CONTRATTAZIONE
- CONCERTAZIONE
Storicamente l'istituto della concertazione è
utilizzato nell'ambito del procedimento amministrativo e non per quanto concerne
la formazione degli atti di normazione.
Si è quindi in presenza di questo binomio:
concertazione - procedimento amministrativo (e quindi atto amministrativo),
contrattazione - atto di normazione generale.
Nel procedimento amministrativo la concertazione può
servire, ed è strumento che nasce proprio per tale precipuo scopo, a meglio
rappresentare e quindi ponderare gli interessi in gioco. Per meglio comprendere
il concetto occorre premettere che ogni attività discrezionale e quindi ogni
attività valutativa dell'Amministrazione pubblica espressione di potestà
autoritativa si sostanzia in una doppia attività logica: in una attività
intellettiva ed in una attività di giudizio.
In sostanza ogni volta che l'Amministrazione deve
porre in essere una scelta discrezionale, deve cioè produrre un atto
amministrativo sulla base di una specifica norma che gli attribuisce tale
potere, deve necessariamente procedere ad una ponderazione, ad un confronto
degli interessi in gioco, interessi che possono essere pubblici (quelli per
l'appunto dell'Amministrazione di effettuare la scelta in un certo modo o in un
certo senso) e privati (di cui sono portatori i privati cittadini destinatari
della scelta) o pubblici e privati (di cui sono sempre portatori i destinatari
della scelta). Questa è l'attività intellettiva.
L'attività di giudizio è invece l'operazione logica
di scelta dell'interesse preminente.
Orbene l'istituto della concertazione è strumento
che serve a meglio istruire il procedimento amministrativo, così da consentire
alla stessa amministrazione di poter meglio comprendere la sostanza e la portata
degli interessi contrapposti e quindi di operare la propria scelta in maniera più
ponderata possibile e più conforme ai precetti costituzionali del buon
andamento, dell'imparzialità, dell'efficienza e dell'economicità indicati
all'art. 97 della Costituzione.
La stessa Legge sul procedimento amministrativo (L. 7
agosto 1990 n. 241) agli artt. 10 e 11 contiene precetti tesi a garantire in
qualche modo forme di partecipazione (art.10) e di formazione concertata del
contenuto del provvedimento discrezionale (art. 11).
L'art. 10 della citata Legge prevede che i soggetti
nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
diretti, così come i soggetti portatori di interessi diffusi, possono prendere
visione degli atti del procedimento (il cui avvio deve essere loro comunicato ai
sensi dell'art. 7 L. 241/90) così come possono presentare memorie scritte e
documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti
all'oggetto del procedimento.
In particolare l'obbligo dell'amministrazione di
valutare memorie scritte e documenti attua una sorta di partecipazione -
contraddittorio che può ben incidere sul potere discrezionale della P.A. nel
duplice senso di poterne orientare il contenuto, o condizionare la legittimità
della stessa motivazione del provvedimento finale.
In dottrina si ritiene che sia tenuto ad effettuare
la valutazione delle memorie scritte e dei documenti presentati l'organo (non
sempre coincidente con il responsabile del procedimento) deputato ad emettere il
provvedimento, assumendo il responsabile del procedimento una funzione
prevalentemente istruttoria e potendo adottare il provvedimento finale solo se
di sua competenza.
Nel caso in cui il responsabile del procedimento non
sia legittimato ad adottare il provvedimento finale potrà semplicemente
svolgere una proposta di valutazione. Non va sottovalutata l'importanza pratica
di tale proposta, che è di particolare rilevanza se si considera che è
finalizzata a stabilire se il provvedimento possa essere emanato e con quale
contenuto, anche in relazione alla ponderazione degli opposti e differenti
interessi.
Secondo la dottrina (Vedasi Tedeschini, voce Procedimento amministrativo, in Enc. Dir., p. 879
ss.) nella fase istruttoria "si
acquisiscono al procedimento fatti ed interessi da valutare", per cui
anche se il giudizio valutativo degli interessi avviene solo nella fase di
decisione, la reale composizione degli interessi in gioco avviene a conclusione
della fase istruttoria.
La valutazione delle memorie scritte e dei documenti
è poi un obbligo per
l'amministrazione, per cui la mancata valutazione comporta - di conseguenza -
una irregolarità procedimentale assoggettabile al sindacato giurisdizionale.
Quindi la partecipazione procedimentale non sembra rilevare come mero apporto
collaborativo, ma rappresenta una sorta di contraddittorio in funzione di una
maggiore efficienza dell'azione amministrativa.
L'obbligatorietà di valutazione non comporta alcuna
conseguenza vincolante in ordine al contenuto della decisione finale che deve
assumere la P.A.: questa sarà libera di dissentire o di giungere a differenti
conclusioni, dando però una congrua, logica e ragionevole motivazione del suo
difforme apprezzamento.
