuali di
cumulo  tra  le  diverse  indennita', nelle misure e con le modalita'
previste per il personale delle Forze armate.
  7.  Al  personale della Polizia ad ordinamento civile, imbarcato su
unita'  di  altura, compete secondo le modalita' vigenti l'indennita'
mensile  di imbarco di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle
indennita'  operative  percepita  dal  personale  in  forza presso il
Comando  forze  da  pattugliamento  per  la  sorveglianza e la difesa
costiera (COMFORPAT).
  8.  Le  misure  mensili  dell'indennita'  di  imbarco previste alle
lettere  a) e b) della tabella "A" allegata al decreto del Presidente
della  Repubblica  11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti
in  data  12  dicembre  1988, registro n. 59/Finanze, foglio n. 173 -
sono elevate al 55 per cento.

      
                  Note all'art. 13:
              - La  legge 23 marzo 1983, n. 78, reca "l'aggiornamento
          della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita'
          operative  del  personale militare"; se ne trascrive l'art.
          10:
              "Art.  10  (Indennita' supplementare di comando navale,
          di  mancato  alloggio  e di fuori sede). - Agli ufficiali e
          sottufficiali     dell'Esercito,     della     Marina     e
          dell'Aeronautica  quando  in  comando  di  singole unita' o
          gruppi   di   unita'  navali  spetta,  per  il  periodo  di
          percezione dell'indennita' di cui all'art. 4, un'indennita'
          supplementare mensile di comando navale nella misura del 30
          per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in
          relazione  al  grado  e all'anzianita' di servizio militare
          dall'annessa  tabella  I, escluse le maggiorazioni indicate
          alle note a) e b) della predetta tabella.
              L'indennita' di cui al comma precedente spetta altresi'
          agli  ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina
          e dell'Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni
          e   responsabilita'  corrispondenti.  I  destinatari  della
          predetta  indennita'  saranno  determinati, su proposta del
          capo   di  stato maggiore  della  difesa  con  decreto  del
          Ministro  della  difesa  da  emanare  di  concerto  con  il
          Ministro   del   tesoro.  Agli  ufficiali  e  sottufficiali
          dell'Esercito,  della  Marina e dell'Aeronautica, imbarcati
          su  navi  in  armamento  o  in  riserva  quando non possono
          alloggiare a bordo della propria unita', limitatamente alle
          giornate  in  cui  debbono  prendere  alloggio  a terra non
          fornito    dall'amministrazione,    spetta    un'indennita'
          supplementare  di mancato alloggio nella misura mensile del
          70  per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita
          in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare
          dall'annessa  tabella  I, escluse le maggiorazioni indicate
          alle  note  a) e b) della predetta tabella; tale indennita'
          e' dovuta anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su
          navi in allestimento, quando non possono alloggiare a bordo
          della  nave  appoggio,  e  agli  ufficiali  e sottufficiali
          imbarcati   su   navi   in  armamento  quando  non  possono
          raggiungere il bordo perche' la nave e' in crociera, sempre
          che non spetti l'indennita' di missione.
              Agli  ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della
          Marina  e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e
          in  allestimento  e' corrisposta nei giorni di navigazione,
          purche'  di  durata  non  inferiore  a  8 ore continuative,
          l'indennita'  supplementare  di  fuori  sede  nella  misura
          mensile  del  180  per  cento  dell'indennita'  di  impiego
          operativo  stabilita in relazione al grado e all'anzianita'
          di   servizio  militare  dall'annessa  tabella  I,  escluse
          le maggiorazioni  indicate alle note a) e b) della predetta
          tabella. Tale indennita' e' corrisposta altresi' nei giorni
          di  sosta  quando  la  nave  si  trova  fuori dalla sede di
          assegnazione, per un massimo di sessanta giorni consecutivi
          a decorrere dall'ultima navigazione effettuata.
              L'indennita' di cui al comma precedente e' corrisposta,
          con le stesse limitazioni e modalita', nella misura mensile
          di  L. 90.000 ai graduati e militari di truppa volontari, a
          ferma  speciale  o raffermati dell'Esercito, della Marina e
          dell'Aeronautica  e  di L. 60.000 ai graduati e militari di
          truppa in servizio di leva nelle predette forze armate".
              - Il   decreto-legge   21   settembre   1987,  n.  387,
          convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo
          comma,  legge  20 novembre 1987, n. 472, reca la "copertura
          finanziaria  del  decreto  del  Presidente della repubblica
          10 aprile   1987,   n.   150,  di  attuazione  dell'accordo
          contrattuale  triennale relativo al personale della Polizia
          di  Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia"; se ne
          trascrive l'art. 3, comma 18-bis:
              "18-bis Al personale della Guardia di finanza competono
          le  indennita'  di  cui  agli  articoli  4 e 10 della legge
          23 marzo  1983,  n.  78,  secondo  misure  e  modalita' che
          saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica
          da  emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto.
          Dette  indennita'  sono cumulabii, nella misura massima del
          50  per  cento  per quella prevista dall'art. 4 della legge
          23 marzo  1983,  n.  78,  e  nella misura intera per quelle
          previste   dall'art.   10   della   medesima   legge,   con
          l'indennita'  mensile  pensionabile  di  cui  alla  legge 1
          aprile 1981, n. 121".
              - Si  trascrive  l'art. 5 della legge 23 marzo 1983, n.
          78:
              "Art.   5   (Indennita'  di  aeronavigazione).  -  Agli
          ufficiali  e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma
          aeronautica  spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione
          nelle  misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa
          tabella  II,  in  relazione al tipo di aeromobile sul quale
          svolgono   l'attivita'   di   volo.   Tale   indennita'  e'
          corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito
          e  della  Marina,  in  possesso  del  brevetto  militare di
          pilota, assegnati per svolgere attivita' di volo ai reparti
          di  volo  dell'Esercito,  della  Marina e dell'Aeronautica,
          nonche'   a   quelli  assegnati  agli  organi  di  comando,
          addestrativi  e  logistici  preposti all'attivita' aerea di
          ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo
          d'armata    e    di   divisione   dell'Esercito   e   gradi
          corrispondenti   della   Marina  in  possesso  di  brevetto
          militare  di  pilota  la  stessa  indennita' e' corrisposta
          soltanto  quando  sono  direttamente  preposti a comandi di
          unita' aeree.
              Agli  ufficiali  e  ai  sottufficiali dell'Aeronautica,
          dell'Esercito e della Marina impiegati a bordo di aviogetti
          supersonici   biposto  da  combattimento  con  funzioni  di
          operatore   di   sistema  spetta  l'indennita'  mensile  di
          aeronavigazione  nelle  misure  stabilite  dalla  colonna 2
          della  annessa  tabella  II.  Agli ufficiali dell'Esercito,
          della  Marina  e  dell'Aeronautica osservatori, in possesso
          del  relativo  brevetto militare, assegnati per l'attivita'
          di  volo  a  reparti  di volo dell'Esercito, della Marina e
          dell'Aeronautica,   spetta   la   indennita'   mensile   di
          aeronavigazione  nella  misura  stabilita  dalla  colonna 4
          dell'annessa tabella II.
              Agli  ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della
          Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare
          di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in
          qualita'  di  paracadutista  presso  unita'  paracadutisti,
          spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nelle misure
          stabilite  dalla colonna 3 dell'annessa tabella II, tenendo
          conto  unicamente  dell'anzianita'  di  effettivo  servizio
          presso le anzidette unita', in funzione di paracadutista.
              Ai  graduati  e  ai  militari di truppa in possesso del
          brevetto   militare   di   paracadutista,   nelle  medesime
          condizioni  di  impiego  di  cui  al  comma  precedente, e'
          corrisposta  un'indennita' mensile di aeronavigazione nella
          misura di L. 160.000 per quelli dell'Esercito, della Marina
          e  dell'Aeronautica  e  di  L. 80.000,  cumulabili,  con le
          indennita'  per  il  servizio di istituto di cui alla legge
          23 dicembre  1970, n. 1054, e successive modificazioni, per
          quelli dell'Arma dei carabinieri.
              Agli  ufficiali,  ai  sottufficiali  e  ai  graduati  e
          militari   di   truppa   dell'Esercito,   della   Marina  e
          dell'Aeronautica,  in  possesso  del  brevetto  militare di
          paracadutista,  che  non  siano  in  servizio presso unita'
          paracadutisti,  ma  che  svolgano  l'attivita'  annuale  di
          allenamento  con il paracadute stabilita con determinazione
          ministeriale,  e' dovuta per una volta nell'anno solare una
          mensilita'  dell'indennita'  percepita  nell'ultimo mese di
          effettivo  servizio  presso le predette unita' ai sensi dei
          commi quarto e quinto del presente articolo".
              - Si  trascrive  l'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n.
          78:
              "Art.  4 (Indennita' di imbarco). - Agli ufficiali e ai
          sottufficiali     della     Marina,     dell'Esercito     e
          dell'Aeronautica   imbarcati   su  navi  di  superficie  in
          armamento  o  in  riserva  iscritte nel quadro del naviglio
          militare spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura
          del  170  per  cento  dell'indennita'  di impiego operativo
          stabilita  dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per
          l'ufficiale  o  sottufficiale  dello  stesso  grado o della
          stessa    anzianita'    di   servizio   militare,   escluse
          le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella
          I.
              Agli   ufficiali   e  ai  sottufficiali  della  Marina,
          dell'Esercito  e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili
          spetta  l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 220
          per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita dal
          primo  comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o
          sottufficiale  dello stesso grado e della stessa anzianita'
          di  servizio  militare,  escluse  le maggiorazioni indicate
          nella nota b) dell'annessa tabella I.
              Agli  allievi  delle accademie militari e ai graduati e
          militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati
          della   Marina,   dell'Esercito   e   dell'Aeronautica   e'
          corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di
          L.  90.000  quando  imbarcati  su  navi  di  superficie  in
          armamento  o in riserva e di L. 140.000 quando imbarcati su
          sommergibli.
              Ai  graduati  e  militari di truppa in servizio di leva
          della   Marina,   dell'Esercito   e   dell'Aeronautica   e'
          corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di
          L.  36.000  quando  imbarcati  su  navi  di  superficie  in
          armamento  o  in riserva e di L. 90.000 quando imbarcati su
          sommergibli.
              Le indennita' di cui ai precedenti commi spettano anche
          al   personale   imbarcato  su  navi  di  superficie  o  su
          sommergibili  in  allestimento,  ancorche' non iscritti nel
          quadro  del  naviglio  militare,  a  partire  dalla data di
          inizio delle prove di moto".
              - Si  riporta  la  tabella A del decreto del Presidente
          della  Repubblica  11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte
          dei conti in data 12 dicembre 1988; registro n. 59/Finanze,
          foglio n. 173:

          ---->
   Vedere tabella a pag. 63 del S.O.  <----

      
                              Art. 14.
          Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
  1.  Per  ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico
per  l'efficienza  dei  servizi istituzionali, di cui all'articolo 14
del  secondo  quadriennio  normativo  Polizia  e  all'articolo 11 del
biennio  economico  Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato,
come  da  tabella  "A"  allegata  al presente decreto, dalle seguenti
risorse economiche:
    a) per  gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16,
comma  2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola
Amministrazione;
    b) per   gli   anni   2002   e   2003   dalle   somme   derivanti
dall'applicazione dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto.
  2.  Le  somme destinate al fondo e non utilizzate nell'esercizio di
competenza  sono  riassegnate,  per  le  medesime esigenze, nell'anno
successivo.

      
                  Note all'art. 14:
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 14 del decreto del
          Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254:
              "Art.   14   (Fondo   per   l'efficienza   dei  servizi
          istituzionali).   -   1.  Per  ogni  forza  di  polizia  ad
          ordinamento   civile  e'  costituito  un  Fondo  unico  per
          l'efficienza  dei  servizi  istituzionali  alimentato dalle
          seguenti risorse economiche:
                a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento
          dello  0,8  per  cento  di  cui all'art. 2, comma 10, della
          legge 23 dicembre 1998, n. 449;
                b)  i  risparmi di spesa e di gestione nelle misure e
          nei  limiti  previsti  dall'art.  43,  comma 7, della legge
          27 dicembre 1997, n. 449;
                c) le  risorse provenienti da specifiche disposizioni
          normative    che    destinano   risparmi   per   promuovere
          miglioramenti nell'efficienza dei servizi;
                d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1%
          per  il  1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli
          stanziamenti  relativi ai compensi per lavoro straordinario
          previsti negli appositi capitoli di bilancio;
                e) l'importo  pro-quota  di  cui al comma 2 dell'art.
          10".
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 11 del decreto del
          Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140:
              "Art.   11   (Fondo   per   l'efficienza   dei  servizi
          istituzionali).   -   1.  Per  ogni  forza  di  polizia  ad
          ordinamento  civile  il  Fondo  unico  per l'efficienza dei
          servizi  istituzionali,  di cui all'art. 14 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  16 marzo  1999,  n.  254, e'
          incrementato:
                a) per   l'anno  2001  dall'importo  derivante  dalla
          riduzione  di  un  ulteriore 3 per cento degli stanziamenti
          dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;
                b) per  gli  anni  2000  e  2001  dalle  somme di cui
          all'art.  19  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488,  e
          all'art.  50  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388, di
          pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella
          I  allegata  al  presente  decreto.  Tali  somme,  ove  non
          utilizzate  nell'esercizio  di competenza, sono riassegnate
          per le medesime esigenze nell'anno successivo.".
              - La  legge 28 dicembre 2001, n. 448 reca "disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2002)"; si trascrive l'art. 16:
              "Art.  16  (Rinnovi  contrattuali).  -  1  . Ai fini di
          quanto   disposto   dall'art.  48,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003
          gli  oneri  posti  a  carico del bilancio statale derivanti
          dalla  contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le
          risorse   da  destinare  alla  contrattazione  integrativa,
          comportanti  ulteriori  incrementi nel limite massimo dello
          0,5  per  cento  per  ciascuno degli anni del biennio, sono
          quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro
          per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno
          degli  anni  2003  e  2004.  Tali risorse sono ripartite ai
          sensi  dell'art.  48 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  fermo  restando che quanto disposto dall'art. 24,
          comma  3,  del  citato  decreto  legislativo  si  applica a
          decorrere  dalla  data  di definizione della contrattazione
          integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo
          art.  24,  comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli
          incarichi  sono  conferiti.  Restano a carico delle risorse
          dei  fondi  unici  di amministrazione, e comunque di quelle
          destinate   alla   contrattazione  integrativa,  gli  oneri
          relativi  al  passaggi all'interno delle aree in attuazione
          del nuovo ordinamento del personale.
              2.    Le   somme   occorrenti   per   corrispondere   i
          miglioramenti  economici  al rimanente personale statale in
          regime  di  diritto  pubblico  sono  determinate  in 454,08
          milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro
          per   ciascuno  degli  anni  2003  e  2004,  con  specifica
          destinazione,  rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e
          784,92  milioni di euro per il personale delle Forze armate
          e  delle  Forze  di  polizia  di cui al decreto legislativo
          12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.
              3.  Per  la  prosecuzione delle iniziative dirette alla
          valorizzazione  professionale  del  personale docente della
          scuola,  ed  in  aggiunta  a  quanto  previsto dal comma 1,
          l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede
          di  contrattazione  integrativa,  e' incrementato di 108,46
          milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2002. Il predetto
          fondo  e'  incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni
          di   euro  e,  a  decorrere  dall'anno  2004,  della  somma
          complessiva  di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al
          conseguimento   delle   economie   derivanti  dal  processo
          attuativo  delle  disposizioni  contenute  nei  commi 1 e 4
          dell'art.  22  della  presente legge. Eventuali economie di
          spesa,   da   verificarsi   annualmente,   derivanti  dalla
          riduzione   della   consistenza   numerica   del  personale
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,  non conseguenti a
          terziarizzazione    del   servizio,   sono   destinate   ad
          incrementare  le  risorse per il trattamento accessorio del
          medesimo  personale.  Un'ulteriore  somma  di 35 milioni di
          euro  per  l'anno 2002 e' destinata, secondo i criteri e le
          modalita'  fissate  nella  contrattazione  integrativa,  al
          rimborso  delle  spese  di  autoaggiornamento,  debitamente
          documentate,  sostenute  dai  docenti.  In  relazione  alle
          esigenze    determinate    dal   processo   di   attuazione
          dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto
          dal  comma  1,  e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002,
          2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al
          personale dirigente delle istituzioni scolastiche.
              4.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma  2 e'
          stanziata,  per  l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di
          euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di
          euro  da  destinare al trattamento accessorio del personale
          delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di polizia di cui al
          decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 195, e successive
          modificazioni,  impiegato  direttamente  in  operazioni  di
          contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della
          sicurezza  pubblica  che  presentano  un  elevato  grado di
          rischio  ovvero  in  operazioni  militari  finalizzate alla
          predisposizione    di    interventi    anche    in    campo
          internazionale.  A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma
          di  1  milione  di  euro  da destinare alla copertura della
          responsabilita'  civile  ed  amministrativa  per gli eventi
          dannosi  non  dolosi  causati  a  terzi dal personale delle
          Forze  di polizia nello svolgimento della propria attivita'
          istituzionale.  Per  la progressiva attuazione del disposto
          di  cui  all'art.  7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
          stanziate  le  ulteriori  somme  di  47 milioni di euro per
          l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
              5.  A  decorrere  dall'anno  2002, in aggiunta a quanto
          previsto  dal  comma  2,  sono  stanziate  le somme di 5,16
          milioni  di  euro  e  di 9,30 milioni di euro da destinare,
          rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed
          al personale della carriera prefettizia.
              6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive
          degli  oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP
          di  cui  al  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
          costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art.
          11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          come  sostituita dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n.
          362.
              7.   Ai  sensi  dell'art.  48,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai
          rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale
          dei  comparti  degli  enti  pubblici  non  economici, delle
          regioni,  delle  autonomie  locali,  del Servizio sanitario
          nazionale,  delle  istituzioni  e  degli  enti di ricerca e
          sperimentazione  e delle universita', nonche' degli enti di
          cui all'art. 70, comma 4, del citato decreto legislativo n.
          165  del  2001,  e  gli  oneri  per  la  corresponsione dei
          miglioramenti  economici  al  personale  di cui all'art. 3,
          comma  2,  del  citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
          sono   a   carico   delle   amministrazioni  di  competenza
          nell'ambito  delle disponibilita' dei rispettivi bilanci. I
          comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di
          indirizzo  previsti  dall'art.  47,  comma  1, del medesimo
          decreto  legislativo  n.  165 del 2001, si attengono, anche
          per  la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per
          il  personale  delle  amministrazioni  di  cui al comma 1 e
          provvedono  alla  quantificazione  delle risorse necessarie
          per i rinnovi contrattuali".

      
                              Art. 15.
                       Utilizzazione del fondo
  1.   Il   Fondo  per  l'efficienza  dei  servizi  istituzionali  e'
finalizzato   al   raggiungimento   di  qualificati  obiettivi  ed  a
promuovere  reali  e  significativi miglioramenti dell'efficienza dei
servizi istituzionali.
  2.  Il Fondo indicato al comma 1 e' utilizzato, con le modalita' di
cui   all'articolo 24,  comma  5,  lettera  a),  in  particolare  per
attribuire compensi finalizzati a:
    a) incentivare l'impiego del personale nelle attivita' operative;
    b) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
    c) compensare  l'impiego  in  compiti od incarichi che comportino
disagi o particolari responsabilita';
    d) compensare la presenza qualificata;
    e) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva per
il miglioramento dei servizi.
  3.  Le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
di  cui  all'articolo 14  non  possono  comportare  una distribuzione
indistinta e generalizzata.

      
                              Art. 16.
                          Orario di lavoro
  1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
  2.  Il  personale  inviato in servizio fuori sede che sia impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che
del  tempo  necessario  all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento  del  turno  ordinario previsto o dal completamento
dello  stesso.  Il  turno  giornaliero si intende completato anche ai
fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
  3.  Fermo  restando  il  diritto  al recupero, al personale che per
sopravvenute   inderogabili   esigenze   di   servizio  sia  chiamato
dall'Amministrazione  a  prestare  servizio  nel  giorno destinato al
riposo  settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una
indennita'   di  euro  5,00  a  compensazione  della  sola  ordinaria
prestazione di lavoro giornaliero.
  4.  Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno
di  riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita'
infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.

      
                              Art. 17.
                   Tutela delle lavoratrici madri
  1.  Oltre  a  quanto  previsto  dal  testo  unico  a  tutela  della
maternita',  al  personale  della  Polizia  ad ordinamento civile, si
applicano le seguenti disposizioni:
    a) esonero  dalla  sovrapposizione  dei  turni, a richiesta degli
interessati,  tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con
figli fino a sei anni di eta';
    b) esonero,   a  domanda,  per  la  madre  o  per  le  situazioni
monoparentali  dal  turno notturno o da turni continuativi articolati
sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
    c) divieto  di  inviare  in  missione fuori sede o in servizio di
ordine   pubblico  per  piu'  di  una  giornata,  senza  il  consenso
dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni
che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e
notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
    d) esonero,  a  domanda,  dal turno notturno per i dipendenti che
abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n.
104 del 5 febbraio 1992;
    e) possibilita'  per  le lavoratrici madri vincitrici di concorso
interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il
corso  di  formazione  presso  la  scuola  piu'  vicina  al  luogo di
residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
    f) divieto   di   impiegare  la  madre  che  fruisce  dei  riposi
giornalieri,  ai  sensi  dell'art.  39 del testo unico a tutela della
maternita', in turni continuativi articolati sulle 24 ore.
  2.  La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del testo unico
a tutela della maternita' si applica anche alle appartenenti al Corpo
forestale dello Stato.

