E….
SE QUALCUNO VOLESSE ANCORA INSISTERE A PROPORRE RICORSI SULLA RICOSTRUZIONE
DELLE CARRIERE…EBBENE CHE SI SAPPIA CHE…
Il tema della progressione delle carriere dei Ruoli non direttivi delle FF.AA., che da oltre un decennio catalizza interessi e azioni contrapposte sui differenti fronti, ha suscitato, nel corso degli anni passati una serie di pretese e rivendicazioni, da parte del personale militare dell’Esercito della Marina e dell’Aeronautica, spesso sfociate in una serie interminabile di ricorsi ai giudici amministrativi e non ultime rivolte anche al Presidente della Repubblica in forma di ricorso straordinario per presunte disparità di trattamento con il personale dell’Arma dei Carabinieri.
Sulle
pagine del sito internet di una associazione dedita a tutelare gli interessi
dei militari, con riferimento alle motivazioni da questa poste a fondamento
dei ricorsi giurisdizionali promossi, ho potuto leggere, nei mesi scorsi,
frasi del tipo:
1.
la prima motivazione e'
quella del principio di un diritto che ci e' stato violato, a seguito della
valutazione giuridica della fondatezza del ricorso stesso;
2.
la seconda forte
motivazione e' la speranza di vincerlo;
3.
la terza motivazione e' che
comunque vadano le cose, il ricorso mette in luce una situazione di malessere
che viene registrata dagli organi Istituzionali e politici, condizionando
talvolta alcune scelte a nostro favore.
Nello stesso scritto, se non erro, alcuni responsabili di quel sindacato si autolodavano per le meritorie iniziative offerte gratuitamente ai loro colleghi delle FF.AA., quale ad esempio un “fondatissimo” ricorso Straordinario al Presidente della repubblica con il quale si sarebbero voluti contestare i provvedimenti emanati in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 17 e 19 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 82 e comunque lamentando una disparità di trattamento con il personale dell’Arma dei carabinieri.
Questa “meritoria iniziativa”, com’era prevedibile, non ha avuto alcun esito positivo e come si poteva ben immaginare la 3^ Sez. del Consiglio di Stato ha espresso il parere che detto ricorso debba essere respinto.
A conferma della posizione già espressa in passato sull’infondatezza di simili azioni, dopo la nota Ordinanza della Corte Costituzionale n. 296/2000, da questa Sezione dell’Osservatorio, riteniamo doveroso comunicare a tutti i militari appartenenti ai ruoli non direttivi delle FF.AA. che il Consiglio di Stato, con numerosi pareri conformi fra loro ha rigettato tutti i ricorsi straordinari “avverso i provvedimenti emanati in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 17 e 19 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 82” dei quali ne riportiamo uno a titolo di esempio.
Qualsiasi proposta di ricorso giurisdizionale avverso provvedimenti e atti dell’amministrazione o finalizzata ad accertare un diritto deve essere studiata e proposta con coscienza nella convinzione che ogni sentenza o parere contrario emesso dagli organi giudicanti contribuisce in modo notevole alla lesione di quegli stessi diritti che si sarebbe voluto tutelare.
Azioni come quella sopra esposta hanno fatto si che si consolidasse un orientamento negativo circa le differenti progressioni di carriere attualmente vigenti nelle FF.AA. ed hanno irrigidito in modo irreparabile le parti giudicanti sulle loro decisioni precludendo in modo irreparabile l’eventuale tutela di quelle situazioni di diritto comunque derivanti dalle posizioni di inquadramento nei ruoli delle FF.AA.
Luca Marco COMELLINI – Resp. A.M. - OSSERVATORIO
Consiglio
di Stato
Adunanza
della Sezione terza del 9 marzo 2004
N°
Sezione 20030XXXX
Oggetto
Ministero
della difesa. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto
con atto in data 15
novembre 2001 dal sottufficiale dell’Aeronautica XXXXXXXXX XXXXXXX avverso
i provvedimenti emanati in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 17
e 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82.
La
Sezione
Vista
la relazione trasmessa con nota prot. n. DGPM/IV/11^/7^/152390 del 10 dicembre
2003, con la quale il Ministero della difesa chiede il parere del Consiglio di
Stato in ordine al ricorso straordinario in questione;
Esaminati
gli atti ed udito il relatore ed estensore consigliere Damiano
Nocilla;
Premesso
e Considerato:
Il
ricorrente, nella qualità di sottufficiale dell’Aeronautica, propone il
gravame in oggetto avverso non meglio specificati provvedimenti che
l’Amministrazione della difesa avrebbe adottato in attuazione degli artt. 17
e 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, recante disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in
materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate.
La
Sezione ritiene di poter prescindere da ogni questione pregiudiziale in ordine
alla ritualità del gravame, apparendo infondata la pretesa sostanziale
dell’interessato.
