REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE AUTONOMA

VALLE D’AOSTA

nella persona del

Giudice unico

dr. Paolo COMINELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi iscritti ai nn. 184 e 572 del registro di Segreteria, proposti da M. Claudio, elettivamente domiciliato in Roma, via Alfredo Serranti 49, presso l’avv. Angelo Fiore Tartaglia, che lo rappresenta e difende, contro il Ministero delle Finanze, il Comando Generale della Guardia di Finanza e l’INPDAP;

            Uditi, nella pubblica udienza del 25 gennaio 2002, l’avv. Angelo Fiore Tartaglia per il ricorrente e il tenente colonnello Roberto Visintin per la Guardia di Finanza;

            Visti gli atti di causa;

            Ritenuto in

\E[s \E[201s FATTO

            Il sig. M. Claudio, vice brigadiere della Guardia di Finanza, con ricorsi del 14 luglio 1999 e del 27 luglio 2001, ha contestato il diniego da parte dell’Amministrazione del collocamento in pensione con decorrenza dal 31 dicembre 1997, da lui chiesto con domanda del 2 settembre 1997.

Tale diniego era motivato dall’emanazione del decreto-legge 3 novembre 1997 n. 375, che sospendeva l’applicazione di ogni normativa che consentisse il pensionamento anticipato, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, fino a quella di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998.

Il citato decreto-legge era stato poi abrogato, prima che scadesse il termine per la conversione, dall’art. 63 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

Il ricorrente aveva pertanto revocato, il 18 dicembre 1997, l’istanza di collocamento in congedo, ripresentandola poi nel 2000, alla luce della giurisprudenza nel frattempo intervenuta.

Nei ricorsi, e nella memoria del 10 luglio 2001, la difesa ha ampiamente argomentato in merito alla disciplina applicabile alla vicenda in esame, osservando tra l’altro che il D.L. 375/97 ha soltanto sospeso il pensionamento, senza eliminare il diritto al medesimo, che era stato acquisito perché la domanda era stata accettata; che vi è stato un blocco (introdotto da un decreto-legge che è poi venuto meno) nei confronti di un atto perfetto che è rimasto valido; che la legge finanziaria 1998 ha poi previsto dei decreti ministeriali che individuano le “finestre” di accesso al pensionamento, e introdotto requisiti più restrittivi di quelli precedenti (massima anzianità contributiva); che i citati D.M. vanno eventualmente disapplicati dal Giudice in quanto contrastanti con disposizioni legislative.

E’ stata inoltre contestata la legittimità del decreto-legge 3 novembre 1997 n. 375 e della legge finanziaria per il 1998, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, e sollevata la relativa eccezione di costituzionalità.

L’interessato chiede in via principale si dichiari il suo diritto al trattamento di quiescenza secondo la normativa previgente al decreto-legge n. 375/97, con decorrenza dal 31 dicembre 1997, o in subordine dal 1° aprile 2000.

            L’Amministrazione ha trasmesso la documentazione amministrativa, sostenendo di avere legittimamente operato, in applicazione della normativa vigente; l’Avvocatura dello Stato, con memoria del 12 dicembre 2001, ha chiesto il rigetto del gravame.

L’INPDAP, con memoria del 23 gennaio 2002, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva nei propri confronti, non percependo attualmente l’interessato alcun trattamento di quiescenza.

            All’odierna udienza, l’avv. Tartaglia per il ricorrente ha sviluppato ulteriormente le argomentazioni esposte nei ricorsi e ha concluso chiedendo l’accoglimento del gravame; il tenente colonnello Roberto V. per la Guardia di Finanza, richiamandosi alle conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto.

            Considerato in

\E[s \E[202s DIRITTO

            Preliminarmente va disposta la riunione dei due ricorsi indicati in epigrafe, per l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

Non essendo in atto alcun trattamento di quiescenza, sussiste il difetto di legittimazione passiva eccepito dall’INPDAP, del quale si dispone pertanto l’estromissione dal processo.

In merito alla sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di controversie vertenti sul diritto a percepire il trattamento di quiescenza ad una certa data, anche qualora l’interessato sia rimasto precauzionalmente in servizio, nell’incertezza della situazione (come nel caso in esame), va condiviso l’assunto della sentenza n. 53 dell’11 febbraio 2000 della Sezione Liguria di questa Corte. Secondo tale pronuncia, determinatosi un contrasto in merito alla spettanza o meno del trattamento pensionistico, la cessazione dal servizio non può essere condizione necessaria per l’azionabilità del relativo diritto, perché in caso contrario, il soggetto interessato non avrebbe alcuna tutela, in sede giurisdizionale, relativamente a al riconoscimento del diritto stesso, e ciò “comporterebbe in concreto una gravissima limitazione dell’esercizio della tutela giurisdizionale, cui non sarebbero certamente estranei profili di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione” (cfr. sent. cit.).

Deve poi dichiararsi manifestamente infondata l’eccezione di costituzionalità proposta dalla difesa di parte attrice, avendo la Corte Costituzionale più volte affermato che una diversità di trattamento, fra soggetti appartenenti alla medesima categoria, in relazione a momenti diversi nel tempo, non contrasta in sé con il principio di uguaglianza, poiché il fluire stesso del tempo può costituire elemento di diversificazione (cfr., fra le numerose pronunce in tal senso, la sentenza n. 126/2000).

            Nel merito, si osserva che l’art. 1 del decreto-legge 3 novembre 1997 n. 375 testualmente recita: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quella di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, è sospesa l’applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all’anzianità pensionabile o all’età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai lavoratori per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia intervenuta l’estinzione del rapporto di lavoro. I pubblici dipendenti le cui dimissioni siano state, anteriormente alla stessa data, accettate dall’amministrazione possono revocarle e sono, comunque, riammessi in servizio a domanda”.

