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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
N. RS Anno 2004 |
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IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO |
N. 2856 RGR Anno 2003 |
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-SEZIONE II- |
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ha pronunciato la
seguente
sul ricorso n. 2856/2003 proposto da XXXX xxxxxx, rappresentato e difeso
dall’avv. Angelo Fiore Tartaglia, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Alfredo Serranti n.
49;
contro
MINISTERO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA e
MINISTERO DELLA DIFESA, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali
p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
uffici sono per legge domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
a
v v e r s o
- il provvedimento di
cui al verbale del 13/12/2002, relativo alle operazioni compiute dalla
Sottocommissione per l’accertamento dei requisiti ed il vaglio delle
informazioni –D.P.R. n. 332/97- Immissione dei volontari nelle carriere
iniziali delle Forze di Polizia- bando di arruolamento, pubblicato nella G. U.
della Repubblica n. 45 del 12 giugno 1998- con il quale è stato deliberato che
il volontario in ferma breve XXXX xxxxxx “non
è in possesso dei requisiti morali e di condotta di cui all’art. 41, comma 2.
del D. Lgs. 3/2/1993, n 29 e successive modificazioni”, impedendone, di
fatto, il transito nelle carriere iniziali della Guardia di Finanza;
- l’art. 2 del bando
per l’arruolamento, nella parte in cui stabilisce, tra i requisiti e le
condizioni di partecipazione al concorso, il generico possesso delle qualità
morali e di condotta previste dall’art. 41, comma 2 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni” [n. 1, lettera o) e ultimo capoverso – punto 3];
- l’art. 12 del citato
bando di concorso ed il combinato disposto tra detta norma e l’art. 2, lettera
o), penultimo capoverso e punto 3 dello stesso bando di concorso nella parte in
cui non prevede la verifica della sussistenza del possesso dei requisiti morali
e di condotta previsti dall’art. 41, comma 2 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modificazioni, mediante l’acquisizione d’ufficio della relativa
documentazione esclusivamente con
riguardo al mantenimento dei requisiti stessi nel periodo intercorrente
tra l’ammissione alla ferma breve dell’aspirante e l’immissione alle carriere
iniziali delle Forze di Polizia;
- ogni atto
preordinato, preparatorio, presupposto e consequenziale, ad ogni modo connesso;
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti gli atti tutti
della causa;
Relatore, per la
pubblica udienza del 22 ottobre 2003,
il Consigliere Francesco Giordano;
Udito, altresì, l’avv.
A.F. Tartaglia per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e
considerato in diritto quanto segue:
FATTO
L’odierno ricorrente
partecipava al concorso per l’arruolamento di n. 10.251 volontari nelle Forze
Armate, con ferma triennale, al termine della quale era data ai concorrenti la
possibilità di transitare nei vari Corpi delle FF. AA. o delle Forze di
Polizia.
L’interessato -avendo
indicato di voler transitare, al termine della ferma triennale, nel Corpo della
Guardia di Finanza- svolgeva le relative prove di selezione presso il Centro di
Selezione della Guardia di Finanza.
Risultato vincitore
del concorso, l’istante veniva incorporato presso il 47° RGT “Ferrara” in
Barletta e, quindi, ammesso alla ferma triennale, con decorrenza dal 15 ottobre
1999.
Successivamente il
militare, che aveva superato brillantemente la preselezione di cultura generale
e gli accertamenti psico-fisico-attitudinali, classificandosi al primo posto
della graduatoria dei candidati risultati idonei, apprendeva che la
Sottocommissione per l’accertamento dei requisiti ed il vaglio
delle informazioni lo aveva ritenuto non in possesso dei requisiti morali e di
condotta, di cui all’art. 41, comma 2 del D. Lgs. n. 29/93 e successive
modificazioni, ponendo a fondamento della propria motivazione un episodio
accaduto nel 1996, allorché, in occasione di un concerto di musica leggera, il
giovane venne fermato da militari della Guardia di Finanza e trovato in
possesso di g. 1,00 di sostanza “presumibilmente tipo hashish”.
Peraltro, il Prefetto
del luogo convocò il ricorrente ma non adottò a suo carico alcun provvedimento
sanzionatorio.
