REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE AUTONOMA
VALLE
D’AOSTA
nella persona del
Giudice
unico
dr.
Paolo COMINELLI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi iscritti ai nn. 184 e 572 del
registro di Segreteria, proposti da M. Claudio, elettivamente domiciliato in
Roma, via Alfredo Serranti 49, presso l’avv. Angelo Fiore Tartaglia, che lo
rappresenta e difende, contro il Ministero delle Finanze, il Comando Generale
della Guardia di Finanza e l’INPDAP;
Uditi,
nella pubblica udienza del 25 gennaio 2002, l’avv. Angelo Fiore Tartaglia per
il ricorrente e il tenente colonnello Roberto Visintin per la Guardia di
Finanza;
Visti
gli atti di causa;
Ritenuto
in
FATTO
Il
sig. M. Claudio, vice brigadiere della Guardia di Finanza, con ricorsi del 14
luglio 1999 e del 27 luglio 2001, ha contestato il diniego da parte
dell’Amministrazione del collocamento in pensione con decorrenza dal 31
dicembre 1997, da lui chiesto con domanda del 2 settembre 1997.
Tale diniego era motivato
dall’emanazione del decreto-legge 3 novembre 1997 n. 375, che sospendeva
l’applicazione di ogni normativa che consentisse il pensionamento anticipato,
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, fino a quella di
entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998.
Il citato decreto-legge
era stato poi abrogato, prima che scadesse il termine per la conversione,
dall’art. 63 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
Il ricorrente aveva
pertanto revocato, il 18 dicembre 1997, l’istanza di collocamento in congedo,
ripresentandola poi nel 2000, alla luce della giurisprudenza nel frattempo
intervenuta.
Nei ricorsi, e nella
memoria del 10 luglio 2001, la difesa ha ampiamente argomentato in merito alla
disciplina applicabile alla vicenda in esame, osservando tra l’altro che il
D.L. 375/97 ha soltanto sospeso il pensionamento, senza eliminare il diritto al
medesimo, che era stato acquisito perché la domanda era stata accettata; che vi
è stato un blocco (introdotto da un decreto-legge che è poi venuto meno) nei
confronti di un atto perfetto che è rimasto valido; che la legge finanziaria
1998 ha poi previsto dei decreti ministeriali che individuano le “finestre” di
accesso al pensionamento, e introdotto requisiti più restrittivi di quelli
precedenti (massima anzianità contributiva); che i citati D.M. vanno
eventualmente disapplicati dal Giudice in quanto contrastanti con disposizioni
legislative.
E’ stata inoltre
contestata la legittimità del decreto-legge 3 novembre 1997 n. 375 e della
legge finanziaria per il 1998, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della
Costituzione, e sollevata la relativa eccezione di costituzionalità.
L’interessato chiede in
via principale si dichiari il suo diritto al trattamento di quiescenza secondo
la normativa previgente al decreto-legge n. 375/97, con decorrenza dal 31
dicembre 1997, o in subordine dal 1° aprile 2000.
L’Amministrazione
ha trasmesso la documentazione amministrativa, sostenendo di avere
legittimamente operato, in applicazione della normativa vigente; l’Avvocatura
dello Stato, con memoria del 12 dicembre 2001, ha chiesto il rigetto del
gravame.
L’INPDAP, con memoria del
23 gennaio 2002, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva nei propri
confronti, non percependo attualmente l’interessato alcun trattamento di
quiescenza.
All’odierna
udienza, l’avv. Tartaglia per il ricorrente ha sviluppato ulteriormente le
argomentazioni esposte nei ricorsi e ha concluso chiedendo l’accoglimento del
gravame; il tenente colonnello Roberto V. per la Guardia di Finanza,
richiamandosi alle conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto.
Considerato
in
DIRITTO
Preliminarmente
va disposta la riunione dei due ricorsi indicati in epigrafe, per l’evidente
connessione soggettiva ed oggettiva.
