MA CHI SONO QUESTI “958”?
( approfondimento a cura di Alfio MESSINA )
PREMESSA
Ormai
da tempo si parla di problematiche di carriera del personale arruolato ai sensi
della legge n. 958/86. Avendo avuto modo personalmente di riscontrare che la
materia presenta numerosi aspetti non noti ai molti, ho ritenuto doveroso,
anche in considerazione della prossima trattazione in ambito Stato Maggiore
Difesa da parte degli organi della Rappresentanza Militare e della presentazione
di un d.d.l. al Senato della Repubblica, redigere questo approfondimento con il
solo obiettivo di dirimere alcuni dubbi e false leggende sull’argomento
e, senza nessuna presunzione, fornire un costruttivo contributo a quanti volessero
trarne ispirazione.
I
dubbi potranno, almeno spero, essere chiariti leggendo i paragrafi in cui ho
suddiviso la tematica ma alcune leggende create sull’argomento potranno
essere smentite solamente da un attento studio e, perché no, da un pizzico di
buon senso ed un minimo di onestà intellettuale.
Quindi,
prima di iniziare la trattazione, permettetemi una battuta: quanti si erano in
passato espressi sulla problematica con superficialità e sufficienza, bollando
la questione con frasi del tipo “…si sta tentando un assalto alla diligenza!”
oppure “…scordatevi soluzioni todos caballeros!” o infine “…ringraziate Dio di essere in servizio
permanente!” sono invitati ad una necessaria e rapida rivalutazione del proprio atteggiamento sulla vicenda.
Io
sinceramente, da buon credente, oltre a ringraziare Dio per essere in servizio
permanente ringrazio pure me stesso per aver sostenuto e superato, fino ad
oggi, tre concorsi!
Non
so invece questi chi debbano ringraziare…
LA NORMATIVA
Al
personale militare, arruolato in regime di legge n. 958/86, l’art. 36 della
citata legge riconosceva il seguente profilo di carriera (riferimenti con i
gradi dell’Aeronautica Militare):
· aviere scelto: non prima di 3 mesi dall’incorporazione;
· primo aviere: non prima di 7 mesi dall’incorporazione e dopo aver maturato almeno 2 mesi nel grado di aviere scelto;
· sergente di complemento: dopo 14 mesi dall’incorporazione;
· corso di qualificazione di 6 mesi per l’ammissione ai concorsi per Sottufficiale in S.P. (grado Sergente Maggiore): dopo 36 mesi dall’incorporazione.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 196/95 è stato abrogato il citato art.36 della legge n. 958/86 e si è provveduto al riordino dei ruoli dei sottufficiali (ridenominati “personale non direttivo”), prevedendo tre distinti ruoli:
· Truppa in servizio permanente;
· Sergenti;
· Marescialli.
Il citato D.Lgs. 196/95 ha previsto, con riferimento al personale arruolato in base alla legge n. 958/86 che:
· i sergenti di complemento in servizio alla data del 1.9.1995 da almeno 24 mesi o che avevano ultimato la ferma da non più di un anno, fossero ammessi ai primi due concorsi utili per l’immissione nel ruolo dei sergenti. A seguito della vincita del concorso i citati sergenti si sono trovati inquadrati nel ruolo dei sergenti in s.p. con la stessa anzianità di grado a prescindere dall’anzianità pregressa (art. 35 comma 2);
· i sergenti di complemento in ferma triennale e quinquennale ed i graduati di truppa soggetti alle medesime ferme, in servizio alla data del 1.9.1995 o in congedo da non più di un anno, fossero ammessi, dopo 2 anni di ferma e previa rinuncia al grado posseduto, ai primi tre concorsi utili per l’immissione al ruolo truppa in servizio permanente (art. 36 comma 1).
GLI AVVENIMENTI
A
questo punto è utile operare una dovuta precisazione: la legge 216/92 aveva
delegato il Governo ad emanare decreti legislativi per il riordino delle
carriere del personale non direttivo delle Forze di Polizia ad ordinamento
civile e militare e delle Forze Armate allo scopo di conseguire un sostanziale
equo riordino dei compiti e dei relativi trattamenti economici.
