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N. Reg.
Sent. Anno N.
XXXXXX Reg. Gen. Anno 2000 |
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda
ha pronunciato la seguente
S
E N T E N Z A
sul ricorso n. XXXXX/2000 proposto da XXXXXX XXXXXX, rappresentato e
difeso dall’avv. Angelo Fiore Tartaglia e presso lo stesso elettivamente
domiciliato in Roma, Via Alfredo Serranti n. 49;
C
O N T R O
il Ministero delle Finanze, rappresentato e difeso da
dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n.
12;
e
nei confronti
di XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXXXX,
XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX e XXXXXX XXXXXX,
non costituiti in giudizio;
per
l'annullamento
-
del foglio n. 64733/1131/1^ del 2.3.2000 del Comando
generale della Guardia di Finanza – Ufficio Personale ufficiali – avente ad
oggetto l’esito della procedura di avanzamento, con cui si dispone il giudizio
di idoneità del ricorrente alla promozione al grado di maggiore per l’anno 2000
ma non l’iscrizione del medesimo nel quadro d’avanzamento perché collocato al
117° posto della graduatoria finale;
-
la citata graduatoria di merito finale;
-
la scheda valutativa del ricorrente.
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle
Finanze;
Visti gli atti acquisiti con le sentenze interlocutorie n.
2137/2004 del 5.3.2004 e n. 5882 del 16.6.2004;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti
della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 1.12.2004 il consigliere Francesco RICCIO;
Uditi, altresì, gli avv.ti A.F. Tartaglia per il ricorrente
e Russo per il Ministero resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F
A T T O
Con il ricorso, notificato il 13 giugno 2000 e depositato il
successivo 28 giugno, l’interessato ha impugnato gli atti meglio specificati in
epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso all’avanzamento per
l’anno 2000 al grado di maggiore nel corpo della Guardia di Finanza.
Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di
impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati
aspetti sintomatici.
Con le sentenze interlocutorie del 5 marzo 2004 n. XXXX e
del 16 giugno 2004 n. XXXX è stato ordinato il deposito di alcuni documenti.
Il ricorrente con atto, notificato il 14 maggio 2004 e
depositato il successivo 27 maggio, ha prospettato ulteriori motivi di
impugnazione con particolare riferimento all’eccesso di potere in senso
relativo.
Si è costituito in giudizio l’Amministrazione intimata, la
quale ha eccepito l’infondatezza delle doglianze prospettate.
D
I R I T T O
Occorre preliminarmente
osservare che le doglianze dedotte sia con il ricorso principale che con i
successivi motivi aggiunti possono sintetizzarsi in due gruppi distinti:
a) il primo con cui si contesta il giudizio di
valutazione della commissione di avanzamento in termini assoluti, tali cioè che
la stessa è del tutto discordante dalla realtà documentale e, perciò, in aperta
violazione degli artt. 25 e 26 della legge 12.11.1955 n. 1137 e 4 del D.M. n.
571/93;
b) il secondo, articolato soprattutto attraverso
la proposizione dei motivi aggiunti, contiene in sé tutta una serie di
argomentazioni rivolte a dimostrare la sussistenza di un vizio di eccesso di
potere in termini relativi, e cioè che il metro di giudizio adottato dalla
suddetta Commissione è stato benevolo per gli ufficiali Debidda, XXXXXX e
Dilettuso, iscritti nel relativo quadro di avanzamento in relazione alla
disponibilità di posti per la promozione al grado di Maggiore per l’anno 2000,
e meno per il ricorrente.
Per ciò che riguarda il
punto a), appare opportuno evidenziare che l’ipotesi di un vizio di eccesso di
potere assoluto, per costante giurisprudenza, è di dubbia configurabilità.
Infatti, per stabilire
se un punteggio sia o meno adeguato ai titoli, occorre verificare quale metro
di valutazione sia stato in concreto adottato dalla Commissione di Avanzamento,
per poi stabilire se, a fronte di titoli significativamente eccezionali in capo
all’interessato, possa ricavarsi la convinzione che ictu oculi i punteggi che
gli sono stati attribuiti sono del tutto inadeguati; in pratica, può sussistere
un aspetto sintomatico di eccesso di potere per insufficiente motivazione,
soltanto laddove la valutazione della C.S.A., rapportata alla documentazione
caratteristica esaminata, risulta con assoluta immediatezza incoerente.
