E…. SE QUALCUNO VOLESSE ANCORA INSISTERE A PROPORRE RICORSI SULLA RICOSTRUZIONE DELLE CARRIERE…EBBENE CHE SI SAPPIA CHE…

Il tema della progressione delle carriere dei Ruoli non direttivi  delle FF.AA., che da oltre un decennio catalizza interessi e azioni contrapposte sui differenti fronti, ha suscitato, nel corso degli anni passati una serie di pretese e rivendicazioni, da parte del personale militare dell’Esercito della Marina e dell’Aeronautica, spesso sfociate in una serie interminabile di ricorsi ai giudici amministrativi e non ultime rivolte anche al Presidente della Repubblica in forma di ricorso straordinario per presunte disparità di trattamento con il personale dell’Arma dei Carabinieri.

 

Sulle pagine del sito internet di una associazione dedita a tutelare gli interessi dei militari, con riferimento alle motivazioni da questa poste a fondamento dei ricorsi giurisdizionali promossi, ho potuto leggere, nei mesi scorsi, frasi del tipo:

1.      la prima motivazione e' quella del principio di un diritto che ci e' stato violato, a seguito della valutazione giuridica della fondatezza  del ricorso stesso;

2.      la seconda forte motivazione e' la speranza di vincerlo;

3.      la terza motivazione e' che comunque vadano le cose, il ricorso mette in luce una situazione di malessere che viene registrata dagli organi Istituzionali e politici, condizionando talvolta alcune scelte a  nostro favore.

Nello stesso scritto, se non erro, alcuni responsabili di quel sindacato si autolodavano per le meritorie iniziative offerte gratuitamente ai loro colleghi delle FF.AA., quale ad esempio un “fondatissimo” ricorso Straordinario al Presidente della repubblica con il quale si sarebbero voluti contestare i provvedimenti emanati in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 17 e 19 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 82  e comunque lamentando una disparità di trattamento con il personale dell’Arma dei carabinieri.

 

Questa “meritoria iniziativa”, com’era prevedibile, non ha avuto alcun esito positivo e come si poteva ben immaginare la 3^ Sez. del Consiglio di Stato ha espresso il parere che detto ricorso debba essere respinto.

A conferma della posizione già espressa in passato sull’infondatezza di simili azioni, dopo la nota Ordinanza della Corte Costituzionale n. 296/2000, da questa Sezione dell’Osservatorio, riteniamo doveroso comunicare a tutti i militari appartenenti ai ruoli non direttivi delle FF.AA. che il Consiglio di Stato, con numerosi pareri conformi fra loro ha rigettato tutti i ricorsi straordinari “avverso i provvedimenti emanati in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 17 e 19 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 82” dei quali ne riportiamo uno a titolo di esempio.

Qualsiasi proposta di ricorso giurisdizionale avverso provvedimenti e atti dell’amministrazione o finalizzata ad accertare un diritto deve essere studiata e proposta con coscienza nella convinzione che ogni sentenza o parere contrario emesso dagli organi giudicanti contribuisce in modo notevole alla lesione di quegli stessi diritti che si sarebbe voluto tutelare.

Azioni come quella sopra esposta hanno fatto si che si consolidasse un orientamento negativo circa le differenti progressioni di carriere attualmente vigenti nelle FF.AA. ed hanno irrigidito in modo irreparabile le parti giudicanti sulle loro decisioni precludendo in modo irreparabile l’eventuale tutela di quelle situazioni  di diritto comunque derivanti dalle posizioni di inquadramento nei ruoli delle FF.AA.

Luca Marco COMELLINI – Resp. A.M. - OSSERVATORIO



 

 

 Consiglio di Stato

 

Adunanza della Sezione terza del 9 marzo 2004

 

N° Sezione 20030XXXX                                           

Oggetto

Ministero della difesa. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto con atto in data 15 novembre 2001 dal sottufficiale dell’Aeronautica XXXXXXXXX XXXXXXX  avverso i provvedimenti emanati in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 17 e 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82.

 

La Sezione

 

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. DGPM/IV/11^/7^/152390 del 10 dicembre 2003, con la quale il Ministero della difesa chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario in questione;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore consigliere Damiano Nocilla;

Premesso e Considerato:

Il ricorrente, nella qualità di sottufficiale dell’Aeronautica, propone il gravame in oggetto avverso non meglio specificati provvedimenti che l’Amministrazione della difesa avrebbe adottato in attuazione degli artt. 17 e 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate.

La Sezione ritiene di poter prescindere da ogni questione pregiudiziale in ordine alla ritualità del gravame, apparendo infondata la pretesa sostanziale dell’interessato.