Con tale delega, nel 1995, venivano infatti promulgati i decreti legislativi 196 e 198. Ma proprio il decreto legislativo 196, che avrebbe dovuto equiparare le Forze Armate alle Forze di Polizia, creava una evidente disparità nel periodo transitorio che solo in parte veniva sanata dal successivo decreto legge 82/2001 che, all’art 17, attribuiva ai Sergenti un apposito emolumento per il “mancato riordino”.
Quando
poi, a giugno del 2002, veniva conclusa la concertazione relativa al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 sfociata nel
DPR 163/2002, il governo sottoscriveva una serie di dichiarazioni di impegno
fra cui quello di “approfondire le tematiche inerenti l’assetto degli attuali
ruoli del personale, al fine di individuare le linee di soluzione in presenza
di accertate situazioni non adeguatamente disciplinate dai provvedimenti di
riordino delle carriere”.
1. In data 3 Aprile 2003, aveva luogo in Commissione Difesa della Camera l’esame della risoluzione avente come oggetto “Misure per superare il disallineamento tra il personale del ruolo marescialli delle Forze Armate ed il personale del ruolo ispettori delle Forze di Polizia” .
L’evidente obiettivo di tale impegno era quello, quindi, di sanare gli aspetti più negativi delle situazioni venutesi a creare nel 1995 per effetto dei diversi periodi transitori derivanti dai decreti legislativi n. 196 (per le Forze Armate) e n. 198 (per le Forze di Polizia ad ordinamento militare) ancorché derivanti da una stessa legge di equiordinazione.
Nell’esame
della problematica, il ruolo dei marescialli veniva descritto come l’unico ad
avere subito sperequazioni di natura sia giuridica che economica quando,
invece, esiste un ruolo, quello dei sergenti, che per effetto di questo
penalizzante periodo transitorio si era visto azzerare l’anzianità posseduta
nel grado, la prevista progressione di carriera ed economica e non ultima la
“dignità militare”; infatti, il Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n.82 ”Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in
materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate” riconosceva, al suddetto personale del ruolo
dei Sergenti, l’esistenza di una sperequazione e gli attribuiva un emolumento
mensile (art. 17) per compensare, in minima parte, tale difetto.
2. Il COCER Comparto Difesa ha deliberato il 24 gennaio 2003 all’unanimità auspicandosi una sanatoria di carriera per tale personale arruolato ai sensi della legge n. 958/86.
Nella risposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa del 29 maggio 2003 si legge “[..] comunico la piena disponibilità dello SMD ad esaminare l’argomento in questione dopo aver definito la problematica concernente il riallineamento delle carriere del personale appartenente al ruolo dei marescialli […]”.
Tale assicurazione assume ancora più rilevanza se si considera:
a) che dalla deliberazione del COCER C.D. n. 4 del 24 gennaio 2003 alla risposta del Capo di SMD del 29 maggio 2003 sono trascorsi oltre 4 mesi in cui, oltre ad esaminare i vari aspetti della problematica, sono stati evidentemente chiamati in causa pure i tre Stati Maggiore di Forza Armata come, peraltro, potrà essere desunto dalla risposta alla delibera n. 3 del COCER C.D. del 19.3.2003 che testualmente recita “[..] il problema del personale arruolato ai sensi della legge n. 958/86 è all’attenzione di questo Stato Maggiore che è in attesa di conoscere gli orientamenti degli stati Maggiore di Forza Armata”.
b) che in data 16 luglio 2003 è stato ufficialmente concluso, alla presenza del Capo di SMD, il tavolo tecnico sulla problematica del riallineamento delle carriere del personale appartenente al ruolo dei marescialli e che pertanto, per logica consequenziale, adesso risultano ufficialmente aperti i lavori che riguarderanno il personale arruolato ai sensi della “958”.
