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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
N. RS Anno 2004 |
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IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO |
N. 1623 RGR Anno 2000 |
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-SEZIONE SECONDA - |
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ha pronunciato la
seguente
sul ricorso n. 1623/2000 proposto da xxxxxx xxxxxx,
rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Fiore Tartaglia, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in Roma, Via Alfredo Serranti n. 49;
c o n t r o
MINISTERO DELLE
FINANZE (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze), in persona del Ministro
p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in
Roma, Via dei Portoghesi n.12;
avverso
la determinazione in
data 9/10/1999 del Comando Generale della Guardia di Finanza, con cui è stata
rigettata l’istanza di esonero dalla qualifica “scorta generi di monopolio”
prodotta dal ricorrente; il parere contrario all’istanza di esonero dalla
qualifica “scorta generi di monopolio”, espresso dal Comando Zona Lombarda con
il foglio in data 21 luglio 1999, n. 18692/P; il parere contrario all’istanza
di esonero dalla qualifica “scorta generi di monopolio” espresso dal Comando
della 3^ Legione della Guardia di Finanza con foglio n. 89363/P datato 19
luglio 1999, nonché la Circolare n. 123000, Ed. 1979, paragrafi 14, punto b. e
16, punto a;
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Vista la memoria
prodotta dalla parte ricorrente a sostegno della propria pretesa;
Visti gli atti tutti
della causa;
Relatore, per la
pubblica udienza del 22 ottobre 2003,
il Consigliere Francesco Giordano;
Udito, altresì, l’avv.
A.F. Tartaglia per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e
considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Il ricorrente
inoltrava, in data 1/7/1999, domanda di esonero dalla “scorta generi di
monopolio”, che aveva svolto in via esclusiva dopo il conseguimento della
qualifica, significando che le domande di trasferimento da lui presentate per
altri Comandi di Corpo non erano state accolte, in quanto i reparti ambiti non
richiedevano personale con tale qualifica.
La predetta
domanda veniva respinta con la seguente
motivazione: “La Circolare 123000, Ed.
1979, non prevede periodi minimi d’impiego trascorsi i quali sia possibile
produrre domanda di esonero dalla qualifica”.
Avverso il relativo
provvedimento l’istante ha proposto l’odierno gravame, affidandolo alle
seguenti censure:
Eccesso di potere per erronea valutazione della situazione
di fatto ed ingiustizia manifesta. Illogicità ed insufficienza della
motivazione. Eccesso di potere per violazione della Circolare del Comando
Generale della Guardia di Finanza n. 123000, Ed. 1979, paragrafo 14 nella parte
in cui dispone che “Particolari specializzazioni, qualificazioni ed
abilitazioni che comportano rischio ed
accentuato logorio psico-fisico e che verranno di volta in volta precisate,
sono svincolate da periodi minimi d’impiego” nonché nella parte in cui
stabilisce che “per il personale qualificato non sono previsti periodi minimi
di impiego nella qualificazione”. Illegittimità per violazione dell’art. 97
Cost. (trasparenza e buon andamento della p.a.), della Circolare del Comando
Generale della Guardia di Finanza n. 123000, Ed. 1979, paragrafo 14, lettera b.
e paragrafo 16, punto 4, nella parte in cui non prevede un periodo minimo di
permanenza nella qualifica “scorta generi monopolio” né svincola l’esonero di
detta qualifica dal trascorrere di un periodo minimo di permanenza.
Si rileva l’illogicità
dell’assenza di previsione di un periodo minimo di impiego, per una
specializzazione che comporta servizi assai gravosi.
Tale assenza
implicherebbe una forzosa esposizione del personale a continui rischi e disagi
psico-fisici, senza che a tali rischi sia connessa una specifica indennità
operativa.
Occorrerebbe, quindi,
una diversa interpretazione della circolare, per evitare sperequazioni tra
qualificazioni che comportano rischio ed accentuato logorio psico-fisico e
qualificazioni che non presentano tali caratteristiche.
Sarebbe, perciò,
coerente con il principio del buon andamento della p.a. considerare la
qualifica in questione esonerabile, senza il necessario decorso dei cinque anni
previsti, tra l’altro, solo per le specializzazioni.
Da qui l’illogicità e
l’insufficienza della motivazione, che si riporta all’assenza di previsione di
un periodo minimo di impiego nella qualifica.
In una successiva
memoria, l’istante ha ribadito l’erroneità dell’interpretazione data
dall’Amministrazione alla menzionata Circolare, nonché l’illogicità e
l’irrazionalità della motivazione, che ha costretto il militare a svolgere
servizi particolarmente rischiosi, impedendogli di ottenere l’agognato
avvicendamento.
