REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

N.                     RS

Anno 2004

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

N.  2856            RGR

Anno   2003      

-SEZIONE II-

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2856/2003 proposto da XXXX xxxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Fiore Tartaglia, con  domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Alfredo Serranti n. 49;

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA e MINISTERO DELLA DIFESA, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono per legge domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

a v v e r s o

- il provvedimento di cui al verbale del 13/12/2002, relativo alle operazioni compiute dalla Sottocommissione per l’accertamento dei requisiti ed il vaglio delle informazioni –D.P.R. n. 332/97- Immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia- bando di arruolamento, pubblicato nella G. U. della Repubblica n. 45 del 12 giugno 1998- con il quale è stato deliberato che il volontario in ferma breve XXXX xxxxxx “non è in possesso dei requisiti morali e di condotta di cui all’art. 41, comma 2. del D. Lgs. 3/2/1993, n 29 e successive modificazioni”, impedendone, di fatto, il transito nelle carriere iniziali della Guardia di Finanza;

- l’art. 2 del bando per l’arruolamento, nella parte in cui stabilisce, tra i requisiti e le condizioni di partecipazione al concorso, il generico possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 41, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni” [n. 1, lettera o) e ultimo capoverso – punto 3];

- l’art. 12 del citato bando di concorso ed il combinato disposto tra detta norma e l’art. 2, lettera o), penultimo capoverso e punto 3 dello stesso bando di concorso nella parte in cui non prevede la verifica della sussistenza del possesso dei requisiti morali e di condotta previsti dall’art. 41, comma 2 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, mediante l’acquisizione d’ufficio della relativa documentazione esclusivamente con  riguardo al mantenimento dei requisiti stessi nel periodo intercorrente tra l’ammissione alla ferma breve dell’aspirante e l’immissione alle carriere iniziali delle Forze di Polizia;

- ogni atto preordinato, preparatorio, presupposto e consequenziale, ad ogni modo connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, per la pubblica udienza del 22 ottobre 2003,  il Consigliere Francesco Giordano;

Udito, altresì, l’avv. A.F. Tartaglia per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

L’odierno ricorrente partecipava al concorso per l’arruolamento di n. 10.251 volontari nelle Forze Armate, con ferma triennale, al termine della quale era data ai concorrenti la possibilità di transitare nei vari Corpi delle FF. AA. o delle Forze di Polizia.

L’interessato -avendo indicato di voler transitare, al termine della ferma triennale, nel Corpo della Guardia di Finanza- svolgeva le relative prove di selezione presso il Centro di Selezione della Guardia di Finanza.

Risultato vincitore del concorso, l’istante veniva incorporato presso il 47° RGT “Ferrara” in Barletta e, quindi, ammesso alla ferma triennale, con decorrenza dal 15 ottobre 1999.

Successivamente il militare, che aveva superato brillantemente la preselezione di cultura generale e gli accertamenti psico-fisico-attitudinali, classificandosi al primo posto della graduatoria dei candidati risultati idonei, apprendeva che la Sottocommissione  per  l’accertamento dei requisiti ed il vaglio delle informazioni lo aveva ritenuto non in possesso dei requisiti morali e di condotta, di cui all’art. 41, comma 2 del D. Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni, ponendo a fondamento della propria motivazione un episodio accaduto nel 1996, allorché, in occasione di un concerto di musica leggera, il giovane venne fermato da militari della Guardia di Finanza e trovato in possesso di g. 1,00 di sostanza “presumibilmente tipo hashish”.

Peraltro, il Prefetto del luogo convocò il ricorrente ma non adottò a suo carico alcun provvedimento sanzionatorio.

Avverso gli atti specificati in epigrafe l’istante ha proposto il presente ricorso, affidandolo ai seguenti motivi di censura:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 41, comma 2 del D. Lgs. 3/2/1993, n. 29 e dell’art. 26 della legge 1/2/1989, n. 53; eccesso di potere per erronea, illogica ed incongrua valutazione della situazione di fatto, errore e/o carenza del presupposto, travisamento dei fatti, illogicità, incongruità ed irragionevolezza della motivazione.

