riconoscimento del diritto al computo dell'aumento del 18% di cui all'art. 16 della L. 29 aprile 1976 n.177 sull'intera retribuzione pensionabile, comprensiva dell'assegno funzionale previsto per i sottufficiali delle forze armate dall'art.1, comma 9, del D.L. 16 settembre 1987 convertito nella L. 14 novembre 1987 n.468, con corresponsione delle differenze derivanti dal richiesto
REPUBBLICA ITALIANA N. 1264/03
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
nella persona della Dott.ssa Rosalba Di Giulio
visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei
conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modifiche ed
integrazioni;
visti gli artt. 1 e 6 del decreto legge 15 novembre
1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n.
19;
visto l'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
visti gli artt. 131, 132, 420, 421, 429, 430, e 431
c.p.c., nonché l'art. 26 del Reg. proc. per i giudizi innanzi alla Corte dei
conti, di cui al r.d. 13 agosto 1933, n. 1038;
visto il ricorso ed esaminati gli atti e i documenti;
chiamata la causa alla pubblica udienza del 6
novembre 2003, con l'assistenza della segretaria d'udienza dr.ssa Tonolo Nadia
e dato atto della presenza del Ten. G. Ciriolo per la Guardia di Finanza
convenuta, come da delega in atti e del ricorrente, ha emanato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 17800 del
registro di Segreteria, promosso dal Signor Forte Rosario, nato a Catanzaro il
26 maggio 1949, nei confronti del Ministero dell'economia e delle Finanze
presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, dell'INPDAP
e del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto della Guardia di Finanza
per il riconoscimento del diritto al computo dell'aumento del 18% di cui all'art.
16 della L. 29 aprile 1976 n.177 sull'intera retribuzione pensionabile,
comprensiva dell'assegno funzionale previsto per i sottufficiali delle forze
armate dall'art.1, comma 9, del D.L. 16 settembre 1987 convertito nella L. 14
novembre 1987 n.468, con corresponsione delle differenze derivanti dal
richiesto ricalcolo.
Ritenuto in
FATTO
Con il ricorso in esame, depositato il 26 febbraio
2001 e ritualmente notificato a cura del ricorrente, alle amministrazioni
convenute, il Signor Forte Rosario, come in epigrafe generalizzato, già
Sottufficiale della Guardia di Finanza (Brigadiere), collocato in congedo dal
31.12.96 contestava l'omessa inclusione, nella base di computo pensionabile,
dell'assegno funzionale di cui alla L. n.468 del 1987, chiedendo che anche ques'ultimo
venisse incluso nella retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) sui cui
computare l'aumento del 18% previsto dalla L. n.177 del 1976, contrariamente a
quanto ritenuto dal Comandante della VII Legione della Guardia di Finanza.
Il ricorrente asseriva infatti, richiamando la
sentenza n. 66 del 1999 di questa Corte, II Sezione Centrale di appello, che
l'assegno funzionale predetto costituiva parte integrante della r.i.a., valendo
a perequare la retribuzione del personale militare a quella degli appartenenti
alle Forze di Polizia.
Con nota del 4 ottobre 2001, inviando fascicolo
amministrativo e controdeduzioni, si costituiva in giudizio la Guardia di
Finanza, instando per il rigetto del ricorso.
Con memoria del 7 ottobre 2003 si costituiva l'INPDAP
che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva.
Con memoria del 17 ottobre 2001 si costituiva il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, instando per il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica odierna, presenti il ricorrente
ed il Dr. Taor-mina per l'Inpdap, la causa è stata presa in decisione.
Considerato in
DIRITTO
Preliminarmente dichiarata nella specie la carenza di
legittimazione passiva dell'INPDAP, per quanto attiene al merito del presente
giudizio, in punto di diritto, l'art. 1, comma 9 del D.L. n.379 del 1987
convertito nella L. n.468 del 1987 e riguardante le Forze Armate dispone: “A
decorrere dal 1° giugno 1987 ai sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di
servizio è attribuito un assegno funzionale annuo lordo pari a lire 1.200.000;
detto importo è elevato a lire 1.800.000 annue lorde al compimento di 29 anni
di servizio. I predetti importi non sono cumulabili tra loro, né con i benefici
di cui al comma 8, e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità”.
