L'equo indennizzo
L'equo indennizzo è uno speciale emolumento che spetta al dipendente pubblico nel caso in cui questi contragga una patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio.
E' importante precisare che detto beneficio economico non ha carattere né retributivo, né risarcitorio ma indennitario.
Conseguenza della natura indennitaria dell'emolumento è che esso è ritenuto in giurisprudenza (cfr. Cass. civ., Sez. lav. 19.04.2000, n. 5160; Cass. civ., Sez. un. 14.12.1999, n. 900; Cons. Stato, ad. Plen., 16.07.1993, n. 9) cumulabile con il risarcimento del danno.
In altri termini uno stesso evento o fatto da cui scaturisce una patologia fisica o psichica che trovi la propria causa o concausa nel servizio reso alle dipendenze dell'Amministrazione legittima sia la richiesta di equo indennizzo, sia la richiesta risarcitoria.
Occorre tuttavia operare al riguardo alcune precisazioni. Non tutti i fatti patologici per i quali si ha diritto a chiedere ed ottenere la corresponsione dell'equo indennizzo consentono di proporre azioni risarcitorie. E' necessario a tal fine che la p.a. datrice di lavoro violi le regole connesse alla propria posizione di protezione o di controllo nei confronti del dipendente.
Premesso che anche l'Amministrazione pubblica, come ogni datore di lavoro, deve garantire nell'ambiente lavorativo condizioni poste a tutela dell'integrità psico - fisica del lavoratore (Cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, sent. 11351/01 del 10.10.2001), laddove la p.a. violi o si sottragga, in modo doloso o colposo, nel dare attuazione alle norme preposte a tale fine, è tenuta a risarcire il danno.
Viceversa per avere diritto all'equo indennizzo è sufficiente , indipendentemente, e quindi anche in mancanza delle predette violazioni da parte dell'Amministrazione, che il dipendente contragga una patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Se fin qui non sorgono particolari problemi sotto il profilo tecnico - giuridico generale, sono da evidenziare discordanze giurisprudenziali e dottrinarie in ordine alla posizione giuridica dell'interessato rispetto all'equo indennizzo. Se infatti non sorgono dubbi circa la natura di diritto soggettivo della posizione giuridica del soggetto una volta concesso l'equo indennizzo in ordine al quantum dello stesso e quindi alla sua corresponsione o rideterminazione (V. tra le tante T.A.R. Calabria Catanzaro, 30.06.2000, n. 634; Cons. Stato, Sez. V, 30.01.1997, n. 109; Cons. Stato, Comm. Spec. 10.11.1994, n. 334), notevoli perplessità sorgono quando il soggetto, pur trovandosi nella fase liquidatoria non abbia ancora ottenuto la concessione dell'equo indennizzo.
In questo caso, così come nel caso di diniego dell'equo indennizzo parte della giurisprudenza ritiene che la posizione dell'interessato sia di diritto soggettivo (Cfr. T.A.R. Marche, 16.10.1998, n. 1145; Cons. Stato, Sez. V, 17.05.1996, n. 566; Cons. Stato, Sez. V, 29.05.2000, n. 3089: "La controversia tra la p.a. datrice di lavoro ed il proprio dipendente, relativa al rigetto dell'istanza di equo indennizzo, ha per oggetto atti paritetici e non autoritativi - concernendo, appunto, l'accertamento o meno di un'obbligazione legale a carico della p.a. stessa -, per cui il relativo giudizio, rientrante nella competenza esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego, non è soggetto ai termini di impugnazione dei provvedimenti amministrativi"), altra parte ritiene invece che la posizione dell'interessato sia di interesse legittimo (Cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, 30.06.2000, n. 634; Cons. Stato, Sez. V, 30.01.1997, n. 109; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, 31/07/2002, n.975: " I pareri contrari alla concessione o revisione dell'equo indennizzo devono avere come supporto una precisa e circostanziata analisi della situazione rilevata, in modo che il giudizio finale risulti adeguato sul piano logico ed, in presenza di discordanti valutazioni da parte degli organi sanitari e tecnici, espliciti le ragioni di ordine tecnico - giuridico che hanno determinato la scelta di uno degli indirizzi, mentre va dichiarata inammissibile la domanda di accertamento dell'obbligo della p.a. di corrispondere all'interessato l'indennizzo in controversia, in quanto la posizione tutelata in capo alla parte ricorrente ha consistenza di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo, e quindi non è suscettibile di essere oggetto di un'azione di accertamento").