Si sostiene che la detenzione o addirittura il modico uso di sostanze stupefacenti, cui non si accompagni lo spaccio delle stesse, non è tale da integrare un’ipotesi di condotta illecita né può legittimare un giudizio di insussistenza del requisito morale, che va rapportato anche all’evoluzione sociale e normativa intervenuta nella materia e non può prescindere dalla valutazione del comportamento successivamente tenuto dal soggetto che, tra l’altro, ha prestato lodevole servizio presso un’Amministrazione militare.

Si evidenzia, poi, che il giovane non ha mai fatto uso di sostanze psicotrope, di alcun tipo o specie, come risulta dagli accertamenti sanitari ai quali è stato più volte sottoposto, e si sottolinea che la sostanza, di cui venne trovato in possesso nel lontano 1996, era solo  “presumibilmente” di tipo hashish, ma non ve n’era la certezza.

Sarebbero, quindi, arbitrari, illogici, incongrui ed irragionevoli i criteri utilizzati dalla Sottocommissione e specificati in motivazione.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del bando di concorso e del combinato disposto tra detta norma e l’art. 2, lettera o), penultimo capoverso e punto 3 dello stesso bando. Violazione dell’art. 97 Cost. per irragionevolezza dell’azione amministrativa.

L’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare d’ufficio la verifica dei requisiti, di cui all’art. 2 - lettera o), prima della data di incorporazione nella ferma breve e, quindi, procedere all’acquisizione d’ufficio della documentazione relativa al possesso/mantenimento delle qualità morali e di condotta dell’aspirante, con riferimento al periodo compreso tra l’atto di incorporazione ed il successivo transito nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia.

3) Eccesso di potere per legittimo affidamento ingenerato nel ricorrente.

4) Eccesso di potere per erronea valutazione della situazione di fatto, nonché per omessa e/o insufficiente, illogica ed erronea valutazione del comportamento tenuto dal ricorrente durante il servizio prestato nell’Esercito Italiano. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per violazione ed erronea interpretazione del combinato disposto tra l’art.2 (n.1 lettera o ed ultimo capoverso – punto 3) e l’art. 12 del bando di concorso (primo bando per l’arruolamento di volontari in ferma breve relativo all’anno 1999 – pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale  n. 45 del 12/6/1998).

Non è stato tenuto in alcuna considerazione il comportamento del ricorrente, durante gli anni di servizio prestato nell’Esercito Italiano.

5) Eccesso di potere per perplessità e contraddittorietà dell’azione amministrativa.

Il ricorrente, per fatti già valutati all’atto dell’ammissione alla ferma breve, è stato dichiarato non idoneo a transitare nei ruoli della Guardia di Finanza, pur risultando primo in graduatoria.

Ha controdedotto la parte pubblica, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.

Con ordinanza n. 3218 del 2 luglio 2003, la Sezione giudicante ha respinto la domanda cautelare prodotta dal ricorrente.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

L’art. 2 del primo bando per l’arruolamento di n. 10.251 volontari in ferma breve - relativo all’anno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ Serie speciale n. 45 del 12 giugno 1998, prevede, tra i requisiti e condizioni per l’ammissione all’arruolamento, il “possesso delle qualità morali e di condotta  previste dall’art. 41, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni” [comma 1°, lettera o)].

Vengono, pertanto, richiamate le disposizioni che si riferiscono alle qualità morali e di condotta prescritte per l’ammissione ai concorsi per la magistratura ordinaria, di cui all’art. 124 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, il quale, al comma 7°, stabilisce che non sono ammessi al concorso gli aspiranti che “…per le informazioni raccolte, non risultano … di moralità e condotta incensurabili…”

Il ricorrente ha chiesto di partecipare al concorso in questione ed ha ottenuto l’arruolamento per la ferma triennale, ma non è stato ammesso a transitare nelle carriere iniziali della Guardia di Finanza, perché ritenuto privo del predetto requisito.

