DOCUMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N° 4/2004 DATATA 23/1/2004 (VERBALE 29/IX) DEL COCER C.D. AVENTE OGGETTO: PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA LEGGE 958/86.
 
 
 
PUNTO DI SITUAZIONE SUI LAVORI DEL COCER COMPARTO DIFESA SULLA PROBLEMATICA DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE ARRUOLATO AI SENSI DELLA LEGGE N. 958 DEL 1986
 
Il Cocer Comparto Difesa ha affrontato la problematica del personale arruolato ai sensi della legge n.958/86 sin dal momento del proprio insediamento, ritenendo quest’ultima di fondamentale importanza ai fini di una totale eliminazione di qualsiasi strascico con riflessi negativi sul personale interessato dall’entrata in vigore del decreto legislativo n.196 del 1995. Si è evidenziato dal primo momento dunque, un principio fondamentale: occorre prevedere a tutto il personale arruolato ai sensi della legge n.958/86 una progressione di carriera diversificata rispetto a coloro i quali sono entrati nell’Amministrazione Militare dopo il primo settembre 1995 ovvero ai sensi del decreto legislativo n.196/95 che pure hanno ragione di sostenere urgenti interventi normativi in grado di eliminare quell’appiattimento giuridico-economico che raggiungerebbero dopo neanche metà della propria vita lavorativa(riordino dei ruoli successivamente trattato). Contestuale a tale necessità, vi era la sacrosanta rivendicazione del personale appartenente al ruolo Marescialli delle Forze Armate che lamentava un disallineamento nei confronti degli omologhi appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Ecco quindi, la prima considerazione importante: stiamo parlando di due famiglie di personale che rivendicano due sperequazioni diverse ma che hanno in comune solo il periodo transitorio disciplinato dal decreto legislativo n.196/95. Infatti, mentre il ruolo Marescialli delle FF.AA. necessitava di un provvedimento teso a portarli sullo stesso piano(riallineamento ) degli omologhi paritetici dei Carabinieri e quindi aveva un riferimento giuridico ben preciso in questi ultimi, per il personale delle FF.AA. arruolato ai sensi della legge n.958/86 risultava impossibile individuare figure omologhe e paritetiche poiché si trattava di una norma di reclutamento, stato ed avanzamento che disciplinava esclusivamente il reclutamento dei volontari in ferma prolungata(VFP)o militari a ferma prolungata(MFP). Ecco quindi il primo grande ostacolo incontrato, e se si aggiunge che neanche la figura del sergente di complemento delle FF.AA. era giuridicamente assimilabile a quella del Vicebrigadiere dei Carabinieri(poi promosso maresciallo ai sensi del decreto 196/95) si percepiva già agli inizi del 2003 che portare avanti una tesi distruttibile già a livello embrionale in termini giuridici, non significava affatto curare gli interessi del personale rappresentato. Infatti, con delibera del gennaio 2003, il Cocer Comparto Difesa si esprimeva favorevolmente al transito ad anzianità nel ruolo Marescialli con rispetto delle anzianità maturate ma giungeva puntuale la risposta dello Stato Maggiore della Difesa che scartava qualsiasi ipotesi tesa a promuovere il personale “ope legis” ovvero ignorando qualsiasi procedura concorsuale prevista dal decreto legislativo 196/95 ma che evidenziava contestualmente la piena disponibilità a ricercare eventuali soluzioni alternative attraverso un tavolo tecnico peraltro già avviato per il riallineamento del ruolo Marescialli. Ecco quindi, che lo scenario e i margini di intervento risultavano adesso più chiari ed evidenti, si procedeva dunque alla nomina da parte del Cocer Comparto Difesa di un Gruppo di Lavoro che studiasse e quindi approntasse un documento che evidenziasse eventuali soluzioni alternative della problematica in oggetto. I primi quesiti ai quali il gruppo di lavoro ha avuto necessità di dar risposta sono stati i seguenti:
-Qual’è il quantitativo del personale arruolato ai sensi della legge 958/86?
-Quali sono le famiglie del suddetto personale che hanno legittimamente diritto di rivendicare una sperequazione subita?
-E’ legittimo escludere le aliquote di personale che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 196/95 avevano completato l’iter previsto dalla legge 958/86?
-Occorre considerare tutto il personale compreso quello in congedo oppure solo quello che era in servizio?
