Brevi considerazioni
sull’Art. 15 della legge 382/78 e dellArt. 68 del Regolamento di Disciplina
Militare.
Con l’articolo 15 della Legge 11 luglio 1978, n. 382 è
data la facoltà all’incolpato di nominare un militare difensore di sua fiducia
nel procedimento amministrativo volto all’irrogazione della sanzione della
consegna di rigore. Già la nel 1992 con la storica sentenza n°37/1992 che
sanciva il diritto dell’incolpato a nominare un militare anche non in forza
presso lo stesso Ente o Forza Armata e più precisamente:
“La preclusione, per il
militare sottoposto a procedimento disciplinare, della possibilità di scegliersi
un difensore al di fuori dell'"ente" di appartenenza costituisce una limitazione
palesemente incongruente, soprattutto in considerazione della particolare
struttura delle unità organizzative militari, degli interessi coinvolti nel
procedimento e della natura delle sanzioni irrogabili. Il condizionamento
derivante dal vincolo di subordinazione gerarchica che caratterizza l'ambiente
di vita del difensore - e, in particolare, quello rispetto al comandante del
corpo competente a decidere e quello rispetto agli ufficiali che abbiano
rilevato l'infrazione - può esser tale, in alcuni casi, da non garantire
l'espletamento del mandato in modo adeguatamente imparziale e indipendente da
pressioni esterne, specie quando la natura dell'infrazione contestata e' tale da
comportare una situazione di contrasto o di aspra tensione tra il militare
incolpato e i restanti componenti dell'"ente" di appartenenza. Pertanto la
facoltà di scelta del difensore tra i militari di enti diversi da quello di
appartenenza dell'accusato, ora esclusa dal legislatore, potrebbe costituire,
invece, un mezzo per garantire il raggiungimento effettivo del fine di
assicurare, al sottoposto a procedimento disciplinare, una difesa imparziale e
indipendente da pressioni esterne (v. massima B). Conseguentemente va dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 11
luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), nella parte
in cui non prevede che il militare sottoposto a procedimento disciplinare ha la
facoltà di indicare come difensore nel procedimento stesso un altro militare non
appartenente all'"ente" nel quale egli presta servizio.”
Alla luce di questa innovativa, e purtroppo ancora
poco conosciuta Sentenza, e della facoltà data al militare sottoposto a
procedimento disciplinare di scegliere il difensore militare anche tra gli
appartenenti ad altre Forze Armate o Corpi (Guardia di Finanza) militari, mi
vengono in mente alcune considerazioni in merito a fatti che, presso alcuni Enti
delle FF.AA., hanno destato in me stupore ed incredulità sulla assurda volontà
delle autorità procedenti di adottare tutti i mezzi, al limite della liceità,
volti alla persuasione dell’incolpato, che non abbia nominato il suo difensore
tra quelli presenti nell’Ente, a ritrattare e nominarne uno in forza presso lo
stesso Ente.
Citando un esempio, la ritrattazione del nominativo
del difensore di fiducia, evidentemente scomodo per il procedente, ha sortito
l’effetto di far annullare la sanzione disciplinare creando un evidente
imbarazzo per il Comandante di quell’Ente che si è ritrovato a mercanteggiare
con l’incolpato pur di non aver che fare con quel “difensore”, non
assoggettabile al timore della gerarchia, e/o dover svolgere un procedimento
disciplinare che si sarebbe concluso con una dichiarazione di “non
punibilità”.
A questo punto corre l’obbligo precisare che la nomina
del difensore di fiducia è sorretta dall’art. 24 della Costituzione che sancisce
al 2° comma: “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento” e che la richiesta fatta, o imposta, all’incolpato di
cambiare difensore è un atto illegittimo, un abuso di potere, rilevabile
d’ufficio.
Spesso le Autorità, preposte dalla legge al compimento
di atti amministrativi volti a censurare quei comportamenti che hanno dato luogo
a violazioni di leggi e regolamenti, di cui ne sono i primi garanti della
corretta osservanza, tendono a sconfinare, con condotte facilmente censurabili,
in sede di giudizio, in violazioni ancor più gravi di quella che si accingono a
valutare. Ciò è dovuto in gran parte alla mancanza di specifici ausili normativi
giuridici, oltre che delle necessarie competenze in materia di procedimenti,
atti e sanzioni amministrative.
L’esempio citato non è l’unico caso verificatosi
presso un Ente dell’Amministrazione della Difesa, e che tutto sommato si è
concluso con un vantaggio per il
subente. Ma se quest’ultimo non avesse ceduto alle pressioni esercitate dalla
sua scala gerarchica ed avesse rinnovato la sua volontà di nominare il
“difensore di fiducia” già scelto, cosa sarebbe accaduto e quale sarebbe stato
l’esito del provvedimento disciplinare? Certamente non positivo per il militare
incolpato, in quanto il suo comportamento e la sua volontà di farsi assistere
dal militare da lui scelto, sarebbero state recepite come un atto di sfida
all’autorità di comando del procedente, con la logica conseguenza di avere una
“sentenza di condanna” scritta a priori.
