N.  

Reg. Sent.

Anno

N. 7177

Reg. Gen.

Anno 1999

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 7177/1999 proposto da Xxxxxx Xxxxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Fiore Tartaglia presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via A. Serranti n. 49;

C O N T R O

il Ministero delle Finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per l'accertamento

del diritto alla corresponsione del trattamento economico spettante ai sensi e per l’effetto della legge n. 100 del 1987, da corrispondersi nella misura intera, con la conseguente condanna del Ministero intimato al pagamento di tali somme unitamente agli interessi legali e rivalutazione monetaria;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti gli atti acquisiti con le sentenze interlocutorie n. 5351 del 7 giugno 2004 e n. 12389 del 4.11.2004;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 23.2.2005 il consigliere Francesco RICCIO;

Uditi, altresì, gli avv.ti A.F. Tartaglia e F. Varrone;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con il ricorso, notificato il 28 aprile 1999 e depositato il successivo 27 maggio, l’interessato, maresciallo del Corpo della Guardia di Finanza trasferito d’autorità dal Comando di Civitavecchia al Comando Tenenza del Lido di Ostia, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto all’indennità di trasferimento prevista dalla legge n. 100 del 1987, nella misura intera, e cioè con esclusione della decurtazione di un terzo come previsto dall’ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge citata.

Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.

D I R I T T O

Il Collegio con la seconda sentenza interlocutoria n. 12389/2004 - non essendo ancora definiti i presupposti di fatto relativi alla spettanza dell’indennità di trasferimento in contestazione nella misura intera, il cui diritto, tra l’altro, è stato poi riconosciuto dall’Amministrazione resistente in via di autotutela - ha chiesto al Comando Generale della Guardia di Finanza di fornire documentati chiarimenti in merito alle somme effettivamente liquidate al ricorrente, allegando in particolare copia dei mandati di pagamento ed un quadro sinottico riassuntivo dei calcoli puntuali effettuati, con indicazione sia dello spazio temporale di riferimento che l’aliquota giornaliera computata per l’attribuzione del beneficio economico di cui all’art. 1 della L. n. 100 del 1987.

Tale ultima richiesta è rimasta non eseguita.

Le circostanze di fatto e processuali sopra evidenziate hanno un duplice effetto.

Da un lato, esse comportano la delimitazione della controversia al solo aspetto del quantum in concreto corrisposto al ricorrente a titolo di indennità di trasferimento ai sensi dell’art. 1 della legge n. 100 del 1987, essendo nel contempo venuta meno ogni rilevanza per ciò che concerne l’accertamento - a favore della parte istante – del diritto alla corresponsione per intero dell’indennità in discussione.

Dall’altro, la mancanza di ulteriori chiarimenti richiesti induce il Collegio a fare applicazione del disposto dell’art. 116, comma 2, del c.p.c. e ritenere, pertanto, come provate le affermazioni di parte ricorrente.

Nella memoria conclusiva depositata il 6 aprile 2004 quest’ultimo rileva che l’Ufficio Amministrazione della Guardia di Finanza ha si riconosciuto la non applicabilità della riduzione dell’indennità ex art. 1 della L. n. 100/87, ma ha in verità liquidato il compenso per un periodo inferiore a quello previsto per legge: è stata disposta una liquidazione con decorrenza dal 10.8.1993 a tutto il 31.1.1995, escludendo quindi il periodo compreso tra il 1.2.1993 ed il 9.8.1993, che tiene conto della data della effettiva decorrenza del trasferimento d’ufficio.

Giova, infine, rilevare che la speciale indennità accordata ai militari della Guardia di Finanza dalla legge n. 100 citata non ha natura retributiva per cui la stessa – diversamente dalla richiesta del ricorrente - non è suscettibile di rivalutazione monetaria automatica ai sensi dell’art. 429 del c.p.c. in caso di ritardo nell’adempimento.

Ciò nondimeno l’Amministrazione resistente è tenuta a corrispondere gli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei sino alla data di avvenuto pagamento (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 febbraio 2003 n. 964).