-Se esiste una legge dello Stato, la n.331 del 2000, che ha sancito i volumi organici di ogni singolo ruolo delle FF.AA. attraverso una programmazione pluridecennale, avrebbe senso sostenere il transito di ulteriore personale nel ruolo Marescialli già oggi in fortissima eccedenza organica?
-Se dovessimo puntare a ricercare eventuali soluzioni alternative, siamo sicuri che queste ultime non vadano poi a intaccare il principio di equiordinazione con il medesimo personale appartenente all’Arma dei Carabinieri, tenendo presente la fortissima opposizione dimostrata nei confronti di un provvedimento (il riallineamento del ruolo Marescialli) che pure aveva legittimi fondamenti giuridici ed il cui solo posticipo al 2004 potrebbe creare grossi problemi di applicabilità causa le promozioni dell’anno in corso?
-Alla luce del delicatissimo principio che ha regolamentato il suddetto provvedimento del ruolo Marescialli ovvero evitare scavalcamenti interni ed esterni, poiché il personale arruolato ai sensi della legge 958/86 risulta eterogeneo, preso atto delle varie famiglie che lo compongono, sarà possibile trovare soluzioni accettabili per tutti?
-Si può pensare di far transitare (ipotesi come detto preclusa da SMD e non da parte di questo organo di rappresentanza, in quanto ope legis) solo i primi due corsi Sergenti delle FF.AA. nel ruolo Marescialli?
-E se sì,sarebbe legittimo nei confronti di tutti i corsi Sergenti successivi?
-Esiste una sperequazione subita dal personale che era in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 196/95 che rivestiva il grado di sergente di complemento ma che aveva meno di ventiquattro mesi di servizio?
-Perché a quest’ultimo non gli si è data possibilità di completare l’iter previsto dalla 958/86?
-Perché a quest’ultimo non gli si è data possibilità di partecipare ai primi due concorsi Sergenti riservati invece solo a coloro i quali avevano più di ventiquattro mesi di servizio?
-Che colpa ha un volontario in ferma prolungata che rivestiva il grado di caporale o caporal maggiore che non ha potuto neanche avere il tempo materiale a disposizione per subire le necessarie valutazioni per la promozione al grado di sergente di complemento e, quindi, tentare successivamente di completare l’iter previsto dalla legge 958/86?
-È moralmente giusto avere in forza personale che ha dovuto quindi rinunciare al grado di Sergente di complemento?
-È moralmente giusto avere in forza personale che si è visto cancellare con un colpo di spugna l’anzianità maturata nel grado di sergente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 196/95?
-Non è demotivante e frustrante avere in forza personale che ha sulle proprie spalle il grado di sergente da più di un decennio?
-È stato legittimo cambiare in corsa le pur potenziali progressioni di carriera del personale arruolato ai sensi della legge 958/86?
-Se non fosse entrato in vigore il suddetto decreto e quindi le percentuali di accesso al servizio permanente effettivo fossero rimaste quelle previste dalla 958/86 obbiettivamente davvero esigue, quanto personale di quello attualmente in servizio sarebbe oggi in s.p.e.?
-È moralmente giusto sostenere quest’ultima tesi ovvero “ comunque sia un posto di lavoro ce l’abbiamo” a discapito di una eventuale ed ipotetica progressione di carriera probabilmente più spedita?
-Se per ipotesi riuscissimo a portare a casa un risultato tanto auspicato ovvero il transito nel ruolo Marescialli, quanto personale di quello interessato sarebbe disponibile ad un reimpiego legittimamente sostenuto da una Forza Armata che avrebbe tutto il diritto di impiegare il proprio personale secondo le proprie esigenze funzionali?
-Potremmo dunque sostenere una politica francamente poco seria ed illegittima che tutto il personale possa “ far carriera laddove lo desidera” magari prendendo in considerazione il vecchio iter?
-Sarebbe credibile un Organismo di Rappresentanza che magari ignora l’essenza di una Istituzione Militare dettata dalla piena mobilità e disponibilità al servizio rendendo omaggio prioritariamente ad esigenze personali?
-E se riuscissimo ad ottenere un eventuale reimpiego che segua ipoteticamente un criterio d’impiego magari regionalizzato, siamo sicuri di aver fatto gli interessi di quel Sergente che spera invece di spostarsi da un reparto per raggiungerne un altro?