Il comportamento vessatorio che ne deriverebbe,
valutabile in tutta la sua gravità per gli effetti che produrrebbe non solo sul
militare sottoposto al procedimento disciplinare, minerebbe in modo irreparabile
l’armonia interna e la coesione tra il personale, essendo l’azione di comando,
giusta ed imparziale, il fondamento stesso per il buon andamento dell’Ente in
questione.
Un altro esempio di concreta illegittimità può essere
quello in cui un Comandante, al quale è stato comunicato il nome di un militare
difensore esterno al Corpo o all’Ente, e sia da questi poco gradito, o non
voluto per questioni di prestigio personale, imponga, al militare sottoposto al
procedimento disciplinare, di nominarne uno diverso, con la falsa ragione che
quello scelto non sia disponibile alla data stabilita per lo svolgimento del
procedimento in questione, non tenendo in considerazione le “giustificate
ragioni di servizio rappresentate dal Comando” del militare difensore, giungendo
a nominarne egli stesso uno d’ufficio.
Questo ultimo esempio spiega compiutamente come possa
essere diversamente, per questioni di opportunità, interpretato il Regolamento
di Disciplina Militare la Legge di Principio dal quale esso discende e non
ultima la Carta Costituzionale.
Come già ricordato in precedenza, il diritto alla
difesa deve svolgersi senza condizionamento alcuno, in modo libero e pieno.
Appare quindi logico che le “giustificate ragioni di servizio” rappresentate dal
militare difensore per il tramite del suo Comando, non inficiano la scelta operata dal
militare incolpato ne violano il disposto di legge sulla immediatezza dello
svolgimento del procedimento stesso in quanto questo attiene solo alla sua
instaurazione (D.P.R. 545/86 - Art. 59, comma 1).
L’Art. 68 del R.D.M. definisce la modalità di scelta
del militare difensore, ne impone i limiti e gli obblighi. Al comma 1 è
interessante rilevare come la parte in cui recita: “…,per il quale gli
viene indicato il grado massimo,…” rappresenti una restrizione
dell’esercizio del diritto di difesa comprimendolo o estendendolo a secondo del
grado rivestito dal più elevato dei membri della Commissione.
Di massima, le autorità titolari della podestà
sanzionatoria della consegna di rigore, nominano i componenti della Commissione
consultiva ancor prima di conoscere il grado del militare difensore tendendo
così a limitarne la scelta. Eppure appare logico, dalla lettura dell’articolo 67
comma3 del R.D.M., che recita: “3. Qualora presso il corpo o l'ente non
esistano, in tutto o in parte, militari del grado prescritto per la costituzione
della commissione, il comandante di corpo o di ente richiede al comando o
all'ente, immediatamente superiore in via disciplinare, l'indicazione dei citati
militari.”, ritenere che detta Commissione sia formata in funzione del grado
rivestito dal militare difensore che non può essere più elevato di quello
dell’autorità procedente. Questo al fine di garantire appieno l’esercizio della
difesa
La scelta di un militare difensore, esterno all’Ente o
appartenente ad altra F.A. o Corpo militare, è spesso motivata da alcune
considerazioni che l’incolpato fa derivare dall’atteggiamento apertamente
vessatorio della sua scala gerarchica, atteggiamento, questo, che non può in
alcun modo essere esteso ad un “esterno”, in primo luogo per i limiti imposti
dalla legge e dai regolamenti e in secondo luogo perché questi è difficilmente
“ricattabile” sotto il piano professionale e della dipendenza gerarchica. Può
accadere in una simile scelta, che il militare difensore ricada sotto la
limitazione di cui all’ultimo comma dell’art 68 cit. e quindi non possa essere
soddisfatto il diritto alla difesa dell’incolpato. In questo caso valgono le
stesse considerazioni precedentemente fatte a proposito degli “impedimenti per
ragioni di servizio”, atteso che l’incarico di “difensore di fiducia” è, a tutti
gli effetti, un servizio e che a nulla rileva il “legittimo impedimento” non
configurandosi questo come un rifiuto ad assumere l’incarico con la conseguenza
che il procedimento deve essere necessariamente procrastinato per ragioni di
equità e giustizia fino alla data in cui il militare difensore non è più
soggetto alla limitazione impostagli dall’R.D.M..
Anche su quest’ultimo argomento sarebbero doverose
alcune considerazioni che mi riservo per la prossima volta.
Queste brevi e personali considerazioni non vogliono
minimamente assumere il ruolo di trattato giuridico, non avendone le necessarie
capacità, ma un momento di riflessione dal quale il lettore potrà trarre le
proprie conclusioni, sia esso il “sanzionante” o il “sanzionato”.
Per opportuna informazione riporto la trascrizione
integrale degli articoli citati,
Nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere
inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e
vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.
