ARTICOLI
D’INTERESSE PER IL PERSONALE MILITARE
LEGGE FINANZIARIA 2006
A.S. 3613
Art. 19.
Missioni di pace.
1. Per l’anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
n. d. r. : Finanziamento delle proroghe semestrali delle missioni internazionali pari a 1000 milioni di euro . La richiesta di SMD era di 1200 milioni di euro.
Art
26
comma 2 - 3
Adeguamento risorse contrattuali per il biennio 2004- 2005 a seguito protocollo
d’intesa del 27 maggio 2005.
2. Le risorse previste
dall’articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo
1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici
e per l’incentivazione della produttività al rimanente personale
statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate
di 155 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 con specifica destinazione
di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195
3. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio
contrattuale 2004-2005 derivanti dall’attuazione del protocollo di intesa
sottoscritto dal Governo e le organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per
il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall’amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato
per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno
2006.
n.d.r. : Copertura del beneficio aggiuntivo pari allo 0,7% degli incrementi
economici 2004-2005. Le risorse complessive pari a 155 milioni di euro di cui
136 milioni al personale contrualizzato del comparto difesa e sicurezza. Gli
importi sono da intendersi al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro
( in sintesi la quota netta spettante al personale sarà pari a circa
23 milioni di euro). Ad oggi ci sono due ipotesi di distribuzione e le risorse
assegnate porterebbero ai seguenti aumenti: 1^ ipotesi: distribuzione sull’
assegno di funzione, 61 euro lordi mensili per chi ha 29 anni di servizio e
34 euro lordi per chi ha 17 anni di servizio. 2^ ipotesi : distribuzione sull’importo
aggiuntivo pensionabile, aumenti mensili ( lordi a regime) che vanno da 14,70
euro del caporal maggiore, 15,40 euro lordi per il sergente, 16,10 per il maresciallo
capo e 17,00 per capitano e maggiore.
Art
27
comma 2
Risorse contrattuali per il biennio 2006- 2007.
2. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente
personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente
in 100 milioni di euro per l’anno 2006 e in 170 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105
milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
n.d.r. : Per il personale contrattualizzato delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia il finanziamento ammonta a 70 milioni per il 2005 e 105 milioni di euro per il 2006. La distribuzione di queste risorse porta alla copertura di un periodo di vacanza contrattuale che consiste in un aumento dello stipendio di 9,5 euro circa per il 2006 e 15 euro circa per il 2007
Art. 29
comma 9
Interventi in materia di risorse destinate alla contrattazione integrativa e
di lavoro straordinario .
9. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle
prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono ridotti del
10 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell’anno
2004 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi
all’amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali
di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, alle
Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all’amministrazione
della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza
dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonché
per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità
organizzata.
Art.
31
Disposizioni per il contenimento degli oneri di personale .
4. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione dell’equo indennizzo spettante per la perdita dell’integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l’importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.
n. d. r.: Nuova e più penalizzante disciplina tesa alla determinazione dell’equo indennizzo spettante al personale militare che perde l’integrità fisica per causa di servizio. La penalizzazione per il personale consiste nel fatto che il calcolo sarà effettuato solo in base allo stipendio.
5. La disposizione
di cui al comma 4 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda
antecedentemente alla data del 1º gennaio 2006
Il punto 4 è particolarmente delicato e importante difatti nel testo
della finanziaria AL COMMA 10 si legge:
10. Il comma 8
dell’articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
«8. Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio
è a carico dell’Amministrazione la spesa per la corresponsione
di un equo indennizzo per la perdita dell’integrità fisica eventualmente
subita dall’impiegato».
n.d.r. : Prima le amministrazioni pagavano spese mediche, ospedaliere, protesi
e di cura , difatti l’articolo che è stato sostituito era il seguente:
Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì,
a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri
in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la
perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.
n.d.r. : con questo comma della nuova finanziaria , a carico dell’Amm.