Nel caso in esame, l’Amministrazione ha correttamente applicato il disposto sopra riportato, sussistendone i presupposti. Il decreto-legge 375/97, come ricordato in narrativa, è stato poi abrogato, prima che scadesse il termine per la conversione, dall’art. 63 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (entrata in vigore il 1° gennaio 1998), che ha previsto però che restassero validi gli atti e i provvedimenti adottati e fossero fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di esso.

Ritiene questo Giudice che la sospensione del diritto a pensione, operata dal decreto-legge 375/97, abbia perso efficacia fin dall’inizio, ai sensi dell’art. 77 Cost., in forza della mancata conversione del D.L.; l’abrogazione di quest’ultimo, intervenuta prima che scadesse il termine di sessanta giorni utili per la conversione, ha soltanto eliminato l’efficacia provvisoria del D.L. stesso nel residuo periodo (peraltro brevissimo), che mancava allo scadere del termine suddetto.

Il diritto al pensionamento, venuta meno la sospensione, si è dunque riespanso, ripristinandosi nella sua pienezza. La prevista salvezza, secondo la consueta formula legislativa, degli atti e dei provvedimenti adottati e degli effetti e rapporti giuridici derivati, può valere infatti soltanto a legittimare la sospensione stessa, di fatto ormai operata dall’Amministrazione, in danno di coloro che avevano chiesto il pensionamento con decorrenza nel periodo considerato (dal 3 novembre 1997, data di entrata in vigore del decreto-legge, all’entrata in vigore della legge finanziaria).

Nel caso in esame, il ricorrente aveva chiesto il collocamento in congedo a decorrere dal 31 dicembre 1997, mentre la legge 449/97 (introduttiva di più restrittivi criteri di anzianità) è entrata in vigore il 1° gennaio 1998; deve pertanto essere riconosciuto il diritto a pensione che come sopra si è osservato, si è ripristinato, una volta venuta meno la sospensione, nei termini di cui alla normativa in vigore prima del 1998.

Per quanto riguarda i requisiti necessari a conseguire il trattamento di quiescenza, in conformità all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Sezione Liguria, n. 826 del 25 agosto 1999 e n. 53 dell’11 febbraio 2000; Sezione Sardegna, n. 223 del 12 giugno 1998; Sezione Piemonte, n. 482 del 23 marzo 1999), non appare condivisibile l’avviso dell’Am-ministrazione (cfr. nota del 21 agosto 1997 del Comando Generale) secondo il quale il diritto a pensione sussisterebbe soltanto qualora coesistano i requisiti di cui al D.Lgs. 503/92 e quelli di cui alla legge 724/94, ossia la massima anzianità contributiva prevista dal singolo ordinamento, come da art. 13, comma 3; tale norma è di natura esplicitamente transitoria, relativa alla sospensione dell’accesso ai pensionamenti anticipati (alla quale introduce delle deroghe), sospensione disposta fino al 30 giugno 1995 (comma 1 stesso art.). Come affermato nella sopra citata sentenza della Sezione Sardegna (n. 223 del 12 giugno 1998), l’art. 13, comma 3, della legge 724/94, “lungi dall’essere, come pretenderebbe nella sostanza l’Amministrazione, una disposizione a regime, che in quanto tale verrebbe confermata dall’art. 8 del D.Lgs. 165/97, segua invece la stessa sorte della norma (transitoria) che prevedeva il blocco dei pensionamenti. Ovverosia essa è da considerare vigente esclusivamente sino al momento a partire dal quale la norma di blocco cessa di operare”; e ancora, l’art. 8 del decreto legislativo 165/97 “non sembra avere altro significato che quello di confermare, sino al momento dell’entrata in vigore delle nuove norme (1° gennaio 1998), la normativa precedentemente applicabile”.

Quali requisiti necessari, vanno dunque presi a riferimento quelli di cui al D.Lgs. 503/92: risalendo infatti la domanda dell’interessato e la data di cessazione in essa richiesta al 1997, non è sicuramente applicabile ad esse una disciplina entrata in vigore nell’anno successivo.

L’anzianità contributiva del ricorrente, che supera i 29 anni alla fine del 1997, appare sufficiente a conseguire il diritto a pensione, ai sensi dell’art. 8, terzo comma, del D.Lgs. 503/92, applicando il coefficiente di cui alla tabella C ad esso allegata, che testualmente si riferisce ai “coefficienti di moltiplicazione dell’anzianità contributiva mancante”.

Ritenuto pertanto che all’anzianità contributiva si debba fare riferimento, sussistono i requisiti necessari al pensionamento.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il ricorso deve trovare accoglimento.

Sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione delle spese di giustizia.

\E[s \E[203s P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Autonoma Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando, accoglie i ricorsi in epigrafe, e per l’effetto riconosce il diritto del ricorrente a cessare dal servizio con decorrenza dal 31 dicembre 1997, e a percepire il trattamento pensionistico maturato a tale data, che gli verrà corrisposto a decorrere dalla data di effettiva cessazione dal servizio.

            Dispone la trasmissione degli atti all’Amministrazione per l’esecuzione del presente giudicato, e manda alla Segreteria per i relativi adempimenti.

            Spese compensate.

            Così deciso in Aosta, il 25 gennaio 2002.

 

 

 

                                                                                          IL GIUDICE

                                                                                            (Cominelli)

 

Depositata in Segreteria il 20.02.2002\E[s

Fine modulo