In relazione alla liquidazione del trattamento di
quiescenza per il personale militare, vige il generale principio consacrato
dall'art.53 del D.p.r. 29 dicembre 1973 n.1092, come sostituito, per le
cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976,
dall'art. 16, L. 29 aprile 1976, n. 177, in base al quale la base pensionabile
deve computarsi con riferimento all'ultimo stipendio, paga o retribuzione
effettivamente percepiti.
Detta disposizione recita: “Ai fini della
determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale
militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base
pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli
assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è
aumentata del 18 per cento:
a) indennità di funzione per i generali di brigata ed
i colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;
b) assegno perequativo ed assegno personale
pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in
favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello,
nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa;
c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al
personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità,
anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione
di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”.
Ritenuta la giurisdizione esclusiva di questa Corte
sui provvedimenti concernenti il diritto, la misura e la decorrenza della
pensione dei pubblici dipendenti in generale e del personale militare, giova
richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cass. S.U. 23 febbraio 1999 n.99), secondo cui spetta al giudice contabile il
potere dovere di delibare gli atti amministrativi correlati al pregresso rapporto
di pubblico impiego ed afferenti allo status del pubblico dipendente ed
al suo trattamento economico, al limitato fine di determinarne l'incidenza sul
trattamento di quiescenza.
La questione è stata già affrontata dalla Sezione
regionale di questa Corte in diverse sentenze (tra cui la n.367/02 depositata
il 4.6.02) e positivamente risolta nel senso della spettanza del richiesto
computo dell'assegno funzionale nella base pensionabile su cui applicare l'aumento
del 18%.
A ciò si perviene, pur nella consapevolezza che
trattasi di questione su cui sussistono contrastanti orientamenti
giurisprudenziali, aderendo all'opzione ermeneutica che considera l'assegno
funzionale non emolumento accessorio ed addizionale alla ordinaria
retribuzione, ma elemento che costituisce parte integrante ed essenziale del
trattamento stipendiale, in linea conforme alla sentenza n.66/99 della II
Sezione Giurisdizionale Centrale di questa Corte.
Argomento letterale a favore della delineata
conclusione può a parere di questo giudicante, trarsi dal disposto dell'art.4
della L. 1990 n.231, a mente del quale: “Le misure dello assegno funzionale
pensionabile di cui all'articolo 1, comma 9, del D.L. 16 settembre 1987, n.
379, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1987, n. 468, sono
rideterminate dal 1° gennaio 1990 nei seguenti importi annui lordi: a) lire
1.700.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio; b) lire
2.500.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 29 anni di servizio.
2. Gli importi di cui al comma 1 non sono cumulabili
tra loro, né con gli importi ed i benefìci previsti dall'articolo 5 e si
aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità”.
Sulla base delle esposte considerazioni, questo
Giudice reputa fondato e meritevole di accoglimento il ricorso.
Sussistono, comunque, rilevato che trattasi di
questione di diritto di non agevole interpretazione e soluzione, apprezzabili
motivi di giustizia per dichiarare compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il
Veneto-
Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente
pronunciando,
1) dichiarata la carenza di legittimazione passiva
dell'INPDAP, riconosce il diritto del ricorrente a percepire il trattamento di
quiescenza riliquidato sull'intero trattamento di servizio, comprensivo anche
dell'assegno funzionale previsto dall'art.1 comma 9 del d.l. n.379/87,
convertito in legge n.468/87, con conseguente aumento del 18% sulla base
pensionabile come ampliata e con corresponsione delle relative differenze
calcolate a decorrere dalla cessazione dal servizio;
2) accerta il diritto del ricorrente alla percezione,
sulle riconosciute differenze e dalla loro maturazione all'effettivo soddisfo,
degli interessi legali, cumulando ad essi nei limiti di cui alla l. n.412/91,
la rivalutazione monetaria ove la svalutazione secondo l'indice Istat, dovesse
eccedere la misura degli interessi stessi.
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le
spese di giudizio.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori
adempimenti.
Così deciso in Venezia, nella pubblica udienza del 6
novembre 2003.
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
(F.to
Dott.ssa Rosalba Di Giulio)