Invero, l’apposita Sottocommissione per l’accertamento dei requisiti ed il vaglio delle informazioni, nella riunione del 13 dicembre 2002, ha rilevato  che l’aspirante era stato sorpreso, in data 13/8/1996, da militari del Comando della 1^ Compagnia Salerno della Guardia di Finanza “mentre deteneva gr. 1,00 di sostanze stupefacenti presumibilmente tipo <hashish>” e che, segnalato al Prefetto di Salerno, era stato da questi convocato in data 16/3/1997 ed “ammonito a non fare più uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Dagli elementi fattuali sopra riportati, emerge chiaramente la fondatezza delle assorbenti censure di difetto di motivazione e di istruttoria, nonché di carenza dei presupposti, formulate dall’istante nell’atto introduttivo del giudizio (1° e 4° motivo).

Al riguardo, il Collegio non ignora il principio giurisprudenziale secondo il quale l’esclusione da un concorso, per difetto dei requisiti di ammissione, costituisce atto interamente vincolato sia nell’an che nel quid e non abbisogna, pertanto, di una particolare motivazione, se non di quella relativa al requisito mancante, essendo sufficiente –ai fini dell’applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, sempre con riferimento agli atti interamente vincolati- che l’adeguatezza della motivazione sia ricollegata o comunque scaturisca dalle risultanze dell’istruttoria (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8/10/1992, n. 713; T.A.R. Lazio, Sez. II, 23/12/1998, n. 2155).

C’è, però, da chiedersi quali atti istruttori siano stati effettivamente compiuti nel caso di specie, per affermare, come fa la competente Sottocommissione per il vaglio delle informazioni, che il Coia ha posto in essere “una condotta suscettibile di riprovazione morale e, perciò, sicuramente censurabile…”

Non è dato, invero, comprendere come possa essere qualificato sicuramente censurabile il comportamento di  un militare che, prima ancora di essere arruolato e, quindi, in occasione di un episodio isolato ed ormai risalente nel tempo, avuto riguardo alla giovane età dell’interessato, è stato trovato in possesso di una modica quantità di una sostanza,  definita stupefacente ma non sottoposta ad alcun accertamento, tant’è che è stata considerata “presumibilmente” di tipo hashish.

Se, poi, si tiene presente che il giovane non è stato sottoposto ad alcuna sanzione, ma è stato soltanto ammonito dal Prefetto di Salerno, sembra evidente che non può ritenersi sufficiente affidarsi ad una semplice, per quanto attendibile,  informativa degli organi di polizia,  per giungere alla conclusione che l’aspirante non è in possesso del requisito delle qualità morali e di condotta richiesto dal bando di concorso.

Era, invece, necessaria una sia pur minima attività istruttoria per sottoporre ad un esame più approfondito la personalità e la condotta dell’aspirante, anche alla luce delle informazioni, apparentemente sfavorevoli, che la Guardia di Finanza aveva riferite sul suo conto.

Non può negarsi, infatti, che, ove realmente effettuata, un’indagine più accurata avrebbe consentito alla Sottocommissione di disporre di ulteriori elementi di valutazione, in grado di evidenziare positivamente il comportamento di un soggetto verosimilmente serio ed affidabile, che non risulta faccia uso di sostanze psicotrope -tant’è che è stato sempre giudicato idoneo alle visite mediche cui è stato sottoposto- che ha espletato lodevolmente il servizio di ferma breve, partecipando con esito positivo a numerosi corsi, e si è classificato al primo posto della graduatoria degli idonei alle prove di selezione per l’immissione nella carriera iniziale della Guardia di Finanza, dando così prova di impegno e preparazione degni di nota.

E’ bastato, viceversa, il mero riferimento ad un singolo episodio, ormai chiaramente superato,  per ingenerare nella Sottocommissione la presunzione assoluta che l’interessato dovesse essere considerato certamente responsabile di una condotta scorretta e moralmente riprovevole.