I progetti di legge presentati per tentare di risolvere le problematiche delle carriere del personale non direttivo delle FF.AA. sono stati numerosi. Di seguito una veloce panoramica:
Ø A.S. 1302 “Delega al Governo per il riordino delle carriere del ruolo non direttivo delle Forze armate” d’iniziativa dei senatori PERUZZOTTI, AGONI, ASCIUTTI, BASILE, BERGAMO, BETTAMIO, BOBBIO Luigi, BOLDI, CALLEGARO, CANTONI, CARRARA, CASTAGNETTI, CIRAMI, COSTA, COZZOLINO, CUTRUFO, DANZI, DEMASI, FLORINO, FORLANI, FRANCO Paolo, GRECO, IZZO, LAURO, MAGNALBÒ, MANUNZA, MARANO, MASSUCCO, MEDURI, MINARDO, MONTI, NOVI, OGNIBENE, PALOMBO, PESSINA, PIROVANO, PONZO, SALINI, SAMBIN, SCOTTI, SEMERARO, STIFFONI, TIRELLI, TUNIS, VANZO e FASOLINO;
Ø A.C. 3477 “Disposizioni relative al personale delle Forze armate” d'iniziativa del deputato ASCIERTO;
Ø
A.C. 3668 “Armonizzazione tra le carriere
del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia” d'iniziativa dei deputati ASCIERTO, CANNELLA, GIORGIO
CONTE, GAMBA, SERENA, MACERATINI;
Ø
A.C. 3720 “Delega al Governo per il riallineamento delle
carriere dei marescialli delle Forze armate con quelle dei marescialli delle
Forze di polizia” d'iniziativa del deputato
LAVAGNINI.
Questi progetti, nella loro generalità, seppur rispondenti alle esigenze del personale del Ruolo Marescialli, “dimenticavano” assolutamente di trattare ed affrontare le problematiche di quella sparuta minoranza di sottufficiali del Ruolo Sergenti che con l’entrata in vigore del D.Lvo n° 196/95 aveva subito numerose ed umilianti sperequazioni delle quali se ne elencano di seguito alcune tra le più clamorose:
· Azzeramento dell’anzianità posseduta alla data di entrata in vigore del d.lgs n. 196/95;
· Scavalcamento nel grado da parte del pari-grado o inferiore di grado provenienti da altre forme di arruolamento (legge n. 212/83);
· Obbligo, per chi aveva meno di 24 mesi di servizio all’entrata in vigore del d.lgs n. 196/95, di “rinunciare” al grado di sergente per poter aspirare a restare in servizio nelle FF.AA., ma nel ruolo truppa;
· Mancata applicazione dell’art. 40 della legge 958/86 che prevedeva un premio di rafferma all’atto del transito in servizio permanente;
· Annullamento, dal 01/09/1995, dei concorsi previsti dalla legge n. 958/86 validi per la rafferma con l’immediato effetto di veder vanificate le speranze di transito nel ruolo dei marescialli;
· Previsione di una anomala “carriera economica” che oggi vede il personale più anziano del ruolo dei sergenti (12 anni nel grado, senza soluzione di continuità, senza alcun demerito) percepire un trattamento economico inferiore rispetto al pari-grado più giovane o addirittura al volontario di truppa, inferiore di grado e di anzianità di servizio, per effetto di una tabella delle indennità operative (D.P.R. n. 394/95 e successive modifiche) mai adeguata alle reali esigenze funzionali.
In data 13 maggio 2003 è stato presentato:
Ø l’A.S. 2250 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riallineamento delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate” d’iniziativa dei senatori NIEDDU, FORCIERI, PASCARELLA, STANISCI e BRUTTI Massimo.
