SENT.
974/03
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE
Il
GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Visto il ricorso iscritto al
n. 14974/M del registro di Segreteria, presentato da GUARINO Rosario
rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Fiore Tartaglia
Visto il decreto ritualmente
notificato con il quale il Presidente della Sezione ha fissato l'odierna
udienza di discussione;
Assente la parte ricorrente,
rappresentata l'Amministrazione dal magg. Salvatore Barca.
Visti gli atti e i documenti
tutti della causa;
Ha pronunciato la seguente
Sul predetto ricorso.
FATTO
L'attuale ricorrente è un
sottufficiale del corpo della guardia di finanza in congedo.
All'atto della cessazione dal
servizio l'amministrazione determinava il suo trattamento pensionistico
comprendendo fra le diverse voci poste a base pensionabile, ai sensi dell'art.
53 del d.p.r. 29.12.1973 nr. 1092 così come modificato dall'art. 16 della L.
29.04.1976 nr. 177, l'assegno funzionale pensionabile di cui alla legge
14.11.1987 n. 468 senza che questo fosse stato maggiorato del 18% così come
previsto dallo stesso art. 16 della L. 177/1976.
Pertanto, il GUARINO diffidava
e metteva in mora l'Amministrazione a provvedere alla rideterminazione della
sua base pensionabile comprendendo l'assegno funzionale aumentato del 18% ai
sensi dell'art. 16 della L. 29.04.1976 nr. 177, nonchè al pagamento dei
maggiori importi dovuti sui ratei di pensione corrispostigli a decorrere dalla
data di collocamento in congedo a quella di effettivo soddisfo.
L'Amministrazione non ha mai
dato alcun esito alla richiesta del ricorrente.
Sostiene in sintesi il ricorrente
che sull'assegno funzionale possa essere applicata la maggiorazione del 18% di
cui all'art. 16 della L. 177/76, sussistendo la volontà del legislatore di
volerlo considerare quale componente dello stipendio: le leggi 468/87 (co. 9
art. 1) e 231/90 (art. 4) prevedono che gli importi dell'assegno funzionale si
aggiungono alla RIA (retribuzione individuale di anzianità).
Di contrario avviso è
l'Amministrazione la quale, con nota 60853 del 9.08.2002, sostiene che
l'espressione “si aggiunge” non significa che “si incorpora” nella RIA dalla
quale, pertanto, l'assegno funzionale rimane “distinto” e non può quindi essere
considerato ai fini della richiesta maggiorazione del 18%.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In materia si sono infatti
pronunciate la 2° Sezione Giurisdizionale Centrale e le Sezioni Riunite della Corte dei Conti.
La prima, con la sentenza nr.
66/99/A, afferma:
Va innanzi tutto premesso che l'assegno di
cui si discute mai avrebbe potuto essere compreso tra quelli indicati
dal richiamato art. 16 l. nr. 177/1976 in quanto introdotto nell'ordinamento da
legge posteriore (l. nr. 468/1987) e che il trattamento economico di pubblici
dipendenti, civili e militari, è composto da due voci - il livelo retributivo e
la retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) - ambedue da considerare come
elementi retributivi strettamente connessi al rapporto di lavoro.
Ciò stante, si osserva che
il menzionato comma IX dell'art. 11 nr. 468/1987 afferma che l'assegno
funzionale si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità:
affermazionne che viene poi ribadita anche nell'art. 4, comma II, della l.
231/1990.
Ciò significa - ad avviso
di questo collegio - che tale emolumento viene a far parte di detta voce
retributiva, che in essa viene conglobato e che, come questa, entra quindi, nel
novero degli importi che contribuiscono alla formazione dello stipendio.
Il che risulta confermato
anche sotto altri due profili: in primo luogo, dalla considerazione che
l'assegno in discorso è stato previsto contestualmente al riconoscimento di
benefici economici concessi agli ufficiali (art. 1 comma VIII l. nr. 468/1987)
“quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia”:
il che significa che ad esso va riconosciuta la stessa natura di questi e che
limitazioni sotto tale aspetto creerebbero un'ingiustificata disparità di
trattamento fra le due categorie di militari. In secondo luogo, dalla norma
contenutta nel successivo comma X, secondo cui “i nuovi importi - quelli, cioè,
previsti, quale omogeinizzazione stipendiale, per gli ufficiali e, quale
assegno funzionale, per i sottufficiali - hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, .....”.
Per tutto quanto precede,
non sussiste quindi alcun dubbio sulla computabilità dell'assegno in discorso
ai fini del riconoscimento dell'incremento del 18% previsto dall'art.16 l. nr.
177/1976.
La seconda, con sentenza nr. 3/2002 la quale testualmente
recita
“Per giurisprudenza
consolidata sia di questa Corte che del Consiglio di Stato, infatti, relativa all'art. 53 del T.U. nr. 1092/73,
rientrano nella voce stipendio tutte le indennità aventi carattere di
predeterminazione, fissità e continuità, aventi perciò natura retributiva e non
meramente indennitaria”.
Questo Giudice non ritiene di
doversi discostare dalle conclusioni di dette sentenze per cui deve essere
riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento
pensionistico al fine di vedersi computare nella base pensionabile, con la
maggiorazione del 18% ai sensi dell'art. 53 del D.P.R.1092/73, la indennità di
cui alla legge 14.11.1987 nr. 468 nella misura spettante all'atto del
collocamento a riposo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico delle
pensioni della Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte della Corte dei
Conti accoglie il ricorso presentato da Guarino Rosario nei sensi e nei
termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Torino il
15.01.2003.
Il
Giudice Unico delle Pensioni
(f.to dott. Mario Moscatelli)
Depositata in Segreteria il 17
APR. 2003
Per il
Direttore della Segreteria
(f.to A.
Cinque)