Avverso gli atti
specificati in epigrafe l’istante ha proposto il presente ricorso, affidandolo
ai seguenti motivi di censura:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 41, comma 2
del D. Lgs. 3/2/1993, n. 29 e dell’art. 26 della legge 1/2/1989, n. 53; eccesso
di potere per erronea, illogica ed incongrua valutazione della situazione di
fatto, errore e/o carenza del presupposto, travisamento dei fatti, illogicità,
incongruità ed irragionevolezza della motivazione.
Si sostiene che la
detenzione o addirittura il modico uso di sostanze stupefacenti, cui non si
accompagni lo spaccio delle stesse, non è tale da integrare un’ipotesi di
condotta illecita né può legittimare un giudizio di insussistenza del requisito
morale, che va rapportato anche all’evoluzione sociale e normativa intervenuta
nella materia e non può prescindere dalla valutazione del comportamento
successivamente tenuto dal soggetto che, tra l’altro, ha prestato lodevole
servizio presso un’Amministrazione militare.
Si evidenzia, poi, che
il giovane non ha mai fatto uso di sostanze psicotrope, di alcun tipo o specie,
come risulta dagli accertamenti sanitari ai quali è stato più volte sottoposto,
e si sottolinea che la sostanza, di cui venne trovato in possesso nel lontano
1996, era solo “presumibilmente” di
tipo hashish, ma non ve n’era la certezza.
Sarebbero, quindi,
arbitrari, illogici, incongrui ed irragionevoli i criteri utilizzati dalla
Sottocommissione e specificati in motivazione.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del bando
di concorso e del combinato disposto tra detta norma e l’art. 2, lettera o),
penultimo capoverso e punto 3 dello stesso bando. Violazione dell’art. 97 Cost.
per irragionevolezza dell’azione amministrativa.
L’Amministrazione
avrebbe dovuto effettuare d’ufficio la verifica dei requisiti, di cui all’art.
2 - lettera o), prima della data di
incorporazione nella ferma breve e, quindi, procedere all’acquisizione
d’ufficio della documentazione relativa al possesso/mantenimento delle qualità
morali e di condotta dell’aspirante, con riferimento al periodo compreso tra
l’atto di incorporazione ed il successivo transito nelle carriere iniziali
delle Forze di Polizia.
3) Eccesso di potere per legittimo affidamento ingenerato
nel ricorrente.
4) Eccesso di potere per erronea valutazione della
situazione di fatto, nonché per omessa e/o insufficiente, illogica ed erronea
valutazione del comportamento tenuto dal ricorrente durante il servizio
prestato nell’Esercito Italiano. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per
violazione ed erronea interpretazione del combinato disposto tra l’art.2 (n.1
lettera o ed ultimo capoverso – punto
3) e l’art. 12 del bando di concorso (primo bando per l’arruolamento di
volontari in ferma breve relativo all’anno 1999 – pubblicato sulla G.U. 4^
serie speciale n. 45 del 12/6/1998).
Non è stato tenuto in
alcuna considerazione il comportamento del ricorrente, durante gli anni di
servizio prestato nell’Esercito Italiano.
5) Eccesso di potere per perplessità e contraddittorietà
dell’azione amministrativa.
Il ricorrente, per
fatti già valutati all’atto dell’ammissione alla ferma breve, è stato
dichiarato non idoneo a transitare nei ruoli della Guardia di Finanza, pur
risultando primo in graduatoria.
Ha controdedotto la
parte pubblica, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese,
competenze ed onorari di lite.
Con ordinanza n. 3218
del 2 luglio 2003, la Sezione giudicante ha respinto la domanda cautelare
prodotta dal ricorrente.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’art. 2 del primo
bando per l’arruolamento di n. 10.251 volontari in ferma breve - relativo
all’anno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ Serie
speciale n. 45 del 12 giugno 1998, prevede, tra i requisiti e condizioni per
l’ammissione all’arruolamento, il “possesso
delle qualità morali e di condotta
previste dall’art. 41, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni” [comma 1°, lettera o)].
Vengono, pertanto,
richiamate le disposizioni che si riferiscono alle qualità morali e di condotta prescritte per l’ammissione ai
concorsi per la magistratura ordinaria, di cui all’art. 124 del R.D. 30 gennaio
1941, n. 12, il quale, al comma 7°, stabilisce che non sono ammessi al concorso
gli aspiranti che “…per le informazioni
raccolte, non risultano … di moralità e condotta incensurabili…”
Il ricorrente ha
chiesto di partecipare al concorso in questione ed ha ottenuto l’arruolamento
per la ferma triennale, ma non è stato ammesso a transitare nelle carriere
iniziali della Guardia di Finanza, perché ritenuto privo del predetto
requisito.
