Consiglio di Stato
Adunanza plenaria
Sentenza 14 gennaio 2004, n. 1
FATTO
1. Il ricorso in appello in
esame è proposto dal Ministero della difesa. È stato notificato al sig. Pietro
De Salvatore il 5 novembre 1996 e depositato presso la Segreteria del Consiglio
di giustizia amministrativa della Regione siciliana.
2. È chiesta la
riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,
Sezione staccata di Catania, n. 1271/1996, pubblicata l'8 luglio 1996.
3.
La decisione in questione ha annullato il decreto 31 maggio 1994 del direttore
generale per gli operai del Ministero della difesa, recante la sanzione della
destituzione dell'appellato, ai sensi dell'art. 84, lett. a), del d.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 20 della l. n. 157 del 13 maggio
1975.
L'annullamento è stato pronunciato per difetto di
motivazione.
4. La sentenza è stata riformata, sull'appello in esame, con
decisione del Consiglio predetto n. 5 del 24 gennaio 2000, per essersi ritenuto
adeguatamente motivato il decreto.
5. Con la stessa decisione, sono stati
esaminati i motivi assorbiti, riproposti con appello incidentale, e sono state
respinte le censure riguardanti la competenza ad emanare il provvedimento e le
modalità di espressione del voto in commissione di disciplina. Sulla terza
censura, relativa al mancato rispetto del termine di cui all'art. 9, comma 2,
della l. 7 febbraio 1990, n. 19, è stata disposta istruttoria.
6.
All'esito di questa, con ordinanza n. 650 del 2002, il C.G.A.R.S. ha ripercorso
le fasi del giudizio e, in ordine alla eseguita istruttoria, ha rilevato che il
termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare, se
riferito alla data di contestazione degli addebiti del 3 dicembre 1993, sarebbe
stato superato. Ha, in relazione alla questione in esame, esplicitato le ragioni
per le quali potrebbe dubitarsi della soluzione sinora seguita dalla
giurisprudenza pressoché unanime, circa la cumulabilità dei due termini,
stabiliti dall'art. 9 citato, per l'inizio del procedimento, entro 180 giorni
dalla conoscenza della sentenza di condanna dell'impiegato pubblico, e per la
conclusione di questo nei successivi 90 giorni.
7. In vista dell'udienza
pubblica, hanno prodotto memoria la parte resistente e, tardivamente, ma con
l'assenso della controparte, le Amministrazioni ricorrenti in appello.
8.
All'udienza del 10 novembre 2003, dopo gli interventi delle opposte difese, il
ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Delle varie questioni
poste con gli originari ricorsi introduttivi e riproposte in questo grado, è
ancora da risolvere quella inerente all'interpretazione dell'art. 9, comma 2,
della l. 7 febbraio 1990, n. 19.
2. Questa disposizione, per quel che qui
interessa, disponeva che la destituzione del pubblico dipendente, dopo una
pronuncia di condanna in sede penale, poteva essere inflitta all'esito di
procedimento disciplinare. Il procedimento doveva "essere proseguito o promosso
entro centottanta giorni" dalla conoscenza, da parte dell'amministrazione, della
sentenza irrevocabile di condanna "e concluso nei successivi novanta
giorni".
3. Nel caso in esame, l'amministrazione ha avuto notizia della
sentenza della Cassazione, ma nella sola parte dispositiva, il 29 novembre 1993.
Ha contestato l'addebito all'impiegato con nota del 3 dicembre, ricevuta il 6
dicembre. Ha concluso il procedimento, dopo pronuncia della commissione di
disciplina del 29 marzo 1994, con il provvedimento di destituzione nella data
del 31 maggio 1994.
È stato, perciò, osservato il termine complessivo di
duecentosettanta giorni, derivante dalla norma di cui s'è detto, ma non il
termine di novanta giorni, se si dovesse aver riguardo alla sola data di
presumibile (perché fatta senza conoscenza dell'integrale sentenza irrevocabile
dell'ultimo giudice) contestazione degli addebiti.