Lo scrutinio impugnato,
inoltre, si differenzia dalle altre procedure selettive di avanzamento per
l'indubbia peculiarità del giudizio, che si fonda su di un’ampia
discrezionalità, stante la necessità di prescegliere soggetti estremamente
qualificati per l'esercizio delle complesse e delicate funzioni di comando
proprie del grado superiore, tra aspiranti tutti in possesso di pregevoli
profili professionali e titoli.
Nel caso che ci occupa,
la predetta Commissione si è dovuta pronunciare su ufficiali dotati di ottimi
profili di carriera e le cui qualità sono quindi definibili solo attraverso
sfumatissime analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle
complessive qualità di ciascun candidato (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1.9.1999
n. 1387 e Sez. V, 3.6.1997 n. 592).
Analogamente, la
mancanza di una specifica predeterminazione dei valori comparati, attribuibili
a ciascuno dei quattro complessi di elementi di valutazione racchiusi nell'art.
26, comma 2, della legge 12 novembre 1955 n. 1137 e, all'interno di ciascuna di
tali categorie, per i diversi profili di cui esse si compongono, determina la
perdita di rilevanza di quelle doglianze che sono dirette ad evidenziare solo
qualità, titoli od esperienze vantate dal soggetto pretermesso, senza che le
stesse si traducano in una dimostrazione di una palese ed immediata
sproporzione o incongruenza di giudizio.
La norma sopra
richiamata, infatti, dispone che:
“Quando
il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o
corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un
punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti
lettere:
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità
professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito,
con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni
specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, al
servizio prestato presso reparti o in imbarco;
c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo
ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con
specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per
l'Amministrazione.
Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di
elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per il numero dei
votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di
loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro, calcolando il
quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito
attribuito all'ufficiale dalla Commissione.”.
Pertanto, l'attività
affidata alla Commissione Superiore di Avanzamento presenta profili di ampia
discrezionalità tecnica (Cfr. T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. I, 3.4.1998 n.
1205 e 15 ottobre 1999 n. 2289).
Le risultanze
documentali ed i riferimenti concreti su cui si è basata la scelta operata da
parte della C.S.A. hanno comportato un giudizio di idoneità nei confronti
svariati capitani (n. 194), tutti di rilevanti qualità personali, professionali
e di carriera.
In tale contesto il
ricorrente, pur essendo stato giudicato idoneo dalla C.S.A. ed avendo ottenuto
un punteggio di merito senz'altro elevato (23,85/30), non ha visto soddisfatte
le sue aspettative, dovendosi procedere per l'anno 2000 alla nomina di 49
Maggiori del Corpo della Guardia di Finanza a fronte di 194 aspiranti.
Può allora concludersi
che, benché dall'esame della documentazione personale del medesimo risulti un
profilo di carriera pregevole, è altrettanto vero che da ciò non può derivare
che il punteggio assegnatogli sia in assoluto non congruo rispetto alle qualità
espresse e che la mancata promozione del ricorrente al grado di maggiore sia da
correlarsi ad una sottovalutazione da parte della C.S.A. delle sue qualità e
della sua carriera.
Infatti, la
documentazione personale del ricorrente non risulta connotata dall’assoluta
straordinarietà che sola potrebbe giustificare la presenza del vizio di eccesso
di potere in termini assoluti.
Per ciò che attiene
l’aspetto particolare della carriera del ricorrente è opportuno notare la
presenza, in sede di documentazione caratteristica, di giudizi analitici non
apicali riguardo ad alcune qualità, tali da escludere la palese incongruenza in
senso assoluto del punteggio attribuito rispetto ai titoli ed ai precedenti di
carriera vantati.
