N.  

Reg. Sent.

Anno

N. XXXXXX

Reg. Gen.

Anno 2000

 

 

 

 

 

 

 

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. XXXXX/2000 proposto da XXXXXX XXXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Fiore Tartaglia e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, Via Alfredo Serranti n. 49;

C O N T R O

il Ministero delle Finanze, rappresentato e difeso da dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

e nei confronti

di XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXX  XXXXXX, XXXXXX  XXXXXX e XXXXXX  XXXXXX, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

-            del foglio n. 64733/1131/1^ del 2.3.2000 del Comando generale della Guardia di Finanza – Ufficio Personale ufficiali – avente ad oggetto l’esito della procedura di avanzamento, con cui si dispone il giudizio di idoneità del ricorrente alla promozione al grado di maggiore per l’anno 2000 ma non l’iscrizione del medesimo nel quadro d’avanzamento perché collocato al 117° posto della graduatoria finale;

-            la citata graduatoria di merito finale;

-            la scheda valutativa del ricorrente.

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze;

Visti gli atti acquisiti con le sentenze interlocutorie n. 2137/2004 del 5.3.2004 e n. 5882 del 16.6.2004;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 1.12.2004 il consigliere Francesco RICCIO;

Uditi, altresì, gli avv.ti A.F. Tartaglia per il ricorrente e Russo per il Ministero resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con il ricorso, notificato il 13 giugno 2000 e depositato il successivo 28 giugno, l’interessato ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso all’avanzamento per l’anno 2000 al grado di maggiore nel corpo della Guardia di Finanza.

Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Con le sentenze interlocutorie del 5 marzo 2004 n. XXXX e del 16 giugno 2004 n. XXXX è stato ordinato il deposito di alcuni documenti.

Il ricorrente con atto, notificato il 14 maggio 2004 e depositato il successivo 27 maggio, ha prospettato ulteriori motivi di impugnazione con particolare riferimento all’eccesso di potere in senso relativo.

Si è costituito in giudizio l’Amministrazione intimata, la quale ha eccepito l’infondatezza delle doglianze prospettate.

D I R I T T O

Occorre preliminarmente osservare che le doglianze dedotte sia con il ricorso principale che con i successivi motivi aggiunti possono sintetizzarsi in due gruppi distinti:

a)  il primo con cui si contesta il giudizio di valutazione della commissione di avanzamento in termini assoluti, tali cioè che la stessa è del tutto discordante dalla realtà documentale e, perciò, in aperta violazione degli artt. 25 e 26 della legge 12.11.1955 n. 1137 e 4 del D.M. n. 571/93;

b)  il secondo, articolato soprattutto attraverso la proposizione dei motivi aggiunti, contiene in sé tutta una serie di argomentazioni rivolte a dimostrare la sussistenza di un vizio di eccesso di potere in termini relativi, e cioè che il metro di giudizio adottato dalla suddetta Commissione è stato benevolo per gli ufficiali Debidda, XXXXXX e Dilettuso, iscritti nel relativo quadro di avanzamento in relazione alla disponibilità di posti per la promozione al grado di Maggiore per l’anno 2000, e meno per il ricorrente.

Per ciò che riguarda il punto a), appare opportuno evidenziare che l’ipotesi di un vizio di eccesso di potere assoluto, per costante giurisprudenza, è di dubbia configurabilità.

Infatti, per stabilire se un punteggio sia o meno adeguato ai titoli, occorre verificare quale metro di valutazione sia stato in concreto adottato dalla Commissione di Avanzamento, per poi stabilire se, a fronte di titoli significativamente eccezionali in capo all’interessato, possa ricavarsi la convinzione che ictu oculi i punteggi che gli sono stati attribuiti sono del tutto inadeguati; in pratica, può sussistere un aspetto sintomatico di eccesso di potere per insufficiente motivazione, soltanto laddove la valutazione della C.S.A., rapportata alla documentazione caratteristica esaminata, risulta con assoluta immediatezza incoerente.

Lo scrutinio impugnato, inoltre, si differenzia dalle altre procedure selettive di avanzamento per l'indubbia peculiarità del giudizio, che si fonda su di un’ampia discrezionalità, stante la necessità di prescegliere soggetti estremamente qualificati per l'esercizio delle complesse e delicate funzioni di comando proprie del grado superiore, tra aspiranti tutti in possesso di pregevoli profili professionali e titoli.