Si è, del resto, da tempo affermato un condivisibile indirizzo  giurisprudenziale, il quale individua il vizio degradante, che impedisce la permanenza nelle forze di polizia, in una condizione del soggetto che attiene ad uno stato patologico del fisico o della psiche, al quale non è riconducibile un episodio isolato di assunzione di sostanze stupefacenti (cfr. Cons. Stato, IV, 27/10/1998, n.1393, 12/1/1999, n.20 e 30/10/2001, n.5868 ;  C.Si.,  2/11/2001, n.560).

Se, invero, la mancanza di affidamento sulle doti morali e caratteriali del militare ben può fondarsi sul provato abuso di sostanze stupefacenti, anche se circoscritto nel tempo, ciò non deve, però, risolversi in un unico, singolare atto di assunzione che non abbia lasciato alcuna traccia organica e non abbia avuto alcuna ripercussione o collegamento con il servizio, né direttamente né indirettamente, così da non integrare il livello minimo di disvalore che deve, comunque, connotare il fatto, anche da un punto di vista funzionale (cfr. Cons. Stato, IV, 3/7/2000, n.3647)

E’ stata, comunque, ritenuta illegittima l’esclusione da un concorso per l’arruolamento degli agenti di custodia, di un soggetto segnalato per assunzione di sostanze stupefacenti, non accompagnata dallo spaccio delle stesse (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 maggio 2001, n. 2851).

Appare, dunque, evidente che il giudizio negativo sul conto dell’intimante è scaturito da un’acritica e non meditata valutazione dei dati forniti alla Sottocommissione, in guisa che la carenza, nella specie, di appropriate ed autonome verifiche istruttorie ha comportato la predisposizione di una motivazione del tutto incongrua e si è, perciò, tradotta nell’apodittica esclusione del Coia dall’arruolamento nel Corpo.

Si versa, quindi, nell’ipotesi in cui la mera indicazione del requisito mancante, non si rivela ex se in grado di supportare adeguatamente l’adozione di un provvedimento (vincolato) di esclusione dal concorso.

E ciò, perché la normativa vigente riconosce all’Amministrazione un’ampia discrezionalità nella valutazione dell’incensurabilità della moralità e della condotta dell’aspirante, quale requisito di ammissione a determinati concorsi, il che comporta la necessità che un eventuale provvedimento di esclusione sia congruamente motivato, con specifico riferimento alle circostanze di fatto ritenute rilevanti ed alle ragioni per le quali il comportamento del soggetto non darebbe alcun affidamento per il futuro, tenuto conto dei compiti che l’aspirante è chiamato a svolgere (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 2851/2001, cit.).

In conclusione, assorbite le residue censure, il ricorso merita accoglimento con il conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento negativo.

Si rinvengono, tuttavia, valide ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda, accoglie il ricorso meglio specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il negativo provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2003, con l’intervento dei signori Magistrati:

Domenico LA MEDICA         Presidente

Francesco GIORDANO         Consigliere rel. estensore

Francesco RICCIO               Consigliere

IL PRESIDENTE          IL CONSIGLIERE ESTENSORE


 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

N.                      RS

Anno 2004

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

N.7877         RGR

Anno     2003

-SEZIONE II -

 

    ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.7877 del 2003 proposto dal signor XXXX xxxxxx rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Fiore Tartaglia presso il cui studio in Roma, Via Alfredo Serranti n.49, è elettivamente domiciliato;

contro

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;

per l'annullamento

1) del processo verbale del 5/7/2000, notificato il 2/7/2003 con il quale la Guardia di Finanza, Comando Centro di Reclutamento, ha escluso l’odierno ricorrente dall’arruolamento in quanto risultato non in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art.36, comma 6, del D.lgvo n.29/1993;

2) di ogni altro atto o provvedimento connesso e/o precedente e/o conseguente.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;

Visti gli atti tutti della controversia;