L’ultima ricompensa
conseguita dal XXXXXX è riferita alle attività terminate nel settembre 1996. Da
tale data, il ricorrente non consegue più alcun riconoscimento di ordine
morale.
Per ciò che attiene i
motivi di gravame di cui al punto b) va osservato che il ricorrente si è
limitato ad affermare di poter vantare titoli, ictu oculi, superiori o
quantomeno uguali a quelli posseduti dai pari grado promossi al grado di
maggiore.
Con riguardo a tale
aspetto, l’istante ha ritenuto di dover prospettare l'asserito vizio di
legittimità basandosi su di una censurabile - in quanto parziale - analisi di
singoli elementi desumibili dalla realtà documentale.
Prima di esaminare la
rilevanza delle asserite difformità valutative della C.S.A, è opportuno
enunciare quelli che sono i limiti del sindacato di legittimità per
l'accertamento del supposto vizio di eccesso di potere relativo, enunciati
dalla giurisprudenza amministrativa; ed, altresì, illustrare quelli che sono
stati i principi guida, stabiliti in concreto dalla C.S.A., che hanno ispirato
e, quindi, condizionato le valutazioni dei suoi singoli componenti.
E’ stato precisato che,
trattandosi, in caso di avanzamento al grado di Maggiore, non di uno scrutinio
per merito comparativo, ma di tanti autonomi giudizi quante sono le posizioni
personali degli ufficiali interessati alla progressione di grado, le censure di
inadeguatezza del punteggio in senso relativo vanno giustificate non con il
mero raffronto tra i titoli di parigrado, bensì sulla base di consistenti
indizi di macroscopici contrasti di giudizio, capaci di dimostrare, con chiaro
ed univoco significato, l'esistenza di vizi di incoerenza e di illogicità di
portata tale da non lasciare dubbi sul travalicamento, da parte della
Commissione Superiore di Avanzamento, dei limiti della sua pur ampia
discrezionalità tecnica.
Né, l’incoerenza della
valutazione può essere desunta per mezzo di una nuova analitica valutazione da
parte del giudice (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8.6.2000 n. 3234).
Nè va dimenticato che lo
scrutinio di avanzamento implica la ponderazione "non aritmetica"
delle complessive qualità di ciascuno, atteso che esso non si arresta di fronte
alla semplice stima del numero e delle qualità dei titoli di ciascun
interessato, dovendosi piuttosto pervenire ad apprezzamenti deducibili solo
attraverso un processo di astrazione e di sintesi non condizionato dalla
meccanica valutazione delle risultanze documentali (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV,
10.8.2000 n. 4437 e 14.4.1998 n. 623).
Il ricorrente, invece,
nell'intento di dimostrare la mancata uniformità del criterio valutativo
utilizzato dalla C.S.A., ha evidenziato i soli elementi positivi connotanti la
propria carriera omettendo, nel contempo, di dare il giusto rilievo anche agli
altri aspetti, non presenti nel suo libretto personale, ma che costituiscono
patrimonio professionale e culturale dei parigrado promossi.
Il tentativo operato dal
XXXXXX di voler considerare il punteggio attribuito come diretta sommatoria di
singoli e specifici aspetti o titoli non può essere condiviso nella sua diretta
automaticità.
Peraltro, il raffronto
tra qualità e titoli di più ufficiali, così come si rileva dal contesto dei
motivi aggiunti, proprio perché fondato su un metodo eminentemente comparativo,
è fuorviante e non significativo, poiché risponde ad un'impostazione che
finisce per accentuare l'importanza di singoli elementi estrapolati dalla documentazione
personale dei concorrenti, trascurando la visione d'insieme.
Il ricorrente,
soprattutto nei motivi aggiunti, fa derivare l’eccesso di potere in senso
relativo e, quindi, la disparità di trattamento da parte della C.S.A., da una
serie di circostanze.
La valutazione di queste
ultime va giudicata non solo in relazione ai principi generali enunciati dalla
giurisprudenza citata in precedenza, ma anche tenendo presente quelli che sono
stati in concreto i criteri di massima stabiliti dalla C.S.A., i quali tra
l’altro non risultano in se contestati o censurati nella loro valenza
specifica.