Per tutte le ragioni sopra evidenziate, il Collegio ritiene di dover dichiarare la parziale improcedibilità del ricorso data la cessazione della materia del contendere per ciò che riguarda la domanda giudiziale rivolta all’accertamento del diritto all’indennità ex art. 1 della legge n. 100/1987 e, nel contempo, accogliere la medesima domanda nella sola parte in cui chiede la corretta liquidazione dell’indennità in parola, secondo il criterio indicato dall’art. 13 della legge 2.4.1979 n. 97, per il periodo che va dal 1.2.1993 al 9.8.1993. Condanna, altresì, l’Amministrazione resistente al pagamento delle somme spettanti per tale titolo, unitamente agli interessi legali da calcolarsi sulle somme capitali dal sorgere del diritto sino al soddisfo.

Le spese seguono, come di norma, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.  Q.  M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,

Sezione Seconda,

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Xxxxxx Xxxxxxx, come in epigrafe, in parte lo dichiara improcedibile per cessata materia del contendere ed in parte lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione resistente al pagamento dell’indennità in contestazione, ivi compresi gli interessi legali sulla somma capitale eventualmente spettante, da calcolarsi nei termini e nei modi di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 1500,00 (millecinquecento/00) a favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione seconda - nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2005 con l’intervento dei Signori Magistrati:

Domenico LA MEDICA         Presidente

Francesco RICCIO           Consigliere rel. ed est.

Raffaello SESTINI          Consigliere

Il Presidente              Il Consigliere est.

 

 

N.  

Reg. Sent.

Anno

N. 7177

Reg. Gen.

Anno 1999

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 7177/1999 proposto da Xxxxxx Xxxxxx, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Fiore Tartaglia presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via A. Serranti n. 49;

C O N T R O

il Ministero delle Finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per l'accertamento

del diritto alla corresponsione del trattamento economico spettante ai sensi e per l’effetto della legge n. 100 del 1987, negato per effetto della qualificazione dell’adottato trasferimento degli interessati come a domanda e non di ufficio o per esigenze di servizio;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti gli atti acquisiti con la sentenza interlocutoria n. 5351 del 7 giugno 2004;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 20.10.2004 il consigliere Francesco RICCIO;

Udito, altresì, l’avv. A.F. Tartaglia;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con il ricorso, notificato il 28 aprile 1999 e depositato il successivo 27 maggio, l’interessato, maresciallo del Corpo della Guardia di Finanza trasferito d’autorità dal Comando di Civitavecchia al Comando Tenenza del Lido di Ostia, ha chiesto l’accertamento del diritto all’indennità di trasferimento prevista dalla legge n. 100 del 1987, nella misura intera, e cioè senza la decurtazione di un terzo come previsto dall’ipotesi n. 3 dell’art. 1 della legge citata.

Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.

D I R I T T O

Il Collegio ritiene che, non essendo chiara la vicenda relativa alla spettanza dell’indennità di trasferimento in contestazione nella parte in cui sono state medio tempore liquidate le somme spettanti a tale titolo, occorre acquisire da parte del Comando Generale della Guardia di Finanza:

-         documentati chiarimenti in merito alle somme effettivamente liquidate al ricorrente, allegando in particolare copia dei mandati di pagamento;

-         quadro sinottico riassuntivo dei calcoli puntuali effettuati, riportando allo scopo sia lo spazio temporale di riferimento che l’aliquota giornaliera computata per l’attribuzione del beneficio economico di cui all’art. 1 della L. n. 100 del 1987;

P.  Q.  M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,

Sezione Seconda,

interlocutoriamente pronunciando sul ricorso proposto da Xxxxxx Xxxxxx,

ORDINA

all’Amministrazione suindicata di depositare in segre­teria, gli atti indicati in mo­tivazione, asse­gnando per l'adempimento il ter­mine di giorni 30 (trenta) dalla co­municazione o notificazione a cura di parte della presente de­ci­sione.

Rinvia la trattazione nel merito della presente controversia all’udienza pubblica del 23 febbraio 2005, restando nel frattempo sospesa ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione seconda - nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2004 con l’intervento dei Signori Magistrati:

Roberto CAPUZZI            Presidente f.f.

Francesco RICCIO           Consigliere rel. ed est.

Raffaello SESTINI          Consigliere

Il Presidente              Il Consigliere est.