Roma 02.12.2004

 

 

Riordino dell’Ordinamento Giudiziario Militare:

Il diritto di difesa nel procedimento penale  militare.

 

 

     In data 19 settembre 2003, ad iniziativa degli On.li Castelli e Martino, veniva presentato il disegno di legge 2493 presso il Senato della Repubblica.

     Nel testo citato, la tematica relativa alla opportunità ed attualità di una specialità della giurisdizione penale militare, veniva risolta in senso favorevole, unitamente all’avvertita esigenza di modernizzare, anche sul piano terminologico, l’apparato normativo e strutturale.

    In tale contesto, si evidenziava la specificità dell’Ordinamento Giudiziario Militare, sia nella composizione giudicante che nella parte precettiva delle norme incriminatici.

     Proprio il disegno di legge 2493 citato, nel tenere in debita considerazione tale peculiarità strutturale e normativa, unitamente al grande ricorso che il diritto militare opera a favore di norme strutturate secondo gli schemi della “norma penale in bianco”, aveva indotto il Governo ad accentuare la necessità di assicurare al militare la migliore delle  difese processuali possibili, anche attraverso una reminiscenza dell’art. 53 R.D. 09 settembre 1941, il tutto in omaggio al superiore dettato Costituzionale.

     La necessità scaturiva dal noto e comune disinteresse sociale e forense per una serie di norme, quelle militari, che in quanto non valevoli erga omnes, non trovano il totale coinvolgimento dei commentatori e operatori del diritto, determinando una carenza di produzione dottrinaria in materia penale militare, che da sempre costituisce il necessario corollario dell’orientamento giurisprudenziale.

     In tal senso, si inserisce la tipicità dello stretto connubio del precetto normativo/amministrativo militare e la norma penale militare, il cui confine fluido apre le porte ad una serie indefinita di casistiche scriminanti o attenuanti, che potrebbero entrare a pieno titolo nella descrizione fatto tipico della fattispecie incriminatrice, costituendone addirittura esimente, soprattutto qualora la portata incriminatrice opera tramite i meccanismi noti solo all’art. 650 c.p. e, molto più noti e frequenti nell’impostazione dei precetti penali militari.

     La necessità garantista di poter contare sulla migliore delle difese possibili in ambito del procedimento penale militare, tuttavia, non aveva trascurato di considerare che una serie di normative, regolamenti, circolari, ordini o consuetudini, sono il più delle volte, note solo agli “addetti ai lavori”.

     Infatti appariva fin troppo evidente, che la stessa produzione di normazione militare,  trovando solo il residuale e sporadico interesse di un mondo forense sicuramente poco incentivato a devolvere particolari  ed esclusive attenzioni ad una normativa che riguarda una fetta di clientela pari al solo bacino di utenza del distretto del Tribunale di Milano, peraltro distribuita sull’intero territorio del Paese, doveva in ogni caso entrare a pieno titolo nella descrizione difensiva processuale.

     Proprio l’esigenza di offrire l’opportunità della piena opponibilità di una normazione, anche secondaria, in sede dibattimentale, ha mosso l’esame di una rivisitazione dell’abrogato art. 53 del R.D. citato, secondo le indicazioni che la Corte Costituzionale ebbe a statuire con sentenza n. 320 del 20 ottobre 1983.

     Il precetto del regio decreto in argomento, nell’affidare la difesa avanti ai Tribunali Militari agli Ufficiali delle FF.AA., attendeva proprio alla necessità di dovere arricchire il giudizio penale militare, anche delle argomentazioni difensive basate su regolamenti, direttive interne o consuetudini, sicuramente non note o parimenti accessibili, ai “non addetti ai lavori”.

     Tuttavia, a giusta causa, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 320/83 citata, argomentava l’illegittimità di tale disposto normativo rispetto all’art. 24 comma 2 della Costituzione, poiché l’Ufficiale non era in grado di assicurare una assistenza tecnico-processuale, tale da permettere all’imputato di partecipare correttamente alla dialettica processuale.

     Purtroppo, l’esperienza  ha evidenziato che la formazione accademica e professionale della gran parte dei difensori abilitati e patrocinanti sul territorio, trascura o, non garantisce parimenti, la tutela dei militari avanti la giurisdizione penale militare.

     L’indiscusso ed a volte indiscriminato ricorso all’applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), a scapito di diverse e più approfondite soluzioni “dibattimentali”, è stata la principale motivazione della formulazione della lettera f) dell’art. 5 comma 1 del disegno di legge 2493 (Martino/Castelli), unitamente all’esigenza di attendere al superiore principio di “inviolabilità del diritto alla difesa”, sancito proprio dall’art. 24 comma 2 della Costituzione.

     La previsione di aggiungere all’alveo difensivo la facoltà e l’ulteriore possibilità di avvalersi del patrocinio, avanti la giurisdizione militare, di Ufficiali abilitati all’esercizio della professione di avvocato, così come voluto e descritto nel disegno di legge 2493, si sarebbe posta come ulteriore garanzia processuale per l’imputato militare, il quale avrebbe avuto la facoltà di  fruire anche dell’eventuale assistenza di chi poteva coniugare la conoscenza tecnica-processuale con la specifica conoscenza militare “dell’addetto ai lavori”, così come precedentemente insistito dalla Corte Costituzionale.

     Nel corso della discussione in Commissione (II e IV) del citato testo 2493, veniva proposto l’emendamento 5.100, il quale mirava a procrastinare l’intero esame della quasi totalità del contenuto dell’art. 5 comma 1 del testo citato, ivi compresa la previsione di cui alla lettera f), all’esito di una emananda riforma della Giustizia ordinaria o, comunque ad un successivo esame dell’Assemblea.

     Tuttavia, il successivo esame assembleare, nell’affrontare e votare la proposizione degli emendamenti, trascurava di dibattere o, parimenti discutere la casistica riportata nell’art. 5 comma 1 lett. f) del disegno di legge 2493, e pur non accogliendo il citato emendamento 5.100, non riportava, nel testo unificato n. 5433 approvato il 18 novembre 2004, la citata parte del comma 1 lett. f) dell’art. 5, che costituiva la vera garanzia ed espressione di inviolabilità del diritto alla difesa dei militari.

     Sicuro e fiducioso che l’esigenza di salvaguardare le garanzie di libertà e di tutela dei diritti dei militari, illumineranno il cammino del Legislatore, porgo

                                                                    

                                                                    Salvezze ampie ed illimitate

                                                                    Avv. Antonio Michele Vitale