4. Questa Adunanza
plenaria ha affrontato lo specifico problema con le decisioni nn. 4, 5 e 7 del
25 gennaio 2000, stabilendo che il secondo termine di novanta giorni decorre
dalla "scadenza virtuale" del primo, sicché il tempo che non può essere
superato, a pena di violazione della perentorietà del termine, è quello totale
di duecentosettanta giorni desumibile dalla legge.
A questa conclusione
appare essersi adeguata la giurisprudenza successiva (C.G.A.R.S. 11 giugno 2002,
n. 308; Sez. VI 13 maggio 2002, n. 2550, 22 marzo 2002, n. 1651 e 18 aprile
2001, n. 2339; Sez. IV 1° febbraio 2001, n. 369 e 26 giugno 2000, n. 3605; Ad.
pl. 26 giugno 2000, n. 15), richiamata, in parte, anche dall'ordinanza di
remissione.
5. Dubita, come s'è detto, di questo indirizzo il C.G.A.R.S.
con la suddetta ordinanza, che segnala talune osservazioni che occorre, perciò,
approfondire.
Viene rilevato, sul piano letterale: a) che sono
contemplati due termini "distinti e autonomi", l'uno per l'inizio, l'altro per
la conclusione del procedimento disciplinare; b) che l'inciso "nei successivi
novanta giorni" sembra collegarsi al solo inizio del procedimento mediante
contestazione degli addebiti; c) che manca un riferimento univoco che consenta
di individuare un unico termine di duecentosettanta giorni.
Sul piano
logico e sistematico, si aggiunge, va posto in risalto che i due termini
rispondono a finalità diverse, sicché non possono essere considerati
unitariamente.
6. La precedenti pronunzie di questa Adunanza plenaria si
sorreggono su tre ordini di argomentazioni:
1) la formulazione letterale
della norma non offre elementi determinanti per l'una o per l'altra
soluzione;
2) si coglie una vistosa sproporzione fra il tempo offerto per
decidere dell'avvio del procedimento disciplinare (180 giorni dalla notizia
della sentenza) ed il termine per portarlo a conclusione. E, nel termine di
novanta giorni, si contano sessanta giorni posti a garanzia dell'incolpato
(venti per le giustificazioni: art. 105 del t.u. n. 3/1957; venti per la visione
degli atti: art. 111; venti per l'avviso di trattazione: art. 111, quarto
comma). Ne rimangono, perciò, trenta all'Amministrazione. Secondo il principio
di ragionevolezza, i due termini vanno perciò cumulati e si osserva, in tal
modo, la finalità sollecitatoria desumibile dalla norma;
3) la soluzione
del cumulo fra i due tempi in esame evita incongruenze rispetto ad altri casi.
Basti aver riguardo a quelli nei quali il procedimento viene iniziato dopo una
sentenza di proscioglimento (art. 97, terzo comma) o nei confronti di chi sia
indenne da addebiti penali: l'unico termine che determina una caducazione del
potere dell'amministrazione è quello di novanta giorni, che non deve essere
superato, fra un atto e l'altro del procedimento.
7. Le osservazioni
dell'ordinanza di remissione vanno lette anche alla stregua delle considerazioni
e dei risultati interpretativi ora sintetizzati.
8. La formulazione
letterale non offre argomenti decisivi a favore dell'una o dell'altra soluzione.
Che il compimento dell'iter procedurale debba darsi nei "successivi" novanta
giorni è locuzione che lascia all'interprete l'individuazione del momento al
quale si agganciano gli ulteriori giorni prefissati dalla legge.
Sotto
l'aspetto considerato, appare più precisa la formula della sopravvenuta l. 27
marzo 2001, n. 97, che ha recato nuove norme in tema di rapporto fra
procedimento penale e disciplinare nei confronti dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni. Infatti, l'art. 5, comma 4, dispone, in proposito, che nei casi
di sentenza irrevocabile di condanna nei confronti dei pubblici dipendenti, il
procedimento disciplinare, che può condurre all'estinzione del rapporto di
lavoro, deve avere inizio o essere proseguito, se sospeso, entro novanta giorni
dalla comunicazione della sentenza stessa e si deve concludere entro centottanta
giorni "decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento". Qui la
precisazione della decorrenza del secondo spazio temporale dal termine d'inizio
(non già dall'inizio, anche se anticipato) appare suffragare la tesi che, in
complesso, all'amministrazione sono dati, cumulativamente, duecentosettanta
giorni per il compimento delle sue attività.