Questo disegno di legge è il
primo che propone una “sanatoria” di carriera per il personale arruolato ai
sensi della legge n. 958/86. Da sottolineare, nella relazione illustrativa di
tale progetto, è il passaggio in cui si afferma che “In stretta correlazione
con tali problemi (riferendosi alla problematica del riallineamento del
ruolo dei marescialli n.d.r.) vi è anche la situazione che riguarda quei
militari arruolati tra gli anni 1989 e 1993 ai sensi della legge 24 dicembre
1986, n. 958. Infatti le leggi successive hanno modificato totalmente la
disciplina del reclutamento degli organici e dell’avanzamento di quello che
fino al quel momento era stato il ruolo dei sottufficiali, che era un ruolo
unico dove si veniva reclutati da allievi e successivamente promossi ai gradi
di sergente, sergente maggiore, maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo
capo, maresciallo maggiore aiutante. Le norme entrate in vigore nel 1995 non
hanno tenuto conto di questa legittima aspettativa alla carriera nel ruolo
unico ed hanno rinchiuso il personale che era già stato arruolato in un nuovo
ruolo – quello dei sergenti – azzerando inoltre l’anzianità già maturata da
ognuno di loro. Tutto ciò ha creato sperequazioni, sia rispetto alle
aspettative, sia nei confronti del personale arruolato direttamente con le
nuove norme nel ruolo di sergente, che ha finito addirittura per percepire
trattamenti economici superiori ai colleghi più anziani di anni. Siamo in
presenza di una situazione vissuta da questi giovani militari come frustrante e
ingiusta. Le norme che proponiamo alla discussione parlamentare si ripromettono
di porvi rimedio”.
E’ pur vero che tale proposta di legge, pur aderendo ad aspettative di carriera del personale in titolo, andrebbe comunque emendata in quanto, oltre ad introdurre il limitativo vincolo del possesso del diploma di scuola media superiore (va ricordato che non era un requisito prima del 1995 e non lo è, per il personale del ruolo sergenti che partecipa ai concorsi con quota riservata, nemmeno oggi), non consente nemmeno una ricostruzione di carriera che tenga conto delle anzianità di servizio e di grado maturate dal personale prima del transito in servizio permanente.
Il personale in argomento si attende un intervento risolutivo che ponga fine alle sperequazioni fin’oggi subite. Questo tramite l’avvio di azioni volte a consentire una totale ricostruzione di carriera. Ciò permetterebbe un più corretto riconoscimento delle aspettative e degli aspetti motivazionali di personale che già ha avuto modo di manifestare nel concreto il proprio attaccamento alle FF.AA. ed il proprio spirito di servizio.
Un ingiustificata indifferenza alla reale soluzione di questa annosa problematica, rapportata inoltre alla felice conclusione del riallineamento del personale del ruolo dei marescialli, rischierebbe pericolosamente di creare un grave stato di demoralizzazione e frustrazione in questo personale.
Per completezza va pure detto che
nel 1995, nelle FF.AA., i due nuovi ruoli
“Sergenti” e “Volontari in servizio permanente” erano stati creati senza poter
disporre di personale da transitarvi immediatamente, se non attingendo in
limitatissima parte dai volontari in ferma leva prolungata. In effetti se alla
data del 1.9.1995 si fosse adottato per le FF.AA. lo stesso criterio dell’Arma
dei Carabinieri, ovvero immettendo tutti i Sottufficiali nel Ruolo dei
Marescialli alla data del 1 settembre 1995, le FF.AA. si sarebbero trovate con
il Ruolo Sergenti “vuoto” oltre ovviamente a quello dei volontari in servizio
permanente. Per i Carabinieri invece tale situazione non si sarebbe creata,
stante la previsione della contemporanea immissione di parte del personale del
Ruolo Appuntati e Carabinieri ossia di quello che rivestiva il grado di
Appuntato Scelto nel Ruolo dei Sovrintendenti e il soddisfacimento delle
esigenze del Ruolo Appuntati e Carabinieri con il restante personale di Truppa.
In sostanza le accelerazioni di carriera previste dalle Forze di Polizia si
sono dimostrate insostenibili per la Difesa, pena l’alterazione della
funzionalità dei Reparti.
Attualmente
si può certamente considerare conclusa la fase in cui si era ritenuta
necessaria tale diversità di trattamento al fine di fronteggiare precise
esigenze funzionali e di impiego. Si tratta in sostanza di un riconoscimento
dovuto, ora possibile essendo decaduti gli impedimenti iniziali stante le
successive immissioni di personale intervenute nei due ruoli precedentemente
indicati.