Non essendo in atto alcun
trattamento di quiescenza, sussiste il difetto di legittimazione passiva
eccepito dall’INPDAP, del quale si dispone pertanto l’estromissione dal
processo.
In merito alla sussistenza
della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di controversie vertenti
sul diritto a percepire il trattamento di quiescenza ad una certa data, anche
qualora l’interessato sia rimasto precauzionalmente in servizio,
nell’incertezza della situazione (come nel caso in esame), va condiviso
l’assunto della sentenza n. 53 dell’11 febbraio 2000 della Sezione Liguria di
questa Corte. Secondo tale pronuncia, determinatosi un contrasto in merito alla
spettanza o meno del trattamento pensionistico, la cessazione dal servizio non
può essere condizione necessaria per l’azionabilità del relativo diritto,
perché in caso contrario, il soggetto interessato non avrebbe alcuna tutela, in
sede giurisdizionale, relativamente a al riconoscimento del diritto stesso, e
ciò “comporterebbe in concreto una
gravissima limitazione dell’esercizio della tutela giurisdizionale, cui non
sarebbero certamente estranei profili di illegittimità costituzionale per
violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione” (cfr. sent. cit.).
Deve poi dichiararsi
manifestamente infondata l’eccezione di costituzionalità proposta dalla difesa
di parte attrice, avendo la Corte Costituzionale più volte affermato che una
diversità di trattamento, fra soggetti appartenenti alla medesima categoria, in
relazione a momenti diversi nel tempo, non contrasta in sé con il principio di
uguaglianza, poiché il fluire stesso del tempo può costituire elemento di
diversificazione (cfr., fra le numerose pronunce in tal senso, la sentenza n.
126/2000).
Nel
merito, si osserva che l’art. 1 del decreto-legge 3 novembre 1997 n. 375
testualmente recita: “A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quella di entrata in
vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata,
recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, è sospesa
l’applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi
collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a
trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all’anzianità
pensionabile o all’età prevista per la cessazione dal servizio in base ai
singoli ordinamenti. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai
lavoratori per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sia intervenuta l’estinzione del rapporto di lavoro. I
pubblici dipendenti le cui dimissioni siano state, anteriormente alla stessa
data, accettate dall’amministrazione possono revocarle e sono, comunque,
riammessi in servizio a domanda”.
Nel caso in esame,
l’Amministrazione ha correttamente applicato il disposto sopra riportato,
sussistendone i presupposti. Il decreto-legge 375/97, come ricordato in
narrativa, è stato poi abrogato, prima che scadesse il termine per la
conversione, dall’art. 63 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (entrata in
vigore il 1° gennaio 1998), che ha previsto però che restassero validi gli atti
e i provvedimenti adottati e fossero fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti sulla base di esso.
Ritiene questo Giudice che
la sospensione del diritto a pensione, operata dal decreto-legge 375/97, abbia
perso efficacia fin dall’inizio, ai sensi dell’art. 77 Cost., in forza della
mancata conversione del D.L.; l’abrogazione di quest’ultimo, intervenuta prima
che scadesse il termine di sessanta giorni utili per la conversione, ha
soltanto eliminato l’efficacia provvisoria del D.L. stesso nel residuo periodo
(peraltro brevissimo), che mancava allo scadere del termine suddetto.
Il diritto al
pensionamento, venuta meno la sospensione, si è dunque riespanso,
ripristinandosi nella sua pienezza. La prevista salvezza, secondo la consueta
formula legislativa, degli atti e dei provvedimenti adottati e degli effetti e
rapporti giuridici derivati, può valere infatti soltanto a legittimare la
sospensione stessa, di fatto ormai operata dall’Amministrazione, in danno di
coloro che avevano chiesto il pensionamento con decorrenza nel periodo
considerato (dal 3 novembre 1997, data di entrata in vigore del decreto-legge,
all’entrata in vigore della legge finanziaria).
