DOCUMENTO ALLEGATO ALLA
DELIBERA N° 4/2004 DATATA 23/1/2004 (VERBALE 29/IX) DEL COCER C.D. AVENTE
OGGETTO: PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA LEGGE
958/86.
PUNTO DI SITUAZIONE SUI LAVORI DEL COCER
COMPARTO DIFESA SULLA PROBLEMATICA DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE ARRUOLATO AI
SENSI DELLA LEGGE N. 958 DEL 1986
Il Cocer Comparto Difesa ha affrontato la problematica del
personale arruolato ai sensi della legge n.958/86 sin dal momento del proprio
insediamento, ritenendo quest’ultima di fondamentale importanza ai fini di una
totale eliminazione di qualsiasi strascico con riflessi negativi sul personale
interessato dall’entrata in vigore del decreto legislativo n.196 del 1995. Si è
evidenziato dal primo momento dunque, un principio fondamentale: occorre
prevedere a tutto il personale arruolato ai sensi della legge n.958/86 una
progressione di carriera diversificata rispetto a coloro i quali sono entrati
nell’Amministrazione Militare dopo il primo settembre 1995 ovvero ai sensi del
decreto legislativo n.196/95 che pure hanno ragione di sostenere urgenti
interventi normativi in grado di eliminare quell’appiattimento
giuridico-economico che raggiungerebbero dopo neanche metà della propria vita
lavorativa(riordino dei ruoli successivamente trattato). Contestuale a tale
necessità, vi era la sacrosanta rivendicazione del personale appartenente al
ruolo Marescialli delle Forze Armate che lamentava un disallineamento nei
confronti degli omologhi appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Ecco quindi, la
prima considerazione importante: stiamo parlando di due famiglie di personale
che rivendicano due sperequazioni diverse ma che hanno in comune solo il periodo
transitorio disciplinato dal decreto legislativo n.196/95. Infatti, mentre il
ruolo Marescialli delle FF.AA. necessitava di un provvedimento teso a portarli
sullo stesso piano(riallineamento ) degli omologhi paritetici dei Carabinieri e
quindi aveva un riferimento giuridico ben preciso in questi ultimi, per il
personale delle FF.AA. arruolato ai sensi della legge n.958/86 risultava
impossibile individuare figure omologhe e paritetiche poiché si trattava di una
norma di reclutamento, stato ed avanzamento che disciplinava esclusivamente il
reclutamento dei volontari in ferma prolungata(VFP)o militari a ferma
prolungata(MFP). Ecco quindi il primo grande ostacolo incontrato, e se si
aggiunge che neanche la figura del sergente di complemento delle FF.AA. era
giuridicamente assimilabile a quella del Vicebrigadiere dei Carabinieri(poi
promosso maresciallo ai sensi del decreto 196/95) si percepiva già agli inizi
del 2003 che portare avanti una tesi distruttibile già a livello embrionale in
termini giuridici, non significava affatto curare gli interessi del personale
rappresentato. Infatti, con delibera del gennaio 2003, il Cocer Comparto Difesa
si esprimeva favorevolmente al transito ad anzianità nel ruolo Marescialli con
rispetto delle anzianità maturate ma giungeva puntuale la risposta dello Stato
Maggiore della Difesa che scartava qualsiasi ipotesi tesa a promuovere il
personale “ope legis” ovvero ignorando qualsiasi procedura concorsuale prevista
dal decreto legislativo 196/95 ma che evidenziava contestualmente la piena
disponibilità a ricercare eventuali soluzioni alternative attraverso un tavolo
tecnico peraltro già avviato per il riallineamento del ruolo Marescialli. Ecco
quindi, che lo scenario e i margini di intervento risultavano adesso più chiari
ed evidenti, si procedeva dunque alla nomina da parte del Cocer Comparto Difesa
di un Gruppo di Lavoro che studiasse e quindi approntasse un documento che
evidenziasse eventuali soluzioni alternative della problematica in oggetto. I
primi quesiti ai quali il gruppo di lavoro ha avuto necessità di dar risposta
sono stati i seguenti:
-Qual’è il quantitativo del personale arruolato ai
sensi della legge 958/86?
-Quali sono le famiglie del suddetto personale che
hanno legittimamente diritto di rivendicare una sperequazione subita?
-E’
legittimo escludere le aliquote di personale che alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 196/95 avevano completato l’iter previsto dalla legge
958/86?
