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N. Reg.
Sent. Anno N.
7177 Reg. Gen. Anno 1999 |
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda
ha pronunciato la seguente
S
E N T E N Z A
sul ricorso n. 7177/1999 proposto da Xxxxxx Xxxxxxx, rappresentato e
difeso dall’avv. Angelo Fiore Tartaglia presso il quale è elettivamente
domiciliato in Roma, alla Via A. Serranti n. 49;
C
O N T R O
il Ministero delle Finanze ed il Comando Generale della
Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato
presso i cui uffici sono domiciliati ex
lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per
l'accertamento
del diritto alla corresponsione del trattamento economico
spettante ai sensi e per l’effetto della legge n. 100 del 1987, da
corrispondersi nella misura intera, con la conseguente condanna del Ministero
intimato al pagamento di tali somme unitamente agli interessi legali e
rivalutazione monetaria;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle
Amministrazioni intimate;
Visti gli atti acquisiti con le sentenze interlocutorie n.
5351 del 7 giugno 2004 e n. 12389 del 4.11.2004;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti
della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 23.2.2005 il consigliere Francesco RICCIO;
Uditi, altresì, gli avv.ti A.F. Tartaglia e F. Varrone;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F
A T T O
Con il ricorso, notificato il 28 aprile 1999 e depositato il
successivo 27 maggio, l’interessato, maresciallo del Corpo della Guardia di
Finanza trasferito d’autorità dal Comando di Civitavecchia al Comando Tenenza
del Lido di Ostia, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto all’indennità
di trasferimento prevista dalla legge n. 100 del 1987, nella misura intera, e
cioè con esclusione della decurtazione di un terzo come previsto dall’ipotesi
di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge citata.
Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di
impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati
aspetti sintomatici.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.
D
I R I T T O
Il Collegio con la seconda sentenza interlocutoria n.
12389/2004 - non essendo ancora definiti i presupposti di fatto relativi alla
spettanza dell’indennità di trasferimento in contestazione nella misura intera,
il cui diritto, tra l’altro, è stato poi riconosciuto dall’Amministrazione
resistente in via di autotutela - ha chiesto al Comando Generale della Guardia
di Finanza di fornire documentati chiarimenti in merito alle somme
effettivamente liquidate al ricorrente, allegando in particolare copia dei
mandati di pagamento ed un quadro sinottico riassuntivo dei calcoli puntuali
effettuati, con indicazione sia dello spazio temporale di riferimento che
l’aliquota giornaliera computata per l’attribuzione del beneficio economico di
cui all’art. 1 della L. n. 100 del 1987.
Tale ultima richiesta è rimasta non eseguita.
Le circostanze di fatto e processuali sopra evidenziate
hanno un duplice effetto.
Da un lato, esse comportano la delimitazione della
controversia al solo aspetto del quantum in concreto corrisposto al ricorrente
a titolo di indennità di trasferimento ai sensi dell’art. 1 della legge n. 100
del 1987, essendo nel contempo venuta meno ogni rilevanza per ciò che concerne
l’accertamento - a favore della parte istante – del diritto alla corresponsione
per intero dell’indennità in discussione.
Dall’altro, la mancanza di ulteriori chiarimenti richiesti
induce il Collegio a fare applicazione del disposto dell’art. 116, comma 2, del
c.p.c. e ritenere, pertanto, come provate le affermazioni di parte ricorrente.
Nella memoria conclusiva depositata il 6 aprile 2004
quest’ultimo rileva che l’Ufficio Amministrazione della Guardia di Finanza ha
si riconosciuto la non applicabilità della riduzione dell’indennità ex art. 1
della L. n. 100/87, ma ha in verità liquidato il compenso per un periodo
inferiore a quello previsto per legge: è stata disposta una liquidazione con
decorrenza dal 10.8.1993 a tutto il 31.1.1995, escludendo quindi il periodo
compreso tra il 1.2.1993 ed il 9.8.1993, che tiene conto della data della
effettiva decorrenza del trasferimento d’ufficio.
Giova, infine, rilevare che la speciale indennità accordata
ai militari della Guardia di Finanza dalla legge n. 100 citata non ha natura
retributiva per cui la stessa – diversamente dalla richiesta del ricorrente -
non è suscettibile di rivalutazione monetaria automatica ai sensi dell’art. 429
del c.p.c. in caso di ritardo nell’adempimento.
Ciò nondimeno l’Amministrazione resistente è tenuta a
corrispondere gli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli ratei
sino alla data di avvenuto pagamento (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 febbraio
2003 n. 964).