Udito alla camera di consiglio del 18 febbraio 2004 – relatore il dottor Giuseppe Sapone – l’avv. Tartaglia per il ricorrente;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con il proposto gravame l’odierno ricorrente, il quale aveva partecipato con esito positivo al concorso, pubblicato sulla G.U. del 1° giugno 1999, per l’arruolamento di volontari in ferma breve nelle FF.AA. con possibilità di immissione al termine della ferma nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia e della Guardia di Finanza, ha impugnato, prospettando la Violazione di legge (in particolare, dell'art.36, comma 6, del D.lgvo n.29/1993) e l'Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti ed illogicità, la determinazione, in epigrafe indicata, con cui è stato escluso dal successivo arruolamento nella Guardia di Finanza in quanto ritenuto non in possesso del requisito, previsto dall’art.2 punto n.) del bando, delle qualità morali e di condotta di cui all’art.36 del D.lgvo n.29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il ricorso – chiamato alla camera di consiglio del 27/8/2003 per la delibazione della domanda cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta, viene ritenuto all’odierna camera di consiglio, fissata per l’esecuzione dell’ordinanza di sospensiva,  per la decisione del merito, ai sensi dell’art. 9, commi I e II, della L. 21 luglio 2000 n. 205, in ragione della manifesta fondatezza del proposto gravame.

E' infatti noto che l'art. 26, ultimo comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come sostituito dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205) consente all'adito Giudice amministrativo, laddove venga ravvisata "la manifesta fondatezza, ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso", di definire il merito della causa con "sentenza succintamente motivata".

Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti (completezza contraddittorio processuale e del materiale istruttorio rilevante ai fini di un'esaustiva delibazione del proposto thema decidendum) dalla citata disposizione contemplati ai fini di consentire un'immediata definizione del merito della controversia mediante decisione da assumere "in forma semplificata".

Ciò preliminarmente rilevato e sentite le parti costituite, risulta manifestamente fondato il motivo di doglianza cui il ricorrente ha sostanzialmente contestato la sufficienza degli elementi posti a fondamento dell’atto di esclusione dalla procedura finalizzata all’arruolamento.

 

Al riguardo il Collegio osserva  che l’unico ed isolato episodio occorso al Varone – segnalazione dell’odierno istante alla Prefettura di Napoli, ai sensi dell’art.75 del DPR n.309/1990, in quanto trovato in possesso, in concorso con altra persona, di circa 3 grammi di sostanza stupefacente “Marijuana” - non appare ex se suscettibile di ingenerare in capo all’interessato un giudizio negativo circa la sussistenza del richiesto requisito del possesso delle qualità morali e di condotta, in guisa da condurre, in assenza di ulteriori riscontri sfavorevoli al candidato emersi in sede di accertamenti sanitari successivamente svolti che abbiano dimostrato un uso anche attuale di sostanze stupefacenti, all’adozione nei confronti del medesimo di un provvedimento restrittivo alla stregua di quello impugnato.

 

In tale contesto, quindi, il Tribunale ritiene che ben possa prestarsi adesione a quell’indirizzo giurisprudenziale che si è formato in seno al massimo Consesso della giustizia amministrativa ed al quale si è già uniformata anche questa stessa Sezione giudicante (cfr. TAR Lazio, Sez. II, 23 ottobre 2002, n. 8989), in direzione di una valutazione che impedisca di attribuire ad un solo ed occasionale episodio di detenzione di stupefacenti per uso personale, un tale disvalore da legittimare un giudizio di insussistenza del requisito morale (cfr. Cons. Stato, Sezione IV, 3 luglio 2000, n. 3647;  12 gennaio 1999, n. 20 e 18 giugno 1998, n. 948).

 

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, il proposto gravame deve essere accolto con conseguente annullamento dell’impugnata determinazione.

 

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

                                   P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione II - ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 (come sostituito dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205) il ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l’impugnato provvedimento ministeriale.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2004, con l’intervento dei signori giudici

 

   Dr.    Domenico   LA MEDICA             - Presidente

   Dr.    Francesco    RICCIO                     -  Consigliere

   Dr.    Giuseppe     SAPONE                   - Consigliere, estensore