Brevi considerazioni sull’Art. 15 della legge 382/78 e dellArt. 68 del Regolamento di Disciplina Militare.


Con l’articolo 15 della Legge 11 luglio 1978, n. 382 è data la facoltà all’incolpato di nominare un militare difensore di sua fiducia nel procedimento amministrativo volto all’irrogazione della sanzione della consegna di rigore. Già la nel 1992 con la storica sentenza n°37/1992 che sanciva il diritto dell’incolpato a nominare un militare anche non in forza presso lo stesso Ente o Forza Armata e più precisamente:

“La preclusione, per il militare sottoposto a procedimento disciplinare, della possibilità di scegliersi un difensore al di fuori dell'"ente" di appartenenza costituisce una limitazione palesemente incongruente, soprattutto in considerazione della particolare struttura delle unità organizzative militari, degli interessi coinvolti nel procedimento e della natura delle sanzioni irrogabili. Il condizionamento derivante dal vincolo di subordinazione gerarchica che caratterizza l'ambiente di vita del difensore - e, in particolare, quello rispetto al comandante del corpo competente a decidere e quello rispetto agli ufficiali che abbiano rilevato l'infrazione - può esser tale, in alcuni casi, da non garantire l'espletamento del mandato in modo adeguatamente imparziale e indipendente da pressioni esterne, specie quando la natura dell'infrazione contestata e' tale da comportare una situazione di contrasto o di aspra tensione tra il militare incolpato e i restanti componenti dell'"ente" di appartenenza. Pertanto la facoltà di scelta del difensore tra i militari di enti diversi da quello di appartenenza dell'accusato, ora esclusa dal legislatore, potrebbe costituire, invece, un mezzo per garantire il raggiungimento effettivo del fine di assicurare, al sottoposto a procedimento disciplinare, una difesa imparziale e indipendente da pressioni esterne (v. massima B). Conseguentemente va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), nella parte in cui non prevede che il militare sottoposto a procedimento disciplinare ha la facoltà di indicare come difensore nel procedimento stesso un altro militare non appartenente all'"ente" nel quale egli presta servizio.”

 

Alla luce di questa innovativa, e purtroppo ancora poco conosciuta Sentenza, e della facoltà data al militare sottoposto a procedimento disciplinare di scegliere il difensore militare anche tra gli appartenenti ad altre Forze Armate o Corpi (Guardia di Finanza) militari, mi vengono in mente alcune considerazioni in merito a fatti che, presso alcuni Enti delle FF.AA., hanno destato in me stupore ed incredulità sulla assurda volontà delle autorità procedenti di adottare tutti i mezzi, al limite della liceità, volti alla persuasione dell’incolpato, che non abbia nominato il suo difensore tra quelli presenti nell’Ente, a ritrattare e nominarne uno in forza presso lo stesso Ente.

Citando un esempio, la ritrattazione del nominativo del difensore di fiducia, evidentemente scomodo per il procedente, ha sortito l’effetto di far annullare la sanzione disciplinare creando un evidente imbarazzo per il Comandante di quell’Ente che si è ritrovato a mercanteggiare con l’incolpato pur di non aver che fare con quel “difensore”, non assoggettabile al timore della gerarchia, e/o dover svolgere un procedimento disciplinare che si sarebbe concluso con una dichiarazione di “non punibilità”.

A questo punto corre l’obbligo precisare che la nomina del difensore di fiducia è sorretta dall’art. 24 della Costituzione che sancisce al 2° comma: “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” e che la richiesta fatta, o imposta, all’incolpato di cambiare difensore è un atto illegittimo, un abuso di potere, rilevabile d’ufficio.

Spesso le Autorità, preposte dalla legge al compimento di atti amministrativi volti a censurare quei comportamenti che hanno dato luogo a violazioni di leggi e regolamenti, di cui ne sono i primi garanti della corretta osservanza, tendono a sconfinare, con condotte facilmente censurabili, in sede di giudizio, in violazioni ancor più gravi di quella che si accingono a valutare. Ciò è dovuto in gran parte alla mancanza di specifici ausili normativi giuridici, oltre che delle necessarie competenze in materia di procedimenti, atti e sanzioni amministrative.

L’esempio citato non è l’unico caso verificatosi presso un Ente dell’Amministrazione della Difesa, e che tutto sommato si è concluso con  un vantaggio per il subente. Ma se quest’ultimo non avesse ceduto alle pressioni esercitate dalla sua scala gerarchica ed avesse rinnovato la sua volontà di nominare il “difensore di fiducia” già scelto, cosa sarebbe accaduto e quale sarebbe stato l’esito del provvedimento disciplinare? Certamente non positivo per il militare incolpato, in quanto il suo comportamento e la sua volontà di farsi assistere dal militare da lui scelto, sarebbero state recepite come un atto di sfida all’autorità di comando del procedente, con la logica conseguenza di avere una “sentenza di condanna” scritta a priori.