In pratica, il Collegio
deve verificare se dall'esame della documentazione prodotta in giudizio possa
desumersi la violazione della regola della uniformità dei criteri di giudizio,
dando luogo perciò ad un sicuro sintomo di eccesso di potere in senso relativo.
In quest’ottica il
giudice amministrativo può solo controllare se l'Amministrazione abbia o meno
applicato criteri di valutazione omogenei tra i candidati e può, conseguentemente,
prendere in esame le situazioni dei parigrado contestualmente valutate, non già
per effettuare una comparazione (incompatibile col sistema di avanzamento a
scelta), ma al solo scopo di ricercare la coerenza generale delle valutazioni
contestualmente compiute (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8.6.2000 n. 3234).
La valutazione relativa
alle quattro categorie di titoli indicate dal summenzionato art. 26 deve avere
ad oggetto, in modo distinto per ciascuna categoria, il complesso delle doti
del singolo ufficiale in una visione unitaria e non atomistica della sua
carriera, non essendo consentito adottare un criterio diverso che evidenzi o
svilisca i singoli titoli (Cfr. TAR Lazio, Sez. II, 19.5.1998 n. 934).
Per tali ragioni, il
Collegio ritiene di non seguire, come criterio di indagine, la stretta
comparazione della valutazione del ricorrente rispetto a quella di ogni singolo
aspirante, utilmente collocato nella graduatoria finale per la promozione in
discussione, dato che in tal modo si finirebbe per trasformare,
inconsapevolmente, l’accertamento della predetta uniformità dei criteri di
giudizio in un’inammissibile valutazione comparativa.
Al Capitano XXXXXX è
stato attribuito un punteggio pari a 22,81/30 per le qualità di cui all’26,
lett. a (morali, di carattere e fisiche), un punteggio pari a 22,88/30 per
quelle di cui alla lett. b del suddetto articolo (benemerenze di guerra e
comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera,
specialmente nel grado rivestito con particolare riguardo all’esercizio del
comando e delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o
in imbarco), un punteggio pari a 22,73 per la lett. c dell’articolo già citato
(doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di
corsi, esami ed esperimenti) ed, in ultimo, un punteggio pari a 22,40 per la
lettera d) dello stesso articolo (attitudine ad assumere incarichi nel grado
superiore con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare
interesse per l’Amministrazione).
Rispetto ai punteggi
sopra enunciati la Commissione ha espresso le seguenti ragioni:
-
lett. a) “Le
condizioni fisiche, in relazione all’età connessa al grado, sono molto valide.
Allo stesso modo giudico il portamento ed il decoro dell’ufficiale. Le qualità
morali e di carattere sono valide come ampiamente evidenziato dai
riconoscimenti di ordine morale ricevuti durante la carriera.”;
-
lett. b) “Le
qualità professionali, con speciale riferimento al grado rivestito, sono
pregevoli. Possiede pregevoli attitudini e versatilità in relazione alle
differenti situazioni di impiego anche in incarichi caratterizzati da un
elevato grado di autonomia e responsabilità. Ha altresì dimostrato una
motivazione al lavoro pregevole. I riconoscimenti di ordine morale, ricevuti
durante la carriera, costituiscono l’espressione delle predette
caratteristiche.”;
-
lett. c) “Le
qualità intellettuali sono lodevoli. Oltre ai titoli culturali che attengono
all’attività istituzionale del Corpo, acquisiti durante il suo iter formativo,
ha frequentato corsi professionali che hanno accresciuto il suo patrimonio
culturale che giudico pregevole. Ha svolto attività di insegnamento.”;
-
lett. d) “I
requisiti complessivi dell’ufficiale sono tali da evidenziare una piena
attitudine ad assumere incarichi del grado superiore con specifico riferimento
ai settori d’impiego considerando le peculiari prestazioni richieste per il
concreto esercizio delle relative funzioni.”.