      
                  Note all'art. 17:
              - Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, reca il
          "Testo  unico  delle disposizioni legislative in materia di
          tutela  e  sostegno  della maternita' e della paternita', a
          norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".
              - La   legge  5 febbraio  1992,  n.  104,  concerne  la
          "legge-quadro  per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
          diritti delle persone handicappate".
              - Si  riportano  i  testi  degli  articoli  39  e 9 del
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
              "Art.  39  (Riposi  giornalieri  della  madre).  (Legge
          30 dicembre  1971,  n.  1204,  art.  10). - 1. Il datore di
          lavoro  deve  consentire alle lavoratrici madri, durante il
          primo  anno  di  vita  del  bambino, due periodi di riposo,
          anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo
          quando  l'orario  giornaliero  di lavoro e' inferiore a sei
          ore.
                2.  I  periodi  di  riposo di cui al comma 1 hanno la
          durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
          agli  effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
          Essi   comportano   il   diritto   della  donna  ad  uscire
          dall'azienda.
                3.  I  periodi  di  riposo  sono di mezz'ora ciascuno
          quando  la  lavoratrice  fruisca dell'asilo nido o di altra
          struttura   idonea,   istituiti   dal   datore   di  lavoro
          nell'unita'  produttiva  o  nelle  immediate  vicinanze  di
          essa".
              "Art. 9 (Polizia di Stato, penitenziaria e municipale).
          (Legge  7 agosto 1990, n. 232, art. 13; legge 8 marzo 2000,
          n.  53,  art.  14). - 1. Fermo restando quanto previsto dal
          presente  Capo, durante la gravidanza e' vietato adibire al
          lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.
              2.  Per  le  appartenenti  alla  Polizia  di Stato, gli
          accertamenti  tecnico-sanitari  previsti dal presente testo
          unico     sono     devoluti     al    servizio    sanitario
          dell'amministrazione    della    pubblica   sicurezza,   in
          conformita' all'art. 6, lettera z), della legge 23 dicembre
          1978, n. 833, e successive modificazioni.
              3.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 si applicano al
          personale femminile del corpo di polizia penitenziaria e ai
          corpi di polizia municipale".

      
                              Art. 18.
                          Congedo ordinario
  1.  Qualora  indifferibili  esigenze  di  servizio non abbiano reso
possibile  la  completa  fruizione  del  congedo  ordinario nel corso
dell'anno,   la   parte  residua  deve  essere  fruita  entro  l'anno
successivo.  Compatibilmente  con le esigenze di servizio, in caso di
motivate  esigenze  di carattere personale, il dipendente deve fruire
del  congedo  residuo  entro il primo semestre dell'anno successivo a
quello di spettanza.
  2.  Al  personale  a  cui,  per indifferibili esigenze di servizio,
venga revocato il congedo ordinario gia' concesso compete, sulla base
della  documentazione  fornita,  il  rimborso  delle  spese sostenute
successivamente  alla  concessione  del  congedo stesso e connesse al
mancato viaggio e soggiorno.

      
                              Art. 19.
                 Congedi straordinari e aspettativa
  1.  La  riduzione  di  un  terzo di tutti gli assegni, spettanti al
pubblico  dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto
di congedo straordinario, con esclusione delle indennita' per servizi
e  funzioni  di  carattere  speciale  e  per  prestazioni  di  lavoro
straordinario   prevista   dall'articolo 3,  comma  39,  della  legge
finanziaria  1994, non si applica al personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile.
  2.  Le  esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui
all'articolo 15,  comma  2,  del primo quadriennio normativo Polizia,
sussistono anche per il personale accasermato.
  3.  Ferma  restando la vigente disciplina in materia di trattamento
economico,  il  personale  giudicato  permanentemente  non  idoneo al
servizio   in   modo   parziale  permane,  ovvero  e'  collocato,  in
aspettativa  fino  alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza
da  causa  di  servizio  della lesione o infermita' che ha causato la
predetta  non  idoneita'  anche oltre i limiti massimi previsti dalla
normativa  in  vigore.  Tale periodo di aspettativa non si cumula con
gli  altri  periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del
raggiungimento del detto limite massimo.

      
                  Note all'art. 19:
              - La  legge  24 dicembre 1993, n. 537, reca "Interventi
          correttivi  di  finanza  pubblica";  si trascrive l'art. 3,
          comma 39:
              "39.  Per  il primo giorno di ogni periodo ininterrotto
          di  congedo  straordinario  spettano al pubblico dipendente
          tutti   gli  assegni,  ridotti  di  un  terzo,  escluse  le
          indennita'  per  servizi e funzioni di carattere speciale e
          per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo
          di  congedo  ordinario e straordinario, esclusi i giorni di
          cui  al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente
          tutti  gli  assegni  escluse  le  indennita'  per servizi e
          funzioni  di carattere speciale e per prestazioni di lavoro
          straordinario.  All'impiegato  in congedo straordinario per
          richiamo  alle  armi  sono  corrisposti  lo stipendio e gli
          assegni personali di cui sia provvisto, nonche' l'eventuale
          eccedenza  degli  assegni per carichi di famiglia su quelli
          che   risultano  dovuti  dall'amministrazione  militare.  I
          periodi  di  congedo  straordinario  sono utili a tutti gli
          altri effetti".

      
                              Art. 20.
                      Congedo per la formazione
  1.  Il  personale  con almeno cinque anni di anzianita' di servizio
maturati  presso la stessa Amministrazione puo' usufruire del congedo
per  la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n.
53,  per  un  periodo  non  superiore  a  undici mesi, continuativo o
frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
  2.  Il  congedo  per  la formazione e' finalizzato al completamento
della  scuola  dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di
secondo   grado,   del   diploma  universitario  o  di  laurea,  alla
partecipazione  ad  attivita'  formative  diverse  da quelle poste in
essere o finanziate dall'Amministrazione.
  3.  Il  personale  che  fruisce del congedo per la formazione viene
collocato  in  aspettativa,  oltre  i limiti vigenti, senza assegni e
tale  periodo  non  e' computato nell'anzianita' di servizio e non e'
utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e
previdenza.
  4.  Il  personale  che  puo'  avvalersi  di tale beneficio non puo'
superare il 3% della forza effettiva complessiva.
  5. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione
deve  presentare istanza almeno trenta giorni prima dell'inizio della
fruizione del congedo.
  6.   Il  congedo  per  la  formazione  puo'  essere  differito  con
provvedimento  motivato  per  improrogabili esigenze di servizio, per
una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

      
                  Note all'art. 20:
              - La  legge 8 marzo 2000, n. 53, reca "disposizioni per
          il  sostegno  della  maternita'  e della paternita', per il
          diritto  alla cura e alla formazione e per il coordinamento
          dei tempi delle citta'"; si trascrive l'art. 5 delle legge:
              "Art.  5  (Congedi  per  la  formazione).  -  1.  Ferme
          restando  le  vigenti disposizioni relative al diritto allo
          studio  di  cui  all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n.
          300,  i  dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati,
          che  abbiano  almeno  cinque anni di anzianita' di servizio
          presso   la   stessa  azienda  o  amministrazione,  possono
          richiedere  una  sospensione  del  rapporto  di  lavoro per
          congedi  per  la formazione per un periodo non superiore ad
          undici   mesi,   continuativo   o   frazionato,   nell'arco
          dell'intera vita lavorativa.
              2.  Per  "congedo  per la formazione" si intende quello
          finalizzato  al completamento della scuola dell'obbligo, al
          conseguimento  del  titolo  di studio di secondo grado, del
          diploma  universitario  o di laurea, alla partecipazione ad
          attivita'  formative  diverse  da  quelle poste in essere o
          finanziate dal datore di lavoro.
              3.  Durante  il periodo di congedo per la formazione il
          dipendente  conserva  il  posto  di lavoro e non ha diritto
          alla   retribuzione.   Tale   periodo  non  e'  computabile
          nell'anzianita'  di  servizio  e  non  e' cumulabile con le
          ferie,  con  la  malattia  e con altri congedi. Una grave e
          documentata  infermita', individuata sulla base dei criteri
          stabiliti  dal medesimo decreto di cui all'art. 4, comma 4,
          intervenuta  durante il periodo di congedo, di cui sia data
          comunicazione  scritta  al  datore  di lavoro, da' luogo ad
          interruzione del congedo medesimo.
              4. Il datore di lavoro puo' non accogliere la richiesta
          di   congedo  per  la  formazione  ovvero  puo'  differirne
          l'accoglimento    nel    caso    di   comprovate   esigenze
          organizzative.   I   contratti   collettivi   prevedono  le
          modalita'  di  fruizione del congedo stesso, individuano le
          percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene,
          disciplinano  le  ipotesi  di  differimento  o  di  diniego
          all'esercizio  di  tale  facolta'  e  fissano i termini del
          preavviso,  che comunque non puo' essere inferiore a trenta
          giorni.
              5. Il lavoratore puo' procedere al riscatto del periodo
          di  cui  al  presente  articolo,  ovvero  al versamento dei
          relativi  contributi,  calcolati  secondo  i  criteri della
          prosecuzione volontaria.

      
                              Art. 21.
                          Congedo parentale
  1.  In  deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico a
tutela  della  maternita',  al personale con figli minori di tre anni
che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32
del medesimo testo unico, e' concesso il congedo straordinario di cui
all'articolo 15  del  primo  quadriennio normativo polizia, sino alla
misura   complessiva  di  quarantacinque  giorni,  anche  frazionati,
nell'arco  del  triennio  e  comunque entro il limite massimo annuale
previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma
si  applicano  anche  ai  fini  della definizione dei procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al comma 1, il
personale  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilita', a
preavvisare  l'ufficio  di  appartenenza almeno quindici giorni prima
della data di inizio del congedo.
  3.  In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni
i  periodi di congedo di cui all'articolo 47 del testo unico a tutela
della  maternita' non comportano riduzione del trattamento economico,
fino  ad  un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun
anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
  4.  In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli
otto  anni  ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente
dal  lavoro  nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali
non viene corrisposta alcuna retribuzione.
  5.  In  caso  di  parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i
periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta
del  parto  che  vengono  aggiunti  al  periodo di astensione dopo il
parto.  Qualora  il  figlio  nato  prematuro  abbia  necessita' di un
periodo  di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private,
la  madre  ha  facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo,
previa  presentazione  di  un  certificato  medico  attestante la sua
idoneita'  al  servizio, la fruizione del restante periodo di congedo
obbligatorio  post-partum  e  del  periodo  ante-partum,  qualora non
fruito,  a  decorrere  dalla  data  di  effettivo  rientro a casa del
bambino.
  6.  Nei  casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed
internazionale  di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico a tutela
della  maternita',  e'  concesso un corrispondente periodo di congedo
straordinario   senza   assegni   non   computabile  nel  limite  dei
quarantacinque  giorni  annui.  Tale periodo di congedo non riduce le
ferie  e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di
servizio.
  7.  Alle  lavoratrici  madri  collocate in congedo di maternita' e'
attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
  8.  I  riposi  giornalieri  di  cui agli articoli 39 e seguenti del
testo  unico  a  tutela  della maternita' non incidono sul periodo di
congedo ordinario e sulla tredicesima mensilita'.

      
                  Note all'art. 21:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  34  del  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
              "Art.  34  (Trattamento  economico e normativo). (Legge
          30 dicembre  1971,  n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7,
          comma  5).  -  1. Per i periodi di congedo parentale di cui
          all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino
          al terzo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30
          per  cento  della  retribuzione,  per  un  periodo  massimo
          complessivo  tra  i  genitori  di sei mesi. L'indennita' e'
          calcolata   secondo   quanto   previsto   all'art.  23,  ad
          esclusione del comma 2 dello stesso.
              2.  Si  applica  il  comma  1  per  tutto il periodo di
          prolungamento del congedo di cui all'art. 33.
              3.  Per  i periodi di congedo parentale di cui all'art.
          32  ulteriori  rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e'
          dovuta   un'indennita'   pari   al   30   per  cento  della
          retribuzione,  a  condizione  che  il  reddito  individuale
          dell'interessato  sia  inferiore  a 2,5 volte l'importo del
          trattamento  minimo di pensione a carico dell'assicurazione
          generale  obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i
          criteri  previsti  in  materia  di  limiti  reddituali  per
          l'integrazione al minimo.
              4.  L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui
          all'art. 22, comma 2.
              5.  I  periodi  di  congedo  parentale  sono  computati
          nell'anzianita'  di  servizio, esclusi gli effetti relativi
          alle  ferie  e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica
          natalizia.
              6. Si applica quanto previsto all'art. 22, commi 4, 6 e
          7".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  32  del  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
              "Art.  32 (Congedo parentale). (Legge 30 dicembre 1971,
          n.  1204,  articoli  1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3). - 1.
          Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun
          genitore  ha  diritto  di  astenersi  dal lavoro secondo le
          modalita'  stabilite  dal  presente  articolo.  I  relativi
          congedi parentali dei genitori non possono complessivamente
          eccedere  il  limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
          del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
          limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
                a) alla  madre  lavoratrice,  trascorso il periodo di
          congedo  di  maternita'  di cui al Capo III, per un periodo
          continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
                b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per
          un  periodo  continuativo  o frazionato non superiore a sei
          mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
                c) qualora  vi  sia  un solo genitore, per un periodo
          continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
              2.  Qualora  il padre lavoratore eserciti il diritto di
          astenersi   dal   lavoro  per  un  periodo  continuativo  o
          frazionato  non inferiore a tre mesi, il limite complessivo
          dei  congedi  parentali  dei  genitori  e' elevato a undici
          mesi.
              3.  Ai  fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
          1,   il   genitore  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva
          impossibilita',  a  preavvisare il datore di lavoro secondo
          le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi,
          e  comunque  con  un  periodo  di preavviso non inferiore a
          quindici giorni.
              4.  Il congedo parentale spetta al genitore richiedente
          anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  15 del decreto del
          Presidente della Repubblica 395 del 1995:
              "Art.  15 (Congedi straordinari). - 1. Per il personale
          di  cui  all'art.  1,  comma 1, il congedo straordinario e'
          disciplinato  dalla  normativa  prevista  dall'art. 3 della
          legge   24 dicembre   1993,   n.  537,  come  interpretato,
          modificato   ed   integrato   dall'art.   22   della  legge
          23 dicembre 1994, n. 724.
              2.  In occasione di trasferimento del personale, per le
          esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
          la  nuova  sede  di  servizio, l'Amministrazione concede un
          congedo  straordinario  speciale  nelle  durate  di seguito
          specificate:
                a) trasferimento   in  territorio  nazionale:  giorni
          venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o
          con  almeno  dieci  anni  di  servizio; giorni dieci per il
          personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
          servizio;
                b) trasferimento   per   il   personale  destinato  a
          prestare  o  che  rientri  dal  servizio all'estero: giorni
          trenta  al  personale  ammogliato o con famiglia a carico o
          con   almeno  dieci  anni  di  servizio;  giorni  venti  al
          personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
          servizio.
              3.  Le  disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della
          legge  24 dicembre  1993,  n.  537, non si applicano quando
          l'assenza  dal  servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni
          dipendenti  da  causa  di servizio o comunque riportate per
          fatti di servizio.
              4.  Le  norme  di cui al presente articolo si applicano
          dal 1 gennaio 1996".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  47  del  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
              "Art.  47  (Congedo per la malattia del figlio). (Legge
          30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4,
          e 30, comma 5). - 1. Entrambi i genitori, alternativamente,
          hanno   diritto   di   astenersi  dal  lavoro  per  periodi
          corrispondenti  alle malattie di ciascun figlio di eta' non
          superiore a tre anni.
              2.  Ciascun  genitore,  alternativamente,  ha  altresi'
          diritto  di  astenersi  dal  lavoro,  nel  limite di cinque
          giorni  lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio
          di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
              3.  Per  fruire  dei  congedi  di cui al commi 1 e 2 il
          genitore   deve   presentare  il  certificato  di  malattia
          rilasciato  da un medico specialista del Servizio sanitario
          nazionale o con esso convenzionato.
              4.  La  malattia  del  bambino che dia luogo a ricovero
          ospedaliero   interrompe,  a  richiesta  del  genitore,  il
          decorso  delle  ferie  in godimento per i periodi di cui ai
          commi 1 e 2.
              5.  Ai  congedi  di  cui  al  presente  articolo non si
          applicano  le disposizioni sul controllo della malattia del
          lavoratore.
              6.  Il  congedo  spetta  al  genitore richiedente anche
          qualora l'altro genitore non ne abbia diritto".
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  36  e 37 del
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
              "Art.  36  (Adozioni  e affidamenti). (Legge 9 dicembre
          1977,  n.  903,  art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n.
          104,  art.  33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3,
          comma 5). - 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo
          spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
              2.  Il  limite di eta', di cui all'art. 34, comma 1, e'
          elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale puo'
          essere  fruito  nei primi tre anni dall'ingresso del minore
          nel nucleo familiare.
              3.  Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento,
          il minore abbia un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni,
          il   congedo   parentale  e'  fruito  nei  primi  tre  anni
          dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
              "Art.    37   (Adozioni   e   affidamenti   preadottivi
          internazionali).  - (Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6,
          comma  2;  legge  4 maggio  1983, n. 184, art. 31, comma 3,
          lettera  n),  e  39-quater,  lettera  b).  -  1. In caso di
          adozione  e  di  affidamento  preadottivo internazionali si
          applicano le disposizioni dell'art. 36.
              2.  L'Ente  autorizzato  che  ha ricevuto l'incarico di
          curare  la  procedura  di  adozione certifica la durata del
          congedo parentale".
              - Si  riporta  il  testo degli art. 39, 40, 41 e 42 del
          decreto legislativo 151 del 2001:
              "Art.  39  (Riposi  giornalieri  della  madre).  (Legge
          30 dicembre  1971,  n.  1204,  art.  10). - 1. Il datore di
          lavoro  deve  consentire alle lavoratrici madri, durante il
          primo  anno  di  vita  del  bambino, due periodi di riposo,
          anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo
          quando  l'orario  giornaliero  di lavoro e' inferiore a sei
          ore.
              2.  I  periodi  di  riposo  di  cui al comma 1 hanno la
          durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
          agli  effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
          Essi   comportano   il   diritto   della  donna  ad  uscire
          dall'azienda.
              3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando
          la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura
          idonea,   istituiti   dal   datore  di  lavoro  nell'unita'
          produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
              "Art.   40   (Riposi  giornalieri  del  padre).  (Legge
          9 dicembre  1977,  n.  903,  art. 6-ter). - 1. I periodi di
          riposo  di  cui  all'art.  39  sono  riconosciuti  al padre
          lavoratore:
                a) nel  caso  in  cui  i figli siano affidati al solo
          padre;
                b) in  alternativa  alla madre lavoratrice dipendente
          che non se ne avvalga;
                c) nel  caso  in  cui  la  madre  non sia lavoratrice
          dipendente;
                d) in  caso  di  morte  o  di  grave infermita' della
          madre.
              "Art. 41 (Riposi per parti plurimi). (Legge 30 dicembre
          1971,  n.  1204,  art.  10, comma 6). - 1. In caso di parto
          plurimo,  i  periodi  di  riposo  sono raddoppiati e le ore
          aggiuntive  rispetto  a quelle previste dall'art. 39, comma
          1, possono essere utilizzate anche dal padre.".
              "Art.  42  (Riposi  e permessi per i figli con handicap
          grave).  (Legge  8 marzo  2000,  n.  53,  articoli 4, comma
          4-bis,  e  20).  -  1. Fino al compimento del terzo anno di
          vita  del  bambino con handicap in situazione di gravita' e
          in  alternativa  al  prolungamento  del  periodo di congedo
          parentale,  si  applica  l'art.  33,  comma  2, della legge
          5 febbraio  1992,  n.  104, relativo alle due ore di riposo
          giornaliero retribuito.
              2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita
          del  bambino  con  handicap  in  situazione di gravita', la
          lavoratrice  madre  o,  in alternativa, il lavoratore padre
          hanno  diritto  ai  permessi  di  cui all'art. 33, comma 3,
          della  legge  5 febbraio  1992, n. 104. Detti permessi sono
          fruibili  anche  in  maniera  continuativa  nell'ambito del
          mese.
              3.  Successivamente  al  raggiungimento  della maggiore
          eta'  del figlio con handicap in situazione di gravita', la
          lavoratrice  madre  o,  in alternativa, il lavoratore padre
          hanno  diritto  ai  permessi  di  cui all'art. 33, comma 3,
          della  legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'art. 20
          della  legge  8 marzo 2000, n. 53, detti permessi, fruibili
          anche   in   maniera  continuativa  nell'ambito  del  mese,
          spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio
          o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia
          continuativa ed esclusiva.
              4.  I riposi e i permessi, ai sensi dell'art. 33, comma
          4  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  104, possono essere
          cumulati  con  il  congedo  parentale  ordinario  e  con il
          congedo per la malattia del figlio.
              5.   La   lavoratrice   madre  o,  in  alternativa,  il
          lavoratore  padre  o,  dopo  la  loro  scomparsa,  uno  dei
          fratelli  o  sorelle conviventi di soggetto con handicap in
          situazione  di  gravita'  di cui all'art. 3, comma 3, della
          legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
          4,  comma  1,  della legge medesima da almeno cinque anni e
          che  abbiano  titolo  a fruire dei benefici di cui all'art.
          33,  commi  1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza
          del  figlio,  hanno  diritto a fruire del congedo di cui al
          comma  2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro
          sessanta  giorni  dalla  richiesta.  Durante  il periodo di
          congedo,    il   richiedente   ha   diritto   a   percepire
          un'indennita'  corrispondente  all'ultima retribuzione e il
          periodo  medesimo  e'  coperto da contribuzione figurativa;
          l'indennita'  e la contribuzione figurativa spettano fino a
          un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
          il  congedo  di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
          annualmente,  a  decorrere dall'anno 2002, sulla base della
          variazione  dell'indice  Istat dei prezzi al consumo per le
          famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
          dal  datore  di lavoro secondo le modalita' previste per la
          corresponsione  dei  trattamenti economici di maternita'. I
          datori  di  lavoro  privati,  nella  denuncia contributiva,
          detraggono  l'importo  dell'indennita'  dall'ammontare  dei
          contributi   previdenziali  dovuti  all'ente  previdenziale
          competente.  Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro
          privati,  compresi  quelli  per  i  quali  non  e' prevista
          l'assicurazione   per   le   prestazioni   di   maternita',
          l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
          modalita'  di  cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
          1979,  n.  663,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 febbraio  1980,  n.  33.  Il congedo fruito ai sensi del
          presente  comma alternativamente da entrambi i genitori non
          puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
          periodo  di  congedo entrambi i genitori non possono fruire
          dei  benefici  di  cui  all'art.  33 della legge 5 febbraio
          1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5
          e 6 del medesimo articolo.
              6.  I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente
          articolo  spettano  anche  qualora  l'altro genitore non ne
          abbia diritto".