Non può essere inflitta la consegna di rigore se non è
stato sentito il parere di una commissione di tre militari, di cui due di grado
superiore ed uno pari grado del militare che ha commesso la mancanza.
Quest'ultimo è assistito da un difensore da lui scelto fra i militari dell'ente
cui appartiene o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore non può essere
di grado superiore a quello più elevato dei componenti la commissione. Nessuna
sanzione disciplinare può essere inflitta al militare che ha esercitato le
funzioni di difensore in un procedimento disciplinare per fatti che rientrano
nell'espletamento del suo mandato. Il regolamento di disciplina militare
stabilisce le modalità e le procedure per la composizione e il funzionamento
della commissione, nonché per la designazione del difensore, tenendo conto della
particolare struttura ordinativa e funzionale di ciascuna forza armata
(1).
In caso di necessità ed urgenza, il comandante di
corpo può disporre, a titolo precauzionale, l'immediata adozione di
provvedimenti provvisori, della durata massima di quarantotto ore, in attesa che
venga definita la sanzione disciplinare.
Il regolamento di disciplina militare stabilisce i
casi in cui possono essere disposti la sospensione della sanzione, il condono
della consegna e della consegna di rigore, nonché la cessazione di ogni effetto
della sanzione dopo due anni di buona condotta.
(1)
La Corte Costituzionale con
sentenza 5 febbraio 1992, n. 37, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del presente comma, nella parte in cui non prevede che il militare sottoposto a
procedimento disciplinare ha la facoltà di indicare come difensore nel
procedimento stesso un altro militare non appartenente all'«ente» nel quale egli
presta servizio.
Procedimento disciplinare.
1. Il procedimento
disciplinare deve essere instaurato senza ritardo e svolgersi oralmente
attraverso le seguenti fasi:
a) contestazione degli
addebiti;
b) acquisizione delle
giustificazioni ed eventuali prove testimoniali;
c) esame e valutazione
degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione;
d) decisione;
e) comunicazione
all'interessato.
2. L'autorità competente,
qualora ritenga che sussistano gli estremi per infliggere la sanzione della
consegna di rigore, procede a norma dell'art. 66.
3. La decisione
dell'autorità competente viene comunicata verbalmente senza ritardo
all'interessato anche quando l'autorità stessa non ritenga di far luogo
all'applicazione di alcuna sanzione.
4. Nei casi previsti dal
presente regolamento, al trasgressore viene anche data comunicazione scritta
contenente la motivazione del provvedimento.
5. La motivazione deve
essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione
commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le
circostanze di tempo e di luogo del fatto.
6. L'autorità procedente,
qualora accerti la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della
sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e
all'autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica
relazione.
7. Le decisioni adottate a
seguito di rapporto devono essere rese note al compilatore del rapporto
stesso.
Commissione consultiva.
1. Il comandante di corpo o di ente, tutte le volte
che si trova a dover giudicare una infrazione per la quale sia prevista la
sanzione della consegna di rigore, ha l'obbligo di sentire, prima della sua
decisione, il parere della commissione prevista dall'art. 15, comma secondo,
della legge di principio sulla disciplina militare.
2. La commissione è nominata dal comandante di corpo
ed è presieduta dal più elevato in grado o dal più anziano dei componenti a
parità di grado.
3. Qualora presso il corpo o l'ente non esistano, in
tutto o in parte, militari del grado prescritto per la costituzione della
commissione, il comandante di corpo o di ente richiede al comando o all'ente,
immediatamente superiore in via disciplinare, l'indicazione dei citati
militari.
4. La commissione deve essere resa edotta delle
generalità dell'incolpato e degli addebiti a lui contestati.
5. Nel caso in cui più militari abbiano commesso la
stessa mancanza la commissione è unica.
6. Non possono far parte
della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il militare offeso
o danneggiato.
“Articolo 68”
Militare difensore.
1. Il militare che ha ricevuto l'invito a nominare un
difensore di fiducia, per il quale gli viene indicato il grado massimo, deve
comunicare al più presto il nome del prescelto. Egli può scegliere tra tutti i
militari presenti al corpo o all'ente nei limiti previsti dal successivo
paragrafo 2. In mancanza di designazione entro ventiquattro ore il comandante di
corpo o di ente nomina un difensore d'ufficio.
2. Il militare designato d'ufficio non può rifiutare
l'incarico tranne che sussista un giustificato impedimento.
3. Le funzioni di difensore non possono essere assolte
dal superiore che ha rilevato la mancanza.
4. Il militare difensore è vincolato al segreto
d'ufficio e non deve accettare alcun compenso per l'attività svolta.
5. L'ufficio di difensore non dispensa il militare che
lo esercita dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che per il tempo
necessario all'adempimento delle funzioni che l'ufficio stesso comporta.
6. Un militare può esercitare l'ufficio di difensore
non più di sei volte in dodici mesi.