Per ciò che concerne la
prima voce di valutazione la C.S.A. nei confronti del Capitano XXXXXX XXXXXX ha
attribuito un punteggio parziale pari a 24,66/30, giustificandolo con lodevoli
qualità morali e di carattere giustificate dai riconoscimenti di ordine morale
ricevuti durante la carriera.
La non trascurabile
differenza di punteggio, unita alla giustificazione fornita dalla C.S.A. al
riguardo, si pone con palmare evidenza in contrasto con le risultanze di
carriera dell’ufficiale in questione che risulta avere un encomio semplice, 12
elogi una croce d’argento per anzianità di servizio ed una medaglia militare di
bronzo al merito di lungo comando di reparto.
Invece, il Capitano
XXXXXX può vantare un encomio solenne, 15 encomi semplici, 6 elogi ed una
medaglia militare di bronzo al merito di lungo comando di reparto.
La stessa Commissione al
Capitano XXXXXX per la lettera in esame ha assegnato un punteggio pari a
24,48/30, che trova fondamento anch’esso nelle lodevoli qualità morali e di
carattere evidenziate dai riconoscimenti di ordine morale ricevuti durante la
carriera.
La predetta valutazione,
diversamente dalla precedente non è affatto smentita obiettivamente dalle
risultanze documentali.
Allo stesso modo, non vi
sono discordanze tra il maggior punteggio attribuito per la lett. a al Capitano
Dilettoso (cui è stato assegnato un punteggio parziale di 24,73/30) e le
risultanze documentali.
Sotto questo aspetto e
con particolare riferimento alla valutazione delle qualità di cui alla
summenzionata lett. a) dell’art. 26 della legge n. 1137/1955, il Collegio non
può non constatare che risulta per tabulas
un dato obiettivo dal quale possa ricavarsi il convincimento dell’esistenza di
un giudizio della C.S.A. parziale ed incongruo rispetto ai dati di carriera del
ricorrente.
Per quanto riguarda la
seconda voce (cioè la lett. b del suddetto articolo) rispetto al ricorrente
l’incongruenza obiettiva non può essere rilevata nei confronti di alcuno degli
ufficiali sopra indicati.
Ciò induce il Collegio a
ritenere che il pregevole apprezzamento delle qualità professionali del
ricorrente non doveva per forza essere tradotto in un punteggio più alto di
quello attribuito.
Diversamente dall’esame
degli aspetti di cui alla lettere precedente, non è possibile constatare una
ragionevole correlazione tra le ragioni ed il punteggio attribuito al
ricorrente in merito alle doti culturali, intellettuali ed ai corsi ed
esperimenti frequentati che è, invece, almeno per un solo ufficiale smentita
dal criterio di valutazione adottato dalla C.S.A..
Per il Capitano XXXXXX
XXXXXXil maggior punteggio (pari a 24,50/30) trova conferma nelle qualità
intellettuali di assoluto rilievo, unitamente ad un patrimonio culturale di
livello eccezionale.
Le notizie concernenti
la carriera del predetto ufficiale confermano il giudizio espresso, trattandosi
di soggetto laureato in giurisprudenza con un consistente numero di frequenze
ai corsi indetti dalla Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.
Per ciò che riguarda la
valutazione del Capitano Cristofori, non si può che confermare l’obiettività
della valutazione della C.S.A. che per la stessa lett. c ha ritenuto
sufficienti le stesse ragioni sopra espresse per il Debidda.
Anche per il XXXXXX i
dati desumibili dalla carriera pongono in luce un primo posto al corso per
marescialli allievi ufficiali, nonché la frequenza di un numero consistente di
corsi presso la Scuola di Polizia Tributaria e presso l’Aeronautica Militare di
Frosinone, il Gruppo Aereo di Roma e l’Aeronautica Militare di Furbara.
Invece, al Capitano
Dilettuso, la suddetta Commissione per la lett. c ha assegnato un punteggio
parziale di 24,41/30, esprimendo nei confronti dell’ufficiale un giudizio di
eccezionale per le qualità intellettuali e di assoluto rilievo per il suo
patrimonio culturale legato alla frequenza dei corsi.