Nel caso che ci occupa, la predetta Commissione si è dovuta pronunciare su ufficiali dotati di ottimi profili di carriera e le cui qualità sono quindi definibili solo attraverso sfumatissime analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità di ciascun candidato (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1.9.1999 n. 1387 e Sez. V, 3.6.1997 n. 592).

Analogamente, la mancanza di una specifica predeterminazione dei valori comparati, attribuibili a ciascuno dei quattro complessi di elementi di valutazione racchiusi nell'art. 26, comma 2, della legge 12 novembre 1955 n. 1137 e, all'interno di ciascuna di tali categorie, per i diversi profili di cui esse si compongono, determina la perdita di rilevanza di quelle doglianze che sono dirette ad evidenziare solo qualità, titoli od esperienze vantate dal soggetto pretermesso, senza che le stesse si traducano in una dimostrazione di una palese ed immediata sproporzione o incongruenza di giudizio.

La norma sopra richiamata, infatti, dispone che:

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;

c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;

d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c), d) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.”.

Pertanto, l'attività affidata alla Commissione Superiore di Avanzamento presenta profili di ampia discrezionalità tecnica (Cfr. T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. I, 3.4.1998 n. 1205 e 15 ottobre 1999 n. 2289).

Le risultanze documentali ed i riferimenti concreti su cui si è basata la scelta operata da parte della C.S.A. hanno comportato un giudizio di idoneità nei confronti svariati capitani (n. 194), tutti di rilevanti qualità personali, professionali e di carriera.

In tale contesto il ricorrente, pur essendo stato giudicato idoneo dalla C.S.A. ed avendo ottenuto un punteggio di merito senz'altro elevato (23,85/30), non ha visto soddisfatte le sue aspettative, dovendosi procedere per l'anno 2000 alla nomina di 49 Maggiori del Corpo della Guardia di Finanza a fronte di 194 aspiranti.

Può allora concludersi che, benché dall'esame della documentazione personale del medesimo risulti un profilo di carriera pregevole, è altrettanto vero che da ciò non può derivare che il punteggio assegnatogli sia in assoluto non congruo rispetto alle qualità espresse e che la mancata promozione del ricorrente al grado di maggiore sia da correlarsi ad una sottovalutazione da parte della C.S.A. delle sue qualità e della sua carriera.

Infatti, la documentazione personale del ricorrente non risulta connotata dall’assoluta straordinarietà che sola potrebbe giustificare la presenza del vizio di eccesso di potere in termini assoluti.

Per ciò che attiene l’aspetto particolare della carriera del ricorrente è opportuno notare la presenza, in sede di documentazione caratteristica, di giudizi analitici non apicali riguardo ad alcune qualità, tali da escludere la palese incongruenza in senso assoluto del punteggio attribuito rispetto ai titoli ed ai precedenti di carriera vantati.

L’ultima ricompensa conseguita dal XXXXXX è riferita alle attività terminate nel settembre 1996. Da tale data, il ricorrente non consegue più alcun riconoscimento di ordine morale.

Per ciò che attiene i motivi di gravame di cui al punto b) va osservato che il ricorrente si è limitato ad affermare di poter vantare titoli, ictu oculi, superiori o quantomeno uguali a quelli posseduti dai pari grado promossi al grado di maggiore.

Con riguardo a tale aspetto, l’istante ha ritenuto di dover prospettare l'asserito vizio di legittimità basandosi su di una censurabile - in quanto parziale - analisi di singoli elementi desumibili dalla realtà documentale.

Prima di esaminare la rilevanza delle asserite difformità valutative della C.S.A, è opportuno enunciare quelli che sono i limiti del sindacato di legittimità per l'accertamento del supposto vizio di eccesso di potere relativo, enunciati dalla giurisprudenza amministrativa; ed, altresì, illustrare quelli che sono stati i principi guida, stabiliti in concreto dalla C.S.A., che hanno ispirato e, quindi, condizionato le valutazioni dei suoi singoli componenti.

E’ stato precisato che, trattandosi, in caso di avanzamento al grado di Maggiore, non di uno scrutinio per merito comparativo, ma di tanti autonomi giudizi quante sono le posizioni personali degli ufficiali interessati alla progressione di grado, le censure di inadeguatezza del punteggio in senso relativo vanno giustificate non con il mero raffronto tra i titoli di parigrado, bensì sulla base di consistenti indizi di macroscopici contrasti di giudizio, capaci di dimostrare, con chiaro ed univoco significato, l'esistenza di vizi di incoerenza e di illogicità di portata tale da non lasciare dubbi sul travalicamento, da parte della Commissione Superiore di Avanzamento, dei limiti della sua pur ampia discrezionalità tecnica.