·
Legge
24/12/1986, n. 958 (norme sul servizio militare di leva e sulla ferma leva
prolungata);
·
Legge
10/05/1983, n. 212 (norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali
delle Forze Armate);
·
Legge
23/09/1992, n. 386 (commutazione ferma da triennale in quinquennale);
·
Legge
06/03/1992, n. 216 (Principi di omogeneità e equiordinazione – art. 3);
·
D.Lvo
12/05/1995, n. 196 (riordino dei ruoli delle FF.AA);
·
D.Lvo
12/05/1995, n. 198 (riordino dei ruoli dei Carabinieri);
·
Legge
28/07/1999, n. 266 (art. 14);
·
D.Lvo 03/2001,
n. 82 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme
di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze
Armate).
Questo paragrafo non era previsto nella primissima stesura del documento. Esso nasce in maniera quasi inaspettata sfruttando una fulminea intuizione che, almeno spero, permetterà al documento stesso di “crescere” dinamicamente, quasi fosse vivo, col proseguo delle attività.
Mi auguro inoltre che possa essere arricchito da rilevanti e consistenti apporti di pensiero che chiunque volesse liberamente fornire.
Infine mi attendo che questo scritto possa imbattersi nel maggior numero di lettori per far conoscere chi sono e cosa vogliono i cosiddetti “958”.
1.
Sfrutto immediatamente la singolare natura di questo
capitolo per abbozzare un ragionamento. Quante altre categorie di personale
militare, in passato, hanno “subito” ricostruzioni di carriera? Mi vengono in
mente, per quanto riguarda i Sottufficiali, i cosiddetti Anticipo Ferma Leva e,
per quanto riguarda gli Ufficiali, il personale del cosiddetto Ruolo
Esaurimento. A voi ne vengono altre in mente? Proviamo, intanto, a documentarci
su questi due esempi.
2.
[...]
Per chiarimenti o per
contributi:
alfio_messina@osservatoriomilitare.it
ALLEGATO “A”

ALLEGATO “B”

ALLEGATO “C”

ALLEGATO “D”
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIV LEGISLATURA ———–
N. 2250
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori NIEDDU, FORCIERI, PASCARELLA, STANISCI e BRUTTI Massimo
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2003
———–
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riallineamento delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate
———–
Onorevoli Senatori. – Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nell’istituire i nuovi ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente delle Forze armate non ha conseguito la piena equiordinazione delle carriere nell’ambito del comparto della sicurezza e della difesa, così come stabiliva la legge 6 marzo 1992, n. 216. Ciò a causa del diverso regime transitorio applicato al ruolo dei marescialli delle Forze armate. Infatti, mentre nel ruolo degli ispettori delle Forze di Polizia è stato possibile attribuire avanzamenti fino a due gradi successivi, nel corrispondente ruolo dei marescialli l’articolo 34 dell’anzidetto decreto legislativo n. 196 del 1995 ha consentito l’attribuzione, mediamente, di un solo grado.
Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82,
recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
n. 196 del 1995, ha previsto una serie di norme a beneficio del personale
che ha consentito di eliminare parzialmente, e solo dal punto di vista
economico, i disallineamenti prodotti dalla diversità delle norme transitorie a
suo tempo applicate.
Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83,
recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198, riguardanti il personale non direttivo dell’Arma dei
Carabinieri, ha fissato le promozioni annuali a maresciallo aiutante (grado
apicale del ruolo degli ispettori) nel numero massimo di 1/30 del personale in
organico del ruolo ispettori, confermando peraltro condizioni di avanzamento più
favorevoli rispetto a quelle esistenti nei ruoli paritetici dell’Esercito,
della Marina e dell’Aeronautica.
Con la legge 29 marzo 2001, n. 86 è stato previsto
il passaggio dall’attuale sistema dei livelli retributivi al nuovo sistema dei
parametri stipendiali, tenendo conto delle esistenti posizioni di stato e di
carriera del personale nell’ambito del comparto sicurezza. Tale passaggio
provocherà, in mancanza di adeguati interventi, il consolidamento dei
disallineamenti esistenti tra i ruoli paritetici delle Forze armate e delle
Forze di Polizia.