Il comportamento vessatorio che ne deriverebbe, valutabile in tutta la sua gravità per gli effetti che produrrebbe non solo sul militare sottoposto al procedimento disciplinare, minerebbe in modo irreparabile l’armonia interna e la coesione tra il personale, essendo l’azione di comando, giusta ed imparziale, il fondamento stesso per il buon andamento dell’Ente in questione.

Un altro esempio di concreta illegittimità può essere quello in cui un Comandante, al quale è stato comunicato il nome di un militare difensore esterno al Corpo o all’Ente, e sia da questi poco gradito, o non voluto per questioni di prestigio personale, imponga, al militare sottoposto al procedimento disciplinare, di nominarne uno diverso, con la falsa ragione che quello scelto non sia disponibile alla data stabilita per lo svolgimento del procedimento in questione, non tenendo in considerazione le “giustificate ragioni di servizio rappresentate dal Comando” del militare difensore, giungendo a nominarne egli stesso uno d’ufficio.

Questo ultimo esempio spiega compiutamente come possa essere diversamente, per questioni di opportunità, interpretato il Regolamento di Disciplina Militare la Legge di Principio dal quale esso discende e non ultima la Carta Costituzionale.

Come già ricordato in precedenza, il diritto alla difesa deve svolgersi senza condizionamento alcuno, in modo libero e pieno. Appare quindi logico che le “giustificate ragioni di servizio” rappresentate dal militare difensore per il tramite del suo Comando,  non inficiano la scelta operata dal militare incolpato ne violano il disposto di legge sulla immediatezza dello svolgimento del procedimento stesso in quanto questo attiene solo alla sua instaurazione (D.P.R. 545/86 - Art. 59, comma 1).

 

L’Art. 68 del R.D.M. definisce la modalità di scelta del militare difensore, ne impone i limiti e gli obblighi. Al comma 1 è interessante rilevare come la parte in cui recita: “…,per il quale gli viene indicato il grado massimo,…” rappresenti una restrizione dell’esercizio del diritto di difesa comprimendolo o estendendolo a secondo del grado rivestito dal più elevato dei membri della Commissione.

Di massima, le autorità titolari della podestà sanzionatoria della consegna di rigore, nominano i componenti della Commissione consultiva ancor prima di conoscere il grado del militare difensore tendendo così a limitarne la scelta. Eppure appare logico, dalla lettura dell’articolo 67 comma3 del R.D.M., che recita: “3. Qualora presso il corpo o l'ente non esistano, in tutto o in parte, militari del grado prescritto per la costituzione della commissione, il comandante di corpo o di ente richiede al comando o all'ente, immediatamente superiore in via disciplinare, l'indicazione dei citati militari.”, ritenere che detta Commissione sia formata in funzione del grado rivestito dal militare difensore che non può essere più elevato di quello dell’autorità procedente. Questo al fine di garantire appieno l’esercizio della difesa

La scelta di un militare difensore, esterno all’Ente o appartenente ad altra F.A. o Corpo militare, è spesso motivata da alcune considerazioni che l’incolpato fa derivare dall’atteggiamento apertamente vessatorio della sua scala gerarchica, atteggiamento, questo, che non può in alcun modo essere esteso ad un “esterno”, in primo luogo per i limiti imposti dalla legge e dai regolamenti e in secondo luogo perché questi è difficilmente “ricattabile” sotto il piano professionale e della dipendenza gerarchica. Può accadere in una simile scelta, che il militare difensore ricada sotto la limitazione di cui all’ultimo comma dell’art 68 cit. e quindi non possa essere soddisfatto il diritto alla difesa dell’incolpato. In questo caso valgono le stesse considerazioni precedentemente fatte a proposito degli “impedimenti per ragioni di servizio”, atteso che l’incarico di “difensore di fiducia” è, a tutti gli effetti, un servizio e che a nulla rileva il “legittimo impedimento” non configurandosi questo come un rifiuto ad assumere l’incarico con la conseguenza che il procedimento deve essere necessariamente procrastinato per ragioni di equità e giustizia fino alla data in cui il militare difensore non è più soggetto alla limitazione impostagli dall’R.D.M..

Anche su quest’ultimo argomento sarebbero doverose alcune considerazioni che mi riservo per la prossima volta.