Invero, l’apposita
Sottocommissione per l’accertamento dei requisiti ed il vaglio delle
informazioni, nella riunione del 13 dicembre 2002, ha rilevato che l’aspirante era stato sorpreso, in data
13/8/1996, da militari del Comando della 1^ Compagnia Salerno della Guardia di
Finanza “mentre deteneva gr. 1,00 di
sostanze stupefacenti presumibilmente tipo <hashish>” e che,
segnalato al Prefetto di Salerno, era stato da questi convocato in data 16/3/1997
ed “ammonito a non fare più uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope.”
Dagli elementi
fattuali sopra riportati, emerge chiaramente la fondatezza delle assorbenti
censure di difetto di motivazione e di
istruttoria, nonché di carenza dei
presupposti, formulate dall’istante nell’atto introduttivo del giudizio (1°
e 4° motivo).
Al riguardo, il
Collegio non ignora il principio giurisprudenziale secondo il quale
l’esclusione da un concorso, per difetto dei requisiti di ammissione,
costituisce atto interamente vincolato sia nell’an che nel quid e non
abbisogna, pertanto, di una particolare motivazione, se non di quella relativa
al requisito mancante, essendo sufficiente –ai fini dell’applicazione dell’art.
3 della legge n. 241 del 1990, sempre con riferimento agli atti interamente
vincolati- che l’adeguatezza della motivazione sia ricollegata o comunque
scaturisca dalle risultanze dell’istruttoria (cfr. Cons. Stato, Sez. VI,
8/10/1992, n. 713; T.A.R. Lazio, Sez. II, 23/12/1998, n. 2155).
C’è, però, da chiedersi
quali atti istruttori siano stati effettivamente compiuti nel caso di specie,
per affermare, come fa la competente Sottocommissione per il vaglio delle
informazioni, che il Coia ha posto in essere “una condotta suscettibile di riprovazione morale e, perciò, sicuramente
censurabile…”
Non è dato, invero,
comprendere come possa essere qualificato sicuramente
censurabile il comportamento di un militare che, prima ancora di essere
arruolato e, quindi, in occasione di un episodio isolato ed ormai risalente nel
tempo, avuto riguardo alla giovane età dell’interessato, è stato trovato in
possesso di una modica quantità di una sostanza, definita stupefacente ma non sottoposta ad alcun accertamento,
tant’è che è stata considerata “presumibilmente” di tipo hashish.
Se, poi, si tiene
presente che il giovane non è stato sottoposto ad alcuna sanzione, ma è stato
soltanto ammonito dal Prefetto di Salerno, sembra evidente che non può
ritenersi sufficiente affidarsi ad una semplice, per quanto attendibile, informativa degli organi di polizia, per giungere alla conclusione che
l’aspirante non è in possesso del requisito delle qualità morali e di condotta
richiesto dal bando di concorso.
Era, invece,
necessaria una sia pur minima attività
istruttoria per sottoporre ad un esame più approfondito la personalità e la
condotta dell’aspirante, anche alla luce delle informazioni, apparentemente
sfavorevoli, che la Guardia di Finanza aveva riferite sul suo conto.
Non può negarsi,
infatti, che, ove realmente effettuata, un’indagine più accurata avrebbe
consentito alla Sottocommissione di disporre di ulteriori elementi di
valutazione, in grado di evidenziare positivamente il comportamento di un
soggetto verosimilmente serio ed affidabile, che non risulta faccia uso di
sostanze psicotrope -tant’è che è stato sempre giudicato idoneo alle visite
mediche cui è stato sottoposto- che ha espletato lodevolmente il servizio di
ferma breve, partecipando con esito positivo a numerosi corsi, e si è
classificato al primo posto della graduatoria degli idonei alle prove di
selezione per l’immissione nella carriera iniziale della Guardia di Finanza,
dando così prova di impegno e preparazione degni di nota.
E’ bastato, viceversa,
il mero riferimento ad un singolo episodio, ormai chiaramente superato, per ingenerare nella Sottocommissione la
presunzione assoluta che l’interessato dovesse essere considerato certamente
responsabile di una condotta scorretta e moralmente riprovevole.
