REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

N.                     RS

Anno 2004

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

N.  1623            RGR

Anno   2000      

-SEZIONE SECONDA -

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1623/2000 proposto da xxxxxx xxxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Fiore Tartaglia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Via Alfredo Serranti n. 49;

c  o n t r o

MINISTERO DELLE FINANZE (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura  Generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

avverso

la determinazione in data 9/10/1999 del Comando Generale della Guardia di Finanza, con cui è stata rigettata l’istanza di esonero dalla qualifica “scorta generi di monopolio” prodotta dal ricorrente; il parere contrario all’istanza di esonero dalla qualifica “scorta generi di monopolio”, espresso dal Comando Zona Lombarda con il foglio in data 21 luglio 1999, n. 18692/P; il parere contrario all’istanza di esonero dalla qualifica “scorta generi di monopolio” espresso dal Comando della 3^ Legione della Guardia di Finanza con foglio n. 89363/P datato 19 luglio 1999, nonché la Circolare n. 123000, Ed. 1979, paragrafi 14, punto b. e 16, punto a;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno della propria pretesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, per la pubblica udienza del 22 ottobre 2003,  il Consigliere Francesco Giordano;

Udito, altresì, l’avv. A.F. Tartaglia per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Il ricorrente inoltrava, in data 1/7/1999, domanda di esonero dalla “scorta generi di monopolio”, che aveva svolto in via esclusiva dopo il conseguimento della qualifica, significando che le domande di trasferimento da lui presentate per altri Comandi di Corpo non erano state accolte, in quanto i reparti ambiti non richiedevano personale con tale qualifica.

La predetta domanda  veniva respinta con la seguente motivazione: “La Circolare 123000, Ed. 1979, non prevede periodi minimi d’impiego trascorsi i quali sia possibile produrre domanda di esonero dalla qualifica”.

Avverso il relativo provvedimento l’istante ha proposto l’odierno gravame, affidandolo alle seguenti censure:

Eccesso di potere per erronea valutazione della situazione di fatto ed ingiustizia manifesta. Illogicità ed insufficienza della motivazione. Eccesso di potere per violazione della Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 123000, Ed. 1979, paragrafo 14 nella parte in cui dispone che “Particolari specializzazioni, qualificazioni ed abilitazioni  che comportano rischio ed accentuato logorio psico-fisico e che verranno di volta in volta precisate, sono svincolate da periodi minimi d’impiego” nonché nella parte in cui stabilisce che “per il personale qualificato non sono previsti periodi minimi di impiego nella qualificazione”. Illegittimità per violazione dell’art. 97 Cost. (trasparenza e buon andamento della p.a.), della Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 123000, Ed. 1979, paragrafo 14, lettera b. e paragrafo 16, punto 4, nella parte in cui non prevede un periodo minimo di permanenza nella qualifica “scorta generi monopolio” né svincola l’esonero di detta qualifica dal trascorrere di un periodo minimo di permanenza.

Si rileva l’illogicità dell’assenza di previsione di un periodo minimo di impiego, per una specializzazione che comporta servizi assai gravosi.

Tale assenza implicherebbe una forzosa esposizione del personale a continui rischi e disagi psico-fisici, senza che a tali rischi sia connessa una specifica indennità operativa.

Occorrerebbe, quindi, una diversa interpretazione della circolare, per evitare sperequazioni tra qualificazioni che comportano rischio ed accentuato logorio psico-fisico e qualificazioni che non presentano tali caratteristiche.

Sarebbe, perciò, coerente con il principio del buon andamento della p.a. considerare la qualifica in questione esonerabile, senza il necessario decorso dei cinque anni previsti, tra l’altro, solo per le specializzazioni.

Da qui l’illogicità e l’insufficienza della motivazione, che si riporta all’assenza di previsione di un periodo minimo di impiego nella qualifica.

In una successiva memoria, l’istante ha ribadito l’erroneità dell’interpretazione data dall’Amministrazione alla menzionata Circolare, nonché l’illogicità e l’irrazionalità della motivazione, che ha costretto il militare a svolgere servizi particolarmente rischiosi, impedendogli di ottenere l’agognato avvicendamento.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, con atto depositato il 22 febbraio 2000.

