L'ENNESIMO "RIORDINO" DEI GRADI......

In questi giorni circolano molte voci sul "riallineamento" delle carriere dei ruoli non direttivi delle FF.AA., e nonostante l'incomprensibile riserbo sulla questione, siamo riusciti ad ottenere la "supersegreta" Bozza del provvedimento che pubblichiamo scusandoci per la scarsa qualità dell'immagine.

Nella speranza che quanto segue possa dare i necessari chiarimenti a tutto il personale interessato, al fine di dirimere l'inconsueto alone di "disinformazione" messo in atto in questi ultimi .... anni, sugli obiettivi volutamente condivisi dagli organi della Rappresentanza Militare e gli Stati Maggiori, circa le questioni di interesse generale.

Luca Marco COMELLINI - Resp. A.M. - OSSERVATORIO

 


CATEGORIA “B” - COCER COMPARTO DIFESA

 

PARERE RELATIVO ALLA BOZZA DI RIALLINEAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO DELLE FORZE ARMATE

 

Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, costituisce un impianto normativo articolato con cui si è inteso rivedere i complessi meccanismi del reclutamento, dello stato e dell’avanzamento del personale non direttivo appartenente alle Forze Armate. Con tale provvedimento sono stati altresì istituiti i nuovi ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, nonché la categoria dei volontari in ferma breve. Tuttavia, nonostante le sostanziali modifiche apportate alla precedente disciplina e il sicuro diminuire delle differenze con il corrispettivo personale delle altre amministrazioni del “comparto sicurezza” il provvedimento non si è rivelato pienamente rispondente alle aspettative del personale. Ciò, in particolare, si è verificato per effetto del diverso regime transitorio prefigurato. Infatti, all’epoca dell’emanazione del decreto legislativo n. 196 del 1995 non fu possibile tecnicamente adottare una fase transitoria simile a quella delle altre amministrazioni del settore giacché le Forze armate si trovavano a non disporre di personale in servizio permanente nei ruoli sergenti e dei volontari in servizio permanente poiché istituiti, come detto, dal provvedimento stesso. Pertanto, mentre per le forze di polizia è stata possibile l’attribuzione di un doppio salto di grado nel ruolo degli ispettori poiché le presenze in organico garantivano un adeguato bacino di personale, per le Forze armate si è potuto invece attribuire un singolo salto di grado nel ruolo dei marescialli in relazione all’insufficiente numero di personale da transitare nei nuovi ruoli.

Con le innovazioni introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82 (recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 196/95), è stato possibile prevedere una serie di disposizioni a beneficio del personale che hanno consentito di ristorare parzialmente, e solo dal punto di vista economico, i disallineamenti discendenti dalla diversità della disciplina transitoria all’epoca adottata.

Il passaggio dai livelli retributivi ai parametri stipendiali, stabilito dalla legge n. 86/2001, rispecchia e cristallizza le posizioni di stato e di carriera attualmente esistenti nell’ambito del comparto sicurezza, consolidando quindi i disallineamenti tra le forze armate e le forze di polizia e portando a regime una diversità di trattamento che era prevista unicamente nella disciplina transitoria.

Il disallineamento ad oggi esistente ha effetto non soltanto sulle posizioni giuridiche (quindi sui rapporti gerarchici) e sul trattamento economico correlato, ma anche sulla ripartizione delle risorse in sede di concertazione nonché sull’eventuale futuro riordino delle carriere del personale. Il provvedimento mira, pertanto, a sanare le sperequazioni che si sono venute a creare in virtù della diversità della disciplina transitoria, mediante opportune modifiche alle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, al fine di dare compiuta attuazione a quanto disposto dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, che aveva tra i suoi obiettivi il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici del personale non direttivo dei dicasteri dell’interno, della difesa, delle finanze, della giustizia e dell’agricoltura e delle foreste, al fine di realizzare una sostanziale omogeneità nel settore, nel rispetto del principio di equiordinazione.

Il meccanismo correttivo previsto è quello del disegno di legge presentato quale proposta governativa, poiché è indispensabile una valutazione del governo stesso e degli organi tecnico-amministrativi del Ministero della difesa in merito all’impatto finanziario e organizzativo derivante dall’attuazione dei criteri di delega individuati dal presente provvedimento.

Il criterio ispiratore del provvedimento in parola è dunque il riallineamento delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate a quelle del personale non direttivo delle forze di polizia ad ordinamento militare e civile ed è riferito a tutto quel personale che, già arruolato alla data del 31 agosto 1995 cioè prima dell’entrata in vigore del D. lg., n. 196/95, alla data del 31 dicembre 2001 non consegue il grado e/o l’anzianità assoluta corrispondenti al paritetico personale delle Forze di polizia.

Il riallineamento delle carriere è perseguito procedendo ad un confronto dei gradi e delle anzianità conseguiti, appunto al 31 dicembre 2001, dal personale appartenente al ruolo marescialli con le posizioni che gli stessi avrebbero conseguito mediante l’applicazione figurativa dello sviluppo di carriera, proprio del personale del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri.

I principi enunciati anche nell’impegno di Governo sono già stati sottoposti all’attenzione delle Rappresentanze Militari che ne hanno espresso la piena condivisibilità con documento della Categoria B approvato in data 13 febbraio 2003.