L’Amministrazione
intimata si è costituita in giudizio, con atto depositato il 22 febbraio 2000.
Con ordinanza n. 3004
del 12 aprile 2000, la Sezione giudicante ha accolto la domanda incidentale,
prodotta dall’istante contestualmente all’atto introduttivo del giudizio.
D I R I T T O
Il ricorrente,
Finanziere Scelto della Guardia di Finanza, ha chiesto l’esonero dalla
qualifica “Scorte generi di monopolio”, ma la domanda è stata rigettata perché
la vigente normativa non prevede periodi minimi d’impiego, trascorsi i quali
sia possibile produrre domanda di esonero dalla qualifica.
Il ricorso è fondato.
Invero, la circolare
invocata dall’Amministrazione (n. 123000, Ed. 1979) prevede (paragrafo 14,
lettera b.) che il personale
“specializzato” (con o senza abilitazioni) deve essere impiegato nella
specializzazione per il periodo minimo
di cinque anni dall’avvenuto conseguimento della specializzazione o
abilitazione, mentre non contempla periodi minimi di impiego nella
qualificazione per il personale “qualificato”.
Dopo aver fatto rinvio
ad altra parte del testo per i periodi massimi d’impiego eventualmente
previsti, la circolare prosegue statuendo che “Particolari specializzazioni, qualificazioni ed abilitazioni che
comportano rischio ed accentuato logorio psicofisico, e che verranno di volta
in volta precisate, sono svincolate da periodi minimi d’impiego.”
Al paragrafo 16,
lettera a. - punto 4), la menzionata
circolare stabilisce che i militari “Spequab”, vale a dire provvisti di
specializzazione,
qualificazione o abilitazione, possono essere esonerati e restituiti ai
normali servizi d’istituto a domanda, sempre che sia trascorso il periodo
minimo di permanenza se previsto.
Orbene, ad avviso del
Collegio, la circostanza che per le qualificazioni, come quella di cui è in
possesso il ricorrente, non siano
previsti periodi minimi d’impiego, non comporta che il
militare non possa presentare domanda di esonero o che questa debba essere
respinta per tale motivo.
Anzi, deve ritenersi,
in senso contrario all’interpretazione della circolare evidentemente adottata
dall’Amministrazione, che proprio per l’assenza di un periodo minimo di impiego nella qualificazione,
l’interessato sia legittimato a produrre la domanda in qualsiasi momento, fatto
salvo ovviamente l’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione
medesima circa l’accoglimento o meno dell’istanza in questione.
Viceversa, per i
militari che risultino in possesso delle specializzazioni, la domanda di
esonero non può essere prodotta prima del decorso del periodo minimo di cinque
anni d’impiego nella specializzazione, fatta eccezione per quelle particolari
specializzazioni che, in quanto rischiose e notevolmente logoranti, siano
svincolate da periodi minimi d’impiego.
E si comprende che la ratio di una tale prescrizione risiede
nell’intendimento dell’Amministrazione di avvalersi, per il maggior tempo
possibile, di militari particolarmente preparati, le cui professionalità
meritano di non andare disperse e di essere, invece, proficuamente utilizzate
nell’espletamento del servizio.
Poiché, dunque, le due
fattispecie sopra indicate sono essenzialmente diverse fra loro, non si può non
convenire con il ricorrente circa l’illogicità e l’irrazionalità della
motivazione posta a fondamento della contestata determinazione, laddove viene
impropriamente utilizzato l’argomento dell’assenza di periodi minimi d’impiego,
per negare l’esercizio di una facoltà che, al contrario, non incontra, nel caso
che qui interessa, alcuna preclusione di ordine temporale.
In conclusione, il
ricorso va accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento
impugnato, con salvezza, tuttavia, delle ulteriori statuizioni di competenza
dell’Amministrazione.
Quanto alle spese del
presente giudizio, si ritiene equa l’integrale compensazione delle stesse fra
le parti in causa.
P. Q. M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione seconda, accoglie il ricorso meglio specificato in epigrafe e, per
l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Sono fatti salvi gli
ulteriori provvedimenti che la competente Autorità assumerà al riguardo.
Spese compensate.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, nella Camera di
Consiglio del 22 ottobre 2003, con l’intervento dei signori Magistrati:
Domenico LA
MEDICA Presidente
Francesco
GIORDANO Consigliere rel.
estensore
Francesco RICCIO Consigliere
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE