REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sezione 1^, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 13803/2001 proposto da TAMBURRINO Luigi, rappresentato e difeso dall’avv.to Angelo Fiore Tartaglia ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in via A.Serranti, n. 49;

contro

il Ministero delle Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;

per l'annullamento

del giudizio di inidoneità fisica alla permanenza in servizio in qualità di Carabiniere effettivo in ferma quadriennale emesso in data 7.9.2001;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la camera di consiglio del 18 giugno 2001 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

Udito l’avv. Tartaglia per il ricorrente;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la decisione della causa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 1034/1971, come integrato dall’art. 3 della legge n. 205/2000, e sentito sul punto le parti;

Ritenuto:

- che, in esito agli accertamenti sanitari disposti ai fini della permanenza in servizio del ricorrente in qualità di Carabiniere effettivo in ferma quadriennale ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 198/1995, è stato espresso giudizio di inidoneità fisica per "iperbilirubinemia di alto grado > di 4 mg/dl";

- che, a seguito di verificazione disposta da questa Sezione con ordinanza n. 1175/2001 del 17.12.2001 ed effettuata presso il Centro Militare di Medicina Leale di Roma–Cecchigola, è stata verificata l’assenza della patologia preclusiva del passaggio in ferma quadriennale e riconosciuta l’ idoneità del ricorrente alla prestazione del servizio in qualità di Carabiniere effettivo;

- che, alla stregua delle risultanze della disposta istruttoria, il ricorso si configura fondato in relazione ai dedotti motivi di eccesso di potere per insufficienza e non congruità dell’istruttoria in base alla quale l’Amministrazione è pervenuta alla determinazione preclusiva dell’arruolamento;

- che, quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione fra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Sezione 2^, accoglie il ricorso in epigrafe n. 13803/2001 proposto da TAMBURRINO Luigi e, per l’effetto, annulla il giudizio di inidoneità fisica impugnato

Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’ 11 febbraio 2002 con l'intervento dei seguenti magistrati:

-MASTROCOLA Cesare, Presidente;

-POLITO Bruno Rosario, Consigliere estensore;

-POLITI Roberto, Consigliere.