Con ordinanza n. 3004 del 12 aprile 2000, la Sezione giudicante ha accolto la domanda incidentale, prodotta dall’istante contestualmente all’atto introduttivo del giudizio.

D I R I T T O

Il ricorrente, Finanziere Scelto della Guardia di Finanza, ha chiesto l’esonero dalla qualifica “Scorte generi di monopolio”, ma la domanda è stata rigettata perché la vigente normativa non prevede periodi minimi d’impiego, trascorsi i quali sia possibile produrre domanda di esonero dalla qualifica.

Il ricorso è fondato.

Invero, la circolare invocata dall’Amministrazione (n. 123000, Ed. 1979) prevede (paragrafo 14, lettera b.) che il personale “specializzato” (con o senza abilitazioni) deve essere impiegato nella specializzazione per il periodo minimo di cinque anni dall’avvenuto conseguimento della specializzazione o abilitazione, mentre non contempla periodi minimi di impiego nella qualificazione per il personale “qualificato”.

Dopo aver fatto rinvio ad altra parte del testo  per i periodi massimi d’impiego eventualmente previsti, la circolare prosegue statuendo che “Particolari specializzazioni, qualificazioni ed abilitazioni che comportano rischio ed accentuato logorio psicofisico, e che verranno di volta in volta precisate, sono svincolate da periodi minimi d’impiego.”

Al paragrafo 16, lettera a. - punto 4), la menzionata circolare stabilisce che i militari “Spequab”, vale a dire provvisti  di   specializzazione,   qualificazione o abilitazione, possono essere esonerati e restituiti ai normali servizi d’istituto a domanda, sempre che sia trascorso il periodo minimo di permanenza se previsto.

Orbene, ad avviso del Collegio, la circostanza che per le qualificazioni, come quella di cui è in possesso il ricorrente, non siano  previsti  periodi minimi d’impiego, non comporta che il militare non possa presentare domanda di esonero o che questa debba essere respinta per tale motivo.

Anzi, deve ritenersi, in senso contrario all’interpretazione della circolare evidentemente adottata dall’Amministrazione, che proprio per l’assenza di un periodo minimo di impiego nella qualificazione, l’interessato sia legittimato a produrre la domanda in qualsiasi momento, fatto salvo ovviamente l’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione medesima circa l’accoglimento o meno dell’istanza in questione.

Viceversa, per i militari che risultino in possesso delle specializzazioni, la domanda di esonero non può essere prodotta prima del decorso del periodo minimo di cinque anni d’impiego nella specializzazione, fatta eccezione per quelle particolari specializzazioni che, in quanto rischiose e notevolmente logoranti, siano svincolate da periodi minimi d’impiego.

E si comprende che la ratio di una tale prescrizione risiede nell’intendimento dell’Amministrazione di avvalersi, per il maggior tempo possibile, di militari particolarmente preparati, le cui professionalità meritano di non andare disperse e di essere, invece, proficuamente utilizzate nell’espletamento del servizio.

Poiché, dunque, le due fattispecie sopra indicate sono essenzialmente diverse fra loro, non si può non convenire con il ricorrente circa l’illogicità e l’irrazionalità della motivazione posta a fondamento della contestata determinazione, laddove viene impropriamente utilizzato l’argomento dell’assenza di periodi minimi d’impiego, per negare l’esercizio di una facoltà che, al contrario, non incontra, nel caso che qui interessa, alcuna preclusione di ordine temporale.

In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con salvezza, tuttavia, delle ulteriori statuizioni di competenza dell’Amministrazione.

Quanto alle spese del presente giudizio, si ritiene equa l’integrale compensazione delle stesse fra le parti in causa.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione seconda, accoglie il ricorso meglio specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che la competente Autorità assumerà al riguardo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2003, con l’intervento dei signori Magistrati:

Domenico LA MEDICA         Presidente

Francesco GIORDANO         Consigliere rel. estensore

Francesco RICCIO               Consigliere

IL PRESIDENTE          IL CONSIGLIERE ESTENSORE