      
                              Art. 22.
                         Diritto allo studio
  1.  Per  la preparazione ad esami universitari o post-universitari,
nell'ambito  delle  150  ore  per  il  diritto  allo  studio  di  cui
all'articolo 78   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
28 ottobre  1985,  n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le
quattro  giornate  immediatamente  precedenti agli esami sostenuti in
ragione  di  sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate,
non puo' comunque essere impiegato in servizio.
  2.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 20, comma 1, del secondo
quadriennio  normativo  Polizia  si  applicano anche in caso di corsi
organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

      
                  Note all'art. 22:
              - Si  trascrive  il testo dell'art. 78, del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  28 ottobre  1985,  n.  782
          (Approvazione      del      regolamento     di     servizio
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.):
              "Art.  78  (Diritto  allo  studio). - L'Amministrazione
          della   pubblica   sicurezza  favorisce  l'aspirazione  del
          personale  che  intende  conseguire  un titolo di studio di
          scuola  media  superiore  o  universitario  o partecipare a
          corsi  di  specializzazione  post  universitari  o ad altri
          corsi  istituiti  presso  le  scuole pubbliche o parificate
          nella stessa sede di servizio.
              A  tal  fine,  oltre  ai  normali  periodi  di  congedo
          straordinario  per  esami,  e'  concesso un periodo annuale
          complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi
          stessi.
              Tale  periodo  viene  detratto  dall'orario  normale di
          servizio,  secondo le esigenze prospettate dall'interessato
          almeno  due  giorni  prima  al  proprio  capo ufficio, e la
          richiesta  deve essere accolta ove non ostino impellenti ed
          inderogabili esigenze di servizio.
              L'interessato   dovra'  dimostrare,  attraverso  idonea
          documentazione,  di avere frequentato il corso di studi per
          il  quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di
          revoca  in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia'
          fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno
          successivo".
              - Si  trascrive  il testo dell' art. 20 del decreto del
          Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:
              "Art. 20 (Pari opportunita). - l. Al fine di consentire
          una  reale  parita' uomini-donne, vengono istituiti, presso
          ciascuna  delle  Amministrazioni  interessate  dal presente
          decreto,    con    la    presenza    delle   organizzazioni
          sindacali maggiormente  rappresentative sul piano nazionale
          firmatarie  dell'Accordo sindacale recepito con il medesimo
          decreto,  appositi  comitati  per  le pari opportunita' che
          propongono  misure  adatte a creare effettive condizioni di
          pari opportunita' e relazionano, almeno una volta all'anno,
          sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici
          rispetto    alle    attribuzioni,   alle   mansioni,   alla
          partecipazione  ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai
          nuovi   ingressi,   al   rispetto  dell'applicazione  della
          normativa  per  la  prevenzione  degli  infortuni  e  delle
          malattie  professionali, alla promozione di misure idonee a
          tutelarne   la   salute   in  relazione  alle  peculiarita'
          psicofisiche ed alla prevedibilita' di rischi specifici per
          le  donne  con  particolare  attenzione  alle situazioni di
          lavoro  che  possono  rappresentare  rischi  per  la salute
          riproduttiva.
              2.   I   comitati,   presieduti  da  un  rappresentante
          dell'Amministrazione,  sono  composti,  in  pari numero, da
          rappresentanti  delle organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo
          sindacale  recepito con il presente decreto e da funzionari
          in rappresentanza dell'Amministrazione.
              2-bis.  L'Amministrazione  dovra'  prevedere  forme  di
          valorizzazione   e   di  pubblicizzazione  del  lavoro  dei
          comitati.
              2-ter. I comitati dovranno essere rinnovati almeno ogni
          4 anni in coincidenza con i rinnovi contrattuali.
              3.  La disposizione di cui al primo periodo del comma 1
          della   legge   7 agosto  1990,  n.  232,  come  sostituito
          dall'art.  3,  comma 4, del decreto-legge 6 maggio 1994, n.
          271,  convertito  dalla  legge  6 luglio  1994,  n. 433, si
          applica  anche  alle  dipendenti  del Corpo Forestale dello
          Stato".

      
                              Art. 23.
                         Relazioni sindacali
  1.   Il   sistema   di  relazioni  sindacali,  nel  rispetto  delle
distinzioni  delle  responsabilita'  delle  Amministrazioni  e  delle
organizzazioni sindacali e' riordinato in modo coerente all'obiettivo
di   incrementare   e  mantenere  elevata  l'efficienza  dei  servizi
istituzionali  unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro
e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza.
  2.  Il  sistema  di  relazioni  sindacali  si articola nei seguenti
modelli:
    a) contrattazione collettiva:
      a1)  la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale
sulle  materie,  con i tempi e le procedure previste dall'articolo 3,
comma  1, e dall'articolo 7 del decreto sulle procedure, individuando
anche  le  risorse  da  destinare  al  fondo per il raggiungimento di
qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;
      a2) accordo nazionale quadro e contrattazione decentrata;
    b) informazione, che si articola in preventiva e successiva;
    c) esame;
    d) consultazione;
    e) forme di partecipazione;
    f) norme di garanzia.

      
                  Nota all'art. 23:
              - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195:
              "Art.  3 (Forze di polizia ad ordinamento civile). - 1.
          Al  fini  di  cui  all'art.  2, comma 1, lettera a), per il
          personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento
          civile sono oggetto di contrattazione:
                a) il    trattamento    economico   fondamentale   ed
          accessorio;
                b) il   trattamento  di  fine  rapporto  e  le  forme
          pensionistiche  complementari, ai sensi dell'art. 26, comma
          20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
                c) la    durata   massima   dell'orario   di   lavoro
          settimanale;
                d) i   criteri  per  l'articolazione  dell'orario  di
          lavoro  obbligatorio  giornaliero e settimanale e dei turni
          di servizio;
                e) le   misure   per   incentivare  l'efficienza  del
          servizio;
                f) congedo ordinario ed il congedo straordinario;
                g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
                h) i permessi brevi per esigenze personali;
                i) le   aspettative,   i   distacchi  ed  i  permessi
          sindacali;
                l)    il   trattamento   economico  di  missione,  di
          trasferimento e di lavoro straordinario;
                m) i   criteri   di   massima  per  la  formazione  e
          l'aggiornamento professionale;
                n) i  criteri  istitutivi  degli  organi  di verifica
          della  qualita'  e  salubrita' dei servizi di mensa e degli
          spacci,  per  la  gestione  degli  enti  di  assistenza del
          personale;
                o) l'istituzione  dei  fondi integrativi del Servizio
          sanitario  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  9  del decreto
          legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
              2.  Le  procedure  di contrattazione di cui all'art. 2,
          comma  1,  lettera  a),  disciplinano  le materie di cui al
          comma  1,  le  relazioni  sindacali  nonche'  la durata dei
          contratti   collettivi  nazionali  di  amministrazione,  la
          struttura contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli.
          Ciascuna amministrazione attiva, mediante accordi, autonomi
          livelli  di  contrattazione,  nel  rispetto  dei vincoli di
          bilancio   risultanti  dagli  strumenti  di  programmazione
          annuale  e  pluriennale  di  ciascuna  amministrazione.  La
          contrattazione   collettiva  integrativa  si  svolge  sulle
          materie  previste  al  comma  1  e nei limiti stabiliti dal
          contratto  collettivo  nazionale,  tra  i soggetti e con le
          procedure  negoziali che questi ultimi prevedono. Essa puo'
          avere ambito territoriale. Le pubbliche amministrazioni non
          possono   sottoscrivere   in  sede  decentrata  accordi  in
          contrasto   con   i  vincoli  risultanti  dalla  disciplina
          prevista dall'accordo derivante dalle predette procedure di
          contrattazione  o  che  comportino oneri non previsti negli
          strumenti  di  programmazione annuale e pluriennale di ogni
          amministrazione.  Le  clausole  difformi  sono  nulle e non
          possono    essere   applicate.   Gli   accordi   decentrati
          sottoscritti,    corredati    da    un'apposita   relazione
          tecnico-finanziaria,  sono  trasmessi  alla  Presidenza del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica  e  al  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  che,  entro trenta giorni dalla
          data  di  ricevimento,  ne  accertano,  congiuntamente,  la
          compatibilita' economico-finanziaria.
              3.  Nelle  materie  non oggetto di contrattazione resta
          comunque     ferma     l'autonomia     decisionale    delle
          amministrazioni.
              4.     Nell'ambito    territoriale    la    titolarita'
          all'esercizio  delle  relazioni  sindacali  e' riconosciuta
          sulla  base  della  rappresentativita', individuata tenendo
          anche  conto  del dato elettorale secondo i criteri dettati
          nell'apposito accordo per la definizione delle modalita' di
          espressione  del  dato elettorale e delle relative forme di
          rappresentanza.   In  attesa  dell'entrata  in  vigore  del
          decreto  del Presidente della Repubblica di recepimento del
          predetto  accordo continuano ad avere vigenza le previsioni
          dettate   sulla   materia  della  normativa  vigente  prima
          dell'entrata in vigore del presente decreto".
              - Il   testo   dell'art.   7  del  decreto  legislativo
          12 maggio  1995,  n.  195,  e'  contenuto  nella  nota alle
          premesse.

      
                              Art. 24.
             Accordo nazionale quadro di amministrazione
                     e contrattazione decentrata
  1.  L'accordo  nazionale quadro di amministrazione e' stipulato fra
il  Ministro  competente,  o  un  suo  delegato,  e  una  delegazione
sindacale  composta  dai  rappresentanti  di  ciascuna organizzazione
sindacale  firmataria  dell'accordo nazionale di cui all'articolo 23,
lettera a1).
  2.  Le  relative  procedure di contrattazione devono essere avviate
entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,   termine   entro   il  quale  le  organizzazioni  sindacali
presentano le relative piattaforme.
  3.   L'accordo   nazionale  quadro  di  amministrazione  ha  durata
quadriennale  e le materie che ne costituiscono oggetto devono essere
trattate in un'unica sessione.
  4.  L'accordo non puo' essere in contrasto con i vincoli risultanti
da quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale ne' comportare
oneri   eccedenti   le   risorse   confluite   nel   fondo   di   cui
all'articolo 14.
  5.  Le  procedure  per  l'accordo  nazionale quadro si svolgono per
ciascuna amministrazione sulle seguenti materie di contrattazione:
    a) individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire
a  ciascuna  di  esse,  a  cui  destinare  le  risorse  del fondo per
l'efficienza   dei  servizi  istituzionali  di  cui  all'articolo 14;
definizione delle modalita' per la loro destinazione, utilizzazione e
attribuzione, nonche' le relative modalita' di verifica. L'accordo su
tale punto avra' cadenza annuale;
    b) principi  generali per la definizione degli accordi decentrati
di  cui  al  comma 6, unitamente alle procedure di perfezionamento in
caso di mancata intesa ed alle modalita' di verifica di tali accordi,
nonche' per le determinazioni dei periodi di validita';
    c) individuazione  delle  tipologie per l'articolazione dei turni
di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali,
anche  la  possibilita'  di  accordi decentrati con articolazioni dei
turni  di  servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l'accordo
quadro;
    d) criteri  per  la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di
servizio utilizzabili dal personale in missione;
    e) criteri   relativi   alla   formazione   ed  all'aggiornamento
professionale;
    f) criteri  generali, previa informazione dei dati necessari, per
la   programmazione  di  turni  di  lavoro  straordinario  diretti  a
consentire  ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi
predeterminati, particolari esigenze di servizio;
    g) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
    h) criteri   generali   per   la   programmazione   di  turni  di
reperibilita';
    i) indirizzi  generali  per le attivita' gestionali degli enti di
assistenza del personale;
    l) criteri  per  l'impiego del personale con oltre cinquanta anni
d'eta' o con piu' di trenta anni di servizio.
  6. La contrattazione decentrata si svolge presso ogni sede centrale
e  ufficio  o  istituto  o reparto periferico di livello dirigenziale
individuati  da  ciascuna  Amministrazione,  senza  oneri  finanziari
aggiuntivi  rispetto  a  quanto previsto dal presente decreto, con le
procedure  previste  dall'articolo 3,  comma  2,  del  decreto  sulle
procedure, e per le seguenti materie:
    a) gestione  ed  applicazione,  con  cadenza  annuale,  di quanto
previsto  dal  comma 5, lettera a), secondo le modalita' ivi definite
ed   entro  trenta  giorni  dalla  data  dell'accordo  stesso  e  dei
successivi  aggiornamenti.  Nel  caso  non  si  pervenga,  entro tale
termine,  ad  un  accordo,  la  commissione  di  cui all'articolo 29,
comma 3, esprime parere vincolante nel merito;
    b) criteri    applicativi    relativi    alla    formazione    ed
all'aggiornamento  professionale,  con  riferimento  alle materie, ai
tempi ed alle modalita';
    c) criteri  per la verifica della qualita' e della salubrita' dei
servizi di mensa e degli spacci;
    d) criteri  per la verifica delle attivita' di protezione sociale
e di benessere del personale;
    e) misure dirette a favorire pari opportunita' nel lavoro e nello
sviluppo  professionale,  ai  fini anche delle azioni positive di cui
alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

      
                  Nota all'art. 24:
              - Il   testo   dell'art.   3  del  decreto  legislativo
          12 maggio  1995,  n.  195, e' riportato nella nota all'art.
          23.
              - La   legge  10 aprile  1991,  n.  125,  reca  "Azioni
          positive  per la realizzazione della parita' uomo-donna nel
          lavoro".

      
                              Art. 25.
                            Informazione
  1. L'informazione si articola in preventiva e successiva.
  2.    L'informazione    preventiva    e'    fornita   da   ciascuna
amministrazione,   inviando  con  congruo  anticipo  alle  rispettive
organizzazioni   sindacali   firmatarie   dell'accordo  recepito  dal
presente  decreto  la  documentazione  necessaria,  relativamente  ai
criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:
    a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero
e settimanale e dei turni di servizio;
    b) la  mobilita'  esterna  del personale a domanda e la mobilita'
interna;
    c) la  programmazione  di turni di lavoro straordinario diretti a
consentire  ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi
predeterminati, particolari esigenze di servizio;
    d) l'applicazione del riposo compensativo;
    e) la programmazione di turni di reperibilita';
    f)  i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione degli
uffici e l'organizzazione del lavoro.
  3.  Per  le  materie  di cui al comma 2, lettere a), c), d), ed e),
l'informazione  e'  fornita  a  livello centrale e periferico; per le
materie   di  cui  alle  lettere  b)  e  f)  del  medesimo  comma  2,
l'informazione e' fornita a livello di amministrazione centrale.
  4.  L'informazione  successiva  si  attua  relativamente ai criteri
generali concernenti:
    a) la  qualita'  del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonche'
le  altre  misure  di  massima  volte  a  migliorare l'efficienza dei
servizi;
    b) l'attuazione di programmi di formazione del personale;
    c) le  misure  in  materia  di  igiene  e sicurezza nei luoghi di
lavoro,  anche  in  relazione  all'attuazione  della legge n. 626 del
1994;
    d) l'attuazione della mobilita' interna.
  5.  Per  le  materie  suddette, le amministrazioni della Polizia di
Stato  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato  forniscono le adeguate
informazioni  alle  rispettive  organizzazioni  sindacali  firmatarie
dell'accordo   sindacale   recepito   con   il  presente  decreto  in
un'apposita  conferenza di rappresentanti di dette amministrazioni ed
organizzazioni  sindacali,  non  avente  alcuna  natura negoziale, da
riunirsi con cadenza semestrale.
  6.   L'informazione  successiva  si  attua  a  livello  centrale  e
periferico.
  7. Allo scopo di rendere piu' trasparente e costruttivo il rapporto
ed il confronto tra le parti, ciascuna amministrazione trasmette alle
rispettive   organizzazioni   sindacali   rappresentative  sul  piano
nazionale  firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente
decreto  gli  ordini  del  giorno  del Consiglio di amministrazione e
delle  commissioni del personale e le relative determinazioni. Per le
medesime  formalita'  i  dirigenti  degli  uffici, istituti e reparti
della  Polizia  di  Stato  presso i quali si svolge la contrattazione
decentrata    comunicano    alle    segreterie    provinciali   delle
organizzazioni  sindacali  firmatarie  dell'accordo  recepito  con il
presente  decreto  le  determinazioni in materia di movimenti interni
del  personale.  Resta  fermo  il  diritto  dei singoli dipendenti di
richiedere  ed  ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
il  rilascio  della  copia degli atti dei procedimenti amministrativi
che  li riguardano. Di tale richiesta l'interessato potra' informare,
ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.

      
                  Nota all'art 25:
              - Il  decreto  legislativo  19  settembre 1994, n. 626,
          reca  "attuazione  delle  direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
          90/679/CEE,  93/88/CEE,  95/63/CE,  97/42,  98/24  e 99/38,
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei lavoratori durante il lavoro".
              - La  legge 7 agosto 1990, n. 241, reca "nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi".

      
                              Art. 26.
                                Esame
  1.  L'esame  si  attua, a livello centrale e periferico, secondo le
previsioni  di  cui  all'articolo 25,  comma  3,  relativamente  alle
materie  oggetto  di informazione preventiva. A tal fine, nell'ambito
di ogni amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale firmataria
dell'accordo    recepito    con   il   presente   decreto,   ricevuta
l'informazione,  puo'  chiedere,  in  forma  scritta, un incontro per
l'esame  delle suddette materie. Detto incontro - a cui sono invitate
anche  le  altre organizzazioni sindacali non richiedenti - ha inizio
entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e si
conclude  nel  termine  tassativo  di quindici giorni dalla ricezione
dell'informazione,  ovvero  entro un termine piu' breve per motivi di
urgenza;  decorsi tali termini le amministrazioni assumono le proprie
autonome  determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame e' redatto
verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.
  2.  Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le amministrazioni
non  adottano  provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e
le  organizzazioni  sindacali  che  vi partecipano non assumono sulle
stesse iniziative conflittuali.
  3.  Per  il  Corpo di polizia penitenziaria, l'amministrazione, per
tutte  le  materie indicate negli articoli 25 e 27, procede, prima di
assumere  le relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1,
nel  rispetto  dei  termini  massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito
alle   organizzazioni  sindacali  firmatarie  dell'accordo  sindacale
recepito  con il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia
penitenziaria le informazioni necessarie.

      
                              Art. 27.
                            Consultazione
  1.  La consultazione si svolge relativamente ai criteri generali ed
ai provvedimenti concernenti:
    a) la definizione delle piante organiche;
    b) la  gestione  del  rapporto di impiego relativamente agli atti
normativi  ed  amministrativi  di  carattere  generale concernenti lo
stato  giuridico,  previdenziale  ed  assistenziale,  ivi  compresi i
criteri  di  massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni e i
regolamenti recanti le modalita' di svolgimento dei concorsi;
    c) l'introduzione  di nuove tecnologie e le conseguenti misure di
massima  riguardanti  i  processi  generali  di  organizzazione degli
uffici    centrali    e    periferici    aventi    effetti   generali
sull'organizzazione del lavoro.
  2.   Per  le  materie  suddette,  prima  di  assumere  le  relative
determinazioni, le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo
forestale  dello  Stato,  previa  adeguata informazione, acquisiscono
senza    particolari    formalita'   il   parere   delle   rispettive
organizzazioni  sindacali  firmatarie  dell'accordo  recepito  con il
presente decreto.
  3.  La  consultazione si attua a livello centrale per le materie di
cui  al  comma 1, lettere a) e b); per la materia di cui alla lettera
c) del medesimo comma 1 la consultazione si svolge a livello centrale
nonche'  nel  caso  di  progetti di specifico rilievo locale, anche a
livello periferico.