La differenza tra i due orientamenti non è di poco contro se si considera che nel primo caso (diritto soggettivo) l'azione rivolta a porre rimedio al rigetto dell'istanza di equo indennizzo è una ordinaria azione di condanna soggetta a prescrizione quinquennale nella quale il Giudice ha i più ampi poteri cognitivi e decisori, nel secondo caso l'azione avverso il rigetto dell'istanza di liquidazione dell'equo indennizzo è soggetta al termine di decadenza di 60 giorni per il ricorso al T.A.R. e di 120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Corollario della prima tesi è che il parere reso dal C.P.P.O. (Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) in ordine alla dipendenza da causa di servizio della patologia non appartenga alla cd. discrezionalità tecnica bensì ad attività paritetica (definita da alcuni di certazione) sostanziandosi in una mera attività di verifica delle condizioni di legge per la liquidazione dell'equo indennizzo. Viceversa per l'altro orientamento il parere del C.P.P.O. appartiene alla discrezionalità tecnica è cioè attività di giudizio, discrezionale ed in quanto tale insindacabile se non per evidente illogicità della motivazione o per evidente contraddittorietà dei giudizi medici (V. T.A.R. Toscana, Sez. I, 23.07.2001, n. 1211; T.A.R. Trentino - A. Adige Trento, 17.12.2001, n. 729; T.A.R. Lazio, Sez. II, 15.01.2003, n. 1311: "Stante la diversità e l'autonomia del procedimento da cui discende la declaratoria della dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti rispetto a quello preordinato alla concessione dell'equo indennizzo, in presenza di pareri discordi su tale dipendenza, l'Amministrazione non ha alcun obbligo di motivare la preferenza accordata a quello reso dal Comitato, atteso che l'ordinamento non mette a disposizione dell'organo decidente una serie di pareri resi da organi consultivi dotati di identica competenza sui quali orientarsi, ma affida al C.P.P.O. il compito di esprimere un giudizio conclusivo per ciò che attiene al riconoscimento dell'equo indennizzo, anche sulla base dei pareri resi dal C.M.O. e dal Consiglio di Amministrazione (ove richiesto), e il suo avviso si impone all'amministrazione, che deve solo verificare se esso, nell'esprimere le proprie valutazioni, ha tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi").
In sostanza in virtù del secondo orientamento la posizione (interesse legittimo) del soggetto rispetto al diniego di equo indennizzo o comunque rispetto a tutta l'attività amministrativa antecedente a tale diniego, riceve una tutelabilità assai ristretta ed emarginata ai pochi vizi valutabili nel giudizio di impugnazione di atti tra l'altro ampiamente discrezionali.
Tale non condivisibile posizione giurisprudenziale finisce tra l'altro per cozzare con l'azione di condanna nel caso di contemporanea risarcibilità del danno connessa all'evento che è causa di servizio.
In altri termini nel caso di danno da atto illecito o da responsabilità contrattuale della p.a. il giudice possiede tutti i poteri cognitivi e decisori propri del giudizio di cognizione ordinario mentre rispetto al diniego di equo indennizzo la sua potestà cognitiva e decisoria è quella del giudizio di impugnazione degli atti amministrativi discrezionali. In sostanza questo orientamento tende a riconoscere natura organizzatoria all'atto di riconoscimento dell'equo indennizzo.
E' evidente il paradosso che in un'azione risarcitoria non solo il parere sulla dipendenza o meno da causa di servizio di una patologia ma anche il riconoscimento del danno può essere liberamente sindacato, accertato e determinato dal giudice al contrario che nel caso dell'equo indennizzo in cui tra l'altro al giudizio di impugnazione si accompagna una rivalutabilità ai soli fini dell'annullamento dell'atto. In pratica può accadere che per uno stesso fatto il dipendente riceva il risarcimento del danno ma non l'equo indennizzo.
In realtà caduto ormai il dogma secondo cui anche la giurisdizione esclusiva è sempre di legittimità, sono maturi i tempi per ritenere che non ogni attività di giudizio appartenga alla discrezionalità tecnica, laddove sia del tutto assente la fase intellettiva (precedente a quella di giudizio) di ponderazione degli interessi, trattandosi per l'appunto di un mero beneficio economico.
A metà strada si pongono le due sentenze del Consiglio di Stato (Sez. V, 29.05.2000, n. 3089, Sez. V 17.05.1996, n. 566) in cui pur riconoscendo natura paritetica al parere del C.P.P.O. viene limitato il potere cognitivo del giudicante ai vizi di legittimità degli atti discrezionali.
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