R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 4843/2000 proposto da XXXXXX XXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall’Avvocato Tartaglia Angelo Fiore ed elettivamente domiciliato nello studio dello stesso in Roma, via Alfredo Serranti n.49;

C O N T R O

il Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore e Corpo della Guardia di Finanza in persona del Comandante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono elettivamente domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

della determinazione n.289273 del Comando Generale della Guardia di Finanza del 1.2.2000 con la quale è stato disposta la perdita del grado per rimozione e la messa a disposizione del Distretto Militare competente come semplice soldato;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 17.11.2004 il consigliere Roberto Capuzzi;

Udito, altresì, l’Avvocato Tartaglia per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza come Finanziere, ha impugnato l’atto in epigrafe perché lesivo del proprio interesse connesso al mantenimento del grado.

Il ricorrente ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si è costituito in giudizio il Ministero delle Finanze, il quale ha eccepito l’infondatezza delle doglianze prospettate.

La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza dell’11 novembre 2004.

D I R I T T O

1. Con il primo mezzo il ricorrente si duole che l’Amministrazione abbia instaurato, nei propri confronti, un procedimento disciplinare avente ad oggetto gli stessi fatti oggetto di accertamento in sede penale con sentenza divenuta irrevocabile in base alla quale il medesimo ricorrente veniva assolto dai reati ascritti “per non avere commesso il fatto”.

2. Al riguardo osserva la Sezione che la preclusione dell' azione disciplinare a seguito di sentenza penale irrevocabile di assoluzione, prevista dall' art. 653 Cod. proc. pen., spiega effetto soltanto in ipotesi particolari, allorché la responsabilità disciplinare risulti fondata esattamente sugli stessi fatti sottoposti alla cognizione del giudice penale (Cfr. Cons. Stato IV Sez. 13 dicembre 1999 n. 1875).

Cio’ in quanto i fatti accertati con la sentenza penale hanno come termine di valutazione le norme del Codice penale, mentre quelli da accertare in sede disciplinare sono soggetti al disposto delle norme speciali dettate per stabilire i doveri dei pubblici dipendenti e, quindi, la qualificazione degli stessi, non sempre è sovrapponibile.

In altri termini un fatto penalmente irrilevante può avere delle conseguenze disciplinari anche di notevole incidenza sul rapporto d'impiego residuando in sede disciplinare margini di autonomo e differente apprezzamento degli stessi fatti.

3. Nel caso che occupa tuttavia si verte in una ipotesi in cui il giudice penale, a seguito di dibattimento, ha assolto il XXXXXX “ per non avere commesso il fatto” con sentenza divenuta irrevocabile in data 2 nov. 1998.

In sede di procedimento disciplinare, quegli stessi fatti che avevano portato il giudice penale ad emanare una sentenza di assoluzione piena, venivano nuovamente apprezzati dall’Amministrazione per concludere con una decisione di responsabilità del XXXXXX in ordine alla loro commissione.

Ritiene quindi la Sezione che si verte in una inammissibile ipotesi di sovrapposizione del giudizio penale e di quello disciplinare, il primo reputando il XXXXXX innocente con formula piena, il secondo reputandolo responsabile .

4. Orbene, come ritenuto da prevalente giurisprudenza, l’Amministrazione pubblica, in presenza di una sentenza dibattimentale assolutoria con formula non dubitativa, rimane vincolata al giudicato penale non avendo la possibilità di dar luogo, per i medesimi fatti, ad un autonomo apprezzamento a seguito di procedimento disciplinare (Cons. Stato, IV, 4 luglio 2000 n.3365/ord; I Sez., 19 aprile 2000 n.318).

5. In tali termini il ricorso è meritevole di accoglimento ed il provvedimento impugnato deve essere annullato.

Le spese e gli onorari del giudizio possono essere compensati.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,

Sezione Seconda,

definitivamente pronunciando sul ricorso n.4643/2000 proposto da XXXXXX Nazareno come in epigrafe, lo respinge.

Compensa spese ed onorari dal giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione seconda - nella Camera di Consiglio dell’11 nov. 2004 con l’intervento dei Signori Magistrati:

Domenico LA MEDICA Presidente

Roberto CAPUZZI Consigliere est.

Raffaello SESTINI Primo Referendario

Il Presidente Il Consigliere est.

La presente sentenza è stata corretta ed il ricorso è stato accolto con il Decreto 1836/05