      
                              Art. 28.
                       Forme di partecipazione
  1.   E'   costituita   una   conferenza   di  rappresentanti  delle
amministrazioni   e   delle   organizzazioni   sindacali   firmatarie
dell'accordo  sindacale recepito con il presente decreto che, al fine
di  favorire il coinvolgimento e la partecipazione del personale agli
obiettivi  di  ammodernamento  delle strutture e riqualificazione del
personale,  esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in
materia di organizzazione e gestione dell'amministrazione.
  2.  Nell'ambito  di  ciascuna amministrazione, i responsabili degli
uffici  centrali  e periferici si incontrano, con cadenza semestrale,
con   le   rispettive   strutture  periferiche  delle  organizzazioni
sindacali  firmatarie  dell'accordo recepito con il presente decreto,
anche  su  richiesta  delle  stesse,  per un confronto - senza alcuna
natura   negoziale  -  sulle  modalita'  di  attuazione  dei  criteri
concernenti  la  programmazione  di turni di lavoro straordinario, il
riposo  compensativo  ed  i turni di reperibilita'. A seguito di tale
confronto   le   organizzazioni   sindacali  firmatarie  dell'accordo
recepito   con   il   presente   decreto  sottopongono  la  questione
all'amministrazione  centrale  per  un  apposito  esame,  qualora nel
predetto  confronto  si  riscontri  una  diversa valutazione da parte
delle medesime organizzazioni.
  3.  All'articolo 20,  comma  2-bis  del primo quadriennio normativo
Polizia,  dopo  la dizione "del lavoro dei comitati" sono aggiunte le
seguenti  parole "anche mediante inserimento nel sito web di ciascuna
Forza di Polizia ad ordinamento civile".
  4.  All'articolo 26,  comma  1,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 395 del 1995 sono aggiunte le seguenti lettere:
    "e) Commissione automezzi;
    f) Commissione tecnologia ed informatica.".
  5.  Dalla  data  di  sottoscrizione  dell'accordo  recepito  con il
presente  decreto  e  fino  all'introduzione  di  una nuova normativa
relativa  alla  materia sopra esposta, le commissioni di cui all'art.
26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, cosi'
come  modificato dal comma 4, dovranno essere ricostituite con cinque
rappresentanti    designati    in    maniera    proporzionale   dalle
Organizzazioni  sindacali  firmatarie  dell'accordo  recepito  con il
presente decreto.

      
                  Nota all'art. 28:
              - Il  testo  dell'art.  20  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  n.  395 del 1995 e' riportato nelle note
          all'art. 20.
              Si  trascrive  il  testo  dell'art. 26, del decreto del
          Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:
              "Art.  26  (Forme  di  partecipazione).  -  1. Oltre ai
          comitati e commissioni di partecipazione in materia di pari
          opportunita'  e di formazione e aggiornamento professionale
          di   cui   agli   articoli   20   e   22,  presso  ciascuna
          Amministrazione  sono  costituite  apposite  commissioni, a
          livello  centrale  e  periferico,  per  la  verifica  e  la
          formulazione di proposte relativamente:
                a) alla formazione ed aggiornamento professionale;
                b) alla  qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e
          degli spacci;
                c) alle   attivita'   di   protezione  sociale  e  di
          benessere del personale;
                d) alle  misure  dirette a favorire pari opportunita'
          nel  lavoro  e nello sviluppo professionale (solo a livello
          periferico).
              2.  Nell'ambito  di  ogni  Amministrazione  e' altresi'
          costituita,  a  livello  centrale,  una  commissione per la
          formulazione   di   pareri   in   ordine  alla  qualita'  e
          funzionalita' del vestiario.
              3. Le commissioni di partecipazione costituite ai sensi
          dei  commi 1  e  2  - che non hanno natura negoziale - sono
          presiedute da un rappresentante dell'Amministrazione e sono
          composte,   in   pari   numero,   da  rappresentanti  delle
          organizzazioni  sindacali maggiormente  rappresentative sul
          piano  nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito
          con    il    presente    decreto    e   da   rappresentanti
          dell'Amministrazione.
              4.  Per  la  commissione per le ricompense al personale
          della  Polizia di Stato, di cui all'art. 74 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28 ottobre  1985, n. 782, il
          Ministro  dell'interno  con  proprio  decreto  nomina,  con
          cadenza    biennale,   sei   componenti   designati   dalle
          organizzazioni    sindacali   rappresentative   sul   piano
          nazionale,  tenuto  conto  del  grado di rappresentativita'
          delle  stesse  risultante  dalle  dele-ghe complessivamente
          espresse   per  la  riscossione  del  contributo  sindacale
          conferite dal personale all'Amministrazione. Nei limiti dei
          posti  disponibili,  a  ciascuna  organizzazione  sindacale
          rappresentativa  e'  garantita la designazione di almeno un
          componente. Analoga commissione, nel rispetto di criteri di
          pariteticita',   e'   costituita   rispettivamente  per  il
          personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo
          forestale dello Stato.
              5.  Ciascuna  Amministrazione, una volta l'anno, indice
          un   apposito   incontro,   a   livello  centrale,  con  le
          organizzazioni  sindacali firmatarie dell'accordo sindacale
          recepito  con  il  presente decreto per un confronto, senza
          alcuna  natura  negoziale,  sulle  modalita'  di attuazione
          degli  indirizzi  generali  concernenti  le attivita' degli
          enti di assistenza del personale".

      
                              Art. 29.
                          Norme di garanzia
  1.  La  corretta applicazione del titolo II del presente decreto e'
assicurata   anche   mediante   l'attivazione   delle   procedure  di
raffreddamento  dei  conflitti  previste  dall'articolo 8 del decreto
sulle procedure.
  2.  Qualora  in  sede  di  applicazione  delle materie regolate dal
presente  decreto  e  dall'accordo  quadro  di  amministrazione siano
rilevate,  in  sede centrale o periferica, violazioni delle procedure
del  sistema  delle  relazioni  sindacali  di  cui  all'articolo 23 o
insorgano  conflitti  fra  le  amministrazioni  e  le  Organizzazioni
sindacali  nazionali  sulla  loro  corretta applicazione, puo' essere
formulata, da ciascuna delle parti alla commissione paritetica di cui
al  comma  3,  richiesta scritta di esame della questione controversa
con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di
diritto  sui  quali  la  stessa si basa. Nei trenta giorni successivi
alla  richiesta,  la  predetta  commissione procede ad un esame della
questione  controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito
a  far  data  dal  giorno  in cui e' stata formulata la richiesta, al
quale   le  parti  si  conformano,  che  successivamente  e'  inviato
all'ufficio  nel  quale  la  controversia  stessa e' insorta. Di tale
parere  e'  data  conoscenza  a  tutte le sedi centrali e periferiche
dell'amministrazione.
  3. Presso ciascuna delle amministrazioni interessate, e' istituita,
entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
per  i  fini  di  cui  al  comma  2, una commissione presieduta da un
rappresentante  dell'amministrazione  e  composta  in  pari numero da
rappresentanti dell'amministrazione e da un rappresentante per ognuna
delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dell'ipotesi di accordo
recepita dal presente decreto.
  4.  Le richieste di esame di cui al comma 2, avanzate dai dirigenti
degli  uffici  centrali  e  periferici  delle amministrazioni o dalle
Organizzazioni  sindacali  firmatarie  dell'accordo  recepito  con il
presente   decreto,   devono  essere  inoltrate  all'ufficio  per  le
relazioni   sindacali  di  ciascuna  amministrazione,  che  cura  gli
adempimenti conseguenti.

      
                  Nota all'art. 29:
              -Si   trascrive   il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195:
              "Art.  8 (Procedure di raffreddamento dei conflitti). -
          1.   Al  fine  di  assicurare  la  sostanziale  omogeneita'
          nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del
          Presidente   della   Repubblica   di  cui  all'art.  2,  le
          amministrazioni   ed   i   Comandi   generali   interessati
          provvedono   a  reciproci  scambi  di  informazione,  anche
          attraverso apposite riunioni.
              2. Le procedure di contrattazione e di concertazione di
          cui  all'art. 2 disciplinano le modalita' di raffreddamento
          dei conflitti che eventualmente insorgano nell'ambito delle
          rispettive  Amministrazioni  in  sede di applicazione delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti  del Presidente della
          Repubblica  di  cui al medesimo art. 2. Ai predetti fini in
          sede   di  contrattazione,  per  le  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento   civile,  presso  le  singole  amministrazioni
          vengono costituite commissioni aventi natura arbitrale.
              3.  Qualora  in sede di applicazione delle disposizioni
          contenute  nei  decreti  del Presidente della Repubblica di
          cui   all'art.  2  insorgano  contrasti  interpretativi  di
          rilevanza  generale  per  tutto il personale interessato, i
          soggetti   di   cui   al   predetto   art.   2,   ossia  le
          amministrazioni,  le  organizzazioni sindacali e le sezioni
          COCER,  per  il  tramite  dei rispettivi Comandi generali o
          dello  stato maggiore  della  Difesa,  possono ricorrere al
          Ministro  per  la  funzione pubblica, formulando apposita e
          puntuale  richiesta  motivata  per  l'esame della questione
          interpretativa  controversa.  Il  Ministro  per la funzione
          pubblica  entro trenta giorni dalla formale richiesta, dopo
          aver  acquisito  le  risultanze  delle  procedure di cui ai
          commi  1  e 2, puo' fare ricorso alle delegazioni trattanti
          l'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),
          ovvero  alle delegazioni che partecipano alle concertazioni
          di  cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2. L'esame
          della  questione  interpretativa  controversa  di interesse
          generale  deve  espletarsi nel termine di trenta giorni dal
          primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle
          citate  delegazioni,  il Ministro per la funzione pubblica,
          ai  sensi  dell'art.  27,  primo  comma, n. 2), della legge
          29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          provvede  ad  emanare  conseguenti direttive contenenti gli
          indirizzi   applicativi   per   tutte   le  Amministrazioni
          interessate".

      
                              Art. 30.
                 Proroga di efficacia degli accordi
  1.   Per   le  materie  oggetto  di  accordo  nazionale  quadro  di
amministrazione   e   contrattazione  decentrata  le  amministrazioni
applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando
non intervengano i successivi.

      
                              Art. 31.
                         Distacchi sindacali
  1.  A  decorrere dal 1 gennaio 2003 il limite massimo dei distacchi
sindacali  autorizzabili  a favore del personale di ciascuna Forza di
polizia  ad  ordinamento  civile  e'  determinato rispettivamente nei
contingenti  complessivi  di  sessantatre distacchi per la Polizia di
Stato, di trentadue distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e
di dieci distacchi per il Corpo forestale dello Stato.
  2.  Alla  ripartizione  degli specifici contingenti complessivi dei
distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali
del  personale,  rappresentative  sul  piano nazionale ai sensi della
normativa   vigente,   provvede,  nell'ambito  rispettivamente  della
Polizia  di  Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo
forestale  dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite
le  organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre
del  2003,  con riferimento allo stesso anno, e successivamente entro
il  primo  quadrimestre  di  ciascun biennio. La ripartizione, che ha
validita'  fino  alla  successiva,  e'  effettuata  esclusivamente in
rapporto  al  numero  delle  deleghe complessivamente espresse per la
riscossione  del  contributo  sindacale  conferite dal personale alle
rispettive   amministrazioni  accertate  per  ciascuna  delle  citate
organizzazioni   sindacali   alla   data  del  31 dicembre  dell'anno
precedente  a  quello  in  cui  si  effettua  la ripartizione. Per la
Polizia  di  Stato  dal  numero  delle  deleghe deve essere sottratto
quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi
dell'art.  93,  comma  2,  della legge 1 aprile 1981, n. 121. Per gli
appartenenti  al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale
dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
delega  ha  effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio  o  al  31 dicembre  di  ogni  anno.  La  delega  si intende
tacitamente  rinnovata  ove non venga revocata dall'interessato entro
la  data  del  31 ottobre.  Dal  numero delle deleghe accertate al 31
dicembre  di ciascun anno deve essere sottratto quello, delle revoche
prodotte entro il 31 ottobre precedente.
  3.  Le  richieste  di  distacco  sindacale  sono  presentate  dalle
organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle amministrazioni
di  appartenenza  del  personale  interessato,  le  quali  curano gli
adempimenti  istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa
il  preventivo  assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  ed  emanano  il  decreto di
distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
L'assenso  della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento
dei  requisiti  di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello
specifico  contingente  e  relativo  riparto  di  cui  al comma 2, e'
considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica
non  provveda  entro  venti  giorni  dalla  data  di  ricezione della
richiesta.  Entro  il  31 gennaio  di ciascun anno, le organizzazioni
sindacali  comunicano  la  conferma  di ciascun distacco sindacale in
atto;  possono  avanzare  richiesta  di  revoca  in  ogni momento. La
conferma  annuale  e  la  richiesta  di  revoca  e'  comunicata  alle
amministrazioni  di  appartenenza  del  personale interessato ed alla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica,  che  adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso
di revoca.
  4.  Possono  essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di
ciascun  contingente  indicato  nei  commi  1 e 2, soltanto in favore
rispettivamente  dei  dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di
Polizia   penitenziaria  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  che
ricoprono  cariche  di  dirigenti  sindacali  in  seno agli organismi
direttivi  delle  organizzazioni sindacali di cui al comma 2, secondo
le comunicazioni formali circa la composizione degli stessi organismi
fatte     pervenire     da    ciascuna    organizzazione    sindacale
all'amministrazione centrale.
  5.   Ferma   restando   l'attuale  disciplina  ed  il  loro  numero
complessivo,  i  distacchi sindacali, sino al limite massimo del 50%,
possono   essere   fruiti  dai  dirigenti  sindacali  previo  accordo
dell'organizzazione   sindacale  con  l'amministrazione  interessata,
frazionatamente  o  per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, ed
escludendo la frazionabilita' dell'orario giornaliero.
  6.  I  periodi  di  distacco  per motivi sindacali sono a tutti gli
effetti  equiparati  al servizio prestato nell'amministrazione, salvo
che  ai  fini  del  compimento  del periodo di prova e del diritto al
congedo  ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione
dei  compensi  e  delle  indennita'  per il lavoro straordinario e di
quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

      
                  Nota all'art 31:
              - La  legge  1  aprile  1981,  n.  121,  reca il "Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";
          se ne trascrive l'art. 93:
              "Art.  93  (Delega  per  la  riscossione  di contributi
          sindacali).  - Gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno
          facolta'  di  rilasciare delega, esente da tassa di bollo e
          dalla  registrazione, a favore della propria organizzazione
          sindacale,  per  la  riscossione di una quota mensile dello
          stipendio,  paga  o  retribuzione,  per  il  pagamento  dei
          contributi  sindacali nella misura stabilita dai competenti
          organi  statutari.  Resta fermo il disposto di cui all'art.
          70  del  testo  unico  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
              La  delega  ha  validita'  dal  primo  giorno  del mese
          successivo  a  quello  del  rilascio al 31 dicembre di ogni
          anno  e  si  intende  tacitamente  rinnovata  ove non venga
          revocata  dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La
          revoca   della  delega  va  inoltrata,  in  forma  scritta,
          all'amministrazione   e   alla   organizzazione   sindacale
          interessata.
              Le   trattenute   operate   dall'amministrazione  sulle
          retribuzioni,   in   base  alle  deleghe  presentate  dalle
          organizzazioni   sindacali,   sono   versate   alle  stesse
          organizzazioni secondo modalita' da concordare".

      
                              Art. 32.
                         Permessi sindacali
  1.  Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia
di  Stato,  del  Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello  Stato,  che  ricoprono  cariche di dirigenti sindacali in seno
agli    organismi    direttivi    delle    organizzazioni   sindacali
rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente,
nonche'  i  dirigenti  sindacali  che,  pur avendone titolo, non sono
collocati  in  distacco  sindacale ai sensi dell'articolo 31, possono
fruire  di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto
previsto dal presente articolo.
  2.  A  decorrere dal 1 gennaio 2003 il limite massimo del monte ore
annuo  dei  permessi  sindacali retribuiti autorizzabili a favore del
personale  di  ciascuna  Forza  di  polizia  ad ordinamento civile e'
determinato   rispettivamente  in  cinquecentoventimila  ore  per  la
Polizia  di  Stato,  in duecentoventimila ore per il Corpo di polizia
penitenziaria  ed in quarantottomila ore per il Corpo forestale dello
Stato.
  3. Alla ripartizione degli specifici monte ore annui complessivi di
permessi  sindacali  indicati  nel  comma  2  tra  le  organizzazioni
sindacali  del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi
della normativa vigente provvedono, nell'ambito rispettivamente della
Polizia  di  Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo
forestale   dello  Stato,  le  amministrazioni  di  appartenenza  del
personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali
aventi  titolo entro il 31 marzo 2003, con riferimento all'anno 2002,
e successivamente entro il 31 marzo di ciascun anno. Il monte ore dei
permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile
e'  ripartito  tra  le organizzazioni sindacali in rapporto al numero
delle  deleghe  complessivamente  espresse  per  la  riscossione  del
contributo   sindacale,   conferite  dal  personale  alle  rispettive
amministrazioni,  accertate  per ciascuna delle citate organizzazioni
sindacali  alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in
cui  si  effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero
delle  deleghe  deve  essere  sottratto quello delle revoche prodotte
entro  il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, comma 2, della
legge 1 aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia
penitenziaria  ed  al  Corpo  forestale  dello  Stato,  dalla data di
entrata  in vigore del decreto, la delega ha effetto dal primo giorno
del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni
anno.  La  delega  si  intende  tacitamente  rinnovata  ove non venga
revocata  dall'interessato  entro  la data del 31 ottobre. Dal numero
delle  deleghe  accertate  al 31 dicembre di ciascun anno deve essere
sottratto   quello   delle   revoche  prodotte  entro  il  31 ottobre
precedente.
  Nel   periodo   1  gennaio-31 marzo,  in  attesa  della  successiva
ripartizione,  l'amministrazione  puo' autorizzare in via provvisoria
la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente
previsto  nell'anno  precedente per ciascuna organizzazione sindacale
avente titolo.
  4.  Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto
della  specificita'  delle funzioni istituzionali e della particolare
organizzazione  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento civile, in
favore  del  personale  di  cui  al  comma 1, sono concessi ulteriori
permessi   sindacali  retribuiti,  non  computabili  nel  contingente
complessivo  di  cui  ai  medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la
Partecipazione     a     riunioni     sindacali    su    convocazione
dell'amministrazione.
  5.   I  dirigenti  sindacali  che  intendono  fruire  dei  permessi
sindacali  di  cui  al  presente  articolo devono darne comunicazione
scritta  almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore
prima,  tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo.
L'amministrazione   autorizza   il   permesso   sindacale  salvo  che
non ostino   eccezionali   e   motivate   esigenze  di  servizio;  da
comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.
  6.  In  caso  di  mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto
l'organizzazione    sindacale   interessata   provvedera'   a   darne
comunicazione   al   dirigente   dell'ufficio   di  appartenenza  del
dipendete.
  7.  Tenuto  conto della specificita' delle funzioni istituzionali e
della   particolare   organizzazione   delle   Forze  di  polizia  ad
ordinamento  civile,  i permessi sindacali sono autorizzati in misura
pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero secondo
la  durata  prevista  dalla  programmazione settimanale e non possono
superare  mensilmente  per  ciascun  dirigente  sindacale  nove turni
giornalieri  di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi
di cui al comma 4.
  8.  Nel  limite  del  50%  del  monte  ore  assegnato  da  ciascuna
amministrazione  possono  essere  autorizzati  permessi  sindacali di
durata  superiore  al  limite  dei nove turni giornalieri per ciascun
mese,  previsti  dal  comma precedente, alle organizzazioni sindacali
aventi   titolo   che   ne   facciano   richiesta   nominativa   alle
amministrazioni   centrali   entro   il   termine  di  trenta  giorni
antecedenti   la   data   di   decorrenza   del   cumulo   richiesto.
L'amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista,
autorizza  il  cumulo  entro  quindici  giorni  dalla ricezione della
richiesta.
  9.  I  permessi  sindacali di cui al presente articolo sono a tutti
gli  effetti  equiparati  al servizio prestato nell'amministrazione e
sono  retribuiti,  con esclusione delle indennita' e dei compensi per
il   lavoro   straordinario   e  di  quelli  collegati  all'effettivo
svolgimento delle prestazioni.
  10. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.

      
                  Nota all'art. 32:
              - L'art.  93  della  legge  1  aprile  1981, n. 121, e'
          riportato alla nota all'art. 31.