Si è, del resto, da
tempo affermato un condivisibile indirizzo
giurisprudenziale, il quale individua il vizio degradante, che impedisce
la permanenza nelle forze di polizia, in una condizione del soggetto che
attiene ad uno stato patologico del fisico o della psiche, al quale non è
riconducibile un episodio isolato di assunzione di sostanze stupefacenti (cfr.
Cons. Stato, IV, 27/10/1998, n.1393, 12/1/1999, n.20 e 30/10/2001, n.5868
; C.Si., 2/11/2001, n.560).
Se, invero, la
mancanza di affidamento sulle doti morali e caratteriali del militare ben può
fondarsi sul provato abuso di sostanze stupefacenti, anche se circoscritto nel
tempo, ciò non deve, però, risolversi in un unico, singolare atto di assunzione
che non abbia lasciato alcuna traccia organica e non abbia avuto alcuna
ripercussione o collegamento con il servizio, né direttamente né
indirettamente, così da non integrare il livello minimo di disvalore che deve,
comunque, connotare il fatto, anche da un punto di vista funzionale (cfr. Cons.
Stato, IV, 3/7/2000, n.3647)
E’ stata, comunque,
ritenuta illegittima l’esclusione da un concorso per l’arruolamento degli
agenti di custodia, di un soggetto segnalato per assunzione di sostanze
stupefacenti, non accompagnata dallo spaccio delle stesse (cfr. Cons. Stato,
Sez. IV, 23 maggio 2001, n. 2851).
Appare, dunque,
evidente che il giudizio negativo sul conto dell’intimante è scaturito da
un’acritica e non meditata valutazione dei dati forniti alla Sottocommissione,
in guisa che la carenza, nella specie, di appropriate ed autonome verifiche
istruttorie ha comportato la predisposizione di una motivazione del tutto
incongrua e si è, perciò, tradotta nell’apodittica esclusione del Coia
dall’arruolamento nel Corpo.
Si versa, quindi,
nell’ipotesi in cui la mera indicazione del requisito mancante, non si rivela ex se in grado di supportare
adeguatamente l’adozione di un provvedimento (vincolato) di esclusione dal
concorso.
E ciò, perché la
normativa vigente riconosce all’Amministrazione un’ampia discrezionalità nella
valutazione dell’incensurabilità della moralità e della condotta dell’aspirante,
quale requisito di ammissione a determinati concorsi, il che comporta la
necessità che un eventuale provvedimento di esclusione sia congruamente
motivato, con specifico riferimento alle circostanze di fatto ritenute
rilevanti ed alle ragioni per le quali il comportamento del soggetto non
darebbe alcun affidamento per il futuro, tenuto conto dei compiti che
l’aspirante è chiamato a svolgere (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 2851/2001,
cit.).
In conclusione,
assorbite le residue censure, il ricorso merita accoglimento con il conseguente
annullamento dell’impugnato provvedimento negativo.
Si rinvengono,
tuttavia, valide ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di
lite fra le parti del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda, accoglie il ricorso meglio specificato in epigrafe e, per
l’effetto, annulla il negativo provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma
dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, nella Camera di
Consiglio del 22 ottobre 2003, con l’intervento dei
signori Magistrati:
Domenico LA
MEDICA Presidente
Francesco
GIORDANO Consigliere rel.
estensore
Francesco RICCIO Consigliere
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
N. RS Anno
2004 |
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IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO |
N.7877
RGR Anno 2003 |
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-SEZIONE II - |
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso n.7877 del 2003 proposto dal signor XXXX xxxxxx
rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Fiore Tartaglia presso il cui studio in
Roma, Via Alfredo Serranti n.49, è elettivamente domiciliato;
contro
il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede
in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;
per
l'annullamento
1) del processo
verbale del 5/7/2000, notificato il 2/7/2003 con il quale la Guardia di
Finanza, Comando Centro di Reclutamento, ha escluso l’odierno ricorrente
dall’arruolamento in quanto risultato non in possesso delle qualità morali e di
condotta previste dall’art.36, comma 6, del D.lgvo n.29/1993;
2) di
ogni altro atto o provvedimento connesso e/o precedente e/o conseguente.