-Occorre considerare tutto il personale compreso quello in congedo
oppure solo quello che era in servizio?
-Se esiste una legge dello Stato, la
n.331 del 2000, che ha sancito i volumi organici di ogni singolo ruolo delle
FF.AA. attraverso una programmazione pluridecennale, avrebbe senso sostenere il
transito di ulteriore personale nel ruolo Marescialli già oggi in fortissima
eccedenza organica?
-Se dovessimo puntare a ricercare eventuali soluzioni
alternative, siamo sicuri che queste ultime non vadano poi a intaccare il
principio di equiordinazione con il medesimo personale appartenente all’Arma dei
Carabinieri, tenendo presente la fortissima opposizione dimostrata nei confronti
di un provvedimento (il riallineamento del ruolo Marescialli) che pure aveva
legittimi fondamenti giuridici ed il cui solo posticipo al 2004 potrebbe creare
grossi problemi di applicabilità causa le promozioni dell’anno in
corso?
-Alla luce del delicatissimo principio che ha regolamentato il
suddetto provvedimento del ruolo Marescialli ovvero evitare scavalcamenti
interni ed esterni, poiché il personale arruolato ai sensi della legge 958/86
risulta eterogeneo, preso atto delle varie famiglie che lo compongono, sarà
possibile trovare soluzioni accettabili per tutti?
-Si può pensare di far
transitare (ipotesi come detto preclusa da SMD e non da parte di questo organo
di rappresentanza, in quanto ope legis) solo i primi due corsi Sergenti delle
FF.AA. nel ruolo Marescialli?
-E se sì,sarebbe legittimo nei confronti di
tutti i corsi Sergenti successivi?
-Esiste una sperequazione subita dal
personale che era in servizio alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 196/95 che rivestiva il grado di sergente di complemento ma che
aveva meno di ventiquattro mesi di servizio?
-Perché a quest’ultimo non gli
si è data possibilità di completare l’iter previsto dalla 958/86?
-Perché a
quest’ultimo non gli si è data possibilità di partecipare ai primi due concorsi
Sergenti riservati invece solo a coloro i quali avevano più di ventiquattro mesi
di servizio?
-Che colpa ha un volontario in ferma prolungata che rivestiva il
grado di caporale o caporal maggiore che non ha potuto neanche avere il tempo
materiale a disposizione per subire le necessarie valutazioni per la promozione
al grado di sergente di complemento e, quindi, tentare successivamente di
completare l’iter previsto dalla legge 958/86?
-È moralmente giusto avere in
forza personale che ha dovuto quindi rinunciare al grado di Sergente di
complemento?
-È moralmente giusto avere in forza personale che si è visto
cancellare con un colpo di spugna l’anzianità maturata nel grado di sergente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 196/95?
-Non è
demotivante e frustrante avere in forza personale che ha sulle proprie spalle il
grado di sergente da più di un decennio?
-È stato legittimo cambiare in corsa
le pur potenziali progressioni di carriera del personale arruolato ai sensi
della legge 958/86?
-Se non fosse entrato in vigore il suddetto decreto e
quindi le percentuali di accesso al servizio permanente effettivo fossero
rimaste quelle previste dalla 958/86 obbiettivamente davvero esigue, quanto
personale di quello attualmente in servizio sarebbe oggi in s.p.e.?
-È
moralmente giusto sostenere quest’ultima tesi ovvero “ comunque sia un posto di
lavoro ce l’abbiamo” a discapito di una eventuale ed ipotetica progressione di
carriera probabilmente più spedita?
-Se per ipotesi riuscissimo a portare a
casa un risultato tanto auspicato ovvero il transito nel ruolo Marescialli,
quanto personale di quello interessato sarebbe disponibile ad un reimpiego
legittimamente sostenuto da una Forza Armata che avrebbe tutto il diritto di
impiegare il proprio personale secondo le proprie esigenze
funzionali?
-Potremmo dunque sostenere una politica francamente poco seria ed
illegittima che tutto il personale possa “ far carriera laddove lo desidera”
magari prendendo in considerazione il vecchio iter?
-Sarebbe credibile un
Organismo di Rappresentanza che magari ignora l’essenza di una Istituzione
Militare dettata dalla piena mobilità e disponibilità al servizio rendendo
omaggio prioritariamente ad esigenze personali?