Ed infatti dalla valutazione potrebbe derivare per la
P.A. il convincimento che debbano essere chiariti alcuni aspetti, che ne debbano
essere accertati altri, che il provvedimento debba avere un contenuto piuttosto
di un altro, etc. perché la scelta della P.A. debba essere la migliore per la
cura degli interessi. Occorre quindi che l'amministrazione valuti le memorie ed
i documenti e motivi in ordine ad essi.
Al successivo articolo 11 della L. 241/90 è poi
previsto che "1. In accoglimento di
osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione
procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni
caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al
fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero,
nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi
di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per
atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove
non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di
obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi
sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per
questi ultimi.
4. Per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede
unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di
un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del
privato.
5. Le
controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi
di cui al presente articolo sono riservate alla giuridizione esclusiva del
giudice amministrativo".
La norma in questione introduce una rilevantissima
innovazione nel nostro ordinamento, in quanto codifica la figura di due tipi di
accordi che la dottrina (V. fra tutti Giannini,
Diritto amministrativo, Milano, 1988) aveva da tempo individuato e descritto
attraverso l'analisi della prassi e dell'evolversi dell'uso del potere
amministrativo (Buscema S. e A., I
contratti della pubblica amministrazione, in Trattato di diritto amministrativo,
diretto da Santaniello G., Padova, 1987, pag. 548 ss.).
La legislazione che, sotto questo profilo della
concertazione o contrattazione amministrativa, si può definire all'avanguardia,
e che per prima ha introdotto in via generale la figura dell'accordo quale
possibile modo di estrinsecazione del potere amministrativo, è quella tedesca.
L'art. 54 della legge federale del 25 maggio 1976 stabilisce che: "un
procedimento amministrativo nei confronti del privato può concludersi, oltre
che con un atto amministrativo, anche con un contratto di diritto
pubblico".
In Italia la Commissione Nigro generalizzava il principio della
contrattualità "allo scopo di
accelerare lo svolgimento dell'azione amministrativa e disciplinare con maggiore
stabilità i comportamenti dell'amministrazione e dei privati oltre che i
diritti e doveri reciproci".
La formulazione dell'art. 11 è stata invece ristretta a solo due tipi di
accordi: procedimentali (in tali casi l'effetto giuridico non nasce
dall'accordo, ma solo dal provvedimento, e il primo si inserisce come
presupposto nella fase preparatoria del procedimento dal quale quest'ultimo
nasce) e sostitutiva del provvedimento (la prassi conosce da tempo questo tipo
di figura che ha trovato la più ampia applicazione nel campo della
pianificazione urbanistica e nel settore delle concessioni, nei casi in cui
manchi del tutto il provvedimento concessorio).
A questo punto occorre chiedersi se questi strumenti
di concertazione ideati e sviluppati per i procedimenti amministrativi e per gli
atti amministrativi possano essere utilmente utilizzati per gli atti di
normazione. La risposta è certamente no !
E' evidente che per gli atti di normazione (sia
primaria che secondaria) in assenza di un reale potere contrattuale (che hanno
ad esempio i sindacati e le associazioni di categoria) la partecipazione alle
scelte legislative ha una mera funzione di partecipazione passiva.
Nel caso ad esempio dei COCER il fatto che questi
dissentano da una certa scelta o tentino di partecipare al procedimento
normativo non rileva in alcun modo, sia per quanto concerne la validità
dell'atto finale, recepito con D.P.R., sia per quanto concerne la motivazione
stante il fatto che non si tratta di certo di un provvedimento amministrativo a
carattere individuale.
Tra l'altro il diritto di partecipazione al
procedimento amministrativo non vale nel nostro ordinamento per gli atti
normativi amministrativi (es. regolamenti, ordinanze normative, gli statuti
degli enti minori).
E' evidente quindi che per quanto concerne la
rappresentanza militare si è creato un istituto ibrido, del tutto al di fuori
degli schemi tanto del procedimento amministrativo che degli accordi sindacali o
delle scelte concertate, attribuendo alle predette rappresentanze una mera
funzione di ausilio alle scelte relative al personale, funzione che si realizza
con la resa di pareri non vincolanti.
Al fine di attribuire maggiore spessore e rilevanze
all'attività di rappresentanza dei COCER si auspica pertanto il passaggio dalla
concertazione alla contrattazione ove la rappresentanza sia realmente un centro
di imputazione di interessi, una parte contrattuale, le cui istanze non potranno
essere gratuitamente disattese per far fronte ad interessi opposti a quelli del
personale, senza possibilità alcuna di mediazione.