Né, l’incoerenza della valutazione può essere desunta per mezzo di una nuova analitica valutazione da parte del giudice (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8.6.2000 n. 3234).

Nè va dimenticato che lo scrutinio di avanzamento implica la ponderazione "non aritmetica" delle complessive qualità di ciascuno, atteso che esso non si arresta di fronte alla semplice stima del numero e delle qualità dei titoli di ciascun interessato, dovendosi piuttosto pervenire ad apprezzamenti deducibili solo attraverso un processo di astrazione e di sintesi non condizionato dalla meccanica valutazione delle risultanze documentali (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10.8.2000 n. 4437 e 14.4.1998 n. 623).

Il ricorrente, invece, nell'intento di dimostrare la mancata uniformità del criterio valutativo utilizzato dalla C.S.A., ha evidenziato i soli elementi positivi connotanti la propria carriera omettendo, nel contempo, di dare il giusto rilievo anche agli altri aspetti, non presenti nel suo libretto personale, ma che costituiscono patrimonio professionale e culturale dei parigrado promossi.

Il tentativo operato dal XXXXXX di voler considerare il punteggio attribuito come diretta sommatoria di singoli e specifici aspetti o titoli non può essere condiviso nella sua diretta automaticità.

Peraltro, il raffronto tra qualità e titoli di più ufficiali, così come si rileva dal contesto dei motivi aggiunti, proprio perché fondato su un metodo eminentemente comparativo, è fuorviante e non significativo, poiché risponde ad un'impostazione che finisce per accentuare l'importanza di singoli elementi estrapolati dalla documentazione personale dei concorrenti, trascurando la visione d'insieme.

Il ricorrente, soprattutto nei motivi aggiunti, fa derivare l’eccesso di potere in senso relativo e, quindi, la disparità di trattamento da parte della C.S.A., da una serie di circostanze.

La valutazione di queste ultime va giudicata non solo in relazione ai principi generali enunciati dalla giurisprudenza citata in precedenza, ma anche tenendo presente quelli che sono stati in concreto i criteri di massima stabiliti dalla C.S.A., i quali tra l’altro non risultano in se contestati o censurati nella loro valenza specifica.

In pratica, il Collegio deve verificare se dall'esame della documentazione prodotta in giudizio possa desumersi la violazione della regola della uniformità dei criteri di giudizio, dando luogo perciò ad un sicuro sintomo di eccesso di potere in senso relativo.

In quest’ottica il giudice amministrativo può solo controllare se l'Amministrazione abbia o meno applicato criteri di valutazione omogenei tra i candidati e può, conseguentemente, prendere in esame le situazioni dei parigrado contestualmente valutate, non già per effettuare una comparazione (incompatibile col sistema di avanzamento a scelta), ma al solo scopo di ricercare la coerenza generale delle valutazioni contestualmente compiute (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8.6.2000 n. 3234).

La valutazione relativa alle quattro categorie di titoli indicate dal summenzionato art. 26 deve avere ad oggetto, in modo distinto per ciascuna categoria, il complesso delle doti del singolo ufficiale in una visione unitaria e non atomistica della sua carriera, non essendo consentito adottare un criterio diverso che evidenzi o svilisca i singoli titoli (Cfr. TAR Lazio, Sez. II, 19.5.1998 n. 934).

Per tali ragioni, il Collegio ritiene di non seguire, come criterio di indagine, la stretta comparazione della valutazione del ricorrente rispetto a quella di ogni singolo aspirante, utilmente collocato nella graduatoria finale per la promozione in discussione, dato che in tal modo si finirebbe per trasformare, inconsapevolmente, l’accertamento della predetta uniformità dei criteri di giudizio in un’inammissibile valutazione comparativa.

Al Capitano XXXXXX è stato attribuito un punteggio pari a 22,81/30 per le qualità di cui all’26, lett. a (morali, di carattere e fisiche), un punteggio pari a 22,88/30 per quelle di cui alla lett. b del suddetto articolo (benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito con particolare riguardo all’esercizio del comando e delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco), un punteggio pari a 22,73 per la lett. c dell’articolo già citato (doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti) ed, in ultimo, un punteggio pari a 22,40 per la lettera d) dello stesso articolo (attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l’Amministrazione).