-E se riuscissimo ad ottenere
un eventuale reimpiego che segua ipoteticamente un criterio d’impiego magari
regionalizzato, siamo sicuri di aver fatto gli interessi di quel Sergente che
spera invece di spostarsi da un reparto per raggiungerne un altro?
Questi
e tanti altri ancora sono i quesiti che ci attanagliano durante il corso dei
lavori ma quello che più di tutto ci motiva è ed è solo la volontà di ricercare
soluzioni alternative che rappresentino di fatto il delicato punto di equilibrio
fra esigenze dell’Amministrazione e quelle del personale. Per molti, gli
eventuali interventi che spiegheremo probabilmente rappresenteranno il minimo
degli obiettivi raggiungibili, ma ripeto, è nostro dovere fare fino in fondo il
nostro lavoro, per e con l’Istituzione a cui apparteniamo, solo così avremo la
consapevolezza di rappresentare correttamente il personale evitando inutili e
deleteri atteggiamenti che trovano senz’altro terreno fertile laddove si cerca
la propria gloria ed evidenza personale, magari con la convinzione di essere
nell’improponibile ed irrealizzabile giuridico. Lo Stato Maggiore dell’Esercito
ed in particolare il I° Reparto Impiego del Personale dando piena disponibilità
a ricercare soluzioni fattibili, ha avviato, per primo, nel settembre 2003 una
urgente indagine conoscitiva per poter dare una risposta al primo dei quesiti
posti: qual’è il numerico del personale interessato.
Puntualmente i dati
arrivati hanno confermato da un lato, che l’Esercito risulta la Forza Armata più
“coinvolta” nella problematica trattandosi di quantità notevoli, dall’altro, che
tale quantità risulta formata da varie famiglie toccate in modo più o meno
diverso dall’entrata in vigore del decreto legislativo 196/95. Stessa situazione
per le altre due Forze Armate ovviamente in quantità più contenute.
Alla luce
di tali numeri il gruppo di lavoro ha iniziato ad individuare quindi le
possibili soluzioni alternative basandosi su un principio di gradualità di
interventi, che favorissero il più possibile il personale rappresentato e non
perdendo mai di vista la chiusura di SMD nei transiti ope legis.
Le vie che
si stanno seguendo alla luce della fattibilità degli interventi, risultano
pertanto essere le seguenti:
-Favorire il transito nel ruolo Sergenti con un punteggio
incrementale notevole dei titoli, di tutto il personale attualmente Volontario
in servizio permanente, arruolato ai sensi della legge 958/86 che alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 196/95 rivestiva il grado di Sergente
di complemento ma che aveva meno di ventiquattro mesi di
servizio.
-Individuare analoghe forme di incremento dei titoli per il
transito nel ruolo Sergenti, per tutto il personale attualmente Volontario in
servizio permanente, arruolato ai sensi della legge 958/86 che alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 196/95 non aveva subito le valutazioni
necessarie per la promozione al grado di sergente di
complemento.
-Individuare un “minimo comune multiplo” per il personale che
attualmente riveste il grado di Sergente in s.p.e., che permetta di retrodatare
l’anzianità di grado, per tutto il personale che rivestiva il grado di Sergente
di complemento con qualsiasi anzianità, o caporal maggiore-caporale con meno di
quattordici mesi di servizio evitando però scavalcamenti interni.
-Prevedere
concorsi straordinari con procedura concorsuale e iter formativi diversi
riservati al personale di cui sopra, per i transiti nei ruoli sergenti e
marescialli.
-Apportare le opportune modifiche concorsuali in ambito di
ciascuna Forza Armata atte al completo assorbimento degli arruolati ai sensi
della legge 958/86, prevedendo, se necessario, una riqualificazione consensuale
della categoria durante il corso di formazione.
Le linee di cui sopra,
potrebbero sembrare molto restrittive ma allo stato attuale gli unici possibili
interventi normativi perseguibili risulterebbero quelli indirizzati nei
confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 196/95, che non aveva completato l’iter previsto dalla legge 958/86
e che quindi si è visto privato di possibilità di carriera.
Verrebbero
pertanto esclusi da tali provvedimenti coloro i quali erano in congedo alla data
di entrata in vigore del suddetto decreto, coloro i quali erano in servizio ma
avevano avuto le possibilità di transito in spe previste dalla 958/86 e coloro i
quali comunque erano stati valutati ma non ritenuti idonei al grado di sergente
di complemento.