Ma la miglior formulazione
della norma sopravvenuta non consente, oggettivamente, di desumere argomenti a
favore o contro la soluzione interpretativa che qui si riesamina.
Resta
ferma, di conseguenza, la considerazione esposta nelle decisioni precedenti,
circa l'inesistenza di elementi determinanti per accogliere un'interpretazione
in uno o altro senso.
9. Si può, invece, concordare con l'osservazione
che i due termini in discussione obbediscono ad esigenze diverse: l'inizio ed il
compimento del procedimento disciplinare.
Ciò non esclude, tuttavia, che
si tratti di termini interdipendenti o in rapporto di correlazione. Con ciascuno
di essi è data una precisa garanzia all'incolpato. Per effetto del primo, è
stabilito il tempo entro il quale l'impiegato può attendersi la contestazione
degli addebiti e dopo il quale egli può ritenersi al riparo da interventi
disciplinari. Per effetto del secondo, è fissato il tempo oltre il quale non è
possibile la sanzione della destituzione.
Le diverse esigenze non pongono
però i tempi dati all'Amministrazione in rapporto antitetico ed, anzi, la loro
considerazione unitaria è giustificata anche dalla "consistenza" delle
operazioni che, prima e durante il procedimento, devono essere compiute dall'una
e dall'altra parte. Oggi, per effetto dell'art. 1, lett. c) della citata l. n.
97/2001 - che ha modificato l'art. 653 c.p.p. - la sentenza irrevocabile di
condanna ha efficacia di giudicato, nel giudizio per responsabilità
disciplinare, quanto a sussistenza del fatto accertato e sua illiceità penale,
nonché quanto a sua riferibilità all'operato dell'impiegato. L'istruttoria, per
i tre elementi di giudizio indicati, esigeva, invece e possibilmente, compimento
di attività autonome da parte dell'amministrazione, con sicuro maggior dispendio
di tempo. Non è ravvisabile, perciò, nessuna incoerenza nella considerazione di
un termine unitario, rilevabile dall'agganciamento dei due spazi temporali in
parola, per le attività di acquisizione e valutazione dei fatti, dapprima in via
autonoma e, successivamente, in contraddittorio.
10. Le altre
osservazioni delle tre precedenti decisioni, non esaminate dall'ordinanza di
remissione, inducono anch'esse ad una conferma dell'orientamento a suo tempo
espresso.
Occorre, infatti, far luogo ad un'interpretazione armonica, o
non dissonante:
quanto al rapporto fra i due termini, sproporzionato,
altrimenti, fra tempo dato per decidere sull'opportunità di dar inizio al
procedimento e tempo lasciato per lo svolgimento di questo;
e quanto ad
altre disposizioni, che nel medesimo "insieme" di norme - la disciplina degli
impiegati pubblici ed il procedimento per l'irrogazione delle relative sanzioni
- sarebbero irrazionalmente meno garantistiche nei riguardi di coloro che siano
stati prosciolti o che siano stati indenni da addebiti in sede
penale.
Rilevato, come s'è anticipato, che non è stato superato il
termine complessivo di duecentosettanta giorni, del quale si è trattato, va
respinto anche l'ultimo motivo dell'appello incidentale.
11. In
conclusione, con la riforma parziale della sentenza appellata, pronunciata con
la precedente decisione del C.G.A.R.S. del 24 gennaio 2000, n. 5, va anche
disposta la reiezione integrale dell'appello incidentale.
Vi sono motivi
per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Adunanza plenaria, respinge l'appello incidentale proposto
dal sig. De Salvatore.
Spese compensate.
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.