Nel caso in esame, il
ricorrente aveva chiesto il collocamento in congedo a decorrere dal 31 dicembre
1997, mentre la legge 449/97 (introduttiva di più restrittivi criteri di
anzianità) è entrata in vigore il 1° gennaio 1998; deve pertanto essere
riconosciuto il diritto a pensione che come sopra si è osservato, si è
ripristinato, una volta venuta meno la sospensione, nei termini di cui alla
normativa in vigore prima del 1998.
Per quanto riguarda i
requisiti necessari a conseguire il trattamento di quiescenza, in conformità
all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Sezione Liguria, n. 826
del 25 agosto 1999 e n. 53 dell’11 febbraio 2000; Sezione Sardegna, n. 223 del
12 giugno 1998; Sezione Piemonte, n. 482 del 23 marzo 1999), non appare
condivisibile l’avviso dell’Am-ministrazione (cfr. nota del 21 agosto 1997 del
Comando Generale) secondo il quale il diritto a pensione sussisterebbe soltanto
qualora coesistano i requisiti di cui al D.Lgs. 503/92 e quelli di cui alla
legge 724/94, ossia la massima anzianità contributiva prevista dal singolo
ordinamento, come da art. 13, comma 3; tale norma è di natura esplicitamente
transitoria, relativa alla sospensione dell’accesso ai pensionamenti anticipati
(alla quale introduce delle deroghe), sospensione disposta fino al 30 giugno
1995 (comma 1 stesso art.). Come affermato nella sopra citata sentenza della
Sezione Sardegna (n. 223 del 12 giugno 1998), l’art. 13, comma 3, della legge
724/94, “lungi dall’essere, come
pretenderebbe nella sostanza l’Amministrazione, una disposizione a regime, che
in quanto tale verrebbe confermata dall’art. 8 del D.Lgs. 165/97, segua invece
la stessa sorte della norma (transitoria) che prevedeva il blocco dei
pensionamenti. Ovverosia essa è da considerare vigente esclusivamente sino al
momento a partire dal quale la norma di blocco cessa di operare”; e ancora,
l’art. 8 del decreto legislativo 165/97 “non
sembra avere altro significato che quello di confermare, sino al momento
dell’entrata in vigore delle nuove norme (1° gennaio 1998), la normativa
precedentemente applicabile”.
Quali requisiti necessari,
vanno dunque presi a riferimento quelli di cui al D.Lgs. 503/92: risalendo
infatti la domanda dell’interessato e la data di cessazione in essa richiesta
al 1997, non è sicuramente applicabile ad esse una disciplina entrata in vigore
nell’anno successivo.
L’anzianità contributiva
del ricorrente, che supera i 29 anni alla fine del 1997, appare sufficiente a
conseguire il diritto a pensione, ai sensi dell’art. 8, terzo comma, del D.Lgs.
503/92, applicando il coefficiente di cui alla tabella C ad esso allegata, che
testualmente si riferisce ai “coefficienti
di moltiplicazione dell’anzianità contributiva mancante”.
Ritenuto pertanto che
all’anzianità contributiva si debba fare riferimento, sussistono i requisiti
necessari al pensionamento.
Alla luce delle
considerazioni sopra svolte, il ricorso deve trovare accoglimento.
Sussistono adeguati motivi
per disporre la compensazione delle spese di giustizia.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione
giurisdizionale per la Regione Autonoma Valle d’Aosta, definitivamente
pronunciando, accoglie i ricorsi in epigrafe, e per l’effetto riconosce il
diritto del ricorrente a cessare dal servizio con decorrenza dal 31 dicembre
1997, e a percepire il trattamento pensionistico maturato a tale data, che gli
verrà corrisposto a decorrere dalla data di effettiva cessazione dal servizio.
Dispone
la trasmissione degli atti all’Amministrazione per l’esecuzione del presente
giudicato, e manda alla Segreteria per i relativi adempimenti.
Spese
compensate.
Così
deciso in Aosta, il 25 gennaio 2002.
IL GIUDICE
(Cominelli)
Depositata
in Segreteria il 20.02.2002
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