Rispetto ai punteggi sopra enunciati la Commissione ha espresso le seguenti ragioni:

-         lett. a) “Le condizioni fisiche, in relazione all’età connessa al grado, sono molto valide. Allo stesso modo giudico il portamento ed il decoro dell’ufficiale. Le qualità morali e di carattere sono valide come ampiamente evidenziato dai riconoscimenti di ordine morale ricevuti durante la carriera.”;

-         lett. b) “Le qualità professionali, con speciale riferimento al grado rivestito, sono pregevoli. Possiede pregevoli attitudini e versatilità in relazione alle differenti situazioni di impiego anche in incarichi caratterizzati da un elevato grado di autonomia e responsabilità. Ha altresì dimostrato una motivazione al lavoro pregevole. I riconoscimenti di ordine morale, ricevuti durante la carriera, costituiscono l’espressione delle predette caratteristiche.”;

-         lett. c) “Le qualità intellettuali sono lodevoli. Oltre ai titoli culturali che attengono all’attività istituzionale del Corpo, acquisiti durante il suo iter formativo, ha frequentato corsi professionali che hanno accresciuto il suo patrimonio culturale che giudico pregevole. Ha svolto attività di insegnamento.”;

-         lett. d) “I requisiti complessivi dell’ufficiale sono tali da evidenziare una piena attitudine ad assumere incarichi del grado superiore con specifico riferimento ai settori d’impiego considerando le peculiari prestazioni richieste per il concreto esercizio delle relative funzioni.”.

Per ciò che concerne la prima voce di valutazione la C.S.A. nei confronti del Capitano XXXXXX XXXXXX ha attribuito un punteggio parziale pari a 24,66/30, giustificandolo con lodevoli qualità morali e di carattere giustificate dai riconoscimenti di ordine morale ricevuti durante la carriera.

La non trascurabile differenza di punteggio, unita alla giustificazione fornita dalla C.S.A. al riguardo, si pone con palmare evidenza in contrasto con le risultanze di carriera dell’ufficiale in questione che risulta avere un encomio semplice, 12 elogi una croce d’argento per anzianità di servizio ed una medaglia militare di bronzo al merito di lungo comando di reparto.

Invece, il Capitano XXXXXX può vantare un encomio solenne, 15 encomi semplici, 6 elogi ed una medaglia militare di bronzo al merito di lungo comando di reparto.

La stessa Commissione al Capitano XXXXXX per la lettera in esame ha assegnato un punteggio pari a 24,48/30, che trova fondamento anch’esso nelle lodevoli qualità morali e di carattere evidenziate dai riconoscimenti di ordine morale ricevuti durante la carriera.

La predetta valutazione, diversamente dalla precedente non è affatto smentita obiettivamente dalle risultanze documentali.

Allo stesso modo, non vi sono discordanze tra il maggior punteggio attribuito per la lett. a al Capitano Dilettoso (cui è stato assegnato un punteggio parziale di 24,73/30) e le risultanze documentali.

Sotto questo aspetto e con particolare riferimento alla valutazione delle qualità di cui alla summenzionata lett. a) dell’art. 26 della legge n. 1137/1955, il Collegio non può non constatare che risulta per tabulas un dato obiettivo dal quale possa ricavarsi il convincimento dell’esistenza di un giudizio della C.S.A. parziale ed incongruo rispetto ai dati di carriera del ricorrente.

Per quanto riguarda la seconda voce (cioè la lett. b del suddetto articolo) rispetto al ricorrente l’incongruenza obiettiva non può essere rilevata nei confronti di alcuno degli ufficiali sopra indicati.

Ciò induce il Collegio a ritenere che il pregevole apprezzamento delle qualità professionali del ricorrente non doveva per forza essere tradotto in un punteggio più alto di quello attribuito.

Diversamente dall’esame degli aspetti di cui alla lettere precedente, non è possibile constatare una ragionevole correlazione tra le ragioni ed il punteggio attribuito al ricorrente in merito alle doti culturali, intellettuali ed ai corsi ed esperimenti frequentati che è, invece, almeno per un solo ufficiale smentita dal criterio di valutazione adottato dalla C.S.A..

Per il Capitano XXXXXX XXXXXXil maggior punteggio (pari a 24,50/30) trova conferma nelle qualità intellettuali di assoluto rilievo, unitamente ad un patrimonio culturale di livello eccezionale.

Le notizie concernenti la carriera del predetto ufficiale confermano il giudizio espresso, trattandosi di soggetto laureato in giurisprudenza con un consistente numero di frequenze ai corsi indetti dalla Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.

Per ciò che riguarda la valutazione del Capitano Cristofori, non si può che confermare l’obiettività della valutazione della C.S.A. che per la stessa lett. c ha ritenuto sufficienti le stesse ragioni sopra espresse per il Debidda.