      
                              Art. 33.
           Aspettative e permessi sindacali non retribuiti
  1.  I  dipendenti  della  Polizia di Stato, del Corpo della polizia
penitenziaria  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  che ricoprono
cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni
sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.
  2.  Le  richieste  di  aspettative sindacali di cui al comma 1 sono
presentate  dalle  organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale   alle   amministrazioni   di  appartenenza  del  personale
interessato,  le  quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo
per   ciascuna  richiesta  nominativa  il  preventivo  assenso  della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica,  ed  emanano  il decreto di aspettativa entro il termine di
trenta   giorni  dalla  richiesta.  L'assenso  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi,
e'  considerato  acquisito  qualora  il  Dipartimento  della funzione
pubblica  non  provveda  entro  venti  giorni dalla data di ricezione
della   richiesta.   Entro   il   31 gennaio   di  ciascun  anno,  le
organizzazioni   sindacali   comunicano   la   conferma  di  ciascuna
aspettativa  sindacale  in atto; possono avanzare richiesta di revoca
in  ogni  momento.  La  conferma  annuale e la richiesta di revoca e'
comunicata   alle   amministrazioni  di  appartenenza  del  personale
interessato   ed   alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione pubblica, che adottano i consequenziali
provvedimenti nel solo caso di revoca.
  3.  I  dipendenti  della  Polizia di Stato, del Corpo della polizia
penitenziaria  e  del  Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1
dell'articolo 32  possono usufruire, con le modalita' di cui ai commi
5,  6,  7  e  8  del  medesimo articolo 32, di permessi sindacali non
retribuiti  per  la  partecipazione  a congressi e convegni di natura
sindacale  nonche'  alle  riunioni degli organi collegiali statutari,
nazionali,  centrali  e  periferici,  delle rispettive organizzazioni
sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3
del citato articolo 32.
  4.  Per  il  personale  di  cui  al  presente articolo 1 contributi
figurativi  previsti  in  base  all'articolo 8,  comma 8, della legge
23 aprile  1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione
spettante al personale in distacco sindacale retribuito.
  5.  Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.

      
                  Nota all'art. 33:
              - La  legge 23 aprile 1981, n. 155, reca "l'adeguamento
          delle  strutture  e  delle  procedure  per  la liquidazione
          urgente   delle   pensioni   e   per   i   trattamenti   di
          disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
          pensionistica"; se ne riporta l'art. 8:
              "Art.  8 (Contributi figurativi). - Ai fini del calcolo
          della    retribuzione   annua   pensionabile,   il   valore
          retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi
          riconosciuti  figurativamente per gli eventi previsti dalle
          disposizioni  in  vigore  e'  determinato sulla media delle
          retribuzioni  settimanali  percepite  in costanza di lavoro
          nell'anno  solare in cui si collocano i predetti periodi o,
          nell'anno   di   decorrenza  della  pensione,  nel  periodo
          compreso  sino  alla  data  di  decorrenza  della  pensione
          stessa.  Dal  calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni
          settimanali  percepite  in  misura  ridotta  per  uno degli
          eventi  che,  in  base  alle  disposizioni  vigenti,  danno
          diritto  all'accredito  di contribuzione figurativa o per i
          trattamenti di integrazione salariale.
              Nei   casi   in  cui  nell'anno  solare  non  risultino
          retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire
          ai  periodi riconosciuti figurativamente e' determinato con
          riferimento  all'anno  solare immediatamente precedente nel
          quale  risultino  percepite  retribuzioni  in  costanza  di
          lavoro.    Per    i    periodi   anteriori   all'iscrizione
          nell'assicurazione    generale   obbligatoria   il   valore
          retributivo  da  attribuire  e' determinato con riferimento
          alla  retribuzione  percepita  nell'anno  solare  in cui ha
          inizio l'assicurazione.
              Qualora  in corrispondenza degli eventi di cui al primo
          comma   sia   richiesto  il  riconoscimento  figurativo  ad
          integrazione   della  retribuzione,  la  media  retributiva
          dell'anno  solare e' determinata escludendo le retribuzioni
          settimanali  percepite  in  misura ridotta. In tale ipotesi
          ciascuna  settimana  a  retribuzione  ridotta  e' integrata
          figurativamente  fino  a concorrenza del valore retributivo
          riconoscibile,  in caso di totale mancanza di retribuzione,
          ai sensi dei precedenti commi.
              I  periodi  di  sospensione,  per  i  quali  e' ammessa
          l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio
          per   il   conseguimento  del  diritto  alla  pensione  per
          l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  e  per la
          determinazione  della  sua  misura.  Per  detti  periodi il
          contributo   figurativo   e'  calcolato  sulla  base  della
          retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale.
              Le  somme occorrenti alla copertura della contribuzione
          figurativa  relativamente  ai  periodi  di sospensione e di
          riduzione  d'orario,  per i quali e' ammessa l'integrazione
          salariale,  sono versate, a carico della Cassa integrazione
          guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
              Il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  fornire  i  dati
          necessari  per  il calcolo dei valori retributivi di cui ai
          precedenti  commi secondo criteri e modalita' stabiliti dal
          consiglio  di amministrazione dell'Istituto nazionale della
          previdenza sociale.
              Per  gli  operai  agricoli  dipendenti,  ai  fini della
          determinazione  dei requisiti contributivi per il diritto a
          pensione   e   per  il  calcolo  della  retribuzione  annua
          pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa
          e'  pari  a  sei giornate. La retribuzione da calcolare per
          ciascuna  giornata e' quella determinata ai sensi dell'art.
          28  del  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile
          1968,  n.  488,  per  l'anno  solare  in cui si collocano i
          periodi riconosciuti figurativamente.
              In  deroga  a  quanto  previsto  dal  primo  comma  del
          presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai
          sensi  dell'art.  31  della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
          successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai
          fini  del  calcolo  della  pensione  sono  commisurate alla
          retribuzione  della  categoria  e  qualifica  professionale
          posseduta  dall'interessato  al momento del collocamento in
          aspettativa  e di volta in volta adeguate in relazione alla
          dinamica  salariale  e di carriera della stessa categoria e
          qualifica.  Per  i  lavoratori collocati in aspettativa che
          non  abbiano regolato mediante specifiche normative interne
          o  contrattuali  il trattamento economico del personale, si
          prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni
          fissate  dai  contratti  nazionali collettivi di lavoro per
          gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
              Restano  ferme  in  materia le disposizioni dell'art. 1
          della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo
          1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.
              Le   disposizioni   di   cui  al  presente  articolo si
          applicano   anche   per  il  trasferimento  dei  contributi
          figurativi   ad  altri  enti  previdenziali  per  richieste
          presentate  dai  lavoratori  dopo l'entrata in vigore della
          presente legge".

      
                              Art. 34.
         Adempimenti delle amministrazioni - Responsabilita'
  1.  Ai  fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del
contributo sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 31 ed al comma 3
dell'articolo 32,   le   amministrazioni   centrali  forniscono  alle
rispettive  organizzazioni  sindacali  nazionali i dati riferiti alle
predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per
la  sottoscrizione  della  relativa  documentazione.  Ai  fini  della
consistenza associativa vengono conteggiate esclusivamente le deleghe
per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio.
Ove  dovessero essere riscontrati errori od omissioni in base ai dati
in   proprio  possesso,  le  organizzazioni  sindacali  provvedono  a
documentare  le richieste di rettifica in un apposito incontro con le
predette  amministrazioni  centrali,  nel  corso del quale si procede
all'esame   della   documentazione  presentata  ed  alla  conseguente
rettifica   della  relativa  documentazione  nel  caso  di  riscontro
positivo  della richiesta. Le amministrazioni centrati inviano, entro
il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe
per  la  riscossione  del  contributo  sindacale  alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed
a   lettura  ottica,  predisposti  dal  medesimo  Dipartimento  della
funzione pubblica.
  2.  Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per la Polizia di Stato
dal  numero  delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche
prodotte  entro  il  31 ottobre  precedente  ai  sensi  dell'art. 93,
secondo comma della legge 1 aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti
al  Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato,
dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, la delega ha
effetto  dal  primo  giorno del mese successivo a quello del rilascio
fino  al  31 dicembre  di ogni anno. La delega si intende tacitamente
rinnovata  ove  non venga revocata dall'interessato entro la data del
31 ottobre.  Dal  numero  delle  deleghe  accertate al 31 dicembre di
ciascun  anno  deve  essere  sottratto  quello delle revoche prodotte
entro il 31 ottobre precedente.
  3.   Le   Organizzazioni   sindacali   depositano  presso  ciascuna
amministrazione   un   modello  di  delega  per  la  riscossione  del
contributo sindacale e uno per la revoca. Le deleghe hanno efficacia,
ai fini associativi e contabili, dal primo giorno del mese successivo
a  quello  della data del timbro di accettazione apposto sulla delega
dall'ufficio ricevente.
  4. In attuazione dell'art. 43, commi 8 e 9, del decreto legislativo
31 marzo  2001,  n.  165,  e'  istituito presso il Dipartimento della
funzione  pubblica  un  comitato  paritetico  al quale partecipano le
organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile
rappresentative   sul  piano  nazionale,  che  delibera  anche  sulle
contestazioni   relative   alla  rilevazione  delle  deleghe  qualora
permangano valutazioni difformi con le singole amministrazioni.
  5.  Entro  il  31 maggio  di  ciascun  anno,  le amministrazioni di
appartenenza   del  personale  interessato,  utilizzando  modelli  di
rilevazione  e  procedure  informatizzate,  anche  elettroniche  ed a
lettura  ottica,  predisposti  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  sono  tenute a
comunicare  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  gli  elenchi
nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato del personale che
ha fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.
  6.  Entro  la  stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse
amministrazioni  utilizzando  i modelli e le procedure informatizzate
indicate  nel  comma  2, sono tenute a comunicare alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica gli
elenchi   nominativi,   suddivisi  per  qualifica  e  sindacato,  del
personale  dipendente  che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno
precedente  con  l'indicazione  per  ciascun  nominativo  del  numero
complessivo  dei  giorni  e delle ore. Il Dipartimento della funzione
pubblica  verifica  il  rispetto  dei  limiti  previsti  dal presente
decreto.
  7.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione   pubblica  puo'  disporre  ispezioni  nei  confronti  delle
amministrazioni  che  non  ottemperino  tempestivamente agli obblighi
indicati   nei  commi 1,  5  e  6  e  puo'  fissare  un  termine  per
l'adempimento.  In  caso  di ulteriore inerzia, il Dipartimento della
funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti
dalle  stesse  amministrazioni  ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e
dell'articolo 33,  comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque, il
funzionario  responsabile  del  procedimento  appositamente  nominato
dall'amministrazione  competente  ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
  8.  I  dati  riepilogativi  degli  elenchi  di  cui ai commi 5 e 6,
distinti   per   amministrazioni   di   appartenenza   del  personale
interessato,   per   sindacato,  per  qualifica  e  per  sesso,  sono
pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica  in  allegato  alla relazione annuale sullo
stato  della Pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai
sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
  9.  I  dirigenti  che  dispongono  o  consentono l'utilizzazione di
distacchi,  aspettative  e  permessi  sindacali  in  violazione della
normativa vigente sono responsabili personalmente.
  10.  Le  norme  del  presente  articolo si  applicano dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.

      
                  Nota all'art. 34:
              - L'art.  93  della  legge  1  aprile  1981, n. 121, e'
          riportato alla nota all'art. 31.
              - Il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, reca
          "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche";  se ne trascrive l'art.
          43:
              "Art.  43  (Rappresentativita'  sindacale ai fini della
          contrattazione   collettiva).   (Art.  47-bis  del  decreto
          legislativo  n.  29  del  1993,  aggiunto  dall'art.  7 del
          decreto  legislativo  n. 396 del 1997, modificato dall'art.
          44,  comma  4  del decreto legislativo n. 80 del 1998; art.
          44,  comma  7  del decreto legislativo n. 80 del 1998, come
          modificato dall'art. 22, comma 4 del decreto legislativo n.
          387  del  1998).  -  1.  L'ARAN ammette alla contrattazione
          collettiva   nazionale   le  organizzazioni  sindacali  che
          abbiano nel comparto o nell'area una rappresentativita' non
          inferiore  al 5 per cento, considerando a tal fine la media
          tra  il  dato  associativo  e  il  dato elettorale. Il dato
          associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per
          il  versamento  dei contributi sindacali rispetto al totale
          delle  deleghe  rilasciate nell'ambito considerato. Il dato
          elettorale  e' espresso dalla percentuale dei voti ottenuti
          nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale,
          rispetto   al   totale   dei   voti   espressi  nell'ambito
          considerato.
              2.  Alla  contrattazione  collettiva  nazionale  per il
          relativo   comparto   o   area   partecipano   altresi'  le
          confederazioni   alle  quali  le  organizzazioni  sindacali
          ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1
          siano affiliate.
              3.    L'ARAN   sottoscrive   i   contratti   collettivi
          verificando      previamente,      sulla     base     della
          rappresentativita'    accertata   per   l'ammissione   alle
          trattative  ai  sensi  del  comma  1, che le organizzazioni
          sindacali    che    aderiscono   all'ipotesi   di   accordo
          rappresentino  nel  loro  complesso  almeno il 51 per cento
          come  media  tra  dato  associativo  e  dato elettorale nel
          comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento
          del dato elettorale nel medesimo ambito.
              4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la
          stipulazione  degli  accordi  o  contratti  collettivi  che
          definiscono  o  modificano  i  comparti  o  le  aree  o che
          regolano    istituti    comuni   a   tutte   le   pubbliche
          amministrazioni    o    riguardanti   piu'   comparti,   le
          confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti
          o  due  aree  contrattuali,  siano affiliate organizzazioni
          sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
              5.  I  soggetti  e  le  procedure  della contrattazione
          collettiva  integrativa  sono  disciplinati, in conformita'
          all'art.  40,  comma 3, dai contratti collettivi nazionali,
          fermo  restando  quanto previsto dall'art. 42, comma 7, per
          gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
              6.   Agli   effetti   dell'accordo   tra  l'ARAN  e  le
          confederazioni    sindacali    rappresentative,    previsto
          dall'art.  50,  comma  1,  e  dei  contratti collettivi che
          regolano  la materia, le confederazioni e le organizzazioni
          sindacali  ammesse alla contrattazione collettiva nazionale
          ai  sensi  dei  commi precedenti, hanno titolo ai permessi,
          aspettative  e  distacchi sindacali, in quota proporzionale
          alla  loro rappresentativita' ai sensi del comma 1, tenendo
          conto   anche   della   diffusione   territoriale  e  della
          consistenza  delle  strutture  organizzative nel comparto o
          nell'area.
              7.  La  raccolta  dei  dati sui voti e sulle deleghe e'
          assicurata   dall'ARAN.   I   dati  relativi  alle  deleghe
          rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato
          sono  rilevati  e  trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo
          dell'anno   successivo   dalle  pubbliche  amministrazioni,
          controfirmati   da  un  rappresentante  dell'organizzazione
          sindacale  interessata,  con  modalita' che garantiscano la
          riservatezza     delle     informazioni.    Le    pubbliche
          amministrazioni  hanno l'obbligo di indicare il funzionario
          responsabile  della  rilevazione  e  della trasmissione dei
          dati.  Per il controllo sulle procedure elettorali e per la
          raccolta  dei  dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale,
          sulla  base  di  apposite convenzioni, della collaborazione
          del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del
          lavoro,  delle  istanze rappresentative o associative delle
          pubbliche amministrazioni.
              8.  Per  garantire  modalita'  di  rilevazione certe ed
          obiettive,   per  la  certificazione  dei  dati  e  per  la
          risoluzione   delle  eventuali  controversie  e'  istituito
          presso  l'ARAN  un  comitato  paritetico,  che  puo' essere
          articolato   per   comparti,   al   quale   partecipano  le
          organizzazioni   sindacali   ammesse   alla  contrattazione
          collettiva nazionale.
              9.  Il comitato procede alla verifica dei dati relativi
          ai  voti  ed  alle  deleghe.  Puo' deliberare che non siano
          prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato
          associativo,   le   deleghe   a  favore  di  organizzazioni
          sindacali   che  richiedano  ai  lavoratori  un  contributo
          economico  inferiore  di piu' della meta' rispetto a quello
          mediamente  richiesto  dalle  organizzazioni  sindacali del
          comparto o dell'area.
              10.  Il  comitato delibera sulle contestazioni relative
          alla  rilevazione  dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia
          dissenso,  e  in  ogni  caso  quando  la  contestazione sia
          avanzata  da  un  soggetto  sindacale non rappresentato nel
          comitato,  la  deliberazione e' adottata su conforme parere
          del  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL,
          che  lo  emana  entro  quindici  giorni dalla richiesta. La
          richiesta  di  parere e' trasmessa dal comitato al Ministro
          per  la  funzione  pubblica,  che provvede a presentarla al
          CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
              11.   Ai   fini   delle   deliberazioni,  l'ARAN  e  le
          organizzazioni  sindacali rappresentate nel comitato votano
          separatamente   e   il   voto  delle  seconde  e'  espresso
          dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
              12.   A   tutte  le  organizzazioni  sindacali  vengono
          garantite  adeguate  forme  di informazione e di accesso ai
          dati,  nel  rispetto  della legislazione sulla riservatezza
          delle  informazioni  di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.
          675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
              13.  Ai  sindacati  delle  minoranze linguistiche della
          provincia  di  Bolzano  e  delle  regioni  Valle  d'Aosta e
          Friuli-Venezia  Giulia,  riconosciuti  rappresentativi agli
          effetti  di  speciali  disposizioni  di  legge  regionale e
          provinciale   o  di  attuazione  degli  Statuti,  spettano,
          eventualmente  anche con forme di rappresentanza in comune,
          i  medesimi  diritti, poteri e prerogative, previsti per le
          organizzazioni  sindacali  considerate  rappresentative  in
          base  al  presente decreto. Per le organizzazioni sindacali
          che    organizzano   anche   lavoratori   delle   minoranze
          linguistiche  della  provincia  di  Bolzano e della regione
          della  Val  d'Aosta,  i criteri per la determinazione della
          rappresentativita'   si   riferiscono   esclusivamente   ai
          rispettivi   ambiti   territoriali   e  ai  dipendenti  ivi
          impiegati".
              - La  legge 7 agosto 1990, n. 241, reca "nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi".
              - La  legge  29 marzo  1983, n. 93, e' la "legge quadro
          sul pubblico impiego"; se ne riporta l'art. 16:
              "Art.  16  (Relazione al Parlamento). - Nella relazione
          al  Parlamento  di  cui  all'art. 30 della legge 28 ottobre
          1970,  n.  775, si riferisce anche circa l'attuazione degli
          accordi,  la  produttivita',  le  disfunzioni,  i tempi e i
          costi   dell'azione  amministrativa,  il  confronto  con  i
          rapporti  di  lavoro  nel  settore  privato,  e si avanzano
          eventuali  proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle
          competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
          e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi
          di    accordo   sindacale   entro   trenta   giorni   dalla
          formulazione.
              La  relazione e' allegata alla relazione previsionale e
          programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978,
          n. 468.
              Nell'anno  antecedente  a  quello  di entrata in vigore
          della   nuova   normativa,   la  relazione  previsionale  e
          programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da
          una apposita relazione programmatica di settore riguardante
          gli accordi in via di stipulazione".

      
                              Art. 35.
                        Federazioni sindacali
  1.  Qualora  due  o  piu'  organizzazioni  sindacali  diano vita ad
aggregazioni  associative  comunque  denominate, l'amministrazione, a
seguito  della  comunicazione  dei  relativi  atti costitutivi, degli
Statuti,   della   sede   legale   e   della  persona  incaricata  di
rappresentare   l'aggregazione  associativa,  attribuisce  un  codice
meccanografico  per l'accreditamento delle deleghe per la riscossione
dei contributi sindacali.
  2.  Ai  fini  della misurazione della consistenza associativa delle
aggregazioni  di  cui  al  comma  1, si conteggiano esclusivamente le
deleghe  confluite  nel  relativo codice alla data del 31 dicembre di
ciascun  anno.  Per la Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve
essere  sottratto  quello  delle revoche prodotte entro il 31 ottobre
precedente,  ai  sensi  dell'art.  93,  secondo  comma, della legge 1
aprile  1981,  n.  121.  Per  gli  appartenenti  al  Corpo di polizia
penitenziaria  ed  al  Corpo  forestale  dello  Stato,  dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto, la delega ha effetto dal
primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello  del rilascio fino al
31 dicembre  di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata
ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre.
Dal  numero  delle  deleghe  accertate al 31 dicembre di ciascun anno
deve   essere  sottratto  quello  delle  revoche  prodotte  entro  il
31 ottobre precedente.
  3.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle
aggregazioni  associative  costituite  prima della data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  che,  in  prima  applicazione, devono
definire i relativi adempimenti entro il 31 ottobre 2002.

      
                  Nota all'art. 35:
              - L'art.  93  della  legge  1  aprile  1981, n. 121, e'
          riportato alla nota all'art. 31.