Occorre sanare detti disallineamenti mediante
l’introduzione di opportuni emendamenti e integrazioni al citato decreto
legislativo n. 196 del 1995, tendenti a riallineare le posizioni di
carriera del personale iscritto nei ruoli dei marescialli dell’Esercito, della
Marina e della Aeronautica in servizio alla data del 1º settembre 1995 ed
inquadrato nel ruolo dei marescialli ai sensi dell’articolo 34 del predetto
decreto legislativo, con quelle del personale dei ruoli delle Forze di Polizia.
Tali emendamenti ed integrazioni dovranno altresì tendere al conseguimento di
eguali condizioni di avanzamento al grado apicale dei ruoli di appartenenza.
Tale armonizzazione dovrà essere realizzata evitando
comunque il verificarsi di disallineamenti nel grado a danno del personale
delle Forze di Polizia, e fermo restando che le valutazioni già effettuate ed i
giudizi di idoneità già riportati dal personale delle Forze armate dovranno
conservare la loro validità ai fini dei successivi avanzamenti.
Gli effetti economici dell’armonizzazione dovranno
decorrere dal 1º gennaio 2003, anche nel caso che il passaggio dal sistema dei
livelli retributivi a quello dei parametri stipendiali abbia luogo prima del
conseguimento del riallineamento delle carriere.
In stretta correlazione con tali problemi vi è anche la
situazione che riguarda quei militari arruolati tra gli anni 1989 e 1993 ai
sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Infatti le leggi successive
hanno modificato totalmente la disciplina del reclutamento degli organici e
dell’avanzamento di quello che fino al quel momento era stato il ruolo dei
sottoufficiali, che era un ruolo unico dove si veniva reclutati da allievi e
successivamente promossi ai gradi di sergente, sergente maggiore, maresciallo,
maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore aiutante. Le
norme entrate in vigore nel 1995 non hanno tenuto conto di questa legittima
aspettativa alla carriera nel ruolo unico ed hanno rinchiuso il personale che
era già stato arruolato in un nuovo ruolo – quello dei sergenti – azzerando
inoltre l’anzianità già maturata da ognuno di loro.
Tutto ciò ha creato sperequazioni, sia rispetto alle
aspettative, sia nei confronti del personale arruolato direttamente con le
nuove norme nel ruolo di sergente, che ha finito addirittura per percepire
trattamenti economici superiori ai colleghi più anziani di anni. Siamo in
presenza di una situazione vissuta da questi giovani militari come frustrante e
ingiusta. Le norme che proponiamo alla discussione parlamentare si ripromettono
di porvi rimedio.
Il presente disegno di legge prevede modifiche alle
norme che disciplinano il profilo di carriera di volontari, le condizioni di
reimpiego ed il transito nel ruolo dei sergenti, migliorandone lo stato
giuridico e le condizioni di avanzamento.
Art. 1.
(Riallineamento del ruolo dei marescialli)
1. I sottoufficiali in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti nel ruolo dei marescialli ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, sono inquadrati, in ordine di ruolo, nei gradi previsti dalle allegate tabelle A/1, A/2 e A/3, a decorrere dal 1º gennaio 2003.
2. L’inquadramento del personale di cui
al comma 1 è disposto, ai soli fini giuridici, secondo le decorrenze indicate
nelle predette tabelle.
3. Al fine di evitare scavalcamenti in
ruolo, il personale inquadrato in un determinato grado, ai sensi del comma 1,
prende posto nel ruolo dopo il personale già promosso, ai sensi del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni. Ai
marescialli capi inquadrati nel grado di primo maresciallo previo giudizio di
idoneità da parte delle commissioni permanenti di valutazione di cui
all’articolo 33 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive
modificazioni, secondo quanto previsto dall’allegata tabella A/1, l’anzianità
assoluta nel grado di provenienza è aumentata, ai soli fini giuridici, di
cinque anni.
4. II personale inquadrato nel grado
superiore, ai sensi del comma 1, è escluso dalla valutazione di cui
all’aliquota di avanzamento definita al 31 dicembre 2002, ai sensi
dell’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 196 del 1995.
5. Il personale di cui al comma 1, incluso
nell’aliquota di avanzamento definita al 31 dicembre 2001, ai sensi
dell’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 195 del 1996, è
inquadrato, qualora non ancora valutato, nel grado superiore con riserva di
determinare l’anzianità giuridica successivamente alla conclusione del
procedimento di valutazione.
