SENT. 974/03

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

Il GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Visto il ricorso iscritto al n. 14974/M del registro di Segreteria, presentato da GUARINO Rosario rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Fiore Tartaglia

Visto il decreto ritualmente notificato con il quale il Presidente della Sezione ha fissato l'odierna udienza di discussione;

Assente la parte ricorrente, rappresentata l'Amministrazione dal magg. Salvatore Barca.

Visti gli atti e i documenti tutti della causa;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul predetto ricorso.

\E[s \E[201s FATTO

L'attuale ricorrente è un sottufficiale del corpo della guardia di finanza in congedo.

All'atto della cessazione dal servizio l'amministrazione determinava il suo trattamento pensionistico comprendendo fra le diverse voci poste a base pensionabile, ai sensi dell'art. 53 del d.p.r. 29.12.1973 nr. 1092 così come modificato dall'art. 16 della L. 29.04.1976 nr. 177, l'assegno funzionale pensionabile di cui alla legge 14.11.1987 n. 468 senza che questo fosse stato maggiorato del 18% così come previsto dallo stesso art. 16 della L. 177/1976.

Pertanto, il GUARINO diffidava e metteva in mora l'Amministrazione a provvedere alla rideterminazione della sua base pensionabile comprendendo l'assegno funzionale aumentato del 18% ai sensi dell'art. 16 della L. 29.04.1976 nr. 177, nonchè al pagamento dei maggiori importi dovuti sui ratei di pensione corrispostigli a decorrere dalla data di collocamento in congedo a quella di effettivo soddisfo.

L'Amministrazione non ha mai dato alcun esito alla richiesta del ricorrente.

Sostiene in sintesi il ricorrente che sull'assegno funzionale possa essere applicata la maggiorazione del 18% di cui all'art. 16 della L. 177/76, sussistendo la volontà del legislatore di volerlo considerare quale componente dello stipendio: le leggi 468/87 (co. 9 art. 1) e 231/90 (art. 4) prevedono che gli importi dell'assegno funzionale si aggiungono alla RIA (retribuzione individuale di anzianità).

Di contrario avviso è l'Amministrazione la quale, con nota 60853 del 9.08.2002, sostiene che l'espressione “si aggiunge” non significa che “si incorpora” nella RIA dalla quale, pertanto, l'assegno funzionale rimane “distinto” e non può quindi essere considerato ai fini della richiesta maggiorazione del 18%.

 \E[s \E[202s DIRITTO

Il ricorso è fondato.

In materia si sono infatti pronunciate la 2° Sezione Giurisdizionale Centrale  e le Sezioni Riunite della Corte dei Conti.

La prima, con la sentenza nr. 66/99/A, afferma:

Va innanzi tutto premesso che l'assegno di cui si discute mai avrebbe potuto essere compreso tra quelli indicati dal richiamato art. 16 l. nr. 177/1976 in quanto introdotto nell'ordinamento da legge posteriore (l. nr. 468/1987) e che il trattamento economico di pubblici dipendenti, civili e militari, è composto da due voci - il livelo retributivo e la retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) - ambedue da considerare come elementi retributivi strettamente connessi al rapporto di lavoro.

Ciò stante, si osserva che il menzionato comma IX dell'art. 11 nr. 468/1987 afferma che l'assegno funzionale si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità: affermazionne che viene poi ribadita anche nell'art. 4, comma II, della l. 231/1990.

Ciò significa - ad avviso di questo collegio - che tale emolumento viene a far parte di detta voce retributiva, che in essa viene conglobato e che, come questa, entra quindi, nel novero degli importi che contribuiscono alla formazione dello stipendio.

Il che risulta confermato anche sotto altri due profili: in primo luogo, dalla considerazione che l'assegno in discorso è stato previsto contestualmente al riconoscimento di benefici economici concessi agli ufficiali (art. 1 comma VIII l. nr. 468/1987) “quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia”: il che significa che ad esso va riconosciuta la stessa natura di questi e che limitazioni sotto tale aspetto creerebbero un'ingiustificata disparità di trattamento fra le due categorie di militari. In secondo luogo, dalla norma contenutta nel successivo comma X, secondo cui “i nuovi importi - quelli, cioè, previsti, quale omogeinizzazione stipendiale, per gli ufficiali e, quale assegno funzionale, per i sottufficiali - hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita e di licenziamento, .....”.

Per tutto quanto precede, non sussiste quindi alcun dubbio sulla computabilità dell'assegno in discorso ai fini del riconoscimento dell'incremento del 18% previsto dall'art.16 l. nr. 177/1976.

La seconda, con   sentenza nr. 3/2002 la quale testualmente recita

“Per giurisprudenza consolidata sia di questa Corte che del Consiglio di Stato, infatti,  relativa all'art. 53 del T.U. nr. 1092/73, rientrano nella voce stipendio tutte le indennità aventi carattere di predeterminazione, fissità e continuità, aventi perciò natura retributiva e non meramente indennitaria”.

Questo Giudice non ritiene di doversi discostare dalle conclusioni di dette sentenze per cui deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico al fine di vedersi computare nella base pensionabile, con la maggiorazione del 18% ai sensi dell'art. 53 del D.P.R.1092/73, la indennità di cui alla legge 14.11.1987 nr. 468 nella misura spettante all'atto del collocamento a riposo.

\E[s \E[203s P.Q.M.

Il Giudice Unico delle pensioni della Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte della Corte dei Conti accoglie il ricorso presentato da Guarino Rosario nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Torino il 15.01.2003.

Il Giudice Unico delle Pensioni

        (f.to dott. Mario Moscatelli)

 

Depositata in Segreteria il 17 APR. 2003

Per il Direttore della Segreteria

(f.to A. Cinque)\E[s