      
                              Art. 36.
                   Tutela dei dirigenti sindacali
  1.  Nell'ambito  della  stessa sede di servizio, i trasferimenti in
uffici  diversi  da  quelli di appartenenza del segretario nazionale,
regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali delle Forze di
Polizia  ad  ordinamento  civile rappresentative sul piano nazionale,
possono  essere  effettuati  previo  nulla  osta  dell'organizzazione
sindacale di appartenenza.
  2.  Il  dirigente  che  riprende servizio al termine del distacco o
aspettativa   sindacale   puo',  a  domanda,  essere  trasferito  con
precedenza  rispetto  agli  altri  richiedenti  in  altra  sede dalla
propria  amministrazione,  quando  dimostri  di aver svolto attivita'
sindacale  e di aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella sede
richiesta e nel caso non abbia nel frattempo conseguito promozioni ad
altro ruolo a seguito di concorso.
  3.  Il dirigente di cui al comma 1 non puo' essere discriminato per
l'attivita'  in precedenza svolta quale dirigente sindacale, ne' puo'
essere  assegnato  ad  attivita'  che  facciano  sorgere conflitti di
interesse con la stessa.
  4.  I  dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni e in
occasione  dei  lavori di commissioni previste dal presente decreto o
dagli  accordi  nazionali  di  amministrazione,  non sono soggetti ai
doveri  derivanti dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi o
regolamenti.
  5.  Sono  fatte  salve  le  previsioni  dell'articolo 32  del primo
quadriennio normativo Polizia.

      
                  Nota all'art. 36:
              - Si riporta l'art. 32 del decreto del Presidente della
          Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:
              "Art.  32  (Tutela  dei  dirigenti  sindacali).  - 1. I
          trasferimenti  ad  ufficio con sede in un comune diverso di
          appartenenti  al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo
          forestale  dello  Stato, che ricoprono cariche di dirigenti
          sindacali  in  seno agli organismi direttivi previsti dagli
          statuti    delle    organizzazioni   sindacali maggiormente
          rappresentative   sul   piano   nazionale,  possono  essere
          effettuati previo nulla osta delle organizzazioni sindacali
          di appartenenza.
              2. Per il personale della Polizia di Stato si applicano
          i  commi  quarto e quinto dell'art. 88 della legge 1 aprile
          1981,  n. 121, come modificati ed integrati dall'art. 5 del
          decreto-legge  21 settembre  1987, n. 387, convertito dalla
          legge 20 novembre 1987, n. 472.
              3.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
          sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione
          del mandato sindacale.
              4.  Dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti
          dei  soggetti  indicati  nei  commi 1 e 2 appartenenti alle
          organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul
          piano  nazionale  e' data comunicazione, in occasione della
          notifica     della     contestazione     degli    addebiti,
          all'Amministrazione   centrale   per   le   valutazioni  di
          competenza   ed   anche   al   fine   di   un  monitoraggio
          dell'andamento  complessivo di tali procedure disciplinari.
          La  comunicazione  e' inviata dall'Amministrazione centrale
          alla  segreteria  nazionale  della organizzazione sindacale
          interessata".

      
                              Art. 37.
                             Buono-pasto
  1.  Il  buono  pasto  giornaliero  di cui l'articolo 35 del secondo
quadriennio normativo Polizia e' fissato nell'importo di euro 4,65.

      
                  Nota all'art. 37:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  32 del decreto del
          Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254:
              "Art.  35  (Buono-pasto).  -  1. Qualora  ricorrano  le
          condizioni  previste  dall'art.  2,  comma  1,  della legge
          18 maggio,  1989,  n.  203,  nelle fattispecie disciplinate
          dall'art.  1,  comma  1,  lettera  b),  della stessa legge,
          allorche'  si  provvede  ricorrendo  ad  esercizi  privati.
          L'onere  a  carico  dell'Amministrazione  e'  elevato,  ove
          inferiore,  a L. 9.000 a decorrere dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto.
              2.  Le  Amministrazioni,  nelle condizioni previste dal
          comma  precedente,  possono  anche  provvedere  tramite  la
          concessione  di  un buono-pasto giornaliero dell'importo di
          L. 9.000.
              3.  L'onere  derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei
          limiti  degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli
          di bilancio".

      
                              Art. 38.
                             Asili nido
  1.  Nell'ambito  delle  attivita'  assistenziali  nei confronti del
personale  e  nei  limiti  degli stanziamenti relativi ai capitoli ad
esse  inerenti l'amministrazione, in luogo della istituzione di asili
nido,  puo'  concedere  il  rimborso,  anche  parziale,  delle  rette
relative  alle  spese  sostenute dai dipendenti per i figli a carico,
secondo  modalita'  e  criteri  da  concordare  con le organizzazioni
sindacali rappresentative sul piano nazionale.
  2.  A  decorrere dall'anno 2002 sono assegnati complessivamente per
le finalita' di cui al comma 1 euro 1,5 milioni annui.
  3. La ripartizione della somma indicata al comma 2 viene effettuata
in  proporzione  alla consistenza numerica del personale in servizio,
alla data del 31 dicembre 2000, presso ciascuna Forza di polizia.

      
                              Art. 39.
                         Tutela assicurativa
  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2002,  ai  fini della stipula di
convenzioni  da destinare alla copertura della responsabilita' civile
ed  amministrativa  per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi
dal  personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria
attivita'  istituzionale,  la  somma di cui all'articolo 16, comma 4,
della legge finanziaria 2002 e' ripartita, per le Forze di polizia ad
ordinamento civile, come segue:
    a) Polizia di Stato, euro 330.000,00;
    b) Polizia penitenziaria, euro 130.000,00;
    c) Corpo forestale dello Stato, euro 20.000,00.

      
                              Art. 40.
                            Tutela legale
  1.   Fermo   restando  il  disposto  dell'articolo 32  della  legge
22 maggio 1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza
o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio, che
intendono  avvalersi  di  un  libero  professionista di fiducia, puo'
essere  anticipata,  a  richiesta  dell'interessato, la somma di euro
2500,00  per  le  spese  legali,  salvo  rivalsa  se  al  termine del
procedimento  viene  accertata  la  responsabilita'  del dipendente a
titolo di dolo.

      
                  Nota all'art. 40:
              - La legge 22 maggio 1975, n. 152, reca "disposizioni a
          tutela dell'ordine pubblico"; se ne riporta l'art. 32:
              "Art.  32.  -  Nei procedimenti a carico di ufficiali o
          agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei
          militari  in  servizio  di  pubblica  sicurezza  per  fatti
          compiuti  in  servizio  e  relativi all'uso delle armi o di
          altro  mezzo  di  coazione  fisica,  la  difesa puo' essere
          assunta  a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello
          Stato    o    da    libero    professionista   di   fiducia
          dell'interessato  medesimo. In questo secondo caso le spese
          di  difesa  sono  a carico del Ministero dell'interno salva
          rivalsa  se  vi  e' responsabilita' dell'imputato per fatto
          doloso.
              Le  disposizioni  dei  commi  precedenti si applicano a
          favore  di  qualsiasi  persona  che,  legalmente  richiesta
          dall'appartenente   alle   forze  di  polizia,  gli  presti
          assistenza".

      
Titolo III FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
                              Art. 41.
                   Ambito di applicazione e durata
  1.  Il  presente  titolo  si  applica  alla  Polizia ad ordinamento
militare.
  2.  Il  presente  titolo  concerne il periodo dal 1 gennaio 2002 al
31 dicembre  2005  per  la  parte  normativa,  dal  1 gennaio 2002 al
31 dicembre 2003 per la parte economica.
  3.  Dopo  un  periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data  di  scadenza  della  parte  economica  del presente decreto, al
personale   delle   Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare  e'
corrisposto,  a  partire dal mese successivo, un elemento provvisorio
della  retribuzione  pari al trenta per cento del tasso di inflazione
programmato,  applicato  ai  livelli  retributivi  tabellari vigenti,
inclusa l'indennita' integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di
vacanza  contrattuale,  detto  importo e' pari al cinquanta per cento
del  tasso  di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla
decorrenza  degli  effetti  economici  previsti dal nuovo decreto del
Presidente  della  Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera b), del decreto sulle procedure.

      
                  Nota all'art. 41:
              - L'art.  2  del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          195, e' riportato nelle note alle premesse.

      
                              Art. 42.
                           Nuovi stipendi
  1. Gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento
militare,  stabiliti  dall'art.  14  del  biennio  economico  Polizia
2000-2001,  sono  incrementati,  dal  1  gennaio 2002, delle seguenti
misure mensili lorde:


livello V        Euro ...  30,20
livello VI       Euro ...  32,10
livello VI-bis   Euro ...  33,60
livello VII      Euro ...  35,10
livello VII-bis  Euro ...  36,70
livello VIII     Euro ...  38,40
livello IX       Euro ...  42,20

  2.  Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003,
sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:


livello V        Euro ...  18,90
livello VI       Euro ...  20,00
livello VI-bis   Euro ...  21,00
livello VII      Euro ...  21,90
livello VII-bis  Euro ...  22,90
livello VIII     Euro ...  24,00
livello IX       Euro ...  26,30

  3.  I  valori  stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti
dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:


livello V        Euro ...   8.776,59
livello VI       Euro ...   9.675,07
livello VI-bis   Euro ...  10.379,57
livello VII      Euro ...  11.082,86
livello VII-bis  Euro ...  11.861,89
livello VIII     Euro ...  12.643,32
livello IX       Euro ...  14.437,35

  4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento
provvisorio   della   retribuzione   previsto,  in  caso  di  vacanza
contrattuale,   dall'articolo 13,  comma  3,  del  biennio  economico
Polizia 2000-2001.

      
                  Nota all'art. 42:
              - Si  trascrivono  i  testi  degli articoli 14 e 13 del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.
          140:
              "Art.  14 (Nuovi stipendi). - 1. Gli stipendi stabiliti
          dall'art.  4,  del  decreto del Presidente della Repubblica
          16 marzo  1999,  n. 254, sono incrementati, a regime, delle
          seguenti misure mensili lorde:

          ---->
   Vedere tabelle a pag. 71 del S.O.  <----

              6.     Gli     importi     stabiliti    dal    presente
          articolo assorbono     l'elemento     provvisorio     della
          retribuzione  previsto  dall'art.  41, comma 3, del decreto
          del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254".
              "Art. 13 (Area di applicazione e durata). - 1. Ai sensi
          dell'art.  2,  comma 1, lettera b), del decreto legislativo
          12 maggio  1995,  n.  195,  come sostituito dall'art. 2 del
          decreto  legislativo  31 marzo  2000, n. 129, il decreto si
          applica  al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e
          del  Corpo  della  guardia  di  finanza, con esclusione dei
          rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
              2. 11 presente decreto concerne gli aspetti retributivi
          ed  e'  valido  per  il  periodo  dal  1  gennaio  2000  a1
          31 dicembre 2001.
              3.  Dopo  un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
          mesi  dalla  data  di  scadenza  del  presente  decreto, al
          personale  di  cui  al comma 1 sara' corrisposto, a partire
          dal   mese   successivo,   un  elemento  provvisorio  della
          retribuzione   pari  al  trenta  per  cento  del  tasso  di
          inflazione  programmato,  applicato  ai livelli retributivi
          tabellari   vigenti,   inclusa   l'indennita'   integrativa
          speciale.  Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale,
          detto  importo  sara' pari al cinquanta per cento del tasso
          di  inflazione  programmato e cessa di essere erogato dalla
          decorrenza  degli  effetti  economici  previsti  dal  nuovo
          decreto  del  Presidente  della Repubblica emanato ai sensi
          dell'art.  2,  comma 1, lettera b), del decreto legislativo
          n.  195/1995,  come  sostituito  dall'art.  2  del  decreto
          legislativo 31 marzo 2000, n. 129".

      
                              Art. 43.
                     Effetti dei nuovi stipendi
  1.  Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del
presente  decreto  hanno  effetto  sulla  tredicesima mensilita', sul
trattamento  ordinario  di  quiescenza, normale e privilegiato, sulla
indennita'  di  buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente
sospeso,  come  previsto  dall'art.  82 dello Statuto degli impiegati
civili  dello Stato o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo,
sulle  ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
compresi  la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i
contributi di riscatto.
  2.  I  benefici economici risultanti dall'applicazione del presente
decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi
previsti,  al  personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione,  nel  periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti
dell'indennita' di buonuscita, si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione dal servizio.
  3.    La    corresponsione    dei    nuovi    stipendi,   derivanti
dall'applicazione  del  presente decreto avviene in via provvisoria e
salvo  conguaglio,  ai  sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio
1980,  n.  312,  in  materia  di  sollecita  liquidazione  del  nuovo
trattamento economico.
  4.  Gli  incrementi  stipendiali  di  cui all'articolo 42 non hanno
effetto  sulla  determinazione  delle  misure orarie del compenso per
lavoro  straordinario.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2002 e' soppresso
l'articolo 5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987,  n.  150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei
seguenti importi lordi:

=====================================================================
    Livello     |        |Feriale|Festiva o notturna|Notturna festiva
=====================================================================
livello V       |Euro ...| 9,65  |      10,91       |     12,59
livello VI      |Euro ...| 10,26 |      11,60       |     13,39
livello VI-bis  |Euro ...| 10,74 |      12,14       |     14,00
livello VII     |Euro ...| 11,21 |      12,67       |     14,62
livello VII-bis |Euro ...| 11,71 |      13,24       |     15,27
livello VIII    |Euro ...| 12,27 |      13,87       |     16,01
livello IX      |Euro ...| 13,48 |      15,24       |     17,58

      
                  Nota all'art. 43:
              - L'art.   822   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica  10 gennaio  1957, n. 3, e' riportato nella nota
          all'art. 4.
              - L'art.  172,  della  legge 11 luglio 1980, n. 312, e'
          riportato nella nota all'art. 4.
              - Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
          Repubblica  10 aprile 1987, n. 150, e' riportato nella nota
          all'art. 4.

      
                              Art. 44.
                       Indennita' pensionabile
  1.   Le   misure  dell'indennita'  mensile  pensionabile  stabilite
dall'art.  16  del  biennio  economico Polizia 2000-2001 spettante al
personale  dei  ruoli  della  Polizia  ad  ordinamento  militare sono
rideterminate,  a  decorrere  dalle  date  di  seguito  indicate, nei
seguenti importi mensili lordi:
    a) dal 1 gennaio 2002:

=====================================================================
                          Gradi                           |   Euro
=====================================================================
Tenente colonnello e Maggiore ...                         |677,60
Capitano ...                                              |665,00
Tenente ...                                               |659,00
Sottotenente ...                                          |632,20
Maresciallo aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante     |643,70
Maresciallo capo ...                                      |614,70
Maresciallo ordinario ...                                 |595,60
Maresciallo ...                                           |577,00
Brigadiere capo ...                                       |592,90
Brigadiere ...                                            |557,90
Vice Brigadiere ...                                       |555,20
Appuntato scelto ...                                      |499,40
Appuntato ...                                             |454,60
Carabiniere scelto e finanziere scelto ...                |415,80
Carabiniere e finanziere ...                              |382,50

    b) dal 1 gennaio 2003:

=====================================================================
                          Gradi                           |   Euro
=====================================================================
Tenente colonnello e Maggiore ...                         |716,00
Capitano ...                                              |702,70
Tenente ...                                               |696,30
Sottotenente ...                                          |668,10
Maresciallo aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante     |680,20
Maresciallo capo ...                                      |649,60
Maresciallo ordinario ...                                 |629,40
Maresciallo ...                                           |609,70
Brigadiere capo ...                                       |626,50
Brigadiere ...                                            |589,50
Vice Brigadiere ...                                       |586,60
Appuntato scelto ...                                      |527,70
Appuntato ...                                             |480,40
Carabiniere scelto e finanziere scelto ...                |439,40
Carabiniere e finanziere ...                              |404,20

      
                  Nota all'art. 44:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  16 del decreto del
          Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140:
              "Art.  l6  (Indennita'  pensionabile).  -  1. Le misure
          dell'indennita'  pensionabile  di cui all'art. 44, comma 1,
          lettera  c),  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          16 marzo  1999, n. 254, sono rideterminate, a decorrere dal
          1 gennaio 2001, nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

          ---->
   Vedere tabella a pag. 72 del S.O.  <----

      
                              Art. 45.
                   Indennita' integrativa speciale
  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2002 al personale inquadrato nel
livello    retributivo   settimo-bis   e'   attribuita   l'indennita'
integrativa speciale nella misura di euro 541,29 mensili lordi.

      
                              Art. 46.
                       Trattamento di missione
  1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio,
che  utilizzi  il  mezzo  aereo  o  altro  mezzo  non  di  proprieta'
dell'amministrazione  senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata
una  somma  nel  limite  del  costo  del  biglietto  ferroviario.  Al
personale  autorizzato  i  rimborsi  vengono  effettuati  secondo  le
disposizioni vigenti in materia.
  2.  Al  personale  inviato  in  missione  compete  il  rimborso del
biglietto  ferroviario  di  1a  classe nonche' il rimborso del vagone
letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede.
In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo
fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
  3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono
rimborsate  le  spese  di  pernottamento  in misura pari alla tariffa
media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
  4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per
fatti  inerenti  al  servizio,  dinanzi  ad organi della Magistratura
ordinaria,  militare  o  contabile  ovvero  a  presentarsi  davanti a
consigli  o  commissioni  di  disciplina  o  di inchiesta, compete il
trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni
e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente   nel   caso   di  proscioglimento  o  di  assoluzione
definitiva.  Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate,
di  volta  in  volta,  a  richiesta,  salvo  ripetizione  qualora  il
procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a
titolo  doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche
al  personale  chiamato  a  comparire,  quale indagato o imputato per
fatti  inerenti  al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di
Paesi stranieri.
  5.  La maggiorazione  dell'indennita'  oraria di missione, prevista
dall'articolo 46,  comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, e'
rideterminata in euro 6,00 per ogni ora.
  6.  Al  personale  in  trasferta  che  dichiari  di non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai
sensi  della  vigente  normativa, compete nell' ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite
vigente,  ferma  restando  la misura del 40 per cento della diaria di
trasferta.
  7.  L'amministrazione  e' tenuta ad anticipare al personale inviato
in  missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio
e   pernottamento,   nel  limite  del  costo  medio  della  categoria
consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.
  8.  La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede
di  partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale
e  piu'  conveniente  per  l'amministrazione. Ove la sede di missione
coincida  con  la  localita'  di  abituale  dimora del dipendente, al
personale  compete  il  rimborso  documentato delle spese relative ai
pasti consumati.
  9.    L'amministrazione,   a   richiesta   dell'interessato,   puo'
preventivamente   autorizzare,  oltre  al  rimborso  delle  spese  di
viaggio,  la  corresponsione  a  titolo  di  rimborso  di  una  somma
forfettaria  di  euro  100,00  per  ogni ventiquattro ore compiute di
missione,   in  alternativa  al  trattamento  economico  di  missione
vigente,   nell'ambito   delle   risorse  allo  scopo  assegnate  sui
pertinenti  capitoli  di  bilancio.  Il rimborso forfettario non puo'
essere  concesso  qualora  il personale fruisca di vitto o alloggio a
carico dell'amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo delle
spese di viaggio e dell'85 per cento della somma forfettaria.
  10.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento
militare,   impegnato   nella   frequenza  di  corsi  addestrativi  e
formativi,   il   limite   di  duecentoquaranta  giorni  di  missione
continuativa  nella  medesima  localita',  previsto  dall'articolo 1,
comma   3,   della  legge  26 luglio  1978,  n.  417,  e'  elevato  a
trecentosessantacinque giorni.
  11.  Al  personale comunque inviato in missione compete altresi' il
rimborso,   nell'ambito   delle  risorse  allo  scopo  assegnate  sui
pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto
urbano  o  dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o
comunque  per  impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare
tipologia   di   servizio   nei   casi   preventivamente  individuati
dall'amministrazione.
  12.  I  visti  di  arrivo  e  di  partenza del personale inviato in
missione   presso   strutture   non   militari   sono  attestati  con
dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.
  13.  Fermo  restando  quanto stabilito al comma 10, le disposizioni
del  presente  articolo hanno  efficacia a decorrere dal primo giorno
del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

      
                  Nota all'art. 46:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  46 del decreto del
          Presidente della Repubblica 254 del 1999:
              "Art.  46  (Trattamento di missione). - 1. Il personale
          che,  comandato  in  missione fuori dalla sede di servizio,
          utilizzi  il  mezzo  aereo  o  il  mezzo  proprio  senza la
          prevista  autorizzazione,  e'  rimborsato  di una somma nel
          limite  del  costo  del biglietto ferroviario per la classe
          consentita a tariffa d'uso.
              2.  Il trattamento economico di missione previsto dalla
          legge  18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni
          compete al personale chiamato a comparire, quale indagato o
          imputato  per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi
          della magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a
          presentarsi  a  Consigli  o  Commissioni di disciplina o di
          inchiesta,   solo  alla  conclusione  del  procedimento  ed
          esclusivamente allorche' l'interessato sia stato prosciolto
          o assolto in via definitiva.
              3. Al personale inviato in servizio fuori sede compete,
          limitatamente  alla durata del viaggio, l'indennita' oraria
          di  missione maggiorata  di  lire  2.500  per  ogni  ora, a
          condizione  che  il personale stesso sia impiegato oltre la
          durata  del  turno  giornaliero.  Tale maggiorazione non e'
          cumulabile  con  il  compenso  per lavoro straordinario. La
          spesa derivante dall'incremento deve essere contenuta dalle
          singole  Amministrazioni  negli  ordinari  stanziamenti  di
          bilancio.
              4.  In  caso  di  missioni di durata superiore a trenta
          giorni  connesse  con  particolari attivita' di servizio di
          carattere   operativo   che   coinvolgano  piu'  unita'  di
          personale,    l'Amministrazione   ove   lo   ritenga   piu'
          conveniente  e comunque con costi non superiori al rimborso
          medio   delle   spese   di  pernottamento  degli  eventuali
          fruitori, ha facolta' di locare, con oneri, compresi quelli
          per  gestione  e  consumi,  a carico dei relativi capitoli,
          appartamenti  ammobiliati da reperire sul libero mercato da
          concedere   al   personale   interessato   in  luogo  della
          sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di
          missione  per  fruizione  di  alloggio  gratuito secondo le
          normative  in vigore. Al predetto personale le spese per il
          vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.
              5.  Nei  casi  di  missione continuativa nella medesima
          localita' di durata superiore a sei giorni e' consentito il
          rimborso  delle  spese  per  il  pernottamento in residenza
          turistico-alberghiera,  purche'  non risulti economicamente
          piu'  oneroso  rispetto  al  costo  medio  della  categoria
          alberghiera consentita nella localita' stessa.
              6.  Al  personale  in  trasferta  che  per  ragioni  di
          servizio comprovate all'Amministrazione non possa consumare
          i  pasti,  ove  ne maturi il diritto ai sensi della vigente
          normativa,  compete  un  rimborso  pari  al  50% del limite
          vigente,  ferma  restando la misura del 40% della diaria di
          trasferta.
              7.  Al  personale  inviato in missione e' anticipata, a
          richiesta   dell'interessato,  una  somma  pari  all'intero
          importo  delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite
          del  costo  medio della categoria consentita, nonche' l'85%
          delle presumibili spese di vitto.
              8.   La   localita'  di  abituale  dimora  puo'  essere
          considerata   la  sede  di  partenza  e  di  rientro  dalla
          missione,  ove  richiesto  dal personale e non piu' oneroso
          per l'Amministrazione.
              9.  L'Amministrazione,  in  caso  di frequenza di corsi
          puo'  disporre  l'assegnazione in sistemazioni alloggiative
          militari   che,   comunque,   devono   essere   adeguate  e
          corrispondenti ai criteri per l'accasermamento.
              10. Restano ferme le altre disposizioni di cui all'art.
          8  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 147 del
          1990,   all'art.   39  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  395 del 1995 ed all'art. 15 del decreto del
          Presidente della Repubblica n. 359 del 1996".
              - L'art. 1, comma 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417,
          e   successive   modificazioni,  e'  riportato  nelle  note
          all'art. 7.