Queste brevi e personali considerazioni non vogliono minimamente assumere il ruolo di trattato giuridico, non avendone le necessarie capacità, ma un momento di riflessione dal quale il lettore potrà trarre le proprie conclusioni, sia esso il “sanzionante” o il “sanzionato”.

 

Luca Marco COMELLINI - Resp. A.M. – OSSERVATORIO


Per opportuna informazione riporto la trascrizione integrale degli articoli citati,

 

Legge 11 luglio 1978, n. 382 “Articolo 15”

 

Nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.

Non può essere inflitta la consegna di rigore se non è stato sentito il parere di una commissione di tre militari, di cui due di grado superiore ed uno pari grado del militare che ha commesso la mancanza. Quest'ultimo è assistito da un difensore da lui scelto fra i militari dell'ente cui appartiene o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore non può essere di grado superiore a quello più elevato dei componenti la commissione. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta al militare che ha esercitato le funzioni di difensore in un procedimento disciplinare per fatti che rientrano nell'espletamento del suo mandato. Il regolamento di disciplina militare stabilisce le modalità e le procedure per la composizione e il funzionamento della commissione, nonché per la designazione del difensore, tenendo conto della particolare struttura ordinativa e funzionale di ciascuna forza armata (1).

In caso di necessità ed urgenza, il comandante di corpo può disporre, a titolo precauzionale, l'immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di quarantotto ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare.

Il regolamento di disciplina militare stabilisce i casi in cui possono essere disposti la sospensione della sanzione, il condono della consegna e della consegna di rigore, nonché la cessazione di ogni effetto della sanzione dopo due anni di buona condotta.

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 5 febbraio 1992, n. 37, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che il militare sottoposto a procedimento disciplinare ha la facoltà di indicare come difensore nel procedimento stesso un altro militare non appartenente all'«ente» nel quale egli presta servizio.

 

D.P.R. 545/86 – Regolamento Disciplina Militare (R.D.M.)

 

“Articolo 59”

Procedimento disciplinare.

1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo e svolgersi oralmente attraverso le seguenti fasi:

a) contestazione degli addebiti;

b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali;

c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione;

d) decisione;

e) comunicazione all'interessato.

2. L'autorità competente, qualora ritenga che sussistano gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell'art. 66.

3. La decisione dell'autorità competente viene comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche quando l'autorità stessa non ritenga di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione.

4. Nei casi previsti dal presente regolamento, al trasgressore viene anche data comunicazione scritta contenente la motivazione del provvedimento.

5. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto.

6. L'autorità procedente, qualora accerti la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e all'autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione.

7. Le decisioni adottate a seguito di rapporto devono essere rese note al compilatore del rapporto stesso.

 

 “Articolo 67”

Commissione consultiva.

1. Il comandante di corpo o di ente, tutte le volte che si trova a dover giudicare una infrazione per la quale sia prevista la sanzione della consegna di rigore, ha l'obbligo di sentire, prima della sua decisione, il parere della commissione prevista dall'art. 15, comma secondo, della legge di principio sulla disciplina militare.

2. La commissione è nominata dal comandante di corpo ed è presieduta dal più elevato in grado o dal più anziano dei componenti a parità di grado.

3. Qualora presso il corpo o l'ente non esistano, in tutto o in parte, militari del grado prescritto per la costituzione della commissione, il comandante di corpo o di ente richiede al comando o all'ente, immediatamente superiore in via disciplinare, l'indicazione dei citati militari.

4. La commissione deve essere resa edotta delle generalità dell'incolpato e degli addebiti a lui contestati.

5. Nel caso in cui più militari abbiano commesso la stessa mancanza la commissione è unica.

6. Non possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il militare offeso o danneggiato.

“Articolo 68”

Militare difensore.

1. Il militare che ha ricevuto l'invito a nominare un difensore di fiducia, per il quale gli viene indicato il grado massimo, deve comunicare al più presto il nome del prescelto. Egli può scegliere tra tutti i militari presenti al corpo o all'ente nei limiti previsti dal successivo paragrafo 2. In mancanza di designazione entro ventiquattro ore il comandante di corpo o di ente nomina un difensore d'ufficio.

2. Il militare designato d'ufficio non può rifiutare l'incarico tranne che sussista un giustificato impedimento.

3. Le funzioni di difensore non possono essere assolte dal superiore che ha rilevato la mancanza.

4. Il militare difensore è vincolato al segreto d'ufficio e non deve accettare alcun compenso per l'attività svolta.

5. L'ufficio di difensore non dispensa il militare che lo esercita dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che per il tempo necessario all'adempimento delle funzioni che l'ufficio stesso comporta.

6. Un militare può esercitare l'ufficio di difensore non più di sei volte in dodici mesi.