Nel ricorso si espongono ampie argomentazioni per evidenziare che le disposizioni dell’anzidetto decreto legislativo n. 82 del 2001 e, ancor prima, del decreto legislativo n. 196 del 1995 (emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216), avrebbero determinato un trattamento giuridico ed economico meno favorevole rispetto a quello riservato ai colleghi di grado corrispondente dell’Arma dei carabinieri, previsto dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83. E ciò senza tener conto dello spirito informatore della citata legge di delega n. 216 del 1992, volta ad omogeneizzare le attribuzioni ed i trattamenti economici degli appartenenti alle varie Forze Armate ed alle Forze di polizia, per cui sarebbero ravvisabili profili di illegittimità costituzionale delle norme successive, che avrebbero disatteso l’anzidetto criterio di omogeneità.

Il Collegio ritiene manifestamente infondate le eccezioni anzidette, non essendo condivisibile l’assunto posto a base delle argomentazioni del ricorrente.

Come autorevolmente sottolineato dalla Corte Costituzionale, con ordinanza 11/17 luglio 2000, n. 296, emessa su taluni ricorsi di sottufficiali dell’Esercito che lamentavano - come l’odierno ricorrente - una disparità del trattamento loro riservato, rispetto a quello previsto per i sottufficiali dell’Arma dei carabinieri, in realtà né la menzionata legge n. 216 del 1992, né le norme successive, risultano aver perseguito il fine di realizzare una assoluta identità di posizioni e di trattamenti per le diverse categorie di cui si tratta.

Al contrario, come può desumersi dalla legge di delega 31 marzo 2000, n. 78, e dal successivo decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 di attuazione, il Governo è stato delegato alla emanazione di una normativa volta propriamente a disciplinare la “collocazione autonoma” dell’Arma dei carabinieri, con il rango di Forza Armata, escludendosi in tal modo, in radice, ogni ipotesi di assoluta omogeneità di posizione degli appartenenti all’Arma rispetto agli appartenenti ad altra Forza Armata.

D’altronde, come ancora sottolineato nella citata pronuncia della Corte Costituzionale, anche tenendo conto delle disposizioni emanate in attuazione delle deleghe conferite dall’art. 3 della legge n. 216 del 1992, è agevole rilevare che le funzioni svolte ed i compiti demandati ai sottufficiali dei carabinieri (di cui agli artt. 12 e 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) differiscono sensibilmente da quelli affidati ai sottufficiali delle altre Forze Armate (di cui agli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196) e tali diversità rendono, quindi, non pienamente comparabili le rispettive posizioni.

Di conseguenza, poiché la discrezionalità legislativa può incontrare limiti soltanto sotto i profili della arbitrarietà e della irragionevolezza, le differenze di trattamento previste dalle surricordate norme di legge risultano, in definitiva, giustificate dalla diversità delle categorie di appartenenza dei destinatari, e non appaiono, pertanto, contrastanti con i principi posti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, invocati dal ricorrente.

Deve ancora ricordarsi che, con specifico riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 17 e 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82 (intesi a modificare ed integrare, rispettivamente, le disposizioni degli artt. 31 e 34 del succitato decreto legislativo n. 196 del 1995), il ricorrente lamenta che, contrariamente a quanto già avvenuto per gli ufficiali, per i sottufficiali delle Forze Armate non è stata prevista una omogeneità di disciplina con i pari grado dell’Arma dei carabinieri, neanche sotto il profilo economico, con la sola attribuzione di un emolumento pensionabile e un assegno personale di riordino, invece del riconoscimento dell’intero trattamento economico nel grado successivo, determinandosi così una sperequazione con i militari dell’Arma. Inoltre, lamenta il ricorrente, il ricalcolo delle anzianità disposto dalle norme in parola avrebbe determinato un appiattimento dei ruoli, con possibili negative ripercussioni sulle successive valutazioni per le promozioni da conferire.

Tali doglianze non appaiono condivisibili, dovendosi ribadire quanto già sopra osservato in ordine alla discrezionalità che deve essere riconosciuta al Legislatore, in presenza di situazioni oggettivamente differenziate, come quelle di cui si discute.

Deve prendersi atto, d’altronde, delle precisazioni fornite nella relazione ministeriale riguardo alle ragioni che hanno portato, a suo tempo, a scelte differenziate in materia di inquadramento transitorio, rispettivamente, nei nuovi ruoli del personale delle Forze Armate, e nei nuovi ruoli delle Forze di Polizia, tenuto conto delle diverse esigenze strutturali ed organizzative e delle limitate disponibilità di personale delle Forze Armate (nelle categorie dei sergenti e dei volontari) che non hanno consentito un massiccio slittamento di personale nel ruolo marescialli.

Sulla base di quanto esposto deve concludersi per la reiezione del gravame.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

 

L’estensore

(Damiano Nocilla)

 

 

 

Il Presidente

(Giuseppe Faberi)

 

 

 

Il segretario

(Roberto Mustafà)