Rimane SOLO la corresponsione dell’equo indennizzo .
n.d.r. : E interessante
sottolineare, su questo punto, anche quanto afferma la commissione difesa del
Senato il 12 ottobre 2005 : La Commissione Difesa, esaminati lo stato di previsione
del Ministero della difesa per l’anno finanziario 2006, nonché
le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria;
rilevato in particolare, per quanto di propria competenza, che l’eliminazione
di spese di cura a carico delle Amministrazioni andrà ad incidere negativamente
sulla possibilità, per la Sanità Militare, di assicurare in regime
di sussidarietà gli interventi sanitari in favore del personale militare
e civile ed i ricoveri per cure necessarie in relazione ad infermità
dipendenti da causa di servizio;
6. L’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretato dall’articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008
n.d.r.: Continua
il BLOCCO delle Indennità e compensi rivalutabili, che scadeva nel 2006,
in relazione alla variazione del costo della vita.
7. L’indennità di trasferta di cui agli articoli 1, comma 1, della
legge 26 luglio 1978, n. 417, e del decreto del Presidente della Repubblica
16 gennaio 1978, n. 513, l’indennità supplementare prevista dai
commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché
l’indennità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe
disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti
di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere
prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento
civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione
per il personale delle Forze armate.
n. d. r. : Soppressione dell’indennità di missione ( diaria ) e delle relative maggiorazioni per rimborsi supplementari ( 10% biglietto ferroviario e marittimo, 5% biglietto aereo, 20 lire per ogni chilometro di percorrenza con vettore militare). Inoltre sono soppresse tutti i miglioramenti provenienti dalla concertazione e attinenti alla stessa indennità.
9. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d’impiego o servizio o comunque rapportate all’indennità di trasferta restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente-legge.
n. d. r. : Norma per la tutela di quelle indennità collegate alla indennità di trasferta ( legge 86/2001 trasferimento). Il termine TUTELA è da intendersi che questa indennità NON viene Soppressa ma rimane BLOCCATA come molte altre fino al 2008.
12. Sono contestualmente soppresse tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell’Amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatiche nonché alle forze ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate
n. d. r. : Soppressione delle spese a carico dell’Amministrazione per le cure termali del personale militare.
13. Le disposizioni
del presente articolo ( 31 ), escluso il comma 3, costituiscono norme non derogabili
dai contratti o accordi collettivi
Tra SOPPRESSIONI e BLOCCHI, questo comma e tra i più penalizzanti in
quanto si arriva a specificare che “quanto disposto dai precedenti commi
non è derogabile in sede di concertazione”. NON si potrà
intervenire in futuro su queste indennità limitando e condizionando moltissimo
le future concertazioni .
TABELLA “A”
Finanziamento dei provvedimenti legislativi promossi dal Ministro della Difesa.
A Fronte di una
serie di argomenti con un ordine di priorità, proposti dal Ministro della
DIFESA e che prevedevano una spesa pari a 1047 milioni di euro si assegnano
alla tabella “A” finanziamenti appena sufficienti alla rivisitazione
dei profili d’impiego degli insegnanti della Scuola Lingua Estere e alla
rivisitazione dei Codici Penali Militari di Pace e di Guerra in quanto sono
stati assegnati
417.000 euro. E’chiaro che con la cifra indicata NON si possono realizzare
progetti e rendere concreti quelli che erano anche impegni di governo.
Sintesi e riepilogo:
- NON ci sono le
risorse per il rinnovo del contratto.
- Si riduce del 10% rispetto al 2004 lo stanziamento dello straordinario.
- Si rinnova il blocco triennale delle indennità rivalutabili in relazione
al costo
della vita.
- Si sopprimo le indennità riferite ai fogli di viaggio.
- Si bloccano le rivalutazioni delle indennità.
- Le spese di cura, ospedaliere, protesi, NON sono più a carico dell’amministrazione
- Si condiziona pesantemente la prossima concertazione.
- NON ci sono finanziamenti per il Riordino delle carriere.
n. d. r. Appare anche superfluo dirlo ma ci tengo, questi articoli della finanziaria,
che riguardano tagli, soppressioni e blocchi per i militari, sono veramente
DURISSIMI..
Salvatore Rullo
s.rullo@tin.it