Questi e tanti altri ancora sono i quesiti che ci attanagliano durante il corso dei lavori ma quello che più di tutto ci motiva è ed è solo la volontà di ricercare soluzioni alternative che rappresentino di fatto il delicato punto di equilibrio fra esigenze dell’Amministrazione e quelle del personale. Per molti, gli eventuali interventi che spiegheremo probabilmente rappresenteranno il minimo degli obiettivi raggiungibili, ma ripeto, è nostro dovere fare fino in fondo il nostro lavoro, per e con l’Istituzione a cui apparteniamo, solo così avremo la consapevolezza di rappresentare correttamente il personale evitando inutili e deleteri atteggiamenti che trovano senz’altro terreno fertile laddove si cerca la propria gloria ed evidenza personale, magari con la convinzione di essere nell’improponibile ed irrealizzabile giuridico. Lo Stato Maggiore dell’Esercito ed in particolare il I° Reparto Impiego del Personale dando piena disponibilità a ricercare soluzioni fattibili, ha avviato, per primo, nel settembre 2003 una urgente indagine conoscitiva per poter dare una risposta al primo dei quesiti posti: qual’è il numerico del personale interessato.
Puntualmente i dati arrivati hanno confermato da un lato, che l’Esercito risulta la Forza Armata più “coinvolta” nella problematica trattandosi di quantità notevoli, dall’altro, che tale quantità risulta formata da varie famiglie toccate in modo più o meno diverso dall’entrata in vigore del decreto legislativo 196/95. Stessa situazione per le altre due Forze Armate ovviamente in quantità più contenute.
Alla luce di tali numeri il gruppo di lavoro ha iniziato ad individuare quindi le possibili soluzioni alternative basandosi su un principio di gradualità di interventi, che favorissero il più possibile il personale rappresentato e non perdendo mai di vista la chiusura di SMD nei transiti ope legis.
Le vie che si stanno seguendo alla luce della fattibilità degli interventi, risultano pertanto essere le seguenti:

-Favorire il transito nel ruolo Sergenti con un punteggio incrementale notevole dei titoli, di tutto il personale attualmente Volontario in servizio permanente, arruolato ai sensi della legge 958/86 che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 196/95 rivestiva il grado di Sergente di complemento ma che aveva meno di ventiquattro mesi di servizio.
-Individuare analoghe forme di incremento dei titoli per il transito nel ruolo Sergenti, per tutto il personale attualmente Volontario in servizio permanente, arruolato ai sensi della legge 958/86 che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 196/95 non aveva subito le valutazioni necessarie per la promozione al grado di sergente di complemento.
-Individuare un “minimo comune multiplo” per il personale che attualmente riveste il grado di Sergente in s.p.e., che permetta di retrodatare l’anzianità di grado, per tutto il personale che rivestiva il grado di Sergente di complemento con qualsiasi anzianità, o caporal maggiore-caporale con meno di quattordici mesi di servizio evitando però scavalcamenti interni.
-Prevedere concorsi straordinari con procedura concorsuale e iter formativi diversi riservati al personale di cui sopra, per i transiti nei ruoli sergenti e marescialli.
-Apportare le opportune modifiche concorsuali in ambito di ciascuna Forza Armata atte al completo assorbimento degli arruolati ai sensi della legge 958/86, prevedendo, se necessario, una riqualificazione consensuale della categoria durante il corso di formazione.

Le linee di cui sopra, potrebbero sembrare molto restrittive ma allo stato attuale gli unici possibili interventi normativi perseguibili risulterebbero quelli indirizzati nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 196/95, che non aveva completato l’iter previsto dalla legge 958/86 e che quindi si è visto privato di possibilità di carriera.
Verrebbero pertanto esclusi da tali provvedimenti coloro i quali erano in congedo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, coloro i quali erano in servizio ma avevano avuto le possibilità di transito in spe previste dalla 958/86 e coloro i quali comunque erano stati valutati ma non ritenuti idonei al grado di sergente di complemento.