6. In deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 14, comma 3, del citato decreto legislativo n. 196 del 1995,
per il personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario, ai sensi del
comma 1, il periodo di permanenza nel grado, di cui alla tabella B/3 allegata
al decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni, è di
sei anni.
7. Il personale di cui al comma 1, che, alla
data del 31 dicembre 2004 non ha assolto, in modo totale o parziale, i periodi
minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso i reparti e
di imbarco e non ha espletato i corsi e gli esami prescritti dall’articolo 16
del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, può assolverli nel grado
di inquadramento.
8. I marescialli che si trovano nelle
condizioni di cui all’articolo 17, commi 3 e 4, oppure dell’articolo 34, comma
15, del decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni,
al cessare delle cause impeditive sono sottoposti alla valutazione con
riferimento alle aliquote di avanzamento, definite fino alla data del 31
dicembre 2001, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 196 del 1995. Gli stessi sono provvisoriamente inquadrati
nel grado superiore con riserva di determinare l’inquadramento definitivo,
secondo quanto previsto al comma l, successivamente alla conclusione del
procedimento di valutazione.
9. Il comma 2 dell’articolo 20 del citato
decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«2. Il numero delle promozioni annuali al
grado di primo maresciallo è pari ad un 1/30 della consistenza del personale
appartenente al ruolo dei marescialli».
10. In deroga alle disposizioni degli
articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 196 del
1995, introdotti dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, fermi
restando gli altri requisiti previsti dalle medesime norme e dall’articolo 6-quater,
del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, introdotto dal decreto
legislativo n. 82 dal 2001, ai primi marescialli, che per effetto
delle disposizioni di cui al comma 1 sono inquadrati a tale grado con
decorrenza giuridica 1º gennaio 2002, lo scatto aggiuntivo spettante è
attribuito alla data del 1º gennaio 2003.
11. Per il personale che alla data di
entrata in vigore della presente legge riveste il grado di primo maresciallo
con anzianità 1º gennaio 2002, il periodo necessario per l’inclusione
nell’aliquota di ruolo per l’attribuzione della qualifica di luogotenente
previsto dall’articolo 6-bis, comma 2, del decreto legislativo
n. 196 del 1995, introdotto dal decreto legislativo n. 82 del 2001, è
di cinque anni dall’attribuzione dello scatto.
12. Per il personale che consegue
l’inquadramento al grado di primo maresciallo ai sensi del comma 1, con
anzianità assoluta nel grado di provenienza fino al 31 dicembre 1997, il
periodo necessario per l’inclusione nell’aliquota di ruolo per l’attribuzione
della qualifica di luogotenente previsto dall’articolo 6-bis, comma 2
del decreto legislativo n. 196 del 1995, introdotto dal decreto
legislativo n. 82 del 2001, è di sei anni dall’attribuzione dello scatto.
13. I trattamenti economici dovuti per
l’effetto del riallineamento di cui al presente articolo iniziano a decorrere
dal 1º gennaio 2003 e dalla data del nuovo inquadramento per quelli derivanti
dai provvedimenti assunti in esecuzione della presente legge.
14. Al personale che alla data del 31
dicembre 2002 si trova nella posizione di ausiliaria, non si applicano le
distinzioni del presente articolo ai fini dell’adeguamento dell’indennità
prevista dall’articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive
modificazioni.
Art. 2.
(Inquadramento nel ruolo dei marescialli)
1. Il personale appartenente al ruolo dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente effettivo, arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, e transitato in tali ruoli ai sensi del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni, che è in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed è in possesso del diploma di scuola media superiore, è inquadrato nel ruolo dei marescialli, rispettando le seguenti anzianità:
a) decorrenza 1º gennaio 2003 per il personale risultato vincitore del primo concorso per l’immissione nel ruolo dei sergenti;
b) decorrenza 1º
luglio 2003 per il personale risultato vincitore del secondo concorso per
l’immissione nel ruolo dei sergenti;
c) decorrenza 1º gennaio
2004 per il personale risultato vincitore del primo corso per l’immissione nel
ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente;
d) decorrenza 1º luglio
2004 per il personale risultato vincitore del secondo concorso per l’immissione
nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente;
e) decorrenza 1º gennaio
2005 per il personale risultato vincitore del terzo concorso per l’immissione
nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.