Presso lo Stato Maggiore della Difesa si è tenuto un tavolo tecnico che ha elaborato un provvedimento ora sottoposto alla valutazione della Rappresentanza che è chiamata ad esprimersi sulla piena corrispondenza tra provvedimento e richieste del personale.

Dall’analisi del provvedimento elaborato al tavolo tecnico in corso presso lo Stato Maggiore della Difesa si evince che:

a)            Il confronto tra grado/anzianità conseguiti e grado/anzianità derivanti dallo sviluppo figurativo è mera espressione di procedure tecniche;

b)            I principi di cui deve tener conto il provvedimento sono pienamente condivisibili;

c)            Detti principi impongono dei limiti che non consentono il raggiungimento dell’obiettivo, infatti il provvedimento non opera un pieno riallineamento delle posizioni giuridico/economiche.

 

Da un’attenta analisi scaturisce che proprio i decreti legislativi n. 82 e 83 del 2001, il cui obiettivo era in parte quello di recuperare parte del disallineamenti, costituiscono il maggior ostacolo all’attuale tentativo di riallineamento. Infatti con il D. lg. n. 83/2001, è stato introdotto l’avanzamento a ruolo chiuso per il grado di 1° maresciallo anche per l’arma dei carabinieri dal 2002 pertanto non è possibile, in questo contesto, operare con delle promozioni a ruolo aperto (o ad anzianità) per le aliquote successive al 2001.

A differenza delle forze di polizia, ove il personale è stato tutto promosso a ruolo aperto per effetto delle norme transitorie del D. lg. n. 83/2001, nelle forze armate circa 3000 marescialli capi delle tre forze armate non raggiungeranno mai il grado di 1° Maresciallo.

I principi precedentemente enunciati, connessi alla legittimità del provvedimento, ne costituiscono al contempo i limiti al punto che il recupero delle posizioni rispetto al personale delle forze di polizia non appare pienamente raggiunto.

L’esigenza di un intervento volto a prevenire eventuali ulteriori penalizzazioni per il personale delle forze armate per effetto di un eventuale futuro riordino delle carriere, nonché teso a riequilibrare la ripartizione delle risorse in sede di concertazione (anche a  seguito della riforma del sistema cosiddetto “parametrale”), impone che il provvedimento (la cui necessità d’approvazione prescinde, dunque, dalla percentuale di recupero delle posizioni raggiunte) costituisca obiettivo prioritario della Rappresentanza. Ciò anche in virtù del fatto che all’approvazione del provvedimento in esame, o al rigetto di esso, non sussistono alternative (fatti comunque salvi casi eventuali la cui salvaguardia è affidata alla clausola finale del provvedimento).

Attesa l’impossibilità, per motivi di legittimità, di operare un riallineamento “perfetto”, con particolare riferimento ai marescialli capi che non saranno promossi ad anzianità entro il 31.12.2001 e che potrebbero non rivestire mai il grado di 1° maresciallo a differenza delle paritetiche figure dell’arma dei carabinieri, si esprimono i seguenti pareri:

·        In merito all’obiettivo raggiunto si rappresenta che il provvedimento lascia comunque una percentuale di personale disallineato;

·        Nella consapevolezza che una percentuale di personale ottiene dal provvedimento un riallineamento parziale, sussiste la necessità temporale di avviare con immediatezza l’iter di approvazione, per evitare che ulteriori valutazioni costituiscano nuovo elemento ostativo per altri soggetti che oggi otterrebbero il riallineamento pieno.

E per tale motivo che l’assemblea ritiene di dover rimarcare la necessità che il gruppo di lavoro di cui al tavolo tecnico, rappresenti con forza le seguenti osservazioni che dovranno essere ribadite al fine di ottenere impegni concreti, in occasione dell’incontro conclusivo con la presenza del Capo di S.M.D. al tavolo tecnico:

·        Si valuti la possibilità di operare comunque delle promozioni al grado di 1° Maresciallo a “ruolo aperto” sino al 2006;

·        Si valuti la possibilità di inserire fra i criteri di giudizio ai fini dell’avanzamento al grado di 1° Maresciallo quello dell’anzianità di servizio nonché quello delle valutazioni al medesimo grado già subite, ove giudicati idonei ma non promossi;

·        Si verifichino le attribuzioni della qualifica di Luogotenente;

·        Si attui la completa omogeneizzazione stipendiale per il grado di Maresciallo capo con più 10 anni nel grado attraverso il riconoscimento della corresponsione dell’indennità operativa del 1° Maresciallo con riferimento alle medesime fasce di anzianità;

·        Che il provvedimento vada comunque approvato entro il 31.12.2003 anche alla luce dei maggiori oneri che comporterebbe la ritardata approvazione;

·        Che sia introdotta modifica all’articolo 34 del D. lgs. 196/95 inserendo un comma 4bis che preveda: l’inquadramento dei sottufficiali di cui al comma 1 lettera c, avvenga mediante attribuzione del grado immediatamente superiore a quello rivestito alla data del 30 agosto  1995, con decorrenza 31 agosto 1995, per il transito nel grado di maresciallo ordinario con decorrenza 1 settembre 1995.