Nel
ricorso si espongono ampie argomentazioni per evidenziare che le disposizioni
dell’anzidetto decreto legislativo n. 82 del 2001 e, ancor prima, del
decreto legislativo n. 196 del 1995 (emanato in attuazione della delega
contenuta nell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216), avrebbero
determinato un trattamento giuridico ed economico meno favorevole rispetto a
quello riservato ai colleghi di grado corrispondente dell’Arma dei
carabinieri, previsto dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e dal
decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83. E ciò senza tener conto dello
spirito informatore della citata legge di delega n. 216 del 1992, volta ad
omogeneizzare le attribuzioni ed i trattamenti economici degli appartenenti
alle varie Forze Armate ed alle Forze di polizia, per cui sarebbero
ravvisabili profili di illegittimità costituzionale delle norme successive,
che avrebbero disatteso l’anzidetto criterio di omogeneità.
Il
Collegio ritiene manifestamente infondate le eccezioni anzidette, non essendo
condivisibile l’assunto posto a base delle argomentazioni del ricorrente.
Come
autorevolmente sottolineato dalla Corte Costituzionale, con ordinanza 11/17
luglio 2000, n. 296, emessa su taluni ricorsi di sottufficiali dell’Esercito
che lamentavano - come l’odierno ricorrente - una disparità del trattamento
loro riservato, rispetto a quello previsto per i sottufficiali dell’Arma dei
carabinieri, in realtà né la menzionata legge n. 216 del 1992, né le norme
successive, risultano aver perseguito il fine di realizzare una assoluta
identità di posizioni e di trattamenti per le diverse categorie di cui si
tratta.
Al
contrario, come può desumersi dalla legge di delega 31 marzo 2000, n. 78, e
dal successivo decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 di attuazione, il
Governo è stato delegato alla emanazione di una normativa volta propriamente
a disciplinare la “collocazione autonoma” dell’Arma dei carabinieri, con
il rango di Forza Armata, escludendosi in tal modo, in radice, ogni ipotesi di
assoluta omogeneità di posizione degli appartenenti all’Arma rispetto agli
appartenenti ad altra Forza Armata.
D’altronde,
come ancora sottolineato nella citata pronuncia della Corte Costituzionale,
anche tenendo conto delle disposizioni emanate in attuazione delle deleghe
conferite dall’art. 3 della legge n. 216 del 1992, è agevole rilevare che
le funzioni svolte ed i compiti demandati ai sottufficiali dei carabinieri (di
cui agli artt. 12 e 13 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198)
differiscono sensibilmente da quelli affidati ai sottufficiali delle altre
Forze Armate (di cui agli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196) e tali diversità rendono, quindi, non pienamente comparabili le
rispettive posizioni.
Di
conseguenza, poiché la discrezionalità legislativa può incontrare limiti
soltanto sotto i profili della arbitrarietà e della irragionevolezza, le
differenze di trattamento previste dalle surricordate norme di legge
risultano, in definitiva, giustificate dalla diversità delle categorie di
appartenenza dei destinatari, e non appaiono, pertanto, contrastanti con i
principi posti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, invocati dal ricorrente.
Deve
ancora ricordarsi che, con specifico riferimento alle disposizioni contenute
negli artt. 17 e 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82 (intesi a
modificare ed integrare, rispettivamente, le disposizioni degli artt. 31 e 34
del succitato decreto legislativo n. 196 del 1995), il ricorrente lamenta che,
contrariamente a quanto già avvenuto per gli ufficiali, per i sottufficiali
delle Forze Armate non è stata prevista una omogeneità di disciplina con i
pari grado dell’Arma dei carabinieri, neanche sotto il profilo economico,
con la sola attribuzione di un emolumento pensionabile e un assegno personale
di riordino, invece del riconoscimento dell’intero trattamento economico nel
grado successivo, determinandosi così una sperequazione con i militari
dell’Arma. Inoltre, lamenta il ricorrente, il ricalcolo delle anzianità
disposto dalle norme in parola avrebbe determinato un appiattimento dei ruoli,
con possibili negative ripercussioni sulle successive valutazioni per le
promozioni da conferire.
Tali
doglianze non appaiono condivisibili, dovendosi ribadire quanto già sopra
osservato in ordine alla discrezionalità che deve essere riconosciuta al
Legislatore, in presenza di situazioni oggettivamente differenziate, come
quelle di cui si discute.
Deve
prendersi atto, d’altronde, delle precisazioni fornite nella relazione
ministeriale riguardo alle ragioni che hanno portato, a suo tempo, a scelte
differenziate in materia di inquadramento transitorio, rispettivamente, nei
nuovi ruoli del personale delle Forze Armate, e nei nuovi ruoli delle Forze di
Polizia, tenuto conto delle diverse esigenze strutturali ed organizzative e
delle limitate disponibilità di personale delle Forze Armate (nelle categorie
dei sergenti e dei volontari) che non hanno consentito un massiccio
slittamento di personale nel ruolo marescialli.
Sulla
base di quanto esposto deve concludersi per la reiezione del gravame.
P.Q.M.
Esprime
il parere che il ricorso debba essere respinto.
L’estensore
(Damiano
Nocilla)
Il
Presidente
(Giuseppe
Faberi)
Il
segretario
(Roberto
Mustafà)