Tale consistente
prevalenza nel punteggio attribuito e la motivazione addotta dalla Commissione
risultano smentite per tabulas dai dati di carriera desumibili dallo stato di
servizio del Capitano XXXXXX il quale per titoli e corsi di formazione
professionale svolti ha una situazione non molto dissimile da quella del De
Francesco, né lo stesso XXXXXX può vantare un livello di studi superiore o una
conoscenza di lingue straniere più approfondita.
L’unica differenza,
rispetto alla posizione del De Francesco, è data dalla frequenza di un corso presso
la Scuola di Polizia Tributaria nell’anno 1993 che si è concluso con una
valutazione ed un giudizio finale, mentre a favore del ricorrente risultano
altrettanti corsi presso la stessa Scuola di Polizia Tributaria, ma tutti
conclusi senza un giudizio finale.
In pratica, risulta con
tutta evidenza che la suddetta distinzione non è oggettivamente sufficiente per
giustificare una complessiva e così differente valutazione tra i due ufficiali
in argomento: la differenza di punteggio è pari a punti 1,68/30 che in termini
relativi ponderati comportano lo spostamento dell’interessato in deteriori
posizioni in graduatoria.
Per ciò che concerne
l’ultima voce, relativa all’attitudine ad assumere incarichi nel grado
superiore, va rilevato che il punteggio connesso è il risultato di un giudizio
che viene reso dai commissari sulla personalità complessiva del valutando e del suo potenziale in un ottica di impiego
futuro.
Rispetto al ricorrente
il Capitano XXXXXX XXXXXXha conseguito un punteggio parziale di 23,75/30, che
trova riscontro secondo il giudizio della C.S.A., nelle peculiari prestazioni
richieste nei particolari settori ove è stato impegnato.
Così è pure per il
Capitano XXXXXX che per la lettera d ha conseguito un punteggio relativo di
23,92/30 e per il Capitano XXXXXX che ha ricevuto, sempre per la lettera d, un
punteggio corrispondente pari a 23,80.
Dall’esame delle
rispettive notizie di carriera non è possibile ricavare elementi certi ed
obiettivi che possano mettere in evidenza una palese difformità di giudizio da
parte della competente C.S.A..
Quindi, tranne che per
la prima e la terza voce dove non si riscontra una sicura e marcata prevalenza
di tutti gli altri ufficiali indicati dalla parte istante a riprova del
prospettato vizio di eccesso di potere in senso relativo, il XXXXXX ha
conseguito una giusta valutazione.
La suddetta evenienza
assume una sua rilevanza, poiché in termini assoluti la differenza di punteggio
risulta consistente: il XXXXXX per il punteggio di cui alla sola lettera a
dell’art. 26 della legge n. 1137 del 1955, ha subito una decurtazione di ben
1,85/30 punti rispetto al Capitano Debidda; mentre, per il punteggio spettante
per la lettera c rispetto alla posizione del Dilettuso, ha subito una diversa
decurtazione di punteggio pari a punti 1,68/30.
Alla luce di tutto
quanto precede, sono rinvenibili nell’operato della C.S.A. chiari segni
obiettivi di valutazione incoerente, incongrua e contraddittoria.
Per tutte le ragioni
espresse, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto e che,
conseguentemente, venga annullato il
provvedimento finale impugnato, nei limiti dell’interesse del ricorrente,
perché viziato da eccesso di potere in senso relativo, stante la presenza di
criteri di valutazione non sempre omogenei, facendo salvi gli ulteriori
provvedimenti dell’Amministrazione.
Sussistono, tuttavia,
giustificati motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio,
Sezione Seconda,
definitivamente
pronunciando sul ricorso proposto da XXXXXX XXXXXX, come in epigrafe, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei termini e nei limiti di cui
in motivazione.
Compensa integralmente
fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio – Sezione seconda - nella Camera di Consiglio del 1 dicembre 2004
con l’intervento dei Signori Magistrati:
Domenico LA MEDICA Presidente
Francesco RICCIO Consigliere rel. ed est.
Anna BOTTIGLIERI Consigliere
Il
Presidente Il Consigliere
est.