      
                              Art. 47.
               Trattamento economico di trasferimento
  1.   L'amministrazione,   ove  non  disponga  di  mezzi  idonei  ad
effettuare  il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti
trasferiti  d'ufficio,  come  previsto  dall'art.  19, comma 8, della
legge  sulle  missioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con
trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico
dell'amministrazione  anche  per  la  parte eccedente i 40 quintali e
fino ad un massimo di 80 quintali.
  2.  Il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di
servizio,  ne  abbia  titolo  in relazione all'incarico ricoperto, ed
abbia   presentato   domanda   per   ottenerlo,  ove  prevista,  puo'
richiedere,  dietro presentazione di formale contratto di locazione o
di  fattura  quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un
importo   massimo  di  euro  775,00  mensili,  fino  all'assegnazione
dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a
tre mesi.
  3.  Nelle  stesse  condizioni  indicate  al comma 2 il personale ha
facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto
in  relazione  alla  elevazione  proporzionale dei mesi di durata del
beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
     4.   A   richiesta   dell'interessato   il   rimborso   previsto
dall'articolo 1,  comma  3,  della  legge  29 marzo 2001, n. 86, puo'
essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi
restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
  5.  Al  personale  con famiglia a carico trasferito d'autorita' che
non  fruisca  dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici
di  alloggi  forniti  dall'amministrazione,  e'  dovuta  in  un'unica
soluzione,  all'atto  del  trasferimento  del  nucleo familiare nella
nuova  sede  di  servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un
emolumento  di  euro  1500,00.  Tale  indennita' e' corrisposta nella
misura  di  euro  775,00  al  personale  senza famiglia a carico o al
seguito.
  6.   Il  personale  militare  trasferito  all'estero  puo'  optare,
mantenendo  il  diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dalla
normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel
domicilio  eletto  nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede
di servizio all'estero.
  7.  In  caso  di  assunzione  e  rilascio  di  alloggio di servizio
connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma
1,  per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad
altro  alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di
servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
  8.   Le   disposizioni   del   presente  articolo si  applicano  ai
trasferimenti  effettuati  a  decorrere  dal  primo giorno successivo
dall'entrata in vigore del presente decreto.

      
                  Nota all'art. 47:
              - Il   testo   dell'art.   19,  comma  8,  della  legge
          18 dicembre  1973, n. 836, e' riportato nelle note all'art.
          8.
              - Il  testo  dell'art. 1, comma 3, della legge 29 marzo
          2001, n. 86, e' riportato nelle note all'art. 8.

      
                              Art. 48.
                           Servizi esterni
  1.  A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in
vigore  del  presente  decreto il compenso giornaliero corrisposto al
personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre
ore,   secondo   le   modalita'  di  cui  all'articolo 42  del  primo
quadriennio   normativo   Polizia,   e  all'articolo 50  del  secondo
quadriennio  normativo Polizia, e' rideterminato nella misura di euro
6,00.

      
                  Nota all'art. 48:
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 42 del decreto del
          Presidente della Repubblica 395 del 1995:
              "Art.  42 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
          - 1. A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale impiegato
          nei  servizi  esterni,  organizzati  in turni sulla base di
          ordini  formali  di  servizio,  e'  corrisposto un compenso
          giornaliero pari a L. 5.100 lorde.
              2.   A   decorrere   dal  1  novembre  1995  le  misure
          dell'indennita'  di ordine pubblico in sede di cui all'art.
          5  della  legge  27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate
          dall'art.  3  della  legge  5 agosto  1978,  n.  505,  sono
          incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno".
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 50 del decreto del
          Presidente della Repubblica n. 254 del 1999:
              "Art.  50 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
          -  1. A decorrere dal 1 giugno 1999 il compenso giornaliero
          di  cui  all'art.  42,  comma 1, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  31 luglio  1995, n. 395, spetta anche al
          personale  del Corpo della Guardia di finanza impiegato nei
          servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali
          di  servizio che esercita precipuamente attivita' nel campo
          della  verifica  e  controllo per il contrasto all'evasione
          fiscale  e  di tutela degli interessi economico finanziari,
          svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di
          terzi.
              2.  La  corresponsione  del compenso di cui al comma 1,
          con  la  stessa  decorrenza, e' estesa al personale, di cui
          all'art.  41, comma 1, che esercita precipuamente attivita'
          di   tutela,  scorta,  traduzioni,  vigilanza,  lotta  alla
          criminalita',  nonche' tutela delle normative in materia di
          lavoro,  sanita', radiodiffusione ed editoria, impiegato in
          turni  e  sulla  base  di ordini formali di servizio svolti
          all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi.
              3.   A   decorrere   dal   1  gennaio  1999  le  misure
          dell'indennita'  di ordine pubblico in sede di cui all'art.
          5  della  legge  27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate
          dall'art.  3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, e dall'art.
          42,  comma  2,  del decreto del Presidente della Repubblica
          31 luglio  1995,  n.  395,  sono incrementate di lire 1.000
          lorde per ogni turno".

      
                              Art. 49.
                    Indennita' di ordine pubblico
  1.   L'indennita'   di   ordine   pubblico   fuori   sede   di  cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno  1990, n. 147, e' corrisposta, per ciascun turno di servizio
giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di
euro 26,00.
  2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c),
d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1.
  3.  L'indennita'  di  ordine  pubblico  in  sede e' corrisposta per
ciascun  turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro
ore, nella misura unica di euro 13,00.
  4.  Le  indennita'  di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al
personale   che,  a  seguito  di  infermita'  o  lesioni  traumatiche
verificatesi  nel  corso ed a causa del servizio, non puo' completare
il previsto turno di quattro ore.
  5.   Le   disposizioni  del  presente  articolo hanno  efficacia  a
decorrere  dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore
del presente decreto.

      
                  Nota all'art. 49:
              - Il  testo  dell'art.  10  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e' riportato nelle
          note all'art. 10.

      
                              Art. 50.
                 Attuazione dell'articolo 3, comma 5
                  della legge 29 marzo 2001, n. 86
  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2003, il personale dell'Arma dei
carabinieri   e   del   Corpo   della   Guardia   di   finanza   che,
nell'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle rispettive
disposizioni legislative di settore, e' impegnato in esercitazioni od
operazioni  militari  caratterizzate  da  particolari  condizioni  di
impiego  prolungato  e continuativo oltre il normale orario di lavoro
non  e'  assoggettato,  durante  i  predetti  periodi,  alle  vigenti
disposizioni in materia di orario di lavoro e ai connessi istituti, a
condizione  che  le predette attivita' si protraggano senza soluzione
di continuita' per almeno quarantotto ore.
  2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n.
86,  le  esercitazioni  e  le  operazioni  di  cui  al  comma  1 sono
determinate,  nell'ambito delle rispettive competenze, dai Comandanti
generali  dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo della Guardia di
finanza.
  3.  Al  personale  di  cui al comma 1 e' attribuita per i giorni di
effettivo impiego un'indennita' speciale di impiego giornaliera nelle
misure stabilite in euro nella seguente tabella:

=====================================================================
                   COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO
=====================================================================
                      |      |               |   sabato-domenica e
        Grado         |Fascia|lunedi-venerdi'|        festivi
=====================================================================
Carabiniere e         |      |               |
Finanziere            |  I   |     62,00     |        124,00
---------------------------------------------------------------------
Carabiniere Scelto e  |      |               |
Finanziere Scelto     |      |               |
---------------------------------------------------------------------
Appuntato             |      |               |
---------------------------------------------------------------------
Appuntato Scelto      |      |               |
---------------------------------------------------------------------
Vice Brigadiere       |  II  |     66,00     |        131,00
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere            |      |               |
---------------------------------------------------------------------
Brigadiere Capo       |      |               |
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo           |      |               |
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo Ordinario |      |               |
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo Capo      |      |               |
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo A.        |      |               |
s.U.P.S. e Maresciallo|      |               |
Aiutante              | III  |     72,00     |        143,00
---------------------------------------------------------------------
S. Tenente            |      |               |
---------------------------------------------------------------------
Tenente               |      |               |
---------------------------------------------------------------------
Capitano              |      |               |
---------------------------------------------------------------------
Maggiore              |  IV  |     85,00     |        165,00
---------------------------------------------------------------------
Tenente Colonnello    |      |               |

      
                  Nota all'art. 50:
              - La  legge 29 marzo 2001, n. 86, reca "disposizioni in
          materia  di  personale  delle Forze armate e delle Forze di
          polizia"; se ne riporta l'art. 3:
              "Art.  3  (Specifici  compensi  per  il personale delle
          Forze  armate  e  del  Corpo  della  Guardia  di finanza in
          relazione  a  situazioni  di  impiego  non  compatibili con
          l'orario di lavoro). - 1. Il personale dell'Esercito, della
          Marina  e dell'Aeronautica impegnato in esercitazioni od in
          operazioni    militari    caratterizzate   da   particolari
          condizioni  di  impiego  prolungato e continuativo oltre il
          normale  orario  di  lavoro, non e' assoggettato, durante i
          predetti  periodi  di impiego, alle vigenti disposizioni in
          materia  di  orario  di  lavoro  ed ai connessi istituti, a
          condizione  che  le predette attivita' si protraggano senza
          soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore.
              2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1 si applica,
          altresi',  al  personale  dell'Arma  dei  carabinieri e del
          Corpo  della Guardia di finanza che, per l'assolvimento dei
          compiti  istituzionali  di carattere militare, e' impiegato
          nelle attivita' di cui al medesimo comma 1.
              3.  Le  esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1
          sono  determinate, nell'ambito delle rispettive competenze,
          dal  Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato
          maggiore   di   Forza  armata  e  dai  Comandanti  generali
          dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo della Guardia di
          finanza.
              4.  Il  personale puo' essere impegnato nelle attivita'
          di  cui  al comma 1 fino ad un massimo di centoventi giorni
          l'anno  e  per non piu' di dodici ore giornaliere, salvo il
          verificarsi  di  comprovate  ed  inderogabili  esigenze  di
          carattere  operativo. Durante lo svolgimento delle predette
          attivita'  devono essere garantiti al personale il recupero
          delle  energie  psicoflsiche  e  comunque  la  fruizione di
          adeguati turni di riposo.
              5.  Al  personale  di cui ai commi 1 e 2 e' attribuita,
          per   i   giorni   di  effettivo  impiego,  una  indennita'
          sostitutiva  del compenso per il lavoro straordinario e del
          recupero  compensativo  da definire attraverso le procedure
          di  concertazione  di  cui al decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 195, e successive modificazioni, nell'ambito delle
          risorse  ad  essa  assegnate ed in particolare nel rispetto
          dei  limiti  di  cui  all'art. 7, comma 10, quarto e quinto
          periodo, del medesimo decreto legislativo.
              6. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla
          data  di  operativita'  dell'indennita' di cui al comma 5 e
          nei   limiti   temporali   di   percezione  della  medesima
          indennita'.
              7. L'indennita' di cui al comma 5 non e' cumulabile con
          i  trattamenti  di  cui all'art. 1, comma 4, nonche' con le
          indennita' di missione all'estero".

      
                              Art. 51.
              Indennita' di presenza notturna e festiva
  1.  A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in
vigore  del  presente  decreto,  al  personale  impiegato in turni di
servizio,  effettuati  tra  le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui
all'articolo 20,  comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 e'
rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora.
  2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare
servizio  in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre,
Capodanno,   Pasqua,  lunedi'  di  Pasqua,  1  maggio,  Ferragosto  e
2 giugno,  il compenso di cui al comma 2 dell'articolo 51 del secondo
quadriennio  normativo Polizia e' rideterminato nella misura lorda di
euro 40,00.

      
                  Nota all'art. 51:
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 20 del decreto del
          Presidente della Repubblica 140 del 2001:
              "Art. 20 (Indennita' di presenza notturna e festiva). -
          1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 al personale impiegato in
          turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6,
          l'indennita'  di  cui all'art. 51, comma 1, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  16 marzo  1999,  n.  254, e'
          rideterminata  nella  misura lorda di L. 6.000 per ciascuna
          ora.
              2.  A  decorrere  dal  1  gennaio 2001 al personale che
          presta  servizio  in  un giorno festivo l'indennita' di cui
          all'art.  17,  comma  2,  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  10 maggio  1996, n. 359, e' rideterminata nella
          misura lorda di L. 19.000 per ogni turno".

      
                              Art. 52.
  Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione,
       di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'.
  1.    Ferme    restando    le    vigenti    disposizioni   relative
all'equiparazione  tra  i  gradi  e le qualifiche del personale delle
Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego
operativo  per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e
di  imbarco,  nonche' le relative indennita' supplementari attribuite
al  personale  delle  forze  di polizia ad ordinamento militare, sono
rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le
vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi
ed  alle maggiorazioni  vigenti  per  il personale delle Forze armate
impiegato nelle medesime condizioni operative.
  2.  Al  personale  delle  Forze  di polizia ad ordinamento militare
destinatario  dell'indennita'  di  impiego operativo per attivita' di
aeronavigazione  e  di  volo, al fine di riequilibrare il trattamento
economico  connesso  con  la  specifica responsabilita' operativa nel
quadro  generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete
un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui
alla  tabella  2  allegata  al  presente  decreto.  Detto  emolumento
compete,  all'atto  del  passaggio  al  grado o anzianita' superiore,
nella misura corrispondente al nuovo grado o anzianita'.
  3. Ai fini della prevista corresponsione dell'indennita' di comando
navale  per  il  personale  che  riveste  funzioni  e responsabilita'
corrispondenti  al  comando  di  singole  unita'  o  gruppi di unita'
navali,   di   cui   all'articolo 10  della  legge  sulle  indennita'
operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con
determinazione delle singole Amministrazioni interessate, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  4.  Ai  direttori di macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad
ordinamento  militare  e' attribuita l'indennita' richiamata al comma
3.
  5. L'indennita' di imbarco di cui all'articolo 3, comma 18-bis, del
decreto-legge    21 settembre   1987,   n.   387,   convertito,   con
modificazioni,  dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' pensionabile
secondo  le misure e modalita' stabilite dalla legge sulle indennita'
operative.
  6.  Al  personale della Polizia ad ordinamento militare in possesso
del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio
in  qualita'  di  paracadutista  presso  i reparti di pronto impiego,
spetta l'indennita' di aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge
sulle  indennita' operative, ferme restando le vigenti percentuali di
cumulo  tra  le  diverse  indennita', nelle misure e con le modalita'
previste per il personale delle Forze armate.
  7. Al personale della Polizia ad ordinamento militare, imbarcato su
unita'  di  altura, compete secondo le modalita' vigenti l'indennita'
mensile  di imbarco di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle
indennita'  operative  percepita  dal  personale  in  forza presso il
Comando  forze  da  pattugliamento  per  la  sorveglianza e la difesa
costiera (COMFORPAT).
  8.  Le  misure  mensili  dell'indennita'  di  imbarco previste alle
lettere  a) e b) della tabella "A" allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 11 ottobre 1988, registrato dalla Corte dei conti in
data  12 dicembre  1988,  registro n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono
elevate al 55 per cento.

      
                  Nota all'art. 52:
              - L'art.  10  della  legge  23 marzo  1983,  n.  78, e'
          riportato nelle note all'art. 13.
              - L'art. 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
          convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo
          comma,  legge  20 novembre 1987, n. 472, e' riportato nelle
          note all'art. 13.
              - L'art. della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' riportato
          nelle note all'art. 13.
              - L'art.  4  della  legge  23 marzo  1983,  n.  78,  e'
          riportato nelle note all'art. 13.
              - La   tabella  A  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  11 ottobre  1988,  registrato  dalla  Corte dei
          conti  in  data  12 dicembre  1988, registro n. 59/Finanze,
          foglio n. 173, e' riportata nelle note all'art. 13.

      
                              Art. 53.
                Efficienza dei servizi istituzionali
  1.  Per  ogni  Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse
economiche   per   l'efficienza  dei  servizi  istituzionali  di  cui
all'articolo 53   del   secondo   quadriennio   normativo  Polizia  e
all'articolo 23   del   biennio   economico  Polizia  2000-2001  sono
ulteriormente  incrementate, come da tabella "A" allegata al presente
decreto:
    a) per  gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16,
comma  2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola
Amministrazione;
    b) per   gli   anni   2002   e   2003   dalle   somme   derivanti
dall'applicazione dell'articolo 43, comma 4, del presente decreto.
  2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza
sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
  3.  Le  risorse  indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire
compensi finalizzati a:
    a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
    b) incentivare  l'impegno del personale nelle attivita' operative
e  di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri  e  dal  Comandante  generale  del Corpo della guardia di
finanza;
    c) compensare  l'impiego  in  compiti od incarichi che comportino
l'assunzione  di  specifiche  responsabilita'  o  disagio  anche  con
particolare  riguardo,  per  l'Arma  dei carabinieri, al personale in
forza al Gruppo intervento speciale;
    d) compensare la presenza qualificata;
    e) compensare  l'incentivazione della produttivita' collettiva al
fine del miglioramento dei servizi;
    f) compensare,  per  quanto  riguarda  il personale dell'Arma dei
carabinieri,  le specifiche funzioni investigative e di controllo del
territorio, nonche', per quanto riguarda il personale del Corpo della
guardia    di    finanza,   le   specifiche   funzioni   di   Polizia
economico-finanziaria.
  4.  Con  distinti  decreti del Ministro della difesa e del Ministro
dell'economia  e  finanze,  su  proposta  dei  rispettivi  Comandanti
generali,  previa informazione alle rappresentanze militari centrali,
ai  sensi dell'articolo 59 del secondo quadriennio normativo Polizia,
sono   annualmente   determinati   i  criteri  per  la  destinazione,
l'utilizzazione  delle  risorse  indicate  al comma 1, disponibili al
31 dicembre  di  ciascun  anno e le modalita' applicative concernenti
l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.
  5.  Le  risorse  di  cui  al  comma  1  non  possono comportare una
distribuzione indistinta e generalizzata.