Visto il
ricorso con la relativa documentazione;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;
Visti gli
atti tutti della controversia;
Udito
alla camera di consiglio del 18 febbraio 2004 – relatore il dottor Giuseppe
Sapone – l’avv. Tartaglia per il ricorrente;
Ritenuto
in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
E DIRITTO
Con il
proposto gravame l’odierno ricorrente, il quale aveva partecipato con esito
positivo al concorso, pubblicato sulla G.U. del 1° giugno 1999, per
l’arruolamento di volontari in ferma breve nelle FF.AA. con possibilità di
immissione al termine della ferma nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia
e della Guardia di Finanza, ha impugnato, prospettando la Violazione di
legge (in particolare, dell'art.36, comma 6, del D.lgvo n.29/1993) e l'Eccesso
di potere per sviamento, travisamento dei fatti ed illogicità, la determinazione, in epigrafe indicata,
con cui è stato escluso dal successivo arruolamento nella Guardia di Finanza in
quanto ritenuto non in possesso del requisito, previsto dall’art.2 punto n.)
del bando, delle qualità morali e di condotta di cui all’art.36 del D.lgvo
n.29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il
ricorso – chiamato alla camera di consiglio del 27/8/2003 per la delibazione
della domanda cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta, viene
ritenuto all’odierna camera di consiglio, fissata per l’esecuzione
dell’ordinanza di sospensiva, per la
decisione del merito, ai sensi dell’art. 9, commi I e II, della L. 21 luglio
2000 n. 205, in ragione della manifesta
fondatezza del proposto gravame.
E'
infatti noto che l'art. 26, ultimo comma, della L. 6 dicembre 1971 n. 1034
(come sostituito dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205) consente all'adito
Giudice amministrativo, laddove venga ravvisata "la manifesta fondatezza, ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità,
improcedibilità o infondatezza del ricorso", di definire il merito della
causa con "sentenza succintamente motivata".
Ricorrono,
quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti (completezza
contraddittorio processuale e del materiale istruttorio rilevante ai fini di
un'esaustiva delibazione del proposto thema decidendum) dalla citata
disposizione contemplati ai fini di consentire un'immediata definizione del
merito della controversia mediante decisione da assumere "in forma
semplificata".
Ciò preliminarmente
rilevato e sentite le parti costituite, risulta manifestamente fondato il
motivo di doglianza cui il ricorrente ha sostanzialmente contestato la
sufficienza degli elementi posti a fondamento dell’atto di esclusione dalla
procedura finalizzata all’arruolamento.
Al riguardo il Collegio
osserva che l’unico ed isolato episodio
occorso al Varone – segnalazione dell’odierno istante alla Prefettura di
Napoli, ai sensi dell’art.75 del DPR n.309/1990, in quanto trovato in possesso,
in concorso con altra persona, di circa 3 grammi di sostanza stupefacente
“Marijuana” - non appare ex se
suscettibile di ingenerare in capo all’interessato un giudizio negativo circa
la sussistenza del richiesto requisito del possesso delle qualità morali e di
condotta, in guisa da condurre, in assenza di ulteriori riscontri sfavorevoli
al candidato emersi in sede di accertamenti sanitari successivamente svolti che
abbiano dimostrato un uso anche attuale di sostanze stupefacenti, all’adozione
nei confronti del medesimo di un provvedimento restrittivo alla stregua di
quello impugnato.
In tale contesto,
quindi, il Tribunale ritiene che ben possa prestarsi adesione a quell’indirizzo
giurisprudenziale che si è formato in seno al massimo Consesso della giustizia
amministrativa ed al quale si è già uniformata anche questa stessa Sezione
giudicante (cfr. TAR Lazio, Sez. II, 23 ottobre 2002, n. 8989), in direzione di
una valutazione che impedisca di attribuire ad un solo ed occasionale episodio
di detenzione di stupefacenti per uso personale, un tale disvalore da legittimare
un giudizio di insussistenza del requisito morale (cfr. Cons. Stato, Sezione
IV, 3 luglio 2000, n. 3647; 12 gennaio
1999, n. 20 e 18 giugno 1998, n. 948).
Alla luce di tali
argomentazioni, pertanto, il proposto gravame deve essere accolto con conseguente
annullamento dell’impugnata determinazione.
Sussistono giusti motivi
per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione II - ritenuto per la
decisione nel merito, ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, della L. 6 dicembre
1971 n. 1034 (come sostituito dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205) il
ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l’impugnato
provvedimento ministeriale.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2004, con
l’intervento dei signori giudici
Dr. Domenico LA MEDICA - Presidente
Dr. Francesco RICCIO -
Consigliere
Dr. Giuseppe SAPONE - Consigliere, estensore