Per tutte le ragioni sopra evidenziate, il Collegio ritiene
di dover dichiarare la parziale improcedibilità del ricorso data la cessazione
della materia del contendere per ciò che riguarda la domanda giudiziale rivolta
all’accertamento del diritto all’indennità ex art. 1 della legge n. 100/1987 e,
nel contempo, accogliere la medesima domanda nella sola parte in cui chiede la
corretta liquidazione dell’indennità in parola, secondo il criterio indicato
dall’art. 13 della legge 2.4.1979 n. 97, per il periodo che va dal 1.2.1993 al
9.8.1993. Condanna, altresì, l’Amministrazione resistente al pagamento delle
somme spettanti per tale titolo, unitamente agli interessi legali da calcolarsi
sulle somme capitali dal sorgere del diritto sino al soddisfo.
Le spese seguono, come di norma, la soccombenza e sono
liquidate come da dispositivo.
P. Q.
M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione
Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Xxxxxx
Xxxxxxx, come in epigrafe, in parte lo dichiara improcedibile per cessata
materia del contendere ed in parte lo accoglie e, per l’effetto, condanna
l’Amministrazione resistente al pagamento dell’indennità in contestazione, ivi
compresi gli interessi legali sulla somma capitale eventualmente spettante, da
calcolarsi nei termini e nei modi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle
spese di giudizio che si liquidano in € 1500,00 (millecinquecento/00) a favore
del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio – Sezione seconda - nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2005
con l’intervento dei Signori Magistrati:
Domenico LA MEDICA Presidente
Francesco RICCIO Consigliere rel. ed est.
Raffaello SESTINI Consigliere
Il
Presidente Il Consigliere
est.
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N. Reg.
Sent. Anno N.
7177 Reg. Gen. Anno 1999 |
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda
ha pronunciato la seguente
S
E N T E N Z A
sul ricorso n. 7177/1999 proposto da Xxxxxx Xxxxxx, rappresentato e
difeso dall’avv. Angelo Fiore Tartaglia presso il quale è elettivamente
domiciliato in Roma, alla Via A. Serranti n. 49;
C
O N T R O
il Ministero delle Finanze ed il Comando Generale della
Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato
presso i cui uffici sono domiciliati ex
lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
per
l'accertamento
del diritto alla corresponsione del trattamento economico
spettante ai sensi e per l’effetto della legge n. 100 del 1987, negato per
effetto della qualificazione dell’adottato trasferimento degli interessati come
a domanda e non di ufficio o per esigenze di servizio;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle
Amministrazioni intimate;
Visti gli atti acquisiti con la sentenza interlocutoria n.
5351 del 7 giugno 2004;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti
della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 20.10.2004 il consigliere Francesco RICCIO;
Udito, altresì, l’avv. A.F. Tartaglia;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F
A T T O
Con il ricorso, notificato il 28 aprile 1999 e depositato il
successivo 27 maggio, l’interessato, maresciallo del Corpo della Guardia di
Finanza trasferito d’autorità dal Comando di Civitavecchia al Comando Tenenza
del Lido di Ostia, ha chiesto l’accertamento del diritto all’indennità di
trasferimento prevista dalla legge n. 100 del 1987, nella misura intera, e cioè
senza la decurtazione di un terzo come previsto dall’ipotesi n. 3 dell’art. 1
della legge citata.
Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di
impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati
aspetti sintomatici.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.
D
I R I T T O
Il Collegio ritiene che, non essendo chiara la vicenda
relativa alla spettanza dell’indennità di trasferimento in contestazione nella
parte in cui sono state medio tempore liquidate le somme spettanti a tale
titolo, occorre acquisire da parte del Comando Generale della Guardia di
Finanza:
-
documentati chiarimenti in merito alle somme effettivamente
liquidate al ricorrente, allegando in particolare copia dei mandati di
pagamento;
-
quadro sinottico riassuntivo dei calcoli puntuali
effettuati, riportando allo scopo sia lo spazio temporale di riferimento che
l’aliquota giornaliera computata per l’attribuzione del beneficio economico di
cui all’art. 1 della L. n. 100 del 1987;
P. Q. M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione
Seconda,
interlocutoriamente pronunciando sul ricorso proposto da
Xxxxxx Xxxxxx,
ORDINA
all’Amministrazione suindicata di depositare in segreteria,
gli atti indicati in motivazione, assegnando per l'adempimento il termine di
giorni 30 (trenta)
dalla comunicazione o notificazione a cura di parte della presente decisione.
Rinvia la trattazione nel merito della presente controversia
all’udienza pubblica del 23 febbraio 2005, restando nel frattempo sospesa ogni
altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio – Sezione seconda - nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2004
con l’intervento dei Signori Magistrati:
Roberto CAPUZZI Presidente f.f.
Francesco RICCIO Consigliere rel. ed est.
Raffaello SESTINI Consigliere
Il
Presidente Il Consigliere
est.