      
                  Nota all'art. 53:
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 53 del decreto del
          Presidente della Repubblica 254 del 1999:
              "Art.  53  (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
          Per  ogni  Forza  di  polizia  ad ordinamento militare sono
          finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a
          promuovere     reali    e    significativi    miglioramenti
          dell'efficienza  dei  servizi istituzionali da ogni singola
          Amministrazione,  nell'ambito  delle  rispettive  quote  di
          competenza, le risorse derivanti da:
                a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento
          dello  0,8  per  cento  di  cui all'art. 2, comma 10, della
          legge 23 dicembre 1998, n. 449;
                b) i  risparmi  di spesa e di gestione nelle misure e
          limiti   previsti   dall'art.  43,  comma  7,  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449;
                c) specifiche  disposizioni  normative  che destinano
          risparmi  per  promuovere miglioramenti nell'efficienza dei
          servizi;
                d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1%
          per  il  1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli
          stanziamenti  relativi ai compensi per lavoro straordinario
          previsti negli appositi capitoli di bilancio;
                e) gli importi pro-quota, di cui al comma 2 dell'art.
          49.
              2.  Le  risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per
          attribuire compensi finalizzati a:
                a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
                b) incentivare    l'impegno   del   personale   nelle
          attivita'  operative  e  di  funzionamento  individuate dal
          Comandante   generale   dell'Arma  dei  carabinieri  e  dal
          Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;
                c) compensare  l'impiego  in compiti od incarichi che
          comportino  l'assunzione  di  specifiche  responsabilita' o
          disagio;
                d) compensare la presenza qualificata;
                e) compensare  l'incentivazione  della  produttivita'
          collettiva al fine del miglioramento dei servizi.
              3. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del
          Ministro   delle   finanze,   su  proposta  dei  rispettivi
          Comandanti     Generali,     previa    informazione    alle
          rappresentanze  militari  centrali,  ai sensi dell'art. 59,
          sono annualmente determinati i criteri per la destinazione,
          l'utilizzazione   delle   risorse   indicate  al  comma  1,
          disponibili  al  31 dicembre di ciascun anno e le modalita'
          applicative   concernenti   l'attribuzione   dei   compensi
          previsti dal presente articolo.
              4.  Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare
          una distribuzione indistinta e generalizzata".
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 23 del decreto del
          Presidente della Repubblica 140 del 2001:
              "Art.  23  (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
          Per  ogni  Forza  di  polizia  ad  ordinamento militare, le
          risorse  finanziarie  di  cui  all'art.  53 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  16 marzo  1999,  n. 25, sono
          cosi' incrementate:
                a) per   l'anno  2001  dall'importo  derivante  dalla
          riduzione  di  un  ulteriore 3 per cento degli stanziamenti
          dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;
                b) per  gli  anni  2000  e  2001  dalle  somme di cui
          all'art.  19  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488,  e
          all'art.  50  della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388, di
          pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella
          I  allegata  al  presente  decreto.  Tali  somme,  ove  non
          utilizzate  nell'esercizio  di competenza, sono riassegnate
          per le medesime esigenze nell'anno successivo".
              - Il  testo  dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001,
          n. 448, e' riportato alle note all'art. 14.
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 59 del decreto del
          Presidente della Repubblica 254 del 1999:
              "Art.   59  (Informazione).  -  1.  Le  Amministrazioni
          informano preventivamente i COCER in ordine:
                a) alle  emanande  disposizioni  applicative  che  si
          riferiscono  alle materie oggetto di concertazione ai sensi
          del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
                b) ai  criteri per la destinazione, l'utilizzazione e
          modalita'  di  attribuzione delle risorse aggiuntive di cui
          all'art. 53 da parte delle Amministrazioni;
                c) alle  modalita'  attuative  della  disciplina  del
          riposo compensativo.
              2.  I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e
          proposte  sulle  disposizioni  applicative  riguardanti  le
          materie ed i criteri di cui al comma 1, lettere a), b) e c)
          entro   venti   giorni   dalla   data  di  ricezione  della
          comunicazione.
              3.  Al  fini  del  comma  2  i COCER possono richiedere
          riunioni   informative   preliminari,  anche  di  carattere
          tecnico,  che  hanno  inizio  entro  48  ore  dalla data di
          ricezione  della  comunicazione e si concludono nel termine
          di  venticinque  giorni, ovvero entro un termine piu' breve
          per motivi di urgenza.
              4.  Dell'esito  degli  incontri  e' redatto verbale dal
          quale   risultano   le  posizioni  comuni  o  le  eventuali
          divergenze  dell'Amministrazione e delle rappresentanze del
          personale.   Durante   il   periodo   in   cui   si  svolge
          l'informazione  preventiva  le Amministrazioni non adottano
          provvedimenti  al  riguardo. Decorsi tali termini o in caso
          di   posizioni   divergenti   o  di  motivata  urgenza,  le
          rispettive Amministrazioni assumono autonome determinazioni
          definitive.  In  caso di divergenza, i COCER possono mviare
          per  iscritto  le  loro  osservazioni  o  richieste,  entro
          5 giorni,  ai  rispettivi  Ministri, ai sensi dell'art. 19,
          quarto comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.
              5.  Dopo  il  comma  4  dell'art.  58  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 luglio  1995,  n. 395, e'
          inserito il seguente:
              "4-bis.  Nel  periodo  intercorrente  fra  l'avvio e la
          conclusione  dei  lavori  di  cui  all'art.  7  del decreto
          legislativo  12 maggio  1995, n. 195, le Sezioni COCER sono
          autorizzate da ciascun Comandante Generale a convocare, per
          una   o  piu'  volte,  delegazioni  dei  COIR  al  fine  di
          aggiornarle sull'andamento dei lavori stessi".

      
                              Art. 54.
                          Orario di lavoro
  1. La durata dell'orario di lavoro e' di trentasei ore settimanali.
  2.  Il  personale  inviato in servizio fuori sede che sia impiegato
oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che
del  tempo  necessario  all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato
dall'espletamento  del  turno  ordinario previsto o dal completamento
dello  stesso.  Il  turno  giornaliero si intende completato anche ai
fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
  3.  Fermo  restando  il  diritto  al recupero, al personale che per
sopravvenute   inderogabili   esigenze   di   servizio  sia  chiamato
dall'amministrazione  a  prestare  servizio  nel  giorno destinato al
riposo  settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una
indennita'  di  euro  5,00,  a  compensazione  della  sola  ordinaria
prestazione di lavoro giornaliero.
  4.  Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno
di  riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita'
infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.
  5.   I   riposi  settimanali,  non  fruiti  per  esigenze  connesse
all'impiego  in  missioni  internazionali,  sono  fruiti all'atto del
rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra
il  beneficio  spettante  ed  i  recuperi e riposi accordati ai sensi
della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.

      
                              Art. 55.
                          Licenza ordinaria
  1.  Qualora  indifferibili  esigenze  di  servizio non abbiano reso
possibile  la  completa  fruizione  della licenza ordinaria nel corso
dell'anno,   la   parte  residua  deve  essere  fruita  entro  l'anno
successivo.  Compatibilmente  con le esigenze di servizio, in caso di
motivate  esigenze  di carattere personale, il dipendente deve fruire
della  licenza residua entro il primo semestre dell'anno successivo a
quello di spettanza.
  2.  Al  personale  a  cui,  per indifferibili esigenze di servizio,
venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base
della  documentazione  fornita,  il  rimborso  delle  spese sostenute
successivamente  alla  concessione della licenza stessa e connesse al
mancato viaggio e soggiorno.

      
                              Art. 56.
                 Licenze straordinarie e aspettativa
  1.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 3, comma 39, della legge
finanziaria  1994,  concernenti la riduzione di un terzo di tutti gli
assegni  spettanti  al dipendente per il primo giorno di ogni periodo
ininterrotto  di  congedo straordinario non si applicano al personale
delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
  2.  Le  esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui
all'articolo 48,  comma  2,  del primo quadriennio normativo Polizia,
sussistono anche per il personale accasermato.
  3.  Ferma  restando la vigente disciplina in materia di trattamento
economico,  il  personale  giudicato  permanentemente  non  idoneo al
servizio   in   modo   parziale  permane,  ovvero  e'  collocato,  in
aspettativa  fino  alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza
da  causa  di  servizio  della lesione o infermita' che ha causato la
predetta  non  idoneita'  anche oltre i limiti massimi previsti dalla
normativa  in  vigore.  Tale periodo di aspettativa non si cumula con
gli  altri  periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del
raggiungimento del detto limite massimo.

      
                  Nota all'art. 56:
              - L'art.  3,  comma 39 della legge 24 dicembre 1993, n.
          537, e' riportato nelle note all'art. 19.
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 48 del decreto del
          Presidente della Repubblica 395 del 1995:
              "Art. 48 (Licenze straordinarie). - 1. Per il personale
          di  cui  all'art.  34, comma 1, la licenza straordinaria e'
          disciplinata  dalla  normativa  prevista  dall'art. 3 della
          legge   24 dicembre   1993,   n.  537,  come  interpretato,
          modificato  ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724.
              2.  In occasione di trasferimento del personale, per le
          esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
          la  nuova  sede  di servizio, l'Amministrazione concede una
          licenza  straordinaria  speciale  nelle  durate  di seguito
          specificate:
                a) trasferimento in territorio nazionale: giomi venti
          per  il  personale ammogliato o con famiglia a carico o con
          almeno   dieci  anni  di  servizio;  giorni  dieci  per  il
          personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
          servizio;
                b) trasferimento   per   il   personale  destinato  a
          prestare  o  che  rientri  dal  servizio  all'estero: giomi
          trenta  al  personale  ammogliato o con famiglia a carico o
          con   almeno  dieci  anni  di  servizio;  giorni  venti  al
          personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
          servizio.
              3.  Per  il  personale  di cui all'art. 34, comma 1, la
          licenza breve e' soppressa.
              4.  Le  disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della
          legge  24 dicembre  1993,  n.  537, non si applicano quando
          l'assenza  dal  servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni
          dipendenti  da  causa  di servizio o comunque riportate per
          fatti di servizio.
              5.  Le norme di cui al presente art. si applicano dal 1
          gennaio   1996.   Per  la  connessa  disciplina  di  ordine
          procedurale   continuano   ad  applicarsi  le  disposizioni
          previste  dalle  norme  vigenti in materia per il personale
          militare, e successive modificazioni ed integrazioni".

      
                              Art. 57.
                      Congedo per la formazione
  1.  Il  personale  con almeno cinque anni di anzianita' di servizio
maturati  presso la stessa amministrazione puo' usufruire del congedo
per  la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n.
53,  per  un  periodo  non  superiore  a  undici mesi, continuativo o
frazionato,  nell'arco  dell'intera  vita lavorativa. Tale congedo e'
autorizzato con provvedimento del Comandante di Corpo.
  2.  Il  congedo  per  la formazione e' finalizzato al completamento
della  scuola  dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di
secondo   grado,   del   diploma  universitario  o  di  laurea,  alla
partecipazione  ad  attivita'  formative  diverse  da quelle poste in
essere o finanziate dall'amministrazione.
  3.  Il  personale  che  fruisce del congedo per la formazione viene
collocato  in  aspettativa,  oltre  i limiti vigenti, senza assegni e
tale  periodo  non  e' computato nell'anzianita' di servizio e non e'
utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e
previdenza.
  4.  Il  personale  che  puo'  avvalersi  di tale beneficio non puo'
superare il 3% della forza effettiva complessiva.
  5. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione
deve  presentare istanza almeno trenta giorni prima dell'inizio della
fruizione del congedo.
  6.   Il  congedo  per  la  formazione  puo'  essere  differito  con
provvedimento  motivato  per  improrogabili esigenze di servizio, per
una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

      
                  Nota all'art. 57:
              - L'art.   5  della  legge  8 marzo  2000,  n.  53,  e'
          riportato nelle note all'art. 20.

      
                              Art. 58.
             Licenza straordinaria per congedo parentale
  1.  In  deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico a
tutela  della  maternita',  al personale con figli minori di tre anni
che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32
del medesimo testo unico, e' concessa la licenza straordinaria di cui
all'articolo 48  del  primo  quadriennio normativo Polizia, sino alla
misura   complessiva  di  quarantacinque  giorni,  anche  frazionati,
nell'arco  dell  triennio  e comunque entro il limite massimo annuale
previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma
si  applicano  anche  ai  fini  della definizione dei procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al comma 1, il
personale  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilita', a
preavvisare  l'ufficio  di  appartenenza almeno quindici giorni prima
della data di inizio della licenza.
  3.  In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni
i  periodi di congedo di cui all'articolo 47 del testo unico a tutela
della  maternita' non comportano riduzione del trattamento economico,
fino  ad  un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun
anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
  4.  In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli
otto  anni  ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente
dal  lavoro  nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali
non viene corrisposta alcuna retribuzione.
  5.  In  caso  di  parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i
periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta
del  parto  che  vengono  aggiunti  al  periodo di astensione dopo il
parto.  Qualora  il  figlio  nato  prematuro  abbia  necessita' di un
periodo  di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private,
la  madre  ha  facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo,
previa  presentazione  di  un  certificato  medico  attestante la sua
idoneita'  al  servizio, la fruizione del restante periodo di congedo
obbligatorio  post-partum  e  del  periodo  ante-partum,  qualora non
fruito,  a  decorrere  dalla  data  di  effettivo  rientro a casa del
bambino.
  6.  Nei  casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed
internazionale  di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico a tutela
della  maternita',  e'  concesso un corrispondente periodo di licenza
straordinaria   senza   assegni   non   computabile  nel  limite  dei
quarantacinque  giorni  annui.  Tale periodo di licenza non riduce le
ferie  e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di
servizio.
  7.  Al  personale  femminile  dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della  guardia  di  finanza  collocato  in  congedo  di maternita' e'
attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
  8.  I  riposi  giornalieri  di  cui agli articoli 39 e seguenti del
testo  unico  a  tutela  della maternita' non incidono sul periodo di
licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.

      
                  Nota all'art. 58:
              - Il   testo   dell'art.  34  del  decreto  legislativo
          26 marzo 2001, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 21.
              - Il   testo   dell'art.  32  del  decreto  legislativo
          26 marzo 2001, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 21.
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 48 del decreto del
          Presidente della Repubblica 395 del 1995:
              "Art. 48 (Licenze straordinarie). - 1. Per il personale
          di  cui  all'art.  34, comma 1, la licenza straordinaria e'
          disciplinata  dalla  normativa  prevista  dall'art. 3 della
          legge   24 dicembre   1993,   n.  537,  come  interpretato,
          modificato  ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724.
              2.  In occasione di trasferimento del personale, per le
          esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
          la  nuova  sede  di servizio, l'Amministrazione concede una
          licenza  straordinaria  speciale  nelle  durate  di seguito
          specificate:
                a) trasferimento   in  territorio  nazionale:  giorni
          venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o
          con  almeno  dieci  anni  di  servizio; giorni dieci per il
          personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
          servizio;
                b) trasferimento   per   il   personale  destinato  a
          prestare  o  che  rientri  dal  servizio all'estero: giorni
          trenta  al  personale  ammogliato o con famiglia a carico o
          con   almeno  dieci  anni  di  servizio;  giorni  venti  al
          personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
          servizio.
              3.  Per  il  personale  di cui all'art. 34, comma 1, la
          licenza breve e' soppressa.
              4.  Le  disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della
          legge  24 dicembre  1993,  n.  537, non si applicano quando
          l'assenza  dal  servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni
          dipendenti  da  causa  di servizio o comunque riportate per
          fatti di servizio.
              5.  Le norme di cui al presente art. si applicano dal 1
          gennaio   1996.   Per  la  connessa  disciplina  di  ordine
          procedurale   continuano   ad  applicarsi  le  disposizioni
          previste  dalle  norme  vigenti in materia per il personale
          militare, e successive modificazioni ed integrazioni".
              - Il   testo   dell'art.  47  del  decreto  legislativo
          26 marzo 2001, n. 151, e' riportato nelle note all'art. 21.
              - Il   testo   degli  articoli  36  e  37  del  decreto
          legislativo  26 marzo 2001, n. 151, e' riportato nelle note
          all'art. 21.
              - Il  testo  degli articoli 39, 40, 41 e 42 del decreto
          legislativo  26 marzo 2001, n. 151, e' riportato nelle note
          all'art. 21.

      
                              Art. 59.
                         Diritto allo studio
  1.  Per  la preparazione ad esami universitari o post-universitari,
nell'ambito  delle  150  ore  per  il  diritto  allo  studio  di  cui
all'articolo 57  del  secondo  quadriennio normativo Polizia, possono
essere  attribuite  e  conteggiate le quattro giornate immediatamente
precedenti  agli  esami  sostenuti  in  ragione  di  sei ore per ogni
giorno.  Il  personale,  in  tali  giornate, non puo' comunque essere
impiegato in servizio.
  2.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 57, comma 1, del secondo
quadriennio  normativo  Polizia  si  applicano anche in caso di corsi
organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

      
                  Nota all'art. 59:
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 57 del decreto del
          Presidente della Repubblica 254 del 1999:
              "Art.  57 (Diritto allo studio). - 1. Ferme restando le
          disposizioni  di cui all'art. 54 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  31 luglio  1995,  n.  395,  ove  i corsi
          richiamati  nel  predetto articolo non siano attivati nella
          sede  di  servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla
          frequenza  compete  anche  per  i  medesimi corsi svolti in
          altra  localita'  ed  in  tal  caso  i giorni eventualmente
          necessari  per  il  raggiungimento  di tale localita' ed il
          rientro  in  sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per
          ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
              2.  Le  disposizioni  del comma 1 si applicano anche al
          personale  trasferito  ad  altra sede di servizio che abbia
          gia'  iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede
          di servizio.
              3.  Non  si  applicano  i  commi  1  e  2  nel  caso di
          iscrizione  a  corsi universitari o post-universitari fuori
          dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza
          siano   attivati   analoghi  corsi,  e  pertanto  il  tempo
          necessario  al  raggiungimento  di  tali  localita'  ed  il
          rientro in sede non puo' essere computato nelle 150 ore.
              4.  Le  disposizioni  del comma 1 si applicano anche in
          caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.
              5.   Per   la  preparazione  ad  esami  universitari  o
          post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto
          allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre
          giornate  immediatamente precedenti agli esami sostenuti in
          ragione di 6 ore per ogni giorno".

      
                              Art. 60.
                             Buono-pasto
  1.  Il  buono  pasto  giornaliero  di cui l'articolo 61 del secondo
quadriennio normativo Polizia e' fissato nell'importo di euro 4,65.

      
                  Nota all'art. 60:
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 61 del decreto del
          Presidente della Repubblica 254 del 1999:
              "Art.  61  (Buono-pasto).  -  1.  Qualora  ricorrano le
          condizioni  previste  dall'art.  2,  comma  1,  della legge
          18 maggio  1989,  n.  203,  nelle  fattispecie  discipinate
          dall'art.  1,  comma  1,  lettera  b),  della stessa legge,
          allorche'  si  provvede  ricorrendo  ad  esercizi  privati,
          l'onere   a  carico  dell'Amministrazione  e'  elevato  ove
          inferiore  a  L. 9.000 a decorrere dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto.
              2.  Le  Amministrazioni,  nelle condizioni previste dal
          comma 1, possono anche provvedere tramite la concessione di
          un buono-pasto giornaliero dell'importo di L. 9.000.
              3.  L'onere  derivante dai commi 1 e 2 va contenuto nei
          limiti  degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli
          di bilancio".

      
                              Art. 61.
                             Asili nido
  1  .Nell'ambito  delle  attivita'  assistenziali  nei confronti del
personale  e  nei  limiti  degli stanziamenti relativi ai capitoli ad
esse inerenti, l'amministrazione, in luogo della istituzione di asili
nido,  puo'  concedere  il  rimborso,  anche  parziale,  delle  rette
relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.
  2.  A  decorrere dall'anno 2002 sono assegnati complessivamente per
le finalita' di cui al comma 1 euro 1,5 milioni annui.
  3. La ripartizione della somma indicata al comma 2 viene effettuata
in  proporzione  alla consistenza numerica del personale in servizio,
alla data del 31 dicembre 2000, presso ciascuna Forza di polizia.

      
                              Art. 62.
                         Tutela assicurativa
  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2002,  ai  fini della stipula di
convenzioni  da destinare alla copertura della responsabilita' civile
ed  amministrativa  per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi
dal  personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria
attivita'  istituzionale,  la  somma di cui all'articolo 16, comma 4,
della  legge  finanziaria 2002, e' ripartita, per le Forze di polizia
ad ordinamento militare, come segue:
    a) Arma dei carabinieri, euro 320.000,00;
    b) Guardia di finanza, euro 200.000,00.

      
                  Nota all'art. 62:
              - Il  testo  dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001,
          n. 448, e' riportato nelle note all'art. 14.

      
                              Art. 63.
                            Tutela legale
  1.   Fermo   restando  il  disposto  dell'articolo 32  della  legge
22 maggio 1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza
o  di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio che
intendono  avvalersi  di  un  libero  professionista di fiducia, puo'
essere  anticipata,  a  richiesta  dell'interessato, la somma di euro
2500,00  per  le  spese  legali  salvo  rivalsa  se  al  termine  del
procedimento  viene  accertata  la  responsabilita'  del dipendente a
titolo di dolo.

      
                  Nota all'art. 63:
              - Il  testo dell'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n.
          152, e' riportato nella nota all'art. 40.

      
Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI
                               Art. 64
                    Proroga di efficacia di norme
  1. Al personale di cui ai titoli II e III continuano ad applicarsi,
ove  non  in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai
precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

      
                  Nota all'art. 64:
              - Il  testo  dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001,
          n. 448, e' riportato nelle note all'art. 14.

      
                              Art. 65.
                        Copertura finanziaria
  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutato  in milioni di euro 484,80 per il 2002 ed in milioni di euro
876,33   a  decorrere  dal  2003,  si  provvede  con  utilizzo  delle
autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 16, commi 2 e 4, della
legge  28 dicembre 2001, n. 448, per gli anni 2002-2004, iscritte sul
Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle
amministrazioni  statali  anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso
il  personale  militare  e quello dei Corpi di polizia dello stato di
previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni
medesimi.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 giugno 2002

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Scajola, Ministro dell'interno
                              Martino, Ministro della difesa
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002
  Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 133

      
     ---->
   Vedere tabelle da pag. 54 a pag. 56 del S.O.  <----

      

28.08.2002
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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