Roma 02.12.2004
Riordino
dell’Ordinamento Giudiziario Militare:
Il diritto di
difesa nel procedimento penale
militare.
In data
19 settembre 2003, ad iniziativa degli On.li Castelli e Martino, veniva
presentato il disegno di legge 2493 presso il Senato della Repubblica.
Nel
testo citato, la tematica relativa alla opportunità ed attualità di una
specialità della giurisdizione penale militare, veniva risolta in senso
favorevole, unitamente all’avvertita esigenza di modernizzare, anche sul piano
terminologico, l’apparato normativo e strutturale.
In tale
contesto, si evidenziava la specificità dell’Ordinamento Giudiziario Militare,
sia nella composizione giudicante che nella parte precettiva delle norme
incriminatici.
Proprio
il disegno di legge 2493 citato, nel tenere in debita considerazione tale
peculiarità strutturale e normativa, unitamente al grande ricorso che il
diritto militare opera a favore di norme strutturate secondo gli schemi della
“norma penale in bianco”, aveva indotto il Governo ad accentuare la necessità
di assicurare al militare la migliore delle
difese processuali possibili, anche attraverso una reminiscenza dell’art.
53 R.D. 09 settembre 1941, il tutto in omaggio al superiore dettato
Costituzionale.
La
necessità scaturiva dal noto e comune disinteresse sociale e forense per una
serie di norme, quelle militari, che in quanto non valevoli erga omnes, non trovano il totale
coinvolgimento dei commentatori e operatori del diritto, determinando una
carenza di produzione dottrinaria in materia penale militare, che da sempre
costituisce il necessario corollario dell’orientamento giurisprudenziale.
In tal
senso, si inserisce la tipicità dello stretto connubio del precetto
normativo/amministrativo militare e la norma penale militare, il cui confine
fluido apre le porte ad una serie indefinita di casistiche scriminanti o
attenuanti, che potrebbero entrare a pieno titolo nella descrizione fatto
tipico della fattispecie incriminatrice, costituendone addirittura esimente,
soprattutto qualora la portata incriminatrice opera tramite i meccanismi noti
solo all’art. 650 c.p. e, molto più noti e frequenti nell’impostazione dei
precetti penali militari.
La
necessità garantista di poter contare sulla migliore delle difese possibili in
ambito del procedimento penale militare, tuttavia, non aveva trascurato di
considerare che una serie di normative, regolamenti, circolari, ordini o
consuetudini, sono il più delle volte, note solo agli “addetti ai lavori”.
Infatti
appariva fin troppo evidente, che la stessa produzione di normazione
militare, trovando solo il residuale e
sporadico interesse di un mondo forense sicuramente poco incentivato a
devolvere particolari ed esclusive
attenzioni ad una normativa che riguarda una fetta di clientela pari al solo
bacino di utenza del distretto del Tribunale di Milano, peraltro distribuita
sull’intero territorio del Paese, doveva in ogni caso entrare a pieno titolo
nella descrizione difensiva processuale.
Proprio
l’esigenza di offrire l’opportunità della piena opponibilità di una normazione,
anche secondaria, in sede dibattimentale, ha mosso l’esame di una rivisitazione
dell’abrogato art. 53 del R.D. citato, secondo le indicazioni che la Corte
Costituzionale ebbe a statuire con sentenza n. 320 del 20 ottobre 1983.
Il
precetto del regio decreto in argomento, nell’affidare la difesa avanti ai
Tribunali Militari agli Ufficiali delle FF.AA., attendeva proprio alla
necessità di dovere arricchire il giudizio penale militare, anche delle
argomentazioni difensive basate su regolamenti, direttive interne o
consuetudini, sicuramente non note o parimenti accessibili, ai “non addetti ai lavori”.
Tuttavia, a giusta causa, la Corte Costituzionale con la sentenza n.
320/83 citata, argomentava l’illegittimità di tale disposto normativo rispetto
all’art. 24 comma 2 della Costituzione, poiché l’Ufficiale non era in grado di
assicurare una assistenza tecnico-processuale, tale da permettere all’imputato
di partecipare correttamente alla dialettica processuale.
Purtroppo, l’esperienza ha
evidenziato che la formazione accademica e professionale della gran parte dei
difensori abilitati e patrocinanti sul territorio, trascura o, non garantisce
parimenti, la tutela dei militari avanti la giurisdizione penale militare.
L’indiscusso ed a volte indiscriminato ricorso all’applicazione della
pena su richiesta (patteggiamento), a scapito di diverse e più approfondite
soluzioni “dibattimentali”, è stata la principale motivazione della
formulazione della lettera f) dell’art. 5 comma 1 del disegno di legge 2493
(Martino/Castelli), unitamente all’esigenza di attendere al superiore principio
di “inviolabilità del diritto alla difesa”, sancito proprio dall’art. 24 comma
2 della Costituzione.
La
previsione di aggiungere all’alveo difensivo la facoltà e l’ulteriore
possibilità di avvalersi del patrocinio, avanti la giurisdizione militare, di
Ufficiali abilitati all’esercizio della professione di avvocato, così come
voluto e descritto nel disegno di legge 2493, si sarebbe posta come ulteriore
garanzia processuale per l’imputato militare, il quale avrebbe avuto la facoltà
di fruire anche dell’eventuale
assistenza di chi poteva coniugare la conoscenza tecnica-processuale con la
specifica conoscenza militare “dell’addetto ai lavori”, così come
precedentemente insistito dalla Corte Costituzionale.
Nel
corso della discussione in Commissione (II e IV) del citato testo 2493, veniva
proposto l’emendamento 5.100, il quale mirava a procrastinare l’intero esame
della quasi totalità del contenuto dell’art. 5 comma 1 del testo citato, ivi
compresa la previsione di cui alla lettera f), all’esito di una emananda riforma
della Giustizia ordinaria o, comunque ad un successivo esame dell’Assemblea.
Tuttavia, il successivo esame assembleare, nell’affrontare e votare la
proposizione degli emendamenti, trascurava di dibattere o, parimenti discutere
la casistica riportata nell’art. 5 comma 1 lett. f) del disegno di legge 2493,
e pur non accogliendo il citato emendamento 5.100, non riportava, nel testo
unificato n. 5433 approvato il 18 novembre 2004, la citata parte del comma 1
lett. f) dell’art. 5, che costituiva la vera garanzia ed espressione di
inviolabilità del diritto alla difesa dei militari.
Sicuro e
fiducioso che l’esigenza di salvaguardare le garanzie di libertà e di tutela
dei diritti dei militari, illumineranno il cammino del Legislatore, porgo
Salvezze ampie ed illimitate
Avv. Antonio Michele Vitale