2. L’inquadramento di cui al comma 1 si applica esclusivamente al personale vincitore dei concorsi di cui all’articolo 35, comma 2, e all’articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, previo il superamento di un corso di qualificazione, della durata di quattro settimane, da svolgersi presso il reparto di appartenenza o in enti e reparti limitrofi nell’ambito della stessa provincia.
Art. 3.
(Esuberi nel ruolo dei marescialli)
1. Il personale militare in servizio nel ruolo dei marescialli, risultante in esubero, dalla data di entrata in vigore della presente legge, può, a domanda, essere collocato in aspettativa per riduzione di quadri con lo stesso trattamento economico previsto per gli ufficiali, dal giorno immediatamente successivo al compimento del cinquantaduesimo anno di età.
Art. 4.
(Profilo di carriera)
1. I concorsi riservati ai volontari in servizio permanente per il transito nel ruolo dei sergenti sono banditi su base regionale.
2. Ai volontari che rivestono il grado di
caporalmaggiore capo scelto ed hanno tre anni di anzianità di grado è
consentito il transito nel ruolo dei sergenti a domanda, previo giudizio di
idoneità e il superamento di un corso di perfezionamento della durata di
sessanta giorni. Gli idonei, al termine del corso, sono di norma reimpiegati
nel reparto di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di
servizio o la richiesta di trasferimento a domanda dell’interessato.
3. I volontari in servizio permanente effettivo, che
hanno rivestito il grado di sergente, previo giudizio di idoneità, sono immessi
a domanda nel ruolo dei sergenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con anzianità immediatamente successiva all’ultimo dei
sergenti iscritto nel ruolo.
4. I volontari, all’atto di transito nel servizio
permanente effettivo continuano, di norma, ad essere impiegati nell’ente di
appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio o la
richiesta di trasferimento a domanda dell’interessato.
Art. 5.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere di cui alla presente legge, determinato nel limite massimo di euro 18.000 per l’anno 2003 e di euro 40.000 a decorrere dall’anno 2004, si provvede nella misura di euro 18.000 per il 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero, e nella misura di euro 40.000 per il 2004 e di euro 40.000 per il 2005 rispettivamente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute e al Ministero della difesa.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Tabella A/1
(articolo 1, comma 1)
INQUADRAMENTO AL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO
|
GRADO
RIVESTITO |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anno 1999 e precedenti |
Primo maresciallo |
01-01-2002 |
|
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anno 2000 |
Primo maresciallo (1) |
01-01-2004 |
|
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anno 2001 |
Primo maresciallo (1) |
01-01-2005 |
|
|
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(1) Previo giudizio di idoneità da parte delle commissioni permanenti di valutazione di cui all’articolo 33 della legge 10 maggio 1983, n. 12.
Tabella A/2
(articolo 1, comma 1)
INQUADRAMENTO AL GRADO DI MARESCIALLO
CAPO
E GRADI CORRISPONDENTI
|
GRADO
RIVESTITO |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 1995 e precedenti |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anno 1997 |
|
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 1996 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anno 1998 |
|
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 1997 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anno 1999 |
|
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 1998 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anno 2000 |
|
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 1999 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
Anno 2001 |
|
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 2000 |
Maresciallo capo e gradi corrispondenti |
|
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|
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|
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Tabella A/3
(articolo 1, comma 1)
INQUADRAMENTO AL GRADO DI MARESCIALLO
ORDINARIO
E GRADI CORRISPONDENTI
|
GRADO
RIVESTITO |
DECORRENZA |
INQUADRAMENTO |
DECORRENZA |
|
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 2001 |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
Anno 1998 |
|
Maresciallo e gradi corrispondenti |
Anno 2000 e precedenti |
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti |
|
|
|
|
|
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