A CURA DI Salvatore Rullo s.rullo@tin.it

ARTICOLI D’INTERESSE PER IL PERSONALE MILITARE
LEGGE FINANZIARIA 2006
A.S. 3613


Art. 19.

Missioni di pace.

1. Per l’anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

n. d. r. : Finanziamento delle proroghe semestrali delle missioni internazionali pari a 1000 milioni di euro . La richiesta di SMD era di 1200 milioni di euro.

Art 26
comma 2 - 3
Adeguamento risorse contrattuali per il biennio 2004- 2005 a seguito protocollo d’intesa del 27 maggio 2005.

2. Le risorse previste dall’articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l’incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195
3. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall’attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e le organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.
n.d.r. : Copertura del beneficio aggiuntivo pari allo 0,7% degli incrementi economici 2004-2005. Le risorse complessive pari a 155 milioni di euro di cui 136 milioni al personale contrualizzato del comparto difesa e sicurezza. Gli importi sono da intendersi al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro ( in sintesi la quota netta spettante al personale sarà pari a circa 23 milioni di euro). Ad oggi ci sono due ipotesi di distribuzione e le risorse assegnate porterebbero ai seguenti aumenti: 1^ ipotesi: distribuzione sull’ assegno di funzione, 61 euro lordi mensili per chi ha 29 anni di servizio e 34 euro lordi per chi ha 17 anni di servizio. 2^ ipotesi : distribuzione sull’importo aggiuntivo pensionabile, aumenti mensili ( lordi a regime) che vanno da 14,70 euro del caporal maggiore, 15,40 euro lordi per il sergente, 16,10 per il maresciallo capo e 17,00 per capitano e maggiore.

Art 27
comma 2
Risorse contrattuali per il biennio 2006- 2007.


2. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 100 milioni di euro per l’anno 2006 e in 170 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

n.d.r. : Per il personale contrattualizzato delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia il finanziamento ammonta a 70 milioni per il 2005 e 105 milioni di euro per il 2006. La distribuzione di queste risorse porta alla copertura di un periodo di vacanza contrattuale che consiste in un aumento dello stipendio di 9,5 euro circa per il 2006 e 15 euro circa per il 2007


Art. 29
comma 9
Interventi in materia di risorse destinate alla contrattazione integrativa e di lavoro straordinario .


9. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi all’amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all’amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.

Art. 31
Disposizioni per il contenimento degli oneri di personale .

4. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione dell’equo indennizzo spettante per la perdita dell’integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l’importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.

n. d. r.: Nuova e più penalizzante disciplina tesa alla determinazione dell’equo indennizzo spettante al personale militare che perde l’integrità fisica per causa di servizio. La penalizzazione per il personale consiste nel fatto che il calcolo sarà effettuato solo in base allo stipendio.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1º gennaio 2006
Il punto 4 è particolarmente delicato e importante difatti nel testo della finanziaria AL COMMA 10 si legge:

10. Il comma 8 dell’articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
«8. Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio è a carico dell’Amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell’integrità fisica eventualmente subita dall’impiegato».
n.d.r. : Prima le amministrazioni pagavano spese mediche, ospedaliere, protesi e di cura , difatti l’articolo che è stato sostituito era il seguente: Per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono altresì, a carico dell'amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.
n.d.r. : con questo comma della nuova finanziaria , a carico dell’Amm. Rimane SOLO la corresponsione dell’equo indennizzo .

n.d.r. : E interessante sottolineare, su questo punto, anche quanto afferma la commissione difesa del Senato il 12 ottobre 2005 : La Commissione Difesa, esaminati lo stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno finanziario 2006, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria;
rilevato in particolare, per quanto di propria competenza, che l’eliminazione di spese di cura a carico delle Amministrazioni andrà ad incidere negativamente sulla possibilità, per la Sanità Militare, di assicurare in regime di sussidarietà gli interventi sanitari in favore del personale militare e civile ed i ricoveri per cure necessarie in relazione ad infermità dipendenti da causa di servizio;

6. L’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretato dall’articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008

n.d.r.: Continua il BLOCCO delle Indennità e compensi rivalutabili, che scadeva nel 2006, in relazione alla variazione del costo della vita.
7. L’indennità di trasferta di cui agli articoli 1, comma 1, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l’indennità supplementare prevista dai commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l’indennità di cui all’articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate.

n. d. r. : Soppressione dell’indennità di missione ( diaria ) e delle relative maggiorazioni per rimborsi supplementari ( 10% biglietto ferroviario e marittimo, 5% biglietto aereo, 20 lire per ogni chilometro di percorrenza con vettore militare). Inoltre sono soppresse tutti i miglioramenti provenienti dalla concertazione e attinenti alla stessa indennità.

9. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d’impiego o servizio o comunque rapportate all’indennità di trasferta restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente-legge.

n. d. r. : Norma per la tutela di quelle indennità collegate alla indennità di trasferta ( legge 86/2001 trasferimento). Il termine TUTELA è da intendersi che questa indennità NON viene Soppressa ma rimane BLOCCATA come molte altre fino al 2008.

12. Sono contestualmente soppresse tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell’Amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatiche nonché alle forze ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate

n. d. r. : Soppressione delle spese a carico dell’Amministrazione per le cure termali del personale militare.

13. Le disposizioni del presente articolo ( 31 ), escluso il comma 3, costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi
Tra SOPPRESSIONI e BLOCCHI, questo comma e tra i più penalizzanti in quanto si arriva a specificare che “quanto disposto dai precedenti commi non è derogabile in sede di concertazione”. NON si potrà intervenire in futuro su queste indennità limitando e condizionando moltissimo le future concertazioni .

TABELLA “A”


Finanziamento dei provvedimenti legislativi promossi dal Ministro della Difesa.

A Fronte di una serie di argomenti con un ordine di priorità, proposti dal Ministro della DIFESA e che prevedevano una spesa pari a 1047 milioni di euro si assegnano alla tabella “A” finanziamenti appena sufficienti alla rivisitazione dei profili d’impiego degli insegnanti della Scuola Lingua Estere e alla rivisitazione dei Codici Penali Militari di Pace e di Guerra in quanto sono stati assegnati
417.000 euro. E’chiaro che con la cifra indicata NON si possono realizzare progetti e rendere concreti quelli che erano anche impegni di governo.


Sintesi e riepilogo:

- NON ci sono le risorse per il rinnovo del contratto.
- Si riduce del 10% rispetto al 2004 lo stanziamento dello straordinario.
- Si rinnova il blocco triennale delle indennità rivalutabili in relazione al costo
della vita.
- Si sopprimo le indennità riferite ai fogli di viaggio.
- Si bloccano le rivalutazioni delle indennità.
- Le spese di cura, ospedaliere, protesi, NON sono più a carico dell’amministrazione - Si condiziona pesantemente la prossima concertazione.
- NON ci sono finanziamenti per il Riordino delle carriere.


n. d. r. Appare anche superfluo dirlo ma ci tengo, questi articoli della finanziaria, che riguardano tagli, soppressioni e blocchi per i militari, sono veramente DURISSIMI..

Salvatore Rullo
s.rullo@tin.it