Anche per il XXXXXX i dati desumibili dalla carriera pongono in luce un primo posto al corso per marescialli allievi ufficiali, nonché la frequenza di un numero consistente di corsi presso la Scuola di Polizia Tributaria e presso l’Aeronautica Militare di Frosinone, il Gruppo Aereo di Roma e l’Aeronautica Militare di Furbara.

Invece, al Capitano Dilettuso, la suddetta Commissione per la lett. c ha assegnato un punteggio parziale di 24,41/30, esprimendo nei confronti dell’ufficiale un giudizio di eccezionale per le qualità intellettuali e di assoluto rilievo per il suo patrimonio culturale legato alla frequenza dei corsi.

Tale consistente prevalenza nel punteggio attribuito e la motivazione addotta dalla Commissione risultano smentite per tabulas dai dati di carriera desumibili dallo stato di servizio del Capitano XXXXXX il quale per titoli e corsi di formazione professionale svolti ha una situazione non molto dissimile da quella del De Francesco, né lo stesso XXXXXX può vantare un livello di studi superiore o una conoscenza di lingue straniere più approfondita.

L’unica differenza, rispetto alla posizione del De Francesco, è data dalla frequenza di un corso presso la Scuola di Polizia Tributaria nell’anno 1993 che si è concluso con una valutazione ed un giudizio finale, mentre a favore del ricorrente risultano altrettanti corsi presso la stessa Scuola di Polizia Tributaria, ma tutti conclusi senza un giudizio finale.

In pratica, risulta con tutta evidenza che la suddetta distinzione non è oggettivamente sufficiente per giustificare una complessiva e così differente valutazione tra i due ufficiali in argomento: la differenza di punteggio è pari a punti 1,68/30 che in termini relativi ponderati comportano lo spostamento dell’interessato in deteriori posizioni in graduatoria.

Per ciò che concerne l’ultima voce, relativa all’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, va rilevato che il punteggio connesso è il risultato di un giudizio che viene reso dai commissari sulla personalità complessiva del valutando  e del suo potenziale in un ottica di impiego futuro.

Rispetto al ricorrente il Capitano XXXXXX XXXXXXha conseguito un punteggio parziale di 23,75/30, che trova riscontro secondo il giudizio della C.S.A., nelle peculiari prestazioni richieste nei particolari settori ove è stato impegnato.

Così è pure per il Capitano XXXXXX che per la lettera d ha conseguito un punteggio relativo di 23,92/30 e per il Capitano XXXXXX che ha ricevuto, sempre per la lettera d, un punteggio corrispondente pari a 23,80.

Dall’esame delle rispettive notizie di carriera non è possibile ricavare elementi certi ed obiettivi che possano mettere in evidenza una palese difformità di giudizio da parte della competente C.S.A..

Quindi, tranne che per la prima e la terza voce dove non si riscontra una sicura e marcata prevalenza di tutti gli altri ufficiali indicati dalla parte istante a riprova del prospettato vizio di eccesso di potere in senso relativo, il XXXXXX ha conseguito una giusta valutazione.

La suddetta evenienza assume una sua rilevanza, poiché in termini assoluti la differenza di punteggio risulta consistente: il XXXXXX per il punteggio di cui alla sola lettera a dell’art. 26 della legge n. 1137 del 1955, ha subito una decurtazione di ben 1,85/30 punti rispetto al Capitano Debidda; mentre, per il punteggio spettante per la lettera c rispetto alla posizione del Dilettuso, ha subito una diversa decurtazione di punteggio pari a punti 1,68/30.

Alla luce di tutto quanto precede, sono rinvenibili nell’operato della C.S.A. chiari segni obiettivi di valutazione incoerente, incongrua e contraddittoria.

Per tutte le ragioni espresse, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto e che, conseguentemente, venga  annullato il provvedimento finale impugnato, nei limiti dell’interesse del ricorrente, perché viziato da eccesso di potere in senso relativo, stante la presenza di criteri di valutazione non sempre omogenei, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.  Q.  M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,

Sezione Seconda,

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da XXXXXX XXXXXX, come in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei termini e nei limiti di cui in motivazione.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione seconda - nella Camera di Consiglio del 1 dicembre 2004 con l’intervento dei Signori Magistrati:

Domenico LA MEDICA         Presidente

Francesco RICCIO           Consigliere rel. ed est.

Anna BOTTIGLIERI           Consigliere

Il Presidente              Il Consigliere est.